Sentenza 13 marzo 2019
Decreto presidenziale 25 settembre 2019
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 13/03/2019, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2019
N. 00382/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2007, proposto dal Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Piccirillo & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Brancaccio in AL, largo Dogana Regia, n.15;
contro
Comune di Lustra, in persona del Sindaco pt. e A.S.L. n. 3 di Vallo della Lucania, non costituiti in giudizio;
Asl di AL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Casilli, con domicilio digitale presso la casella pec avv.casilli@pec.aslsalerno.it ex art. 25 c.p.a.;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) del provvedimento del Sindaco del Comune di Lustra (SA) prot. n. 0001243 del 29.3.2007 con il quale, sulla base di una nota negativa dell'A.S.L. SA/3, si è disposto di non poter accogliere l'istanza presentata dalla società ricorrente per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento (parziale) dell'attività di prelievo svolta presso il laboratorio di analisi cliniche e, quindi, all’apertura di un cd. “punto di prelievo esterno” nel territorio comunale di Lustra;
b) della nota del Presidente della Commissione Tecnica di cui alla D.G.R.C. n. 3958/01 dell’ASL AL 3 prot. n. 8812 del 14.02.2007 richiamata nel provvedimento precedente;
c) della nota del Presidente della Commissione Regionale - ex D.P.G.R.C. n. 723 dell'8.10.2002 prot. n. 2004.0230045 del 17.3.2004, richiamata nell'atto di cui al punto che precede;
d) ove e per quanto occorra, delle deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 7301 del 31.112001 e n. 3958 del 7.8.2001;
e) ove e per quanto occorra, del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 723 dell'8.10.2002, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
f) ove e per quanto occorra, del provvedimento dell'A.S.L. AL 3, di nomina della Commissione Tecnica di cui alla D.G.R.C. n. 3958/2001 e s.m.i., atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
g) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl di AL;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 480 del 24.05.2007;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso tempestivamente notificato e depositato il Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Piccirillo & C., operante nel Distretto Sanitario n. 108 dell’ASL AL 3, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con cui il Sindaco del Comune di Lustra, preso atto del parere contrario dell’ASL di AL, secondo cui -per come affermato dal Presidente della Commissione regionale istituita con DPGRC n. 723/2002- la tipologia di attività richiesta dalla ricorrente non troverebbe corrispondenza nel documento tecnico allegato alla D.G.R.C. n. 7301/2001, ha negato l’autorizzazione all’apertura di un cd. “punto di prelievo esterno” da ubicarsi nel territorio comunale, in località Corticelle, alla Via dell’Alento.
2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
“I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 193 T.U. N. 1265/1935; ART. 3 L.R.C. N. 13/1985; ART. 14 L. N. 833/1978; D.P.C.M. 10.2.1984; D.P.R. 14.1.1997; ARTT. 3, 8 BIS E 8 TER D.LGS. N. 502/1992; L.R.C. N. 32/1994; L.R.C. N. 10/2002; ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990; ARTT. 3 E 97 COST.) - VIOLAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 3958 DEL 7.8.2001 E N. 7301 DEL 31.12.2001 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - PERPLESSITA' - ARBITRARIETA' - ABNORMITA' -TRAVISAMENTO - ILLOGICITA' - MANIFESTA INGIUSTIZIA -CONTRADDITTORIETÀ' - DISPARITÀ' DI TRATTAMENTO ¬SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, IMPARZIALITÀ' E BUONA AMMINISTRAZIONE”.
A differenza di quanto indicato nel parere dell’ASL di AL sulla scorta del quale è stata respinta la richiesta della ricorrente, i modelli AReal 4 ed AReal 4 bis allegati alla Delibera di Giunta Regionale n. 7301/2001 prevedono espressamene tra le tipologie delle attività suscettibili di trasferimento anche i cd. “ punti di prelievo esterni ”.
“II- VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE (ORDINANZA DELLA I SEZIONE DEL T.A.R. CAMPANIA-SALERNO N. 1382/2004) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 193 T.U. N. 1265/1935; ART. 3 L.R.C. N. 13/1985; ART. 14 L. N. 833/1978; D.P.C.M. 10.2.1984; D.P.R. 14.1.1997; ARTT. 3, 8 BIS E 8 TER D.LGS. N. 502/1992; L.R.C. N. 32/1994; L.R.C. N. 10/2002; ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990; ARTT. 3 E 97 COST.) ¬VIOLAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 3958 DEL 7.8.2001 E N. 7301 DEL 31.12.2001 ¬ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - PERPLESSITA' - ARBITRARIETA' - ABNORMITA' - TRAVISAMENTO - ILLOGICITA' - MANIFESTA INGIUSTIZIA - CONTRADDITTORIETA' - DISPARATA' DI TRATTAMENTO - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, IMPARZIALITA' E BUONA AMMINISTRAZIONE”.
I provvedimenti impugnati sarebbero, inoltre, abnormi ed arbitrari poiché la nota richiamata dall'A.S.L. a sostegno del parere reso al Sindaco, ossia la nota della Commissione Regionale ex D.P.G.R.C. n. 723/2002, era stata sospesa in via cautelare nell’ambito di un giudizio promosso innanzi a questo Tribunale, con ordinanza non gravata innanzi al Consiglio di Stato.
“III- INCOMPETENZA - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 193 T.U. N. 1265/1935; ART. 3 L.R.C. N. 13/1985; ART. 14 L. N. 833/1978; D.P.C.M. 10.2.1984; D.P.R. 14.1.1997; ARTT. 3, 8 BIS E 8 TER D.LGS. N. 502/1992; L.R.C. N. 32/1994; L.R.C. N. 10/2002; ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990; ARTT. 3 E 97 COST.) - VIOLAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 3958 DEL 7.8.2001 E N. 7301 DEL 31.12.2001 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - PERPLESSITA' - ARBITRARIETA' - ABNORMITA' - TRAVISAMENTO - ILLOGICITA' -MANIFESTA INGIUSTIZIA - CONTRADDITTORIETÀ' DISPARITA' DI TRATTAMENTO - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, IMPARZIALITÀ' E BUONA AMMINISTRAZIONE -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ' DEGLI ORGANI COLLEGIALI”
Il parere negativo sulla scorta del quale il Sindaco ha adottato il diniego oggetto del presente gravame è stato fornito dall’ASL in acritico recepimento di quanto sostenuto dal Presidente della Commissione Regionale nella nota del 17.03.2004, così determinandosi una inaccettabile ingerenza della Regione Campania nell’ambito del procedimento autorizzativo per cui è causa.
“IV- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 193 T.U. N. 1265/1935; ART. 3 L.R.C. N. 13/1985; ART. 14 L. N. 833/1978; D.P.C.M. 10.2.1984; D.P.R. 14.1.1997; ARTT. 3, 8 BIS E 8 TER D.LGS. N. 502/1992; L.R.C. N. 32/1994; L.R.C. N. 10/2002; ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990; ARTT. 3 E 97 COST.) - VIOLAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 3958 DEL 7.8.2001 E N. 7301 DEL 31.12.2001 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - PERPLESSITA' - ARBITRARIETA' - ABNORIVIITA' ¬TRAVISAMENTO - ILLOGICITA' - MANIFESTA INGIUSTIZIA - CONTRADDITTORIETA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO ¬SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, IMPARZIALITA' E BUONA AMMINISTRAZIONE”.
Il Sindaco di Lustra, prima di denegare l'istanza, avrebbe dovuto sollecitare l'A.S.L. ad espletare la necessaria verifica tecnica circa il possesso, in capo all’istante, dei requisiti minimi previsti dalla delibera di D.G.R.C. n. 7301/2001 in tema di trasferimento in altra sede di attività già autorizzate.
3. Tra le amministrazioni ritualmente evocate in giudizio si è costituita soltanto l’ASL di AL mediante una memoria di mera forma.
4. All’esito della camera di consiglio del 24.05.2007, il Tribunale, con ordinanza n. 480 depositata in pari data, ha accolto l’istanza cautelare sulla scorta di una prognosi di fondatezza dei motivi di gravame.
5. In ottemperanza a tale provvedimento giurisdizionale, il Sindaco del Comune di Lustra, preso atto del parere favorevole reso dall’ASL di AL (23.10.2007 prot. n. 21205), sia pur condizionato all’esito del “ definitivo giudizio di merito da parte del TAR ”, ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio del cd. punto di prelievo esterno, per come richiesto dalla società ricorrente (decreto sindacale del 20.12.2007, n. 4366).
4. In occasione della pubblica udienza del 6.03.2019, nel corso della quale i procuratori delle parti costituite hanno esposto, in via conclusiva, le rispettive ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tenuto conto della natura condizionata del parere favorevole reso dall’ASL di AL (prot. n. 21205 del 23.10.2007) sulla scorta del quale il Sindaco del Comune di Lustra, in data 20.12.2007, ha rilasciato, in favore della società istante, l’autorizzazione all’apertura del cd. punto di prelievo esterno, non può dirsi cessata la materia del contendere, giacché non resta al Collegio che procedere all’esame dei motivi di gravame.
