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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 871/2023
T R A
Parte_1
con Sede Roma, via G. Pastore, n.6, in persona del Direttore
[...] Parte_2
Campania, in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Stefania Rettore,
[...] congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Sergio Parrella, presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro Sede Parte_1
Appellante
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla c.da CP_1
Fontecanale, n. 50, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Almerico Meomartiuni, 33. presso lo studio dell'avv. Oreste De Angelis, che lo rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.4.2023 presso questa Corte territoriale, l' ha proposto Pt_1 appello per la riforma della sentenza n. 271/2023 pubbl. il 14.3.2023 con cui il Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda proposta dall'odierno appellato di riconoscimento della malattia professionale con postumi indennizzabili e così statuito: “…accerta e dichiara la dipendenza della patologia dall'attività lavorativa e condanna l' al pagamento rendita Parte_1 per postumi permanenti pari al 18% oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e fino al soddisfo;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che Parte_1 liquida in complessivi €2.697 oltre rimborso forf. 15%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU”.
1 Il giudice di prime cure aveva respinto l'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare dall' sul presupposto che erano decorsi più di tre anni dal manifestarsi della malattia, come Pt_1 documentato dal fatto che nel 2012 il aveva proposto altra domanda per il riconoscimento CP_1 di postumi conseguenti alle medesime patologie. Il Tribunale aveva osservato che l'istante era già consapevole della malattia e della sua riconducibilità all'attività lavorativa nel 2012, quando aveva presentato la prima domanda di accertamento della natura professionale. Tuttavia, a tale epoca la patologia non aveva raggiunto il minimo indennizzabile. Era infatti emerso dalla relazione peritale che solo in data 09/02/2021, a seguito di RMN delle spalle, si era manifestato l'aggravamento della patologia con il raggiungimento di postumi indennizzabili.
Il primo giudice aveva, altresì, rigettato l'eccezione di improcedibilità per carenza di domanda amministrativa, osservando che le patologie valutate dal c.t.u. e ritenute indennizzabili (“Periartrite scapolo omerale bilaterale da tendinosi bilaterale dei muscoli sopraspinati (già trattata chirurgicamente a destra) dei sottospinati e dei sottoscapolari, da sovraccarico biomeccanico delle spalle”) coincidevano con quelle per le quali era stata proposta la domanda amministrativa.
Nel merito il Tribunale aveva aderito agli accertamenti peritali, con riconoscimento della origine lavorativa della patologia e quantificazione dei postumi nella misura del 18%, ritenendo la valutazione operata dal c.t.u. intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi.
L' ha impugnato detta statuizione dolendosi del rigetto della eccepita prescrizione del diritto Pt_1 azionato, del mancato accertamento dell'esposizione a rischio e della erroneità della consulenza tecnica d'ufficio. Ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso avanzato dal lavoratore, previa adozione dei provvedimenti istruttori ritenuti opportuni, disponendo anche il rinnovo della c.t.u. con affidamento dell'incarico a specialista nella materia.
Ricostituito il contraddittorio, ha con plurime argomentazioni resistito al gravame, CP_1 chiedendone la reiezione. Si è opposto alla richiesta dell' di rinnovo della c.t.u.. Pt_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Con il primo motivo, l' si duole del rigetto della eccezione di prescrizione. Richiama Pt_1
l'art.112 del T.U.1124/65, secondo cui l'azione per conseguire le prestazioni legate alla malattia professionale si prescrive nel termine di tre anni dal giorno di manifestazione della patologia o, comunque, ai sensi della sentenza n.116/69 della Corte Costituzionale, dalla data del raggiungimento del grado minimo di inabilità indennizzabile. Osserva che l'istante aveva già presentato nel 2012 domanda amministrativa tesa al riconoscimento delle medesime patologie alle spalle, producendo la documentazione a supporto (esami di RMN 2012, denuncia di MP con certificato medico e provvedimenti ), sicché il termine triennale di prescrizione era Pt_1 irrimediabilmente trascorso. Contesta al Giudice di prime cure di aver respinto l'eccezione sulla base di un'interpretazione della c.t.u. fuorviante e non rispondente al suo reale contenuto.
Di contro, l'appellato deduce di aver presentato all' un primo certificato del 14.3.2012, con Pt_1
RMN del 27.2.2012 che indicava un esito di intervento chirurgico alla spalla destra ma con i tendini, sia della spalla destra che sinistra, ancora integri;
che la domanda del 2012 era stata 2 rigettata dall' con verbale del 4.7.2012 che aveva evidentemente non solo disconosciuto la Pt_1 esistenza della malattia professionale ma anche la sua indennizzabilità inferiore ai limiti di legge del 6%; che in data 10.2.2021 l'assicurato aveva presentato una nuova domanda di malattia professionale depositando quale documentazione sanitaria referto di visita radiologica del 9.2.2021 dalla quale risultava l'aggravamento della affezione. Il rimarca che la situazione CP_1 del 2021 delle due spalle, a causa anche della forte limitazione funzionale, ha fatto ritenere allo stesso il superamento dell'indennizzabilità e quindi la necessità, alla luce della risonanza del 9.2.2021, di presentare la domanda di malattia professionale provocata dal lavoro che continuava a svolgere nei campi. Aggiunge che lo stesso c.t.u. nella perizia in atti ha confermato la sussistenza del danno biologico nella misura del 18% dal 09/02/2021, quando la RMN delle spalle ne aveva rivelato la presenza, e non da epoca precedente.
Il collegio condivide la ricostruzione dell'appellato, fatta propria anche dal giudice di prime cure.
L'art. 112 comma 1 del T.U. 1124\65 recita testualmente: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”. La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1969, n. 116, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, facendo decorrere il termine triennale di prescrizione dalla data del raggiungimento del grado minimo di inabilità indennizzabile.
Sulla decorrenza della prescrizione – a seguito dell'intervento della Corte Cost. - la S.C. ha chiarito che “La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento” (Cass. Sent. n. 598 del 2016 e Ord. n. 1661del 2020; cfr. anche Cass. Sent. n. 14281 del 2011 e n. 2285 del 2013).
In particolare, è stato argomentato che la manifestazione della malattia, presupposto per la decorrenza del termine prescrizionale, “può ritenersi verificata (in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale, Corte Cost. n.116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 23457 del 2009; Cass. 14584 del 2009; Cass. n. 7323 del 2005; Cass. n. 23418 del 2004; Cass. n. 23110 del 2004; Cass. n. 19575 del 2004; Cass. 2625 n.2004);
3. Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del 2011, n. 12317 del 2011, n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità"; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza 3 ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa…” (Cass. Ord. 1661/2020 cit.).
Come osservato dal primo giudice, nella specie il era già consapevole della malattia e della CP_1 sua riconducibilità all'attività lavorativa nel 2012, quando ha presentato la prima domanda di accertamento della natura professionale;
tuttavia, a tale epoca la patologia non aveva raggiunto il minimo indennizzabile. La relazione peritale espletata in primo grado ha evidenziato che solo in data 09.02.2021, a seguito della nuova risonanza magnetica delle spalle, è emerso l'aggravamento della patologia con il raggiungimento di postumi indennizzabili.
Nelle conclusioni della perizia del 17.1.2023 si legge infatti che: “…Suddetto danno biologico sussiste almeno dal 09/02/2021, quando una RMN delle spalle ne rivelava la presenza. 5) L'assicurato è a conoscenza della affezione e della sua possibile origine professionale almeno dal 13/04/2012, quando inoltrava una prima istanza all' (che non la riconosceva come Pt_1 tecnopatia). 6) Non è possibile sapere da quale data sia da far risalire la conoscenza o conoscibilità da parte del ricorrente del superamento del minimo indennizzabile;
probabilmente lo sospettava da sempre, ma si decideva a inoltrare istanza all' solamente in data Pt_1
10/02/2021…”.
Il perito del giudice, valutata la documentazione medica in atti (tra cui Certificato Medico di malattia professionale del 14/03/2012 – Dott. , medico Patronato EPACA;
Certificato Per_1
Medico di malattia professionale del 10/02/2021 – Dott. , in qualità di medico di Per_1 famiglia;
Visita ortopedica del 12/06/2014 – P.O. Sacro Cuore di Gesù, Fatebenefratelli, Benevento;
Visita ortopedica del 20/06/2015 – Dott. ; Visita ortopedica del Persona_2
29/03/2016 – P.O. Sacro Cuore di Gesù, Fatebenefratelli, Benevento;
Visita fisiatrica del 24/03/2021 – Dott.sa ; Copia referto di RMN spalla destra e spalla sinistra del Persona_3
09/02/2021 – Centro NEW CENTER, San Marco dei Cavoti) e l'anamnesi patologica del periziando (il quale aveva riferito “da parecchi anni avverte dolori ed impotenza funzionale ad entrambe le spalle che gli compromettono l'attività lavorativa e dovuti ad una periartrite scapolo-omerale bilaterale, già denunciata nel 2012 come malattia professionale, ma non riconosciuta come tale dall' . Affezione a suo dire peggiorata nel tempo”), ha affermato che Pt_1 il danno biologico superiore al minimo indennizzabile era certamente conoscibile dalla risonanza magnetica del 9.2.2021, individuando in detto esame diagnostico un evento oggettivo ed esterno alla persona dell'assicurato idoneo a rendere noto – e quindi riconoscibile per lo stesso – il grado invalidante della patologia nella misura indennizzabile.
Il c.t.u. ha poi confermato che il era a conoscenza della malattia e della sua origine CP_1 professionale già nel 2012, all'epoca della prima domanda amministrativa. Tuttavia, pur esaminata la documentazione sanitaria relativa al periodo intermedio (tra il primo certificato medico del 2012 e la RMN del 2021; cfr. visite ortopediche del 2014, 2015 e 2016), non è stato in grado di riscontrare l'esistenza di altri fatti noti, obiettivi ed esterni, precedenti alla risonanza magnetica del 9.2.2021, che possano aver reso “manifesta” la patologia e la sua indennizzabilità.
Il semplice “sospetto”, prospettato dal consulente, che il lavoratore da sempre avesse percezione del grado invalidante della patologia attiene al diverso piano della eventuale consapevolezza soggettiva e non alla conoscenza o conoscibilità oggettiva, sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, cui la Cassazione ancora il dies a quo della prescrizione. 4 Appare dunque corretta l'interpretazione dell'elaborato peritale offerta dal prime giudice, che ha Parte_ ritenuto di far decorrere la prescrizione dalla delle spalle del 9.2.2021, in assenza di precedenti eventi obiettivi che possano aver manifestato la patologia e i suoi postumi indennizzabili, con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione.
2. Con il secondo motivo di gravame, l' lamenta che nel giudizio di primo grado non è stata Pt_1 disposto alcun mezzo istruttorio, ma solo una consulenza medica di ufficio, sulla quale il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione richiamando integralmente e facendo proprie le conclusioni del perito nominato, nonostante queste fossero carenti ed erronee sotto il profilo della valutazione dell'esistenza del nesso causale tra patologia denunciata ed attività lavorativa. Contesta il difetto di prova dell'esposizione a rischio e in concreto dei fatti posti a fondamento della domanda, non potendosi a ciò ovviare con la nomina di un c.t.u. Osserva che le parti non possono sottrarsi agli oneri probatori di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente e che il ricorso al perito va disposto non per supplire alle carenze istruttorie o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
L' sostiene che il ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare di essere stato addetto alle Pt_1 lavorazioni nocive e che il Giudice di prime cure ha errato non ammettendo la prova testimoniale, pur articolata dal Secondo l'appellante le allegazioni dell'istante in ordine all'attività CP_1 lavorativa svolta e alla esposizione al rischio non avevano trovato il necessario riscontro processuale e la conferma probatoria delle stesse non poteva desumersi dalla documentazione in atti di mera ricognizione formale della qualifica e neppure dal fatto notorio utilizzato dal c.t.u.
Anche questa doglianza è priva di pregio.
Il nel ricorso introduttivo ha dedotto di essere coltivatore diretto, di aver per il tipo di CP_1 attività svolta quotidianamente sollevato carichi pesanti, guidato mezzi agricoli meccanici, sia gommati sia cingolati, compiuto lavorazioni che hanno comportato il mantenimento prolungato di posture incongrue. Nel documento “anamnesi lavorativa” del 14.4.2021, sottoscritto dal lavoratore, in atti (cfr. fasc. di primo grado) è specificato “attività lavorativa: coltivatore Pt_1 diretto dal 1985; … estensione del terreno: 30 ettari;
tipo di terreno: collinare;
tipo di coltivazione: cereali e foraggio e uliveto (circa 120 piante). Modalità di coltivazione: a campo aperto. Attrezzatura utilizzata: 2 trattori gommati – Fiat 70/66 e John Deer 63/30 – e 1 trattore cingolato Massey-Ferguson 34/35C. … Capi di bestiame e tipologia di stalla: 25 vitelli da macello;
16-17 fattrici;
stalla meccanizzata. La giornata lavorativa è così organizzata: gestione della stalla con preparazione alimenti e somministrazione foraggio nonché pulizia per 2 volte al giorno per 4-5 ore complessive;
poi lavoro nei campi. Il lavoro nei campi è così cadenzato: marzo-aprile, potatura uliveto;
aprile, fresatura terreno;
maggio, raccolta fieno;
giugno-luglio, trebbiatura;
agosto, aratura;
settembre, preparazione terreni per semina;
ottobre-novembre, semina e raccolta delle olive…”.
L' in primo grado ha sottolineato la genesi plurifattoriale della patologia dedotta, contestando Pt_1 il nesso eziologico con l'attività lavorativa. Ha osservato che nella specie, trattandosi di malattia da rischio comune, il riconoscimento della natura professionale richiede una prova dettagliata e documentata dell'esposizione al rischio al fine di stabilire il nesso di causalità tra le mansioni svolte e l'insorgenza delle lesioni lamentate. Ha sostenuto che i postumi denunciati da parte 5 avversa trovano la loro origine in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività lavorativa, inesistenti anche a livello di concausa.
L' ha incentrato la propria difesa sulle caratteristiche della patologia denunciata che, Pt_1 essendo una malattia comune, richiede una prova rigorosa del nesso causale con le lavorazioni svolte. Non ha invece specificamente contestato le allegazioni del relative alla attività CP_1 lavorativa espletata, alla quotidiana movimentazione di carichi e alle abituali posture incongrue. Nulla di preciso ha dedotto sui concreti compiti cui era addetto l'istante nell'arco della giornata lavorativa e nei vari mesi dell'anno, né sulle peculiari caratteristiche della azienda gestita (estensione del terreno, tipo di coltivazioni, capi di bestiame, tipologia di stalla), pur essendo dette circostanze analiticamente descritte nella documentazione in atti (cfr. doc. anamnesi lavorativa citato).
L' si è limitato ad una contestazione astratta e generica delle deduzioni di parte avversa Pt_1 relative alle lavorazioni espletate ed esposizione al rischio. Ha ribadito gli oneri probatori a carico dell'assicurato ed i principi della Cassazione in materia di nesso causale per le malattie di origine plurifattoriale. Dalla lettura complessiva della memoria dell' non è ravvisabile alcuna Pt_1 argomentazione puntuale contraria alle affermazioni di controparte sulle mansioni e sui connessi rischi specifici.
L'art. 115 c.p.c. impone al giudice di fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti e sui fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
La S.C. di Cassazione ha più volte rimarcato che “corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 8376 del 29.4.2020, che richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008). L'onere di specifica contestazione impone, quindi, al convenuto di
“prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. ord. n. 10374 del 19.4.2025, che richiama Cass. ord.
9.8.2019 n. 21227; Cass. ord. 22.10.2018 n. 26624; Cass. 20.11.2008 n. 27596; Cass. sez. un. 23.2.2002 n. 761).
Nella specie, a fronte delle allegazioni attoree e produzioni, analitiche e circostanziate, relative alle mansioni e alla esposizione al rischio, l' avrebbe dovuto contestarle specificamente e Pt_1 non, genericamente, con una formula di stile per evitare che le stesse fossero ritenute incontroverse. Solo in presenza di tale condizione, il avrebbe avuto l'onere di provarle. In CP_1 difetto di contestazione specifica, dette allegazioni devono ritenersi dimostrate e idonee a fondare la decisione del giudice.
6 Si ritiene dunque corretta la statuizione del primo giudice che, rilevato quanto alla prova che l' non aveva contestato le mansioni svolte, coltivatore diretto, bensì la genesi multifattoriale Pt_1 della patologia e negato il nesso causale con l'attività lavorativa, ha ritenuto la prova orale, pur richiesta dal (cfr. ricorso introduttivo del 21.3.2022 e note scritte del 18.10.2022), CP_1 superflua ed ha poi ammesso la nomina del c.t.u., anche per valutare l'eccezione di prescrizione (cfr. verbale di udienza del 25.10.2022 all'esito di trattazione scritta).
La doglianza dell'appellante sul mancato accertamento delle lavorazioni dedotte e della esposizione a rischio è evidentemente inconsistente, dovendosi ritenere provate in base al principio di non contestazione le affermazioni sul punto del utilizzate dal c.t.u. per CP_1
l'accertamento del nesso causale e poi dal giudice per la decisione.
3. L'appellante contesta infine al Tribunale di aver fatto proprie integralmente le conclusioni del perito nominato relativamente alla valutazione dell'esistenza del nesso causale tra patologia denunciata e attività lavorativa. Riporta a supporto le considerazioni mediche del sanitario dell'Istituto, in realtà nuove proposte per la prima volta nell'atto di appello.
Invero, l' in primo grado, pur avendo indicato propri c.t.p. (cfr. note scritte del 3.11.2022), Pt_1 rimasti assenti alle operazioni peritali (cfr. c.t.u. pag. 2), ed avendo ricevuto la bozza di c.t.u. (cfr. pec del 2.12.2022 con ricevute di consegna), non aveva trasmesso al consulente alcun rilievo nei termini di legge né aveva formulato osservazioni critiche alla perizia definitiva depositata il 17.1.2023 nelle note scritte per la discussione (cfr. note del 14.3.2023 ove si insiste con Pt_1
l'eccezione di prescrizione del diritto, evidenziando come il c.t.u. abbia confermato la sussistenza della malattia lamentata già dal 2012, senza null'altro rilevare).
A parte la novità delle deduzioni, si osserva che l'ausiliario del giudice, con argomentazioni logiche ed esaurienti, corroborate dalla documentazione sanitaria prodotta, tenuto conto della storia lavorativa e del quadro clinico del ricorrente, ha concluso ritenendo che la malattia sofferta (“Periartrite scapolo omerale bilaterale da tendinosi bilaterale dei muscoli sopraspinati (già trattata chirurgicamente a destra) dei sottospinati e dei sottoscapolari, da sovraccarico biomeccanico delle spalle) fosse di origine professionale, valutando i postumi nella misura del 18%.
Il c.t.u., in particolare, ha evidenziato: che la tendinosi dei muscoli della spalla, pur rappresentando una affezione abbastanza comune negli individui di età media della vita, è stata inserita tra le malattie professionali in agricoltura dovute a sovraccarico meccanico degli arti superiori (voce 23 della nuova tabella delle malattie professionali in agricoltura) per attività ripetitive e continuative con impegno funzionale delle braccia sopra il livello delle spalle determinate da operazioni di potatura, legatura ed innesto sulle piante (particolarmente vigneti e oliveti), raccolta e cernita della frutta sugli alberi, operazioni di carico e scarico di sacchi e cassette, utilizzo di strumenti vibranti (abbacchiatori per raccolta olive, decespugliatori), guida di trattori (soprattutto quelli più vetusti non ancora ergonomici); che, in presenza di dette lavorazioni, operava la presunzione legale di origine professionale della malattia con esonero del lavoratore dall'onere della prova, mentre era l' a dover dimostrare la natura non professionale Pt_1 dell'affezione (per esposizione lavorativa non adeguata al rischio dichiarato, esistenza di pregressi traumi alla spalla estranei al lavoro, altre attività occupazionali lucrative, ludiche o sportive svolte dal lavoratore, che avevano sottoposto l'articolazione a stress meccanico, ecc.); che l' si era limitato ad affermare genericamente l'esistenza di fattori extra lavorativi, Pt_1 senza identificare concrete e specifiche cause patogene non correlabili all'attività svolta di 7 coltivatore diretto;
che in effetti le lavorazioni svolte dal (gestione di una azienda agricola CP_1 di 30 ettari, anche con l'ausilio di collaboratori, operazioni di potatura, cura di un uliveto di 120 piante, fresatura ed aratura del terreno con trattori, semina, raccolta ed ammasso fieno e foraggio, movimentazione manuale dei carichi) avevano sottoposto le braccia ad un lavoro continuo e ripetitivo, con movimenti bruschi e di forza delle spalle, molto probabilmente già predisposte all'affezione per motivi costituzionali di diatesi artritica.
