Art. 2. Iscrizione all'albo degli avvocati 1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati.
2. L'anzianita' a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Note all' art. 2:
- Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , reca: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore".
- Il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , reca: "Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore".
2. L'anzianita' a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Note all' art. 2:
- Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , reca: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore".
- Il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , reca: "Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore".