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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 13
e il 19 Febbraio 2025 in sostituzione dell'udienza del 21 Febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2249 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, in Parte_1
via Messina n. 48, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, a Palma di Montechiaro, nella via Catania n. 78, presso lo studio dell'Avv. Eleonora
Minio, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo della lite depositato il 12/07/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
Picone nn. 20/30, presso l'Ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 12 Luglio 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mezzo pec inviata il 10 Agosto 2024, la signora proponeva opposizione avverso la nota datata 16 Aprile 2024 Parte_1
1 (erroneamente qualificata come avviso di addebito), notificatale l'8 Maggio 2024. Esponendo che, con essa l' , innanzitutto, l'aveva informata che per il periodo dall'1 Gennaio 2001 al CP_2
31 Maggio 2011 il defunto marito signor aveva ricevuto dei pagamenti non Persona_1 dovuti sulla pensione cat. IO n. 60022723, per un importo complessivo di € 11.223,84. In secondo luogo, le aveva comunicato che tale somma sarebbe stata recuperata sulla pensione
IOART n. 88007594, da lei percepita, mediante una trattenuta di € 200,00 mensili. La ricorrente deduceva delle argomentazioni al fine di contrastare la suddetta nota. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, preliminarmente, di sospendere l'esecutorietà di quest'ultima. Nel merito, di annullare, revocare e dichiarare nullo, e/o inefficace il provvedimento opposto, dichiarando che nulla doveva essa istante all'ente resistente a titolo di recupero di ammontari indebitamente percepiti sulla pensione del prefato marito per intervenuta decadenza, e/o prescrizione. Quindi, di condannare controparte a restituirle gli importi eventualmente percepiti nelle more del procedimento de quo, maggiorati di interessi legali.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 13 Febbraio 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo evidenziava che, l'indebito in questione era stato abbandonato in autotutela. Sulla base di tale ragione domandava all'adita autorità
giudiziaria di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 Febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 13 e il 19 Febbraio
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_2
in seno alla memoria di costituzione e risposta depositata il 13 Febbraio 2025, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, il cennato ente ha provveduto ad abbandonare in autotutela la richiesta di restituzione della somma indicata nella nota datata 16 Aprile 2024, impugnata dalla signora introducendo il procedimento Parte_1 de quo, dopo avere verificato l'intervenuta prescrizione del credito in dibattito, maturato nel periodo ricompreso fra l'1 Gennaio 2001 e il 31 Maggio 2011. Il che si evince dall'esame della documentazione allegata dal menzionato istituto nel rispettivo fascicolo, integrata, in particolare, dalla disposizione n. 010000-24-0657 del 9 Dicembre 2024, sottoscritta dal
2 dirigente responsabile della propria sede di Agrigento. In conseguenza di ciò viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha introdotto la vertenza processuale sottoposta a disamina. Tant'è vero che, l' nell'ambito della enunciata memoria ha chiesto all'adita CP_2
autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Laddove, secondo l'insegnamento elaborato dalla giurisprudenza di merito, che si ritiene in questa sede condivisibile, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa
previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una
fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (cfr.: Tribunale di Torino,
10/05/2013 n. 3165). Or dunque, nel caso di specie il fatto che in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fissata per il 21 Febbraio 2025, l'ente resistente, mediante la disposizione datata 9 Dicembre 2024, ha abbandonato in autotutela la procedura di recupero dell'indebito controverso, annullando il provvedimento impugnato dalla opponente, determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere.
Ciò in quanto, ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti in causa ad ottenere la normale soluzione della controversia.
Peraltro, come sopra rilavato, la circostanza che nella ipotesi qui considerata è cessata la materia oggetto del contendere è stata debitamente evidenziata dall' . Sicché, a fronte di tale CP_2
innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si palesa necessario rilevare un significativo aspetto. Precipuamente, l'atto con il quale l'ente resistente ha annullato in autotutela la nominata nota, con cui ha azionato la posizione creditoria in contestazione, è
3 stato adottato prima dello svolgimento dell'udienza su indicata. Ragion per cui, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del procedimento de quo.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 21 Febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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