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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/06/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 597/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 597/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. Cellerino Alexia, appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zarba Francesco, Controparte_1 P.IVA_1
appellato e contro
(C.F. , CP_2 P.IVA_2
(C.F. , Controparte_3 C.F._6
(C.F. , CP_4 C.F._7
appellati contumaci
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 18.04.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al pagina 1 di 24 17.04.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino contrariis reiectis, in via principale e nel merito accogliere per i primi tre motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 313/2024 del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott.ssa Alice Ambrosio, nella causa n. 3259/2019 R.G. (alla quale è stata riunita la causa n. 1255/2021 R.G.), pubblicata il 22.03.2024 e notificata il 10.04.2024 e conseguentemente accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado.
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis previa, occorrendo, ammissione dei capi di prova dedotti nelle due memorie ex art. 183, comma 6 n. 2 degli attori indicati in epigrafe, ritenuta la colpa del conducente della Mercedes tg. FG435DF nella causazione della morte del trasportato
, accertare e dichiarare la corresponsabilità della e del Signor Persona_1 CP_2 [...]
rispettivamente proprietaria e locatario del suddetto veicolo e per l'effetto, CP_3 condannare la Compagnia Assicuratrice dell'anzidetta autovettura in persona Controparte_5
del Legale Rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali sulla base delle Tabelle Romane o Milanesi o quelle che l'Ill.mo Giudice ritenga più consone che si propongono nella seguente misura:
A) in favore del Signor € 255.740,00 Parte_2
(duecentocinquatacinquemilasettecentoquaranta/00) danno non patrimoniale;
B) in favore della Signora € 255.740,00 Parte_1
(duecentocinquatacinquemilasettecentoquaranta/00) danno non patrimoniale;
C) in favore del Signor € 71.489,00 (settantunomilaquattrocentoottantanove/00) Parte_4
danno non patrimoniale;
D) in favore del Signor € 71.489,00 Parte_3
(settantunomilaquattrocentoottantanove/00) danno non patrimoniale;
in favore di quest'ultimo il danno patrimoniale di € 6.000,00 per spese sostenute per le onoranze funebri;
E) in favore del Signor € 323.621,10 Parte_5
(trecentoventitremilaseicentoventuno/10) danno non patrimoniale;
€ 51.155,47
pagina 2 di 24 (cinquantunomilacentocinquanticinque/47) danno patrimoniale.
In ogni caso, con la rivalutazione del credito pari alla svalutazione monetaria e con interessi legali, dalla data del fatto al saldo».
Vinte le spese e le competenze di causa relative ai due gradi di giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 cpc a favore del sottoscritto difensore che ha sostenuto le spese e nessun compenso ha riscosso dai propri clienti”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello
Nel merito dichiarare infondato l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso con il favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Nelle prime ore della mattina del 16.10.2017 ed CP_4 Persona_1 Persona_2
si trovavano a bordo dell'autovettura Mercedes classe A 180, targata FG435DF, di proprietà di detenuta in locazione da ed assicurata con CP_2 Persona_3 Controparte_1
Alle ore 5:20 circa, lungo la SS 35, presso la località Guacciorna (AL), il conducente
[...]
perdeva il controllo dell'autovettura che fuoriusciva dalla sede stradale urtando diversi pali della segnaletica e terminando la propria corsa dopo circa 53 metri. A causa del sinistro tutti i corpi venivano sospinti nel lato posteriore dell'abitacolo, ed Persona_1 Persona_2
decedevano sul posto mentre riportava lesioni. CP_4 agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni sull'assunto che alla guida CP_4
fosse . Persona_1
I prossimi congiunti di agivano in giudizio chiedendo il risarcimento dei Persona_1 danni sull'assunto che alla guida fosse CP_4
contestava le domande chiedendone il rigetto. Controparte_1
pagina 3 di 24 II) Sulla sentenza di primo grado.
Disposta la riunione dei due procedimenti, il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 313/2024 pubblicata il 22/03/2024, rigettava tutte le domande condannando le parti attrici al rimborso delle spese di lite in favore di e ponendo a loro carico le spese della CTU in Controparte_1
ragione del 50% ciascuna.
Il Tribunale premetteva che parti attrici avevano erroneamente evocato l'art. 141 del D.Lgs.
n. 209/2005 (risarcimento del terzo trasportato, norma applicabile solo in caso di coinvolgimento di più veicoli) dovendo invece farsi riferimento all'art. 144 del D. lgs. N. 209/2005 (azione diretta del danneggiato).
In relazione all'azione ex art. 144 del D. lgs. N. 209/2005, dava atto che gravava su chi agiva in giudizio l'onere di dimostrare di essersi trovato a bordo in una posizione diversa da quella di conducente e che le parti non avevano assolto all'onere probatorio su di loro gravante.
Dopo avere riportato le risultanze delle indagini preliminari (all'esito delle quali era stata richiesta l'archiviazione essendo stato ritenuto plausibile che alla guida si trovasse Persona_1
nonché delle indagini difensive svolte dalla famiglia (che deponevano in
[...] Per_1
senso contrario), il Tribunale riteneva che gli elementi indiziari raccolti erano tra loro contrastanti e privi dei caratteri di cui all'art. 2729 c.c..
(a) Le dichiarazioni delle due persone che per ultime avevano visto gli occupanti della Mercedes
(rispettivamente all'uscita dal locale e, dopo l'uscita dal locale, Controparte_6 Pt_6
che era scesa dal mezzo prima del sinistro) erano tra loro contrastanti. era
[...] Parte_6
anche inattendibile in quanto in sede di deposizione testimoniale aveva reso dichiarazioni parzialmente differenti rispetto alle s.i.t. rilasciate lo stesso giorno del sinistro, erano stati aggiunti alcuni elementi sottaciuti in sede di s.i.t. ed altri elementi si ponevano in contrasto con quanto risultante dalla CTU.
(b) La circostanza che avesse la disponibilità del veicolo non consentiva per Persona_1
ciò solo di ritenere dimostrato che fosse lui alla guida, in quanto dalle indagini preliminari era risultato che l'uomo non aveva più guidato dal 2007, quando gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza.
(c) Dovevano essere disattese le conclusioni della CTU cinematica (in merito alla maggiore pagina 4 di 24 probabilità che alla guida di trovasse atteso che i CTU avevano dato per CP_4
comprovato che il lato anteriore passeggero fosse vuoto e che sia che Persona_2 Persona_1
fossero seduti sul sedile posteriore mentre tale circostanza (ovverosia che
[...] Persona_1
si fosse seduto sul sedile posteriore) non solo era scarsamente plausibile ma smentita
[...]
dalle dichiarazioni di e che sul punto concordavano e dalla constatazione che Pt_6 CP_6 all'arrivo dei soccorsi anche la cintura di sicurezza del lato anteriore passeggero era allacciata
(plausibilmente perché qualcuno vi si era seduto ed aveva allacciato le cinture senza “indossarle” per evitare che il “cicalino” continuasse a suonare).
III) Motivi di appello proposti da parti appellanti.
Con il primo motivo gli appellanti impugnano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha affermato che gli attori hanno agito ex art. 141 D.lvo n. 209/2005 e sostengono di avere agito esclusivamente ex art. 144 d.lvo n. 209/2005.
Con il secondo motivo impugnano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha affermato che gravi sugli attori l'onere di dimostrare che la vittima primaria non si trovasse alla guida del veicolo al momento del sinistro ed in senso contrario richiamano l'opposto principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (n. 183324/2015).
Deducono che le loro domande dovrebbero essere accolte anche accedendo alla tesi fatta propria dal Tribunale. Rilevano in particolare che nel caso di specie la loro domanda si basa su un fatto costitutivo complesso (l'essersi trovati a bordo ed il non essere alla guida) e ritengono che parte convenuta nella prima difesa, ossia nella comparsa di costituzione, non Controparte_1
abbia in proposito svolto alcuna contestazione avente carattere di specificità ex art. 115 c.p.c. rispetto ai fatti dedotti dagli attori ), essendosi la stessa limitata ad una genericissima Per_1 contestazione, consistente nell'affermazione che parti attrici avrebbero dovuto dimostrare la qualità di trasportato di . Persona_1
Con il terzo motivo, in subordine rispetto al secondo, impugnano il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto che in ragione delle versioni contrastanti fornite dalle ultime due persone che hanno visto gli occupanti del veicolo prima del sinistro e della ritenuta inattendibilità della pagina 5 di 24 deposizione del teste coniuge di debba escludersi che le dichiarazioni Parte_6 CP_4
fornite dagli stessi possano assumere rilievo al fine di ricostruire gli eventi.
Ritengono che, così operando, il Tribunale abbia erroneamente gestito il principio della
“probabilità prevalente”.
Ritengono piuttosto che le affermazioni degli ultimi due testimoni oculari, anche alla luce della loro contraddittorietà, debbano essere valorizzate e lette unitamente agli ulteriori elementi di prova a riscontro del fatto che a condurre il veicolo al momento del sinistro fosse CP_4
Si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto inattendibile e ciononostante abbia Parte_6
utilizzato le sue dichiarazioni.
Si dolgono infine che il Tribunale abbia disatteso gli esiti della CTU.
Con il quarto motivo censurano la parte della sentenza con cui il Tribunale li ha condannati a rimborsare le spese di lite, ritenendo sussistenti i presupposti per la loro compensazione.
IV) Controparte_7
L'appellata ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità, non avendo gli appellanti sviluppato argomentazione a supporto delle domande risarcitorie.
Deduce l'infondatezza del primo e del secondo motivo ritenendo che sia onere degli appellanti provare la condizione di trasportato di . Persona_1
Quanto al terzo motivo, rileva che il Tribunale ha già motivato sull'inattendibilità del teste Pt_6
ed ha già messo a confronto le dichiarazioni di tale teste con quelle rese dal sig. in CP_6
sede di indagini difensive.
Considera corretta la motivazione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che le conclusioni della CTU cinematico ricostruttiva non siano dirimenti ai fini della decisione.
Quanto alla dedotta errata gestione del principio della probabilità prevalente, rileva che il sistema giuridico italiano sia costruito sul fondamento dei fatti provati e non dei fatti probabili.
pagina 6 di 24 In relazione al quarto motivo, rileva che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
V) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto darsi atto che la notificazione dell'atto di appello alla società è CP_2 stata ritualmente effettuata all'indirizzo PEC , risultante dal Email_1
c.d. Registro Ini.Pec. (elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti).
2) E' infondata l'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata da secondo la Controparte_1 quale l'appello sarebbe inammissibile non avendo gli attori sviluppato alcuna argomentazione in ordine al quantum della risarcitoria.
Si osserva in fatti che il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo indimostrato l'an debeatur, ragione per la quale il quantum è rimasto assorbito.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. i motivi di appello devono riguardare solamente le questioni sulle quali la sentenza impugnata si è pronunciata, non potendo invece concernere le questioni che non hanno formato oggetto di statuizione in quanto assorbite. La mera proposizione dell'impugnazione sulle questioni esaminate dal Tribunale costituisce adeguata manifestazione di volontà della parte di proseguire nel giudizio, essendo in tal caso implicita la riproposizione della domanda principale (arg. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022 peraltro in tema di impugnazione di sentenza concernente le sole questioni pregiudiziali).
3) Il primo motivo, con il quale gli appellanti deducono di non avere mai agito ex art. 141 D.lvo n. 209/2005, è inammissibile essendo privo di rilievo decisorio.
L'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento del motivo di impugnazione, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata.
Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato la domanda dei signori ai sensi Per_1 dell'art. 144 D.lvo n. 209/2005 e gli appellanti concordano con tale qualificazione, con la conseguenza che è irrilevante ai fini della decisione accertare se gli stessi intendessero in ipotesi pagina 7 di 24 agire anche ex art. 141 D.lvo n. 209/2005.
3) Il secondo motivo, concernente l'onere della prova e la non contestazione della qualità di terzo trasportato in capo a , è nel suo complesso infondato. Persona_1
3.1) Non è condivisibile l'assunto di parti appellanti secondo cui l'onere probatorio dell'attore ex art. 144 D.lvo n. 209/2005 si esaurisca nel dimostrare di essersi trovato a bordo del veicolo e che sia il convenuto a dover eccepirne e dimostrarne la qualità di conducente.
La questione è “relativa alla stessa configurabilità della tutela assicurativa in favore del conducente responsabile del sinistro, che rimanda, in termini più generali, alla possibilità che il responsabile di un illecito possa ottenere il risarcimento del danno che si è autoprodotto […]. La previsione dell'art. 129 cod. ass. (secondo cui «non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro») costituisce corollario del principio generale, sotteso all'intera materia della responsabilità civile, che esclude in radice che l'autore dell'illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso si è provocato, ossia che possa considerarsi danno risarcibile quello che taluno procura a sé stesso (cfr. Cass. n. 27544/2017, Cass. n. 6988/2003 e
Cass. n. 3957/1994); principio scolpito nella norma cardine dell'art. 2043 c.c., che prevede che il danno ingiusto sia provocato ad altri e onera del risarcimento l'autore del danno, inteso come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato;
principio, infine, ribadito dall'art. 12, comma
1, della Direttiva 2009/103/CE del 16.9.2009” (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 35318 del 2022).
Viene quindi in rilievo un elemento costitutivo della fattispecie (dovendo in altri termini l'attore dimostrare di essere stato terzo trasportato) come già rilevato dalla Corte di Cassazione richiamata dal Tribunale secondo la quale “In tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione stradale, agli effetti del comma 1 dell'art. 122 c.ass., fra i terzi a beneficio dei quali opera l'assicurazione di un veicolo, in caso di scontro con altro veicolo, rientrano tutti i soggetti lato sensu trasportati su quest'ultimo, compreso il conducente (ferma restando la necessità, per quest'ultimo, di fornire la prova liberatoria della sua responsabilità); alla stregua, invece, del comma 2 della disposizione citata (ovvero allorquando si voglia far valere una responsabilità in pagina 8 di 24 garanzia dell'assicuratore del veicolo sul quale abbia luogo il trasporto), il riferimento ai trasportati allude esclusivamente a chi si trovi sul veicolo senza esserne il conducente, mirando l'assicurazione a coprire proprio la condotta di quest'ultimo” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 30723 del 19/10/2022).
3.2) Non è corretto il rilievo di parti appellanti secondo cui nel primo grado di giudizio
[...]
non avrebbe tempestivamente contestato ex art. 115 c.p.c. che Controparte_1 Persona_1
viaggiasse in qualità di terzo trasportato.
[...]
In comparsa di costituzione e riposta l'assicurazione non si è limitata a sostenere che gli attori non avevano assolto agli oneri probatori su di loro gravanti, ma ha articolato difese sostanzialmente incompatibili con la non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
In particolare, ha dedotto che: Controparte_1
- pendeva altro giudizio in cui aveva invece sostenuto che era a CP_4 Persona_1
trovarsi alla guida;
- era quindi opportuna la riunione dei due procedimenti al fine di evitare contrasto di giudicati;
- gli elementi di prova emergenti dalle indagini difensive non erano nel loro complesso idonei a dimostrare che non fosse alla guida. Persona_1
A prescindere dalla problematica afferente alla non contestazione delle circostanze non conosciute e non conoscibili dalla parte onerata, si ritiene che nel caso di specie la semplice segnalazione dell'esistenza di due procedimenti riportanti una narrazione di fatti tra loro inconciliabili, integri adeguata contestazione delle pretese azionate.
4) Il terzo e quarto motivo di appello, concernenti la valutazione degli elementi di prova acquisiti devono essere esaminati congiuntamente e sono nel loro complesso fondati.
Tralasciando momentaneamente la deposizione testimoniale di è chiaro che nel Parte_6
caso sub iudice non sia stata acquisita una prova diretta in ordine all'identificazione del soggetto che si trovava alla guida al momento del sinistro, essendo piuttosto a disposizione plurimi elementi che il Tribunale ha esaminato singolarmente, comparandoli tra di loro solo in parte, giungendo alla conclusione della loro non significatività e/o contraddittorietà ex art. 2729 c.c..
pagina 9 di 24 4.1) In diritto si rileva che secondo la giurisprudenza «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).
E' bene chiarire che il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare, come elementi di prova, le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti (Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 11/06/2007), così come può utilizzare gli atti di indagine espletati nel corso delle indagini preliminari pur se è mancata una loro valutazione critica da parte del giudice penale (ad es. in ipotesi di definizione del procedimento penale a seguito di patteggiamento, Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 132 del 08/01/2008).
Infine, gli atti investigativi compiuti dal difensore ai sensi degli artt. 391 bis e ss. c.p.p., “essendo formati da un soggetto del procedimento nell'esercizio di una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento al fine di essere esibiti al giudice, che ha il dovere di prenderli in considerazione al momento della decisione, hanno il valore di atti del procedimento, per cui il loro risultato probatorio è utilizzabile tanto quanto quello degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero” (Corte di Cassazione, Sez. 6 penale, Sentenza n. 3977 del 16/10/1997).
In definitiva, “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie […]” (Corte di Cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
pagina 10 di 24 4.2) Ciò premesso in diritto, questa Corte ritiene che il Tribunale non abbia adeguatamente valorizzato alcuni elementi di prova e che sia sostanzialmente mancata un'effettiva valutazione complessiva ed unitaria di tutti gli elementi di prova acquisiti.
a) Prendendo le mosse dalle s.i.t. e dalla deposizione testimoniale di (che ha Parte_6
dichiarato che alla guida di trovava e sul lato passeggero anteriore destro si trovava Per_1
, è corretta la valutazione di inattendibilità operata dal Tribunale (sulla quale oltre tutto non CP_4
vi è appello incidentale).
Sul punto è sufficiente fare rimando alla stessa motivazione della sentenza di primo grado.
In questa sede è opportuno ribadire che tali dichiarazioni (secondo cui sia il conducente che il passeggero posizionato sul sedile anteriore destro indossavano le cinture di sicurezza) sono financo smentite dagli accertamenti svolti in sede di CTU dai quali è emerso che:
- la cintura di sicurezza del conducente era sì allacciata ma ancora “tirata” potendosi quindi desumere “che al momento del fatto il conducente l'aveva allacciata dietro alla schiena” per evitare che continuasse a suonare il c.d. (relazione CTU pag. 22); Per_4
- la cintura di sicurezza del lato passeggero anteriore destro non era utilizzata al momento del sinistro (relazione CTU pag. 22) “per cui una eventuale persona seduta sul sedile avrebbe fatto attivare il cicalino per tutto il tempo” (relazione CTU pag. 43).
b) Sono prive di rilievo decisorio le dichiarazioni rilasciate da in sede di indagini CP_4
preliminari (il quale ha sostenuto di essere stato seduto sul lato anteriore destro e che guidava
). Per_1
Trattasi in effetti di dichiarazioni a sé favorevoli provenienti da soggetto che è parte del presente procedimento civile.
Si osserva infine che, in difetto di impugnazione da parte dello stesso è sostanzialmente CP_4 passato in giudicato l'accertamento in ordine al difetto di prova che lo stesso fosse terzo trasportato.
c) Attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni di non è condivisibile la decisione del Parte_6
Tribunale di non valorizzare ai fini della decisione le dichiarazioni del sommario informatore solo perché le dichiarazioni di quest'ultimo sono state contrastanti con Controparte_6
pagina 11 di 24 quelle di Parte_6
d) A ben vedere, all'accertata inattendibilità di avrebbe dovuto conseguire la Parte_6
valorizzazione di tutta una serie di contraddizioni insite nelle dichiarazioni dalla stessa rilasciate nonché la valorizzazione di plurimi elementi di prova non adeguatamente considerati dal
Tribunale che in parte si è dilungato nel cercare di stabilire quale fosse la posizione all'interno dell'abitacolo dei vari soggetti coinvolti nel sinistro, essendo invece dirimente accertare chi non si trovasse alla guida, essendo questo l'elemento costitutivo del diritto azionato ed oggetto del contendere.
Ad avviso di questa Corte, gli elementi di prova in atti, singolarmente ed unitariamente valutati, sono sufficienti per ritenere integrata la prova (di cui all'art. 2729 c.c.) che Persona_1
non fosse alla guida.
Al fine di evitare una descrizione atomistica dei singoli elementi di prova (in quanto già effettuata dal Tribunale) verrà in questa sede operata una descrizione di sintesi di quanto emerge dagli atti di causa:
- dall'agosto 2007 (circa dieci anni prima del sinistro) non era più titolare di Persona_1
patente di guida, essendogli stata ritirata per guida sotto l'influenza di alcool (annotazione di PG, doc. 6 fasc. ); Per_1
- da quella data non si era più attivato per cercare di conseguire nuovamente Persona_1
la patente e quando aveva bisogno di recarsi in auto da qualche parte si faceva sempre accompagnare dai dipendenti dell'impresa di famiglia (dichiarazioni , indagini Testimone_1
difensive sub doc. 10 fasc. ); Per_1
- era solito frequentare il locale denominato “Queens” ed il sig. Persona_1 CP_6
addetto alla sicurezza, lo aveva sempre visto arrivare accompagnato da qualcun altro
[...]
alla guida (dichiarazioni indagini difensive sub doc. 11 fasc. ); Controparte_6 Per_1
- la stessa sera dei fatti, all'arrivo presso il locale “Queens” dove il gruppo di amici avrebbe poi passato la serata, l'autoveicolo era condotto da (identificato nelle dichiarazioni di CP_4
come l' “albanese”); ha anche spiegato che ricordava Controparte_6 Controparte_6
bene chi fosse alla guida in quanto faceva sempre attenzione a chi si trovava all'interno dei veicoli che accedevano al locale per vedere se le persone erano conosciute ed per “evitare pagina 12 di 24 problemi”);
- a fine serata, aveva visto uscire: dapprima in evidente stato Controparte_6 Parte_6
di ebbrezza che con le chiavi apriva la macchina e saliva nei sedili posteriori;
quindi CP_4
(indicato come “l'albanese”) ed (indicato come “lo zio”) che si avviavano verso Persona_2
l'autoveicolo; per ultimo con il quale il si tratteneva a parlare per Persona_1 CP_6
pochi minuti e durante tale colloquio lo stesso Primavera aveva modo di vedere Persona_2
“in piedi accanto alla macchina con la portiera dietro lato guidatore, quindi sinistro, mezza aperta come se stesse per salire in macchina e la macchina era in modo con le luci accese”.
E' privo di rilievo decisorio accertare se si fosse seduto sul lato passeggero Persona_1
anteriore ovvero nei sedili posteriori (già occupati da e stando a quanto visto da Per_2 Pt_6
. E' piuttosto dirimente il rilievo che al momento della ripartenza qualcuno Controparte_6 era già seduto nel posto guida ed aveva acceso l'auto.
E' inverosimile che in tale frangente vi sia stata una qualche discussione in merito a chi dovesse guidare, o meglio se dovesse guidare in luogo degli altri già saliti a bordo, Persona_1
atteso che una simile discussione o un ritardo nella ripartenza sarebbe stato senz'altro notato dall'addetto alla sicurezza (attesa l'imminente chiusura del locale).
Parimenti è scarsamente plausibile che abbia deciso di sedersi alla guida in Persona_1
un secondo momento (in ipotesi quando è scesa dal mezzo). Parte_6
Non è in effetti possibile comprendere per quale ragione, dopo circa dieci anni che non guidava,
abbia improvvisamente deciso di rimettersi alla guida atteso che quanto Persona_1
meno sembra sia rimasto sobrio (vedasi dichiarazioni di . Per_2 Controparte_6
Oltre alla constatazione che aveva sostanzialmente visto e Controparte_6 Per_2 Pt_6 nell'atto di salire sul retro (ragione per la quale l'auto era stata messa in moto da che CP_4
quindi era alla guida), le stesse criticità insite nelle dichiarazioni di avvalorano la Parte_6
tesi che fosse alla guida: CP_4
- quando è scesa dall'abitacolo (impaurita per l'alta velocità di guida) la donna non ha insistito che scendesse anche il marito ed il marito non l'ha seguita e l'ha lasciata per strada da sola alle prime ore della mattina;
- quando ha cercato di farsi rivenire a prendere, ha dichiarato di avere chiamato Parte_6
e non il marito, evidentemente intento alla guida (avendo la donna aggiunto solo in sede Per_2
pagina 13 di 24 di deposizione testimoniale che il telefono del marito era spento).
Pur essendo vero che la vettura, nel momento in cui il conducente ne ha perso il controllo, ha ruotato su sé stessa ed ha effettuato anche alcuni “roll-over”, non può non rilevarsi che per estrarre e è stato necessario utilizzare il divaricatore in quanto Persona_1 Persona_2
i loro corpi si trovavano incastrati nella parte posteriore dell'abitacolo, mentre era CP_4
sopra di loro (relazione CTU pag. 44), essendo quindi plausibile che si trovava alla CP_4
guida ed era stato poi sospinto nel retro dell'abitacolo solo in un secondo momento, con ciò essendo andato a finire “sopra” gli altri due passeggeri.
Non si ritiene infine corretta la decisione del Tribunale di disattendere le conclusioni della CTU esperita in corso di causa.
E' ben vero che anche il CTU si è espresso in termini meramente probabilistici, ma è anche vero che lo stesso ha esaminato le dichiarazioni rilasciate dalle varie persone informate sui fatti valutandole alla luce delle specifiche caratteristiche e della conformazione dell'abitacolo del veicolo nonché della ricostruzione della dinamica del sinistro operata nella stessa CTU, con ciò avendo fornito preziosi elementi di carattere tecnico che per l'appunto riscontrano ulteriormente la tesi che non si trovasse alla guida. Persona_1
5) In definitiva si ritiene provato che in occasione del sinistro occorso in data 16.10.2017
si trovava a bordo del veicolo in qualità di terzo trasportato, con ciò avendo Persona_1 gli attori assolto all'onere probatorio su di loro incombente di cui all'art. 144 D.lvo n. 209/2005 a mente del quale il terzo trasportato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
6) Gli attori appellanti hanno innanzitutto chiesto che venga condannata Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale. si è difesa deducendo il difetto di allegazione e di prova degli elementi Controparte_1
costitutivi del danno.
6.1) Secondo la giurisprudenza “Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pagina 14 di 24 pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi
è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate,
a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del
2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico- relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole
(sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della pagina 15 di 24 qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere. […] Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26140 del
07/09/2023 parte motiva).
6.2) Ai fini della concreta liquidazione del danno, soccorrono Tabelle di Milano aggiornate al
2024 comunemente adottate presso questo ufficio giudiziario.
Tali Tabelle sono attualmente redatte sulla base del sistema c.d. a punti, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha dato atto che “Il danno da perdita del rapporto pagina 16 di 24 parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi […]” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023).
6.3) Tornando al caso sub iudice deve rilevarsi che, al di là di generiche indicazioni operate da parti attrici, è mancata qualsiasi concreta e specifica allegazione in ordine all'intensità di ogni rapporto affettivo, alle modalità con le quali si svolgeva il singolo rapporto parentale, ai risvolti di carattere morale e relazionale conseguenti alla perdita del congiunto.
Entro il maturare delle preclusioni assertive nel giudizio di primo grado nulla di specifico è stato allegato in fatto relativamente a (madre), (padre), Parte_1 Parte_2 Parte_4
e (fratelli).
[...] Parte_3
Con riferimento al figlio , al di là della prospettata convivenza (che si Parte_5
pretende di dedurre dal certificato di residenza), nulla di specifico è stato dedotto con riferimento all'effettiva frequentazione, alle modalità concrete con le quali si estrinsecava il rapporto parentale anche a “distanza”, considerato che il minore dall'età di circa cinque anni era prevalentemente collocato durante l'intero periodo scolastico presso la madre in Polonia.
Se il silenzio degli attori nella descrizione dei fatti costitutivi del danno non è ostativo ad un accertamento di tipo presuntivo quale è quello ritenuto sufficiente dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione (soprattutto in difetto di prova contraria circa l'inesistenza di tale legame affettivo, Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022), ciò nondimeno tale lacunosità assertiva non può non ripercuotersi sulla concreta liquidazione del danno con particolare riferimento alla voce afferente all'importanza del singolo rapporto parentale (di cui alle Tabelle di Milano), che deve essere congruamente ridotta proprio considerando lo stesso difetto di allegazioni difensive poste a fondamento della domanda.
Si ritiene quindi corretto, per le ragioni appena illustrate e nel silenzio delle parti onerate, quantificare la “voce” dell'intensità della relazione affettiva (voce “E” delle Tabelle) in cinque punti anziché attingere al valore mediano (15 punti).
pagina 17 di 24 6.4) Sulla base di tali premesse si procede a calcolare il danno in favore di ciascuna parte.
a) Relativamente a (madre della vittima primaria) ed a (padre) Parte_1 Parte_2 viene sviluppato un unico calcolo a fronte dell'identità dei punti attribuibili. In proposito si rileva che non è stata dedotta né la convivenza con la vittima primaria né la dimora nel medesimo stabile. Vi sono tre congiunti superstiti (il marito ed altri due figli).
Età della vittima primaria (44) punti 20
Età della vittima secondaria (68 e 70 punti 16
Convivenza (no) punti 0
Sopravvivenza altri congiunti (3) punti 9
Importanza relazione affettiva punti 5
Totale punti 50
Moltiplicati i punti per il “valore punto” di € 3.911,00 si ottiene l'importo di € 195.550,00 da considerarsi stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di Milano (04.06.2024) e ad oggi rivalutato ad € 198.678,80.
b) Relativamente ai fratelli e viene sviluppato un unico Parte_4 Parte_3 calcolo a fronte dell'identità dei punti attribuibili. In proposito si rileva che non è stata dedotta né la convivenza con la vittima primaria né la dimora nel medesimo stabile. Vi sono tre congiunti superstiti (i genitori ed un fratello).
Età della vittima primaria (44) punti 14
Età della vittima secondaria (35 e 39) punti 16
Convivenza (no) punti 0
Sopravvivenza altri congiunti (3) punti 9
Importanza relazione affettiva punti 5
Totale punti 44
Moltiplicati i punti per il valore punto di € 1.698,00 si ottiene l'importo di € 74.712,00 da considerarsi stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di Milano (04.06.2024) e ad oggi rivalutato ad € 75.907,39.
pagina 18 di 24 c) Relativamente al figlio è contestato e non vi è prova che padre e Parte_5
figlio convivessero.
Si osserva infatti che le mere risultanze anagrafiche sono prive di valore probatorio in ordine all'effettività ed assiduità della convivenza.
Il dato della convivenza è oltre tutto smentito dal provvedimento in atti circa la prevalente collocazione del figlio presso la madre (residente in [...]) a partire dall'età di circa cinque anni.
Pur dando per ammesso che abbia effettivamente trascorso le Parte_5
festività scolastiche presso il padre (con la precisazione che nulla è stato dedotto circa la consistenza e durata delle festività scolastiche in Polonia), si ritiene che la prevalenza e l'effettività della convivenza possano piuttosto ritenersi dimostrati in favore della madre.
Età della vittima primaria (44) punti 20
Età della vittima secondaria (14) punti 26
Convivenza (no) punti 0
Sopravvivenza altri congiunti (3) punti 14
Importanza relazione affettiva punti 5
Totale punti 65
Moltiplicati i punti per il “valore punto” di € 3.911,00 si ottiene l'importo di € 254.215,00 da considerarsi stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di Milano (04.06.2024) e ad oggi rivalutato ad € 258.282,44.
Gli importi così liquidati in favore di ciascuna parte, si stimano congrui rispetto al singolo rapporto di parentale, avuto riguardo alle concrete allegazioni in atti.
7) Quanto al danno patrimoniale, è documentata la spesa di € 4.000,00 per i funerali (doc. 12 fasc. ) sostenuta da in data 18.11.2017, importo ad oggi rivalutato Per_1 Parte_3 in € 4.816,00.
E' parimenti documentata la spesa di € 2.000,00 per l'acquisto del loculo (docc. 13 e 14
[...]
) sostenuta da in data 01.03.2018, importo ad oggi rivalutato in Parte_7 Parte_4
€ 2.388,00.
pagina 19 di 24 8) Quanto al danno patrimoniale dedotto dal figlio , devono operarsi Parte_5
alcune precisazioni.
Pur in difetto di produzione delle dichiarazioni dei redditi maturati da per le Persona_1
annualità antecedenti al sinistro, è documentato in atti che lo stesso si fosse obbligato a corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili.
Deve pertanto ritenersi che tale importo monetario fosse adeguato alle capacità economiche del padre ( ) e sufficiente ai fini della contribuzione economica in favore del figlio Persona_1
in allora minorenne.
D'altro canto, in virtù del decreto del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle
D'Aosta (docc. 17 e 18), mediante il quale il minore è stato prevalentemente collocato presso la madre ed è stato determinato il contributo economico a carico del padre, il minore aveva per l'appunto diritto ad una contribuzione economica pari ad € 400,00 mensili, di talché non vi è motivo di discostarsi da tale parametro ai fini della liquidazione del danno patrimoniale.
Preme rilevare che, per quanto tale somma sia stata determinata nell'anno 2008 e per quanto sia stato previsto che tale importo dovesse essere oggetto di rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat, parte attrice in sede di quantificazione della domanda di risarcimento del danno non ha chiesto che tale importo venga rivalutato a far data dal 2008 ma ha senz'altro quantificato l'importo dovuto in favore del ragazzo in € 400,00 mensili dalla data del decesso del padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Quanto alla presumibile data di indipendenza economica del figlio, non può essere accolta la richiesta di fare riferimento al ventiseiesimo anno di età.
Si osserva che anche in relazione alla voce di danno in esame, le allegazioni attoree esplicitate entro il maturare delle preclusioni assertive sono state estremamente generiche.
Al di là dell'indicazione dell'età del ragazzo al momento del fatto (14 anni), nulla è stato dedotto in ordine: agli studi scolastici frequentati a quella data;
all'effettiva ultimazione di tali corsi di studio;
eventuali corsi universitari frequentati.
Nel totale silenzio della parte, anche in ordine all'eventuale reperimento di un'occupazione lavorativa e/o dell'impegno profuso per la ricerca di un impiego confacente agli studi in ipotesi effettuati, ritiene questa Corte che il risarcimento del danno debba essere parametrato al compimento della maggiore età, non essendovi in atti né allegazioni né elementi probatori sulla pagina 20 di 24 base dei quali poter ritenere che l'indipendenza economica sia stata conseguita in un momento successivo.
Considerato che il sinistro oggetto di causa è occorso il 16.10.2017 e che Parte_5
è divenuto maggiorenne in data 13.07.2021 (tre anni e nove mesi, pari a complessivi 45
[...]
mesi), il danno deve essere quantificato in € 18.000,00, importo da considerarsi stimato alla data del conseguimento della maggiore età (13.07.2021) e ad oggi rivalutato in € 20.970,00.
9) Concludendo, all'esito dell'odierno giudizio il danno subito da ciascuna parte attrice deve essere quantificato come segue.
- in favore di , € 198.678,80 ad oggi stimati;
Parte_1
- in favore di , € 198.678,80 ad oggi stimati;
Parte_2
- in favore di € 78.295,39 ad oggi stimati (€ 75.907,39 + € 2.388,00); Parte_4
- in favore di , € 80.723,39 ad oggi stimati (€ 75.907,39 + € 4.816,00); Parte_3
- in favore di € 279.252,44 ad oggi stimati (€ 258.282,44 + Parte_5
€ 20.970,00);
Deve essere disattesa la richiesta di parti attrici appellanti di riconoscere sugli importi così liquidati gli interessi legali dalla data del fatto illecito ad oggi (previa devalutazione a quella stessa data dell'importo risarcitorio liquidato).
Si osserva infatti che gli interessi "compensativi" hanno funzione sostanzialmente risarcitoria del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti (c.d. “danno da ritardo”).
Atteso quindi che tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, tale specifica voce di danno deve pur sempre essere specificamente allegata in fatto e provata (arg. Corte di
Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n.
1712 del 17/02/1995), mentre nel caso concreto è mancata la stessa allegazione del fatto costitutivo del danno.
Per effetto della liquidazione operata con la presente sentenza di condanna, il debito di valore si pagina 21 di 24 converte in debito di valuta ed è quindi produttivo di interessi legali corrispettivi con decorrenza dalla data della sentenza sino al saldo (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11571 del
17/11/1998).
10) In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado occorre rivalutare d'ufficio le statuizioni del primo giudice sulla liquidazione delle spese di lite, con conseguente assorbimento del quarto motivo di appello.
11) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di e di (in solido) ed in favore di parti attrici appellanti, con Controparte_8 CP_9
distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
11.1) Relativamente al primo grado di giudizio, la liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- dell'attività espletata nel corso del giudizio di primo grado, ovverosia della fase studio, fase introduttiva, fase trattazione-istruttoria, fase decisionale (con la precisazione che la famiglia non era stata convenuta nel giudizio promosso da ragione per la quale Per_1 CP_4
non è dovuta la fase studio ed introduttiva relativa a tale giudizio);
- del valore della controversia, corrispondente all'importo risarcitorio più elevato liquidato in favore di (compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), Parte_5
conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22;
- nei limiti della nota spese depositata nel primo grado di giudizio (richiesti compensi per
€ 22.457,00).
Sono documentate e richieste spese per € 259,00 (CU e diritti di cancelleria).
11.2) Relativamente al secondo grado di giudizio, la liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- dell'attività espletata, ovverosia della fase studio, fase introduttiva, fase trattazione (tentativo di conciliazione) e fase decisionale;
- del valore della controversia, corrispondente all'importo risarcitorio più elevato liquidato in pagina 22 di 24 favore di (compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), Parte_5
conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
In ossequio alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024) “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014”.
Si deve comunque ritenere, avuto riguardo alla formulazione dell'articolo in esame (secondo cui
“il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo”) che la discrezionalità riconosciuta dalla norma si può quanto meno esprimere in relazione alla misura percentuale dell'aumento (come implicitamente desumibile dagli aumenti operati dalla stessa Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024).
Venendo al caso concreto, tenuto conto del fatto che le difese di parti attrici sulla dinamica del sinistro sono esattamente sovrapponibili e considerata la laconicità delle allegazioni in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata da ciascuna attrice, si ritiene corretto riconoscere un aumento del 5% per ogni parte rappresentata oltre la prima (per un aumento complessivo, quindi, del 20%).
La liquidazione viene comunque effettuata nei limiti della nota spese depositata in atti (richiesti compensi per € 26.155,00).
Sono richieste e documentate spese per complessivi € 2.556,00 (€ 2.529,00 CU, € 27,00 diritti di cancelleria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Alessandria, n. 313/2024 pubblicata il 22/03/2024, condanna ai sensi Controparte_1 dell'art. 144 D.lvo n. 209/2005 ed in relazione alla polizza n. DLI90000031800026501, al risarcimento del danno che liquida come segue:
(a) in favore di , € 198.678,80 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_1
(b) in favore di , € 198.678,80 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_2
(c) in favore di € 78.295,39 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_4
(d) in favore di , € 80.723,39 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_3
pagina 23 di 24 (e) in favore di , € 279.252,44 oltre interessi legali dalla sentenza al Parte_5
saldo;
2) Pone definitivamente le spese della CTU esperita nel primo grado di giudizio a carico di CP_4
ed a carico di ciascuno per il 50%;
[...] Controparte_1
3) Condanna a rimborsare a , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e le spese di lite del primo Parte_4 Parte_3 Parte_5
grado di giudizio che si liquidano in € 259,00 per esposti, € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione,
CPA ed IVA se previste per legge, da corrispondersi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
5) Condanna a rimborsare a , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e le spese di lite del presente Parte_4 Parte_3 Parte_5
gravame che si liquidano in € 2.556,00 per esposti, € 24.142,80 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge, da corrispondersi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 06/05/2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 597/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. Cellerino Alexia, appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Zarba Francesco, Controparte_1 P.IVA_1
appellato e contro
(C.F. , CP_2 P.IVA_2
(C.F. , Controparte_3 C.F._6
(C.F. , CP_4 C.F._7
appellati contumaci
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 18.04.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al pagina 1 di 24 17.04.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino contrariis reiectis, in via principale e nel merito accogliere per i primi tre motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 313/2024 del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott.ssa Alice Ambrosio, nella causa n. 3259/2019 R.G. (alla quale è stata riunita la causa n. 1255/2021 R.G.), pubblicata il 22.03.2024 e notificata il 10.04.2024 e conseguentemente accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado.
