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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/07/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3898 R.G. dell'anno 2021 riservata in decisione in data 3.2.2025 a seguito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi come da procura in atti dall'avv. Vincenzo Pasquarella;
attori
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Farina Controparte_1 C.F._3 coma da procura in atti;
convenuto
NONCHE'
(c.f. ) e (c.f. , CP_2 C.F._4 CP_3 C.F._5 entrambe rappresentate e difese come da procura in atti dall'avv. Vincenzo Pasquarella;
litisconsorti necessari
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e deducevano di Parte_1 Parte_2 essere rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuario del terreno agricolo, coltivato ad oliveto, sito in Sant'Agata dei Goti alla frazione Bagnoli-località Pincera-identificato in NCT al foglio 37 part. 235, e lamentavano che, nel febbraio 2021, avevano trovato sui luoghi il Controparte_1 quale assumeva di essere lui il proprietario di detto terreno;
che pertanto, con raccomandata a/r del
2.3.2021, avevano diffidato a rilasciare immediatamente il fondo occupato sine Controparte_1 titulo;
che a fronte di tale diffida, a mezzo pec del 27.3.2021 aveva affermato, Controparte_1
1 falsamente, di aver sempre posseduto il fondo in questione uti domini in maniera pacifica, pubblica, incontrastata ed ininterrotta dal novembre 1985, in ragione di una presunta permuta di fatto con la signora (rispettivamente madre e nonna di e ), Persona_1 Parte_2 Parte_1 alla quale avrebbe a sua volta ceduto il possesso di una porzione di terreno alla località Tore Fondo
Acquariello.
Gli attori sostenevano che, a fronte di tale fantasiosa deduzione del convenuto, avevano promosso nei suoi confronti il procedimento di mediazione che si era concluso con esito negativo e asserivano di essere legittimati a promuovere azione di rivendicazione per l'accertamento del diritto di proprietà vantato sul bene ed ottenerne la restituzione.
Gli attori evidenziavano di avere acquistato i loro diritti sulla particella 235 in forza dei seguenti titoli:
-con atto di donazione rogato dal Notaio Dott.ssa (Repertorio n. 17482 – Raccolta Persona_2
n. 6346) in data 30.12.2008, regolarmente trascritto, aveva donato al figlio Parte_2
per la quota di 2/3 e alla figlia per la quota di 1/3, la nuda Parte_1 Controparte_4 proprietà del fondo per cui è causa, riservando a sé l'usufrutto;
-con il medesimo atto, aveva trasferito a la propria quota di 1/3 Controparte_4 Parte_1 della nuda proprietà di detto fondo;
, a sua volta, già proprietario pro quota, aveva acquistato la piena proprietà di Parte_2 detto terreno nel lontano 1979, acquistando le quote dei germani e Persona_3 Per_4
per atto del Notaio del 30.12.1979, Rep. n. 6917, regolarmente
[...] Persona_5 trascritto;
la quota di cui era già proprietario era a lui pervenuta per successione dalla CP_5 Parte_2 madre nel 1976 (denunzia di successione del 10/05/1976). Persona_1
Gli attori evidenziavano che occupava sine titulo la particella 235 in quanto tra Controparte_1 quest'ultimo e gli attori non intercorreva e non era mai intercorso alcun rapporto, in particolar modo di natura contrattuale, e che era stato da tempo immemorabile nel possesso Parte_2 esclusivo del fondo de quo.
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di nuda proprietà di e di usufrutto di Parte_1 Parte_2
, con riferimento al fondo oggetto di causa;
[...] dichiarare che il Sig. occupa sine titulo il fondo de quo;
Controparte_1
2 condannare, per l'effetto, il convenuto alla restituzione e al rilascio del fondo da lui occupato, nonché al pagamento della somma, a titolo di risarcimento danni, che si quantifica essere nella misura di Euro 5.000,00, ovvero nel maggior o minor valore che sarà determinato dal giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e al pagamento dell'indennità di occupazione equitativamente determinata, dalla diffida del 02.03.2021 sino al rilascio”, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva tempestivamente il quale sosteneva che la domanda degli attori era Controparte_1 infondata atteso che egli aveva acquistato a titolo originario, per usucapione, la proprietà del piccolo appezzamento di terreno identificato con la particella di terreno n. 235 del foglio 37 sita in
Sant'Agata dei Goti, avendone avuto dal settembre 1985 il possesso con animus domini pacifico, pubblico e continuo, protrattosi in maniera ininterrotta per oltre 35 anni, senza alcuna contestazione da parte degli odierni attori e/o di altri soggetti.
Il convenuto sosteneva che l'esercizio del proprio possesso sul fondo poteva essere provato attraverso le dichiarazioni certe ed attendibili dei proprietari dei fondi finitimi e che la prova emergeva anche dalla oggettiva constatazione che, sin dal 1985, le due p.lle 235 e 236, in uno con la p.lla 429 del padre (già all'epoca da lui posseduta e, poi, pervenutagli iure successionis) Per_5 costituivano una unica ed omogenea unità colturale su cui egli, nell'anno 1985, aveva impiantato un uliveto specializzato e ne aveva sempre tratto i frutti in maniera esclusiva, percependo anche i benefici economici da parte dell' . CP_6
Il convenuto precisava, inoltre, di avere acquisito il possesso di detta p.lla 235 “in ragione di accordi verbali sottesi a permute di fatto ed a cessioni di natura compensativa con l'attore”, per i quali egli aveva rinunciato a proprie quote di diritto successorio della madre , Persona_6 sul terreno in Sant'Agata de' Goti alla Frazione Bagnoli - località Acquariello riportato al NCT al foglio 35 particella 128, vedendosi attribuire – de facto – il possesso della p.lla 235.
Nella comparsa il convenuto deduceva, altresì che, sino all'anno 1985, la p.lla 235 era stata incolta e priva di autonomia colturale;
che detta particella era interposta tra la p.lla 236 di sua proprietà e la p.lla 429 di suo padre;
che ancora oggi solo lui aveva la possibilità di accedere Persona_7 alla p.lla 235, attraverso la propria p.lla 236, quest'ultima munita di una servitù di passaggio costituita con atto per Notaio del 27/02/1987 sul confine tra la p.lla 233 (dei Persona_5 coniugi e ) e la p.lla 787 (dei coniugi e Persona_8 Controparte_7 Controparte_8
). Controparte_9
3 Si evidenziava che tale circostanza era significativa e confermava che l'attore non Parte_2 aveva mai potuto (nè potrebbe oggi) né comodamente ed utilmente accedere alla p.lla 235, né svolgere alcun tipo di attività colturale compatibile con l'attuale stato di fatto dei luoghi di causa.
Tanto premesso, spiegava domanda riconvenzionale diretta ad accertare e Controparte_1 dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione in proprio favore del terreno ubicato in Sant'Agata de' Goti (Bn) alla Frazione Bagnoli, Località Pincera, distinto in al N.C.T. al foglio 37 p.lla 235, e a tale fine chiedeva in via preliminare al Tribunale di disporre la integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti e litisconsorti CP_3 CP_2 necessari rispetto alla domanda riconvenzionale, essendo la prima nuda comproprietaria per 1/3 in regime di comunione legale dei beni e la seconda usufruttuaria per 5/16 del terreno di cui è causa.
Nel merito il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea di rivendica e l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, autorizzando il competente Conservatore dei Registri
Immobiliari alla trascrizione della sentenza ex art. 2651 c.c. con esonero da ogni responsabilità, con vittoria di spese.
Il convenuto provvedeva ad integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di CP_3
e le quali vantano diritti reali pro quota sul bene oggetto di causa
[...] CP_2
e si costituivano in giudizio e contestavano la domanda CP_3 CP_2 riconvenzionale di usucapione avanzata dal convenuto deducendo, in merito, che non corrispondeva al vero che aveva avuto dal settembre 1985 il possesso ad usucapionem del fondo Controparte_1 per cui è causa;
che l'utilizzo del terreno per cui è causa (particella 235 foglio 37) da parte di
, se avvenuto, era avvenuto solo recentemente e per mera tolleranza da parte del Controparte_1 parente , essendo assolutamente infondata la tesi del possesso in ragione di accordi Parte_2 verbali sottesi a permute di fatto ed a cessioni di natura compensativa.
Le terze chiamate evidenziavano, inoltre, che la pretestuosità della domanda riconvenzionale proposta da emergeva dalla lettera trasmessa dal legale di quest'ultimo in data Controparte_1
27.03.2021 nella quale si affermava che vi sarebbe stata una permuta di fatto, conclusa nel novembre 1985, con la sig.ra , data in cui quest'ultima era già deceduta da 9 anni. Persona_1
Espletata l'attività istruttoria la causa è stata riservata in decisione.
La domanda di rivendica avanzata dagli attori non è meritevole di accoglimento
Ed invero, anzitutto si deve premettere che gli attori in citazione vantando rispettivamente di essere l'uno nudo proprietario e l'altro usufruttuario dell'appezzamento di terreno di cui è causa lamentano che detto fondo è occupato sine titulo da . Controparte_1
4 Ora, riguardo agli oneri probatori incombenti sulle parti, il Tribunale osserva che in tema di azioni di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico ovvero il recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguire nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve pertanto fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del suo successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo.
Nel giudizio di rivendicazione di regola l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata, anche attraverso il proprio dante causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario all'usucapione.
Secondo un orientamento della Suprema Corte tale onere probatorio può attenuarsi alla luce delle difese svolte dal convenuto (Cass 8.10.01 n. 12327; Cass 28.6.2000 n 8806; Cass 4.2.2000 n 1250
Cass 19.8.98 n 8176)
L'onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difende, con eccezione o domanda riconvenzionale, deducendo un proprio titolo di acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di aver iniziato a possedere, e, ovviamente, ove non si è verificata l'usucapione allegata dal convenuto (cfr. Cass 8.10.01 n 12327; Cass. 28.6.2000 n 8806; Cass.
4.2.2000 n 1250).
Si osserva, inoltre, che ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. l'usucapione, quale fattispecie acquisitiva originaria del diritto reale, accertata giudizialmente presuppone: che l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene che ne forma oggetto, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto e rende produttivo un bene altrimenti inutilizzato, con vantaggio per l'intero sistema economico;
che tale possesso sia sorretto (non già dal cd. animus usucapiendi ovvero dall'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto ma) dal cd. animus rem sibi habendi, il quale si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato
5 soggettivo di buona fede, postulando soltanto che l'avvio della relazione con il bene sia dipesa dal fatto autonomo e non violento dell'interessato e non invece dalla condiscendenza e tolleranza del proprietario;
che l'impossessamento non sia avvenuto in modo clandestino ovvero mediante atti che, avuto riguardo alle concrete circostanze, non potevano obiettivamente essere noti all'effettivo proprietario, neanche usando l'ordinaria diligenza gravando comunque su quest'ultimo l'onere di eccepire tale fatto impeditivo dell'usucapione; che l'effettivo titolare del diritto ometta di esercitarlo nel periodo di tempo necessario per il perfezionamento della fattispecie legale acquisitiva o, più precisamente, che il possessore eserciti poteri e facoltà incompatibili con il contenuto dell'altrui diritto, dovendosi al riguardo evidenziare che è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria,
l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione).
Procedendo all'esame del caso di specie, si osserva che il convenuto ha affermato di avere usucapito la particella di terreno, di cui gli attori hanno chiesto la rivendica, deducendo di avere iniziato a possedere detto terreno sin dal 1985, non in conseguenza di un atto volontario di apprensione, bensì per effetto di un accordo verbale sotteso ad una “permuta di fatto” stipulata con l'attore . Parte_2
Il Tribunale osserva che un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del possesso, quale è la permuta, anche se nullo per difetto del requisito della forma scritta e, quindi, non produttivo di effetti reali, dà luogo ad una situazione che può qualificarsi immediatamente come possesso, in quanto in tale ipotesi l'immissione nella materiale disponibilità del bene deve intendersi compiuta dall'acquirente in opposizione al dante causa e dunque con animus possidendi (cfr. Cassazione civile n. 14272/2017 richiamata da Cassazione n.389/2025).
Infatti secondo la giurisprudenza consolidata chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà ed in tal caso sulla controparte grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale
(Sez. 2, Ord. n. 22667 del 2017).
6 Si osserva altresì che colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cassazione civile n. 21873/2018)
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che il convenuto ha assolto al proprio onere probatorio in quanto è stata fornita la prova che, effettivamente, nel 1985 Controparte_1 entrò nel possesso della particella 235 a seguito di un accordo verbale di permuta concluso con l'attore il quale, in cambio ebbe a ricevere 1/5 di un terreno di are 33 in località Parte_2
Acquariello, su cui realizzò delle serre e che di cui ha ancora il possesso.
Ed invero il teste , legato da vincoli di parentela con entrambe le parti e Testimone_1 conoscitore dei luoghi ove ha la sua abitazione (“abito in Sant'Agata dei Goti in località Pincera- frazione Bagnoli”) ha confermato che era vera la circostanza che “ fino al 1985 la p.lla 235 era incolta e priva di autonomia colturale, interclusa ed interposta tra le p.lle 236 acquistata da
e 429 del di lui padre ” e che dal settembre 1985 Controparte_1 Persona_7 CP_1
aveva iniziato a possedere la particella 235 “per tutta la sua estensione, impiantando su di
[...] esso e sulle confinanti p.lle 236 e 429 un uliveto costituito da unica attività colturale”.
In merito il teste ha precisato: “ è entrato nel possesso della p.lla 235 con uno Controparte_1 scambio. Ricordo che nel 1985 ha impiantato sulle 3 particelle un uliveto. Io l'ho aiutato a piantare gli alberi di ulivo”.
Il teste ha confermato la circostanza “vero è che tale possesso fu acquisito dal Controparte_1 nei confronti dell'attore , in ragione di accordi verbali sottesi a permute di fatto Parte_2 ed a cessioni di natura compensativa con l'attore per i quali il comparente rinunciava a proprie quote di diritto successorio della madre , vedendosi attribuire – de facto – il Persona_6 possesso della p.lla 235”.
In merito a tale capitolo di prova il teste ha altresì riferito in modo puntuale quanto segue: “preciso che il a seguito di questo accordo realizzò delle serre per essiccare il tabacco nel Parte_2 quinto della particella che gli era stata ceduta da . Si tratta di una porzione di Controparte_1 terra di 33 are in località Acquariello – frazione Bagnoli di Sant'Agata de' Goti – questo accordo di permuta risale al 1985, cioè all'epoca in cui impiantò l'uliveto e Controparte_1 Parte_2
realizzò le serre. Ho visto che erano state realizzate le serre perché gli altri 4/5 di quella
[...] particella erano di proprietà di mio padre, per eredità di mia madre . Mio padre Persona_9 acquistò le quote delle sue sorelle e quindi aveva i 4/5 della particella. Su questa porzione di terreno c'erano alberi di ciliegio e lì andavamo per raccogliere i frutti e coltivare il terreno. Con
l'accordo venne ampliato un passaggio che consentiva a mio padre di arrivare in questa porzione
7 di terreno in contrada Acquariello anche con mezzi agricoli. In precedenza il passaggio era ampio solo due metri”.
Dall'istruttoria è emerso che il convenuto, entrato nel possesso di tale particella, ha esercitato un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà atteso che vi ha impiantato un uliveto e ha sempre provveduto alla sua coltivazione.
Infatti, la teste – indifferente e residente nelle immediate vicinanze dei luoghi Controparte_9 di causa in Via Pincera, ha riferito di avere “visto sempre andare in questa Controparte_1 particella interclusa a lavorare il terreno, anche con il trattore;
che la particella era coltivata ed è stata sempre coltivata.
La teste ha riferito: “Nel 1987 io e mio marito abbiamo acquistato un terreno a confine con la p.lla
235 ed il sig. ha comprato una strada che attraversa il mio terreno che gli
Controparte_1 consente di arrivare nella particella 235”…” ha impiantato nella particella un
Controparte_1 uliveto. Gli alberi di ulivo erano presenti in questa particella già nel 1987…. ha
Controparte_1 coltivato sempre questo uliveto e ne ha raccolto le olive. Tuttora lo vedo andare in questa particella con il trattore … mai nessuno ha contestato a il fatto che coltivasse questo
Controparte_1 terreno … la mia casa dista 300/400 metri dalla p.lla 235 … l'uliveto si vede da casa mia e quindi ho modo di vedere quando il terreno viene lavorato”.
Si osserva che in atti è stato depositato l'atto per Notaio del 27.2.1987 in forza Persona_5 del quale, a favore della particella 236 di , venne costituita a carico delle Controparte_1 particelle 233 e 787 una servitù di passaggio pedonale che, partendo dalla via comunale Pincera, esercitandosi lungo il confine tra le due particelle serventi, raggiunge il fondo dominante (cfr. atto notarile)
Si osserva che dalla planimetria catastale in atti emerge che detta servitù consentendo a CP_1
di accedere, provenendo dalla strada comunale, alla propria particella 236, di fatto, ha reso
[...] possibile l'accesso anche alla particella 235 da lui posseduta.
Da tali elementi emerge in modo evidente l'esercizio in fatto da parte del convenuto di una signoria corrispondente all'esercizio della proprietà e, quindi, di un possesso utile ad usucapire che è iniziato, senza dubbio, già nell'anno 1985/1986, ed è perdurato negli anni senza interruzioni.
Infatti, la teste ha dichiarato: “Vicino casa mia c'è un uliveto coltivato da Testimone_2 CP_1
che riconosco in aula … la mia casa si trova in un terreno che è a confine con l'uliveto …
[...] sono a conoscenza che ha acquistato una strada per poter andare in questo Controparte_1 uliveto … per poter andare nell'uliveto non si passa nel terreno dove c'è la mia casa, oggi e in passato. La strada che ha acquistato per accedere all'uliveto è dall'altro lato. Controparte_1
8 Quando sto nel mio terreno per lavorarlo vedo l'uliveto che è a confine con la mia proprietà e, quindi, più volte negli anni ho visto lavorare nell'uliveto. Ai lati dell'uliveto vi Controparte_1 sono altre particelle dove non vedo persone. La particella 525 è di mia proprietà. A confine con la mia particella c'è l'uliveto coltivato da che si estende per tutta la lunghezza del Controparte_1 confine con la mia particella. Riconosco i luoghi di causa nella planimetria che mi viene esibita”.
ha impiantato l'uliveto nel 1985/1986 e lo ha sempre coltivato fino ad oggi. Controparte_1
Sono passati molti anni, mi sembra ricordare che prima che venisse impiantato l'uliveto questo terreno era incolto……... Ho visto nel terreno il trattore guidato da . Non ho mai Controparte_1 visto nell'uliveto altre persone oltre a … mi reco molto spesso nel terreno di mia Controparte_1 proprietà perché mi occupo della sua pulizia. Vicino ho un altro piccolo appezzamento di terreno dove ho gli alberi di ulivo che io stessa provvedo a coltivare. Vedo l'uliveto coltivato da CP_1
anche da questo piccolo terreno dove ho gli alberi di ulivo. Spesso l'ho incontrato sul
[...] posto e ci siamo fermati a parlare”.
Si osserva cha dalla planimetria catastale emerge che la particella 525, di proprietà di , Tes_2 confina per un lato proprio con le tre particelle contigue 236, 235 e 429 su cui è stato impiantato l'uliveto. Da ciò si traggono elementi sull'attendibilità delle dichiarazioni di tale testimone.
Dall'anno 1985/1986 è iniziato a decorrere il ventennio utile ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione che, quindi, è venuta a maturare nell'anno 2005/2006, prima della proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dal convenuto.
e , convenuti rispetto alla domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1 Parte_2
, non hanno né dedotto né chiesto di provare atti interruttivi della continuità del Controparte_1 possesso esercitato dal convenuto sul fondo di cui è causa.
In conclusione, la domanda di rivendica degli attori va respinta e va accolta la domanda riconvenzionale del convenuto.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. va ordinata la trascrizione della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza nel rapporto tra attori e convenuto.
Sussistono, invece, giusti motivi per la compensazione delle spese processuali nei confronti delle terze chiamate in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
e nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale del
[...] Parte_2 Controparte_1
9 convenuto, con l'intervento dei litisconsorti necessari e ogni altra CP_3 CP_2 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-respinge le domande degli attori;
-accoglie la domanda riconvenzionale del convenuto ed accerta e dichiara l'acquisto per usucapione, in favore del convenuto , della proprietà del terreno sito in Controparte_1
Sant'Agata dei Goti alla frazione Bagnoli-località Pincera-identificato in NCT al foglio 37 part. 235;
-condanna gli attori al pagamento in solido delle spese processuali liquidate in € 2552,00 per compenso di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, €
851,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Farina ex art. 93
c.p.c.
-compensa le spese processuali nei confronti delle terze chiamate in causa.
-ordina alla conservatoria dei registri immobiliari di Benevento di provvedere, con esonero da responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza.
Benevento 17 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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