TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/07/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 10.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito telematico della stessa nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n.
11220/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
) - Controparte_1 [...]
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal funzionario dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.12.2024, la ricorrente - premessa la propria qualità di collaboratrice scolastica in virtù di contratti di supplenza temporanea (e, precisamente, dal
20.10.2020 all'11.06.2021 presso l'Istituto Superiore I.I.S.S. “Adriano Olivetti” di Orta Nova;
dal
9.10.2021 al 9.06.2022 presso l'I.C. “S. Pertini” di Orta Nova) – ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio
(CIA) previsto per il personale ATA dal CCNL comparto scuola 1999.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:“ 1) accerti e dichiari che il Compenso Individuale
Accessorio - istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non 1 discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per il periodo di cui in narrativa, periodo in cui dal 20.10.2020 al 11.06.2021, dal 09.10.2021 al 09.06.2022 ha svolto l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, 2) condanni il , in persona del Controparte_1
Ministro protempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 1.146,15 a titolo di Compenso Individuale Accessorio – istituito dal CCNL comparto scuola del 1999 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per il periodo di cui in narrativa dal 20.10.2020 al 11.06.2021, dal 09.10.2021 al 09.06.2022, avendo interrotto la prescrizione in data 04.12.2024 e 3) condanni il in Controparte_1 persona del pro-tempore, al pagamento delle competenze legali,con distrazione in favore CP_3 del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del , pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che:“Il Controparte_4 compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Integrato il contraddittorio, si è costituito il il quale non si è opposto all'accoglimento della CP_1 domanda attorea, rilevando, tuttavia, che “…la pretesa di parte ricorrente omette di considerare i periodi di assenza suscettibili di detrazione economica pertanto la determinazione del quantum Con risulta inesatta” e, conclusivamente, chiedendo che il venga liquidato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato, ovvero al netto dei giorni di assenza suscettibili di detrazione economica.
La causa, fissata all'odierna udienza e celebrata secondo la modalità indicata in epigrafe, è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2.- Il ricorso è in massima parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione sulla base delle motivazioni di seguito esposte.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con
2 le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme,
Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
3 Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Conclusivamente, la domanda va accolta con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, a titolo di Compenso Individuale Accessorio, dell'importo, lievemente inferiore a quello preteso, di euro 1.063,71, calcolato secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto scuola ratione temporis applicabili e senza considerare i giorni di assenza suscettibili di detrazione economica, ricadenti nel periodo azionato, risultanti dal prospetto di cui al doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione (2 giorni di malattia).
3.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa e della natura marcatamente seriale del contenzioso (cause di lavoro fino a € 5.200,00, tenuto conto dell'importo spettante a titolo di accessori;
valori minimi), Cont seguono la soccombenza del .
Quanto, infine, all'ulteriore aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147/2022, pure rivendicato dalla parte ricorrente in virtù dell'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare
4 la consultazione dei documenti, si registra il mancato funzionamento dei collegamenti inseriti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Ne consegue che alcun importo può riconoscersi a tale titolo, presupponendo l'aumento in questione
“non solo il deposito in via telematica, ma anche la possibilità di utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentano di “navigare” agevolmente e rapidamente all'interno del testo” (Cass. civ. Sez. VI, 24.11.2022, n. 34605).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportati in motivazione;
Cont
- condanna, per l'effetto, il al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive quantificate in euro 1.063,71, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste di credito al saldo, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario, liquidandole in complessivi €. 1.314,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge.
Foggia, 10.7.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valentina di Leo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 10.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito telematico della stessa nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n.
11220/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
) - Controparte_1 [...]
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal funzionario dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.12.2024, la ricorrente - premessa la propria qualità di collaboratrice scolastica in virtù di contratti di supplenza temporanea (e, precisamente, dal
20.10.2020 all'11.06.2021 presso l'Istituto Superiore I.I.S.S. “Adriano Olivetti” di Orta Nova;
dal
9.10.2021 al 9.06.2022 presso l'I.C. “S. Pertini” di Orta Nova) – ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio
(CIA) previsto per il personale ATA dal CCNL comparto scuola 1999.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:“ 1) accerti e dichiari che il Compenso Individuale
Accessorio - istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non 1 discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per il periodo di cui in narrativa, periodo in cui dal 20.10.2020 al 11.06.2021, dal 09.10.2021 al 09.06.2022 ha svolto l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, 2) condanni il , in persona del Controparte_1
Ministro protempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 1.146,15 a titolo di Compenso Individuale Accessorio – istituito dal CCNL comparto scuola del 1999 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per il periodo di cui in narrativa dal 20.10.2020 al 11.06.2021, dal 09.10.2021 al 09.06.2022, avendo interrotto la prescrizione in data 04.12.2024 e 3) condanni il in Controparte_1 persona del pro-tempore, al pagamento delle competenze legali,con distrazione in favore CP_3 del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del , pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che:“Il Controparte_4 compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Integrato il contraddittorio, si è costituito il il quale non si è opposto all'accoglimento della CP_1 domanda attorea, rilevando, tuttavia, che “…la pretesa di parte ricorrente omette di considerare i periodi di assenza suscettibili di detrazione economica pertanto la determinazione del quantum Con risulta inesatta” e, conclusivamente, chiedendo che il venga liquidato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato, ovvero al netto dei giorni di assenza suscettibili di detrazione economica.
La causa, fissata all'odierna udienza e celebrata secondo la modalità indicata in epigrafe, è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2.- Il ricorso è in massima parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione sulla base delle motivazioni di seguito esposte.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con
2 le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme,
Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
3 Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Conclusivamente, la domanda va accolta con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, a titolo di Compenso Individuale Accessorio, dell'importo, lievemente inferiore a quello preteso, di euro 1.063,71, calcolato secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto scuola ratione temporis applicabili e senza considerare i giorni di assenza suscettibili di detrazione economica, ricadenti nel periodo azionato, risultanti dal prospetto di cui al doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione (2 giorni di malattia).
3.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa e della natura marcatamente seriale del contenzioso (cause di lavoro fino a € 5.200,00, tenuto conto dell'importo spettante a titolo di accessori;
valori minimi), Cont seguono la soccombenza del .
Quanto, infine, all'ulteriore aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147/2022, pure rivendicato dalla parte ricorrente in virtù dell'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare
4 la consultazione dei documenti, si registra il mancato funzionamento dei collegamenti inseriti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Ne consegue che alcun importo può riconoscersi a tale titolo, presupponendo l'aumento in questione
“non solo il deposito in via telematica, ma anche la possibilità di utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentano di “navigare” agevolmente e rapidamente all'interno del testo” (Cass. civ. Sez. VI, 24.11.2022, n. 34605).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportati in motivazione;
Cont
- condanna, per l'effetto, il al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive quantificate in euro 1.063,71, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste di credito al saldo, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario, liquidandole in complessivi €. 1.314,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge.
Foggia, 10.7.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valentina di Leo
5