TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4779 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6270/2024 del Ruolo Generale,
TRA
AVV. (c.f. ), quale procuratore di sé Parte_1 C.F._1 stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli alla Via Parte_1
Francesco Caracciolo n. 10;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ADS80030620639), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Borsani, con cui elettivamente domicilia in Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n. 9/13;
- APPELLATA -
UTG – in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
-APPELLATA contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 45237/2023 del Giudice di Pace di Napoli depositata in data 16 febbraio 2024
Conclusioni: all'udienza del 30 aprile 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21 marzo 2024, l'Avv. ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione proposta dal medesimo avverso la cartella esattoriale distinta con il n. 07120220172932632000, emessa a suo carico per contravvenzioni al codice della strada elevate dalla
La pronuncia, nella dichiarata contumacia dell' Controparte_2 CP_3
, ha ritenuto provata la regolare notifica dei verbali sottesi alla cartella
[...] opposta in virtù della documentazione prodotta dall'ente impositore e ha ritenuto valida la notifica della cartella eseguita tramite pec, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Ha conseguentemente rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
Parte appellante ha denunciato, in primo luogo, il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza della pretesa creditoria per intervenuto annullamento dei verbali a seguito di ricorso in opposizione a Prefetto, come da documentazione asseritamente depositata sin dal primo grado di giudizio. Ha dedotto, inoltre, l'omessa pronuncia anche con riferimento all'avanzata eccezione di nullità della cartella per violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, in quanto sottoscritta e notificata da soggetto carente di potere, risultando investito di tale funzione un diverso soggetto nell'organigramma dell'ente. Ha quindi concluso per la riforma della sentenza in accoglimento dei motivi esposti, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio da porsi, in via solidale, a carico delle controparti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto dell'11 aprile 2024 è stata fissata la prima udienza di comparizione per la data dell'11 settembre 2024, assegnando al ricorrente termine fino al 6.05.2024 per la notifica del ricorso e del decreto alle parti appellate.
Si è costituita, per l'effetto, l' deducendo di aver Controparte_4 presentato istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata nella parte in cui ne è stata erroneamente dichiarata la contumacia, nonostante l'avvenuta rituale costituzione in giudizio. Nel merito, ha sostenuto la correttezza della decisione assunta reiterando le eccezioni mosse in primo grado. In particolare, ha dedotto che il giudice di pace aveva espressamente verificato la mancanza in atti dei documenti indicati dal trasgressore, mentre v'era la prova della notifica dei verbali prodromici alla cartella e che rispetto a tali doglianze il risultava, in CP_5 ogni caso, carente di legittimazione passiva. Ha poi contestato la fondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione della cartella sul presupposto della sua
- 2 - rispondenza al modello approvato con decreto ministeriale dovendosi ritenere sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione ricoperta. Infine, ha reiterato l'infondatezza dell'eccepita prescrizione in quanto sospesa in ragione della normativa adottata in dipendenza dell'emergenza pandemica da Covid-19 (D.L. n. 18/2020 e ss.mm. e ii.). Ha pertanto richiesto il rigetto del gravame con il favore delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario e, in subordine, con condanna alle spese del solo ente impositore.
La cui risultano tempestivamente notificati il ricorso ed il Controparte_2 decreto di fissazione udienza, non si è costituita.
All'udienza cartolare del 30 aprile 2025 fissata per la decisione della causa, in giudizio è stato riservato a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia della Controparte_2
Sempre in via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, sebbene proposto con ricorso anziché con atto di citazione.
Nella specie, rileva il termine lungo per l'impugnazione indicato nella disposizione di cui all'art. 327 c.p.c., in assenza di prova della notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve.
Occorre rilevare che il giudizio di primo grado è stato introdotto mediante ricorso (depositato il 24.03.2023) secondo il procedimento semplificato di cognizione come prescritto dal riformato art. 316 c.p.c., disposizione entrata in vigore dal 28 febbraio 2023.
Il procedimento si chiude con sentenza per espressa previsione di legge (art 321 c.p.c.) e anche a seguito della riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) la disposizione dell'art. 342 c.p.c. prevede espressamente che l'appello vada proposto con citazione, principio valevole anche per le impugnazioni delle sentenze rese a conclusione del procedimento semplificato.
