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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14570/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AF TI ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14570/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 24/01/1981 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CICATIELLO SONIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE contumace
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALINA ETHEL FIORINO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: opposizione preavviso fermo amministrativo
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
1 Con ricorso depositato in data 22/11/2023, l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
di aver ricevuto, in data 31 ottobre 2023, dall' , sede di Caserta, a Controparte_3
mezzo raccomandata A/R, comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02880202300011288000, relativa ad una serie di atti tra cui l'avviso di addebito n.
32820170001963853000 dell'importo di € 4.553,17 (Ente Impositore: SEDE DI CASERTA), CP_1
relativa al mancato pagamento di somme a titolo di contributi IVS, somme aggiuntive per omesso versamento contributi IVS, comprensive di sanzioni e interessi, per l'anno 2016.
Ha eccepito: la decadenza e la prescrizione del diritto;
la mancata notifica di atti precedenti al fermo impugnato.
Ha concluso chiedendo: “In via principale, accertare e dichiarare, previa immediata sospensione
dell'efficacia del provvedimento impugnato sussistendone i presupposti, la prescrizione delle
somme richieste nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02880202300011288000 nella parte relativa all' avviso di addebito n. 32820170001963853000 ; -
per l'effetto annullare la avviso di addebito n. 32820170001963853000 e di conseguenza la
comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202300011288000 nella parte relativa
allo stesso …”.
I resistenti si sono costituiti in giudizio, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
non si è costituito in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la CP_2
contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020,
verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il
Giudicante decide la causa con sentenza.
2. Questioni preliminari
Va premesso il difetto di legittimazione passiva della atteso che i contributi Controparte_4
indicati nell'avviso di addebito opposto riguardano il periodo 2016, quindi, si tratta di crediti
2 successivi all'anno 2008, ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
In via preliminare, è pure necessario premettere, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, che: “Il fermo amministrativo di beni mobili
registrati [cui va equiparata l'iscrizione ipotecaria] ha natura non già di atto di espropriazione
forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad
indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di
accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di
cognizione …”.
Dunque, essendo l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Corte di Cassazione, sentenza n.10493 del 1999), la domanda deve essere (ri)qualificata come azione ordinaria di accertamento della pretesa azionata dall'agente
della riscossione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25745 del 22/12/2015: “L'iscrizione
ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione
forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di
un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta,
anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”), e deve ritenersi, pertanto, sottratta ai termini decadenziali previsti dalla legge, in tema di opposizioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi speciali.
3. Nel merito
Tanto premesso, in ragione della qualificazione attribuita alla domanda formulata da parte attrice
(azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta
CP_ dall' compromessa dalla mancata notifica del precedente avviso di addebito), il ricorso va rigettato, avendo l'ente della riscossione dimostrato la corretta comunicazione di una precedente intimazione di pagamento avente ad oggetto l'avviso di addebito (si tratta in particolare della
3 intimazione n. 028 2022 900 1041 53 000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
32820170001963853000, allegata alla memoria di costituzione di . CP_3
Invero, è noto che la mancata o irregolare notifica dell'avviso di addebito non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile un'eventuale opposizione e,
pertanto, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (nel caso di specie, il preavviso di fermo impugnato).
Tuttavia, nel caso che ci occupa, avendo parte opposta fornito la prova della notifica di una precedente e tempestiva intimazione al destinatario, ne consegue il rigetto della domanda per tardività della sua proposizione (la parte ricorrente avrebbe dovuto infatti impugnare tempestivamente gli atti precedenti al fermo).
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo, sulla base del valore della controversia come individuato nel ricorso, eliminando la fase istruttoria, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, in applicazione del d.m.
37/2018, nei valori minimi, in considerazione del tenore delle difese delle parti e della natura dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Controparte_4
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle
CP_ parti convenute, e che si liquidano in euro Controparte_5
1500,00 per compensi professionali forensi, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi anticipatari, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di CP_2
4 Si comunichi.
Aversa, 30/11/2025 il Giudice del Lavoro
AF TI
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AF TI ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14570/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 24/01/1981 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CICATIELLO SONIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE contumace
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALINA ETHEL FIORINO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: opposizione preavviso fermo amministrativo
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
1 Con ricorso depositato in data 22/11/2023, l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
di aver ricevuto, in data 31 ottobre 2023, dall' , sede di Caserta, a Controparte_3
mezzo raccomandata A/R, comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02880202300011288000, relativa ad una serie di atti tra cui l'avviso di addebito n.
32820170001963853000 dell'importo di € 4.553,17 (Ente Impositore: SEDE DI CASERTA), CP_1
relativa al mancato pagamento di somme a titolo di contributi IVS, somme aggiuntive per omesso versamento contributi IVS, comprensive di sanzioni e interessi, per l'anno 2016.
Ha eccepito: la decadenza e la prescrizione del diritto;
la mancata notifica di atti precedenti al fermo impugnato.
Ha concluso chiedendo: “In via principale, accertare e dichiarare, previa immediata sospensione
dell'efficacia del provvedimento impugnato sussistendone i presupposti, la prescrizione delle
somme richieste nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
02880202300011288000 nella parte relativa all' avviso di addebito n. 32820170001963853000 ; -
per l'effetto annullare la avviso di addebito n. 32820170001963853000 e di conseguenza la
comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202300011288000 nella parte relativa
allo stesso …”.
I resistenti si sono costituiti in giudizio, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
non si è costituito in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la CP_2
contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020,
verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il
Giudicante decide la causa con sentenza.
2. Questioni preliminari
Va premesso il difetto di legittimazione passiva della atteso che i contributi Controparte_4
indicati nell'avviso di addebito opposto riguardano il periodo 2016, quindi, si tratta di crediti
2 successivi all'anno 2008, ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
In via preliminare, è pure necessario premettere, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, che: “Il fermo amministrativo di beni mobili
registrati [cui va equiparata l'iscrizione ipotecaria] ha natura non già di atto di espropriazione
forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad
indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di
accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di
cognizione …”.
Dunque, essendo l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Corte di Cassazione, sentenza n.10493 del 1999), la domanda deve essere (ri)qualificata come azione ordinaria di accertamento della pretesa azionata dall'agente
della riscossione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25745 del 22/12/2015: “L'iscrizione
ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione
forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di
un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta,
anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”), e deve ritenersi, pertanto, sottratta ai termini decadenziali previsti dalla legge, in tema di opposizioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi speciali.
3. Nel merito
Tanto premesso, in ragione della qualificazione attribuita alla domanda formulata da parte attrice
(azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta
CP_ dall' compromessa dalla mancata notifica del precedente avviso di addebito), il ricorso va rigettato, avendo l'ente della riscossione dimostrato la corretta comunicazione di una precedente intimazione di pagamento avente ad oggetto l'avviso di addebito (si tratta in particolare della
3 intimazione n. 028 2022 900 1041 53 000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
32820170001963853000, allegata alla memoria di costituzione di . CP_3
Invero, è noto che la mancata o irregolare notifica dell'avviso di addebito non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile un'eventuale opposizione e,
pertanto, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (nel caso di specie, il preavviso di fermo impugnato).
Tuttavia, nel caso che ci occupa, avendo parte opposta fornito la prova della notifica di una precedente e tempestiva intimazione al destinatario, ne consegue il rigetto della domanda per tardività della sua proposizione (la parte ricorrente avrebbe dovuto infatti impugnare tempestivamente gli atti precedenti al fermo).
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo, sulla base del valore della controversia come individuato nel ricorso, eliminando la fase istruttoria, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, in applicazione del d.m.
37/2018, nei valori minimi, in considerazione del tenore delle difese delle parti e della natura dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Controparte_4
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle
CP_ parti convenute, e che si liquidano in euro Controparte_5
1500,00 per compensi professionali forensi, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi anticipatari, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di CP_2
4 Si comunichi.
Aversa, 30/11/2025 il Giudice del Lavoro
AF TI
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