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis previa, occorrendo, ammissione dei capi di prova dedotti nelle due memorie ex art. 183, comma 6 n. 2 degli attori indicati in epigrafe, ritenuta la colpa del conducente della Mercedes tg. FG435DF nella causazione della morte del trasportato
, accertare e dichiarare la corresponsabilità della e del Signor Persona_1 CP_2 [...]
rispettivamente proprietaria e locatario del suddetto veicolo e per l'effetto, CP_3 condannare la Compagnia Assicuratrice dell'anzidetta autovettura in persona Controparte_5
del Legale Rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali sulla base delle Tabelle Romane o Milanesi o quelle che l'Ill.mo Giudice ritenga più consone che si propongono nella seguente misura:
A) in favore del Signor € 255.740,00 Parte_2
(duecentocinquatacinquemilasettecentoquaranta/00) danno non patrimoniale;
B) in favore della Signora € 255.740,00 Parte_1
(duecentocinquatacinquemilasettecentoquaranta/00) danno non patrimoniale;
C) in favore del Signor € 71.489,00 (settantunomilaquattrocentoottantanove/00) Parte_4
danno non patrimoniale;
D) in favore del Signor € 71.489,00 Parte_3
(settantunomilaquattrocentoottantanove/00) danno non patrimoniale;
in favore di quest'ultimo il danno patrimoniale di € 6.000,00 per spese sostenute per le onoranze funebri;
E) in favore del Signor € 323.621,10 Parte_5
(trecentoventitremilaseicentoventuno/10) danno non patrimoniale;
€ 51.155,47
pagina 2 di 24 (cinquantunomilacentocinquanticinque/47) danno patrimoniale.
In ogni caso, con la rivalutazione del credito pari alla svalutazione monetaria e con interessi legali, dalla data del fatto al saldo».
Vinte le spese e le competenze di causa relative ai due gradi di giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 cpc a favore del sottoscritto difensore che ha sostenuto le spese e nessun compenso ha riscosso dai propri clienti”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello
Nel merito dichiarare infondato l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso con il favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Nelle prime ore della mattina del 16.10.2017 ed CP_4 Persona_1 Persona_2
si trovavano a bordo dell'autovettura Mercedes classe A 180, targata FG435DF, di proprietà di detenuta in locazione da ed assicurata con CP_2 Persona_3 Controparte_1
Alle ore 5:20 circa, lungo la SS 35, presso la località Guacciorna (AL), il conducente
[...]
perdeva il controllo dell'autovettura che fuoriusciva dalla sede stradale urtando diversi pali della segnaletica e terminando la propria corsa dopo circa 53 metri. A causa del sinistro tutti i corpi venivano sospinti nel lato posteriore dell'abitacolo, ed Persona_1 Persona_2
decedevano sul posto mentre riportava lesioni. CP_4 agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni sull'assunto che alla guida CP_4
fosse . Persona_1
I prossimi congiunti di agivano in giudizio chiedendo il risarcimento dei Persona_1 danni sull'assunto che alla guida fosse CP_4
contestava le domande chiedendone il rigetto. Controparte_1
pagina 3 di 24 II) Sulla sentenza di primo grado.
Disposta la riunione dei due procedimenti, il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 313/2024 pubblicata il 22/03/2024, rigettava tutte le domande condannando le parti attrici al rimborso delle spese di lite in favore di e ponendo a loro carico le spese della CTU in Controparte_1
ragione del 50% ciascuna.
Il Tribunale premetteva che parti attrici avevano erroneamente evocato l'art. 141 del D.Lgs.
n. 209/2005 (risarcimento del terzo trasportato, norma applicabile solo in caso di coinvolgimento di più veicoli) dovendo invece farsi riferimento all'art. 144 del D. lgs. N. 209/2005 (azione diretta del danneggiato).
In relazione all'azione ex art. 144 del D. lgs. N. 209/2005, dava atto che gravava su chi agiva in giudizio l'onere di dimostrare di essersi trovato a bordo in una posizione diversa da quella di conducente e che le parti non avevano assolto all'onere probatorio su di loro gravante.
Dopo avere riportato le risultanze delle indagini preliminari (all'esito delle quali era stata richiesta l'archiviazione essendo stato ritenuto plausibile che alla guida si trovasse Persona_1
nonché delle indagini difensive svolte dalla famiglia (che deponevano in
[...] Per_1
senso contrario), il Tribunale riteneva che gli elementi indiziari raccolti erano tra loro contrastanti e privi dei caratteri di cui all'art. 2729 c.c..
(a) Le dichiarazioni delle due persone che per ultime avevano visto gli occupanti della Mercedes
(rispettivamente all'uscita dal locale e, dopo l'uscita dal locale, Controparte_6 Pt_6
che era scesa dal mezzo prima del sinistro) erano tra loro contrastanti. era
[...] Parte_6
anche inattendibile in quanto in sede di deposizione testimoniale aveva reso dichiarazioni parzialmente differenti rispetto alle s.i.t. rilasciate lo stesso giorno del sinistro, erano stati aggiunti alcuni elementi sottaciuti in sede di s.i.t. ed altri elementi si ponevano in contrasto con quanto risultante dalla CTU.
(b) La circostanza che avesse la disponibilità del veicolo non consentiva per Persona_1
ciò solo di ritenere dimostrato che fosse lui alla guida, in quanto dalle indagini preliminari era risultato che l'uomo non aveva più guidato dal 2007, quando gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza.
(c) Dovevano essere disattese le conclusioni della CTU cinematica (in merito alla maggiore pagina 4 di 24 probabilità che alla guida di trovasse atteso che i CTU avevano dato per CP_4
comprovato che il lato anteriore passeggero fosse vuoto e che sia che Persona_2 Persona_1
fossero seduti sul sedile posteriore mentre tale circostanza (ovverosia che
[...] Persona_1
si fosse seduto sul sedile posteriore) non solo era scarsamente plausibile ma smentita
[...]
dalle dichiarazioni di e che sul punto concordavano e dalla constatazione che Pt_6 CP_6 all'arrivo dei soccorsi anche la cintura di sicurezza del lato anteriore passeggero era allacciata
(plausibilmente perché qualcuno vi si era seduto ed aveva allacciato le cinture senza “indossarle” per evitare che il “cicalino” continuasse a suonare).
III) Motivi di appello proposti da parti appellanti.
Con il primo motivo gli appellanti impugnano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha affermato che gli attori hanno agito ex art. 141 D.lvo n. 209/2005 e sostengono di avere agito esclusivamente ex art. 144 d.lvo n. 209/2005.
Con il secondo motivo impugnano il capo della sentenza con cui il Tribunale ha affermato che gravi sugli attori l'onere di dimostrare che la vittima primaria non si trovasse alla guida del veicolo al momento del sinistro ed in senso contrario richiamano l'opposto principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (n. 183324/2015).
Deducono che le loro domande dovrebbero essere accolte anche accedendo alla tesi fatta propria dal Tribunale. Rilevano in particolare che nel caso di specie la loro domanda si basa su un fatto costitutivo complesso (l'essersi trovati a bordo ed il non essere alla guida) e ritengono che parte convenuta nella prima difesa, ossia nella comparsa di costituzione, non Controparte_1
abbia in proposito svolto alcuna contestazione avente carattere di specificità ex art. 115 c.p.c. rispetto ai fatti dedotti dagli attori ), essendosi la stessa limitata ad una genericissima Per_1 contestazione, consistente nell'affermazione che parti attrici avrebbero dovuto dimostrare la qualità di trasportato di . Persona_1
Con il terzo motivo, in subordine rispetto al secondo, impugnano il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto che in ragione delle versioni contrastanti fornite dalle ultime due persone che hanno visto gli occupanti del veicolo prima del sinistro e della ritenuta inattendibilità della pagina 5 di 24 deposizione del teste coniuge di debba escludersi che le dichiarazioni Parte_6 CP_4
fornite dagli stessi possano assumere rilievo al fine di ricostruire gli eventi.
Ritengono che, così operando, il Tribunale abbia erroneamente gestito il principio della
“probabilità prevalente”.
Ritengono piuttosto che le affermazioni degli ultimi due testimoni oculari, anche alla luce della loro contraddittorietà, debbano essere valorizzate e lette unitamente agli ulteriori elementi di prova a riscontro del fatto che a condurre il veicolo al momento del sinistro fosse CP_4
Si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto inattendibile e ciononostante abbia Parte_6
utilizzato le sue dichiarazioni.
Si dolgono infine che il Tribunale abbia disatteso gli esiti della CTU.
Con il quarto motivo censurano la parte della sentenza con cui il Tribunale li ha condannati a rimborsare le spese di lite, ritenendo sussistenti i presupposti per la loro compensazione.
IV) Controparte_7
L'appellata ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità, non avendo gli appellanti sviluppato argomentazione a supporto delle domande risarcitorie.
Deduce l'infondatezza del primo e del secondo motivo ritenendo che sia onere degli appellanti provare la condizione di trasportato di . Persona_1
Quanto al terzo motivo, rileva che il Tribunale ha già motivato sull'inattendibilità del teste Pt_6
ed ha già messo a confronto le dichiarazioni di tale teste con quelle rese dal sig. in CP_6
sede di indagini difensive.
Considera corretta la motivazione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che le conclusioni della CTU cinematico ricostruttiva non siano dirimenti ai fini della decisione.
Quanto alla dedotta errata gestione del principio della probabilità prevalente, rileva che il sistema giuridico italiano sia costruito sul fondamento dei fatti provati e non dei fatti probabili.
pagina 6 di 24 In relazione al quarto motivo, rileva che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
V) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto darsi atto che la notificazione dell'atto di appello alla società è CP_2 stata ritualmente effettuata all'indirizzo PEC , risultante dal Email_1
c.d. Registro Ini.Pec. (elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti).
2) E' infondata l'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata da secondo la Controparte_1 quale l'appello sarebbe inammissibile non avendo gli attori sviluppato alcuna argomentazione in ordine al quantum della risarcitoria.
Si osserva in fatti che il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo indimostrato l'an debeatur, ragione per la quale il quantum è rimasto assorbito.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. i motivi di appello devono riguardare solamente le questioni sulle quali la sentenza impugnata si è pronunciata, non potendo invece concernere le questioni che non hanno formato oggetto di statuizione in quanto assorbite. La mera proposizione dell'impugnazione sulle questioni esaminate dal Tribunale costituisce adeguata manifestazione di volontà della parte di proseguire nel giudizio, essendo in tal caso implicita la riproposizione della domanda principale (arg. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022 peraltro in tema di impugnazione di sentenza concernente le sole questioni pregiudiziali).
3) Il primo motivo, con il quale gli appellanti deducono di non avere mai agito ex art. 141 D.lvo n. 209/2005, è inammissibile essendo privo di rilievo decisorio.
L'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento del motivo di impugnazione, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata.
Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato la domanda dei signori ai sensi Per_1 dell'art. 144 D.lvo n. 209/2005 e gli appellanti concordano con tale qualificazione, con la conseguenza che è irrilevante ai fini della decisione accertare se gli stessi intendessero in ipotesi pagina 7 di 24 agire anche ex art. 141 D.lvo n. 209/2005.
3) Il secondo motivo, concernente l'onere della prova e la non contestazione della qualità di terzo trasportato in capo a , è nel suo complesso infondato. Persona_1
3.1) Non è condivisibile l'assunto di parti appellanti secondo cui l'onere probatorio dell'attore ex art. 144 D.lvo n. 209/2005 si esaurisca nel dimostrare di essersi trovato a bordo del veicolo e che sia il convenuto a dover eccepirne e dimostrarne la qualità di conducente.
La questione è “relativa alla stessa configurabilità della tutela assicurativa in favore del conducente responsabile del sinistro, che rimanda, in termini più generali, alla possibilità che il responsabile di un illecito possa ottenere il risarcimento del danno che si è autoprodotto […]. La previsione dell'art. 129 cod. ass. (secondo cui «non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro») costituisce corollario del principio generale, sotteso all'intera materia della responsabilità civile, che esclude in radice che l'autore dell'illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso si è provocato, ossia che possa considerarsi danno risarcibile quello che taluno procura a sé stesso (cfr. Cass. n. 27544/2017, Cass. n. 6988/2003 e
Cass. n. 3957/1994); principio scolpito nella norma cardine dell'art. 2043 c.c., che prevede che il danno ingiusto sia provocato ad altri e onera del risarcimento l'autore del danno, inteso come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato;
principio, infine, ribadito dall'art. 12, comma
1, della Direttiva 2009/103/CE del 16.9.2009” (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 35318 del 2022).
Viene quindi in rilievo un elemento costitutivo della fattispecie (dovendo in altri termini l'attore dimostrare di essere stato terzo trasportato) come già rilevato dalla Corte di Cassazione richiamata dal Tribunale secondo la quale “In tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione stradale, agli effetti del comma 1 dell'art. 122 c.ass., fra i terzi a beneficio dei quali opera l'assicurazione di un veicolo, in caso di scontro con altro veicolo, rientrano tutti i soggetti lato sensu trasportati su quest'ultimo, compreso il conducente (ferma restando la necessità, per quest'ultimo, di fornire la prova liberatoria della sua responsabilità); alla stregua, invece, del comma 2 della disposizione citata (ovvero allorquando si voglia far valere una responsabilità in pagina 8 di 24 garanzia dell'assicuratore del veicolo sul quale abbia luogo il trasporto), il riferimento ai trasportati allude esclusivamente a chi si trovi sul veicolo senza esserne il conducente, mirando l'assicurazione a coprire proprio la condotta di quest'ultimo” (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 30723 del 19/10/2022).
3.2) Non è corretto il rilievo di parti appellanti secondo cui nel primo grado di giudizio
[...]
non avrebbe tempestivamente contestato ex art. 115 c.p.c. che Controparte_1 Persona_1
viaggiasse in qualità di terzo trasportato.
[...]
In comparsa di costituzione e riposta l'assicurazione non si è limitata a sostenere che gli attori non avevano assolto agli oneri probatori su di loro gravanti, ma ha articolato difese sostanzialmente incompatibili con la non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
In particolare, ha dedotto che: Controparte_1
- pendeva altro giudizio in cui aveva invece sostenuto che era a CP_4 Persona_1
trovarsi alla guida;
- era quindi opportuna la riunione dei due procedimenti al fine di evitare contrasto di giudicati;
- gli elementi di prova emergenti dalle indagini difensive non erano nel loro complesso idonei a dimostrare che non fosse alla guida. Persona_1
A prescindere dalla problematica afferente alla non contestazione delle circostanze non conosciute e non conoscibili dalla parte onerata, si ritiene che nel caso di specie la semplice segnalazione dell'esistenza di due procedimenti riportanti una narrazione di fatti tra loro inconciliabili, integri adeguata contestazione delle pretese azionate.
4) Il terzo e quarto motivo di appello, concernenti la valutazione degli elementi di prova acquisiti devono essere esaminati congiuntamente e sono nel loro complesso fondati.
Tralasciando momentaneamente la deposizione testimoniale di è chiaro che nel Parte_6
caso sub iudice non sia stata acquisita una prova diretta in ordine all'identificazione del soggetto che si trovava alla guida al momento del sinistro, essendo piuttosto a disposizione plurimi elementi che il Tribunale ha esaminato singolarmente, comparandoli tra di loro solo in parte, giungendo alla conclusione della loro non significatività e/o contraddittorietà ex art. 2729 c.c..
pagina 9 di 24 4.1) In diritto si rileva che secondo la giurisprudenza «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).
E' bene chiarire che il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare, come elementi di prova, le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti (Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 11/06/2007), così come può utilizzare gli atti di indagine espletati nel corso delle indagini preliminari pur se è mancata una loro valutazione critica da parte del giudice penale (ad es. in ipotesi di definizione del procedimento penale a seguito di patteggiamento, Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 132 del 08/01/2008).
Infine, gli atti investigativi compiuti dal difensore ai sensi degli artt. 391 bis e ss. c.p.p., “essendo formati da un soggetto del procedimento nell'esercizio di una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento al fine di essere esibiti al giudice, che ha il dovere di prenderli in considerazione al momento della decisione, hanno il valore di atti del procedimento, per cui il loro risultato probatorio è utilizzabile tanto quanto quello degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero” (Corte di Cassazione, Sez. 6 penale, Sentenza n. 3977 del 16/10/1997).
In definitiva, “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie […]” (Corte di Cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
pagina 10 di 24 4.2) Ciò premesso in diritto, questa Corte ritiene che il Tribunale non abbia adeguatamente valorizzato alcuni elementi di prova e che sia sostanzialmente mancata un'effettiva valutazione complessiva ed unitaria di tutti gli elementi di prova acquisiti.
a) Prendendo le mosse dalle s.i.t. e dalla deposizione testimoniale di (che ha Parte_6
dichiarato che alla guida di trovava e sul lato passeggero anteriore destro si trovava Per_1
, è corretta la valutazione di inattendibilità operata dal Tribunale (sulla quale oltre tutto non CP_4
vi è appello incidentale).
Sul punto è sufficiente fare rimando alla stessa motivazione della sentenza di primo grado.
In questa sede è opportuno ribadire che tali dichiarazioni (secondo cui sia il conducente che il passeggero posizionato sul sedile anteriore destro indossavano le cinture di sicurezza) sono financo smentite dagli accertamenti svolti in sede di CTU dai quali è emerso che:
- la cintura di sicurezza del conducente era sì allacciata ma ancora “tirata” potendosi quindi desumere “che al momento del fatto il conducente l'aveva allacciata dietro alla schiena” per evitare che continuasse a suonare il c.d. (relazione CTU pag. 22); Per_4
- la cintura di sicurezza del lato passeggero anteriore destro non era utilizzata al momento del sinistro (relazione CTU pag. 22) “per cui una eventuale persona seduta sul sedile avrebbe fatto attivare il cicalino per tutto il tempo” (relazione CTU pag. 43).
b) Sono prive di rilievo decisorio le dichiarazioni rilasciate da in sede di indagini CP_4
preliminari (il quale ha sostenuto di essere stato seduto sul lato anteriore destro e che guidava
). Per_1
Trattasi in effetti di dichiarazioni a sé favorevoli provenienti da soggetto che è parte del presente procedimento civile.
Si osserva infine che, in difetto di impugnazione da parte dello stesso è sostanzialmente CP_4 passato in giudicato l'accertamento in ordine al difetto di prova che lo stesso fosse terzo trasportato.
c) Attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni di non è condivisibile la decisione del Parte_6
Tribunale di non valorizzare ai fini della decisione le dichiarazioni del sommario informatore solo perché le dichiarazioni di quest'ultimo sono state contrastanti con Controparte_6
pagina 11 di 24 quelle di Parte_6
d) A ben vedere, all'accertata inattendibilità di avrebbe dovuto conseguire la Parte_6
valorizzazione di tutta una serie di contraddizioni insite nelle dichiarazioni dalla stessa rilasciate nonché la valorizzazione di plurimi elementi di prova non adeguatamente considerati dal
Tribunale che in parte si è dilungato nel cercare di stabilire quale fosse la posizione all'interno dell'abitacolo dei vari soggetti coinvolti nel sinistro, essendo invece dirimente accertare chi non si trovasse alla guida, essendo questo l'elemento costitutivo del diritto azionato ed oggetto del contendere.
