Decreto cautelare 17 novembre 2022
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 15 marzo 2023
Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 26/11/2025, n. 21164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21164 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13691/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13691 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato SS Remini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini n. 8;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del Decreto datato 24 ottobre 2022 dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma a firma del dirigente dell'Ufficio Immigrazione, con cui è stata rigettata la domanda telematica in data 25.06.2020, ai sensi dell'art. 103 comma 1 D.l. 34/2020 per stipulare contratto di lavoro subordinato con la ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. NC SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15 novembre 2022 e depositato il 16 novembre 2022, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 24 ottobre 2022 con cui la Prefettura di Roma ha respinto la richiesta, presentata in suo favore dal datore di lavoro domestico in data 25 giugno 2020, di emersione del lavoro irregolare, affidandosi ai motivi di censura così rubricati:
- « I.) Illegittimità del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma (Protocollo M_IT PR RMSUI 00207507 24/10/2022, Riferimento pratica P-RM/L/N/2020/107379 RM4706949201) per eccesso di potere per omesso esame, da parte della Prefettura di Roma, circa il fatto decisivo della dichiarazione della -OMISSIS- di rinuncia alla domanda di asilo politico; eccesso di potere per radicale stravolgimento normativo, immanente all’interpretazione dell’art. 103 comma 1 Dl 34/2020, supposta dalla Prefettura abnormemente difforme da consolidata giurisprudenza e da normazione amministrativa generale secondaria, con surrettizio sconfinamento dell’Amministrazione nell’ area normativa estranea alle sue attribuzioni »;
- « II) Domanda di annullamento del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, Protocollo M_IT PR RMSUI 00207507 24/10/2022, Riferimento pratica P-RM/L/N/2020/107379 RM4706949201 per eccesso di potere per omesso esame, da parte della Questura, circa il fatto decisivo della dichiarazione di -OMISSIS-di rinuncia alla domanda di asilo politico »;
- « III) Domanda di annullamento del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma di rigetto della domanda in data 25.06.2020 di emersione di lavoro presentata da -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-per eccesso di potere per violazione dei limiti interni dell’attività amministrativa per radicale stravolgimento normativo, immanente all’interpretazione dell’art. 103 comma 1 Dl 34/2020, supposta dalla Prefettura nel provvedimento impugnato, abnormemente difforme dalla consolidata giurisprudenza e dalla normazione amministrativa generale secondaria, retro menzionata al paragrafo 5, capi 3.1 e 4, con surrettizio sconfinamento dell’Amministrazione nell’area normativa estranea alle sue attribuzioni »;
- « IV.) Domanda di accertamento della fondatezza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dai ricorrenti di acquisire il bene della vita costituito dal rilascio a -OMISSIS-del permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato giusta istanza formulata in data 25.06.2020 mediante modello informatico EM-DOM-2020 del 6.07.2020, ai sensi dell’art 103 c. 1 DL 19 maggio 2020 n. 34, per concludere un contratto di lavoro subordinato con detta cittadina straniera, definendo così l’intero thema decidendum ».
La Prefettura, a seguito di contraddittorio procedimentale con gli interessati, ha emesso il provvedimento negativo poiché « non ricorre, ai fini dell’ammissibilità della domanda, il requisito dell’irregolarità lavorativa prescritta ai sensi dell’art.103 c.1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, né dal punto di vista oggettivo (in quanto il rapporto di lavoro risultava già in essere e regolarmente denunciato al momento della presentazione dell’istanza di emersione) né dal punto di vista soggettivo (visto che la signora -OMISSIS- risultava essere regolare sul territorio nazionale anche al momento della presentazione dell’istanza di emersione) ».
Parte ricorrente, in sintesi, si duole dell’illegittimità del provvedimento perché la Prefettura non avrebbe tenuto in alcun conto le osservazioni partecipative presentate a seguito del preavviso di rigetto e, in ogni caso, poiché la stessa Prefettura avrebbe omesso di considerare che la ricorrente aveva rinunciato alla sua domanda di asilo politico in data 22 settembre 2020, con conseguente sussistenza dei presupposti di irregolarità del rapporto.
1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare, anche in via monocratica.
1.2. Quest’ultima istanza è stata respinta con decreto n. 7039/2022 pubblicata il 17 novembre 2022, che ha contestualmente fissato la camera di consiglio del 20 dicembre 2022 per la discussione collegiale nonché ordinato all’Amministrazione di depositare una documentata relazione sulla vicenda contenziosa.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 17323/2022 pubblicata il 22 dicembre 2022, resa all’esito della suddetta camera di consiglio, questo Tribunale, ritenendolo necessario ai fini del decidere, ha reiterato l’ordine per l’Amministrazione di depositare in giudizio una documentata relazione sui fatti di causa.
3.1. La Prefettura ha tempestivamente espletato tale incombente istruttorio.
4. In vista dell’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha depositato una memoria insistendo per l’accoglimento.
5. Con ordinanza n. 1533/2023 pubblicata il 15 marzo 2023, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare ritenendo insussistente il fumus boni juris in quanto, « al momento della presentazione della domanda di emersione (25 giugno 2020), il rapporto di lavoro era regolare, avendo l’istante rinunciato alla domanda di protezione internazionale solo in data 22 settembre 2020 » e « non sembra[va]no sussistere margini per operare un diverso orientamento rispetto a quello che si [andava] delineando nell’ambito della giurisprudenza amministrativa (cfr, Cons. Stato, sez. III, n. 8583/2022) ».
6. Per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata l’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025, in occasione della quale esso è stato discusso e spedito in decisione.
7. Il Collegio ritiene di definire il giudizio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. giacché, alla luce di quanto di seguito esposto, si ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso.
8. La valutazione compiuta in sede cautelare va confermata, essendosi in seguito consolidato l’orientamento giurisprudenziale ivi evocato.
In virtù di quanto previsto e consentito dal secondo comma della poc’anzi richiamata disposizione processuale, può richiamarsi il seguente decisum : « Dalle verifiche effettuate dall’amministrazione, è emerso che il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e la ricorrente lavoratrice risultava già regolarmente instaurato prima della proposizione della domanda di emersione, ossia, precedentemente all’entrata in vigore del D.L. 34/2020, a far data dal 07.04.2020.
[…]
Ne deriva l’insussistenza della situazione d’irregolarità richiesta dall’art. 103 d.l. n. 34/2020 per potere accedere al procedimento di emersione ivi previsto.
Infatti, la normativa di riferimento ha carattere eccezionale, in quanto deroga alla disciplina ordinaria concernente i requisiti necessari per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno di cui al T.U. Imm. e, per questo motivo, non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dall’art. 103 D. L. 34/2020 (cfr. in fattispecie analoga TAR LAZIO-Roma, sez. I ter, n.2635/2022).
In questo senso, del resto, si è espresso il Consiglio di Stato allorchè ha evidenziato che “vale sottolineare il dato letterale del comma 1 dell’articolo 103, il quale stabilisce che i datori di lavoro possono presentare istanza di emersione: a) per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale; b) ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. Rimane pertanto esclusa dal novero delle possibilità contemplate dalla legge l’ipotesi di regolari contratti di lavoro stipulati dallo straniero anteriormente all’entrata in vigore della norma citata. È pur vero – come evidenziato dalla difesa nell’atto di appello – che la normativa sull’emersione in commento è stata ritenuta applicabile anche ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, stante l’autonomia della procedura di emersione da quella dei richiedenti protezione internazionale (cfr. Consiglio di Stato, III sezione, n. 5986/2022) ma la stessa riguarda rapporti con diversi datori di lavoro, non con lo stesso. Del resto, una interpretazione di carattere ampio e sistematico non può spingersi fino ad ammettere ad una procedura di emersione contratti di lavoro che sono già “emersi” nell’ordinamento giuridico dello Stato, e in relazione ai quali non vi è dunque l’esigenza di garantire ulteriori tutele. Proprio per le ragioni appena esposte, deve ritenersi che il limite massimo entro il quale trova applicazione la disciplina sull’emersione di cui all’articolo 103, comma 1, è quello in cui lo straniero sia già titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo parziale, e faccia richiesta di emersione per un diverso contratto di lavoro (da stipularsi, o irregolare in essere) relativo alle restanti ore lavorative. Solo in tal caso, infatti, lo svolgimento precedente di una regolare attività lavorativa non osta all’accesso alla procedura di regolarizzazione. Il Collegio non ignora i possibili disallineamenti di posizioni giuridiche che possono verificarsi nella pratica, laddove lo straniero assunto irregolarmente si ritrova ad accedere più facilmente alla stabilizzazione nel territorio dello Stato rispetto al richiedente asilo regolarmente impiegato e in attesa di definizione del proprio procedimento… Tuttavia, un simile difetto di coordinamento tra fattispecie concrete e astratte non può essere colmato in via ermeneutica dal giudice amministrativo, operando una interpretazione contra legem e contro la voluntas legis esplicitata negli atti normativi applicabili al caso di specie” (Cons. Stato n. 8583/22) » (T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, 20 maggio 2025, n. 9670).
8.2. Come evidenziato dall’Amministrazione resistente, « la lavoratrice -OMISSIS- -OMISSIS- è stata regolarmente assunta dal 01/10/2018 (cit. all. 4) e risultano altresì assolti gli oneri retributivi e contributivi derivanti dal suddetto rapporto anche antecedenti alla procedura di emersione (all. 6 e 7), derivanti da un rapporto di lavoro regolare che dal 2018 non si è mai interrotto » (pag. 7 relazione difensiva), sicché l’istanza non era accoglibile e dunque correttamente non è stata accolta.
9. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
10. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla natura degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS SE, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
NC SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC SS | SS SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.