Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 23/05/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 283/2018 R.G., promossa da nato a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Agata di Militello (ME), Via San Martino n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo
Leonardo PURRAZZO del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale in
Capizzi (ME), Via Progresso n. 6, giusta procura in atti;
-ricorrente-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
OGGETTO: pensione di reversibilità figlio inabile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/01/2018, parte ricorrente esponeva:
Che il ricorrente, essendo affetto da una serie di infermità ha presentato, il 29/05/2012, all' CP_1 sede di Sant'Agata Militello (Me), domanda di pensione di reversibilità che veniva respinta.
Il ricorrente, in data 21/01/2013, proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale che CP_1 veniva ugualmente respinto.
Che pertanto il ricorrente, possedendo i requisiti, perché inabile al proficuo lavoro alla data di morte della madre, ha interesse ad ottenere in via giudiziale il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, con ogni conseguente diritto di legge. CP_ Si costituiva l' e contestava la domanda di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Disposta ed espletata la CTU, la causa veniva decisa.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va rilevato che non possono essere accolte le richieste avanzata dalla parte ricorrente con l'istanza depositata il 19/05/2025, e reiterate con il verbale di udienza del 23/05/2025. Infatti il richiamo o nomina delle stesso CTU di altro procedimento, per la ragioni esposte nel provvedimento del 15/10/2025, non costituisce condizione per cui il C.T.U. può non essere ritenuto compatibile, essendo stato egli CTU per una delle parti nell'ambito di altro analogo giudizio, e peraltro
è principio di questa sezione richiamare lo stesso CTU in giudizi precedentemente incoati per ATPO e poi di merito.
Va rilevato altresì che il termine concesso alle parti, con il provvedimento di nomina del CTU, è stato di
60 giorni per il CTU per elaborare la bozza, alle parti il termine di 20 giorni, diversamente da quanto esposto dalla parte ricorrente, nell'istanza depositata, per eventuali rilievi, ed al CTU l'ulteriore termine di 10 giorni per il deposito della consulenza definitiva.
Pertanto in nessuna omissione è incorso il CTU.
Passando a scrutinare il merito, le risultanze processuali, ed in particolare la consulenza medico-legale redatta dal C.T.U. Dott. nel giudizio per ATPO, e nel presente giudizio redatta dal Persona_1
C.T.U. Dr. , hanno dimostrato che nel caso di specie non ricorrono le Persona_2 condizioni richieste dalla legge, per il riconoscimento della prestazione invocata.
Infatti il DR. CTU del presente giudizio, ha concluso affermando che “Le patologie presenti Per_2
è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate.
Pertanto, non sussiste, dunque, il requisito sanitario necessario ai fini della erogazione della prestazione invocata.
La domanda va, quindi, rigettata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese vanno compensate;
CP_ Le spese di CTU separatamente liquidate vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 CP_ contro così provvede:
1)Rigetta la domanda;
2)Compensa le spese di lite;
CP_
3)Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Patti, 23/05/2025
IL Giudice on.
Antonino Casdia