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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
29
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere –
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1010 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Guiducci, Pt_1
elettivamente domiciliato come in atti;
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ferrari Morandi, elettivamente Controparte_1
domiciliato come in atti;
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1671/2023 del Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, pubblicata in data 25/10/2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di prestare attività lavorativa come operatore ecologico;
di aver subito Controparte_1 un infortunio sul lavoro in data 17/12/2016 e di avere presentato denuncia di infortunio all' Pt_1 chiedendo l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge, respinta dall' ; di avere proposto CP_2
opposizione a seguito della quale veniva sottoposta a visita collegiale con esito negativo;
ha chiamato in giudizio l' davanti al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, formulando le Pt_1 seguenti conclusioni: “in via principale: 1) DICHIARARE che a causa e per effetto del lavoro prestato la ricorrente ha subito l'infortunio professionale denunciato per cui merita valutazione del danno nella misura minima del 6% o anche di quella maggiore che sarà determinata nella disponenda CTU medico legale che sin d'ora si richiede 2) CONDANNARE di conseguenza l' Pt_1
alla erogazione in favore della ricorrente dell'indennizzo in capitale nei modi e nella misura di legge
(D. l. vo n. 38/2000)”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale, nella resistenza dell'istituto convenuto, ha disposto “ Accerta che le patologie da cui la ricorrente è affetta in conseguenza all'infortunio professionale occorsole in data 17.12.2016 comportano una riduzione della capacità psicofisica nella misura del 4%; condanna per l'effetto l' al pagamento in favore della ricorrente delle spettanze alla stessa dovute per legge in Pt_1 conseguenza del grado di indennizzabilità come sopra accertato;
condanna l' a rifondere a Pt_1
controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' ”. Pt_1
Il primo giudice, espletata CTU medico legale, ha ritenuto la domanda fondata argomentando che: i) era incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso essendo in discussione il grado di menomazione patita dalla ricorrente all'esito dello stesso;
ii) la Ctu, confermando l'esistenza del nesso di causalità tra l'infortunio lavorativo occorso in data 17/12/2016 e la lesione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, aveva determinato “una menomazione dell'integrità fisica in misura non superiore allo 004% ( quattro percento) con riferimento alle tabelle di cui al D.M. del Parte_1 12.07.2000 in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000”, conclusioni da condividere risultando la relazione adeguatamente approfondita e motivata.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello l' censurando la sentenza impugnata per avere Pt_1 condannato l' al pagamento di una prestazione non dovuta in conseguenza dell'accertamento CP_2
e del grado di riduzione della capacità psicofisica nella misura del 4%, inferiore al grado di menomazione del 6% previsto dall'art. 13 del D. Lgs 38/2000 per l'erogazione dell'indennizzo, ed al pagamento delle spese di lite e di Ctu.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, per il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita , rilevando di non avere chiesto alcun pagamento della prestazione Controparte_1 all' che non aveva quindi interesse ad agire, che la condanna dell' resistente in primo Pt_1 CP_2
grado al pagamento delle spese di lite era corretta essendo risultato lo stesso soccombente, ed ha concluso per il rigetto del gravame.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui, condividendo le conclusioni cui era pervenuto il Ctu nominato in giudizio, il Tribunale ha accertato che le patologie da cui la è affetta sono conseguenza dell'infortunio sul Controparte_1 lavoro del 17/12/2016 e che le stesse hanno determinato una menomazione dell'integrità fisica nella misura del 4%.
Osserva ancora il Collegio che non è condivisibile l'eccezione formulata dalla parte appellata in ordine al difetto di interesse dell' ad agire non avendo richiesto l'assicurata il pagamento di Pt_1 alcuna prestazione all'Istituto. L' è stato condannato al pagamento in favore della Pt_1 CP_1
“delle spettanze alla stessa dovute per legge in conseguenza del grado di indennizzabilità come sopra accertato”, oltre al pagamento delle spese processuali e di Ctu, ed è evidente l'interesse ad impugnare risultando parte soccombente del giudizio di primo grado e, quindi, interessata a rimuovere il titolo esecutivo ed il conseguente pregiudizio.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
L'art.13 del D.Lgs.38/2000, come è noto, prevede che “…l' nell'ambito del sistema Pt_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art.66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogata in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita tabella indennizzo danno biologico. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica...”.
Alla luce di tale disposizione, considerato che nessuna prestazione è erogabile con una percentuale di invalidità inferiore al 6% l'originaria ricorrente non aveva diritto né a rendita né ad indennizzo e l' non poteva essere condannato al pagamento delle “spettanze alla stessa dovute per legge in Pt_1 conseguenza del grado di indennizzabilità come sopra accertato”, pari al 4%, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure.
L'appello è, quindi, meritevole di accoglimento e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso presentato da in primo grado. Controparte_1
Le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, al pari delle spese della Ctu, come già liquidate in giudizio, mentre le spese del presente grado, in considerazione del tenore della decisione, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso presentato in primo grado da condanna al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_1 processuali del primo grado di giudizio in favore dell' che si liquidano in complessivi € 3.000,00, Pt_1
oltre accessori di legge, e al pagamento delle spese della Ctu, come già liquidate nel primo grado di giudizio. Spese del presente grado integralmente compensate tra le parti.
Roma, 9 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa