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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. RC TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 17 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 648/2025 vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanna Richini Parte_1
RICORRENTI
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
ND EO
CONVENUTO
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
CONVENUTO
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.25 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 11.2.25 notifica di intimazione di pagamento n. 02220249012957921000 della somma complessiva di €. 20.164,67 dovuta in relazione ai crediti contenuti nell'avviso di addebito n. 32220190004241378000 riguardanti l'omesso versamento contributi IVS per l'anno 2014.
Parte ricorrente ha impugnato in questa sede l'intimazione di pagamento per carenza di motivazione dell'atto, in quanto l'intimazione citava l'avviso di addebito senza allegarlo né riportandone il contenuto.
Ha poi allegato che le somme oggetto dell'intimazione relative all'anno 2014 erano già state definite mediante atto di adesione n. T9HA1B400091/2019, con conseguente rateizzazione (identificativo 196502 del 29.10.2019, documento n.
comportante la suddivisione del pagamento della somma di € NumeroDiCartaI_1
37.466,30 in 72 rate mensili a decorrere dal 15.11.2019 sino al 15.10.2025.
Allegava il ricorrente che nonostante la rateizzazione ed il puntuale pagamento delle rate da parte dell'istante, in data 1.7.22 aveva già riceveva intimazione di pagamento n.
02220229003718207000 per € 19.313,21, tuttavia le interlocuzioni con l'ente impositore non sortivano l'effetto risolutivo.
Sulla base delle motivazioni addotte in ricorso - difetto di motivazione dell'atto impugnato e definizione mediante atto di adesione e di rateizzazione ai crediti sottostanti l'intimazione di pagamento, con puntuale adempimento del piano rateale previsto - parte ricorrente ha chiesto di :
Dichiarare invalida e/o nulla e/o annullata e/o comunque inefficace nei confronti del signor l'intimazione di pagamento n. 022 2024 90129579 21/000 Parte_1
emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Brescia per difetto di motivazione ex art. 7 L. n. 212/2000 e per infondatezza della pretesa.
2 L' si è costituita ed ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_1
Agenzia delle Entrate – Riscossione. In via preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e/o titolarità del rapporto giuridico controverso nel presente giudizio con riferimento a tutte le doglianze relative agli asseriti vizi dell'atto opposto.
L' ha poi eccepito l'infondatezza nel merito del ricorso e la tardività in relazione al CP_1
vizio dedotto inerente alla carenza di motivazione dell'atto essendo decorso il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c., tenuto conto della data di notificazione dell'atto esecutivo opposto.
L si costituiva eccependo la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, per essere legittimata passiva in sua vece l' CP_3
Per quanto riguarda gli atti di sua competenza ha rilevato di aver notificato alla società . l'avviso di accertamento Parte_2 Controparte_4
n.T9H02B401904/2018 relativo all'anno d'imposta 2014 rettificando il reddito di impresa da € 31.679,00 ad € 127.139,00 ed imputando al ricorrente, socio della predetta società nella misura del 50%, la quota di reddito d'impresa pari ad € 63.570,00 mediante l'avviso di accertamento T9H01B40463/2018, accertando conseguentemente anche i maggiori contributi previdenziali dovuti.
L ha precisato che l'atto di adesione alla definizione CP_2 CP_2
agevolata riguardante il ricorrente non si era perfezionato, dal momento che il ricorrente non aveva versato, nei venti giorni successivi alla sottoscrizione l'importo dovuto, di conseguenza, l' iscriveva a ruolo l'intera somma dovuta a titolo di Controparte_2
imposte, con relativi interessi e sanzioni, ed in particolare:
• € 17.182,00 per RP (oltre ad € 2.398,89 per interessi),
• € 801,00 per add. reg. (oltre ad € 111,83 per interessi),
• € 382,00 per add. com. (oltre ad € 53,33 per interessi),
• € 16.528,50 per sanzioni, per un totale di € 37.466,30.
3 Secondo la prospettazione dell a seguito di pignoramento immobiliare del CP_2
15.10.2019 (doc. 5 stampa da applicativo) la parte chiedeva ed otteneva da un CP_3
provvedimento di rateizzazione del debito che però aveva ad oggetto solo i suddetti crediti di ( RP – Addizionale Regionale - Addizionale Comunale, Controparte_2
giammai contributi IVS anno 2014 dovuti all' , crediti di cui l'ADE, non essendo CP_1
ente impositore, non avrebbe potuto disporre.
In sintesi, secondo la prospettazione dell'ADE la somma di € 37.466,30 non comprendeva i contributi IVS, comprendendo solo quanto dovuto ad Controparte_2
importo che la parte sta ultimando di versare.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Va preliminarmente rigettata la questione inerente alla carenza di legittimazione passiva dell . Controparte_2
Esiste tra l e l un rapporto di delegazione. L è Controparte_2 CP_3 CP_3
delegata alla riscossione di crediti di cui è definitiva beneficiaria l' . Controparte_2
Sebbene soggetti distinti, in rapporto di strumentalità qualora uno dei due enti si costituisca in giudizio risponde per l'altro proprio in forza di tale rapporto delegatorio.
CFR. ordinanza Corte di cassazione n. 2595 del 29.1.24.
Sulla base delle su esposte considerazioni ed avendo inoltre l dedotto in ordine CP_2
ai fatti di causa anche in relazione ad etti emessi in proprio, sussiste la legittimazione Contro passiva della resistente
Occorre in via preliminare procedere alla qualificazione della spiegata opposizione.
In ordine al motivo attinente la nullità dell'intimazione per omessa motivazione,
l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc.
L'azione va proposta entro venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Dagli atti risulta che la notifica sia avvenuta in data 11.2.25 mentre il ricorso
4 è stato depositato in data 20.3.25. ne consegue la sua tardività, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' . CP_1
Il ricorso in parte de quo va dunque dichiarato inammissibile perché tardivo.
Il secondo motivo di opposizione va qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615-618 bis cpc, consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo, sospeso per definizione mediante atto di adesione e di rateizzazione ai crediti sottostanti.
Orbene, questo Giudice rileva, in aderenza alle deduzioni dell' che Controparte_2
le somme di cui all'intimazione di pagamento, riguardano l'avviso di addebito n.
32220190004241378000 per omesso versamento contributi IVS per l'anno 2014 e che le stesse non rientrano nè nell'atto di adesione n. T9HA1B400091/2019 riguardano il rapporto obbligatorio intercorrente tra il sig. e l' , né nel Pt_1 Controparte_2
provvedimento di rateizzazione del debito di cui all'allegato n. 3 del ricorso, che ha ad Contro oggetto solo i crediti di a titolo di RP, Addizionali regionali e comunali, senza alcun riferimento al credito contributi IVS 2014, oggetto dell'avviso di addebito. CP_1
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
RC TI, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme di cui all'avviso di addebito n.
02220190004241378000 incorporate nell'intimazione di pagamento
02220249012957921000 condanna l'opponente al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite liquidate per l'intero in € 2.160,00 oltre iva e cpa , rimborso spese generali ex lege.
Brescia, 18.11.2025
5 IL GIUDICE DEL LAVORO
RC TI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. RC TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 17 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 648/2025 vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanna Richini Parte_1
RICORRENTI
c o n t r o in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1
ND EO
CONVENUTO
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
CONVENUTO
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.25 parte opponente ha esposto di avere ricevuto in data 11.2.25 notifica di intimazione di pagamento n. 02220249012957921000 della somma complessiva di €. 20.164,67 dovuta in relazione ai crediti contenuti nell'avviso di addebito n. 32220190004241378000 riguardanti l'omesso versamento contributi IVS per l'anno 2014.
Parte ricorrente ha impugnato in questa sede l'intimazione di pagamento per carenza di motivazione dell'atto, in quanto l'intimazione citava l'avviso di addebito senza allegarlo né riportandone il contenuto.
Ha poi allegato che le somme oggetto dell'intimazione relative all'anno 2014 erano già state definite mediante atto di adesione n. T9HA1B400091/2019, con conseguente rateizzazione (identificativo 196502 del 29.10.2019, documento n.
comportante la suddivisione del pagamento della somma di € NumeroDiCartaI_1
37.466,30 in 72 rate mensili a decorrere dal 15.11.2019 sino al 15.10.2025.
Allegava il ricorrente che nonostante la rateizzazione ed il puntuale pagamento delle rate da parte dell'istante, in data 1.7.22 aveva già riceveva intimazione di pagamento n.
02220229003718207000 per € 19.313,21, tuttavia le interlocuzioni con l'ente impositore non sortivano l'effetto risolutivo.
Sulla base delle motivazioni addotte in ricorso - difetto di motivazione dell'atto impugnato e definizione mediante atto di adesione e di rateizzazione ai crediti sottostanti l'intimazione di pagamento, con puntuale adempimento del piano rateale previsto - parte ricorrente ha chiesto di :
Dichiarare invalida e/o nulla e/o annullata e/o comunque inefficace nei confronti del signor l'intimazione di pagamento n. 022 2024 90129579 21/000 Parte_1
emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Brescia per difetto di motivazione ex art. 7 L. n. 212/2000 e per infondatezza della pretesa.
2 L' si è costituita ed ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_1
Agenzia delle Entrate – Riscossione. In via preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e/o titolarità del rapporto giuridico controverso nel presente giudizio con riferimento a tutte le doglianze relative agli asseriti vizi dell'atto opposto.
L' ha poi eccepito l'infondatezza nel merito del ricorso e la tardività in relazione al CP_1
vizio dedotto inerente alla carenza di motivazione dell'atto essendo decorso il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c., tenuto conto della data di notificazione dell'atto esecutivo opposto.
L si costituiva eccependo la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, per essere legittimata passiva in sua vece l' CP_3
Per quanto riguarda gli atti di sua competenza ha rilevato di aver notificato alla società . l'avviso di accertamento Parte_2 Controparte_4
n.T9H02B401904/2018 relativo all'anno d'imposta 2014 rettificando il reddito di impresa da € 31.679,00 ad € 127.139,00 ed imputando al ricorrente, socio della predetta società nella misura del 50%, la quota di reddito d'impresa pari ad € 63.570,00 mediante l'avviso di accertamento T9H01B40463/2018, accertando conseguentemente anche i maggiori contributi previdenziali dovuti.
L ha precisato che l'atto di adesione alla definizione CP_2 CP_2
agevolata riguardante il ricorrente non si era perfezionato, dal momento che il ricorrente non aveva versato, nei venti giorni successivi alla sottoscrizione l'importo dovuto, di conseguenza, l' iscriveva a ruolo l'intera somma dovuta a titolo di Controparte_2
imposte, con relativi interessi e sanzioni, ed in particolare:
• € 17.182,00 per RP (oltre ad € 2.398,89 per interessi),
• € 801,00 per add. reg. (oltre ad € 111,83 per interessi),
• € 382,00 per add. com. (oltre ad € 53,33 per interessi),
• € 16.528,50 per sanzioni, per un totale di € 37.466,30.
3 Secondo la prospettazione dell a seguito di pignoramento immobiliare del CP_2
15.10.2019 (doc. 5 stampa da applicativo) la parte chiedeva ed otteneva da un CP_3
provvedimento di rateizzazione del debito che però aveva ad oggetto solo i suddetti crediti di ( RP – Addizionale Regionale - Addizionale Comunale, Controparte_2
giammai contributi IVS anno 2014 dovuti all' , crediti di cui l'ADE, non essendo CP_1
ente impositore, non avrebbe potuto disporre.
In sintesi, secondo la prospettazione dell'ADE la somma di € 37.466,30 non comprendeva i contributi IVS, comprendendo solo quanto dovuto ad Controparte_2
importo che la parte sta ultimando di versare.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Va preliminarmente rigettata la questione inerente alla carenza di legittimazione passiva dell . Controparte_2
Esiste tra l e l un rapporto di delegazione. L è Controparte_2 CP_3 CP_3
delegata alla riscossione di crediti di cui è definitiva beneficiaria l' . Controparte_2
Sebbene soggetti distinti, in rapporto di strumentalità qualora uno dei due enti si costituisca in giudizio risponde per l'altro proprio in forza di tale rapporto delegatorio.
CFR. ordinanza Corte di cassazione n. 2595 del 29.1.24.
Sulla base delle su esposte considerazioni ed avendo inoltre l dedotto in ordine CP_2
ai fatti di causa anche in relazione ad etti emessi in proprio, sussiste la legittimazione Contro passiva della resistente
Occorre in via preliminare procedere alla qualificazione della spiegata opposizione.
In ordine al motivo attinente la nullità dell'intimazione per omessa motivazione,
l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc.
L'azione va proposta entro venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Dagli atti risulta che la notifica sia avvenuta in data 11.2.25 mentre il ricorso
4 è stato depositato in data 20.3.25. ne consegue la sua tardività, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' . CP_1
Il ricorso in parte de quo va dunque dichiarato inammissibile perché tardivo.
Il secondo motivo di opposizione va qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615-618 bis cpc, consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo, sospeso per definizione mediante atto di adesione e di rateizzazione ai crediti sottostanti.
Orbene, questo Giudice rileva, in aderenza alle deduzioni dell' che Controparte_2
le somme di cui all'intimazione di pagamento, riguardano l'avviso di addebito n.
32220190004241378000 per omesso versamento contributi IVS per l'anno 2014 e che le stesse non rientrano nè nell'atto di adesione n. T9HA1B400091/2019 riguardano il rapporto obbligatorio intercorrente tra il sig. e l' , né nel Pt_1 Controparte_2
provvedimento di rateizzazione del debito di cui all'allegato n. 3 del ricorso, che ha ad Contro oggetto solo i crediti di a titolo di RP, Addizionali regionali e comunali, senza alcun riferimento al credito contributi IVS 2014, oggetto dell'avviso di addebito. CP_1
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, nella persona del giudice monocratico dott.
RC TI, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme di cui all'avviso di addebito n.
02220190004241378000 incorporate nell'intimazione di pagamento
02220249012957921000 condanna l'opponente al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite liquidate per l'intero in € 2.160,00 oltre iva e cpa , rimborso spese generali ex lege.
Brescia, 18.11.2025
5 IL GIUDICE DEL LAVORO
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