In precedenza, nella configurazione del rito sommario di cognizione, non era individuata la forma dell'atto di appello ed era acceso il dibattito tra coloro che ritenevano dovesse applicarsi l'art. 342 c.p.c e quelli per i quali il principio di ultrattività del rito contenuto nell'art. 359 c.p.c. imponesse senz'altro l'introduzione dell'appello con ricorso.
- 3 - A seguito della riforma, tenuto conto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. "forma dell'appello", non c'è dubbio che anche per la decisione resa a seguito del rito semplificato il giudizio di appello si introduca con atto di citazione;
a conforto di questa tesi milita non solo l'interpretazione che già era prevalsa in giurisprudenza in tal senso, ma anche la previsione dell'art. 281 terdecies c.p.c. che dispone espressamente che il procedimento semplificato si conclude con sentenza (e non con ordinanza) "da impugnare nei modi ordinari", non trovando pertanto applicazione il principio dell'ultrattività del rito.
Tanto precisato, va rilevato l'erroneo impiego della forma del ricorso in luogo dell'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di appello, senza che ciò, tuttavia, abbia inciso sulla tempestività ed ammissibilità del gravame.
Su punto va dato seguito, difatti, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. Parte_2
2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295). La soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643)” (Cass. civ., sent. n. 20071/2021).
In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Ebbene, nella fattispecie il ricorso, depositato ed iscritto a ruolo in data 21 marzo 2024, è stato notificato in data 3 maggio 2024 a fronde della pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 16 febbraio 2024, pertanto nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327, co. 1 c.p.c.
Venendo all'esame dei motivi esposti, va rilevato che la parte lamenta, primariamente, l'omessa pronuncia sull'eccezione di annullamento per silenzio assenso dei due verbali sottesi alla cartella impugnata in dipendenza dell'avvenuta proposizione di ricorso al Prefetto e della mancata risposta nei termini di legge.
Ha sostento, all'uopo, di aver provveduto a depositare sin dal primo grado di giudizio copia dei ricorsi medesimi e dell'avvenuta notifica tramite pec.
- 4 - Invero, all'atto della costituzione in appello risulta depositato nel fascicolo telematico un file denominato “produzione di primo grado” contenente anche copia informatica in pdf priva della firma autografa e/o digitale del ricorrente dei ricorsi al Prefetto avverso i verbali a fondamento della cartella opposta e copia informatica delle ricevute pec di notifica dei ricorsi stessi.
Tuttavia, non v'è alcuna prova che tale documentazione fosse già stata prodotta in primo grado, tenuto conto che manca l'indice foliario dei documenti depositati in quel grado di giudizio, che tale indice non è contenuto neppure nel corpo del ricorso introduttivo del primo grado e che manca qualsivoglia attestazione di conformità delle copie informatiche prodotte, come pure qualsivoglia attestazione di cancelleria che le stesse risultassero depositate in allegato alla produzione di primo grado.
Sul punto, giova evidenziare che, all'atto dell'introduzione del giudizio di primo grado, la costituzione avveniva ancora mediante deposito del fascicolo di parte cartaceo. Al contempo, le conclusioni raggiunte risultano avvalorate da un ulteriore elemento: parte appellata ha allegato la comunicazione del decreto di fissazione della prima udienza innanzi al Gdp, contenente copia del ricorso munita del timbro di deposito con allegata la sola cartella impugnata.
Non appare dirimente nel senso agognato dalla stessa appellata la produzione del verbale di prima udienza dove la mancata produzione dei documenti indicati dal trasgressore si riferisce a quelli dallo stesso indicati nei verbali all'atto dell'accertamento di cui il giudicante, sul rilievo della mancata allegazione, ordinava il deposito.
Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempre che la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato - anche implicitamente - il deposito della documentazione.
Difetta, dunque, la prova che la documentazione fondante il primo motivo di appello sia stata depositata dall' durante il giudizio di primo grado;
di conseguenza, la CP_6 stessa non può essere utilizzata in forza del disposto dell'art. 345, co. 3 c.p.c. La regola - di ordine pubblico processuale - sancita dalla norma in parola, prevede che è radicalmente inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte
- 5 - dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Cass. Sezione 3 Civile, Ord. del 19 maggio 2022 n. 16235). Va dato seguito, quindi, all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado” (Cass. civ.,
S.U., sent. n.3033 del 2013).
Tali rilievi valgono anche per la documentazione allegata a fondamento dell'eccezione di incompetenza del funzionario che ha emesso e notificato la cartella di cui, parimenti, la parte ha lamentato l'omesso esame da parte del giudice di prime cure.
Va rilevato, in ogni caso, che la stessa eccezione risulta tardivamente proposta in primo grado ed è, dunque, inammissibile.
L'opponente ha lamentato, inoltre, la nullità della cartella per via dell'omessa indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella, così prospettando un motivo indubbiamente ascrivibile all'opposizione agli atti esecutivi con cui si contesta la regolarità formale degli atti e il quomodo dell'azione esecutiva da proporre nel termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica/comunicazione/conoscenza e/o conoscibilità dell'atto pregiudizievole (art. 617 c.p.c.).
Ne consegue che a fronte della notifica della cartella impugnata avvenuta in data 18 gennaio 2023, il motivo avanzato con ricorso al giudice di pace depositato in data 24 marzo 2023 risulta pertanto inammissibile. Correttamente, dunque, è stata affermata la validità della notifica della cartella impugnata.
In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello va rigettato, con conferma della decisione assunta in primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201 - € 26.000) e della effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria), nei valori minimi tenuto conto della prossimità del valore effettivo della causa al parametro di base dello scaglione di riferimento e dell'assenza di questioni complesse, con attribuzione all'Avv. Andrea Borsani che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Nulla per le spese nei rapporti con la contumace. CP_2
- 6 - Deve darsi atto, infine, della astratta ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti dell' e della Parte_1 Controparte_4
iscritta al n. 6270/2024 del R.G., così provvede: Controparte_2
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, che liquida in € 1.700,00, per compenso professionale;
Controparte_4 oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avvocato Andrea Borsani, antistatario;
4. nulla per le spese nei riguardi della parte contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 14 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6270/2024 del Ruolo Generale,
TRA
AVV. (c.f. ), quale procuratore di sé Parte_1 C.F._1 stesso, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli alla Via Parte_1
Francesco Caracciolo n. 10;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ADS80030620639), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Borsani, con cui elettivamente domicilia in Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n. 9/13;
- APPELLATA -
UTG – in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
-APPELLATA contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 45237/2023 del Giudice di Pace di Napoli depositata in data 16 febbraio 2024
Conclusioni: all'udienza del 30 aprile 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21 marzo 2024, l'Avv. ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione proposta dal medesimo avverso la cartella esattoriale distinta con il n. 07120220172932632000, emessa a suo carico per contravvenzioni al codice della strada elevate dalla
La pronuncia, nella dichiarata contumacia dell' Controparte_2 CP_3
, ha ritenuto provata la regolare notifica dei verbali sottesi alla cartella
[...] opposta in virtù della documentazione prodotta dall'ente impositore e ha ritenuto valida la notifica della cartella eseguita tramite pec, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Ha conseguentemente rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
Parte appellante ha denunciato, in primo luogo, il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza della pretesa creditoria per intervenuto annullamento dei verbali a seguito di ricorso in opposizione a Prefetto, come da documentazione asseritamente depositata sin dal primo grado di giudizio. Ha dedotto, inoltre, l'omessa pronuncia anche con riferimento all'avanzata eccezione di nullità della cartella per violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, in quanto sottoscritta e notificata da soggetto carente di potere, risultando investito di tale funzione un diverso soggetto nell'organigramma dell'ente. Ha quindi concluso per la riforma della sentenza in accoglimento dei motivi esposti, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio da porsi, in via solidale, a carico delle controparti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto dell'11 aprile 2024 è stata fissata la prima udienza di comparizione per la data dell'11 settembre 2024, assegnando al ricorrente termine fino al 6.05.2024 per la notifica del ricorso e del decreto alle parti appellate.
Si è costituita, per l'effetto, l' deducendo di aver Controparte_4 presentato istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata nella parte in cui ne è stata erroneamente dichiarata la contumacia, nonostante l'avvenuta rituale costituzione in giudizio. Nel merito, ha sostenuto la correttezza della decisione assunta reiterando le eccezioni mosse in primo grado. In particolare, ha dedotto che il giudice di pace aveva espressamente verificato la mancanza in atti dei documenti indicati dal trasgressore, mentre v'era la prova della notifica dei verbali prodromici alla cartella e che rispetto a tali doglianze il risultava, in CP_5 ogni caso, carente di legittimazione passiva. Ha poi contestato la fondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione della cartella sul presupposto della sua
- 2 - rispondenza al modello approvato con decreto ministeriale dovendosi ritenere sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione ricoperta. Infine, ha reiterato l'infondatezza dell'eccepita prescrizione in quanto sospesa in ragione della normativa adottata in dipendenza dell'emergenza pandemica da Covid-19 (D.L. n. 18/2020 e ss.mm. e ii.). Ha pertanto richiesto il rigetto del gravame con il favore delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario e, in subordine, con condanna alle spese del solo ente impositore.
La cui risultano tempestivamente notificati il ricorso ed il Controparte_2 decreto di fissazione udienza, non si è costituita.
All'udienza cartolare del 30 aprile 2025 fissata per la decisione della causa, in giudizio è stato riservato a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia della Controparte_2
Sempre in via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, sebbene proposto con ricorso anziché con atto di citazione.
Nella specie, rileva il termine lungo per l'impugnazione indicato nella disposizione di cui all'art. 327 c.p.c., in assenza di prova della notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve.
Occorre rilevare che il giudizio di primo grado è stato introdotto mediante ricorso (depositato il 24.03.2023) secondo il procedimento semplificato di cognizione come prescritto dal riformato art. 316 c.p.c., disposizione entrata in vigore dal 28 febbraio 2023.
Il procedimento si chiude con sentenza per espressa previsione di legge (art 321 c.p.c.) e anche a seguito della riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) la disposizione dell'art. 342 c.p.c. prevede espressamente che l'appello vada proposto con citazione, principio valevole anche per le impugnazioni delle sentenze rese a conclusione del procedimento semplificato.
In precedenza, nella configurazione del rito sommario di cognizione, non era individuata la forma dell'atto di appello ed era acceso il dibattito tra coloro che ritenevano dovesse applicarsi l'art. 342 c.p.c e quelli per i quali il principio di ultrattività del rito contenuto nell'art. 359 c.p.c. imponesse senz'altro l'introduzione dell'appello con ricorso.
- 3 - A seguito della riforma, tenuto conto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. "forma dell'appello", non c'è dubbio che anche per la decisione resa a seguito del rito semplificato il giudizio di appello si introduca con atto di citazione;
a conforto di questa tesi milita non solo l'interpretazione che già era prevalsa in giurisprudenza in tal senso, ma anche la previsione dell'art. 281 terdecies c.p.c. che dispone espressamente che il procedimento semplificato si conclude con sentenza (e non con ordinanza) "da impugnare nei modi ordinari", non trovando pertanto applicazione il principio dell'ultrattività del rito.
Tanto precisato, va rilevato l'erroneo impiego della forma del ricorso in luogo dell'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di appello, senza che ciò, tuttavia, abbia inciso sulla tempestività ed ammissibilità del gravame.
Su punto va dato seguito, difatti, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. Parte_2
2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295). La soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643)” (Cass. civ., sent. n. 20071/2021).
In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Ebbene, nella fattispecie il ricorso, depositato ed iscritto a ruolo in data 21 marzo 2024, è stato notificato in data 3 maggio 2024 a fronde della pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 16 febbraio 2024, pertanto nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327, co. 1 c.p.c.
Venendo all'esame dei motivi esposti, va rilevato che la parte lamenta, primariamente, l'omessa pronuncia sull'eccezione di annullamento per silenzio assenso dei due verbali sottesi alla cartella impugnata in dipendenza dell'avvenuta proposizione di ricorso al Prefetto e della mancata risposta nei termini di legge.
Ha sostento, all'uopo, di aver provveduto a depositare sin dal primo grado di giudizio copia dei ricorsi medesimi e dell'avvenuta notifica tramite pec.
- 4 - Invero, all'atto della costituzione in appello risulta depositato nel fascicolo telematico un file denominato “produzione di primo grado” contenente anche copia informatica in pdf priva della firma autografa e/o digitale del ricorrente dei ricorsi al Prefetto avverso i verbali a fondamento della cartella opposta e copia informatica delle ricevute pec di notifica dei ricorsi stessi.
Tuttavia, non v'è alcuna prova che tale documentazione fosse già stata prodotta in primo grado, tenuto conto che manca l'indice foliario dei documenti depositati in quel grado di giudizio, che tale indice non è contenuto neppure nel corpo del ricorso introduttivo del primo grado e che manca qualsivoglia attestazione di conformità delle copie informatiche prodotte, come pure qualsivoglia attestazione di cancelleria che le stesse risultassero depositate in allegato alla produzione di primo grado.
Sul punto, giova evidenziare che, all'atto dell'introduzione del giudizio di primo grado, la costituzione avveniva ancora mediante deposito del fascicolo di parte cartaceo. Al contempo, le conclusioni raggiunte risultano avvalorate da un ulteriore elemento: parte appellata ha allegato la comunicazione del decreto di fissazione della prima udienza innanzi al Gdp, contenente copia del ricorso munita del timbro di deposito con allegata la sola cartella impugnata.
Non appare dirimente nel senso agognato dalla stessa appellata la produzione del verbale di prima udienza dove la mancata produzione dei documenti indicati dal trasgressore si riferisce a quelli dallo stesso indicati nei verbali all'atto dell'accertamento di cui il giudicante, sul rilievo della mancata allegazione, ordinava il deposito.
Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempre che la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato - anche implicitamente - il deposito della documentazione.
Difetta, dunque, la prova che la documentazione fondante il primo motivo di appello sia stata depositata dall' durante il giudizio di primo grado;
di conseguenza, la CP_6 stessa non può essere utilizzata in forza del disposto dell'art. 345, co. 3 c.p.c. La regola - di ordine pubblico processuale - sancita dalla norma in parola, prevede che è radicalmente inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte
- 5 - dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Cass. Sezione 3 Civile, Ord. del 19 maggio 2022 n. 16235). Va dato seguito, quindi, all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado” (Cass. civ.,
S.U., sent. n.3033 del 2013).
Tali rilievi valgono anche per la documentazione allegata a fondamento dell'eccezione di incompetenza del funzionario che ha emesso e notificato la cartella di cui, parimenti, la parte ha lamentato l'omesso esame da parte del giudice di prime cure.
Va rilevato, in ogni caso, che la stessa eccezione risulta tardivamente proposta in primo grado ed è, dunque, inammissibile.
L'opponente ha lamentato, inoltre, la nullità della cartella per via dell'omessa indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella, così prospettando un motivo indubbiamente ascrivibile all'opposizione agli atti esecutivi con cui si contesta la regolarità formale degli atti e il quomodo dell'azione esecutiva da proporre nel termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica/comunicazione/conoscenza e/o conoscibilità dell'atto pregiudizievole (art. 617 c.p.c.).
Ne consegue che a fronte della notifica della cartella impugnata avvenuta in data 18 gennaio 2023, il motivo avanzato con ricorso al giudice di pace depositato in data 24 marzo 2023 risulta pertanto inammissibile. Correttamente, dunque, è stata affermata la validità della notifica della cartella impugnata.
In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello va rigettato, con conferma della decisione assunta in primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201 - € 26.000) e della effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria), nei valori minimi tenuto conto della prossimità del valore effettivo della causa al parametro di base dello scaglione di riferimento e dell'assenza di questioni complesse, con attribuzione all'Avv. Andrea Borsani che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Nulla per le spese nei rapporti con la contumace. CP_2
- 6 - Deve darsi atto, infine, della astratta ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti dell' e della Parte_1 Controparte_4
iscritta al n. 6270/2024 del R.G., così provvede: Controparte_2
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, che liquida in € 1.700,00, per compenso professionale;
Controparte_4 oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avvocato Andrea Borsani, antistatario;
4. nulla per le spese nei riguardi della parte contumace;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 14 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -