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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/08/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N.860 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 860 2023 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa come da mandato in atti dall'Avv. Ponchione Stefano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alba, Piazza Prunotto Urbano n. 5
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da mandato in atti dagli Avv.ti Zandona' Emanuele e Beghetto Chiara
Maria Giovanna, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cittadella (PD), Via
Indipendenza, n. 24
APPELLATA 1 Oggetto: Vendita di cose mobili appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 320/2023 del 16.2.2023
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova dedotti dalla in occasione del giudizio di Parte_1 primo grado, su cui la stessa ha insistito in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
in ogni caso, nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 320/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Padova, in persona della dottoressa Irene Cecchetto, pubblicata il giorno 16.02.2023 (r.g. n.
5498/2021), notificata il giorno 27.03.2023 e, per l'effetto, così provvedere:
accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla Controparte_1 in relazione al contratto di compravendita per il quale è giudizio e, per l'effetto, ridurre il prezzo della fornitura ad euro 13.339,06, o alla veriore altra somma ritenuta di giustizia se del caso quantificata in via equitativa, per l'effetto dichiarando tenuta e conseguentemente condannando la P_
in persona del legale rappresentante pro tempore alla pronta e immediata restituzione
[...] delle somme versatele in eccedenza rispetto a tale somma dalla e così revocando e/o Parte_1 annullando e/o in ogni caso dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale, e se del caso anche alternativa, accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale imputabile alla , dichiarare tenuta e conseguentemente Controparte_1 condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto Controparte_1
e immediato risarcimento del danno di immagine commerciale per l'effetto sofferto dalla Pt_1 che si quantifica nella somma di euro 15.000,00 o nella veriore altra ritenuta di giustizia, da
[...] quantificarsi se del caso anche in via equitativa, oltre al danno corrispondente ai costi sostenuti dalla per l'individuazione e l'eliminazione dei vizi e dei difetti caratterizzanti i beni oggetto Parte_1 di compravendita, pari ad euro 28.474,00 o alla veriore altra ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del primo e del presente grado di giudizio”.
Conclusioni parte appellata: “I procuratori di si riportano integralmente a Controparte_1 quanto dedotto, eccepito, prodotto e concluso con la comparsa di costituzione e risposta depositata il
28.07.2023, così precisando le proprie conclusioni: contrariis rejectis NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: rigettarsi l'appello proposto da avverso la sentenza n. 627/2015 resa Parte_1 dal Tribunale di Padova n. 320/2023 – Rep. 711/2023 pubblicata il 16.02.2023 all'esito del
2 procedimento civile n. 5498/2021 R.G. e per l'effetto confermarsi la stessa in ogni sua parte. IN VIA
INCIDENTALE CONDIZIONATA: Solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello formulati dall'appellante si chiede che venga dichiarata la decadenza dall'azione di garanzia promossa da per i motivi tutti di cui alle pagine da 24 Parte_1
a 27 della presente comparsa di costituzione. Si chiede, inoltre, che nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenesse ammissibili, anche solo in parte, le istanze istruttorie formulate dall'appellante, si chiede che venga parimenti ammessa la prova per testi richiesta dal deducente patrocinio con la propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 18.02.2022, con abilitazione a prova contraria con tutti i testi ivi indicati. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenesse ammissibili, anche solo in parte, le istanze istruttorie formulate dall'appellante, si chiede che venga parimenti ammessa la prova per testi richiesta dal deducente patrocinio con la propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2.”
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. (d'ora in poi per brevità radicava presso il Tribunale di Padova giudizio Parte_1 Pt_1 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1492/2021 emesso il 18.6.2021, notificato il
21.6.2021, con il quale (d'ora in poi per brevità ) ingiungeva il Controparte_1 P_ pagamento della somma di €41.813,06, a saldo della fattura n. 763 del 10.6.2020, quale prezzo residuo di n. 11 portoni scorrevoli automatizzati con coste di sicurezza e dotati di kit telecomando, acquistati da giusta contratto di vendita del 18.9.2019-6.2.2020, beni di cui quest'ultima Pt_1 avrebbe curato la posa in territorio svizzero, presso la società Montanstahl, con sede in Stabio
(Svizzera), Via Gerrette n. 4 (doc. sub 4 ). P_
1.2.I portoni erano stati consegnati nelle giornate del 27.05.2020 e 04.06.2020 (doc. 2).
1.3.Deduceva l'opponente che i portoni venivano quindi trasportati presso la sede della riferita società svizzera, destinataria finale dell'intervento (doc. 15) e che, all'esito della posa in opera, curata come da contratto da una società incaricata da – la Metal Matic S.A. realizzata nel corso del mese Pt_1 di luglio 2020 – si constatava immediatamente come i beni forniti dalla convenuta opposta non funzionassero poiché non reagivano agli input provenienti dai comandi della centralina ad essi associata, che a propria volta aveva formato oggetto della fornitura in quanto le radiofrequenze fornite da non erano idonee a funzionare nel territorio della Svizzera;
evidenziava anche il P_ malfunzionamento delle coste di sicurezza.
3 1.4. Chiedeva ridursi il prezzo ex art. 1492 c.c. per €11.700,00, oltre IVA e di €14.200, per complessivi €28.474,00, a titolo di costi sostenuti per la riparazione delle radiofrequenze e delle coste di sicurezza, nonché €15.000,00 ex art. 1454 c.c. a titolo di risarcimento del danno all'immagine, dando atto del pagamento effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo della somma di
€13.339,06 (doc. n. 14).
CP_
1.5. Si costituiva , la quale eccepiva in via preliminare la decadenza dell'azione ex art. 1495 c.c.
e nel merito l'infondatezza della pretesa avversaria.
1.6.Il Tribunale patavino, previa riqualificazione della domanda quale mancanza di qualità essenziali ex art. 1497 c.c., rigettava l'opposizione sull'assunto che parte opponente acquirente non aveva provato che le parti avevano dedotto in contratto le specifiche tecniche in punto radiofrequenze di cui le porte scorrevoli dovevano essere fornite, né poteva ritenersi che tali particolari specifiche fossero state implicitamente dedotte nel contratto solo per il fatto che la venditrice era stata informata che i portoni sarebbero stati installati in Svizzera, atteso che era risultato incontroverso che fino Pt_1
CP_ CP_ all'intervento di del 14.10.2020 (doc. 15 conv.) e di ATF per conto di del 17.11.2020 (doc.
20 conv.), non aveva neppure ipotizzato che i malfunzionamenti potessero dipendere dalle frequenze radio presenti presso la cliente finale, circostanza che confermava che l'ingiunta (ma anche il cliente CP_ finale) ignorava che il sistema radio standard fornito da potesse entrare in conflitto con le radiofrequenze presenti nel luogo di installazione.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura deduce l'erronea ripartizione dell'onere probatorio in Pt_1 capo all'appellante e l'errato inquadramento giuridico della domanda.
2.2. Ad avviso dell'appellante, dal rapporto di intervento di ATF del 16.11.2020 (doc. 20 di controparte) erano indicati conflitti o interferenze tra altrettanto imprecisate radiofrequenze, essendosi semmai il tecnico limitato a rilevare l'inidoneità delle radiofrequenze presenti, le uniche rilevate ovvero quelle da 868MHz con cui lavorava il sistema montato e fornito dalla . Ciò che P_ ha, infine, consentito il funzionamento dei portoni (ma non delle coste di sicurezza).
Secondo la prospettazione attorea, sussisteva quel difetto di produzione e fabbricazione, rappresentato dalla (inidonea) radiofrequenza ex adverso attribuita al sistema radio in fase di produzione, con conseguente riconducibilità della fattispecie alla diversa disciplina codicistica di cui agli articoli 1490 e 1492 c.c., evidenziando che controparte non aveva dimostrato che la radiofrequenza da 868Mhz fosse quella concordata in fase di stipula contrattuale, (doc. sub 5, ). P_
4 Rileva come non avesse precisato che la fornitura sarebbe stata caratterizzata da frequenze P_ scarsamente protette, che il contratto non esplicitava quale sarebbe la frequenza applicata al sistema radio oggetto di fornitura, essendo, semmai, onere della venditrice, esperta del settore, domandare se nel luogo di installazione fossero già presenti frequenze radio incompatibili con le proprie (ignote) e,
a quel punto, fornire da subito i sistemi radio, maggiormente protetti, installati infine per risolvere le problematiche riscontrate.
Rileva che i vizi contestati al venditore riguardavano, altresì, i difetti di produzione delle costole di sicurezza, in quanto arretrate di alcuni centimetri rispetto alla guarnizione di battuta del portone, con conseguente schiacciamento dell'ostacolo che si trovava lungo il percorso del portone dapprima con la costola di battuta e, quindi, con quella di sicurezza il cui intervento veniva inibito.
2.2. Quale secondo motivo di appello reitera le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
3. Si è costituita parte appellata instando per il rigetto avversario e formulando appello incidentale condizionato, riproponendo l'eccezione di decadenza spiegata in primo grado.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.2.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono, così valutati entrambi i motivi congiuntamente.
1.Qualificazione della domanda ed onere della prova.
1.1. Ritiene il Collegio che la domanda giudiziale debba essere sussunta nella fattispecie dell'azione redibitoria connessa alla garanzia per vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1490 c.c, e non della garanzia per mancanza di qualità essenziali ex art. 1497 c.c., essendo il dedotto malfunzionamento delle radio frequenze e delle coste di sicurezza meglio qualificabile come imperfezione, difetto inerente il processo di fabbricazione nell'ambito della stessa specie di merce dedotta in contratto, vale a dire dei portoni scorrevoli, i quali comunque hanno conservato le caratteristiche essenziali per l'uso cui sono destinati, essendo previsto anche il funzionamento manuale degli stessi (cfr. Cass. nn.
10045/2018; 28419/2013; 10916/2011;5202/2007).
1.2.Ciò premesso, deve osservarsi che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio in materia di vizi della cosa venduta, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche
5 attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. n. 8199/2020; SU n.
11748/2019; n. 20110/2013).
1.3. Invero come emerge dal doc. n. 2 di parte opposta, nel mese di luglio 2019 il sig. , Persona_1
CP_ nella sua qualità di project assistant di contattava il responsabile commerciale di sig. Pt_1
chiedendo, testualmente, una quotazione per: “n. 11 porta scorrevole ad anta unica di CP_2 dimensioni foro L 6000 x H 5000 mm, motorizzato completamente automatico (apertura e chiusura).
Con anta tagliata (sul 1° pannello) per porta pedonale L 1200 minimo, maniglione antipanico e maniglia esterna con serratura, scorrimento all'esterno. Colore IN/OUT RAL 7016 compreso di –
Carter per guida superiore. – Relative sicurezze. Costa sensibile verticale e fotocellule interne/esterne; Selettore a chiave;
- Ricevitore;
- Telecomando per apertura a distanza (…)”
CP_ Con la conferma d'ordine del 06.02.2020 si impegnava, quindi, a fornire alla società opponente, con onere di installazione a carico di quest'ultima, i portoni da questa ordinati al prezzo di complessivi
€ 48.225,00= oltre Iva (doc. 05).
1.4.Ritiene il Collegio che, conformemente a quanto deciso dal Tribunale, a fronte delle difese di parte convenuta , comprovanti l'esatta consegna della merce oggetto di ordine da parte di P_
(11 porte scorrevoli modello sliding door gold, oltre kit telecomando), parte attrice, a sua Pt_1 volta, non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo comprovato di aver ordinato modelli di porte scorrevoli dotati di specifiche componenti strumentali caratterizzate da radiofrequenze diverse da quelle standard fornite da , non essendo sul punto dirimente il fatto che le parti fossero edotte P_ che il cliente finale ove le porte sarebbero state installate era ubicato in Svizzera, come da conferma d'ordine del 6.2.2020 rubricato n. 241/R Svizzera, non essendo stata allegata alcuna correlazione automatica tra livello di frequenza e lo Stato della Svizzera.
1.5.Anzi dal rapporto di intervento del 17.11.2020 ATF, società incaricata da per verificare uno P_ dei portoni del cantiere di Stabio, (doc. n.20), aveva accertato che il sistema montato in fornitura lavorava con la frequenza 868 MHz ed è stato sostituito con un sistema che presentava una frequenza maggiormente protetta per ambienti sensibili (tre trasmettitori e un ricevente 433-868 MHz come da doc. 17), con un costo di €1.173, di cui €810 per la posa ed €280 per il materiale, oltre IVA).
1.6. Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento al dedotto malfunzionamento delle coste di sicurezza in quanto non comprovato dai rapporti di intervento agli atti e dalla successiva
6 documentazione versata in giudizio, essendo sul punto le istanze istruttorie formulate in primo grado irrilevanti ed inammissibili.
1.7. In assenza di prova di una condotta di inadempimento imputabile a , anche le domande P_ risarcitorie ex artt. 1494 e 2059 c.c. non possono essere accolte.
1.8.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
1.9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ. mod. per il relativo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Padova n. 320/2023 del
16.2.2023;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1 P_
, in persona del legale rappresentante, delle spese di lite liquidate in €6.946,00, oltre
[...] rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
7
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 860 2023 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa come da mandato in atti dall'Avv. Ponchione Stefano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alba, Piazza Prunotto Urbano n. 5
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da mandato in atti dagli Avv.ti Zandona' Emanuele e Beghetto Chiara
Maria Giovanna, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cittadella (PD), Via
Indipendenza, n. 24
APPELLATA 1 Oggetto: Vendita di cose mobili appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 320/2023 del 16.2.2023
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova dedotti dalla in occasione del giudizio di Parte_1 primo grado, su cui la stessa ha insistito in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
in ogni caso, nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 320/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Padova, in persona della dottoressa Irene Cecchetto, pubblicata il giorno 16.02.2023 (r.g. n.
5498/2021), notificata il giorno 27.03.2023 e, per l'effetto, così provvedere:
accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla Controparte_1 in relazione al contratto di compravendita per il quale è giudizio e, per l'effetto, ridurre il prezzo della fornitura ad euro 13.339,06, o alla veriore altra somma ritenuta di giustizia se del caso quantificata in via equitativa, per l'effetto dichiarando tenuta e conseguentemente condannando la P_
in persona del legale rappresentante pro tempore alla pronta e immediata restituzione
[...] delle somme versatele in eccedenza rispetto a tale somma dalla e così revocando e/o Parte_1 annullando e/o in ogni caso dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale, e se del caso anche alternativa, accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale imputabile alla , dichiarare tenuta e conseguentemente Controparte_1 condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto Controparte_1
e immediato risarcimento del danno di immagine commerciale per l'effetto sofferto dalla Pt_1 che si quantifica nella somma di euro 15.000,00 o nella veriore altra ritenuta di giustizia, da
[...] quantificarsi se del caso anche in via equitativa, oltre al danno corrispondente ai costi sostenuti dalla per l'individuazione e l'eliminazione dei vizi e dei difetti caratterizzanti i beni oggetto Parte_1 di compravendita, pari ad euro 28.474,00 o alla veriore altra ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del primo e del presente grado di giudizio”.
Conclusioni parte appellata: “I procuratori di si riportano integralmente a Controparte_1 quanto dedotto, eccepito, prodotto e concluso con la comparsa di costituzione e risposta depositata il
28.07.2023, così precisando le proprie conclusioni: contrariis rejectis NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: rigettarsi l'appello proposto da avverso la sentenza n. 627/2015 resa Parte_1 dal Tribunale di Padova n. 320/2023 – Rep. 711/2023 pubblicata il 16.02.2023 all'esito del
2 procedimento civile n. 5498/2021 R.G. e per l'effetto confermarsi la stessa in ogni sua parte. IN VIA
INCIDENTALE CONDIZIONATA: Solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello formulati dall'appellante si chiede che venga dichiarata la decadenza dall'azione di garanzia promossa da per i motivi tutti di cui alle pagine da 24 Parte_1
a 27 della presente comparsa di costituzione. Si chiede, inoltre, che nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenesse ammissibili, anche solo in parte, le istanze istruttorie formulate dall'appellante, si chiede che venga parimenti ammessa la prova per testi richiesta dal deducente patrocinio con la propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 18.02.2022, con abilitazione a prova contraria con tutti i testi ivi indicati. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenesse ammissibili, anche solo in parte, le istanze istruttorie formulate dall'appellante, si chiede che venga parimenti ammessa la prova per testi richiesta dal deducente patrocinio con la propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2.”
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. (d'ora in poi per brevità radicava presso il Tribunale di Padova giudizio Parte_1 Pt_1 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1492/2021 emesso il 18.6.2021, notificato il
21.6.2021, con il quale (d'ora in poi per brevità ) ingiungeva il Controparte_1 P_ pagamento della somma di €41.813,06, a saldo della fattura n. 763 del 10.6.2020, quale prezzo residuo di n. 11 portoni scorrevoli automatizzati con coste di sicurezza e dotati di kit telecomando, acquistati da giusta contratto di vendita del 18.9.2019-6.2.2020, beni di cui quest'ultima Pt_1 avrebbe curato la posa in territorio svizzero, presso la società Montanstahl, con sede in Stabio
(Svizzera), Via Gerrette n. 4 (doc. sub 4 ). P_
1.2.I portoni erano stati consegnati nelle giornate del 27.05.2020 e 04.06.2020 (doc. 2).
1.3.Deduceva l'opponente che i portoni venivano quindi trasportati presso la sede della riferita società svizzera, destinataria finale dell'intervento (doc. 15) e che, all'esito della posa in opera, curata come da contratto da una società incaricata da – la Metal Matic S.A. realizzata nel corso del mese Pt_1 di luglio 2020 – si constatava immediatamente come i beni forniti dalla convenuta opposta non funzionassero poiché non reagivano agli input provenienti dai comandi della centralina ad essi associata, che a propria volta aveva formato oggetto della fornitura in quanto le radiofrequenze fornite da non erano idonee a funzionare nel territorio della Svizzera;
evidenziava anche il P_ malfunzionamento delle coste di sicurezza.
3 1.4. Chiedeva ridursi il prezzo ex art. 1492 c.c. per €11.700,00, oltre IVA e di €14.200, per complessivi €28.474,00, a titolo di costi sostenuti per la riparazione delle radiofrequenze e delle coste di sicurezza, nonché €15.000,00 ex art. 1454 c.c. a titolo di risarcimento del danno all'immagine, dando atto del pagamento effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo della somma di
€13.339,06 (doc. n. 14).
CP_
1.5. Si costituiva , la quale eccepiva in via preliminare la decadenza dell'azione ex art. 1495 c.c.
e nel merito l'infondatezza della pretesa avversaria.
1.6.Il Tribunale patavino, previa riqualificazione della domanda quale mancanza di qualità essenziali ex art. 1497 c.c., rigettava l'opposizione sull'assunto che parte opponente acquirente non aveva provato che le parti avevano dedotto in contratto le specifiche tecniche in punto radiofrequenze di cui le porte scorrevoli dovevano essere fornite, né poteva ritenersi che tali particolari specifiche fossero state implicitamente dedotte nel contratto solo per il fatto che la venditrice era stata informata che i portoni sarebbero stati installati in Svizzera, atteso che era risultato incontroverso che fino Pt_1
CP_ CP_ all'intervento di del 14.10.2020 (doc. 15 conv.) e di ATF per conto di del 17.11.2020 (doc.
20 conv.), non aveva neppure ipotizzato che i malfunzionamenti potessero dipendere dalle frequenze radio presenti presso la cliente finale, circostanza che confermava che l'ingiunta (ma anche il cliente CP_ finale) ignorava che il sistema radio standard fornito da potesse entrare in conflitto con le radiofrequenze presenti nel luogo di installazione.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura deduce l'erronea ripartizione dell'onere probatorio in Pt_1 capo all'appellante e l'errato inquadramento giuridico della domanda.
2.2. Ad avviso dell'appellante, dal rapporto di intervento di ATF del 16.11.2020 (doc. 20 di controparte) erano indicati conflitti o interferenze tra altrettanto imprecisate radiofrequenze, essendosi semmai il tecnico limitato a rilevare l'inidoneità delle radiofrequenze presenti, le uniche rilevate ovvero quelle da 868MHz con cui lavorava il sistema montato e fornito dalla . Ciò che P_ ha, infine, consentito il funzionamento dei portoni (ma non delle coste di sicurezza).
Secondo la prospettazione attorea, sussisteva quel difetto di produzione e fabbricazione, rappresentato dalla (inidonea) radiofrequenza ex adverso attribuita al sistema radio in fase di produzione, con conseguente riconducibilità della fattispecie alla diversa disciplina codicistica di cui agli articoli 1490 e 1492 c.c., evidenziando che controparte non aveva dimostrato che la radiofrequenza da 868Mhz fosse quella concordata in fase di stipula contrattuale, (doc. sub 5, ). P_
4 Rileva come non avesse precisato che la fornitura sarebbe stata caratterizzata da frequenze P_ scarsamente protette, che il contratto non esplicitava quale sarebbe la frequenza applicata al sistema radio oggetto di fornitura, essendo, semmai, onere della venditrice, esperta del settore, domandare se nel luogo di installazione fossero già presenti frequenze radio incompatibili con le proprie (ignote) e,
a quel punto, fornire da subito i sistemi radio, maggiormente protetti, installati infine per risolvere le problematiche riscontrate.
Rileva che i vizi contestati al venditore riguardavano, altresì, i difetti di produzione delle costole di sicurezza, in quanto arretrate di alcuni centimetri rispetto alla guarnizione di battuta del portone, con conseguente schiacciamento dell'ostacolo che si trovava lungo il percorso del portone dapprima con la costola di battuta e, quindi, con quella di sicurezza il cui intervento veniva inibito.
2.2. Quale secondo motivo di appello reitera le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
3. Si è costituita parte appellata instando per il rigetto avversario e formulando appello incidentale condizionato, riproponendo l'eccezione di decadenza spiegata in primo grado.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.2.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono, così valutati entrambi i motivi congiuntamente.
1.Qualificazione della domanda ed onere della prova.
1.1. Ritiene il Collegio che la domanda giudiziale debba essere sussunta nella fattispecie dell'azione redibitoria connessa alla garanzia per vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1490 c.c, e non della garanzia per mancanza di qualità essenziali ex art. 1497 c.c., essendo il dedotto malfunzionamento delle radio frequenze e delle coste di sicurezza meglio qualificabile come imperfezione, difetto inerente il processo di fabbricazione nell'ambito della stessa specie di merce dedotta in contratto, vale a dire dei portoni scorrevoli, i quali comunque hanno conservato le caratteristiche essenziali per l'uso cui sono destinati, essendo previsto anche il funzionamento manuale degli stessi (cfr. Cass. nn.
10045/2018; 28419/2013; 10916/2011;5202/2007).
1.2.Ciò premesso, deve osservarsi che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio in materia di vizi della cosa venduta, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche
5 attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass. n. 8199/2020; SU n.
11748/2019; n. 20110/2013).
1.3. Invero come emerge dal doc. n. 2 di parte opposta, nel mese di luglio 2019 il sig. , Persona_1
CP_ nella sua qualità di project assistant di contattava il responsabile commerciale di sig. Pt_1
chiedendo, testualmente, una quotazione per: “n. 11 porta scorrevole ad anta unica di CP_2 dimensioni foro L 6000 x H 5000 mm, motorizzato completamente automatico (apertura e chiusura).
Con anta tagliata (sul 1° pannello) per porta pedonale L 1200 minimo, maniglione antipanico e maniglia esterna con serratura, scorrimento all'esterno. Colore IN/OUT RAL 7016 compreso di –
Carter per guida superiore. – Relative sicurezze. Costa sensibile verticale e fotocellule interne/esterne; Selettore a chiave;
- Ricevitore;
- Telecomando per apertura a distanza (…)”
CP_ Con la conferma d'ordine del 06.02.2020 si impegnava, quindi, a fornire alla società opponente, con onere di installazione a carico di quest'ultima, i portoni da questa ordinati al prezzo di complessivi
€ 48.225,00= oltre Iva (doc. 05).
1.4.Ritiene il Collegio che, conformemente a quanto deciso dal Tribunale, a fronte delle difese di parte convenuta , comprovanti l'esatta consegna della merce oggetto di ordine da parte di P_
(11 porte scorrevoli modello sliding door gold, oltre kit telecomando), parte attrice, a sua Pt_1 volta, non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo comprovato di aver ordinato modelli di porte scorrevoli dotati di specifiche componenti strumentali caratterizzate da radiofrequenze diverse da quelle standard fornite da , non essendo sul punto dirimente il fatto che le parti fossero edotte P_ che il cliente finale ove le porte sarebbero state installate era ubicato in Svizzera, come da conferma d'ordine del 6.2.2020 rubricato n. 241/R Svizzera, non essendo stata allegata alcuna correlazione automatica tra livello di frequenza e lo Stato della Svizzera.
1.5.Anzi dal rapporto di intervento del 17.11.2020 ATF, società incaricata da per verificare uno P_ dei portoni del cantiere di Stabio, (doc. n.20), aveva accertato che il sistema montato in fornitura lavorava con la frequenza 868 MHz ed è stato sostituito con un sistema che presentava una frequenza maggiormente protetta per ambienti sensibili (tre trasmettitori e un ricevente 433-868 MHz come da doc. 17), con un costo di €1.173, di cui €810 per la posa ed €280 per il materiale, oltre IVA).
1.6. Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento al dedotto malfunzionamento delle coste di sicurezza in quanto non comprovato dai rapporti di intervento agli atti e dalla successiva
6 documentazione versata in giudizio, essendo sul punto le istanze istruttorie formulate in primo grado irrilevanti ed inammissibili.
1.7. In assenza di prova di una condotta di inadempimento imputabile a , anche le domande P_ risarcitorie ex artt. 1494 e 2059 c.c. non possono essere accolte.
1.8.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
1.9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ. mod. per il relativo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Padova n. 320/2023 del
16.2.2023;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1 P_
, in persona del legale rappresentante, delle spese di lite liquidate in €6.946,00, oltre
[...] rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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