Ad avviso di questa Corte, gli elementi di prova in atti, singolarmente ed unitariamente valutati, sono sufficienti per ritenere integrata la prova (di cui all'art. 2729 c.c.) che Persona_1
non fosse alla guida.
Al fine di evitare una descrizione atomistica dei singoli elementi di prova (in quanto già effettuata dal Tribunale) verrà in questa sede operata una descrizione di sintesi di quanto emerge dagli atti di causa:
- dall'agosto 2007 (circa dieci anni prima del sinistro) non era più titolare di Persona_1
patente di guida, essendogli stata ritirata per guida sotto l'influenza di alcool (annotazione di PG, doc. 6 fasc. ); Per_1
- da quella data non si era più attivato per cercare di conseguire nuovamente Persona_1
la patente e quando aveva bisogno di recarsi in auto da qualche parte si faceva sempre accompagnare dai dipendenti dell'impresa di famiglia (dichiarazioni , indagini Testimone_1
difensive sub doc. 10 fasc. ); Per_1
- era solito frequentare il locale denominato “Queens” ed il sig. Persona_1 CP_6
addetto alla sicurezza, lo aveva sempre visto arrivare accompagnato da qualcun altro
[...]
alla guida (dichiarazioni indagini difensive sub doc. 11 fasc. ); Controparte_6 Per_1
- la stessa sera dei fatti, all'arrivo presso il locale “Queens” dove il gruppo di amici avrebbe poi passato la serata, l'autoveicolo era condotto da (identificato nelle dichiarazioni di CP_4
come l' “albanese”); ha anche spiegato che ricordava Controparte_6 Controparte_6
bene chi fosse alla guida in quanto faceva sempre attenzione a chi si trovava all'interno dei veicoli che accedevano al locale per vedere se le persone erano conosciute ed per “evitare pagina 12 di 24 problemi”);
- a fine serata, aveva visto uscire: dapprima in evidente stato Controparte_6 Parte_6
di ebbrezza che con le chiavi apriva la macchina e saliva nei sedili posteriori;
quindi CP_4
(indicato come “l'albanese”) ed (indicato come “lo zio”) che si avviavano verso Persona_2
l'autoveicolo; per ultimo con il quale il si tratteneva a parlare per Persona_1 CP_6
pochi minuti e durante tale colloquio lo stesso Primavera aveva modo di vedere Persona_2
“in piedi accanto alla macchina con la portiera dietro lato guidatore, quindi sinistro, mezza aperta come se stesse per salire in macchina e la macchina era in modo con le luci accese”.
E' privo di rilievo decisorio accertare se si fosse seduto sul lato passeggero Persona_1
anteriore ovvero nei sedili posteriori (già occupati da e stando a quanto visto da Per_2 Pt_6
. E' piuttosto dirimente il rilievo che al momento della ripartenza qualcuno Controparte_6 era già seduto nel posto guida ed aveva acceso l'auto.
E' inverosimile che in tale frangente vi sia stata una qualche discussione in merito a chi dovesse guidare, o meglio se dovesse guidare in luogo degli altri già saliti a bordo, Persona_1
atteso che una simile discussione o un ritardo nella ripartenza sarebbe stato senz'altro notato dall'addetto alla sicurezza (attesa l'imminente chiusura del locale).
Parimenti è scarsamente plausibile che abbia deciso di sedersi alla guida in Persona_1
un secondo momento (in ipotesi quando è scesa dal mezzo). Parte_6
Non è in effetti possibile comprendere per quale ragione, dopo circa dieci anni che non guidava,
abbia improvvisamente deciso di rimettersi alla guida atteso che quanto Persona_1
meno sembra sia rimasto sobrio (vedasi dichiarazioni di . Per_2 Controparte_6
Oltre alla constatazione che aveva sostanzialmente visto e Controparte_6 Per_2 Pt_6 nell'atto di salire sul retro (ragione per la quale l'auto era stata messa in moto da che CP_4
quindi era alla guida), le stesse criticità insite nelle dichiarazioni di avvalorano la Parte_6
tesi che fosse alla guida: CP_4
- quando è scesa dall'abitacolo (impaurita per l'alta velocità di guida) la donna non ha insistito che scendesse anche il marito ed il marito non l'ha seguita e l'ha lasciata per strada da sola alle prime ore della mattina;
- quando ha cercato di farsi rivenire a prendere, ha dichiarato di avere chiamato Parte_6
e non il marito, evidentemente intento alla guida (avendo la donna aggiunto solo in sede Per_2
pagina 13 di 24 di deposizione testimoniale che il telefono del marito era spento).
Pur essendo vero che la vettura, nel momento in cui il conducente ne ha perso il controllo, ha ruotato su sé stessa ed ha effettuato anche alcuni “roll-over”, non può non rilevarsi che per estrarre e è stato necessario utilizzare il divaricatore in quanto Persona_1 Persona_2
i loro corpi si trovavano incastrati nella parte posteriore dell'abitacolo, mentre era CP_4
sopra di loro (relazione CTU pag. 44), essendo quindi plausibile che si trovava alla CP_4
guida ed era stato poi sospinto nel retro dell'abitacolo solo in un secondo momento, con ciò essendo andato a finire “sopra” gli altri due passeggeri.
Non si ritiene infine corretta la decisione del Tribunale di disattendere le conclusioni della CTU esperita in corso di causa.
E' ben vero che anche il CTU si è espresso in termini meramente probabilistici, ma è anche vero che lo stesso ha esaminato le dichiarazioni rilasciate dalle varie persone informate sui fatti valutandole alla luce delle specifiche caratteristiche e della conformazione dell'abitacolo del veicolo nonché della ricostruzione della dinamica del sinistro operata nella stessa CTU, con ciò avendo fornito preziosi elementi di carattere tecnico che per l'appunto riscontrano ulteriormente la tesi che non si trovasse alla guida. Persona_1
5) In definitiva si ritiene provato che in occasione del sinistro occorso in data 16.10.2017
si trovava a bordo del veicolo in qualità di terzo trasportato, con ciò avendo Persona_1 gli attori assolto all'onere probatorio su di loro incombente di cui all'art. 144 D.lvo n. 209/2005 a mente del quale il terzo trasportato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
6) Gli attori appellanti hanno innanzitutto chiesto che venga condannata Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale. si è difesa deducendo il difetto di allegazione e di prova degli elementi Controparte_1
costitutivi del danno.
6.1) Secondo la giurisprudenza “Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pagina 14 di 24 pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi
è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate,
a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del
2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico- relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole
(sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della pagina 15 di 24 qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere. […] Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26140 del
07/09/2023 parte motiva).
6.2) Ai fini della concreta liquidazione del danno, soccorrono Tabelle di Milano aggiornate al
2024 comunemente adottate presso questo ufficio giudiziario.
Tali Tabelle sono attualmente redatte sulla base del sistema c.d. a punti, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha dato atto che “Il danno da perdita del rapporto pagina 16 di 24 parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi […]” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023).
6.3) Tornando al caso sub iudice deve rilevarsi che, al di là di generiche indicazioni operate da parti attrici, è mancata qualsiasi concreta e specifica allegazione in ordine all'intensità di ogni rapporto affettivo, alle modalità con le quali si svolgeva il singolo rapporto parentale, ai risvolti di carattere morale e relazionale conseguenti alla perdita del congiunto.
Entro il maturare delle preclusioni assertive nel giudizio di primo grado nulla di specifico è stato allegato in fatto relativamente a (madre), (padre), Parte_1 Parte_2 Parte_4
e (fratelli).
[...] Parte_3
Con riferimento al figlio , al di là della prospettata convivenza (che si Parte_5
pretende di dedurre dal certificato di residenza), nulla di specifico è stato dedotto con riferimento all'effettiva frequentazione, alle modalità concrete con le quali si estrinsecava il rapporto parentale anche a “distanza”, considerato che il minore dall'età di circa cinque anni era prevalentemente collocato durante l'intero periodo scolastico presso la madre in Polonia.
Se il silenzio degli attori nella descrizione dei fatti costitutivi del danno non è ostativo ad un accertamento di tipo presuntivo quale è quello ritenuto sufficiente dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione (soprattutto in difetto di prova contraria circa l'inesistenza di tale legame affettivo, Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022), ciò nondimeno tale lacunosità assertiva non può non ripercuotersi sulla concreta liquidazione del danno con particolare riferimento alla voce afferente all'importanza del singolo rapporto parentale (di cui alle Tabelle di Milano), che deve essere congruamente ridotta proprio considerando lo stesso difetto di allegazioni difensive poste a fondamento della domanda.
Si ritiene quindi corretto, per le ragioni appena illustrate e nel silenzio delle parti onerate, quantificare la “voce” dell'intensità della relazione affettiva (voce “E” delle Tabelle) in cinque punti anziché attingere al valore mediano (15 punti).
pagina 17 di 24 6.4) Sulla base di tali premesse si procede a calcolare il danno in favore di ciascuna parte.
a) Relativamente a (madre della vittima primaria) ed a (padre) Parte_1 Parte_2 viene sviluppato un unico calcolo a fronte dell'identità dei punti attribuibili. In proposito si rileva che non è stata dedotta né la convivenza con la vittima primaria né la dimora nel medesimo stabile. Vi sono tre congiunti superstiti (il marito ed altri due figli).
Età della vittima primaria (44) punti 20
Età della vittima secondaria (68 e 70 punti 16
Convivenza (no) punti 0
Sopravvivenza altri congiunti (3) punti 9
Importanza relazione affettiva punti 5
Totale punti 50
Moltiplicati i punti per il “valore punto” di € 3.911,00 si ottiene l'importo di € 195.550,00 da considerarsi stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di Milano (04.06.2024) e ad oggi rivalutato ad € 198.678,80.
b) Relativamente ai fratelli e viene sviluppato un unico Parte_4 Parte_3 calcolo a fronte dell'identità dei punti attribuibili. In proposito si rileva che non è stata dedotta né la convivenza con la vittima primaria né la dimora nel medesimo stabile. Vi sono tre congiunti superstiti (i genitori ed un fratello).
Età della vittima primaria (44) punti 14
Età della vittima secondaria (35 e 39) punti 16
Convivenza (no) punti 0
Sopravvivenza altri congiunti (3) punti 9
Importanza relazione affettiva punti 5
Totale punti 44
Moltiplicati i punti per il valore punto di € 1.698,00 si ottiene l'importo di € 74.712,00 da considerarsi stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di Milano (04.06.2024) e ad oggi rivalutato ad € 75.907,39.
pagina 18 di 24 c) Relativamente al figlio è contestato e non vi è prova che padre e Parte_5
figlio convivessero.
Si osserva infatti che le mere risultanze anagrafiche sono prive di valore probatorio in ordine all'effettività ed assiduità della convivenza.
Il dato della convivenza è oltre tutto smentito dal provvedimento in atti circa la prevalente collocazione del figlio presso la madre (residente in [...]) a partire dall'età di circa cinque anni.
Pur dando per ammesso che abbia effettivamente trascorso le Parte_5
festività scolastiche presso il padre (con la precisazione che nulla è stato dedotto circa la consistenza e durata delle festività scolastiche in Polonia), si ritiene che la prevalenza e l'effettività della convivenza possano piuttosto ritenersi dimostrati in favore della madre.
Età della vittima primaria (44) punti 20
Età della vittima secondaria (14) punti 26
Convivenza (no) punti 0
Sopravvivenza altri congiunti (3) punti 14
Importanza relazione affettiva punti 5
Totale punti 65
Moltiplicati i punti per il “valore punto” di € 3.911,00 si ottiene l'importo di € 254.215,00 da considerarsi stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di Milano (04.06.2024) e ad oggi rivalutato ad € 258.282,44.
Gli importi così liquidati in favore di ciascuna parte, si stimano congrui rispetto al singolo rapporto di parentale, avuto riguardo alle concrete allegazioni in atti.
7) Quanto al danno patrimoniale, è documentata la spesa di € 4.000,00 per i funerali (doc. 12 fasc. ) sostenuta da in data 18.11.2017, importo ad oggi rivalutato Per_1 Parte_3 in € 4.816,00.
E' parimenti documentata la spesa di € 2.000,00 per l'acquisto del loculo (docc. 13 e 14
[...]
) sostenuta da in data 01.03.2018, importo ad oggi rivalutato in Parte_7 Parte_4
€ 2.388,00.
pagina 19 di 24 8) Quanto al danno patrimoniale dedotto dal figlio , devono operarsi Parte_5
alcune precisazioni.
Pur in difetto di produzione delle dichiarazioni dei redditi maturati da per le Persona_1
annualità antecedenti al sinistro, è documentato in atti che lo stesso si fosse obbligato a corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili.
Deve pertanto ritenersi che tale importo monetario fosse adeguato alle capacità economiche del padre ( ) e sufficiente ai fini della contribuzione economica in favore del figlio Persona_1
in allora minorenne.
D'altro canto, in virtù del decreto del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle
D'Aosta (docc. 17 e 18), mediante il quale il minore è stato prevalentemente collocato presso la madre ed è stato determinato il contributo economico a carico del padre, il minore aveva per l'appunto diritto ad una contribuzione economica pari ad € 400,00 mensili, di talché non vi è motivo di discostarsi da tale parametro ai fini della liquidazione del danno patrimoniale.
Preme rilevare che, per quanto tale somma sia stata determinata nell'anno 2008 e per quanto sia stato previsto che tale importo dovesse essere oggetto di rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat, parte attrice in sede di quantificazione della domanda di risarcimento del danno non ha chiesto che tale importo venga rivalutato a far data dal 2008 ma ha senz'altro quantificato l'importo dovuto in favore del ragazzo in € 400,00 mensili dalla data del decesso del padre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Quanto alla presumibile data di indipendenza economica del figlio, non può essere accolta la richiesta di fare riferimento al ventiseiesimo anno di età.
Si osserva che anche in relazione alla voce di danno in esame, le allegazioni attoree esplicitate entro il maturare delle preclusioni assertive sono state estremamente generiche.
Al di là dell'indicazione dell'età del ragazzo al momento del fatto (14 anni), nulla è stato dedotto in ordine: agli studi scolastici frequentati a quella data;
all'effettiva ultimazione di tali corsi di studio;
eventuali corsi universitari frequentati.
Nel totale silenzio della parte, anche in ordine all'eventuale reperimento di un'occupazione lavorativa e/o dell'impegno profuso per la ricerca di un impiego confacente agli studi in ipotesi effettuati, ritiene questa Corte che il risarcimento del danno debba essere parametrato al compimento della maggiore età, non essendovi in atti né allegazioni né elementi probatori sulla pagina 20 di 24 base dei quali poter ritenere che l'indipendenza economica sia stata conseguita in un momento successivo.
Considerato che il sinistro oggetto di causa è occorso il 16.10.2017 e che Parte_5
è divenuto maggiorenne in data 13.07.2021 (tre anni e nove mesi, pari a complessivi 45
[...]
mesi), il danno deve essere quantificato in € 18.000,00, importo da considerarsi stimato alla data del conseguimento della maggiore età (13.07.2021) e ad oggi rivalutato in € 20.970,00.
9) Concludendo, all'esito dell'odierno giudizio il danno subito da ciascuna parte attrice deve essere quantificato come segue.
- in favore di , € 198.678,80 ad oggi stimati;
Parte_1
- in favore di , € 198.678,80 ad oggi stimati;
Parte_2
- in favore di € 78.295,39 ad oggi stimati (€ 75.907,39 + € 2.388,00); Parte_4
- in favore di , € 80.723,39 ad oggi stimati (€ 75.907,39 + € 4.816,00); Parte_3
- in favore di € 279.252,44 ad oggi stimati (€ 258.282,44 + Parte_5
€ 20.970,00);
Deve essere disattesa la richiesta di parti attrici appellanti di riconoscere sugli importi così liquidati gli interessi legali dalla data del fatto illecito ad oggi (previa devalutazione a quella stessa data dell'importo risarcitorio liquidato).
Si osserva infatti che gli interessi "compensativi" hanno funzione sostanzialmente risarcitoria del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti (c.d. “danno da ritardo”).
Atteso quindi che tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, tale specifica voce di danno deve pur sempre essere specificamente allegata in fatto e provata (arg. Corte di
Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n.
1712 del 17/02/1995), mentre nel caso concreto è mancata la stessa allegazione del fatto costitutivo del danno.
Per effetto della liquidazione operata con la presente sentenza di condanna, il debito di valore si pagina 21 di 24 converte in debito di valuta ed è quindi produttivo di interessi legali corrispettivi con decorrenza dalla data della sentenza sino al saldo (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11571 del
17/11/1998).
10) In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado occorre rivalutare d'ufficio le statuizioni del primo giudice sulla liquidazione delle spese di lite, con conseguente assorbimento del quarto motivo di appello.
11) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di e di (in solido) ed in favore di parti attrici appellanti, con Controparte_8 CP_9
distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
11.1) Relativamente al primo grado di giudizio, la liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- dell'attività espletata nel corso del giudizio di primo grado, ovverosia della fase studio, fase introduttiva, fase trattazione-istruttoria, fase decisionale (con la precisazione che la famiglia non era stata convenuta nel giudizio promosso da ragione per la quale Per_1 CP_4
non è dovuta la fase studio ed introduttiva relativa a tale giudizio);
- del valore della controversia, corrispondente all'importo risarcitorio più elevato liquidato in favore di (compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), Parte_5
conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22;
- nei limiti della nota spese depositata nel primo grado di giudizio (richiesti compensi per
€ 22.457,00).
Sono documentate e richieste spese per € 259,00 (CU e diritti di cancelleria).
11.2) Relativamente al secondo grado di giudizio, la liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- dell'attività espletata, ovverosia della fase studio, fase introduttiva, fase trattazione (tentativo di conciliazione) e fase decisionale;
- del valore della controversia, corrispondente all'importo risarcitorio più elevato liquidato in pagina 22 di 24 favore di (compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), Parte_5
conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
In ossequio alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024) “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014”.
Si deve comunque ritenere, avuto riguardo alla formulazione dell'articolo in esame (secondo cui
“il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo”) che la discrezionalità riconosciuta dalla norma si può quanto meno esprimere in relazione alla misura percentuale dell'aumento (come implicitamente desumibile dagli aumenti operati dalla stessa Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024).
Venendo al caso concreto, tenuto conto del fatto che le difese di parti attrici sulla dinamica del sinistro sono esattamente sovrapponibili e considerata la laconicità delle allegazioni in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata da ciascuna attrice, si ritiene corretto riconoscere un aumento del 5% per ogni parte rappresentata oltre la prima (per un aumento complessivo, quindi, del 20%).
La liquidazione viene comunque effettuata nei limiti della nota spese depositata in atti (richiesti compensi per € 26.155,00).
Sono richieste e documentate spese per complessivi € 2.556,00 (€ 2.529,00 CU, € 27,00 diritti di cancelleria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Alessandria, n. 313/2024 pubblicata il 22/03/2024, condanna ai sensi Controparte_1 dell'art. 144 D.lvo n. 209/2005 ed in relazione alla polizza n. DLI90000031800026501, al risarcimento del danno che liquida come segue:
(a) in favore di , € 198.678,80 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_1
(b) in favore di , € 198.678,80 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_2
(c) in favore di € 78.295,39 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_4
(d) in favore di , € 80.723,39 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_3
pagina 23 di 24 (e) in favore di , € 279.252,44 oltre interessi legali dalla sentenza al Parte_5
saldo;
2) Pone definitivamente le spese della CTU esperita nel primo grado di giudizio a carico di CP_4
ed a carico di ciascuno per il 50%;
[...] Controparte_1
3) Condanna a rimborsare a , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e le spese di lite del primo Parte_4 Parte_3 Parte_5
grado di giudizio che si liquidano in € 259,00 per esposti, € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione,
CPA ed IVA se previste per legge, da corrispondersi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
5) Condanna a rimborsare a , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e le spese di lite del presente Parte_4 Parte_3 Parte_5
gravame che si liquidano in € 2.556,00 per esposti, € 24.142,80 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge, da corrispondersi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 06/05/2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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