6. Il ricorso è fondato per le ragioni appresso illustrate.
7. Il Sindaco del Comune di Lustra ha rigettato la domanda avanzata dalla ricorrente in ragione del parere negativo dell’ASL di AL secondo cui, per come ritenuto dal Presidente della Commissione Regionale (nota del 17.03.2004) istituita con D.P.G.R.C. n. 723/2002, la tipologia di attività richiesta non avrebbe trovato riscontro nel documento tecnico allegato alla D.G.R.C. 7301/2001, quest’ultima disciplinante le condizioni minime per il trasferimento di strutture già autorizzate in altra sede del medesimo distretto sanitario.
7.1 In particolare, ad avviso del Presidente della Commissione regionale e, quindi, de relato dell’ASL, l’inserimento, tra le varie attività di medicina di laboratorio suscettibili di essere trasferite, anche di quella relativa i cd. “ punti di prelievo esterni ” -citati nelle istruzioni per la compilazione del cd. Modello AReal 4 bis allegato alla predetta delibera di Giunta Regionale n. 7301/2001- sarebbe frutto di un mero “ refuso di stampa ”.
Ne conseguirebbe l’impossibilità, ad avviso dell’ASL, di autorizzare la delocalizzazione, sia pure nell’ambito del medesimo distretto, dei punti di prelievo in questione.
8. Ciò premesso, risultano fondate ed assorbenti le censure tese a contestare il deficit istruttorio e motivazionale nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, che inficiano il gravato diniego.
8.1 Per come più volte statuito da questo Tribunale a definizione di vicende contenziose del tutto sovrapponibili a quella odierna, la delibera di Giunta Regionale n. 7301 del 31-12-2001, al paragrafo 1.3, avente ad oggetto l’” Autorizzazione per particolari tipologie di trasferimento di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ”, nell’identificare i requisiti minimi strutturali, organizzativi e di dotazione strumentale perché detto trasferimento possa essere assentito, precisa che “ l’istanza da produrre in due copie, va rivolta al Sindaco del Comune in cui la struttura verrà trasferita e va redatta secondo il modello AREAL 4 bis…. ”.
Il modello AREAL 4 bis, nelle “ Istruzioni per la compilazione ”, elenca le “ tipologie delle prestazioni che si intende erogare a seguito di autorizzazione al trasferimento… ” e tra queste indica espressamente anche i “ punti di prelievo esterni ”.
8.2 Tale preciso riferimento, a differenza di quanto ritenuto dall’ASL di AL nel parere sotteso al gravato diniego, non può ritenersi frutto di un mero “ refuso di stampa ”, specie in considerazione della mancata allegazione di puntuali circostanze di fatto e di diritto che militerebbero in tal senso ed in presenza, per converso, di elementi che comprovano l’inclusione dei punti di prelievo tra le attività suscettibili di trasferimento.
Ed invero, per come già chiarito da questo Tribunale in fattispecie contenziose similari a quella posta all’attenzione del Collegio, “ tutti gli altri modelli relativi a domanda di autorizzazione ( Areal 1 per realizzazione nuova struttura, Areal 2 per l’ampliamento, Areal 3 per la trasformazione, Areal 4 per il trasferimento) indicano, tra le tipologie di attività, i punti di prelievo esterni, inducendo a ritenere che la stessa sia fattispecie effettivamente e consapevolmente prevista e considerata dal documento tecnico allegato alla richiamata deliberazione regionale n. 7301/2001 ” (così TAR Campania, AL, sez. I, 9.07.2012, n. 1376).
8.3 L’inequivocabile indicazione contenuta nel predetto modello AREAL 4 bis deve, quindi, ritenersi frutto della consapevole decisione della Regione Campania di inserire i predetti punti di prelievo esterno tra le attività che, a determinate condizioni -nella specie accertate dall’amministrazione, stante il rilascio dell’autorizzazione sindacale n. 4366 del 20.12.2007- possono essere oggetto di trasferimento (TAR Campania, AL, sez. I, 28.05.2013, n. 1171; 21.11.2012, n. 2086).
9. Né a confutare l’illegittimità, per le ragioni sopra esposte, del gravato diniego possono valere le considerazioni illustrate dal procuratore dell’ASL di AL in occasione della pubblica udienza del 6.03.2019, secondo cui la sopravvenuta normativa in tema di fabbisogno sanitario osterebbe all’apertura del punto di prelievo esterno, per come richiesto da parte ricorrente.
Ciò in quanto la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in conformità al principio tempus regit actus ossia avuto esclusivo riguardo alla disposizioni vigenti al momento dell’adozione dello stesso, essendo del tutto irrilevante il cd. ius supervenies (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 22/01/2019, n.532).
10. In conclusione, il ricorso è fondato, con conseguenziale annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Lustra (SA) prot. n. 0001243 del 29.3.2007.
11. Le spese, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Sindaco del Comune di Lustra (SA) prot. n. 0001243 del 29.3.2007.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO