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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/07/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2814/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2814/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 a AN OPPONENTI contro
(C.F. ) e per essa nella sua qualità di mandataria CP_1 P.IVA_1 [...] rsona re speciale Dr. Controparte_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. FERRARA ANTONIO OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 23.03.2025 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per gli opponenti: come da atto di citazione per parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta riportandosi alle osservazioni tecniche formulate alla relazione depositata dal ctu
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Avverso il decreto ingiuntivo n. 785/2021, emesso in data 11.08.2021 dal Tribunale di Macerata per l'importo di € 362.841,14, oltre interessi e spese in favore della proponevano opposizione CP_4 e i fideiussori della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
A fondamento della opposizione eccepivano: il difetto di titolarità in capo alla opposta del Parte_4
o derivante dal rapporto bancario azionato in via monitoria, non risultando in alcun modo provata la sua inclusione nella operazione di cessione in blocco del 12.12.2020, non essendo a tal fine sufficiente la produzione del mero avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
la nullità delle fideiussioni prestate da essi opponenti in data 25.05.2005 in favore della e Controparte_5 successivamente confermate in favore della per viola e Parte_4
287/1990, in piena aderenza al provvedimento della Banca d'Italia – Autorità garante della concorrenza in materia creditizia n. 55 del 2 maggio 2005; la nullità della clausola contente la deroga all'art 1957 c.c. anche per violazione della normativa consumeristica, con conseguente decadenza della opposta dal diritto di agire in via esecutiva avendo la banca comunicato la risoluzione del contratto con raccomandata del 05.09.2018 e pagina 1 di 14 agito in via monitoria solo nel 2021 e, quindi, oltre il termine di sei mesi. Contestavano, altresì, l'entità della somma richiesta eccependo: A) la usurarietà dei tassi moratori pattuiti nel contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario del 26.05.2005 (tasso di mora del 5,969% - pari a ISC indicato nel contratto del 3,969% + 2 punti percentuali previsti dall'art 4 lett. D - superiore al tasso soglia del 5,805% previsto per i mutui ipotecari a tasso variabile, con la conseguente gratuità del finanziamento ex art 1815 comma 2 c.c. fino al 31.12.2009, avendo le parti pattuito nuovi tassi a far data dal 01.10.2010), nonchè nel patto aggiuntivo stipulato in data 29.06.2010 (tasso di mora del 4,996% - pari a taso EURIBOR semestrale alla data del 04.01.2010 del 2,996% + 2 punti percentuali - superiore al tasso soglia del 4,38% previsto per i mutui ipotecari a tasso variabile), con la conseguente gratuità del finanziamento ex art 1815 comma 2 c.c.; B) la illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di interessi anatocistici a far data dal 01.01.2014 stante il novellato disposto dell'art 120 TUB a seguito dell'entrata in vigore della legge 147/2013; C) la illegittimità degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto, delle commissioni sugli affidamenti e delle spese non pattuite nei contratti allegati al ricorso monitorio;
D) la inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a fornire la prova del credito, essendo questa costituita dalla sola certificazione ex art 50 TUB e non risultando prodotta la serie interale degli estratti conto, con la conseguenza che il credito derivante dal conto corrente su cui era regolata l'apertura di credito doveva essere rideterminato sulla base del cd saldo zero, ossia riconducendo a zero il primo saldo conto disponibile. Quindi, concludevano, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti - in via preliminare, sospendere per le ragioni esposte in premessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti dei fideiussori signori e;
- nel merito: in via Parte_2 Parte_1 Parte_3 principale, revocare o dichiarare nullo per le ragioni es s nt r l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte in forza della sua provvisoria esecutorietà; - in via subordinata, accertare e dichiarare che la banca opposta ha illegittimamente addebitato sul conto corrente ipotecario per cui è causa interessi usurari, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti e spese, nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria e per l'effetto accertare e dichiarare il corretto saldo del predetto conto corrente alla data del 9/10/2018, dichiarando l'erroneità di quello contabilizzato dalla banca opposta;
- in via istruttoria, si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il corretto saldo del conto corrente ipotecario per cui è causa alla data del 9/10/2018 depurando il saldo contabilizzato dalla banca opposta delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi usurari, interessi anatocistici, commissioni e spese, e riportando a “zero” il saldo debitore risultante dal primo estratto conto versato in atti nel caso di mancata integrale produzione degli estratti conto fin dall'accensione del rapporto di conto corrente e per tutta la durata dello stesso. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”. Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In fatto esponeva: che, con atto del notaio in data 25.05.2005 (Rep. 31113 - Racc. 11065) la Persona_1 CP_6 aveva concesso, in pool con la alla
[...] Controparte_7 [...] successivamente conferita nella Ci nto c CP_5 inizialmente dell'importo di € 4.000.000,00 (con quota della di € 1.000.000,00), poi Controparte_8 ridotto;
che co atto aggiuntivo in data 29.06.2010 con atto n 8 – Racc. 18846) ad € Per_1 1.328.000,00 (con quota della € 332.000,00); che in data 24.07.2013, con atto a Controparte_6 rogito notaio – R.P. 9984), la aveva Persona_1 Controparte_5 conferito il ramo d'azienda alla e, con esso, anche i rapporti debitori, tra cui quello Parte_4 sopra indicato;
che il finanziame o con fideiussioni personali rilasciate da , Parte_2
e come riportato nell'atto notarile dell'apertura di credito in conto corrente Parte_3 Parte_1
0 Racc. 11065); che le predette fideiussioni erano state confermate in data 14.04.2014 in favore della conferitaria dell'azienda; che la in Amministrazione Controparte_6
Straordinaria, con provvedimento Banca d'Italia, del 2 vato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con DM del 22 Novembre 2015, era stata sottoposta a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 16 Novembre 2015 n. 180, con conseguente chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria in essere e cessazione degli incarichi dei designati Commissari Straordinari e del Comitato di Sorveglianza;
che con Decreto-legge del 22 Novembre 2015 n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 Novembre 2015, veniva costituito, ai sensi dell'art. 42 del suddetto D.Lgs. 16
pagina 2 di 14 Novembre 2015 n. 180 e con effetto dalle ore 00,00 del medesimo 23 Novembre 2015, un ente ponte denominato “Nuova Banca delle Marche” con sede in Roma, Via Nazionale n. 91, con mandato di CP_6 gestire l'azienda bancaria acquisita dalla in risoluzione e di procedere alla collocazione della CP_6 stessa sul mercato quando le condizioni saranno adeguate;
che ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del sopracitato D. Lgs. 16 Novembre 2015 n. 180, dell'art. 1 comma 2 del Decreto-legge 22 Novembre 2015 n. 183 e del provvedimento della Banca d'Italia del 22 Novembre 2015 Prot. N. 1241108/15, alla neocostituita “ venivano ceduti tutti i diritti, le attività e Controparte_9 le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data della cessione già facenti capo alla che “Nuova Banca delle Marche variava la propria denominazione Controparte_6 CP_6 in ta ultima, con atto a rogito Notai del 16/10/2017 Persona_2 (rep. 104553, racc. 36489) veniva fusa per incorporazione in con subentro Controparte_10 di questa ultima, con effetto dal 23/10/2017, in tutti i rapp facenti capo alla incorporata;
che in data 5/9/2018, stante l'inadempimento della società debitrice, la Controparte_10 comunicava la revoca dell'apertura di credito, con richiesta di pagame
[...] debitrice e ai fideiussori di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi;
che essa opposta si era resa cessionaria del credito derivante dall'apertura di credito concesso alla nel Controparte_11 contesto di un'operazione di cessione in blocco conclusa con la di cui all'avviso pubblicato sulla CP_12
Gazzetta Ufficiale del 12.12.2020, Foglio delle inserzioni n. 145 da. Contestava le avverse difese eccependo: che ce la inclusione del credito azionato in via monitoria nell'ambito della cessione in blocco conclusa con la poteva evincersi dalla descrizione dei crediti ceduti, nonchè dalla dichiarazione CP_12 specifica resa dalla cedente;
che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti non ricalcavano interamente lo scherma ABI essendo state sottoscritte nell'ambito di un atto pubblico e non su modelli predisposti dalla banca;
che difettava la prova della persistenza di un illecito anticoncorrenziale e la prova, ai fini della nullità dell'intero contratto, che senza le suddette clausole, le fideiussioni non sarebbero state rilasciate;
che l'accertamento della nullità delle fideiussioni dedotta dagli opponenti apparteneva alla cognizione del Tribunale delle imprese;
che, quanto alla asserita nullità della clausola contenete la deroga all'art 1957 c.c., gli opponenti non avevano provato di rivestire la qualità di consumatori e la mancanza di un collegamento funzionale con la società garantita;
che il credito vantato da essa opposta era stato riconosciuto dalla società garantita nel ricorso per concordato preventivo;
che i tassi di interesse applicati erano al di sotto dei tassi soglia;
che le contestazioni concernenti l'asserita illegittimità degli addebiti di interessi anatocistici, spese e commissioni non pattuite erano del tutto generiche;
che il quantum dovuto risultava dall'estratto ex art 50 TUB, dagli estratti conto e scalari prodotti, nonché dall'ammissione operata dalla società garantita nel ricorso per concordato preventivo. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Macerata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: In via preliminare, dato atto e riconosciuto che l'opposizione non è fondata su gravi motivi, per l'effetto, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per i motivi di cui in narrativa;
Sempre in via preliminare - dato atto della sussistenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva del presente procedimento con quello pendente dinanzi all'intestato Tribunale iscritto al n. 2452-2019 di RG disporre la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 2452-2019 di RG;
- dato atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione, disporre sulle modalità, sulle tempistiche e sugli oneri di introduzione del relativo procedimento a norma dell'art. 5 D.LG. 28/2010 per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare la incompetenza del Tribunale adito in favore delle sezioni specializzate in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazioni della disciplina antitrust. Nel merito In tesi previa integrale reiezione della proposta opposizione e delle domande e/o eccezioni con essa spiegate in quanto infondate in fatto, in diritto e non provate anche in relazione all'eccepita prescrizione, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa ovvero, in ipotesi, condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento della somma di €. 362.841,14= oltre interessi di mora, dal 10/10/2018 al soddisfo, per come contrattualmente pattuiti e, comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti, sino al saldo in favore i e respingere in ogni caso le domande e/o eccezioni CP_1 spiegate da parte opponente in quanto infondate in fatto, in d rovate anche in relazione all'eccepita prescrizione. Comunque con vittoria di spese, onorari e competenze professionali del presente giudizio”. Si oppone alla richiesta di CTU in
pagina 3 di 14 quanto palesemente esplorativa, inutile, pretestuosa generica e meramente dilatoria. In via istruttoria si chiede l'acquisizione agli atti del fascicolo del procedimento monitorio, con riserva di ulteriormente dedurre produrre e formulare istanza istruttorie”. Con ordinanza in data 01.03.2022 veniva respinta la istanza ex art 649 c.p.c. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'espletamento di ctu contabile, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche Diritto Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. (v. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (v. Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, la opposta, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha agito in giudizio, nei confronti di Parte_1 Pt_2 e nella qualità di fideiussori della onde conseguire
[...] Parte_3 Parte_4 n ssiva di 362.841,14, oltre intere 018 al soddisfo, per come contrattualmente pattuiti e, comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti, a titolo di saldo passivo dovuto in forza dell'apertura di credito in conto corrente concessa alla con atto del notaio in data Controparte_5 Persona_1
25.05.2005 (Rep. 31113 - Racc. n Controparte_7 [...]
