Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 3.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1173/2023 R.G., e vertente
TRA
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Sant'Angelo (PE) in via dei Ciclamini n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Bove (c.f.:
) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Pescara alla Via Trento C.F._2
n.138,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Direttore Generale dott. , p. Iva , Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Pescara alla Via Maestri del Lavoro, 81, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Di
Carlo del Foro di Pescara (c.f. ) espresso il quale, in Pescara alla Via C.F._3
Arapietra, 58, domicilia, giusta procura speciale in atti;
APPELLATO
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Tribunale di Pescara in materia di rivalsa/rigetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: giusta procura del 7.01.2019, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306
c.p.c. di rinunciare all'azione promossa che, conseguentemente all'accettazione da parte dell' dovrà essere dichiarata estinta a spese compensate come da intese intervenute tra CP_1
le parti.
Per l'appellata: L' come sopra rappresentata e difesa, accetta la rinunzia al presente CP_1 giudizio di appello e all'azione avanzate da a spese integralmente compensate e Parte_1 chiede che sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Instava la parte appellante per la riforma della sentenza indicata in epigrafe per asseriti error in iudicando e malgoverno delle prove, nella parte in cui aveva rigettato la propria domanda di
Contr rivalsa/manleva formulata nei confronti di , in seguito all'avvenuto pagamento di sanzioni amministrative erogategli, nella sua dedotta qualità, ex art. 6 l.nr. 689/81, in materia di violazioni relative a scarichi.
Lamentava in particolare l'appellante come erroneamente il giudice di prime cure avesse: ritenuto esso attore unico responsabile della violazione in questione dall'Ente accertatore della sanzione amministrativa per il depuratore di Pescara, assumendo invece l'esistenza di una Cont responsabilità solidale che legherebbe l' al ex art. 6 l.nr. 689; Pt_1
ritenuto che esso attore non avesse provato le asserite responsabilità della Società, non attribuendo alcuna valenza ai documenti formatisi in altri contesti territoriali e procedimentali;
non adeguatamente valutato la mancata iniziativa oppositoria di esso ingiunto avverso la sanzione irrogatagli.
Contr Si costituiva l'appallata , concludendo per il rigetto della impugnazione e per la conferma della gravata decisione.
Successivamente, le parti concludevano come in epigrafe trascritto.
La fattispecie estintiva di cui infra precede temporalmente qualsiasi altra e pertanto resta irrilevante che le parti non abbiano depositato le note ex art. 127 ter cpc.
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Sull'ammissibilità della iniziativa dismissiva de qua.
La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha da ultimo affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n.3453).
Stando alla lettura del relativo atto di rinuncia appare evidente come la parte rinunciante chieda che con la rinuncia non venga travolto l'intero giudizio ma solo la propria iniziativa impugnatoria, tanto evincendosi dal contenuto dell'atto dismissivo, anche per come accettato anche dalla controparte
La adottanda formula per la definizione in parte qua del presente procedimento non potrà essere allora quella di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che come tale travolgerebbe, quale effetto non voluto, anche la sentenza di primo grado.
Va infatti, a giudizio di questo Collegio, ritenuta l'ammissibilità della rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (questa sì comportante la cessazione della materia del contendere) e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556 e Corte appello
Genova sez. I, 21/07/2020, n.712, Corte d'appello di Salerno nr. 755/23 e Corte d'appello di
Ancona nr. 873/24).
Nel giudizio di appello quindi la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n.
556 e cfr. Cass. Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20).
pagina 3 di 5 Ancora da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 30/11/2021),
n.37551 ) ha statuito che la rinuncia (al ricorso per cassazione) produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio
2020, n. 10140).
Va pertanto dichiarato solo estinto il presente giudizio di appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della stessa compagnia.
L'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va poi dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359
c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387). Tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
Infine. osservato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava disciplinava reclamo collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al
Collegio e ha natura formale di sentenza (in termini anche Corte d'appello di Ancona nr._873/2024).
Quanto alle spese di lite se ne dispone l'integrale compensazione, avendo così conformemente concluso le parti.
Occorre dare invece atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante pagina 4 di 5 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissibilità (in termini Corte appello Roma sez. V, 10/10/2019, (ud.
04/10/2019, dep. 10/10/2019), n.3490 e App. Ancona 2024 cit.).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza impugnata così provvede:
1- dichiara l'estinzione del presente giudizio ed il definitivo passaggio in giudicato della sentenza di cui in epigrafe;
2- le spese restano a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 3.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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