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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2024 promossa da:
assistita dall'avv. Anna Edy Pacini;
Parte_1
PARTE ATTRICE contro assistito dagli avv. Gianfelice Cesaretti e Sante Giannecchini;
CP_1
PARTE CONVENUTA
TERZO CHIAMATO
Pubblico Ministero sede
INTERVENUTO
₪₪₪
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale di Prato, Voglia accogliere il ricorso presentato dalla signora e di conseguenza voglia affidare il figlio Parte_1
pagina 1 di 8 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Voglia Per_1
pertanto assegnare la casa coniugale, che è in comproprietà di entrambi i coniugi, alla signora Voglia infine disporre tutto il calendario delle visite affinché il Pt_1
padre possa stare con il proprio figlio sia durante la settimana che nei weekend, oltre che durante il periodo delle vacanze natalizie pasquali ed estive. Con vittoria di spese e competenze legali. per parte resistente: “Piaccia al Tribunale Ill. mo dichiarare, in tesi, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento o, in ipotesi denegata, respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Piaccia, altresì, al Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis, in parziale riforma e modifica della sentenza del Tribunale di Prato n. 810/2023, integralmente confermata dalla
Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 435/2024: disporre l'affidamento super esclusivo della prole minore al padre , con sospensione dei rapporti CP_1
madre minore e con ripresa degli stessi da subordinare ad una previa adesione, da parte della Sig.ra ad un percorso di valutazione psicodiagnostica e sostegno Pt_1
genitoriale ed alla previa preparazione del minore;
assegnare al concludente la casa familiare;
porre a carico della ricorrente l'obbligo di versamento, in favore del concludente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, la somma che sarà ritenuta di giustizia, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. In via istruttoria si conclude insistendo nella richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate in atti
e non ammesse, e dunque si torna a chiedere disporsi l'audizione del figlio minore delle parti, (sulla natura lato sensu istruttoria dell'incombente v., tra Persona_2 gli altri, L'ascolto del minore, in Dir. fam. e pers., 2014, 1599 ss.; Querzola, CP_2
L'ascolto del minore, in Trattato della separazione e divorzio, cura di Per_3
II, Ravenna, 2015, II, 278 ss.). Fermo restando il disposto dell'art. 473 bis 18 c.p.c., si chiede che venga ordinato alla ricorrente di esibire i documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 473 bis 12 c.p.c. Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: “Vero che si è presentata, nei giorni indicati nello Parte_1
specchietto che vi si mostra (produzione n. 33 di parte resistente), dinnanzi al posto di lavoro e sotto casa del Sig. urlando, battendo i pugni sui vetri e CP_1
pagina 2 di 8 suonando ripetutamente il citofono dal quale ha strappato l'etichetta sulla quale era riportato il nome del predetto Sig. ”; “Vero che il 30.05.2024 CP_1 Pt_2
è stata ingiuriata dalla Sig. ra che l'ha chiamata troia e
[...] Parte_1 marcia”; “Vero che , dopo gli episodi di cui al superiore capitolo n. 1, CP_1
apre l'ufficio al mattino presto, chiude a chiave le porte d'ingresso, appone un cartello col quale si avvisa la clientela che i titolari sono contattabili telefonicamente, lavora da casa da remoto e retribuisce un operatore affinché passi la sera ad abbassare le saracinesche”; − Si indicano a testi, sui suddetti capitoli 1), 2) e 3): − , Parte_2
residente a [...]; − residente in [...]
42 Prato (PO). Ci si oppone all'audizione delle persone asseritamente informate sui fatti richiesta ex adverso in quanto superflua alla luce delle produzioni spiegate da questa difesa. Ci si oppone all'ammissione del capitolo di prova n. 1 articolato ex adverso in quanto irrilevante e valutativo;
dei capitoli n. 2 e 3 in quanto contestati, irrilevanti e privi di riferimenti di tempo e luogo e tali, dunque, da non consentire la controprova;
dei capitoli 4, 5, 6 e 7 in quanto irrilevanti e documentali (quanto ai capitoli 6 e 7 il convenuto ha già provveduto comunque a chiarire anche documentalmente l'occorso); del capitolo 8 in quanto parimenti irrilevante. In denegata ipotesi di ammissione degli stessi si indicano in controprova, su tutti i capitoli di prova per testi articolati da controparte: - nato a [...] il CP_1
16.4.1940, residente in [...]2; − , residente Parte_2
a Prato, Via C. Goldoni n. 3; − residente in [...] Prato Testimone_1
(PO). Ci si oppone al supplemento di CTU richiesto ex adverso dato che l'inadeguatezza della ricorrente a svolgere le funzioni genitoriali non abbisogna davvero di ulteriori conferme. Si chiede, trattandosi di files audio e video, di essere autorizzati a produrre su supporto fisico (ad es. chiavetta usb o dvd) i documenti versati in atti coi numeri 11, 13, 15, 46 e 47. Con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex articolo 96 del codice di procedura civile oltre che al pagamento, in favore del concludente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III° comma, c.p.c. e con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi, diritti ed onorari di causa.”
pagina 3 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20 maggio 2024, ha adito il Tribunale di Prato Parte_1
per ottenere la modifica dei provvedimenti relativi al figlio n. il 10 Persona_2
dicembre 2010, resi con la sentenza resa dal Tribunale di Prato, n. 810 del 17 novembre 2023 e confermata dalla Corte d'Appello di Firenze n. 435\2024 del 4 marzo 2024. Con la sentenza sopra indicata, infatti, il Tribunale ha affidato in Per_1
via esclusiva al padre, , al quale ha assegnato anche la casa familiare, Persona_4
ha previsto che la madre possa vedere il figlio tre pomeriggi a settimana, alla presenza di un educatore domiciliare incaricato dal Servizio sociale, ha disposto a carico di entrambi i genitori l'onere di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie di il mantenimento ordinario del figlio è, Per_1
invece, integralmente rimasto a carico del padre.
A sostegno della domanda ha allegato che: la sentenza del Tribunale di Prato ha fondato l'incapacità genitoriale della su una CTU psicologica e sulle Pt_1
relazioni dei Servizi sociali e ha tolto il figlio alla madre;
in realtà, le argomentazioni spese in sentenza non sono sufficienti per escludere la responsabilità genitoriale della madre, che non ha partecipato alla ctu;
la stessa consulente, peraltro, ha riportato che dal colloquio con il corpo docente sarebbe emersa una presenza positiva della madre nella vita del figlio;
al contrario, il padre si è allontanato dalla casa familiare nel 2019 per andare a vivere con un'altra donna e non ha corrisposto il mantenimento che avrebbe dovuto;
ha chiesto, dunque, l'affidamento di ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, un regime di frequentazione padre figlio.
Si è costituito per chiedere l'affidamento c.d. superesclusivo di CP_1
allo scopo ha dedotto che: la CTU sulla quale si è fondata la decisione del Per_1
Tribunale di Prato, e alla quale la non ha volontariamente partecipato, appare Pt_1 del tutto esaustiva;
la ha rifiutato l'intervento dei Servizi sociali per attuare Pt_1
l'educativa domiciliare prevista dal Tribunale;
al contrario, ha mantenuto, come risulta dalla prima relazione dei Servizi sociali al giudice tutelare, l'attenzione sul conflitto con il e la nuova compagna, , ai quali ha CP_1 Parte_2
continuamente rivolto ingiurie e minacce, sia davanti casa che sul luogo di lavoro;
ha pagina 4 di 8 inondato non solo di ma anche la cancelleria del Tribunale di mail;
ha CP_1
ingenerato nel figlio uno stato di stress emotivo che lo ha determinato a non Per_1 voler più vedere la madre;
ha, dunque, concluso per l'affidamento superesclusivo di a sé, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un contributo di € Per_1
350,00 mensili a carico della per il mantenimento ordinario del figlio. Pt_1
Nel corso del giudizio, le parti sono state ascoltate all'udienza del 24 settembre
2024 e all'udienza del 10 dicembre 2024.; in data 24 settembre 2024, in via provvisoria e sulla base della relazione dei Servizi sociali e della posizione tenuta dalla davanti al Giudice, sono stati sospesi gli incontri madre/figlio; il 5 Pt_1
marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
A soli due mesi dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 4 marzo 2024, che ha confermato la sentenza di separazione del Tribunale di Prato del novembre
2023, , in data 20 maggio 2024, ha depositato il presente ricorso Parte_3
per la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo la modifica del regime di affidamento del figlio e il collocamento presso di sè.
Nessun elemento nuovo, tuttavia, è stato fornito in proprio favore dalla Pt_1
perché il Tribunale possa accogliere la domanda.
E' un fatto, confermato dal servizio sociale incaricato dal Tribunale di presenziare agli incontri madre/figlio, che non veda la madre dal novembre 2023, perché Per_1
si rifiuta di vederla (cfr. relazione 27novembre 2024).
Non è emerso alcun elemento che validi l'affermazione della che la Pt_1
colpa del rifiuto del figlio sia da attribuire al padre.
Al contrario, le conclusioni della ctu in ordine all'incapacità genitoriale della appaiono ulteriormente avvalorate dal comportamento tenuto nel corso del Pt_1
presente giudizio.
Ancorchè spinta da un sincero affetto verso il figlio, infatti, la ha sempre Pt_1 tenuto un atteggiamento aggressivo e scomposto verso l'autorità giudiziaria e il
Servizio sociale, che si sono mossi con l'intento di ripristinare la relazione con il figlio. Ed invero, ha inondato la cancelleria civile e il Servizio sociale di lunghissime mail nelle quali si descrive come una vittima del sistema;
dopo un primo impegno a pagina 5 di 8 seguito di colloquio con il giudice nel corso del procedimento, ha continuato a rifiutare il ruolo del Servizio sociale nella relazione con il figlio e ha rifiutato ogni confronto con gli operatori;
ha continuato ad insistere con il figlio per incontrarlo inviandogli messaggi e minacciando di andare sotto casa del padre “a fare casino” se non fosse andato (cfr., tra i numerosi altri, il doc. 21 di parte resistente).
L'audizione del minore non è stata disposta perché il ragazzo è stato sentito nel giudizio di separazione e nel corso della ctu ivi svolta;
nel presente giudizio, il
Servizio sociale ha confermato che non vuole incontrare la madre ed è in atti Per_1
un certificato medico (all.20) che attesta la sua situazione di stress derivante dal conflitto genitoriale;
dunque, non è stato ritenuto nell'interesse del minore una convocazione in Tribunale.
Ritiene, invece, il Tribunale che, al fine di recuperare il rapporto con il figlio, sia la a dover rivedere il proprio atteggiamento verso il sistema giustizia, che Pt_1 non si muove e non decide per inimicizia verso la stessa, bensì nell'interesse del minore.
L'affidamento di al padre, dunque, dovrà essere c.d. superesclusivo;
il Per_1 [...]
dunque, potrà decidere da solo anche relativamente alle questioni di CP_1
educazione, istruzione e sanitarie relative al figlio. Non è, infatti, al momento immaginabile che le parti possano in alcun caso serenamente dialogare nell'interesse del figlio minore;
la scelta, dunque, non può che ricadere sul genitore esclusivo collocatario.
Gli incontri madre/figlio, già sospesi con provvedimento del 24 settembre 2024, dovranno restare sospesi sino a che non accetti di svolgere una Parte_1 valutazione psicologica presso l'UFSMIA e un percorso di sostegno alla genitorialità
e adeguatamente preparato, non accetti di vedere la madre di nuovo. Per_1
Venendo alla richiesta di mantenimento di a carico della il Per_1 Pt_1
Tribunale rileva che la ricorrente non ha depositato alcun documento relativo alla propria situazione patrimoniale, pur non avendo dedotto di non essere idonea al lavoro;
anche in tal caso in un'ottica di opposizione all'autorità giudiziaria che deve decidere sulle domande presentate.
pagina 6 di 8 Ciò nondimeno, rileva il Tribunale che la pronuncia di separazione del novembre
2023, pur prevedendo solo tre incontri pomeridiani a settimana di con la Per_1
madre, ha ritenuto di porre a carico della solo il 50% delle spese Pt_1 straordinarie. In assenza di un'espressa allegazione del del mutamento della CP_1
situazione reddituale e\o patrimoniale propria o della ritiene il Tribunale di Pt_1
confermare, allo stato, tale regime economico, dato che non risulta allegato che il minore abbia aumentato le proprie esigenze così da rendere necessario per il padre maggiori esborsi.
Le spese del giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nel caso di specie, la soccombenza è da riferirsi alla (il rigetto Pt_1
del mantenimento chiesto dal è a tutta tutela della medesima, così come il CP_1
rigetto della domanda ex art. 96, III co., c.p.c.).
La condanna ex art. 96, III co., c.p.c..
Pur considerando l'atteggiamento sconveniente della non si ravvisano, Pt_1
tuttavia, i presupposti per la condanna richiesta, in ragione dello stato psicologico della e considerato che si tratta delle prime fasi della separazione. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in via c.d. superesclusiva a il padre potrà Controparte_3 CP_1
prendere da solo anche le decisioni che riguardano istruzione, educazione e sanità;
2) Sospende gli incontri madre/figlio fino a che non accetterà un Parte_1 esame psicologico da parte dell'UFSMIA, un sostegno alla genitorialità e l'intervento del Servizio sociale come disposto nella sentenza 810\23, previa preparazione di madre e figlio da parte dell'UFSMIA;
3) Rigetta la domanda di mantenimento ordinario proposta da CP_1
pagina 7 di 8 4) Entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie del figlio, individuate secondo il Protocollo Tribunale Prato/COA
Prato;
5) Rigetta la domanda ex art. 96, III co., c.p.c.;
6) condanna a rifondere a le spese processuali, che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
La Presidente
dott. Lucia Schiaretti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2024 promossa da:
assistita dall'avv. Anna Edy Pacini;
Parte_1
PARTE ATTRICE contro assistito dagli avv. Gianfelice Cesaretti e Sante Giannecchini;
CP_1
PARTE CONVENUTA
TERZO CHIAMATO
Pubblico Ministero sede
INTERVENUTO
₪₪₪
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale di Prato, Voglia accogliere il ricorso presentato dalla signora e di conseguenza voglia affidare il figlio Parte_1
pagina 1 di 8 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Voglia Per_1
pertanto assegnare la casa coniugale, che è in comproprietà di entrambi i coniugi, alla signora Voglia infine disporre tutto il calendario delle visite affinché il Pt_1
padre possa stare con il proprio figlio sia durante la settimana che nei weekend, oltre che durante il periodo delle vacanze natalizie pasquali ed estive. Con vittoria di spese e competenze legali. per parte resistente: “Piaccia al Tribunale Ill. mo dichiarare, in tesi, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento o, in ipotesi denegata, respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Piaccia, altresì, al Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis, in parziale riforma e modifica della sentenza del Tribunale di Prato n. 810/2023, integralmente confermata dalla
Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 435/2024: disporre l'affidamento super esclusivo della prole minore al padre , con sospensione dei rapporti CP_1
madre minore e con ripresa degli stessi da subordinare ad una previa adesione, da parte della Sig.ra ad un percorso di valutazione psicodiagnostica e sostegno Pt_1
genitoriale ed alla previa preparazione del minore;
assegnare al concludente la casa familiare;
porre a carico della ricorrente l'obbligo di versamento, in favore del concludente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, la somma che sarà ritenuta di giustizia, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. In via istruttoria si conclude insistendo nella richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate in atti
e non ammesse, e dunque si torna a chiedere disporsi l'audizione del figlio minore delle parti, (sulla natura lato sensu istruttoria dell'incombente v., tra Persona_2 gli altri, L'ascolto del minore, in Dir. fam. e pers., 2014, 1599 ss.; Querzola, CP_2
L'ascolto del minore, in Trattato della separazione e divorzio, cura di Per_3
II, Ravenna, 2015, II, 278 ss.). Fermo restando il disposto dell'art. 473 bis 18 c.p.c., si chiede che venga ordinato alla ricorrente di esibire i documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 473 bis 12 c.p.c. Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: “Vero che si è presentata, nei giorni indicati nello Parte_1
specchietto che vi si mostra (produzione n. 33 di parte resistente), dinnanzi al posto di lavoro e sotto casa del Sig. urlando, battendo i pugni sui vetri e CP_1
pagina 2 di 8 suonando ripetutamente il citofono dal quale ha strappato l'etichetta sulla quale era riportato il nome del predetto Sig. ”; “Vero che il 30.05.2024 CP_1 Pt_2
è stata ingiuriata dalla Sig. ra che l'ha chiamata troia e
[...] Parte_1 marcia”; “Vero che , dopo gli episodi di cui al superiore capitolo n. 1, CP_1
apre l'ufficio al mattino presto, chiude a chiave le porte d'ingresso, appone un cartello col quale si avvisa la clientela che i titolari sono contattabili telefonicamente, lavora da casa da remoto e retribuisce un operatore affinché passi la sera ad abbassare le saracinesche”; − Si indicano a testi, sui suddetti capitoli 1), 2) e 3): − , Parte_2
residente a [...]; − residente in [...]
42 Prato (PO). Ci si oppone all'audizione delle persone asseritamente informate sui fatti richiesta ex adverso in quanto superflua alla luce delle produzioni spiegate da questa difesa. Ci si oppone all'ammissione del capitolo di prova n. 1 articolato ex adverso in quanto irrilevante e valutativo;
dei capitoli n. 2 e 3 in quanto contestati, irrilevanti e privi di riferimenti di tempo e luogo e tali, dunque, da non consentire la controprova;
dei capitoli 4, 5, 6 e 7 in quanto irrilevanti e documentali (quanto ai capitoli 6 e 7 il convenuto ha già provveduto comunque a chiarire anche documentalmente l'occorso); del capitolo 8 in quanto parimenti irrilevante. In denegata ipotesi di ammissione degli stessi si indicano in controprova, su tutti i capitoli di prova per testi articolati da controparte: - nato a [...] il CP_1
16.4.1940, residente in [...]2; − , residente Parte_2
a Prato, Via C. Goldoni n. 3; − residente in [...] Prato Testimone_1
(PO). Ci si oppone al supplemento di CTU richiesto ex adverso dato che l'inadeguatezza della ricorrente a svolgere le funzioni genitoriali non abbisogna davvero di ulteriori conferme. Si chiede, trattandosi di files audio e video, di essere autorizzati a produrre su supporto fisico (ad es. chiavetta usb o dvd) i documenti versati in atti coi numeri 11, 13, 15, 46 e 47. Con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex articolo 96 del codice di procedura civile oltre che al pagamento, in favore del concludente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III° comma, c.p.c. e con vittoria, in ogni caso, di spese, compensi, diritti ed onorari di causa.”
pagina 3 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20 maggio 2024, ha adito il Tribunale di Prato Parte_1
per ottenere la modifica dei provvedimenti relativi al figlio n. il 10 Persona_2
dicembre 2010, resi con la sentenza resa dal Tribunale di Prato, n. 810 del 17 novembre 2023 e confermata dalla Corte d'Appello di Firenze n. 435\2024 del 4 marzo 2024. Con la sentenza sopra indicata, infatti, il Tribunale ha affidato in Per_1
via esclusiva al padre, , al quale ha assegnato anche la casa familiare, Persona_4
ha previsto che la madre possa vedere il figlio tre pomeriggi a settimana, alla presenza di un educatore domiciliare incaricato dal Servizio sociale, ha disposto a carico di entrambi i genitori l'onere di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie di il mantenimento ordinario del figlio è, Per_1
invece, integralmente rimasto a carico del padre.
A sostegno della domanda ha allegato che: la sentenza del Tribunale di Prato ha fondato l'incapacità genitoriale della su una CTU psicologica e sulle Pt_1
relazioni dei Servizi sociali e ha tolto il figlio alla madre;
in realtà, le argomentazioni spese in sentenza non sono sufficienti per escludere la responsabilità genitoriale della madre, che non ha partecipato alla ctu;
la stessa consulente, peraltro, ha riportato che dal colloquio con il corpo docente sarebbe emersa una presenza positiva della madre nella vita del figlio;
al contrario, il padre si è allontanato dalla casa familiare nel 2019 per andare a vivere con un'altra donna e non ha corrisposto il mantenimento che avrebbe dovuto;
ha chiesto, dunque, l'affidamento di ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, un regime di frequentazione padre figlio.
Si è costituito per chiedere l'affidamento c.d. superesclusivo di CP_1
allo scopo ha dedotto che: la CTU sulla quale si è fondata la decisione del Per_1
Tribunale di Prato, e alla quale la non ha volontariamente partecipato, appare Pt_1 del tutto esaustiva;
la ha rifiutato l'intervento dei Servizi sociali per attuare Pt_1
l'educativa domiciliare prevista dal Tribunale;
al contrario, ha mantenuto, come risulta dalla prima relazione dei Servizi sociali al giudice tutelare, l'attenzione sul conflitto con il e la nuova compagna, , ai quali ha CP_1 Parte_2
continuamente rivolto ingiurie e minacce, sia davanti casa che sul luogo di lavoro;
ha pagina 4 di 8 inondato non solo di ma anche la cancelleria del Tribunale di mail;
ha CP_1
ingenerato nel figlio uno stato di stress emotivo che lo ha determinato a non Per_1 voler più vedere la madre;
ha, dunque, concluso per l'affidamento superesclusivo di a sé, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un contributo di € Per_1
350,00 mensili a carico della per il mantenimento ordinario del figlio. Pt_1
Nel corso del giudizio, le parti sono state ascoltate all'udienza del 24 settembre
2024 e all'udienza del 10 dicembre 2024.; in data 24 settembre 2024, in via provvisoria e sulla base della relazione dei Servizi sociali e della posizione tenuta dalla davanti al Giudice, sono stati sospesi gli incontri madre/figlio; il 5 Pt_1
marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
A soli due mesi dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 4 marzo 2024, che ha confermato la sentenza di separazione del Tribunale di Prato del novembre
2023, , in data 20 maggio 2024, ha depositato il presente ricorso Parte_3
per la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo la modifica del regime di affidamento del figlio e il collocamento presso di sè.
Nessun elemento nuovo, tuttavia, è stato fornito in proprio favore dalla Pt_1
perché il Tribunale possa accogliere la domanda.
E' un fatto, confermato dal servizio sociale incaricato dal Tribunale di presenziare agli incontri madre/figlio, che non veda la madre dal novembre 2023, perché Per_1
si rifiuta di vederla (cfr. relazione 27novembre 2024).
Non è emerso alcun elemento che validi l'affermazione della che la Pt_1
colpa del rifiuto del figlio sia da attribuire al padre.
Al contrario, le conclusioni della ctu in ordine all'incapacità genitoriale della appaiono ulteriormente avvalorate dal comportamento tenuto nel corso del Pt_1
presente giudizio.
Ancorchè spinta da un sincero affetto verso il figlio, infatti, la ha sempre Pt_1 tenuto un atteggiamento aggressivo e scomposto verso l'autorità giudiziaria e il
Servizio sociale, che si sono mossi con l'intento di ripristinare la relazione con il figlio. Ed invero, ha inondato la cancelleria civile e il Servizio sociale di lunghissime mail nelle quali si descrive come una vittima del sistema;
dopo un primo impegno a pagina 5 di 8 seguito di colloquio con il giudice nel corso del procedimento, ha continuato a rifiutare il ruolo del Servizio sociale nella relazione con il figlio e ha rifiutato ogni confronto con gli operatori;
ha continuato ad insistere con il figlio per incontrarlo inviandogli messaggi e minacciando di andare sotto casa del padre “a fare casino” se non fosse andato (cfr., tra i numerosi altri, il doc. 21 di parte resistente).
L'audizione del minore non è stata disposta perché il ragazzo è stato sentito nel giudizio di separazione e nel corso della ctu ivi svolta;
nel presente giudizio, il
Servizio sociale ha confermato che non vuole incontrare la madre ed è in atti Per_1
un certificato medico (all.20) che attesta la sua situazione di stress derivante dal conflitto genitoriale;
dunque, non è stato ritenuto nell'interesse del minore una convocazione in Tribunale.
Ritiene, invece, il Tribunale che, al fine di recuperare il rapporto con il figlio, sia la a dover rivedere il proprio atteggiamento verso il sistema giustizia, che Pt_1 non si muove e non decide per inimicizia verso la stessa, bensì nell'interesse del minore.
L'affidamento di al padre, dunque, dovrà essere c.d. superesclusivo;
il Per_1 [...]
dunque, potrà decidere da solo anche relativamente alle questioni di CP_1
educazione, istruzione e sanitarie relative al figlio. Non è, infatti, al momento immaginabile che le parti possano in alcun caso serenamente dialogare nell'interesse del figlio minore;
la scelta, dunque, non può che ricadere sul genitore esclusivo collocatario.
Gli incontri madre/figlio, già sospesi con provvedimento del 24 settembre 2024, dovranno restare sospesi sino a che non accetti di svolgere una Parte_1 valutazione psicologica presso l'UFSMIA e un percorso di sostegno alla genitorialità
e adeguatamente preparato, non accetti di vedere la madre di nuovo. Per_1
Venendo alla richiesta di mantenimento di a carico della il Per_1 Pt_1
Tribunale rileva che la ricorrente non ha depositato alcun documento relativo alla propria situazione patrimoniale, pur non avendo dedotto di non essere idonea al lavoro;
anche in tal caso in un'ottica di opposizione all'autorità giudiziaria che deve decidere sulle domande presentate.
pagina 6 di 8 Ciò nondimeno, rileva il Tribunale che la pronuncia di separazione del novembre
2023, pur prevedendo solo tre incontri pomeridiani a settimana di con la Per_1
madre, ha ritenuto di porre a carico della solo il 50% delle spese Pt_1 straordinarie. In assenza di un'espressa allegazione del del mutamento della CP_1
situazione reddituale e\o patrimoniale propria o della ritiene il Tribunale di Pt_1
confermare, allo stato, tale regime economico, dato che non risulta allegato che il minore abbia aumentato le proprie esigenze così da rendere necessario per il padre maggiori esborsi.
Le spese del giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nel caso di specie, la soccombenza è da riferirsi alla (il rigetto Pt_1
del mantenimento chiesto dal è a tutta tutela della medesima, così come il CP_1
rigetto della domanda ex art. 96, III co., c.p.c.).
La condanna ex art. 96, III co., c.p.c..
Pur considerando l'atteggiamento sconveniente della non si ravvisano, Pt_1
tuttavia, i presupposti per la condanna richiesta, in ragione dello stato psicologico della e considerato che si tratta delle prime fasi della separazione. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in via c.d. superesclusiva a il padre potrà Controparte_3 CP_1
prendere da solo anche le decisioni che riguardano istruzione, educazione e sanità;
2) Sospende gli incontri madre/figlio fino a che non accetterà un Parte_1 esame psicologico da parte dell'UFSMIA, un sostegno alla genitorialità e l'intervento del Servizio sociale come disposto nella sentenza 810\23, previa preparazione di madre e figlio da parte dell'UFSMIA;
3) Rigetta la domanda di mantenimento ordinario proposta da CP_1
pagina 7 di 8 4) Entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie del figlio, individuate secondo il Protocollo Tribunale Prato/COA
Prato;
5) Rigetta la domanda ex art. 96, III co., c.p.c.;
6) condanna a rifondere a le spese processuali, che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
La Presidente
dott. Lucia Schiaretti
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