, inizialmente dell'importo di € 4.000.000,00 con quota della di € Controparte_6 Controparte_6 idotto in data 29.06.2010 con atto notaio (Rep. 43 ad € Per_1 1.328.000,00 di cui quota della € 332.000,00. Controparte_6
Come è noto, la parte che sore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Nella specie, a fronte della espressa contestazione operata dall' opponente, la opposta ha fornito adempiuto all'onere probatorio sulla medesima incombente. Al riguardo va preliminarmente ribadito che la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del pagina 4 di 14 diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è dunque la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o l'atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri) non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell'intervento in causa) sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come sua controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi). La legittimazione ad agire, pertanto, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Cass., SU, n. 2915 del 2016) Tanto premesso, nella specie, ciò che rileva effettivamente è la titolarità del diritto sostanziale, atteso che a fronte della specifica contestazione operata dalla parte attrice opponente, grava sulla parte convenuta che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso (come nella specie) abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Come statuito dalla Suprema corte di Cassazione "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 88138
pagina 5 di 14 - 01, secondo cui: "D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali puntualizzazioni, pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., occorre distinguere il caso in cui è contestata la esistenza del contratto di cessione dal caso in cui sia semplicemente contestata la inclusione del credito nell'oggetto della cessione. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, invece, il caso in cui vi sia specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione. In tale caso il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da pagina 6 di 14 questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Tuttavia tale avviso, unitamente ad altri elementi, può eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. Nella specie la attrice opponente non ha contestato la esistenza del contratto di cessione, ma soltanto la Contr inclusione dei crediti azionati in via monitoria nell''ambito della cessione di crediti intercorsa tra
[...] in data 04.12.2020 di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 145 del CP_1
. La opposta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020 (v. 13 fascicolo monitorio nel quale si dà atto dell'avvenuta cessione “di tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi di conto corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della banca di Italia 272/2008 e segnalati in Centrale Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999”). Si evidenzia che in detto avviso sono indicati i crediti ceduti per tipologia e periodo. Tali elementi risultano sufficienti a far ritenere incluso nell'operazione anche il credito azionato dall'odierna opposta. Ed invero, il credito fatto valere dalla opposta possiede tutti i requisiti indicati nell'avviso di cessione atteso che deriva da un'apertura di credito stipulata nel 2005 e che il debitore principale è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine nel 2018 con conseguente passaggio del conto a sofferenza. D'altra parte, va considerato che l'opponente non ha allegato le ragioni per le quali il credito azionato non sarebbe incluso tra quelli indicati nell'avviso. Osserva il Tribunale che detta indicazione, unitamente al possesso da parte della opposta del contratto di apertura di credito in conto corrente e dei successivi atti pubblici, della corrispondenza intercorsa tra la cedente ed il debitore ceduto e alla dichiarazione sottoscritta dalla cedente (v. doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta) consentono di ritenere provava indiziariamente la inclusione del credito azionato in via monitoria nella cessione del 04.12.2020. Ed invero, nonostante una parte della giurisprudenza escluda che la dichiarazione del cedente possa assumere valore probatorio, non essendo una confessione (in quanto non proviene da una parte processuale) e nemmeno un documento (essendo predisposta in funzione del giudizio), altra parte ammette che detta dichiarazione - che la Corte di Cassazione afferma poter costituire un elemento indiziario importante (cfr. Cass. n. 17944/2023) - possa costituire prova della cessione. Infatti, detta prova può essere fornita con ogni mezzo (Trib. Napoli 3.3.2022; Trib. Vicenza 29.6.2022 n. 131, che richiama Cass. n. 10200/2021), sicché la dichiarazione sottoscritta dalla cedente, la quale attesta che il credito è stato da essa ceduto alla cessionaria, rappresenta, unitamente ad altri elementi - tra i quali la mancata allegazione, da parte dell'opponente, di aver ricevuto analoga richiesta di pagamento dalla cedente, nonché la mancata dimostrazione del pagamento – prova sufficiente della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria. Quale ulteriore elemento, va evidenziato che la cedente non avrebbe certamente interesse a dichiarare l'intervenuta cessione laddove questa non fosse stata stipulata. L'opposta ha, altresì, fornito prova della esistenza del credito nei limiti di seguito indicati. Come è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in
pagina 7 di 14 lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (cfr Cass. 2015/826; cfr Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). E' incontroverso e chiaramente evincibile dagli atti che la opposta, premessa la concessione di finanziamento mediante apertura di credito regolata in conto corrente, ha inteso agire per il pagamento della somma effettivamente utilizzata. Come è noto, l'obbligo di restituzione, derivante da un contratto bancario di apertura di credito in conto corrente, sorge non dalla stipulazione del relativo contratto, ma dal concreto esercizio, da parte del correntista, del potere di utilizzare la disponibilità creatagli dalla banca. Ed invero, l'apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a mettere a disposizione del correntista una somma di denaro per un data periodo di tempo o a tempo indeterminato. Il correntista può avvalersene in una o più riprese, ricostituirla totalmente o parzialmente o anche astenersi dall'utilizzarla. La stipula del contratto di apertura di credito, pertanto, non comporta automaticamente l'insorgenza di un credito in favore della banca che, per contro, è ricollegabile esclusivamente all'effettivo prelievo della somma accreditata (cfr. Cass. 1ottobre 2014 n. 20726). Nella specie, avuto riguardo all'originario contratto di apertura di credito (v. doc. 5 fascicolo monitorio), richiamato integralmente dall'atto aggiuntivo del 29.06.2010 (v. doc. 6 fascicolo monitorio) si evince espressamente che le parti avevano previsto che l'utilizzazione della somma che gli istituti di credito in pool si erano obbligati a mettere a disposizione e le eventuali rimesse ripristinatorie fossero regolate in conto Contr corrente (tenuto dalla capofila, allora cui successivamente è subentrata Controparte_6 A mezzo della espletata ctu è stato accertato che il conto recante il n. 6797 era un mero strumento operativo di gestione dell' “apertura di credito” concessa dall'odierna opponente, tanto che gli addebiti su di esso transitati, periodo per periodo, fino al 31/12/2013 (per commissioni, per addebiti periodici del premio della polizza assicurativa stipulata sugli immobili ipotecati, per competenze ed interessi passivi maturati a fronte del credito concesso, eccetera), venivano puntualmente stornati e “girocontati” verso il conto corrente recante il n. 6796, ossia quello gestito dalla capofila. La opposta ha prodotto: copia atto del notaio in data 25.05.2005 (Rep. 31113 - Racc. Persona_1
11065) con il quale la ave pool con la Controparte_6 Controparte_7
alla (successivamente conferita nella Cimino Group s.r.l.) un'apertura di
[...] Controparte_5 to dell'importo di € 4.000.000,00 (con quota della Controparte_8 di € 1.000.000,00) (v. doc. 3 fascicolo monitorio); copia atto del notaio in data
[...] Persona_1 0.2006 (Rep. 35332 - Racc. 13310) con il quale le parti davano atto dell'avve lla intera somma di € 4.000.000,00, della restituzione della somma di € 465.000.000 con conseguente riduzione dell'importo affidato ad € 3.535.000,00 (con quota della di € 883.750,00) v. doc. 5 Controparte_8 fascicolo monitorio); copia atto del notaio in data 06.07.2007 (Rep. 36319 - Racc. 13986) Persona_1 con il quale le parti davano atto dell'av della intera somma di € 3.535.000,00, della restituzione contestuale da parte della affidata della somma di € 645.000.000 con conseguente riduzione dell'importo affidato ad € 2.890.000,00 (con quota della di € 722.500,00) (v. doc. 6 Controparte_8 fascicolo monitorio); copia atto del notaio in data 07.02.2008 (Rep. 38504 - Racc. 15547) Persona_1 con il quale le parti davano atto dell'av della intera somma di € 2.890.000,00, della restituzione contestuale da parte della affidata della somma di € 432.000.000 con conseguente riduzione dell'importo affidato ad € 2.458.000,00 (con quota della di € 614.500,00) (v. doc. 7 Controparte_8 fascicolo monitorio); copia atto aggiuntivo a contratto di apertura di credito del notaio in Persona_1 data 29.06.2010 (Rep. 43178 - Racc. 18846) con il quale le parti davano atto dell'avve lla intera somma di € 2.458.000,00, della restituire della restituzione contestuale da parte della affidata della somma di € 1.130.000,00 con conseguente riduzione dell'importo affidato ad € 1.328.000,00 (con quota della di € 332.000,00) (v. doc. 8 fascicolo monitorio); copia atto costitutivo della Controparte_8
pagina 8 di 14 a rogito del Notaio in data 27.07.2013 rep. n. 49078 racc. n. 22985 con Parte_4 Per_1 contestuale conferimento nella predetta società dell'azienda facebnte capo alla (v. Controparte_5 doc. 9 fascicolo monitorio); copia comunicazione in data 19.11.2013 su cart CP_6
sottoscritta dagli opponenti per conferma degli impegni fideiussori, di modifica intestazione in
[...] ella CIMINO GROUP s.r.l. del contratto di apertura di credito (v. doc. 10 fascicolo monitorio); copia lettera raccomandata in data 05.09.2018 inviata alla debitrice principale e ai fideiussori contenente la Contr comunicazione della volontà della (subentrata nel rapporto in virtù di vicende societarie dedotte e documentate dalla parte opposta e non contestata dalla parte opponente) di avvelarsi della clausola risolutiva espressa (v. doc. 12 fascicolo monitorio); copia saldaconto riportante alla data del 09.10.2018 un saldo passivo di € 362.841,14 (v. doc. 18 fascicolo monitorio); copia estratti conto dal 30.09.2008 al 30.09.2014 e copia estratti conto dal 30.12.2017 al 09.10.2018 (v. doc. 5 fascicolo opposta); copia prospetto lista movimenti intestato “ , relativo al c/c n. 6797 relativo al periodo Controparte_6
06/07/2007 – 04/10/2017 ( ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della opposta)
Gli opponenti hanno eccepito che la banca non avrebbe assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in quanto non avrebbe prodotto la serie integrale degli estratti conto (dal 20.05.2005 al 30.09.2008) ed hanno insistito per la rideterminazione del saldo applicando il criterio del saldo zero, ribadito da ultimo dalla Cassazione con ordinanza n. 13667/2025. Osserva il Tribunale che l'omessa produzione degli estratti conto, per il periodo antecedente al 30.09.2008, è priva di rilevo in ragione dei riconoscimenti operati negli atti pubblici del 07.02.2008 e del 29.06.2010 da parte dell'affidata, aventi valore confessoria, circa l'utilizzo delle somme messe a disposizione della parte opposta. Ed invero, a mezzo della espletata ctu è stato accertato che il saldo per valuta al 30/06/2008 è pari ad Euro 614.500,00, coincidente con la somma che la dichiarava, con atto del Controparte_5 07.02.2008, di aver utilizzato e di dover restituire a seguito del rimborso della somma di € 432.000,00 in linea capitale. L'importo dell'apertura di credito non ha subito ulteriori variazioni (con il saldo per valuta del c/c costantemente pari ad Euro 614.500,00) fino all'atto notarile del 29/06/2010 (in cui si provvedeva ad una riduzione dell'importo del credito concesso e, parallelamente, del valore dell'ipoteca sui beni posti a garanzia di tale obbligazione a seguito di rimborso parziale eseguita dall'affidata con il medesimo atto), con il quale veniva dato atto che l'apertura di credito utilizzata a tale data – per la quota relativa alla CP_6
– era pari ad Euro 614.500,00.
[...] Tale importo è riscontrabile e corrisponde al saldo del conto corrente n. 6797 mostrato nell'estratto conto prodotto dalla e relativo al 30/06/2010 - invariato dal 31/03/2010 fino all'atto del CP_8 29/06/2010, nel quale la “dichiara che la correntista ha provveduto a rimborsare anticipatamente l'importo di CP_8 Euro 1.130.000,00= (unmil otrentamila) (di cui Euro 847.500,00 quota parte di ed Euro 282.500,00 CP_13 quota parte di ) in linea capitale”-. Controparte_8
Per effett di credito – e quindi il saldo del conto corrente n. 6797, acceso presso la filiale di Porto Potenza Picena di – è stata ridotta ad Euro 332.000,00, Controparte_6 come descritto nell'atto del 29/06/2010 e conto al 30/06/2010. Un ulteriore riscontro si rinviene nella comunicazione con cui, in data 19/11/2013, la
[...] in amministrazione straordinaria comunica – a seguito dell'intervenuta cessio CP_6 d'azienda – la variazione dell'intestazione del contratto di apertura di credito in conto corrente del 2005 (dalla alla , per un importo pari ad Euro 332.000,00, documento Controparte_5 Parte_4 sottoscritto “Per ricezione copia, accettazione e conferma di quanto sopra, conferma impegni ed obblighi” dalle società interessate, nonché, “Per presa visione”, dai fideiussori odierni opponenti. Dagli estratti conto si evince poi che il saldo per valuta del c/c n. 6797 rimasto invariato dal 30.06.2010 al 19.11.2013, è pari ad Euro 332.000,00. Alla luce delle superiori considerazioni e dell'espresso riconoscimento, con evidente valenza confessoria, dell'avvenuto utilizzo alla data del 29.06.2010 della somma di € 332.000,00 appare del tutto irrilevante la pagina 9 di 14 mancata produzione degli estratti conto a far data dalla stipula del contratto di apertura di credito e sino al 30.06.2008. Per contro, poiché l'estratto conto al 30.06.2014 reca un saldo passivo di € 340.026,48, mentre il primo saldo documentato successivo al 30.12.2017 reca un saldo negativo, pari a € 362.841,14, e non vi è prova dell'aggravamento del debito nel periodo intermedio, il credito della opposta è stato rideterminato dal ctu sterilizzando il conto del saldo negativo formatosi nel predetto periodo, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione con ordinanza n. 13667/2025. Gli opponenti hanno eccepito l'illegittimo addebito delle commissioni e spese variamente denominate in difetto di pattuizione. A mezzo della espletata ctu è stato però accertato che gli interessi e le commissioni addebitate sul conto n. 6797 sono state sempre stornate sul conto 6796 e, quindi, non sono ricomprese nel saldo del conto 6797 e ciò fino al 30.06.2013, di talchè la censura operata dagli opponenti appare infondata. Relativamente, invece, al secondo semestre 2013, al primo, al secondo e al terzo trimestre del 2014 in cui le competenze ed interessi risultano addebitate sul conto 6797, il ctu ha proceduto al ricalco degli interessi applicando il tasso pattuito nell'atto aggiuntivo del 29.06.2010 (a nulla rilevando la mancanza del documento di sintesi risultando il tasso espressamente indicato nell'atto aggiuntivo) in cui le parti convenivano l'aumento dello spread da 1,5 a 2 punti ed eliminando la capitalizzazione trimestrale in difetto di pattuizione. Il saldo rideterminato ammonta alla data del 09.10.2018 alla minor somma di € 341.954,35, cui devono aggiungersi gli interessi moratori al tasso convenuto nell'atto aggiuntivo a far data dal 10.10.2018 e sino al saldo. Infondata è la dedotta nullità della clausola contenete la pattuizione degli interessi (nel contratto del 2005 e nell'atto aggiuntivo del 2010 per asserita indeterminatezza, in quanto mancherebbe la indicazione del divisore 360 o 365, con conseguente necessità di rideterminare gli interessi ex art 117 tub. Al riguardo deve rilevarsi, che la determinazione del tasso degli interessi corrispettivi mediante il richiamo all'EURIBOR a 6 mesi non comporta indeterminatezza né indeterminabilità della relativa clausola. La determinazione degli interessi in misura superiore al tasso legale deve essere fatta per iscritto, in ossequio a quanto disposto sia dall'art. 1284, comma 3, c.c, sia dall'art. 117 del d.l.vo 385/1993, ma tale requisito formale può essere soddisfatto anche “per relationem”, purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito: ciò significa che il tasso deve essere puntualmente specificato, oppure determinato attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e/o elementi estrinsechi obiettivamente individuabili, in modo da evitare scelte discrezionali della NC contraente. Tali requisiti si possono dire rispettati anche attraverso il richiamo al tasso interbancario EURIBOR, posto che tale parametro non presenta alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca (in questo senso, Corte di Appello di Perugia, n. 525/2021; Corte di Appello di Venezia, n. 2051/2021). Nella concreta fattispecie in esame, i criteri di applicazione sono specifici ed espressi. Ed invero nell'atto del 26/05/2005, all'art. 4, una volta pattuito che il parametro di riferimento ai fini dell'indicizzazione del tasso è l'EURIBOR, si legge: “gli interessi in via posticipata saranno calcolati, a partire dalla valuta di ciascun utilizzo, con riferimento ai giorni effettivi di calendario con divisore 365 e dovranno essere corrisposti alla per il tramite del CP_8 CAPOFILA, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno” (il divisore - 365/365 - viene anche indicato nella pagina successiva del medesimo contratto ai fini del calcolo degli interessi moratori). Il divisore da impiegare per il calcolo viene ulteriormente ribadito anche nel documento di sintesi allegato all'atto del 26/05/2005, ove si legge: “Fino al 30/06/2005 il tasso di interesse sarà pari al 3,683% (tre virgola seicentottantatre per cento) annuo nominale. Per i periodi successivi il tasso di interesse sarà pari all'EURIBOR 6 mesi lettera, riferito per valuta all'ultimo giorno lavorativo utile precedente il periodo di applicazione, maggioralo dello spread di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti nominali annui. Gli interessi in via posticipata saranno calcolati, a partire dalla valuta di ciascun utilizzo, con riferimento ai giorni effettivi di calendario e al divisore 365 e saranno dovuti alla alle scadenze del 30 giugno e 31 CP_8 dicembre di ogni anno”.
pagina 10 di 14 L'atto aggiuntivo del 2010 si limita a prevedere con decorrenza dal 01.10.2010 un aumento dello sprea da 1,5 a 2 punti percentuali e la omessa indicazione del divisore 365 deve ritenersi colmata dal richiamo al contratto del 2005 ove si fa riferimento espresso riferimento al divisore 365. Pertanto, chiari e predeterminati sono i criteri di determinazione degli interessi corrispettivi, legati all'Euribor. Gli opponenti hanno altresì eccepito la usurarietà dei tassi di mora. L'eccezione è infondata. Al riguardo va premesso che sviluppando quanto già posto in luce da Cass. civ. sez. III, 17 ottobre 2019, n. 262861, le Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597, hanno posto i seguenti principi di diritto:
“(i) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
(ii) la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"; (iii) ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
(iv) in caso si riscontrata usurarietà si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti2; (v) nondimeno, il rilievo dell'usurarietà è altresì condizionato dal concreto andamento del rapporto atteso che, se anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo, una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento; (vi) nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469 bis e 1469 quinquies c.c.; (vii) l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. Ne consegue, dunque, che il carattere usurario degli interessi di mora dovrà passare per la verifica del rispetto della soglia appositamente determinata per tali interessi con la maggiorazione prevista e che solo ove tale maggiorazione non sia stata considerata dai decreti ministeriali dovranno confrontarsi con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi;
ciò consente di escludere, invero, la fondatezza dell'eccezione sollevata dagli opponenti. In ogni caso, anche ove venga ravvisato il carattere usurario degli interessi, la sanzione che ne conseguirebbe non è certo la gratuità dell'intero rapporto ma la non debenza dei soli interessi moratori, da intendersi sostituiti, secondo la pronuncia citata, da quelli corrispettivi. Tanto premesso va rilevato che, il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 26.05.2005 prevede che il tasso di mora è pari al tasso contrattuale (3,969%) aumentato di due punti percentuali e, quindi, pari al 5,965% Per il suddetto contratto, quand'anche sussumibile nella categoria dei mutui a tasso variabile siccome prospettato dall'opponente, tenuto conto della data di stipula, avvenuta il 26.05.2005, il tasso soglia ex art. 2 L. n. 108 del 1996 sarebbe pari al 5,805 (pari al 3,87% +50%). Ai fini della individuazione del tasso soglia, tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni pagina 11 di 14 Unite, occorre però tener conto della maggiorazione prevista nel decreto ministeriale del 17.03.2005 Il decreto di rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il trimestre 01.04.2005- 30.06.2005 prevede all'art 3 comma 4 che “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Ai fini dell'accertamento della usurarietà del tasso di mora occorre, dunque, aumentare il TEGM di 2.1 punti percentuali e aumentare il risultato così ottenuto del 50%, così come previsto nel decreto ministeriale, Ne consegue il tasso concretamente pattuito, pari 5,969% (tasso contrattuale + due punti percentuali), è comunque inferiore al tasso soglia del 8,955% (così ottenuto 3,87+2,1 punti percentuali+50%). Parimenti è a dirsi per il tasso di mora pattuito nell'atto aggiuntivo del 29.06.2010. Il predetto contratto prevede che il tasso di mora è pari al tasso contrattuale (2,996%) aumentato di due punti percentuali e, quindi, pari al 4,996% Per il suddetto contratto, quand'anche sussumibile nella categoria dei mutui a tasso variabile siccome prospettato dall'opponente, tenuto conto della data di stipula, avvenuta il 29.06.2010, il tasso soglia ex art. 2 L. n. 108 del 1996 sarebbe pari al 4,38 (pari al 2,92% +50%). Ai fini della individuazione del tasso soglia, tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, occorre però tener conto della maggiorazione prevista nel decreto ministeriale del 24.12.2009 Il decreto di rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il trimestre in questione prevede all'art 3 comma 4 che “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Ai fini dell'accertamento della usurarietà del tasso di mora occorre, dunque, aumentare il TEGM di 2.1 punti percentuali e aumentare il risultato così ottenuto del 50%, così come previsto nel decreto ministeriale, Ne consegue il tasso concretamente pattuito, pari 4,38% (tasso contrattuale + due punti percentuali), è comunque inferiore al tasso soglia del 9,72% (così ottenuto 2,92+2,1 punti percentuali+50%). Restano, infine, da esaminare le eccezioni sollevate con riguardo alla validità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti. Gli opponenti hanno eccepito la nullità assoluta e/o parziale della fideiussione stante la conformità del modello contrattuale sottoscritto allo schema ABI del 2002, modello le cui clausole n. 2), n. 6) e n. 8) (clausole di reviviscenza, deroga al rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c. e sopravvivenza) sono state qualificate illegittime per contrasto con la normativa Antitrust (art. 2 lett. A) della Legge n. 287/1990) con Provvedimento della Banca d'Italia - nella veste che allora le era propria di Autorità garante della concorrenza e del mercato - n. 55 del 2/05/2005. Preliminarmente va rilevato che la proposizione di un'eccezione incidentale, con conseguente esclusione della formulazione di una domanda svolta in via principale con efficacia di giudicato di declaratoria di nullità, totale o parziale, degli atti di garanzia ne consente la trattazione da parte dell'adito ufficio, così venendo esclusa la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale territorialmente competente, cui altrimenti la questione avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e dell'art. 4 comma 1 ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (dopo le modifiche apportate con il D.L. n. 3 del 19.1.2017). Ciò peraltro ha trovato il recente avallo della giurisprudenza di legittimità nella misura in cui la stessa ha affermato che "la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata" (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del pagina 12 di 14 10.03.2021) avente ad oggetto, in ogni caso, una domanda di accertamento della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust proposta nell'ambito di un procedimento ordinario di cognizione nelle forme dell'art. 616 c.p.c. e non già in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in cui viene sollevata dagli opponenti una mera eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare, con accertamento incidenter tantum, la pretesa economica avversaria. Con riguardo alla fideiussione in esame va innanzitutto osservato che gli opponenti si sono costituiti fideiussori della società poi conferita nella a Controparte_5 Controparte_14 garanzia delle obbligazioni derivanti dall'apertura di credito garantita da ipoteca di cui al contratto in data 20.05.2005 e successivi atti del 2006, del 2007, del 2008 e del 2010 Ciò posto, come anche recentemente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso in esame si è, dunque, al di fuori dello schema contrattuale sanzionato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, riguardante, come è noto, la diversa tipologia contrattuale della fideiussione omnibus. La sanzione della nullità opera infatti in relazione a quella tipologia contrattuale, alla quale, nel provvedimento sanzionatorio, la Banca d'Italia ha dato ampio rilievo, spiegando come, attraverso lo strumento della fideiussione omnibus, si realizzi un maggiore accesso al credito per la generalità dei clienti delle banche, di talché l'esigenza di sanzionare le clausole contrattuali eccessivamente sbilanciate a favore della banca e penalizzanti per il garante si giustifica in relazione a quella tipologia contrattuale, di larga diffusione ma più onerosa per il garante. La medesima ratio non si ravvisa, invece, in relazione alla fideiussione prestata per singole operazioni, né il provvedimento della Banca d'Italia ne fa cenno. (Cassazione civile sez. I, 2/8/2024 n. 21841 nonché Cass. Sent. n. 19401/2024 “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus» e Cass. 657/2025) Alla luce di ciò, ponendosi il contratto in esame al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, gravava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione del contratto di fideiussione. Ed invero il provvedimento della Banca d'Italia è stato unicamente assunto in riferimento allo schema di fideiussione omnibus diffuso dall'ABI del 2003, sicché l'intesa anticoncorrenziale deve ritenersi accertata in riferimento all'epoca di diffusione di detto modello negoziale. Ove, dunque, clausole di contenuto pur identico o assolutamente analogo a quelle incluse nel modello censurato per effetto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata vengano in seguito autonomamente inserite da una o più banche nei modelli negoziali proposti alla loro clientela non possono ritenersi, tuttavia, parimenti nulle, in mancanza di prova adeguata, e quindi di preliminare accertamento, dell'esistenza di ulteriore e successiva intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito volta a proseguire o reiterare la condotta anticoncorrenziale già censurata. Né, in riferimento a fideiussioni diverse dallo schema della fideiussione omnibus, la produzione in giudizio del suddetto provvedimento della Banca d'Italia può costituire in alcun modo prova privilegiata od almeno sufficiente della concreta reiterazione di intesa del tutto analoga a quella già censurata. Parimenti non può ritenersi prova adeguata e sufficiente la produzione in giudizio di pur plurime fideiussioni stipulate da una o più Banche anche diverse recanti comunque clausole di contenuto analogo a quelle censurate, difettando la prova che la prassi bancaria documentata sia anche attuata, su accordo fra le Banche riguardate, con modalità idonee ad ostacolare la diversificazione del prodotto offerto alla clientela. Trattasi infatti di prova necessaria ai fini dell'accertamento dell'invalidità di clausole, pure conformi a quelle censurate nel modello oggetto di intervento della Banca d'Italia, che non sarebbero altrimenti per sé illecite o comunque contrarie a norme imperative e quindi, in assenza di intesa anticoncorrenziale idonea ad imporle con prassi imperativa tale da impedire ogni diversa contrattazione, pienamente valide. Deve altresì escludersi la inefficacia della clausola contenete la deroga all'art 1957 c.p.c. per violazione della disciplina consumeristica non risultando in alcun modo documentata la natura di consumatore degli opponenti specificatamente contestata dalla parte opposta in ragione dei rapporti societari intercorrenti tra pagina 13 di 14 gli stessi e la società debitrice principale Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta parzialmente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti in solido tra loro della somma di € di € 341.954,35, oltre interessi al tasso di mora pattuito nell'atto aggiuntivo del 29.06.2010 a decorrere dal 10.10.2018 e sino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 con esclusione della fase decisoria in difetto id espletamento della relativa attività. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della opposta nella misura di 1/5 e a carico della opponente nella restante misura di 4/5.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della opposta della somma di € 341.954,35, oltre interessi al tasso di mora pattuito nell'atto aggiuntivo del 29.06.2010 a decorrere dal 10.10.2018 e sino al saldo;
3. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 16.293,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, nella misura di 1/5 a carico della opposta e nella restante misura di 4/5 a carico della opponente. Macerata, 18 luglio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2814/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 a AN OPPONENTI contro
(C.F. ) e per essa nella sua qualità di mandataria CP_1 P.IVA_1 [...] rsona re speciale Dr. Controparte_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. FERRARA ANTONIO OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 23.03.2025 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per gli opponenti: come da atto di citazione per parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta riportandosi alle osservazioni tecniche formulate alla relazione depositata dal ctu
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Avverso il decreto ingiuntivo n. 785/2021, emesso in data 11.08.2021 dal Tribunale di Macerata per l'importo di € 362.841,14, oltre interessi e spese in favore della proponevano opposizione CP_4 e i fideiussori della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
A fondamento della opposizione eccepivano: il difetto di titolarità in capo alla opposta del Parte_4
o derivante dal rapporto bancario azionato in via monitoria, non risultando in alcun modo provata la sua inclusione nella operazione di cessione in blocco del 12.12.2020, non essendo a tal fine sufficiente la produzione del mero avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
la nullità delle fideiussioni prestate da essi opponenti in data 25.05.2005 in favore della e Controparte_5 successivamente confermate in favore della per viola e Parte_4
287/1990, in piena aderenza al provvedimento della Banca d'Italia – Autorità garante della concorrenza in materia creditizia n. 55 del 2 maggio 2005; la nullità della clausola contente la deroga all'art 1957 c.c. anche per violazione della normativa consumeristica, con conseguente decadenza della opposta dal diritto di agire in via esecutiva avendo la banca comunicato la risoluzione del contratto con raccomandata del 05.09.2018 e pagina 1 di 14 agito in via monitoria solo nel 2021 e, quindi, oltre il termine di sei mesi. Contestavano, altresì, l'entità della somma richiesta eccependo: A) la usurarietà dei tassi moratori pattuiti nel contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario del 26.05.2005 (tasso di mora del 5,969% - pari a ISC indicato nel contratto del 3,969% + 2 punti percentuali previsti dall'art 4 lett. D - superiore al tasso soglia del 5,805% previsto per i mutui ipotecari a tasso variabile, con la conseguente gratuità del finanziamento ex art 1815 comma 2 c.c. fino al 31.12.2009, avendo le parti pattuito nuovi tassi a far data dal 01.10.2010), nonchè nel patto aggiuntivo stipulato in data 29.06.2010 (tasso di mora del 4,996% - pari a taso EURIBOR semestrale alla data del 04.01.2010 del 2,996% + 2 punti percentuali - superiore al tasso soglia del 4,38% previsto per i mutui ipotecari a tasso variabile), con la conseguente gratuità del finanziamento ex art 1815 comma 2 c.c.; B) la illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di interessi anatocistici a far data dal 01.01.2014 stante il novellato disposto dell'art 120 TUB a seguito dell'entrata in vigore della legge 147/2013; C) la illegittimità degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto, delle commissioni sugli affidamenti e delle spese non pattuite nei contratti allegati al ricorso monitorio;
D) la inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a fornire la prova del credito, essendo questa costituita dalla sola certificazione ex art 50 TUB e non risultando prodotta la serie interale degli estratti conto, con la conseguenza che il credito derivante dal conto corrente su cui era regolata l'apertura di credito doveva essere rideterminato sulla base del cd saldo zero, ossia riconducendo a zero il primo saldo conto disponibile. Quindi, concludevano, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti - in via preliminare, sospendere per le ragioni esposte in premessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti dei fideiussori signori e;
- nel merito: in via Parte_2 Parte_1 Parte_3 principale, revocare o dichiarare nullo per le ragioni es s nt r l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte in forza della sua provvisoria esecutorietà; - in via subordinata, accertare e dichiarare che la banca opposta ha illegittimamente addebitato sul conto corrente ipotecario per cui è causa interessi usurari, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti e spese, nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria e per l'effetto accertare e dichiarare il corretto saldo del predetto conto corrente alla data del 9/10/2018, dichiarando l'erroneità di quello contabilizzato dalla banca opposta;
- in via istruttoria, si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il corretto saldo del conto corrente ipotecario per cui è causa alla data del 9/10/2018 depurando il saldo contabilizzato dalla banca opposta delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi usurari, interessi anatocistici, commissioni e spese, e riportando a “zero” il saldo debitore risultante dal primo estratto conto versato in atti nel caso di mancata integrale produzione degli estratti conto fin dall'accensione del rapporto di conto corrente e per tutta la durata dello stesso. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”. Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In fatto esponeva: che, con atto del notaio in data 25.05.2005 (Rep. 31113 - Racc. 11065) la Persona_1 CP_6 aveva concesso, in pool con la alla
[...] Controparte_7 [...] successivamente conferita nella Ci nto c CP_5 inizialmente dell'importo di € 4.000.000,00 (con quota della di € 1.000.000,00), poi Controparte_8 ridotto;
che co atto aggiuntivo in data 29.06.2010 con atto n 8 – Racc. 18846) ad € Per_1 1.328.000,00 (con quota della € 332.000,00); che in data 24.07.2013, con atto a Controparte_6 rogito notaio – R.P. 9984), la aveva Persona_1 Controparte_5 conferito il ramo d'azienda alla e, con esso, anche i rapporti debitori, tra cui quello Parte_4 sopra indicato;
che il finanziame o con fideiussioni personali rilasciate da , Parte_2
e come riportato nell'atto notarile dell'apertura di credito in conto corrente Parte_3 Parte_1
0 Racc. 11065); che le predette fideiussioni erano state confermate in data 14.04.2014 in favore della conferitaria dell'azienda; che la in Amministrazione Controparte_6
Straordinaria, con provvedimento Banca d'Italia, del 2 vato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con DM del 22 Novembre 2015, era stata sottoposta a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 16 Novembre 2015 n. 180, con conseguente chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria in essere e cessazione degli incarichi dei designati Commissari Straordinari e del Comitato di Sorveglianza;
che con Decreto-legge del 22 Novembre 2015 n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 Novembre 2015, veniva costituito, ai sensi dell'art. 42 del suddetto D.Lgs. 16
pagina 2 di 14 Novembre 2015 n. 180 e con effetto dalle ore 00,00 del medesimo 23 Novembre 2015, un ente ponte denominato “Nuova Banca delle Marche” con sede in Roma, Via Nazionale n. 91, con mandato di CP_6 gestire l'azienda bancaria acquisita dalla in risoluzione e di procedere alla collocazione della CP_6 stessa sul mercato quando le condizioni saranno adeguate;
che ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del sopracitato D. Lgs. 16 Novembre 2015 n. 180, dell'art. 1 comma 2 del Decreto-legge 22 Novembre 2015 n. 183 e del provvedimento della Banca d'Italia del 22 Novembre 2015 Prot. N. 1241108/15, alla neocostituita “ venivano ceduti tutti i diritti, le attività e Controparte_9 le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data della cessione già facenti capo alla che “Nuova Banca delle Marche variava la propria denominazione Controparte_6 CP_6 in ta ultima, con atto a rogito Notai del 16/10/2017 Persona_2 (rep. 104553, racc. 36489) veniva fusa per incorporazione in con subentro Controparte_10 di questa ultima, con effetto dal 23/10/2017, in tutti i rapp facenti capo alla incorporata;
che in data 5/9/2018, stante l'inadempimento della società debitrice, la Controparte_10 comunicava la revoca dell'apertura di credito, con richiesta di pagame
[...] debitrice e ai fideiussori di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi;
che essa opposta si era resa cessionaria del credito derivante dall'apertura di credito concesso alla nel Controparte_11 contesto di un'operazione di cessione in blocco conclusa con la di cui all'avviso pubblicato sulla CP_12
Gazzetta Ufficiale del 12.12.2020, Foglio delle inserzioni n. 145 da. Contestava le avverse difese eccependo: che ce la inclusione del credito azionato in via monitoria nell'ambito della cessione in blocco conclusa con la poteva evincersi dalla descrizione dei crediti ceduti, nonchè dalla dichiarazione CP_12 specifica resa dalla cedente;
che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti non ricalcavano interamente lo scherma ABI essendo state sottoscritte nell'ambito di un atto pubblico e non su modelli predisposti dalla banca;
che difettava la prova della persistenza di un illecito anticoncorrenziale e la prova, ai fini della nullità dell'intero contratto, che senza le suddette clausole, le fideiussioni non sarebbero state rilasciate;
che l'accertamento della nullità delle fideiussioni dedotta dagli opponenti apparteneva alla cognizione del Tribunale delle imprese;
che, quanto alla asserita nullità della clausola contenete la deroga all'art 1957 c.c., gli opponenti non avevano provato di rivestire la qualità di consumatori e la mancanza di un collegamento funzionale con la società garantita;
che il credito vantato da essa opposta era stato riconosciuto dalla società garantita nel ricorso per concordato preventivo;
che i tassi di interesse applicati erano al di sotto dei tassi soglia;
che le contestazioni concernenti l'asserita illegittimità degli addebiti di interessi anatocistici, spese e commissioni non pattuite erano del tutto generiche;
che il quantum dovuto risultava dall'estratto ex art 50 TUB, dagli estratti conto e scalari prodotti, nonché dall'ammissione operata dalla società garantita nel ricorso per concordato preventivo. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Macerata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: In via preliminare, dato atto e riconosciuto che l'opposizione non è fondata su gravi motivi, per l'effetto, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per i motivi di cui in narrativa;
Sempre in via preliminare - dato atto della sussistenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva del presente procedimento con quello pendente dinanzi all'intestato Tribunale iscritto al n. 2452-2019 di RG disporre la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 2452-2019 di RG;
- dato atto del mancato esperimento del tentativo di mediazione, disporre sulle modalità, sulle tempistiche e sugli oneri di introduzione del relativo procedimento a norma dell'art. 5 D.LG. 28/2010 per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare la incompetenza del Tribunale adito in favore delle sezioni specializzate in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazioni della disciplina antitrust. Nel merito In tesi previa integrale reiezione della proposta opposizione e delle domande e/o eccezioni con essa spiegate in quanto infondate in fatto, in diritto e non provate anche in relazione all'eccepita prescrizione, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa ovvero, in ipotesi, condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento della somma di €. 362.841,14= oltre interessi di mora, dal 10/10/2018 al soddisfo, per come contrattualmente pattuiti e, comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti, sino al saldo in favore i e respingere in ogni caso le domande e/o eccezioni CP_1 spiegate da parte opponente in quanto infondate in fatto, in d rovate anche in relazione all'eccepita prescrizione. Comunque con vittoria di spese, onorari e competenze professionali del presente giudizio”. Si oppone alla richiesta di CTU in
pagina 3 di 14 quanto palesemente esplorativa, inutile, pretestuosa generica e meramente dilatoria. In via istruttoria si chiede l'acquisizione agli atti del fascicolo del procedimento monitorio, con riserva di ulteriormente dedurre produrre e formulare istanza istruttorie”. Con ordinanza in data 01.03.2022 veniva respinta la istanza ex art 649 c.p.c. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'espletamento di ctu contabile, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025 sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche Diritto Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. (v. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (v. Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, la opposta, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha agito in giudizio, nei confronti di Parte_1 Pt_2 e nella qualità di fideiussori della onde conseguire
[...] Parte_3 Parte_4 n ssiva di 362.841,14, oltre intere 018 al soddisfo, per come contrattualmente pattuiti e, comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti, a titolo di saldo passivo dovuto in forza dell'apertura di credito in conto corrente concessa alla con atto del notaio in data Controparte_5 Persona_1
25.05.2005 (Rep. 31113 - Racc. n Controparte_7 [...]
, inizialmente dell'importo di € 4.000.000,00 con quota della di € Controparte_6 Controparte_6 idotto in data 29.06.2010 con atto notaio (Rep. 43 ad € Per_1 1.328.000,00 di cui quota della € 332.000,00. Controparte_6
Come è noto, la parte che sore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Nella specie, a fronte della espressa contestazione operata dall' opponente, la opposta ha fornito adempiuto all'onere probatorio sulla medesima incombente. Al riguardo va preliminarmente ribadito che la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del pagina 4 di 14 diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è dunque la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o l'atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri) non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell'intervento in causa) sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come sua controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi). La legittimazione ad agire, pertanto, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Cass., SU, n. 2915 del 2016) Tanto premesso, nella specie, ciò che rileva effettivamente è la titolarità del diritto sostanziale, atteso che a fronte della specifica contestazione operata dalla parte attrice opponente, grava sulla parte convenuta che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso (come nella specie) abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Come statuito dalla Suprema corte di Cassazione "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 88138
pagina 5 di 14 - 01, secondo cui: "D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali puntualizzazioni, pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., occorre distinguere il caso in cui è contestata la esistenza del contratto di cessione dal caso in cui sia semplicemente contestata la inclusione del credito nell'oggetto della cessione. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, invece, il caso in cui vi sia specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione. In tale caso il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da pagina 6 di 14 questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Tuttavia tale avviso, unitamente ad altri elementi, può eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. Nella specie la attrice opponente non ha contestato la esistenza del contratto di cessione, ma soltanto la Contr inclusione dei crediti azionati in via monitoria nell''ambito della cessione di crediti intercorsa tra
[...] in data 04.12.2020 di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 145 del CP_1
. La opposta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020 (v. 13 fascicolo monitorio nel quale si dà atto dell'avvenuta cessione “di tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi di conto corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della banca di Italia 272/2008 e segnalati in Centrale Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1999”). Si evidenzia che in detto avviso sono indicati i crediti ceduti per tipologia e periodo. Tali elementi risultano sufficienti a far ritenere incluso nell'operazione anche il credito azionato dall'odierna opposta. Ed invero, il credito fatto valere dalla opposta possiede tutti i requisiti indicati nell'avviso di cessione atteso che deriva da un'apertura di credito stipulata nel 2005 e che il debitore principale è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine nel 2018 con conseguente passaggio del conto a sofferenza. D'altra parte, va considerato che l'opponente non ha allegato le ragioni per le quali il credito azionato non sarebbe incluso tra quelli indicati nell'avviso. Osserva il Tribunale che detta indicazione, unitamente al possesso da parte della opposta del contratto di apertura di credito in conto corrente e dei successivi atti pubblici, della corrispondenza intercorsa tra la cedente ed il debitore ceduto e alla dichiarazione sottoscritta dalla cedente (v. doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta) consentono di ritenere provava indiziariamente la inclusione del credito azionato in via monitoria nella cessione del 04.12.2020. Ed invero, nonostante una parte della giurisprudenza escluda che la dichiarazione del cedente possa assumere valore probatorio, non essendo una confessione (in quanto non proviene da una parte processuale) e nemmeno un documento (essendo predisposta in funzione del giudizio), altra parte ammette che detta dichiarazione - che la Corte di Cassazione afferma poter costituire un elemento indiziario importante (cfr. Cass. n. 17944/2023) - possa costituire prova della cessione. Infatti, detta prova può essere fornita con ogni mezzo (Trib. Napoli 3.3.2022; Trib. Vicenza 29.6.2022 n. 131, che richiama Cass. n. 10200/2021), sicché la dichiarazione sottoscritta dalla cedente, la quale attesta che il credito è stato da essa ceduto alla cessionaria, rappresenta, unitamente ad altri elementi - tra i quali la mancata allegazione, da parte dell'opponente, di aver ricevuto analoga richiesta di pagamento dalla cedente, nonché la mancata dimostrazione del pagamento – prova sufficiente della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria. Quale ulteriore elemento, va evidenziato che la cedente non avrebbe certamente interesse a dichiarare l'intervenuta cessione laddove questa non fosse stata stipulata. L'opposta ha, altresì, fornito prova della esistenza del credito nei limiti di seguito indicati. Come è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in
pagina 7 di 14 lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (cfr Cass. 2015/826; cfr Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). E' incontroverso e chiaramente evincibile dagli atti che la opposta, premessa la concessione di finanziamento mediante apertura di credito regolata in conto corrente, ha inteso agire per il pagamento della somma effettivamente utilizzata. Come è noto, l'obbligo di restituzione, derivante da un contratto bancario di apertura di credito in conto corrente, sorge non dalla stipulazione del relativo contratto, ma dal concreto esercizio, da parte del correntista, del potere di utilizzare la disponibilità creatagli dalla banca. Ed invero, l'apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a mettere a disposizione del correntista una somma di denaro per un data periodo di tempo o a tempo indeterminato. Il correntista può avvalersene in una o più riprese, ricostituirla totalmente o parzialmente o anche astenersi dall'utilizzarla. La stipula del contratto di apertura di credito, pertanto, non comporta automaticamente l'insorgenza di un credito in favore della banca che, per contro, è ricollegabile esclusivamente all'effettivo prelievo della somma accreditata (cfr. Cass. 1ottobre 2014 n. 20726). Nella specie, avuto riguardo all'originario contratto di apertura di credito (v. doc. 5 fascicolo monitorio), richiamato integralmente dall'atto aggiuntivo del 29.06.2010 (v. doc. 6 fascicolo monitorio) si evince espressamente che le parti avevano previsto che l'utilizzazione della somma che gli istituti di credito in pool si erano obbligati a mettere a disposizione e le eventuali rimesse ripristinatorie fossero regolate in conto Contr corrente (tenuto dalla capofila, allora cui successivamente è subentrata Controparte_6 A mezzo della espletata ctu è stato accertato che il conto recante il n. 6797 era un mero strumento operativo di gestione dell' “apertura di credito” concessa dall'odierna opponente, tanto che gli addebiti su di esso transitati, periodo per periodo, fino al 31/12/2013 (per commissioni, per addebiti periodici del premio della polizza assicurativa stipulata sugli immobili ipotecati, per competenze ed interessi passivi maturati a fronte del credito concesso, eccetera), venivano puntualmente stornati e “girocontati” verso il conto corrente recante il n. 6796, ossia quello gestito dalla capofila. La opposta ha prodotto: copia atto del notaio in data 25.05.2005 (Rep. 31113 - Racc. Persona_1
11065) con il quale la ave pool con la Controparte_6 Controparte_7
alla (successivamente conferita nella Cimino Group s.r.l.) un'apertura di
[...] Controparte_5 to dell'importo di € 4.000.000,00 (con quota della Controparte_8 di € 1.000.000,00) (v. doc. 3 fascicolo monitorio); copia atto del notaio in data
[...] Persona_1 0.2006 (Rep. 35332 - Racc. 13310) con il quale le parti davano atto dell'avve lla intera somma di € 4.000.000,00, della restituzione della somma di € 465.000.000 con conseguente riduzione dell'importo affidato ad € 3.535.000,00 (con quota della di € 883.750,00) v. doc. 5 Controparte_8 fascicolo monitorio); copia atto del notaio in data 06.07.2007 (Rep. 36319 - Racc. 13986) Persona_1 con il quale le parti davano atto dell'av della intera somma di € 3.535.000,00, della restituzione contestuale da parte della affidata della somma di € 645.000.000 con conseguente riduzione dell'importo affidato ad € 2.890.000,00 (con quota della di € 722.500,00) (v. doc. 6 Controparte_8 fascicolo monitorio); copia atto del notaio in data 07.02.2008 (Rep. 38504 - Racc. 15547) Persona_1 con il quale le parti davano atto dell'av della intera somma di € 2.890.000,00, della restituzione contestuale da parte della affidata della somma di € 432.000.000 con conseguente riduzione dell'importo affidato ad € 2.458.000,00 (con quota della di € 614.500,00) (v. doc. 7 Controparte_8 fascicolo monitorio); copia atto aggiuntivo a contratto di apertura di credito del notaio in Persona_1 data 29.06.2010 (Rep. 43178 - Racc. 18846) con il quale le parti davano atto dell'avve lla intera somma di € 2.458.000,00, della restituire della restituzione contestuale da parte della affidata della somma di € 1.130.000,00 con conseguente riduzione dell'importo affidato ad € 1.328.000,00 (con quota della di € 332.000,00) (v. doc. 8 fascicolo monitorio); copia atto costitutivo della Controparte_8
pagina 8 di 14 a rogito del Notaio in data 27.07.2013 rep. n. 49078 racc. n. 22985 con Parte_4 Per_1 contestuale conferimento nella predetta società dell'azienda facebnte capo alla (v. Controparte_5 doc. 9 fascicolo monitorio); copia comunicazione in data 19.11.2013 su cart CP_6
sottoscritta dagli opponenti per conferma degli impegni fideiussori, di modifica intestazione in
[...] ella CIMINO GROUP s.r.l. del contratto di apertura di credito (v. doc. 10 fascicolo monitorio); copia lettera raccomandata in data 05.09.2018 inviata alla debitrice principale e ai fideiussori contenente la Contr comunicazione della volontà della (subentrata nel rapporto in virtù di vicende societarie dedotte e documentate dalla parte opposta e non contestata dalla parte opponente) di avvelarsi della clausola risolutiva espressa (v. doc. 12 fascicolo monitorio); copia saldaconto riportante alla data del 09.10.2018 un saldo passivo di € 362.841,14 (v. doc. 18 fascicolo monitorio); copia estratti conto dal 30.09.2008 al 30.09.2014 e copia estratti conto dal 30.12.2017 al 09.10.2018 (v. doc. 5 fascicolo opposta); copia prospetto lista movimenti intestato “ , relativo al c/c n. 6797 relativo al periodo Controparte_6
06/07/2007 – 04/10/2017 ( ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della opposta)
Gli opponenti hanno eccepito che la banca non avrebbe assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in quanto non avrebbe prodotto la serie integrale degli estratti conto (dal 20.05.2005 al 30.09.2008) ed hanno insistito per la rideterminazione del saldo applicando il criterio del saldo zero, ribadito da ultimo dalla Cassazione con ordinanza n. 13667/2025. Osserva il Tribunale che l'omessa produzione degli estratti conto, per il periodo antecedente al 30.09.2008, è priva di rilevo in ragione dei riconoscimenti operati negli atti pubblici del 07.02.2008 e del 29.06.2010 da parte dell'affidata, aventi valore confessoria, circa l'utilizzo delle somme messe a disposizione della parte opposta. Ed invero, a mezzo della espletata ctu è stato accertato che il saldo per valuta al 30/06/2008 è pari ad Euro 614.500,00, coincidente con la somma che la dichiarava, con atto del Controparte_5 07.02.2008, di aver utilizzato e di dover restituire a seguito del rimborso della somma di € 432.000,00 in linea capitale. L'importo dell'apertura di credito non ha subito ulteriori variazioni (con il saldo per valuta del c/c costantemente pari ad Euro 614.500,00) fino all'atto notarile del 29/06/2010 (in cui si provvedeva ad una riduzione dell'importo del credito concesso e, parallelamente, del valore dell'ipoteca sui beni posti a garanzia di tale obbligazione a seguito di rimborso parziale eseguita dall'affidata con il medesimo atto), con il quale veniva dato atto che l'apertura di credito utilizzata a tale data – per la quota relativa alla CP_6
– era pari ad Euro 614.500,00.
[...] Tale importo è riscontrabile e corrisponde al saldo del conto corrente n. 6797 mostrato nell'estratto conto prodotto dalla e relativo al 30/06/2010 - invariato dal 31/03/2010 fino all'atto del CP_8 29/06/2010, nel quale la “dichiara che la correntista ha provveduto a rimborsare anticipatamente l'importo di CP_8 Euro 1.130.000,00= (unmil otrentamila) (di cui Euro 847.500,00 quota parte di ed Euro 282.500,00 CP_13 quota parte di ) in linea capitale”-. Controparte_8
Per effett di credito – e quindi il saldo del conto corrente n. 6797, acceso presso la filiale di Porto Potenza Picena di – è stata ridotta ad Euro 332.000,00, Controparte_6 come descritto nell'atto del 29/06/2010 e conto al 30/06/2010. Un ulteriore riscontro si rinviene nella comunicazione con cui, in data 19/11/2013, la
[...] in amministrazione straordinaria comunica – a seguito dell'intervenuta cessio CP_6 d'azienda – la variazione dell'intestazione del contratto di apertura di credito in conto corrente del 2005 (dalla alla , per un importo pari ad Euro 332.000,00, documento Controparte_5 Parte_4 sottoscritto “Per ricezione copia, accettazione e conferma di quanto sopra, conferma impegni ed obblighi” dalle società interessate, nonché, “Per presa visione”, dai fideiussori odierni opponenti. Dagli estratti conto si evince poi che il saldo per valuta del c/c n. 6797 rimasto invariato dal 30.06.2010 al 19.11.2013, è pari ad Euro 332.000,00. Alla luce delle superiori considerazioni e dell'espresso riconoscimento, con evidente valenza confessoria, dell'avvenuto utilizzo alla data del 29.06.2010 della somma di € 332.000,00 appare del tutto irrilevante la pagina 9 di 14 mancata produzione degli estratti conto a far data dalla stipula del contratto di apertura di credito e sino al 30.06.2008. Per contro, poiché l'estratto conto al 30.06.2014 reca un saldo passivo di € 340.026,48, mentre il primo saldo documentato successivo al 30.12.2017 reca un saldo negativo, pari a € 362.841,14, e non vi è prova dell'aggravamento del debito nel periodo intermedio, il credito della opposta è stato rideterminato dal ctu sterilizzando il conto del saldo negativo formatosi nel predetto periodo, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione con ordinanza n. 13667/2025. Gli opponenti hanno eccepito l'illegittimo addebito delle commissioni e spese variamente denominate in difetto di pattuizione. A mezzo della espletata ctu è stato però accertato che gli interessi e le commissioni addebitate sul conto n. 6797 sono state sempre stornate sul conto 6796 e, quindi, non sono ricomprese nel saldo del conto 6797 e ciò fino al 30.06.2013, di talchè la censura operata dagli opponenti appare infondata. Relativamente, invece, al secondo semestre 2013, al primo, al secondo e al terzo trimestre del 2014 in cui le competenze ed interessi risultano addebitate sul conto 6797, il ctu ha proceduto al ricalco degli interessi applicando il tasso pattuito nell'atto aggiuntivo del 29.06.2010 (a nulla rilevando la mancanza del documento di sintesi risultando il tasso espressamente indicato nell'atto aggiuntivo) in cui le parti convenivano l'aumento dello spread da 1,5 a 2 punti ed eliminando la capitalizzazione trimestrale in difetto di pattuizione. Il saldo rideterminato ammonta alla data del 09.10.2018 alla minor somma di € 341.954,35, cui devono aggiungersi gli interessi moratori al tasso convenuto nell'atto aggiuntivo a far data dal 10.10.2018 e sino al saldo. Infondata è la dedotta nullità della clausola contenete la pattuizione degli interessi (nel contratto del 2005 e nell'atto aggiuntivo del 2010 per asserita indeterminatezza, in quanto mancherebbe la indicazione del divisore 360 o 365, con conseguente necessità di rideterminare gli interessi ex art 117 tub. Al riguardo deve rilevarsi, che la determinazione del tasso degli interessi corrispettivi mediante il richiamo all'EURIBOR a 6 mesi non comporta indeterminatezza né indeterminabilità della relativa clausola. La determinazione degli interessi in misura superiore al tasso legale deve essere fatta per iscritto, in ossequio a quanto disposto sia dall'art. 1284, comma 3, c.c, sia dall'art. 117 del d.l.vo 385/1993, ma tale requisito formale può essere soddisfatto anche “per relationem”, purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito: ciò significa che il tasso deve essere puntualmente specificato, oppure determinato attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e/o elementi estrinsechi obiettivamente individuabili, in modo da evitare scelte discrezionali della NC contraente. Tali requisiti si possono dire rispettati anche attraverso il richiamo al tasso interbancario EURIBOR, posto che tale parametro non presenta alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca (in questo senso, Corte di Appello di Perugia, n. 525/2021; Corte di Appello di Venezia, n. 2051/2021). Nella concreta fattispecie in esame, i criteri di applicazione sono specifici ed espressi. Ed invero nell'atto del 26/05/2005, all'art. 4, una volta pattuito che il parametro di riferimento ai fini dell'indicizzazione del tasso è l'EURIBOR, si legge: “gli interessi in via posticipata saranno calcolati, a partire dalla valuta di ciascun utilizzo, con riferimento ai giorni effettivi di calendario con divisore 365 e dovranno essere corrisposti alla per il tramite del CP_8 CAPOFILA, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno” (il divisore - 365/365 - viene anche indicato nella pagina successiva del medesimo contratto ai fini del calcolo degli interessi moratori). Il divisore da impiegare per il calcolo viene ulteriormente ribadito anche nel documento di sintesi allegato all'atto del 26/05/2005, ove si legge: “Fino al 30/06/2005 il tasso di interesse sarà pari al 3,683% (tre virgola seicentottantatre per cento) annuo nominale. Per i periodi successivi il tasso di interesse sarà pari all'EURIBOR 6 mesi lettera, riferito per valuta all'ultimo giorno lavorativo utile precedente il periodo di applicazione, maggioralo dello spread di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti nominali annui. Gli interessi in via posticipata saranno calcolati, a partire dalla valuta di ciascun utilizzo, con riferimento ai giorni effettivi di calendario e al divisore 365 e saranno dovuti alla alle scadenze del 30 giugno e 31 CP_8 dicembre di ogni anno”.
pagina 10 di 14 L'atto aggiuntivo del 2010 si limita a prevedere con decorrenza dal 01.10.2010 un aumento dello sprea da 1,5 a 2 punti percentuali e la omessa indicazione del divisore 365 deve ritenersi colmata dal richiamo al contratto del 2005 ove si fa riferimento espresso riferimento al divisore 365. Pertanto, chiari e predeterminati sono i criteri di determinazione degli interessi corrispettivi, legati all'Euribor. Gli opponenti hanno altresì eccepito la usurarietà dei tassi di mora. L'eccezione è infondata. Al riguardo va premesso che sviluppando quanto già posto in luce da Cass. civ. sez. III, 17 ottobre 2019, n. 262861, le Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597, hanno posto i seguenti principi di diritto:
“(i) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
(ii) la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"; (iii) ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
(iv) in caso si riscontrata usurarietà si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti2; (v) nondimeno, il rilievo dell'usurarietà è altresì condizionato dal concreto andamento del rapporto atteso che, se anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo, una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento; (vi) nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469 bis e 1469 quinquies c.c.; (vii) l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. Ne consegue, dunque, che il carattere usurario degli interessi di mora dovrà passare per la verifica del rispetto della soglia appositamente determinata per tali interessi con la maggiorazione prevista e che solo ove tale maggiorazione non sia stata considerata dai decreti ministeriali dovranno confrontarsi con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi;
ciò consente di escludere, invero, la fondatezza dell'eccezione sollevata dagli opponenti. In ogni caso, anche ove venga ravvisato il carattere usurario degli interessi, la sanzione che ne conseguirebbe non è certo la gratuità dell'intero rapporto ma la non debenza dei soli interessi moratori, da intendersi sostituiti, secondo la pronuncia citata, da quelli corrispettivi. Tanto premesso va rilevato che, il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 26.05.2005 prevede che il tasso di mora è pari al tasso contrattuale (3,969%) aumentato di due punti percentuali e, quindi, pari al 5,965% Per il suddetto contratto, quand'anche sussumibile nella categoria dei mutui a tasso variabile siccome prospettato dall'opponente, tenuto conto della data di stipula, avvenuta il 26.05.2005, il tasso soglia ex art. 2 L. n. 108 del 1996 sarebbe pari al 5,805 (pari al 3,87% +50%). Ai fini della individuazione del tasso soglia, tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni pagina 11 di 14 Unite, occorre però tener conto della maggiorazione prevista nel decreto ministeriale del 17.03.2005 Il decreto di rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il trimestre 01.04.2005- 30.06.2005 prevede all'art 3 comma 4 che “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Ai fini dell'accertamento della usurarietà del tasso di mora occorre, dunque, aumentare il TEGM di 2.1 punti percentuali e aumentare il risultato così ottenuto del 50%, così come previsto nel decreto ministeriale, Ne consegue il tasso concretamente pattuito, pari 5,969% (tasso contrattuale + due punti percentuali), è comunque inferiore al tasso soglia del 8,955% (così ottenuto 3,87+2,1 punti percentuali+50%). Parimenti è a dirsi per il tasso di mora pattuito nell'atto aggiuntivo del 29.06.2010. Il predetto contratto prevede che il tasso di mora è pari al tasso contrattuale (2,996%) aumentato di due punti percentuali e, quindi, pari al 4,996% Per il suddetto contratto, quand'anche sussumibile nella categoria dei mutui a tasso variabile siccome prospettato dall'opponente, tenuto conto della data di stipula, avvenuta il 29.06.2010, il tasso soglia ex art. 2 L. n. 108 del 1996 sarebbe pari al 4,38 (pari al 2,92% +50%). Ai fini della individuazione del tasso soglia, tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, occorre però tener conto della maggiorazione prevista nel decreto ministeriale del 24.12.2009 Il decreto di rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il trimestre in questione prevede all'art 3 comma 4 che “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Ai fini dell'accertamento della usurarietà del tasso di mora occorre, dunque, aumentare il TEGM di 2.1 punti percentuali e aumentare il risultato così ottenuto del 50%, così come previsto nel decreto ministeriale, Ne consegue il tasso concretamente pattuito, pari 4,38% (tasso contrattuale + due punti percentuali), è comunque inferiore al tasso soglia del 9,72% (così ottenuto 2,92+2,1 punti percentuali+50%). Restano, infine, da esaminare le eccezioni sollevate con riguardo alla validità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti. Gli opponenti hanno eccepito la nullità assoluta e/o parziale della fideiussione stante la conformità del modello contrattuale sottoscritto allo schema ABI del 2002, modello le cui clausole n. 2), n. 6) e n. 8) (clausole di reviviscenza, deroga al rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c. e sopravvivenza) sono state qualificate illegittime per contrasto con la normativa Antitrust (art. 2 lett. A) della Legge n. 287/1990) con Provvedimento della Banca d'Italia - nella veste che allora le era propria di Autorità garante della concorrenza e del mercato - n. 55 del 2/05/2005. Preliminarmente va rilevato che la proposizione di un'eccezione incidentale, con conseguente esclusione della formulazione di una domanda svolta in via principale con efficacia di giudicato di declaratoria di nullità, totale o parziale, degli atti di garanzia ne consente la trattazione da parte dell'adito ufficio, così venendo esclusa la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale territorialmente competente, cui altrimenti la questione avrebbe dovuto essere rimessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e dell'art. 4 comma 1 ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (dopo le modifiche apportate con il D.L. n. 3 del 19.1.2017). Ciò peraltro ha trovato il recente avallo della giurisprudenza di legittimità nella misura in cui la stessa ha affermato che "la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata" (cfr. Cass. S.U. n. 6523 del pagina 12 di 14 10.03.2021) avente ad oggetto, in ogni caso, una domanda di accertamento della nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust proposta nell'ambito di un procedimento ordinario di cognizione nelle forme dell'art. 616 c.p.c. e non già in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in cui viene sollevata dagli opponenti una mera eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare, con accertamento incidenter tantum, la pretesa economica avversaria. Con riguardo alla fideiussione in esame va innanzitutto osservato che gli opponenti si sono costituiti fideiussori della società poi conferita nella a Controparte_5 Controparte_14 garanzia delle obbligazioni derivanti dall'apertura di credito garantita da ipoteca di cui al contratto in data 20.05.2005 e successivi atti del 2006, del 2007, del 2008 e del 2010 Ciò posto, come anche recentemente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso in esame si è, dunque, al di fuori dello schema contrattuale sanzionato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, riguardante, come è noto, la diversa tipologia contrattuale della fideiussione omnibus. La sanzione della nullità opera infatti in relazione a quella tipologia contrattuale, alla quale, nel provvedimento sanzionatorio, la Banca d'Italia ha dato ampio rilievo, spiegando come, attraverso lo strumento della fideiussione omnibus, si realizzi un maggiore accesso al credito per la generalità dei clienti delle banche, di talché l'esigenza di sanzionare le clausole contrattuali eccessivamente sbilanciate a favore della banca e penalizzanti per il garante si giustifica in relazione a quella tipologia contrattuale, di larga diffusione ma più onerosa per il garante. La medesima ratio non si ravvisa, invece, in relazione alla fideiussione prestata per singole operazioni, né il provvedimento della Banca d'Italia ne fa cenno. (Cassazione civile sez. I, 2/8/2024 n. 21841 nonché Cass. Sent. n. 19401/2024 “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus» e Cass. 657/2025) Alla luce di ciò, ponendosi il contratto in esame al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, gravava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione del contratto di fideiussione. Ed invero il provvedimento della Banca d'Italia è stato unicamente assunto in riferimento allo schema di fideiussione omnibus diffuso dall'ABI del 2003, sicché l'intesa anticoncorrenziale deve ritenersi accertata in riferimento all'epoca di diffusione di detto modello negoziale. Ove, dunque, clausole di contenuto pur identico o assolutamente analogo a quelle incluse nel modello censurato per effetto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata vengano in seguito autonomamente inserite da una o più banche nei modelli negoziali proposti alla loro clientela non possono ritenersi, tuttavia, parimenti nulle, in mancanza di prova adeguata, e quindi di preliminare accertamento, dell'esistenza di ulteriore e successiva intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito volta a proseguire o reiterare la condotta anticoncorrenziale già censurata. Né, in riferimento a fideiussioni diverse dallo schema della fideiussione omnibus, la produzione in giudizio del suddetto provvedimento della Banca d'Italia può costituire in alcun modo prova privilegiata od almeno sufficiente della concreta reiterazione di intesa del tutto analoga a quella già censurata. Parimenti non può ritenersi prova adeguata e sufficiente la produzione in giudizio di pur plurime fideiussioni stipulate da una o più Banche anche diverse recanti comunque clausole di contenuto analogo a quelle censurate, difettando la prova che la prassi bancaria documentata sia anche attuata, su accordo fra le Banche riguardate, con modalità idonee ad ostacolare la diversificazione del prodotto offerto alla clientela. Trattasi infatti di prova necessaria ai fini dell'accertamento dell'invalidità di clausole, pure conformi a quelle censurate nel modello oggetto di intervento della Banca d'Italia, che non sarebbero altrimenti per sé illecite o comunque contrarie a norme imperative e quindi, in assenza di intesa anticoncorrenziale idonea ad imporle con prassi imperativa tale da impedire ogni diversa contrattazione, pienamente valide. Deve altresì escludersi la inefficacia della clausola contenete la deroga all'art 1957 c.p.c. per violazione della disciplina consumeristica non risultando in alcun modo documentata la natura di consumatore degli opponenti specificatamente contestata dalla parte opposta in ragione dei rapporti societari intercorrenti tra pagina 13 di 14 gli stessi e la società debitrice principale Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta parzialmente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti in solido tra loro della somma di € di € 341.954,35, oltre interessi al tasso di mora pattuito nell'atto aggiuntivo del 29.06.2010 a decorrere dal 10.10.2018 e sino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 con esclusione della fase decisoria in difetto id espletamento della relativa attività. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della opposta nella misura di 1/5 e a carico della opponente nella restante misura di 4/5.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della opposta della somma di € 341.954,35, oltre interessi al tasso di mora pattuito nell'atto aggiuntivo del 29.06.2010 a decorrere dal 10.10.2018 e sino al saldo;
3. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 16.293,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, nella misura di 1/5 a carico della opposta e nella restante misura di 4/5 a carico della opponente. Macerata, 18 luglio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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