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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/12/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
2534/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2534/2023 r.g.a.c. avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Matrone e dall'avv. Marika Matrone, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla Via Tortora n. 28, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
subentrata alla ai sensi dell'art. 1 co. 16 L. n. 56/14, Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Massimo Marsico e Vera Berardelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Piazza Matteotti n. 1, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. depositato in data 12.05.2023, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del Controparte_1 Controparte_2 subentrata alla ex art.2051 e 2043 c.c. per i periodici allagamenti subiti dal Controparte_3 compendio immobiliare del ricorrente sig. , sito in Torre Annunziata, alla Via Torretta Parte_1 di Siena n.344/346 (ex 106) riportato in Catasto del Comune di Torre Annunziata al fg. 11 p.lle 21,
460, 876 e nudo proprietario delle p.lle 877, 875 sub 1, 649 sub 6, sub3 e sub 4, in ragione delle copiose immissioni di acqua provenienti dalla Via provinciale Torretta di Siena in occasione delle precipitazioni meteoriche più intense;
2) per l'effetto ordinare alla in Controparte_1
1 persona del Sindaco metropolitano p.t., subentrata alla Provincia di Napoli, previo esperimento di apposita CTU, la immediata realizzazione di tutti i lavori e/o le opere necessarie alla corretta irreggimentazione delle acque meteoriche relative alla Via Torretta di Siena nel tratto prospiciente il compendio immobiliare del ricorrente sig. in Torre Annunziata alla Via Torretta di Parte_1
Siena n.344/346 (ex 106) riportato in Catasto del Comune di Torre Annunziata al fg. 11 p.lle 21, 460,
876 e nudo proprietario delle p.lle 877, 875 sub 1, 649, sub 6, sub3 e sub 4, ed ogni ulteriore opera
e/o accorgimento tecnico atto ad eliminare definitivamente le cause dell'allagamento del compendio immobiliare stesso in occasione degli eventi meteorici più intensi, al fine di eliminare lo stato di continuo pericolo alla incolumità personale del sig. e del proprio nucleo familiare, nonché Pt_1 dei periodici e gravissimi danni che la proprietà stessa subisce;
3) condannare la Controparte_1
in persona del p.t. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
[...] Controparte_2 non patrimoniali, subiti dal sig. a seguito degli allagamenti del 6 novembre 2011, del 13 Pt_1 settembre 2012, del 9 agosto 2013, del 12 settembre 2014, del 9 giugno 2015 e del 24 settembre 2015, del 19 settembre 2016, del 06 novembre 2017, del 09 agosto 2022, del 25 settembre 2022, i primi ammontanti a complessivi € 76.625,00 giusta CTP in atti, o alla diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU, oltre interessi e rivalutazione, salvo il maggior danno;
4) con vittoria di spese ed onorari di lite”.
A sostegno della domanda premetteva di essere proprietario di un fondo sito in Torre Annunziata
(NA) alla via Torretta di Siena n. 344/346 (riportato al foglio 11 p.lle 21,460,876) e nudo proprietario della particella 877 del Catasto terreno del Comune di Torre Annunziata, confinante ad ovest con la vecchia strada Provinciale Torretta di Siena, ad est con le Ferrovie LO ST (linea Torre Centrale-
Cancello), a nord con l'alveo Penniniello e a sud con la Ferrovia Circumvesuviana;
che su detto fondo insiste il fabbricato per civile abitazione - identificato NCEU del Comune di Torre Annunziata al foglio 11, particella 875 sub 1, particella 649 sub 6 , sub 3 e sub 4 - di cui il ricorrente è nudo proprietario e che costituisce dimora e residenza del nucleo familiare;
che, prima del 2000, la nel corso della realizzazione del raddoppio dei binari della linea Torre Controparte_4
Annunziata-Poggiomarino, attraverso il rialzamento di un ponte, aveva modificato l'andamento altimetrico della Via Provinciale Torretta di Siena, creando un impluvio innaturale con ristagno di acque, a cui la predetta aveva ovviato con una camera di raccolta e Controparte_4 canalizzazione verso il fosso di guardia della ferrovia;
che l'Amministrazione Provinciale (nel 2002), nel realizzare i lavori di ampliamento della Via Provinciale Torretta di Siena, non aveva tenuto conto della modifica altimetrica preesistente, compromettendo il deflusso naturale delle acque meteoriche.
Pertanto, il ricorrente evidenziava il verificarsi di una serie di eventi dannosi: il primo in data
09.09.2003, quando un allagamento dovuto all'insufficienza del condotto fognario realizzato aveva
2 causato il crollo di un muro di recinzione della proprietà; a seguito di ciò, veniva incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata un giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo (R.G. n.
2617/03), al cui esito l'Amministrazione Provinciale sottoscriveva un atto di transazione con il sig.
, dante causa del ricorrente, a mezzo del quale veniva riconosciuta in suo favore la Controparte_5 somma di euro 58.185,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Tuttavia, nonostante la transazione, l'Amministrazione non adottava misure per evitare il ripetersi degli allagamenti;
pertanto, il ricorrente denunziava il verificarsi, nel corso degli anni, di ulteriori eventi dannosi, da ultimo in data 9 agosto e 25 settembre 2022, allorquando la sua proprietà era stata nuovamente sottoposta all'invasione di acqua e fango proveniente dalla strada.
1.1. Si costituiva in giudizio la la quale si opponeva alle domande Controparte_1 proposte dal ricorrente.
In primo luogo, eccepiva l'incompetenza del Tribunale Ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche nonché la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando a tal riguardo che la aveva sempre posto in essere tutto quanto di competenza Controparte_1 al fine di evitare danni alla proprietà del e non poteva essere chiamata a rispondere di inerzie Pt_1
e inadempienze di altri Enti.
In particolare, deduceva che la stessa era stata danneggiata dalle condotte Controparte_1 omissive ed inadempienti dei Comuni di Torre Annunziata, e , i quali non CP_6 CP_7 avevano adottato tutte le misure necessarie ad evitare che enormi quantità di acque, detriti e rifiuti provenienti dalle strade dei medesimi comuni si riversassero sulla SP 317 Torretta di Siena;
dunque, fatte queste premesse, chiedeva di dichiarare l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche;
in via subordinata, di valutare l'opportunità della integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni di Torre Annunziata, e , CP_6 CP_7 ordinandone la chiamata in causa ex art 107 c.p.c.; nel merito, di rigettare l'avverso ricorso, in quanto inammissibile ed infondato;
in via subordinata, chiedeva di accertare che le cause dei danni lamentati erano ascrivibili alla mancata regimentazione delle acque delle strade comunali a monte della S.P.
Torretta di Siena, stabilendo le percentuali di responsabilità tra i diversi enti coinvolti (comuni di
Torre Annunziata, e ); il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. CP_6 CP_7
1.2. All'esito dell'udienza cartolare del 18.10.2023, ritenuto di non dover disporre la chiamata in causa dei suddetti comuni ai sensi dell'art. 107 c.p.c. e di rimettere alla decisione di merito ogni considerazione circa la preliminare eccezione di incompetenza, veniva rigettata l'istanza di prova testimoniale avanzata dalla parte convenuta e veniva disposta c.t.u.; all'esito dell'espletamento della consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. e, in seguito, rinviato all'udienza del 19.11.2025.
3 Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 20.11.2025 in sostituzione della predetta udienza, la causa veniva riservata in decisione.
2. Tanto premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla
[...]
la quale ha invocato la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Controparte_1
Pubbliche ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140.
Si ritiene che l'eccezione non possa essere accolta.
Infatti, secondo l'orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 1066/2006 ribadito anche da Cass. ord. 5 marzo 2014, n. 5224), la competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche postula la dipendenza del danno dall'errata esecuzione, dalla mancata manutenzione o, comunque, dal mal funzionamento di un'opera idraulica realizzata nel regime delle acque pubbliche (cfr. Cass. ord. 09 novembre 2012, n. 19575). Ebbene, tale presupposto non ricorre nel caso in esame: la controversia in oggetto trae origine da allagamenti verificatisi in occasione di precipitazioni meteoriche e dalla dedotta inadeguatezza delle opere stradali e delle canalizzazioni insistenti lungo la Via Provinciale Torretta di Siena;
si controverte, pertanto, non già di opere idrauliche rientranti nel regime delle acque pubbliche, bensì del deflusso delle acque meteoriche e della rete fognaria eventualmente collegata.
Secondo la giurisprudenza, le acque, nere e meteoriche, convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dal R.D.
n. 1775 del 1933, art. 1, della loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, non ravvisandosi in esse, nel momento in cui sono convogliate o prima che siano raccolte rispettivamente per la redistribuzione e la depurazione od altro analogo trattamento, quel carattere di risorsa idrica naturale pubblica, destinata cioè agli usi cui ordinariamente vengono destinate dall'uomo.
La necessità di siffatto requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, è rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994, n. 36. In particolare, il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1 (…) conferma – per espressa esclusione – la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, a mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse (Cass. 05 settembre 2012, n. 14883; Cass. 11 gennaio 2001, n. 315).
Nel caso di specie, non si controverte, infatti, di derivazioni, utilizzazioni o modificazioni di corsi d'acqua pubblici, avendo il ricorrente lamentato l'inadeguata regolazione delle acque meteoriche.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla deve essere Controparte_1 rigettata.
3. Venendo al merito della causa, la domanda è fondata e va accolta.
4 Il ricorrente ha chiesto di accertare la responsabilità della (già Controparte_1 CP_3
per i ripetuti allagamenti del proprio compendio immobiliare, con conseguente condanna
[...] alla realizzazione delle opere necessarie per la corretta regimentazione delle acque meteoriche lungo la Via Provinciale Torretta di Siena e al risarcimento dei danni patiti nelle varie occasioni di eventi alluvionali. Nel caso di specie, alla luce degli accertamenti espletati al consulente, emerge con chiarezza che la Via Provinciale Torretta di Siena costituisce opera di competenza della
[...]
e che lungo tale asse stradale si determina, per effetto dell'assetto altimetrico creato CP_1 dapprima da e successivamente dagli interventi provinciali del 2002, un Controparte_4 impluvio artificiale in virtù del quale le acque meteoriche vengono convogliate in modo anomalo verso il fondo del ricorrente, e la regimentazione è del tutto insufficiente e priva di opere idonee allo smaltimento.
In particolare, nella c.t.u. si legge: “Il rapporto tra i danni subiti dal fondo “ ” e le strade Pt_1
Provinciali attigue, è strettamente connesso all'evoluzione degli eventi che a partire dal 2002 hanno modificato la morfologia delle aree prospicienti la proprietà del sig. ed in particolare la Pt_1 morfologia della strada provinciale Torretta di Siena nella zona antistante l'accesso alla proprietà
. Prima dell'anno 2000 la allora nel corso della realizzazione del Pt_1 Controparte_4 raddoppio dei binari della linea Torre Annunziata Poggiomarino, ha rialzato il livello del ponte esistente sulla S.P. Torretta di Siena in corrispondenza della trincea ferroviaria, modificando così
l'andamento altimetrico della strada. Infatti, in origine, il tracciato stradale proseguiva il suo naturale andamento da monte verso valle con un'unica livelletta. Dopo l'intervento della si veniva invece a creare un'inversione della pendenza della strada (a circa Controparte_4
35 m dall'ingresso della proprietà ), formando, in corrispondenza del punto geodetico più Pt_1 basso, un impluvio innaturale che favoriva il ristagno delle acque meteoriche e ne impediva
l'originario deflusso verso valle. Per ovviare a ciò, la provvedeva alla Controparte_4 realizzazione di una camera di raccolta delle acque pluviali che venivano poi incanalate verso il fosso di guardia della sottoposta linea ferroviaria.
Successivamente l'Amministrazione Provinciale di rovvedeva al rifacimento ed ampliamento CP_1 della S.P. Torretta di Siena. Detti lavori hanno modificato anch'essi la morfologia della strada al punto che l'impluvio stradale, realizzato dalla sembra essere stato traslato Controparte_4 in corrispondenza del cancello d'ingresso della proprietà . Pt_1
Tali ulteriori modifiche alla strada realizzate dalla allora Amministrazione Provinciale di CP_1 rendevano quindi inefficace il sistema di raccolta delle acque opportunamente costruito in precedenza dalla Controparte_4
5 L'Amministrazione Provinciale, in relazione alle criticità rilevate in merito alla regimentazione delle acque, realizzava un sistema fognario sia sulla costruenda S.P. Torretta di Siena, sia sulla Vecchia
di Siena con l'intento di allontanare le acque verso l'esistente alveo San Francesco. Parte_2
Purtroppo, detto sistema fognario realizzato dalla allora Amm.ne Provinciale, risultava e risulta insufficiente a smaltire le acque meteoriche in concomitanza di eventi piovosi intensi. In particolare, la fogna realizzata lungo via Vecchia Torretta di Siena anziché trasportare l'acqua pluviale dalla strada verso l'alveo San Francesco, durante eventi piovosi di forte intensità, si comporta esattamente al contrario, rigurgitando la portata di acqua e fango proveniente dall'alveo e scaricandola lungo la strada. Lo scatolare fognario che corre interrato su via San Francesco, nasce su via Carola all'incrocio con via Promiscua e dopo circa 350 metri sbocca nell'alveo pluviale e “dovrebbe” trasportare le acque verso la vasca di calma e sedimentazione di via Settetermini. Le acque convogliate nello “scatolare” derivano dalle fogne presenti a monte della stessa via Carola e da via
Promiscua; quali e quanti bacini tributari siano coinvolti non è noto”.
Il consulente ha, quindi, accertato che la “inefficienza del sistema fognario è dovuta: - alla mancanza della richiesta e necessaria pendenza della linea fognaria realizzata dalla ex Amministrazione
Provinciale su via Vecchia Torretta di Siena verso valle, ovvero verso il punto di recapito all'interno dell'alveo San Francesco;
- alla inefficienza del sistema di prevenzione realizzato da
[...]
in corrispondenza dell'incrocio con via Nuova Torretta di Siena e costituito da un CP_1 dosso stradale e da un sistema di griglie che NON riescono ad impedire alle acque che laminano sulle strade a monte di invadere la via provinciale Nuova Torretta di Siena;
- alla mancanza di regolari interventi di pulizia e manutenzione delle strade e degli impianti fognari da parte di
[...]
, la cui ostruzione non favorisce il deflusso delle acque di pioggia nei punti di recapito CP_1 finale”.
Orbene, i ripetuti allagamenti verificatisi tra il 2003 e il 2022 nella proprietà del ricorrente sono da attribuire alla inefficienza del sistema fognario presente sulle vie provinciali Torretta di Siena e via
Vecchia Torretta di Siena, realizzato dalla Amministrazione Provinciale di Napoli a seguito delle dedotte modifiche della morfologia della strada;
in particolare, i lavori di ampliamento e di rifacimento della S.P. Torretta di Siena hanno reso inefficace il sistema di raccolta delle acque in precedenza realizzato dalla per cui la responsabilità non può che essere Controparte_4 ascritta alla parte resistente.
Quanto ai rilievi critici mossi al riguardo dal c.t.p. di parte resistente, è possibile richiamare intgeralmente la risposta fornita dall'ausiliario. In primo luogo, la circostanza che la proprietà del ricorrente sia dotata di un varco asseritamente abusivo è del tutto irrilevante, in quanto una diversa collocazione del varco carrabile lungo il fronte prospiciente la strada Vecchia Torretta di Siena o
6 eventualmente l'innalzamento della quota del cancello dal piano viabile (opere richiamate da parte resistente a supporto della propria tesi) non eliminerebbero, di certo, gli allagamenti che - come accertato dal consulente - sono causati dall'inefficienza del sistema fognario. Si consideri, poi, che come evidenziato dall'ausiliario, le acque che invadono la proprietà non provengono soltanto Pt_1 dal cancello di ingresso, ma anche dai fori di drenaggio praticati nel muro confinante con la strada e
“che la chiusura del varco di accesso alla proprietà oltre a non eliminare il verificarsi degli Pt_1 allagamenti delle strade provinciali Torretta di Siena e Vecchia Torretta di Siena, determinerebbe un maggiore innalzamento del livello delle acque che porterebbero ad incrementare il livello di pressione sui muri di confine con la proprietà determinandone il crollo, così come già Pt_1 avvenuto in passato in relazione all'evento dannoso del 09/09/2003, così come documentato nell'ATP depositata in data 22/09/2004 e nell'atto di transazione del 13/10/2005. Ed ancora si rileva che il fronte della proprietà che prospetta sulle strade provinciali Torretta di Siena e Vecchia Pt_1
Torretta di Siena è praticamente tutto interessato dai fenomeni di allagamento di tali strade e pertanto in qualunque altro punto si volesse aprire il varco, questo sarebbe oggetto di “sversamenti” all'interno della propr. in caso di allagamenti delle strade provinciali”. Pt_1
Neppure può escludersi la responsabilità dell'Ente convenuto sul presupposto che i danni sarebbero conseguenza dei lavori realizzati dalla o, ancora, di un difetto di manutenzione Controparte_4 delle strade comunali. Infatti, come verificato dall'ausiliario e sulla scorta dell'atto di transazione del
13.10.2005, le cause dei danni sono da ascrivere alle carenze progettuali ed esecutive che hanno interessato i lavori effettuati sulla strada provinciale in quanto, procedendo ad un sommario adattamento della strada all'attuale quota del ponte sulla ferrovia non è stata Controparte_4 considerata l'inversione di pendenza della stessa strada cagionata da tale ponte, compromettendo il sistema di deflusso delle acque meteoriche verso valle. D'altra parte, anche gli interventi realizzati dalla negli anni 2013 e 2016 si sono rivelati insufficienti. Controparte_1
Quanto, infine, all'assenza di manutenzione e pulizia delle caditoie delle strade di pertinenza di altri
Enti ( e di ), poste a monte delle strade Torretta di Siena e Vecchia Controparte_8 CP_7
Torretta di Siena, pur potendo ciò determinare un maggiore afflusso delle acque di ruscellamento sulle strade a valle, non rappresenta la causa degli allagamenti della proprietà del ricorrente che, pertanto, sono da ascrivere ai lavori eseguiti sulla strada provinciale.
Dunque, infondata è l'eccezione di difetto di titolarità passiva avanzata dal convenuto (tale deve intendersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata in comparsa) e la responsabilità va ascritta in via esclusiva alla ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Controparte_1
La giurisprudenza è, infatti, univoca nell'affermare che strade, ponti, fossi di guardia e opere annesse sono beni sottoposti al controllo dell'ente proprietario, il quale risponde dei danni cagionati da tali
7 beni, salvo prova del caso fortuito che, per essere tale, deve avere i caratteri dell'eccezionalità, imprevedibilità e non evitabilità.
Il caso fortuito, dunque, esenta l'Amministrazione dalla responsabilità civile da cose in custodia ex art. 2051 c.c., riconducendo la giurisprudenza gli allagamenti stradali - nel caso di intense precipitazioni atmosferiche - a questa ipotesi di esonero, dovendo il proprietario del bene dimostrare la diligente attività di manutenzione con riferimento al deflusso delle acque piovane (Cass. sez. III civ., ordinanza 23 novembre 2023, n. 32643). Nel caso di specie, si ritiene che gli eventi meteorici, pur intensi, non rivestono carattere eccezionale tale da escludere la responsabilità, se solo si considera che gli allagamenti si verificano dal 2003 con dinamica pressoché identica e alcuna opera definitiva
è stata predisposta per eliminare il problema.
Ne discende, pertanto, l'accertamento della responsabilità della per gli Controparte_1 allagamenti del compendio immobiliare del ricorrente , sito in Torre Annunziata, alla Parte_1
Via Torretta di Siena n. 344/346.
4. Ciò detto, occorre poi indicare le opere necessarie ad eliminare la fonte degli allagamenti. Il c.t.u. in merito ha evidenziato l'assenza di un adeguato sistema di captazione delle acque, la necessità di prevedere opere di raccolta e convogliamento, canalizzazioni e adeguamento della sede stradale. In particolare, l'ausiliario alle pagg. 13 e ss. della relazione depositata in data 12.08.2024, ha così individuato gli interventi da realizzare:
“1) ulteriore innalzamento del dosso realizzato all'incrocio con via Torretta di Siena portandolo ad una altezza di 30 cm, avendo cura di realizzare un adeguata sottostruttura stradale che non collassi sotto i carichi stradali (la strada è sottoposta a notevole flusso veicolare di mezzi pesanti). Il dosso, adeguatamente segnalato, potrà svilupparsi su una distanza in piano di circa 4 metri raggiungendo
i 30 cm di dislivello con una pendenza di 9 gradi circa.
2) Sostituire le attuali tubazioni di collegamento tra lo scatolare e la griglia esistente in sx idraulica con altre di diametro maggiore - dn 500; realizzazione di un sistema duale di griglie, in dx idraulica LO scatolare, simile a quello esistente in corrispondenza del succitato incrocio;
predisporre un piano di manutenzione costante dell'alveo ricettore dei flussi idrici e di tutto l'impianto fognario che viene reso inefficace dalla presenza di detriti depositati nei pozzetti e allo sbocco dell'alveo; parimenti, garantire un piano di pulizia e mantenimento in efficienza delle caditoie e delle griglie.
3) Pulizia del tratto fognario lungo via Vecchia Torretta di Siena e verifica di funzionamento e andamento dei flussi d'acqua e disostruzione LO sbocco della tubazione in alveo;
realizzazione di un sistema di sollevamento reflui mediante una stazione di pompaggio all'interno della attuale vasca all'angolo tra via Vecchia Torretta di Siena e via Carola la cui premente scarichi direttamente nello scatolare;
considerate le dimensioni del pozzetto e le portate stimate in ingresso, si ritiene idoneo un
8 impianto dotato di doppia pompa (potenza:7/10 kw, portata: 40/50 l/sec, prevalenza 6/9 m), una sostitutiva in emergenza dell'altra, azionato in automatico con sistema di misurazione dei livelli ad ultrasuoni comandato da PLC.
4) Prolungamento del tratto fognario proveniente da via Vecchia Torretta di Siena per circa 100 m
(da verificare in funzione della differenza di quota) affinché le modeste pendenze non consentano
l'inversione del flusso causato dal riempimento del canale di scarico a valle dell'attraversamento Cont ferroviario della .
Le opere sono riportate in dettaglio nei grafici di progetto di cui all'allegato n. 4 alla relazione e il relativo valore è stato stimato in euro 87.676,46 oltre IVA come da computo estimativo allegato n. 7 alla relazione del c.t.u..
La va, pertanto, condannata ad eseguire le opere indicate dal c.t.u. e appena Controparte_1 descritte.
5. Passando, ora, alla disamina dei danni patiti dal ricorrente, la parte ha chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dagli allegamenti avvenuti in data 06/11/2011,
09/08/2013, 12/09/2014, 09/06/2015, 24/09/2015, 09/08/2022 e 25/09/2022. Al contempo, l'istante ha allegato che, con riferimento ai danni relativi al primo evento dannoso del 09/09/2003, è stato effettuato un Accertamento Tecnico Preventivo nell'ambito del proc. n. 2617/20036 presso il
Tribunale di Torre Annunziata e in data 13/10/2005, in relazione a tale evento dannoso, il sig. CP_5
(date causa del ricorrente) e l'Amministrazione Provinciale di Napoli sono, poi, addivenuti
[...] ad una transazione che prevedeva una liquidazione complessiva dei danni in euro 58.185,00 oltre le spese legali.
Orbene, sulla scorta della documentazione in atti e, in particolare, delle perizie di parte ricorrente e della relativa documentazione fotografica e grafica, il c.t.u. ha stimato in euro 33.585,91 i danni patiti dal ricorrente in conseguenza degli allagamenti denunciati, come indicato dettagliatamente nelle tabelle alle pagg. 21-24 della relazione depositata in data 12.08.2024.
Adeguatamente indicati sono i criteri di calcolo adoperati dal c.t.u., il quale ha evidenziato che “Con riferimento ai danni alle “colture” si procederà a quantificare tali danni utilizzando il metodo di stima analitico, basato sull'elaborazione di un computo metrico estimativo secondo il criterio del frutto pendente. Per il calcolo del frutto pendente si è proceduto determinando prima il valore della produzione lorda vendibile (PLV) che si sarebbe ottenuta in assenza del danno;
a tale valore sono state sottratte le spese (Sp), che sarebbero state effettivamente eseguite nel periodo intercorrente tra il momento del danno e la fine del ciclo produttivo. Dette spese, nella fattispecie, sono costituite da quelle connesse alle fasi prima della raccolta, alla raccolta del prodotto, scelta, confezionamento e commercializzazione. Per quanto riguarda le spese, va detto che possono essere calcolate come quota
9 Part d'incidenza sul valore della . A tal proposito lo scrivente ha consultato la pubblicazione redatta dal Settore SIRCA della Regione Campania – “Costi di produzione nell'agricoltura Campana 2004” dalla quale si rileva che il reddito netto è stato calcolato quale differenza tra il valore della produzione e i costi espliciti, che comprendono le spese di acquisto dei mezzi tecnici e dei materiali, le spese di noleggio, le quote di ammortamento, di manutenzione, di assicurazione e gli oneri generali. L'incidenza in percentuale dei costi sul valore della PLV, che è pari al rapporto tra i “costi espliciti” e la PLV, così come è possibile calcolare da detta pubblicazione della Regione Campania, varia a seconda del tipo di coltura in esame come di seguito riportato: 41% per le cipolle;
45% per
i cavolfiori;
24% per le insalate;
21% per la cicoria;
25% per i broccoli;
42% per la verza. Nel caso in esame si è applicata l'incidenza percentuale media del 25% per tenere conto della fase di produzione al tempo della quale è avvenuto l'allagamento. I prezzi di vendita dei prodotti sono stati invece rilevati da quale media delle piazze di riferimento relativamente agli anni in cui si CP_10 sono verificati gli allagamenti con il conseguente danneggiamento delle colture. Il calcolo della manodopera necessaria per le lavorazioni di ripristino e pulizia degli immobili del sig. a Pt_1 seguito degli allagamenti delle sue proprietà, è stato effettuato con riferimento ai costi della manodopera fissati dal Provveditorato OO.PP. Campania relativamente agli anni di riferimento. Il calcolo della manodopera “agricola” necessaria per le lavorazioni di ripristino, pulizia e rigenerazione dei terreni è stato effettuato con riferimento alle retribuzioni medie degli operai agricoli a livello regionale pubblicati in relazione agli anni di riferimento”.
Pertanto, in relazione all'evento del 6/11/2011 i danni sono stati stimati in euro 3.586,39; in relazione all'evento del 9/08/2013, i danni sono stati stimati in euro 12.212,47; in relazione agli eventi del
12/09/2014, del 9/06/2015 e del 24/09/2015, i danni sono stati stimati in euro 12.843,05; in relazione agli eventi del 09/08/2022 e 25/09/2022 i danni sono stati stimati in euro 4.944,00.
La perizia appare sul punto adeguatamente motivata e, d'altra parte, i criteri di calcolo adoperati dall'ausiliario non sono stati contestati, non essendo sufficiente ad escludere il risarcimento la circostanza che i danni, al momento dell'espletamento della c.t.u., fossero stati già riparati, atteso che essi possono desumersi in maniera presuntiva dalla documentazione, anche tecnica, depositata in allegato al ricorso, avverso la quale alcuna concreta contestazione è stata sollevata.
Sulle somme così liquidate, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero sulle singole somme sopra indicate, ma devalutate secondo gli indici Istat all'epoca dei singoli eventi e poi di anno in anno rivalutate secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
10 Sulle somme così determinate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Nulla, invece, può essere liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
Infatti, pur avendo l'istante domandando il risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, non ha allegato alcunché per dimostrare - anche solo in via presuntiva - la sussistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e in base ai parametri minimi in ragione della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Il ricorrente ha anche chiesto il rimborso dei compensi per il c.t.p. in corso di causa (cfr. fattura allegata in data 25.02.2025 per euro 5.000,00). Si osserva che "Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (Cass. Sez. II, sent. n. 84 del 3/1/2013). Le spese del c.t.p. ing. paiono Persona_1 eccessive, specie se parametrate a quelle riconosciute al c.t.u. (euro 3.829,45) e in considerazione del concreto apporto del consulente di parte in sede di operazioni peritali, nonché della differente attività svolta dal c.t.u. anche a fini conciliativi. Si ritiene pertanto di riconoscere, per tale voce, il minor importo di euro 2.055,20 (così determinato riconoscendo n. 140 vacazioni).
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Controparte_1
2) accoglie il ricorso e dichiara la responsabilità della in persona del Controparte_1 sindaco p.t., per gli allagamenti subiti dal compendio immobiliare sito in Torre Annunziata, alla
Via Torretta di Siena n. 344/346 (ex 106) riportato in Catasto del Comune di Torre Annunziata al foglio 11 p.lle 21, 460, 876 e p.lle 877, 875 sub 1, 649 sub 6, sub 3 e sub 4;
11 3) per l'effetto ordina alla in persona del sindaco p.t., l'esecuzione - Controparte_1 nel rispetto assoluto della normativa vigente - delle opere analiticamente indicate dal c.t.u. alle pagg. 12-16 della relazione di consulenza tecnica e riportate in dettaglio nei grafici di progetto di cui all'allegato n. 4 alla consulenza tecnica d'ufficio;
4) condanna la in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
, dell'importo complessivo di euro 33.585,91 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale (di cui euro 3.586,39 in relazione all'evento del 6.11.2011; euro 12.212,47 in relazione all'evento del 9.08.2013; euro 12.843,05 in relazione agli eventi del 12.09.2014, del
9.06.2015 e del 24.09.2015; euro 4.944,00 in relazione agli eventi del 09.08.2022 e 25.09.2022) oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione, nonché interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
6) condanna la in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.461,70 per esborsi (comprese le spese Parte_1 del c.t.p.) e in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge;
7) pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico della in persona del sindaco p.t.. Controparte_1
Torre Annunziata, 07.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2534/2023 r.g.a.c. avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Matrone e dall'avv. Marika Matrone, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla Via Tortora n. 28, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
subentrata alla ai sensi dell'art. 1 co. 16 L. n. 56/14, Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Massimo Marsico e Vera Berardelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Piazza Matteotti n. 1, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. depositato in data 12.05.2023, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del Controparte_1 Controparte_2 subentrata alla ex art.2051 e 2043 c.c. per i periodici allagamenti subiti dal Controparte_3 compendio immobiliare del ricorrente sig. , sito in Torre Annunziata, alla Via Torretta Parte_1 di Siena n.344/346 (ex 106) riportato in Catasto del Comune di Torre Annunziata al fg. 11 p.lle 21,
460, 876 e nudo proprietario delle p.lle 877, 875 sub 1, 649 sub 6, sub3 e sub 4, in ragione delle copiose immissioni di acqua provenienti dalla Via provinciale Torretta di Siena in occasione delle precipitazioni meteoriche più intense;
2) per l'effetto ordinare alla in Controparte_1
1 persona del Sindaco metropolitano p.t., subentrata alla Provincia di Napoli, previo esperimento di apposita CTU, la immediata realizzazione di tutti i lavori e/o le opere necessarie alla corretta irreggimentazione delle acque meteoriche relative alla Via Torretta di Siena nel tratto prospiciente il compendio immobiliare del ricorrente sig. in Torre Annunziata alla Via Torretta di Parte_1
Siena n.344/346 (ex 106) riportato in Catasto del Comune di Torre Annunziata al fg. 11 p.lle 21, 460,
876 e nudo proprietario delle p.lle 877, 875 sub 1, 649, sub 6, sub3 e sub 4, ed ogni ulteriore opera
e/o accorgimento tecnico atto ad eliminare definitivamente le cause dell'allagamento del compendio immobiliare stesso in occasione degli eventi meteorici più intensi, al fine di eliminare lo stato di continuo pericolo alla incolumità personale del sig. e del proprio nucleo familiare, nonché Pt_1 dei periodici e gravissimi danni che la proprietà stessa subisce;
3) condannare la Controparte_1
in persona del p.t. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
[...] Controparte_2 non patrimoniali, subiti dal sig. a seguito degli allagamenti del 6 novembre 2011, del 13 Pt_1 settembre 2012, del 9 agosto 2013, del 12 settembre 2014, del 9 giugno 2015 e del 24 settembre 2015, del 19 settembre 2016, del 06 novembre 2017, del 09 agosto 2022, del 25 settembre 2022, i primi ammontanti a complessivi € 76.625,00 giusta CTP in atti, o alla diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU, oltre interessi e rivalutazione, salvo il maggior danno;
4) con vittoria di spese ed onorari di lite”.
A sostegno della domanda premetteva di essere proprietario di un fondo sito in Torre Annunziata
(NA) alla via Torretta di Siena n. 344/346 (riportato al foglio 11 p.lle 21,460,876) e nudo proprietario della particella 877 del Catasto terreno del Comune di Torre Annunziata, confinante ad ovest con la vecchia strada Provinciale Torretta di Siena, ad est con le Ferrovie LO ST (linea Torre Centrale-
Cancello), a nord con l'alveo Penniniello e a sud con la Ferrovia Circumvesuviana;
che su detto fondo insiste il fabbricato per civile abitazione - identificato NCEU del Comune di Torre Annunziata al foglio 11, particella 875 sub 1, particella 649 sub 6 , sub 3 e sub 4 - di cui il ricorrente è nudo proprietario e che costituisce dimora e residenza del nucleo familiare;
che, prima del 2000, la nel corso della realizzazione del raddoppio dei binari della linea Torre Controparte_4
Annunziata-Poggiomarino, attraverso il rialzamento di un ponte, aveva modificato l'andamento altimetrico della Via Provinciale Torretta di Siena, creando un impluvio innaturale con ristagno di acque, a cui la predetta aveva ovviato con una camera di raccolta e Controparte_4 canalizzazione verso il fosso di guardia della ferrovia;
che l'Amministrazione Provinciale (nel 2002), nel realizzare i lavori di ampliamento della Via Provinciale Torretta di Siena, non aveva tenuto conto della modifica altimetrica preesistente, compromettendo il deflusso naturale delle acque meteoriche.
Pertanto, il ricorrente evidenziava il verificarsi di una serie di eventi dannosi: il primo in data
09.09.2003, quando un allagamento dovuto all'insufficienza del condotto fognario realizzato aveva
2 causato il crollo di un muro di recinzione della proprietà; a seguito di ciò, veniva incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata un giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo (R.G. n.
2617/03), al cui esito l'Amministrazione Provinciale sottoscriveva un atto di transazione con il sig.
, dante causa del ricorrente, a mezzo del quale veniva riconosciuta in suo favore la Controparte_5 somma di euro 58.185,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Tuttavia, nonostante la transazione, l'Amministrazione non adottava misure per evitare il ripetersi degli allagamenti;
pertanto, il ricorrente denunziava il verificarsi, nel corso degli anni, di ulteriori eventi dannosi, da ultimo in data 9 agosto e 25 settembre 2022, allorquando la sua proprietà era stata nuovamente sottoposta all'invasione di acqua e fango proveniente dalla strada.
1.1. Si costituiva in giudizio la la quale si opponeva alle domande Controparte_1 proposte dal ricorrente.
In primo luogo, eccepiva l'incompetenza del Tribunale Ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche nonché la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando a tal riguardo che la aveva sempre posto in essere tutto quanto di competenza Controparte_1 al fine di evitare danni alla proprietà del e non poteva essere chiamata a rispondere di inerzie Pt_1
e inadempienze di altri Enti.
In particolare, deduceva che la stessa era stata danneggiata dalle condotte Controparte_1 omissive ed inadempienti dei Comuni di Torre Annunziata, e , i quali non CP_6 CP_7 avevano adottato tutte le misure necessarie ad evitare che enormi quantità di acque, detriti e rifiuti provenienti dalle strade dei medesimi comuni si riversassero sulla SP 317 Torretta di Siena;
dunque, fatte queste premesse, chiedeva di dichiarare l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche;
in via subordinata, di valutare l'opportunità della integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni di Torre Annunziata, e , CP_6 CP_7 ordinandone la chiamata in causa ex art 107 c.p.c.; nel merito, di rigettare l'avverso ricorso, in quanto inammissibile ed infondato;
in via subordinata, chiedeva di accertare che le cause dei danni lamentati erano ascrivibili alla mancata regimentazione delle acque delle strade comunali a monte della S.P.
Torretta di Siena, stabilendo le percentuali di responsabilità tra i diversi enti coinvolti (comuni di
Torre Annunziata, e ); il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. CP_6 CP_7
1.2. All'esito dell'udienza cartolare del 18.10.2023, ritenuto di non dover disporre la chiamata in causa dei suddetti comuni ai sensi dell'art. 107 c.p.c. e di rimettere alla decisione di merito ogni considerazione circa la preliminare eccezione di incompetenza, veniva rigettata l'istanza di prova testimoniale avanzata dalla parte convenuta e veniva disposta c.t.u.; all'esito dell'espletamento della consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. e, in seguito, rinviato all'udienza del 19.11.2025.
3 Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 20.11.2025 in sostituzione della predetta udienza, la causa veniva riservata in decisione.
2. Tanto premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla
[...]
la quale ha invocato la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Controparte_1
Pubbliche ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140.
Si ritiene che l'eccezione non possa essere accolta.
Infatti, secondo l'orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 1066/2006 ribadito anche da Cass. ord. 5 marzo 2014, n. 5224), la competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche postula la dipendenza del danno dall'errata esecuzione, dalla mancata manutenzione o, comunque, dal mal funzionamento di un'opera idraulica realizzata nel regime delle acque pubbliche (cfr. Cass. ord. 09 novembre 2012, n. 19575). Ebbene, tale presupposto non ricorre nel caso in esame: la controversia in oggetto trae origine da allagamenti verificatisi in occasione di precipitazioni meteoriche e dalla dedotta inadeguatezza delle opere stradali e delle canalizzazioni insistenti lungo la Via Provinciale Torretta di Siena;
si controverte, pertanto, non già di opere idrauliche rientranti nel regime delle acque pubbliche, bensì del deflusso delle acque meteoriche e della rete fognaria eventualmente collegata.
Secondo la giurisprudenza, le acque, nere e meteoriche, convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dal R.D.
n. 1775 del 1933, art. 1, della loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, non ravvisandosi in esse, nel momento in cui sono convogliate o prima che siano raccolte rispettivamente per la redistribuzione e la depurazione od altro analogo trattamento, quel carattere di risorsa idrica naturale pubblica, destinata cioè agli usi cui ordinariamente vengono destinate dall'uomo.
La necessità di siffatto requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, è rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994, n. 36. In particolare, il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1 (…) conferma – per espressa esclusione – la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, a mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse (Cass. 05 settembre 2012, n. 14883; Cass. 11 gennaio 2001, n. 315).
Nel caso di specie, non si controverte, infatti, di derivazioni, utilizzazioni o modificazioni di corsi d'acqua pubblici, avendo il ricorrente lamentato l'inadeguata regolazione delle acque meteoriche.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla deve essere Controparte_1 rigettata.
3. Venendo al merito della causa, la domanda è fondata e va accolta.
4 Il ricorrente ha chiesto di accertare la responsabilità della (già Controparte_1 CP_3
per i ripetuti allagamenti del proprio compendio immobiliare, con conseguente condanna
[...] alla realizzazione delle opere necessarie per la corretta regimentazione delle acque meteoriche lungo la Via Provinciale Torretta di Siena e al risarcimento dei danni patiti nelle varie occasioni di eventi alluvionali. Nel caso di specie, alla luce degli accertamenti espletati al consulente, emerge con chiarezza che la Via Provinciale Torretta di Siena costituisce opera di competenza della
[...]
e che lungo tale asse stradale si determina, per effetto dell'assetto altimetrico creato CP_1 dapprima da e successivamente dagli interventi provinciali del 2002, un Controparte_4 impluvio artificiale in virtù del quale le acque meteoriche vengono convogliate in modo anomalo verso il fondo del ricorrente, e la regimentazione è del tutto insufficiente e priva di opere idonee allo smaltimento.
In particolare, nella c.t.u. si legge: “Il rapporto tra i danni subiti dal fondo “ ” e le strade Pt_1
Provinciali attigue, è strettamente connesso all'evoluzione degli eventi che a partire dal 2002 hanno modificato la morfologia delle aree prospicienti la proprietà del sig. ed in particolare la Pt_1 morfologia della strada provinciale Torretta di Siena nella zona antistante l'accesso alla proprietà
. Prima dell'anno 2000 la allora nel corso della realizzazione del Pt_1 Controparte_4 raddoppio dei binari della linea Torre Annunziata Poggiomarino, ha rialzato il livello del ponte esistente sulla S.P. Torretta di Siena in corrispondenza della trincea ferroviaria, modificando così
l'andamento altimetrico della strada. Infatti, in origine, il tracciato stradale proseguiva il suo naturale andamento da monte verso valle con un'unica livelletta. Dopo l'intervento della si veniva invece a creare un'inversione della pendenza della strada (a circa Controparte_4
35 m dall'ingresso della proprietà ), formando, in corrispondenza del punto geodetico più Pt_1 basso, un impluvio innaturale che favoriva il ristagno delle acque meteoriche e ne impediva
l'originario deflusso verso valle. Per ovviare a ciò, la provvedeva alla Controparte_4 realizzazione di una camera di raccolta delle acque pluviali che venivano poi incanalate verso il fosso di guardia della sottoposta linea ferroviaria.
Successivamente l'Amministrazione Provinciale di rovvedeva al rifacimento ed ampliamento CP_1 della S.P. Torretta di Siena. Detti lavori hanno modificato anch'essi la morfologia della strada al punto che l'impluvio stradale, realizzato dalla sembra essere stato traslato Controparte_4 in corrispondenza del cancello d'ingresso della proprietà . Pt_1
Tali ulteriori modifiche alla strada realizzate dalla allora Amministrazione Provinciale di CP_1 rendevano quindi inefficace il sistema di raccolta delle acque opportunamente costruito in precedenza dalla Controparte_4
5 L'Amministrazione Provinciale, in relazione alle criticità rilevate in merito alla regimentazione delle acque, realizzava un sistema fognario sia sulla costruenda S.P. Torretta di Siena, sia sulla Vecchia
di Siena con l'intento di allontanare le acque verso l'esistente alveo San Francesco. Parte_2
Purtroppo, detto sistema fognario realizzato dalla allora Amm.ne Provinciale, risultava e risulta insufficiente a smaltire le acque meteoriche in concomitanza di eventi piovosi intensi. In particolare, la fogna realizzata lungo via Vecchia Torretta di Siena anziché trasportare l'acqua pluviale dalla strada verso l'alveo San Francesco, durante eventi piovosi di forte intensità, si comporta esattamente al contrario, rigurgitando la portata di acqua e fango proveniente dall'alveo e scaricandola lungo la strada. Lo scatolare fognario che corre interrato su via San Francesco, nasce su via Carola all'incrocio con via Promiscua e dopo circa 350 metri sbocca nell'alveo pluviale e “dovrebbe” trasportare le acque verso la vasca di calma e sedimentazione di via Settetermini. Le acque convogliate nello “scatolare” derivano dalle fogne presenti a monte della stessa via Carola e da via
Promiscua; quali e quanti bacini tributari siano coinvolti non è noto”.
Il consulente ha, quindi, accertato che la “inefficienza del sistema fognario è dovuta: - alla mancanza della richiesta e necessaria pendenza della linea fognaria realizzata dalla ex Amministrazione
Provinciale su via Vecchia Torretta di Siena verso valle, ovvero verso il punto di recapito all'interno dell'alveo San Francesco;
- alla inefficienza del sistema di prevenzione realizzato da
[...]
in corrispondenza dell'incrocio con via Nuova Torretta di Siena e costituito da un CP_1 dosso stradale e da un sistema di griglie che NON riescono ad impedire alle acque che laminano sulle strade a monte di invadere la via provinciale Nuova Torretta di Siena;
- alla mancanza di regolari interventi di pulizia e manutenzione delle strade e degli impianti fognari da parte di
[...]
, la cui ostruzione non favorisce il deflusso delle acque di pioggia nei punti di recapito CP_1 finale”.
Orbene, i ripetuti allagamenti verificatisi tra il 2003 e il 2022 nella proprietà del ricorrente sono da attribuire alla inefficienza del sistema fognario presente sulle vie provinciali Torretta di Siena e via
Vecchia Torretta di Siena, realizzato dalla Amministrazione Provinciale di Napoli a seguito delle dedotte modifiche della morfologia della strada;
in particolare, i lavori di ampliamento e di rifacimento della S.P. Torretta di Siena hanno reso inefficace il sistema di raccolta delle acque in precedenza realizzato dalla per cui la responsabilità non può che essere Controparte_4 ascritta alla parte resistente.
Quanto ai rilievi critici mossi al riguardo dal c.t.p. di parte resistente, è possibile richiamare intgeralmente la risposta fornita dall'ausiliario. In primo luogo, la circostanza che la proprietà del ricorrente sia dotata di un varco asseritamente abusivo è del tutto irrilevante, in quanto una diversa collocazione del varco carrabile lungo il fronte prospiciente la strada Vecchia Torretta di Siena o
6 eventualmente l'innalzamento della quota del cancello dal piano viabile (opere richiamate da parte resistente a supporto della propria tesi) non eliminerebbero, di certo, gli allagamenti che - come accertato dal consulente - sono causati dall'inefficienza del sistema fognario. Si consideri, poi, che come evidenziato dall'ausiliario, le acque che invadono la proprietà non provengono soltanto Pt_1 dal cancello di ingresso, ma anche dai fori di drenaggio praticati nel muro confinante con la strada e
“che la chiusura del varco di accesso alla proprietà oltre a non eliminare il verificarsi degli Pt_1 allagamenti delle strade provinciali Torretta di Siena e Vecchia Torretta di Siena, determinerebbe un maggiore innalzamento del livello delle acque che porterebbero ad incrementare il livello di pressione sui muri di confine con la proprietà determinandone il crollo, così come già Pt_1 avvenuto in passato in relazione all'evento dannoso del 09/09/2003, così come documentato nell'ATP depositata in data 22/09/2004 e nell'atto di transazione del 13/10/2005. Ed ancora si rileva che il fronte della proprietà che prospetta sulle strade provinciali Torretta di Siena e Vecchia Pt_1
Torretta di Siena è praticamente tutto interessato dai fenomeni di allagamento di tali strade e pertanto in qualunque altro punto si volesse aprire il varco, questo sarebbe oggetto di “sversamenti” all'interno della propr. in caso di allagamenti delle strade provinciali”. Pt_1
Neppure può escludersi la responsabilità dell'Ente convenuto sul presupposto che i danni sarebbero conseguenza dei lavori realizzati dalla o, ancora, di un difetto di manutenzione Controparte_4 delle strade comunali. Infatti, come verificato dall'ausiliario e sulla scorta dell'atto di transazione del
13.10.2005, le cause dei danni sono da ascrivere alle carenze progettuali ed esecutive che hanno interessato i lavori effettuati sulla strada provinciale in quanto, procedendo ad un sommario adattamento della strada all'attuale quota del ponte sulla ferrovia non è stata Controparte_4 considerata l'inversione di pendenza della stessa strada cagionata da tale ponte, compromettendo il sistema di deflusso delle acque meteoriche verso valle. D'altra parte, anche gli interventi realizzati dalla negli anni 2013 e 2016 si sono rivelati insufficienti. Controparte_1
Quanto, infine, all'assenza di manutenzione e pulizia delle caditoie delle strade di pertinenza di altri
Enti ( e di ), poste a monte delle strade Torretta di Siena e Vecchia Controparte_8 CP_7
Torretta di Siena, pur potendo ciò determinare un maggiore afflusso delle acque di ruscellamento sulle strade a valle, non rappresenta la causa degli allagamenti della proprietà del ricorrente che, pertanto, sono da ascrivere ai lavori eseguiti sulla strada provinciale.
Dunque, infondata è l'eccezione di difetto di titolarità passiva avanzata dal convenuto (tale deve intendersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata in comparsa) e la responsabilità va ascritta in via esclusiva alla ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Controparte_1
La giurisprudenza è, infatti, univoca nell'affermare che strade, ponti, fossi di guardia e opere annesse sono beni sottoposti al controllo dell'ente proprietario, il quale risponde dei danni cagionati da tali
7 beni, salvo prova del caso fortuito che, per essere tale, deve avere i caratteri dell'eccezionalità, imprevedibilità e non evitabilità.
Il caso fortuito, dunque, esenta l'Amministrazione dalla responsabilità civile da cose in custodia ex art. 2051 c.c., riconducendo la giurisprudenza gli allagamenti stradali - nel caso di intense precipitazioni atmosferiche - a questa ipotesi di esonero, dovendo il proprietario del bene dimostrare la diligente attività di manutenzione con riferimento al deflusso delle acque piovane (Cass. sez. III civ., ordinanza 23 novembre 2023, n. 32643). Nel caso di specie, si ritiene che gli eventi meteorici, pur intensi, non rivestono carattere eccezionale tale da escludere la responsabilità, se solo si considera che gli allagamenti si verificano dal 2003 con dinamica pressoché identica e alcuna opera definitiva
è stata predisposta per eliminare il problema.
Ne discende, pertanto, l'accertamento della responsabilità della per gli Controparte_1 allagamenti del compendio immobiliare del ricorrente , sito in Torre Annunziata, alla Parte_1
Via Torretta di Siena n. 344/346.
4. Ciò detto, occorre poi indicare le opere necessarie ad eliminare la fonte degli allagamenti. Il c.t.u. in merito ha evidenziato l'assenza di un adeguato sistema di captazione delle acque, la necessità di prevedere opere di raccolta e convogliamento, canalizzazioni e adeguamento della sede stradale. In particolare, l'ausiliario alle pagg. 13 e ss. della relazione depositata in data 12.08.2024, ha così individuato gli interventi da realizzare:
“1) ulteriore innalzamento del dosso realizzato all'incrocio con via Torretta di Siena portandolo ad una altezza di 30 cm, avendo cura di realizzare un adeguata sottostruttura stradale che non collassi sotto i carichi stradali (la strada è sottoposta a notevole flusso veicolare di mezzi pesanti). Il dosso, adeguatamente segnalato, potrà svilupparsi su una distanza in piano di circa 4 metri raggiungendo
i 30 cm di dislivello con una pendenza di 9 gradi circa.
2) Sostituire le attuali tubazioni di collegamento tra lo scatolare e la griglia esistente in sx idraulica con altre di diametro maggiore - dn 500; realizzazione di un sistema duale di griglie, in dx idraulica LO scatolare, simile a quello esistente in corrispondenza del succitato incrocio;
predisporre un piano di manutenzione costante dell'alveo ricettore dei flussi idrici e di tutto l'impianto fognario che viene reso inefficace dalla presenza di detriti depositati nei pozzetti e allo sbocco dell'alveo; parimenti, garantire un piano di pulizia e mantenimento in efficienza delle caditoie e delle griglie.
3) Pulizia del tratto fognario lungo via Vecchia Torretta di Siena e verifica di funzionamento e andamento dei flussi d'acqua e disostruzione LO sbocco della tubazione in alveo;
realizzazione di un sistema di sollevamento reflui mediante una stazione di pompaggio all'interno della attuale vasca all'angolo tra via Vecchia Torretta di Siena e via Carola la cui premente scarichi direttamente nello scatolare;
considerate le dimensioni del pozzetto e le portate stimate in ingresso, si ritiene idoneo un
8 impianto dotato di doppia pompa (potenza:7/10 kw, portata: 40/50 l/sec, prevalenza 6/9 m), una sostitutiva in emergenza dell'altra, azionato in automatico con sistema di misurazione dei livelli ad ultrasuoni comandato da PLC.
4) Prolungamento del tratto fognario proveniente da via Vecchia Torretta di Siena per circa 100 m
(da verificare in funzione della differenza di quota) affinché le modeste pendenze non consentano
l'inversione del flusso causato dal riempimento del canale di scarico a valle dell'attraversamento Cont ferroviario della .
Le opere sono riportate in dettaglio nei grafici di progetto di cui all'allegato n. 4 alla relazione e il relativo valore è stato stimato in euro 87.676,46 oltre IVA come da computo estimativo allegato n. 7 alla relazione del c.t.u..
La va, pertanto, condannata ad eseguire le opere indicate dal c.t.u. e appena Controparte_1 descritte.
5. Passando, ora, alla disamina dei danni patiti dal ricorrente, la parte ha chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dagli allegamenti avvenuti in data 06/11/2011,
09/08/2013, 12/09/2014, 09/06/2015, 24/09/2015, 09/08/2022 e 25/09/2022. Al contempo, l'istante ha allegato che, con riferimento ai danni relativi al primo evento dannoso del 09/09/2003, è stato effettuato un Accertamento Tecnico Preventivo nell'ambito del proc. n. 2617/20036 presso il
Tribunale di Torre Annunziata e in data 13/10/2005, in relazione a tale evento dannoso, il sig. CP_5
(date causa del ricorrente) e l'Amministrazione Provinciale di Napoli sono, poi, addivenuti
[...] ad una transazione che prevedeva una liquidazione complessiva dei danni in euro 58.185,00 oltre le spese legali.
Orbene, sulla scorta della documentazione in atti e, in particolare, delle perizie di parte ricorrente e della relativa documentazione fotografica e grafica, il c.t.u. ha stimato in euro 33.585,91 i danni patiti dal ricorrente in conseguenza degli allagamenti denunciati, come indicato dettagliatamente nelle tabelle alle pagg. 21-24 della relazione depositata in data 12.08.2024.
Adeguatamente indicati sono i criteri di calcolo adoperati dal c.t.u., il quale ha evidenziato che “Con riferimento ai danni alle “colture” si procederà a quantificare tali danni utilizzando il metodo di stima analitico, basato sull'elaborazione di un computo metrico estimativo secondo il criterio del frutto pendente. Per il calcolo del frutto pendente si è proceduto determinando prima il valore della produzione lorda vendibile (PLV) che si sarebbe ottenuta in assenza del danno;
a tale valore sono state sottratte le spese (Sp), che sarebbero state effettivamente eseguite nel periodo intercorrente tra il momento del danno e la fine del ciclo produttivo. Dette spese, nella fattispecie, sono costituite da quelle connesse alle fasi prima della raccolta, alla raccolta del prodotto, scelta, confezionamento e commercializzazione. Per quanto riguarda le spese, va detto che possono essere calcolate come quota
9 Part d'incidenza sul valore della . A tal proposito lo scrivente ha consultato la pubblicazione redatta dal Settore SIRCA della Regione Campania – “Costi di produzione nell'agricoltura Campana 2004” dalla quale si rileva che il reddito netto è stato calcolato quale differenza tra il valore della produzione e i costi espliciti, che comprendono le spese di acquisto dei mezzi tecnici e dei materiali, le spese di noleggio, le quote di ammortamento, di manutenzione, di assicurazione e gli oneri generali. L'incidenza in percentuale dei costi sul valore della PLV, che è pari al rapporto tra i “costi espliciti” e la PLV, così come è possibile calcolare da detta pubblicazione della Regione Campania, varia a seconda del tipo di coltura in esame come di seguito riportato: 41% per le cipolle;
45% per
i cavolfiori;
24% per le insalate;
21% per la cicoria;
25% per i broccoli;
42% per la verza. Nel caso in esame si è applicata l'incidenza percentuale media del 25% per tenere conto della fase di produzione al tempo della quale è avvenuto l'allagamento. I prezzi di vendita dei prodotti sono stati invece rilevati da quale media delle piazze di riferimento relativamente agli anni in cui si CP_10 sono verificati gli allagamenti con il conseguente danneggiamento delle colture. Il calcolo della manodopera necessaria per le lavorazioni di ripristino e pulizia degli immobili del sig. a Pt_1 seguito degli allagamenti delle sue proprietà, è stato effettuato con riferimento ai costi della manodopera fissati dal Provveditorato OO.PP. Campania relativamente agli anni di riferimento. Il calcolo della manodopera “agricola” necessaria per le lavorazioni di ripristino, pulizia e rigenerazione dei terreni è stato effettuato con riferimento alle retribuzioni medie degli operai agricoli a livello regionale pubblicati in relazione agli anni di riferimento”.
Pertanto, in relazione all'evento del 6/11/2011 i danni sono stati stimati in euro 3.586,39; in relazione all'evento del 9/08/2013, i danni sono stati stimati in euro 12.212,47; in relazione agli eventi del
12/09/2014, del 9/06/2015 e del 24/09/2015, i danni sono stati stimati in euro 12.843,05; in relazione agli eventi del 09/08/2022 e 25/09/2022 i danni sono stati stimati in euro 4.944,00.
La perizia appare sul punto adeguatamente motivata e, d'altra parte, i criteri di calcolo adoperati dall'ausiliario non sono stati contestati, non essendo sufficiente ad escludere il risarcimento la circostanza che i danni, al momento dell'espletamento della c.t.u., fossero stati già riparati, atteso che essi possono desumersi in maniera presuntiva dalla documentazione, anche tecnica, depositata in allegato al ricorso, avverso la quale alcuna concreta contestazione è stata sollevata.
Sulle somme così liquidate, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero sulle singole somme sopra indicate, ma devalutate secondo gli indici Istat all'epoca dei singoli eventi e poi di anno in anno rivalutate secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
10 Sulle somme così determinate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Nulla, invece, può essere liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
Infatti, pur avendo l'istante domandando il risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, non ha allegato alcunché per dimostrare - anche solo in via presuntiva - la sussistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 55/14 come modificati dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e in base ai parametri minimi in ragione della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
Il ricorrente ha anche chiesto il rimborso dei compensi per il c.t.p. in corso di causa (cfr. fattura allegata in data 25.02.2025 per euro 5.000,00). Si osserva che "Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (Cass. Sez. II, sent. n. 84 del 3/1/2013). Le spese del c.t.p. ing. paiono Persona_1 eccessive, specie se parametrate a quelle riconosciute al c.t.u. (euro 3.829,45) e in considerazione del concreto apporto del consulente di parte in sede di operazioni peritali, nonché della differente attività svolta dal c.t.u. anche a fini conciliativi. Si ritiene pertanto di riconoscere, per tale voce, il minor importo di euro 2.055,20 (così determinato riconoscendo n. 140 vacazioni).
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Controparte_1
2) accoglie il ricorso e dichiara la responsabilità della in persona del Controparte_1 sindaco p.t., per gli allagamenti subiti dal compendio immobiliare sito in Torre Annunziata, alla
Via Torretta di Siena n. 344/346 (ex 106) riportato in Catasto del Comune di Torre Annunziata al foglio 11 p.lle 21, 460, 876 e p.lle 877, 875 sub 1, 649 sub 6, sub 3 e sub 4;
11 3) per l'effetto ordina alla in persona del sindaco p.t., l'esecuzione - Controparte_1 nel rispetto assoluto della normativa vigente - delle opere analiticamente indicate dal c.t.u. alle pagg. 12-16 della relazione di consulenza tecnica e riportate in dettaglio nei grafici di progetto di cui all'allegato n. 4 alla consulenza tecnica d'ufficio;
4) condanna la in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
, dell'importo complessivo di euro 33.585,91 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale (di cui euro 3.586,39 in relazione all'evento del 6.11.2011; euro 12.212,47 in relazione all'evento del 9.08.2013; euro 12.843,05 in relazione agli eventi del 12.09.2014, del
9.06.2015 e del 24.09.2015; euro 4.944,00 in relazione agli eventi del 09.08.2022 e 25.09.2022) oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione, nonché interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
6) condanna la in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.461,70 per esborsi (comprese le spese Parte_1 del c.t.p.) e in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge;
7) pone le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni tra le parti, a carico della in persona del sindaco p.t.. Controparte_1
Torre Annunziata, 07.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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