Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RG 14835 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14835 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ANDOLFO GIANCARLO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FREZZA GIULIA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/07/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in PORTICI il 28/07/2001 (atto n. 165, P. II, S.A, anno 2001).
[...]
1
economicamente indipendente.
All'udienza 27/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, comparivano entrambe le parti che dichiaravano di aver raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni accessorie della separazione e si riportavano alle condizioni di cui all'accordo depositato da parte attorea in data 24/03/2025, con decorrenza dalla decisione.
All'esito, il Giudice tentava la conciliazione che non sortiva effetto perché le parti insistevano nella domanda separativa.
A quel punto, il Giudice adottava i seguenti provvedimenti urgenti: recepisce ex articolo 473 bis 22 le condizioni così come concordate dalle parti; riteneva la causa matura per la decisione, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. I difensori chiedevano recepirsi le condizioni così come concordate.
Il giudice riservava la causa in decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
La parte ricorrente ha proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni: il godimento della casa familiare sita in Portici (NA), alla Via Rossano INA CASA n. 8 (Scala
B – Interno 14), con quanto in essa contenuto, è attribuito alla sig.ra Controparte_1
il dott. che già da qualche tempo si è procurato la disponibilità di altra Parte_1
abitazione, provvederà a lasciare definitivamente la casa e ad operare anche la denuncia del cambio
2 residenza, presso l'ufficio comunale competente, entro il termine massimo di quindici /15) giorni dalla omologazione della separazione;
il dott. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1
cinque (5) di ogni mese, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) per il suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
il dott. terrà a proprio carico il costo delle utenze (acqua, luce e gas) Parte_1
relative alla predetta casa familiare, nonché degli oneri condominiali, sia ordinari che straordinari;
i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 165, P. II, S.A, anno 2001);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4/04/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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