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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1820/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), ora in liquidazione giudiziale giusta sentenza del Controparte_1 P.IVA_1
Tribunale di Como n. 29/2024 pubblicata il 3.4.2024 in atti;
e:
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GARANCINI GIACOMO PIETRO del Foro di Varese (il quale ha rinunciato al mandato come da comunicazione del 14.10.2024)
-Attori, convenuti in riassunzione-
Contro
:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENTIVENGA Parte_2 C.F._2
MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via Cavour n.
36, giusta procura in atti,
-Convenuto, ricorrente in riassunzione-
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 27.11.2023 e in data 28.2.2025);
OGGETTO: Querela di falso.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per : (Cfr. foglio di pc depositato in data 21.2.2025) Parte_1
“In via preliminare
➢ disporre ai sensi dell'art. 224 cpc il sequestro presso il difensore del sig. avv. Parte_2 M. Francesca Bentivenga, con Studio in Varese, alla via Cavour n. 36, dell'originale del documento impugnato di falso, e dunque dell'avviso di ricevimento attestante l'apparente perfezionamento della notifica del pignoramento presso terzi in capo alla Controparte_1
In via principale, nel merito
➢ accertare e dichiarare la falsità e non autenticità della sottoscrizione del 2 maggio 2023 asseritamente apposta dal sig. sull'avviso di ricevimento della notifica del Parte_1 pignoramento presso terzi promosso dal sig. nei confronti della Parte_2 CP_1
[...
nonché la falsità dell'avviso di ricevimento della notifica del pignoramento presso terzi promosso dal sig. nei confronti della e per l'effetto Pt_2 CP_1
➢ accogliere la spiegata querela di falso, e per l'effetto
➢ dichiarare nullo ed inesistente il sopra indicato documento, e, di conseguenza, inesistente la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte di alla Parte_2 Controparte_1
Con vittoria di spese di lite in caso di contestazione da parte del convenuto. Con ogni ulteriore riserva e salvezza.
In via istruttoria Documenti come allegati all'atto introduttivo del giudizio ed alle successive memorie, da ritenersi in questa sede richiamati ai fini di difesa.
Rinnovate le istanze istruttorie tutte formulate in atti, da ritenersi qui integralmente trascritte. Si rinnova l'istanza di esperimento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica in merito alla firma oggetto di contestazione. Si insiste dunque affinché codesto ill.mo Giudice – ordinati l'acquisizione ed il sequestro dell'originale del documento oggetto di querela di falso ai sensi dell'art. 224 cpc - disponga l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica in merito alla firma oggetto di contestazione.
Si rinnovano le seguenti istanze di prova testimoniale. Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli 1. vero che conosco personalmente il sig. , come da copia della carta Parte_1
d'identità in atti, che mi viene rammostrata;
2. vero che ho conosciuto il sig. prima del 2 maggio 2023; Parte_1
3. vero che ho conosciuto la firma del sig. prima del 2 maggio 2023; Parte_1
4. vero che conosco il sig. per motivi lavorativi da 25 anni;
Parte_1
5. vero che ho lavorato alle dipendenze del sig. circa 25 anni addietro;
Parte_1
Si domanda altresì l'ammissione del seguente capitolo di prova testimoniale:
6. vero che il sig. ha prestato lavoro alle dipendenze del sig. 25 anni Parte_3 Parte_1 addietro, presso la società Rete 8 srl. Si indica quale testimone il sig. , portalettere presso Poste Italiane SpA, sui Parte_3 capitoli nn. da 1 a 5.
Si indica quale testimone sul capitolo n. 6 il sig. , al tempo collaboratore di Rete 8 Testimone_1 srl, residente in [...] B, Malnate (VA).
Senza accettazione di contraddittorio su domande nuove e/o modificate.”;
pagina 2 di 10 Per (cfr. foglio di pc depositato in data 20.2.2025) Parte_2
“Nel merito
- Respingere, per tutte le ragioni sopra esposte, le domande promosse da parte attrice poiché infondate in fatto e diritto, e per l'effetto
- Condannare gli attori in solido tra loro ex art. 96 c.p.c., al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio secondo le tariffe forensi in vigore, rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, chiedendo sin d'ora a Codesto Ill.mo Giudice che il compenso venga determinato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M.
55/2014, ovvero che venga aumentato del 30% in ragione della formazione del fascicolo telematico, che ne favorisce la consultazione e la fruizione e, in particolare, agevolando la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto medesimo. Si richiamano le istanze istruttorie formulate per quanto di attualità:
Prove orali L'odierna difesa, onde consentire a Codesto Ill.mo Giudicante una ponderata valutazione dei fatti di causa, insta per l'accoglimento della prova per testi sui capitoli di prova che seguono: F. “Vero che” confermo che il giorno 09.08.2023 in Gavirate alla via Tinella n.1 in mia presenza il signor sottoscriveva il documento che mi si rammostra indicato Parte_1 in atti come doc. 15 Fascicolo Davoli;
G. “Vero che” confermo che in mia presenza il signor nelle date riportate Parte_1 nei rispettivi documenti (08.03.2017, 09.08.2022, 12.08.2022) sottoscriveva quanto mi si rammostra indicato in atti come doc. 16c. Fascicolo Davoli.
Sui capitoli di prova F) e G) si indica a teste la signora , residente in 20156 Testimone_2
Induno Olona (VA), alla via Ferrarin n. 120. Si chiede ammissione a prova contraria. Si richiamano i documenti in atti depositati”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione per querela di falso ex art. 221 c.p.c., e Controparte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio chiedendo di accertare la falsità e non Parte_4 Parte_2
autenticità della sottoscrizione del 2 maggio 2023 asseritamente apposta da Parte_1 sull'avviso di ricevimento della notifica del pignoramento presso terzi promosso da Pt_2 nei confronti della e per l'effetto, in accoglimento della spiegata
[...] Controparte_1
querela di falso, di dichiarare nullo ed inesistente il sopra indicato documento, e, di conseguenza, la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte di alla Parte_2 CP_1
[...
pagina 3 di 10 A fondamento della domanda, hanno dedotto che:
- con atto di pignoramento che risulta portato alla notifica in data 12.04.2023, il sig. Pt_2
ha promosso procedura esecutiva presso terzi nei confronti della avanti
[...] Controparte_1
il Tribunale di Como, n. RG 691/2023;
- il sopra indicato atto di pignoramento sarebbe stato notificato all'odierna attrice in data 2 maggio 2023 a mezzo posta raccomandata spedita in Gavirate (VA), via Tinella n. 1, indirizzo che non risulta essere la sede, neppure secondaria, della società Publiwawe CG S.r.l., con consegna del plico asseritamente effettuata nelle mani del sig. ; Parte_1
- la non ha tuttavia ricevuto la notifica datata 2.05.2023 del sopra indicato atto Controparte_1
di pignoramento ed ha appreso della pendenza della procedura esecutiva incardinata presso il
Tribunale di Como solamente con la notifica a mezzo pec dell'avviso di iscrizione a ruolo;
- il sopra indicato avviso di ricevimento reca – nello spazio destinato una sottoscrizione del ricevente – una firma apocrifa e quindi falsa, non corrispondente alla firma del sig.
[...]
. Parte_1
- ha contestato la falsità materiale della firma apposta sull'avviso di ricevimento della notifica (in quanto contraffatta, formata da un soggetto diverso dall'autore apparente), e per l'effetto la falsità ideologica dell'avviso di ricevimento concernente la contrarietà del contenuto del documento rispetto alla verità dei fatti, “posto che risultano dunque ivi attestate un'apparente consegna a mani del sig. ed una parimenti apparente apposizione di sottoscrizione da parte di Parte_1 quest'ultimo, invero mai avvenute, e ciò anche in considerazione del fatto che il portalettere che ha attestato l'avvenuta consegna del plico al sig. non poteva non sapere che quanto Parte_1
da lui attestato non corrispondesse alla realtà dei fatti, conoscendo egli personalmente il sig.
”. Parte_1
Integrato il contraddittorio, si è costituito chiedendo di respingere le domande Parte_2
promosse da parte attrice poiché infondate in fatto e diritto, con condanna degli attori ex art. 96
c.p.c., al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Ha dedotto che:
- Il signor ha svolto per conto di esclusivamente presso l'unità Parte_2 Controparte_1
operativa di Gavirate (VA) alla via via Tinella n. 1, l'attività di lavoratore dipendente con la pagina 4 di 10 qualifica di impiegato part-time a tempo indeterminato dal 19.11.2018, ma con anzianità convenzionale dal 30.12.2015, e sino al 04.08.2022, data di cessazione del rapporto di lavoro;
- Con decreto ingiuntivo n. 56/2023 del 17.02.2023 il Tribunale di Como ha ingiunto a di pagare in favore di la somma di Euro 18.850,21, oltre Controparte_1 Parte_2
interessi rivalutazione e spese;
- Il citato titolo, notificato il 20.03.2023 in uno all'atto di precetto per l'importo di Euro
20.047,60, non veniva opposto da e pertanto il signor ha notificato Controparte_1 Pt_2
l'atto di pignoramento presso terzi del 05.04.2023, ad esito del quale perveniva unicamente la dichiarazione positiva di Banca Popolare di Sondrio per complessivi Euro 743,00;
- ciò nonostante, la promuoveva avanti il Tribunale di Como opposizione agli Controparte_1
atti esecutivi fondata su un unico argomento, l'asserita firma “apocrifa e quindi falsa ictu oculi non corrispondente alla firma del signor ” apposta alla cartolina di ricezione Parte_1 dell'atto di pignoramento;
- era evidente l'intento dilatorio dell'opposizione, in quanto la Società attrice non aveva fornito prova alcuna della sussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora indispensabili per ottenere la sospensione della citata procedura, la era stata dichiarata Controparte_1
inattiva con effetto dal 19.07.2023e la sede legale di Campione d'Italia era stata soppressa;
- il signor , pur non rivestendo formalmente alcuna posizione all'interno della società Parte_1
debitrice esecutata, aveva poteri decisionali e di amministrazione;
inoltre, la sede operativa in
Gavirate (VA) via Tinella n. 1 era il luogo in cui il lavoratore aveva sempre prestato la propria attività, in quanto luogo in cui l'emittente Otto FM di proprietà della ha i Controparte_1
server, le antenne e tutta la strumentazione che permette la messa in onda dei servizi radiofonici;
- Peraltro, le firme apposte sui molteplici documenti sottoscritti da Parte_1
confermavano che la sigla apposta alla cartolina oggetto di querela di falso era riconducibile al citato attore.
All'udienza del 30.1.2024, alla presenza dei difensori e del cancelliere, la parte convenuta depositava originale del documento impugnato per falso (avviso di ricevimento della notifica, registro cronologico n. 233/C1 effettuata nei confronti di Publiware GC S.rl. che risulta consegnata personalmente a in data 2.5.2023) che in busta chiusa, datata e Parte_1
siglata dal Giudice e dal Cancellerie, veniva riposto in cassaforte.
pagina 5 di 10 All'udienza del 13.3.2024 era escusso il teste e, con successiva ordinanza in pari Parte_3
data, la causa era rinviata all'udienza del 18.6.2024 per la precisazione delle conlusioni.
Nelle more, con nota di deposito del 9.4.2024, la parte attrice comunicava che con sentenza del
Tribunale di Como n. 24/2024 pubblicata il 3.4.2024 era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di fissata l'udienza dell'8.5.2024 per gli incombenti Controparte_1 di cui all'art. 300 c.p.c., trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 9.5.2025 era dichiarata l'interruzione del processo.
Con atto depositato in data 6.9.2025 e ritualmente notificato in data 28.9.2024 al curatore della società in liquidazione e al difensore di , ha riassunto la Parte_1 Parte_2
causa.
non si è costituita ed è rimasta contumace mentre Controparte_2 [...]
, in persona del difensore rinunciatario al mandato, ha precisato le conclusioni come in Parte_1
epigrafe con atto del 21.2.2025.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente si osserva che, a mente del novellato art. 225 c. 1 c.p.c., come modificato dall'art.3 c. 16 lett. a) n. 1 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 applicabile dal 28.2.2023
e dunque, ratione temporis, al presente procedimento, la decisione deve essere assunta dal
Tribunale in composizione monocratica.
2. Nel merito, la querela di falso non è fondata e deve essere respinta.
In primo luogo si osserva che, differentemente da quanto dedotto in citazione, l'indirizzo di
Gavirate, via Tinella n. 1 ove è stata effettuata la notificazione oggetto dell'odierna controversia, lungi dall'essere un luogo estraneo alla società oggi in liquidazione, costituiva la CP_1
principale sede operativa dell'emittente “Otto FM” di proprietà della società (Cfr. doc. 4 e 5 convenuti). La stessa legale rappresentante della società (Cfr. visura), Parte_5 nell'atto di denuncia querela personalmente sottoscritto il 30.1.2023, ha precisato che “tutto
l'impianto a servizio della – servizi informatici e gestionali della società- sono CP_1 ubicati in Gavirate (VA), via Tinella n. 1, ove si svolge l'intera attività commerciale e
pagina 6 di 10 amministrativa della società” e ove si svolge “tutta la vita” della stessa (cfr. doc. 14 convenuto), come confermato anche dalle indicazioni recate sui profili “Instagram” e “Facebook” dell'emittente (Cfr doc. 16 sub 2 e 3 convenuto).
Neppure può sostenersi che fosse una persona estranea alla società predetta. Parte_1
Quest'ultimo era amministratore unico e legale rappresentante della società Controparte_3
cedente del ramo di azienda confluito in e, pur non rivestendo alcuna carica formale CP_1 in quest'ultima, ne era coinvolto quale “memoria storica operativa di riferimento”. (Cfr. denuncia querela del 30.1.2023 sub doc. 14 convenuto). Parte_5
Il teste escusso , addetto alla consegna presso Poste Italiane Spa, unico teste Parte_3
indicato da entrambe le parti sulle circostanze per cui è causa, ha senza esitazioni confermato:
- di conoscere il sig. : “conosco il sig. . Ho iniziato a lavorare a Parte_1 Parte_1
Rete 8 Network nel 1991 e in nome di questa società e quindi per ho Parte_1
venduto servizi radiofonici e pubblicitari fino al 1998 grosso modo. Quindi la nostra frequentazione è stata quotidiana e amichevole. Ho poi avuto una causa di lavoro con Rete 8 che si è risolta, poi ci siamo persi di vista per diversi anni. Io attualmente sono dipendente di Poste
Italiane e il sig. e la sua azienda è nel novero dei miei utenti di recapito a Parte_1
Gavirate, quindi spesso e volentieri mi capita di vederlo o incontrarlo, anche quando va in giro con il cane o con la figlia”;
- di avere consegnato nelle mani di quest'ultimo in data 2 maggio 2023 due atti giudiziari;
- che ha sottoscritto personalmente di suo pugno le cartoline di ricevimento Parte_1
e che egli ha sottoscritto l'attestazione in prossimità dell'indicazione “firma dell'addetto”.
Ha espressamente confermato che “ ha ritirato la notifica rivolta a Parte_1
come risulta dalla cartolina che mi è stata esibita (doc. 13 convenuto) e da me CP_1 sottoscritta”. Ha ulteriormente aggiunto che: “dopo la consegna degli atti di cui ai capitoli che mi sono stati appena letti, sono stato contattato dal signor che mi ha chiesto se mi Parte_1
ricordavo di avergli consegnato questi documenti e io ho risposto affermativamente. Non mi ricordo esattamente quando mi ha contattato, era estate, forse giugno o luglio. Preciso che poi ho visto più volte il sig. perché gli porto la posta e lo saluto, abbiamo un rapporto Parte_1
cordiale”.
pagina 7 di 10 Vale la pena precisare non vi sono elementi per dubitare dell'ammissibilità e dell'attendibilità della deposizione resa.
Ai sensi dell'art. 246 c.p.c. non possono essere infatti assunti come testi le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, interesse che, secondo la giurisprudenza, deve essere giuridico, personale, concreto e attuale, mentre si esclude che siano incapaci a deporre i terzi che abbiano nella causa un interesse di mero fatto, ciò che assume rilievo solo come criterio ex post di valutazione dell'attendibilità della testimonianza
(Cfr. ex multis Cass. n. 7677 del 13/04/2005); in particolare, l'interesse rilevante ai sensi dell'art. 246 c.p.c. non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia chiamato a deporre, pendente fra altre parti
(Cfr. Cass. n. 9650 del 16/06/2003), né con l'eventuale interesse dallo stesso vantato in altro e distinto procedimento.
Nel caso di specie il teste non è portatore di un interesse che potrebbe legittimare la sua Pt_3
partecipazione al giudizio. E' stato indicato da entrambe le parti come teste e, in particolare, come unico teste di parte attrice chiamato a deporre sulle circostanze per cui è causa (più specificamente, il cap. 6 articolato nella memoria n. 2 di parte attrice non attiene ai fatti per cui è causa bensì all'attività lavorativa in passato svolta dal teste alle dipendenze del sig. Parte_1
presso la società Rete 8 srl, circostanze su cui il teste ha peraltro risposto); invero, l'eccezione di carenza di attendibilità del teste è stata sollevata dalla parte attrice, che appunto per prima lo aveva citato, solo dopo sua escussione all'udienza del 13.3.2024, e non è stata reiterata nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato successivamente nell'interesse di
[...]
in data 21.2.2025 (Cfr. conclusioni riportate in epigrafe). Parte_1
Il teste ha fornito risposte chiare, puntuali ed univoche, e non vi sono elementi risultanti dagli atti di causa che concretamente consentano di dubitare dell'attendibilità delle sue dichiarazioni.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal teste e del complessivo compendio probatorio in atti, neppure può darsi seguito alla istanza di CTU grafologica richiesta dalla parte attrice, che in tal contesto si appalesa meramente esplorativa.
Alla luce delle circostanze che precedono, non potendosi ritenere fondata l'eccepita falsità della sottoscrizione di sul documento impugnato, la querela di falso deve essere Parte_1
pagina 8 di 10 respinta. Per l'effetto, deve essere condannato al pagamento di una Parte_1 pecuniaria di euro 20,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 226 c. 1 c.p.c..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di in favore di avuto riguardo alla natura della causa, al valore Parte_1 Parte_2 indeterminato della controversia e all'attività difensiva concretamente prestata, secondo i parametri medi di cui al dm 55/2014 in relazione allo scaglione di riferimento.
Le spese di lite nei rapporti tra e in liquidazione giudiziale devono Parte_2 CP_1
essere invece dichiarate irripetibili e come tali integralmente compensate atteso che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso in riassunzione, la procedura concorsuale non ha inteso costituirsi nel giudizio riassunto, così non coltivando né facendo proprie le deduzioni e la querela di falso proposta dalla società prima della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
4. Sussistono inoltre i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. Parte_1
96 c. 1 c.p.c.
L'istruttoria ha infatti palesato la temerarietà della azione svolta che, nella sostanza, ha avuto l'effetto di paralizzare il pignoramento presso terzi azionato da nei confronti di Parte_2
nelle more dell'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, peraltro a fronte CP_1
dell'istanza di autoliquidazione dalla stessa svolta.
Altrettanto, deve essere stigmatizzato il comportamento processuale tenuto da
[...]
che, dapprima ha allegato l'estraneità dell'indirizzo di Gavirate, via Tinella n. 1, poi Parte_1
di fatto rivelatasi la principale sede operativa della stessa;
ha indicato come teste principale
(rectius l'unico chiamato a riferire sulle circostanze in fatto oggetto di causa) l'addetto di Poste italiane e solo dopo la sua deposizione (nel corso della quale è peraltro emerso che Parte_3
“dopo la consegna degli atti di cui ai capitoli che mi sono stati appena letti, sono stato contattato dal signor che mi ha chiesto se mi ricordavo di avergli consegnato questi documenti Parte_1
e io ho risposto affermativamente. Non mi ricordo esattamente quando mi ha contattato, era estate, forse giugno o luglio”), ne ha contestato l'attendibilità, salvo poi riproporre con foglio di pc del 21.2.2025 le medesime conclusioni (a fronte della dimissione del mandato del difensore, risulta depositato il solo foglio di precisazione delle conclusioni e non anche le memorie conclusionali).
pagina 9 di 10 Per l'effetto, deve essere condannato al risarcimento dei danni ex art. 96 c. 1 Parte_1
c.p.c. in favore di che si liquidano in via equitativa in euro 1.000,00, oltre Parte_2
interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, con ulteriore condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo di euro 500,00 ex art. 96 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la querela di falso;
2. Ordina la restituzione del documento a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, disponendone l'annotazione a cura della Cancelleria sull'originale del documento impugnato;
3. Condanna al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00 ai sensi Parte_1 dell'art. 226 c. 1 c.p.c.
4. Condanna a rimborsare alla parte le Parte_1 Parte_2
spese di lite, che si liquidano in euro 7.600,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, oltre a
CPA e IVA come per legge;
5. Condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c. 1 c.p.c. in Parte_1
favore di che si liquidano in via equitativa in euro 1.000,00, oltre interessi al tasso Parte_2
legale dalla sentenza al saldo;
6. Condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende Parte_1 dell'importo di euro 500,00 ex art. 96 u.c. c.p.c.
7. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Parte_2 CP_1 [...]
in liquidazione giudiziale. CP_1
Varese, 26/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. ), ora in liquidazione giudiziale giusta sentenza del Controparte_1 P.IVA_1
Tribunale di Como n. 29/2024 pubblicata il 3.4.2024 in atti;
e:
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GARANCINI GIACOMO PIETRO del Foro di Varese (il quale ha rinunciato al mandato come da comunicazione del 14.10.2024)
-Attori, convenuti in riassunzione-
Contro
:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENTIVENGA Parte_2 C.F._2
MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via Cavour n.
36, giusta procura in atti,
-Convenuto, ricorrente in riassunzione-
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 27.11.2023 e in data 28.2.2025);
OGGETTO: Querela di falso.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per : (Cfr. foglio di pc depositato in data 21.2.2025) Parte_1
“In via preliminare
➢ disporre ai sensi dell'art. 224 cpc il sequestro presso il difensore del sig. avv. Parte_2 M. Francesca Bentivenga, con Studio in Varese, alla via Cavour n. 36, dell'originale del documento impugnato di falso, e dunque dell'avviso di ricevimento attestante l'apparente perfezionamento della notifica del pignoramento presso terzi in capo alla Controparte_1
In via principale, nel merito
➢ accertare e dichiarare la falsità e non autenticità della sottoscrizione del 2 maggio 2023 asseritamente apposta dal sig. sull'avviso di ricevimento della notifica del Parte_1 pignoramento presso terzi promosso dal sig. nei confronti della Parte_2 CP_1
[...
nonché la falsità dell'avviso di ricevimento della notifica del pignoramento presso terzi promosso dal sig. nei confronti della e per l'effetto Pt_2 CP_1
➢ accogliere la spiegata querela di falso, e per l'effetto
➢ dichiarare nullo ed inesistente il sopra indicato documento, e, di conseguenza, inesistente la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte di alla Parte_2 Controparte_1
Con vittoria di spese di lite in caso di contestazione da parte del convenuto. Con ogni ulteriore riserva e salvezza.
In via istruttoria Documenti come allegati all'atto introduttivo del giudizio ed alle successive memorie, da ritenersi in questa sede richiamati ai fini di difesa.
Rinnovate le istanze istruttorie tutte formulate in atti, da ritenersi qui integralmente trascritte. Si rinnova l'istanza di esperimento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica in merito alla firma oggetto di contestazione. Si insiste dunque affinché codesto ill.mo Giudice – ordinati l'acquisizione ed il sequestro dell'originale del documento oggetto di querela di falso ai sensi dell'art. 224 cpc - disponga l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica in merito alla firma oggetto di contestazione.
Si rinnovano le seguenti istanze di prova testimoniale. Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli 1. vero che conosco personalmente il sig. , come da copia della carta Parte_1
d'identità in atti, che mi viene rammostrata;
2. vero che ho conosciuto il sig. prima del 2 maggio 2023; Parte_1
3. vero che ho conosciuto la firma del sig. prima del 2 maggio 2023; Parte_1
4. vero che conosco il sig. per motivi lavorativi da 25 anni;
Parte_1
5. vero che ho lavorato alle dipendenze del sig. circa 25 anni addietro;
Parte_1
Si domanda altresì l'ammissione del seguente capitolo di prova testimoniale:
6. vero che il sig. ha prestato lavoro alle dipendenze del sig. 25 anni Parte_3 Parte_1 addietro, presso la società Rete 8 srl. Si indica quale testimone il sig. , portalettere presso Poste Italiane SpA, sui Parte_3 capitoli nn. da 1 a 5.
Si indica quale testimone sul capitolo n. 6 il sig. , al tempo collaboratore di Rete 8 Testimone_1 srl, residente in [...] B, Malnate (VA).
Senza accettazione di contraddittorio su domande nuove e/o modificate.”;
pagina 2 di 10 Per (cfr. foglio di pc depositato in data 20.2.2025) Parte_2
“Nel merito
- Respingere, per tutte le ragioni sopra esposte, le domande promosse da parte attrice poiché infondate in fatto e diritto, e per l'effetto
- Condannare gli attori in solido tra loro ex art. 96 c.p.c., al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio secondo le tariffe forensi in vigore, rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, chiedendo sin d'ora a Codesto Ill.mo Giudice che il compenso venga determinato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M.
55/2014, ovvero che venga aumentato del 30% in ragione della formazione del fascicolo telematico, che ne favorisce la consultazione e la fruizione e, in particolare, agevolando la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto medesimo. Si richiamano le istanze istruttorie formulate per quanto di attualità:
Prove orali L'odierna difesa, onde consentire a Codesto Ill.mo Giudicante una ponderata valutazione dei fatti di causa, insta per l'accoglimento della prova per testi sui capitoli di prova che seguono: F. “Vero che” confermo che il giorno 09.08.2023 in Gavirate alla via Tinella n.1 in mia presenza il signor sottoscriveva il documento che mi si rammostra indicato Parte_1 in atti come doc. 15 Fascicolo Davoli;
G. “Vero che” confermo che in mia presenza il signor nelle date riportate Parte_1 nei rispettivi documenti (08.03.2017, 09.08.2022, 12.08.2022) sottoscriveva quanto mi si rammostra indicato in atti come doc. 16c. Fascicolo Davoli.
Sui capitoli di prova F) e G) si indica a teste la signora , residente in 20156 Testimone_2
Induno Olona (VA), alla via Ferrarin n. 120. Si chiede ammissione a prova contraria. Si richiamano i documenti in atti depositati”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione per querela di falso ex art. 221 c.p.c., e Controparte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio chiedendo di accertare la falsità e non Parte_4 Parte_2
autenticità della sottoscrizione del 2 maggio 2023 asseritamente apposta da Parte_1 sull'avviso di ricevimento della notifica del pignoramento presso terzi promosso da Pt_2 nei confronti della e per l'effetto, in accoglimento della spiegata
[...] Controparte_1
querela di falso, di dichiarare nullo ed inesistente il sopra indicato documento, e, di conseguenza, la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte di alla Parte_2 CP_1
[...
pagina 3 di 10 A fondamento della domanda, hanno dedotto che:
- con atto di pignoramento che risulta portato alla notifica in data 12.04.2023, il sig. Pt_2
ha promosso procedura esecutiva presso terzi nei confronti della avanti
[...] Controparte_1
il Tribunale di Como, n. RG 691/2023;
- il sopra indicato atto di pignoramento sarebbe stato notificato all'odierna attrice in data 2 maggio 2023 a mezzo posta raccomandata spedita in Gavirate (VA), via Tinella n. 1, indirizzo che non risulta essere la sede, neppure secondaria, della società Publiwawe CG S.r.l., con consegna del plico asseritamente effettuata nelle mani del sig. ; Parte_1
- la non ha tuttavia ricevuto la notifica datata 2.05.2023 del sopra indicato atto Controparte_1
di pignoramento ed ha appreso della pendenza della procedura esecutiva incardinata presso il
Tribunale di Como solamente con la notifica a mezzo pec dell'avviso di iscrizione a ruolo;
- il sopra indicato avviso di ricevimento reca – nello spazio destinato una sottoscrizione del ricevente – una firma apocrifa e quindi falsa, non corrispondente alla firma del sig.
[...]
. Parte_1
- ha contestato la falsità materiale della firma apposta sull'avviso di ricevimento della notifica (in quanto contraffatta, formata da un soggetto diverso dall'autore apparente), e per l'effetto la falsità ideologica dell'avviso di ricevimento concernente la contrarietà del contenuto del documento rispetto alla verità dei fatti, “posto che risultano dunque ivi attestate un'apparente consegna a mani del sig. ed una parimenti apparente apposizione di sottoscrizione da parte di Parte_1 quest'ultimo, invero mai avvenute, e ciò anche in considerazione del fatto che il portalettere che ha attestato l'avvenuta consegna del plico al sig. non poteva non sapere che quanto Parte_1
da lui attestato non corrispondesse alla realtà dei fatti, conoscendo egli personalmente il sig.
”. Parte_1
Integrato il contraddittorio, si è costituito chiedendo di respingere le domande Parte_2
promosse da parte attrice poiché infondate in fatto e diritto, con condanna degli attori ex art. 96
c.p.c., al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Ha dedotto che:
- Il signor ha svolto per conto di esclusivamente presso l'unità Parte_2 Controparte_1
operativa di Gavirate (VA) alla via via Tinella n. 1, l'attività di lavoratore dipendente con la pagina 4 di 10 qualifica di impiegato part-time a tempo indeterminato dal 19.11.2018, ma con anzianità convenzionale dal 30.12.2015, e sino al 04.08.2022, data di cessazione del rapporto di lavoro;
- Con decreto ingiuntivo n. 56/2023 del 17.02.2023 il Tribunale di Como ha ingiunto a di pagare in favore di la somma di Euro 18.850,21, oltre Controparte_1 Parte_2
interessi rivalutazione e spese;
- Il citato titolo, notificato il 20.03.2023 in uno all'atto di precetto per l'importo di Euro
20.047,60, non veniva opposto da e pertanto il signor ha notificato Controparte_1 Pt_2
l'atto di pignoramento presso terzi del 05.04.2023, ad esito del quale perveniva unicamente la dichiarazione positiva di Banca Popolare di Sondrio per complessivi Euro 743,00;
- ciò nonostante, la promuoveva avanti il Tribunale di Como opposizione agli Controparte_1
atti esecutivi fondata su un unico argomento, l'asserita firma “apocrifa e quindi falsa ictu oculi non corrispondente alla firma del signor ” apposta alla cartolina di ricezione Parte_1 dell'atto di pignoramento;
- era evidente l'intento dilatorio dell'opposizione, in quanto la Società attrice non aveva fornito prova alcuna della sussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora indispensabili per ottenere la sospensione della citata procedura, la era stata dichiarata Controparte_1
inattiva con effetto dal 19.07.2023e la sede legale di Campione d'Italia era stata soppressa;
- il signor , pur non rivestendo formalmente alcuna posizione all'interno della società Parte_1
debitrice esecutata, aveva poteri decisionali e di amministrazione;
inoltre, la sede operativa in
Gavirate (VA) via Tinella n. 1 era il luogo in cui il lavoratore aveva sempre prestato la propria attività, in quanto luogo in cui l'emittente Otto FM di proprietà della ha i Controparte_1
server, le antenne e tutta la strumentazione che permette la messa in onda dei servizi radiofonici;
- Peraltro, le firme apposte sui molteplici documenti sottoscritti da Parte_1
confermavano che la sigla apposta alla cartolina oggetto di querela di falso era riconducibile al citato attore.
All'udienza del 30.1.2024, alla presenza dei difensori e del cancelliere, la parte convenuta depositava originale del documento impugnato per falso (avviso di ricevimento della notifica, registro cronologico n. 233/C1 effettuata nei confronti di Publiware GC S.rl. che risulta consegnata personalmente a in data 2.5.2023) che in busta chiusa, datata e Parte_1
siglata dal Giudice e dal Cancellerie, veniva riposto in cassaforte.
pagina 5 di 10 All'udienza del 13.3.2024 era escusso il teste e, con successiva ordinanza in pari Parte_3
data, la causa era rinviata all'udienza del 18.6.2024 per la precisazione delle conlusioni.
Nelle more, con nota di deposito del 9.4.2024, la parte attrice comunicava che con sentenza del
Tribunale di Como n. 24/2024 pubblicata il 3.4.2024 era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di fissata l'udienza dell'8.5.2024 per gli incombenti Controparte_1 di cui all'art. 300 c.p.c., trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 9.5.2025 era dichiarata l'interruzione del processo.
Con atto depositato in data 6.9.2025 e ritualmente notificato in data 28.9.2024 al curatore della società in liquidazione e al difensore di , ha riassunto la Parte_1 Parte_2
causa.
non si è costituita ed è rimasta contumace mentre Controparte_2 [...]
, in persona del difensore rinunciatario al mandato, ha precisato le conclusioni come in Parte_1
epigrafe con atto del 21.2.2025.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente si osserva che, a mente del novellato art. 225 c. 1 c.p.c., come modificato dall'art.3 c. 16 lett. a) n. 1 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 applicabile dal 28.2.2023
e dunque, ratione temporis, al presente procedimento, la decisione deve essere assunta dal
Tribunale in composizione monocratica.
2. Nel merito, la querela di falso non è fondata e deve essere respinta.
In primo luogo si osserva che, differentemente da quanto dedotto in citazione, l'indirizzo di
Gavirate, via Tinella n. 1 ove è stata effettuata la notificazione oggetto dell'odierna controversia, lungi dall'essere un luogo estraneo alla società oggi in liquidazione, costituiva la CP_1
principale sede operativa dell'emittente “Otto FM” di proprietà della società (Cfr. doc. 4 e 5 convenuti). La stessa legale rappresentante della società (Cfr. visura), Parte_5 nell'atto di denuncia querela personalmente sottoscritto il 30.1.2023, ha precisato che “tutto
l'impianto a servizio della – servizi informatici e gestionali della società- sono CP_1 ubicati in Gavirate (VA), via Tinella n. 1, ove si svolge l'intera attività commerciale e
pagina 6 di 10 amministrativa della società” e ove si svolge “tutta la vita” della stessa (cfr. doc. 14 convenuto), come confermato anche dalle indicazioni recate sui profili “Instagram” e “Facebook” dell'emittente (Cfr doc. 16 sub 2 e 3 convenuto).
Neppure può sostenersi che fosse una persona estranea alla società predetta. Parte_1
Quest'ultimo era amministratore unico e legale rappresentante della società Controparte_3
cedente del ramo di azienda confluito in e, pur non rivestendo alcuna carica formale CP_1 in quest'ultima, ne era coinvolto quale “memoria storica operativa di riferimento”. (Cfr. denuncia querela del 30.1.2023 sub doc. 14 convenuto). Parte_5
Il teste escusso , addetto alla consegna presso Poste Italiane Spa, unico teste Parte_3
indicato da entrambe le parti sulle circostanze per cui è causa, ha senza esitazioni confermato:
- di conoscere il sig. : “conosco il sig. . Ho iniziato a lavorare a Parte_1 Parte_1
Rete 8 Network nel 1991 e in nome di questa società e quindi per ho Parte_1
venduto servizi radiofonici e pubblicitari fino al 1998 grosso modo. Quindi la nostra frequentazione è stata quotidiana e amichevole. Ho poi avuto una causa di lavoro con Rete 8 che si è risolta, poi ci siamo persi di vista per diversi anni. Io attualmente sono dipendente di Poste
Italiane e il sig. e la sua azienda è nel novero dei miei utenti di recapito a Parte_1
Gavirate, quindi spesso e volentieri mi capita di vederlo o incontrarlo, anche quando va in giro con il cane o con la figlia”;
- di avere consegnato nelle mani di quest'ultimo in data 2 maggio 2023 due atti giudiziari;
- che ha sottoscritto personalmente di suo pugno le cartoline di ricevimento Parte_1
e che egli ha sottoscritto l'attestazione in prossimità dell'indicazione “firma dell'addetto”.
Ha espressamente confermato che “ ha ritirato la notifica rivolta a Parte_1
come risulta dalla cartolina che mi è stata esibita (doc. 13 convenuto) e da me CP_1 sottoscritta”. Ha ulteriormente aggiunto che: “dopo la consegna degli atti di cui ai capitoli che mi sono stati appena letti, sono stato contattato dal signor che mi ha chiesto se mi Parte_1
ricordavo di avergli consegnato questi documenti e io ho risposto affermativamente. Non mi ricordo esattamente quando mi ha contattato, era estate, forse giugno o luglio. Preciso che poi ho visto più volte il sig. perché gli porto la posta e lo saluto, abbiamo un rapporto Parte_1
cordiale”.
pagina 7 di 10 Vale la pena precisare non vi sono elementi per dubitare dell'ammissibilità e dell'attendibilità della deposizione resa.
Ai sensi dell'art. 246 c.p.c. non possono essere infatti assunti come testi le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, interesse che, secondo la giurisprudenza, deve essere giuridico, personale, concreto e attuale, mentre si esclude che siano incapaci a deporre i terzi che abbiano nella causa un interesse di mero fatto, ciò che assume rilievo solo come criterio ex post di valutazione dell'attendibilità della testimonianza
(Cfr. ex multis Cass. n. 7677 del 13/04/2005); in particolare, l'interesse rilevante ai sensi dell'art. 246 c.p.c. non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia chiamato a deporre, pendente fra altre parti
(Cfr. Cass. n. 9650 del 16/06/2003), né con l'eventuale interesse dallo stesso vantato in altro e distinto procedimento.
Nel caso di specie il teste non è portatore di un interesse che potrebbe legittimare la sua Pt_3
partecipazione al giudizio. E' stato indicato da entrambe le parti come teste e, in particolare, come unico teste di parte attrice chiamato a deporre sulle circostanze per cui è causa (più specificamente, il cap. 6 articolato nella memoria n. 2 di parte attrice non attiene ai fatti per cui è causa bensì all'attività lavorativa in passato svolta dal teste alle dipendenze del sig. Parte_1
presso la società Rete 8 srl, circostanze su cui il teste ha peraltro risposto); invero, l'eccezione di carenza di attendibilità del teste è stata sollevata dalla parte attrice, che appunto per prima lo aveva citato, solo dopo sua escussione all'udienza del 13.3.2024, e non è stata reiterata nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato successivamente nell'interesse di
[...]
in data 21.2.2025 (Cfr. conclusioni riportate in epigrafe). Parte_1
Il teste ha fornito risposte chiare, puntuali ed univoche, e non vi sono elementi risultanti dagli atti di causa che concretamente consentano di dubitare dell'attendibilità delle sue dichiarazioni.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal teste e del complessivo compendio probatorio in atti, neppure può darsi seguito alla istanza di CTU grafologica richiesta dalla parte attrice, che in tal contesto si appalesa meramente esplorativa.
Alla luce delle circostanze che precedono, non potendosi ritenere fondata l'eccepita falsità della sottoscrizione di sul documento impugnato, la querela di falso deve essere Parte_1
pagina 8 di 10 respinta. Per l'effetto, deve essere condannato al pagamento di una Parte_1 pecuniaria di euro 20,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 226 c. 1 c.p.c..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di in favore di avuto riguardo alla natura della causa, al valore Parte_1 Parte_2 indeterminato della controversia e all'attività difensiva concretamente prestata, secondo i parametri medi di cui al dm 55/2014 in relazione allo scaglione di riferimento.
Le spese di lite nei rapporti tra e in liquidazione giudiziale devono Parte_2 CP_1
essere invece dichiarate irripetibili e come tali integralmente compensate atteso che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso in riassunzione, la procedura concorsuale non ha inteso costituirsi nel giudizio riassunto, così non coltivando né facendo proprie le deduzioni e la querela di falso proposta dalla società prima della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
4. Sussistono inoltre i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. Parte_1
96 c. 1 c.p.c.
L'istruttoria ha infatti palesato la temerarietà della azione svolta che, nella sostanza, ha avuto l'effetto di paralizzare il pignoramento presso terzi azionato da nei confronti di Parte_2
nelle more dell'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, peraltro a fronte CP_1
dell'istanza di autoliquidazione dalla stessa svolta.
Altrettanto, deve essere stigmatizzato il comportamento processuale tenuto da
[...]
che, dapprima ha allegato l'estraneità dell'indirizzo di Gavirate, via Tinella n. 1, poi Parte_1
di fatto rivelatasi la principale sede operativa della stessa;
ha indicato come teste principale
(rectius l'unico chiamato a riferire sulle circostanze in fatto oggetto di causa) l'addetto di Poste italiane e solo dopo la sua deposizione (nel corso della quale è peraltro emerso che Parte_3
“dopo la consegna degli atti di cui ai capitoli che mi sono stati appena letti, sono stato contattato dal signor che mi ha chiesto se mi ricordavo di avergli consegnato questi documenti Parte_1
e io ho risposto affermativamente. Non mi ricordo esattamente quando mi ha contattato, era estate, forse giugno o luglio”), ne ha contestato l'attendibilità, salvo poi riproporre con foglio di pc del 21.2.2025 le medesime conclusioni (a fronte della dimissione del mandato del difensore, risulta depositato il solo foglio di precisazione delle conclusioni e non anche le memorie conclusionali).
pagina 9 di 10 Per l'effetto, deve essere condannato al risarcimento dei danni ex art. 96 c. 1 Parte_1
c.p.c. in favore di che si liquidano in via equitativa in euro 1.000,00, oltre Parte_2
interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, con ulteriore condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo di euro 500,00 ex art. 96 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la querela di falso;
2. Ordina la restituzione del documento a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, disponendone l'annotazione a cura della Cancelleria sull'originale del documento impugnato;
3. Condanna al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00 ai sensi Parte_1 dell'art. 226 c. 1 c.p.c.
4. Condanna a rimborsare alla parte le Parte_1 Parte_2
spese di lite, che si liquidano in euro 7.600,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, oltre a
CPA e IVA come per legge;
5. Condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c. 1 c.p.c. in Parte_1
favore di che si liquidano in via equitativa in euro 1.000,00, oltre interessi al tasso Parte_2
legale dalla sentenza al saldo;
6. Condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende Parte_1 dell'importo di euro 500,00 ex art. 96 u.c. c.p.c.
7. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Parte_2 CP_1 [...]
in liquidazione giudiziale. CP_1
Varese, 26/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
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