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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5251/2022 del R.G.A.C. pendente
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa giusta procura P.IVA_1 alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv. Gianfranco Cicchella (C.F.
). C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante ON P.IVA_2
p.t., , (C.F. ), , Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. e , (C.F. C.F._3 Controparte_4
), tutti rappresentati dall'avv. Sandro Tarchini (C.F. C.F._4
) come da procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo C.F._5 difensore depositata in data 14.6.2024;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2480/2022 del
07/11/2022.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n.
[...]
2480/2022, pubblicata in data 7/11/2022, la quale, a seguito dell'opposizione proposta dalla
[..
[...]
[...] e da , e , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 nella qualità di fideiussori, revocava il decreto ingiuntivo n. 1001/15, emesso in data
8.06.2015 e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannava la Pt_1 al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di euro 82.355,65 oltre interessi, nonchè delle spese della consulenza tecnica d'ufficio e di lite.
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: “1) di dichiarare errata ed illegittima l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto implicitamente ammissibile la domanda degli opponenti relativa al contratto di mutuo e, per l'effetto, cassare la stessa ordinando alla società ovvero agli eventuali percettori, la ON restituzione di tutte le somme versate dalla istante in virtù dell'impugnata sentenza Pt_1 relativamente al contratto di mutuo;
2) di dichiarare inammissibile e/o infondata e, comunque, rigettare l'opposizione proposta dalla società e dai NO ON
, e avverso il decreto Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ingiuntivo n.1001/2015 emesso l'08/06/2015 e questo confermare;
3) di accertare e dichiarare che la società ed i NO , ON Controparte_2 CP_3
e sono debitori della istante banca delle somme di cui
[...] Controparte_4 all'opposto decreto ingiuntivo ovvero in relazione all'impugnata sentenza per pagamenti eseguiti in corso di causa;
4) di accertare, in ogni assurda e contestata ipotesi anche in relazione al contratto di mutuo, l'esatto ammontare delle poste di dare/avere tra le parti anche mediante nuova CTU contabile che tenga conto delle sollevate eccezioni in relazione, fra altro, ai tassi di interesse ed alle modalità di calcolo in relazione alla verifica del superamento del c.d. tasso soglia;
5) per l'effetto condannare la società ed i ON NO , e al pagamento a) Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 della somma di €.17.802,52 oltre gli interessi come indicati in ricorso per lo scoperto del conto corrente 156/1018456 nonché, in accoglimento della presente impugnazione, b) della somma di € 82.355,65 oltre interessi, ovvero la minore e/o maggiore somma che si andrà a specificare, nell'ipotesi che nelle more del presente giudizio detto importo venga corrisposto dalla istante ad essi opponenti;
6) di condannare i convenuti al Pt_1 pagamento delle spese del giudizio ed onorari di difesa del doppio grado comprese le spese relative alle CTU contabili espletate e da espletare”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio gli appellati contestando la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto.
Alla prima udienza di trattazione del 17.05.2023, la causa è stata rinviata all'udienza del
21.05.2025 per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 21.05.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. al 28.05.2025; all'udienza del
28.05.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 21.05.2025 ed alla successiva udienza del 28.05.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge
2 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto
112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2010), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c.;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 28.05.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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