Il perito poi, ricordati i criteri di giudizio in ambito per la valutazione dell'esistenza del Pt_1 rapporto causale tra malattia denunciata e rischio lavorativo, ha constatato che nella fattispecie le cause lavorative e quelle extralavorative avevano agito sinergicamente alla determinazione del danno, riconoscendo l'eziologia professionale della patologia in quanto l'esposizione a rischio di origine professionale aveva costituito uno dei fattori causali necessari, senza il quale l'evento non si sarebbe determinato. Richiamate le tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000 e le specifiche voci applicate, ha quindi valutato i postumi nella misura del 18%.
Le descritte valutazioni medico-legali – recepite dal Tribunale - appaiono tecnicamente corrette ed adeguatamente motivate, anche con riguardo ai parametri di valutazione in punto di quantificazione della menomazione dell'integrità psicofisica derivante al dalla patologia CP_1 sofferta.
Sono prive di pregio le osservazioni del sanitario dell' secondo cui il c.t.u. non avrebbe Pt_1 considerato il rischio lavorativo specifico, limitandosi a riferimenti generici alla attività svolta per categoria dal ricorrente, rimanendo indimostrato il ruolo prevalente della concausa professionale rispetto alle concause comuni.
Per un verso, la semplice lettura della perizia rende evidente che il c.t.u. è giunto alle sue conclusioni tenendo conto della natura tabellata della patologia e delle concrete e precise lavorazioni, riportate analiticamente, espletate dal ricorrente, integranti l'esposizione al rischio lavorativo specifico.
Per l'altro, come osservato dalla parte appellata, nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., per cui è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione al rischio lavorativo sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr. Cass. Sez. L. Ord. n. 38123 del 2.12.2021; Cass. Sez. L., Sent. n. 13954 del 19.6.2014; Cass. Sez. L. Sent. n. 17959 del 9.9.2005). Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale operante per le patologie tabellate, la prova contraria dell' doveva avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva dell'eventuale Pt_1 fattore morbigeno extralavorativo. “Per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, mediante prova che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia” (Cass. Sez. L. Sent. n. 23653 del 21.11.2016; Cass. Sez. L., Sent. n. 14023 del 26.7.2004), prova che l' sebbene onerato, non aveva fornito. Pt_1
L'esistenza di un fattore patogeno comune, esclusivo o prevalente, del resto, neanche emerge dalla c.t.u..
Alla luce dei rilievi esposti, si ritiene che l'ausiliario del Giudice abbia applicato coerentemente i principi in tema di onere della prova e rapporto causale, valutando l'esposizione al rischio 8 lavorativo del adeguata ed efficiente e la patologia sofferta compatibile con detto rischio, CP_1 riconoscendo l'efficacia determinante dello stesso, sia pur a livello di concausa.
L'appello va quindi respinto, assorbita ogni altra questione, con conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in dispositivo Pt_1 secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022 tenuto conto della complessità bassa delle questioni trattate, del valore indeterminabile della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell' dell'ulteriore importo Pt_1
a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
-condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese del grado che liquida in Pt_1 CP_1 euro 3.473,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' dell'ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
9
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 871/2023
T R A
Parte_1
con Sede Roma, via G. Pastore, n.6, in persona del Direttore
[...] Parte_2
Campania, in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Stefania Rettore,
[...] congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Sergio Parrella, presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via S. Lazzaro Sede Parte_1
Appellante
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla c.da CP_1
Fontecanale, n. 50, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Almerico Meomartiuni, 33. presso lo studio dell'avv. Oreste De Angelis, che lo rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.4.2023 presso questa Corte territoriale, l' ha proposto Pt_1 appello per la riforma della sentenza n. 271/2023 pubbl. il 14.3.2023 con cui il Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda proposta dall'odierno appellato di riconoscimento della malattia professionale con postumi indennizzabili e così statuito: “…accerta e dichiara la dipendenza della patologia dall'attività lavorativa e condanna l' al pagamento rendita Parte_1 per postumi permanenti pari al 18% oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e fino al soddisfo;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che Parte_1 liquida in complessivi €2.697 oltre rimborso forf. 15%, I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU”.
1 Il giudice di prime cure aveva respinto l'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare dall' sul presupposto che erano decorsi più di tre anni dal manifestarsi della malattia, come Pt_1 documentato dal fatto che nel 2012 il aveva proposto altra domanda per il riconoscimento CP_1 di postumi conseguenti alle medesime patologie. Il Tribunale aveva osservato che l'istante era già consapevole della malattia e della sua riconducibilità all'attività lavorativa nel 2012, quando aveva presentato la prima domanda di accertamento della natura professionale. Tuttavia, a tale epoca la patologia non aveva raggiunto il minimo indennizzabile. Era infatti emerso dalla relazione peritale che solo in data 09/02/2021, a seguito di RMN delle spalle, si era manifestato l'aggravamento della patologia con il raggiungimento di postumi indennizzabili.
Il primo giudice aveva, altresì, rigettato l'eccezione di improcedibilità per carenza di domanda amministrativa, osservando che le patologie valutate dal c.t.u. e ritenute indennizzabili (“Periartrite scapolo omerale bilaterale da tendinosi bilaterale dei muscoli sopraspinati (già trattata chirurgicamente a destra) dei sottospinati e dei sottoscapolari, da sovraccarico biomeccanico delle spalle”) coincidevano con quelle per le quali era stata proposta la domanda amministrativa.
Nel merito il Tribunale aveva aderito agli accertamenti peritali, con riconoscimento della origine lavorativa della patologia e quantificazione dei postumi nella misura del 18%, ritenendo la valutazione operata dal c.t.u. intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi.
L' ha impugnato detta statuizione dolendosi del rigetto della eccepita prescrizione del diritto Pt_1 azionato, del mancato accertamento dell'esposizione a rischio e della erroneità della consulenza tecnica d'ufficio. Ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso avanzato dal lavoratore, previa adozione dei provvedimenti istruttori ritenuti opportuni, disponendo anche il rinnovo della c.t.u. con affidamento dell'incarico a specialista nella materia.
Ricostituito il contraddittorio, ha con plurime argomentazioni resistito al gravame, CP_1 chiedendone la reiezione. Si è opposto alla richiesta dell' di rinnovo della c.t.u.. Pt_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Con il primo motivo, l' si duole del rigetto della eccezione di prescrizione. Richiama Pt_1
l'art.112 del T.U.1124/65, secondo cui l'azione per conseguire le prestazioni legate alla malattia professionale si prescrive nel termine di tre anni dal giorno di manifestazione della patologia o, comunque, ai sensi della sentenza n.116/69 della Corte Costituzionale, dalla data del raggiungimento del grado minimo di inabilità indennizzabile. Osserva che l'istante aveva già presentato nel 2012 domanda amministrativa tesa al riconoscimento delle medesime patologie alle spalle, producendo la documentazione a supporto (esami di RMN 2012, denuncia di MP con certificato medico e provvedimenti ), sicché il termine triennale di prescrizione era Pt_1 irrimediabilmente trascorso. Contesta al Giudice di prime cure di aver respinto l'eccezione sulla base di un'interpretazione della c.t.u. fuorviante e non rispondente al suo reale contenuto.
Di contro, l'appellato deduce di aver presentato all' un primo certificato del 14.3.2012, con Pt_1
RMN del 27.2.2012 che indicava un esito di intervento chirurgico alla spalla destra ma con i tendini, sia della spalla destra che sinistra, ancora integri;
che la domanda del 2012 era stata 2 rigettata dall' con verbale del 4.7.2012 che aveva evidentemente non solo disconosciuto la Pt_1 esistenza della malattia professionale ma anche la sua indennizzabilità inferiore ai limiti di legge del 6%; che in data 10.2.2021 l'assicurato aveva presentato una nuova domanda di malattia professionale depositando quale documentazione sanitaria referto di visita radiologica del 9.2.2021 dalla quale risultava l'aggravamento della affezione. Il rimarca che la situazione CP_1 del 2021 delle due spalle, a causa anche della forte limitazione funzionale, ha fatto ritenere allo stesso il superamento dell'indennizzabilità e quindi la necessità, alla luce della risonanza del 9.2.2021, di presentare la domanda di malattia professionale provocata dal lavoro che continuava a svolgere nei campi. Aggiunge che lo stesso c.t.u. nella perizia in atti ha confermato la sussistenza del danno biologico nella misura del 18% dal 09/02/2021, quando la RMN delle spalle ne aveva rivelato la presenza, e non da epoca precedente.
Il collegio condivide la ricostruzione dell'appellato, fatta propria anche dal giudice di prime cure.
L'art. 112 comma 1 del T.U. 1124\65 recita testualmente: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”. La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1969, n. 116, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, facendo decorrere il termine triennale di prescrizione dalla data del raggiungimento del grado minimo di inabilità indennizzabile.
Sulla decorrenza della prescrizione – a seguito dell'intervento della Corte Cost. - la S.C. ha chiarito che “La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento” (Cass. Sent. n. 598 del 2016 e Ord. n. 1661del 2020; cfr. anche Cass. Sent. n. 14281 del 2011 e n. 2285 del 2013).
In particolare, è stato argomentato che la manifestazione della malattia, presupposto per la decorrenza del termine prescrizionale, “può ritenersi verificata (in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale, Corte Cost. n.116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 23457 del 2009; Cass. 14584 del 2009; Cass. n. 7323 del 2005; Cass. n. 23418 del 2004; Cass. n. 23110 del 2004; Cass. n. 19575 del 2004; Cass. 2625 n.2004);
3. Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del 2011, n. 12317 del 2011, n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, l'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità"; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza 3 ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa…” (Cass. Ord. 1661/2020 cit.).
Come osservato dal primo giudice, nella specie il era già consapevole della malattia e della CP_1 sua riconducibilità all'attività lavorativa nel 2012, quando ha presentato la prima domanda di accertamento della natura professionale;
tuttavia, a tale epoca la patologia non aveva raggiunto il minimo indennizzabile. La relazione peritale espletata in primo grado ha evidenziato che solo in data 09.02.2021, a seguito della nuova risonanza magnetica delle spalle, è emerso l'aggravamento della patologia con il raggiungimento di postumi indennizzabili.
Nelle conclusioni della perizia del 17.1.2023 si legge infatti che: “…Suddetto danno biologico sussiste almeno dal 09/02/2021, quando una RMN delle spalle ne rivelava la presenza. 5) L'assicurato è a conoscenza della affezione e della sua possibile origine professionale almeno dal 13/04/2012, quando inoltrava una prima istanza all' (che non la riconosceva come Pt_1 tecnopatia). 6) Non è possibile sapere da quale data sia da far risalire la conoscenza o conoscibilità da parte del ricorrente del superamento del minimo indennizzabile;
probabilmente lo sospettava da sempre, ma si decideva a inoltrare istanza all' solamente in data Pt_1
10/02/2021…”.
Il perito del giudice, valutata la documentazione medica in atti (tra cui Certificato Medico di malattia professionale del 14/03/2012 – Dott. , medico Patronato EPACA;
Certificato Per_1
Medico di malattia professionale del 10/02/2021 – Dott. , in qualità di medico di Per_1 famiglia;
Visita ortopedica del 12/06/2014 – P.O. Sacro Cuore di Gesù, Fatebenefratelli, Benevento;
Visita ortopedica del 20/06/2015 – Dott. ; Visita ortopedica del Persona_2
29/03/2016 – P.O. Sacro Cuore di Gesù, Fatebenefratelli, Benevento;
Visita fisiatrica del 24/03/2021 – Dott.sa ; Copia referto di RMN spalla destra e spalla sinistra del Persona_3
09/02/2021 – Centro NEW CENTER, San Marco dei Cavoti) e l'anamnesi patologica del periziando (il quale aveva riferito “da parecchi anni avverte dolori ed impotenza funzionale ad entrambe le spalle che gli compromettono l'attività lavorativa e dovuti ad una periartrite scapolo-omerale bilaterale, già denunciata nel 2012 come malattia professionale, ma non riconosciuta come tale dall' . Affezione a suo dire peggiorata nel tempo”), ha affermato che Pt_1 il danno biologico superiore al minimo indennizzabile era certamente conoscibile dalla risonanza magnetica del 9.2.2021, individuando in detto esame diagnostico un evento oggettivo ed esterno alla persona dell'assicurato idoneo a rendere noto – e quindi riconoscibile per lo stesso – il grado invalidante della patologia nella misura indennizzabile.
Il c.t.u. ha poi confermato che il era a conoscenza della malattia e della sua origine CP_1 professionale già nel 2012, all'epoca della prima domanda amministrativa. Tuttavia, pur esaminata la documentazione sanitaria relativa al periodo intermedio (tra il primo certificato medico del 2012 e la RMN del 2021; cfr. visite ortopediche del 2014, 2015 e 2016), non è stato in grado di riscontrare l'esistenza di altri fatti noti, obiettivi ed esterni, precedenti alla risonanza magnetica del 9.2.2021, che possano aver reso “manifesta” la patologia e la sua indennizzabilità.
Il semplice “sospetto”, prospettato dal consulente, che il lavoratore da sempre avesse percezione del grado invalidante della patologia attiene al diverso piano della eventuale consapevolezza soggettiva e non alla conoscenza o conoscibilità oggettiva, sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, cui la Cassazione ancora il dies a quo della prescrizione. 4 Appare dunque corretta l'interpretazione dell'elaborato peritale offerta dal prime giudice, che ha Parte_ ritenuto di far decorrere la prescrizione dalla delle spalle del 9.2.2021, in assenza di precedenti eventi obiettivi che possano aver manifestato la patologia e i suoi postumi indennizzabili, con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione.
2. Con il secondo motivo di gravame, l' lamenta che nel giudizio di primo grado non è stata Pt_1 disposto alcun mezzo istruttorio, ma solo una consulenza medica di ufficio, sulla quale il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione richiamando integralmente e facendo proprie le conclusioni del perito nominato, nonostante queste fossero carenti ed erronee sotto il profilo della valutazione dell'esistenza del nesso causale tra patologia denunciata ed attività lavorativa. Contesta il difetto di prova dell'esposizione a rischio e in concreto dei fatti posti a fondamento della domanda, non potendosi a ciò ovviare con la nomina di un c.t.u. Osserva che le parti non possono sottrarsi agli oneri probatori di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente e che il ricorso al perito va disposto non per supplire alle carenze istruttorie o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
L' sostiene che il ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare di essere stato addetto alle Pt_1 lavorazioni nocive e che il Giudice di prime cure ha errato non ammettendo la prova testimoniale, pur articolata dal Secondo l'appellante le allegazioni dell'istante in ordine all'attività CP_1 lavorativa svolta e alla esposizione al rischio non avevano trovato il necessario riscontro processuale e la conferma probatoria delle stesse non poteva desumersi dalla documentazione in atti di mera ricognizione formale della qualifica e neppure dal fatto notorio utilizzato dal c.t.u.
Anche questa doglianza è priva di pregio.
Il nel ricorso introduttivo ha dedotto di essere coltivatore diretto, di aver per il tipo di CP_1 attività svolta quotidianamente sollevato carichi pesanti, guidato mezzi agricoli meccanici, sia gommati sia cingolati, compiuto lavorazioni che hanno comportato il mantenimento prolungato di posture incongrue. Nel documento “anamnesi lavorativa” del 14.4.2021, sottoscritto dal lavoratore, in atti (cfr. fasc. di primo grado) è specificato “attività lavorativa: coltivatore Pt_1 diretto dal 1985; … estensione del terreno: 30 ettari;
tipo di terreno: collinare;
tipo di coltivazione: cereali e foraggio e uliveto (circa 120 piante). Modalità di coltivazione: a campo aperto. Attrezzatura utilizzata: 2 trattori gommati – Fiat 70/66 e John Deer 63/30 – e 1 trattore cingolato Massey-Ferguson 34/35C. … Capi di bestiame e tipologia di stalla: 25 vitelli da macello;
16-17 fattrici;
stalla meccanizzata. La giornata lavorativa è così organizzata: gestione della stalla con preparazione alimenti e somministrazione foraggio nonché pulizia per 2 volte al giorno per 4-5 ore complessive;
poi lavoro nei campi. Il lavoro nei campi è così cadenzato: marzo-aprile, potatura uliveto;
aprile, fresatura terreno;
maggio, raccolta fieno;
giugno-luglio, trebbiatura;
agosto, aratura;
settembre, preparazione terreni per semina;
ottobre-novembre, semina e raccolta delle olive…”.
L' in primo grado ha sottolineato la genesi plurifattoriale della patologia dedotta, contestando Pt_1 il nesso eziologico con l'attività lavorativa. Ha osservato che nella specie, trattandosi di malattia da rischio comune, il riconoscimento della natura professionale richiede una prova dettagliata e documentata dell'esposizione al rischio al fine di stabilire il nesso di causalità tra le mansioni svolte e l'insorgenza delle lesioni lamentate. Ha sostenuto che i postumi denunciati da parte 5 avversa trovano la loro origine in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività lavorativa, inesistenti anche a livello di concausa.
L' ha incentrato la propria difesa sulle caratteristiche della patologia denunciata che, Pt_1 essendo una malattia comune, richiede una prova rigorosa del nesso causale con le lavorazioni svolte. Non ha invece specificamente contestato le allegazioni del relative alla attività CP_1 lavorativa espletata, alla quotidiana movimentazione di carichi e alle abituali posture incongrue. Nulla di preciso ha dedotto sui concreti compiti cui era addetto l'istante nell'arco della giornata lavorativa e nei vari mesi dell'anno, né sulle peculiari caratteristiche della azienda gestita (estensione del terreno, tipo di coltivazioni, capi di bestiame, tipologia di stalla), pur essendo dette circostanze analiticamente descritte nella documentazione in atti (cfr. doc. anamnesi lavorativa citato).
L' si è limitato ad una contestazione astratta e generica delle deduzioni di parte avversa Pt_1 relative alle lavorazioni espletate ed esposizione al rischio. Ha ribadito gli oneri probatori a carico dell'assicurato ed i principi della Cassazione in materia di nesso causale per le malattie di origine plurifattoriale. Dalla lettura complessiva della memoria dell' non è ravvisabile alcuna Pt_1 argomentazione puntuale contraria alle affermazioni di controparte sulle mansioni e sui connessi rischi specifici.
L'art. 115 c.p.c. impone al giudice di fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti e sui fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
La S.C. di Cassazione ha più volte rimarcato che “corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 8376 del 29.4.2020, che richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008). L'onere di specifica contestazione impone, quindi, al convenuto di
“prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. ord. n. 10374 del 19.4.2025, che richiama Cass. ord.
9.8.2019 n. 21227; Cass. ord. 22.10.2018 n. 26624; Cass. 20.11.2008 n. 27596; Cass. sez. un. 23.2.2002 n. 761).
Nella specie, a fronte delle allegazioni attoree e produzioni, analitiche e circostanziate, relative alle mansioni e alla esposizione al rischio, l' avrebbe dovuto contestarle specificamente e Pt_1 non, genericamente, con una formula di stile per evitare che le stesse fossero ritenute incontroverse. Solo in presenza di tale condizione, il avrebbe avuto l'onere di provarle. In CP_1 difetto di contestazione specifica, dette allegazioni devono ritenersi dimostrate e idonee a fondare la decisione del giudice.
6 Si ritiene dunque corretta la statuizione del primo giudice che, rilevato quanto alla prova che l' non aveva contestato le mansioni svolte, coltivatore diretto, bensì la genesi multifattoriale Pt_1 della patologia e negato il nesso causale con l'attività lavorativa, ha ritenuto la prova orale, pur richiesta dal (cfr. ricorso introduttivo del 21.3.2022 e note scritte del 18.10.2022), CP_1 superflua ed ha poi ammesso la nomina del c.t.u., anche per valutare l'eccezione di prescrizione (cfr. verbale di udienza del 25.10.2022 all'esito di trattazione scritta).
La doglianza dell'appellante sul mancato accertamento delle lavorazioni dedotte e della esposizione a rischio è evidentemente inconsistente, dovendosi ritenere provate in base al principio di non contestazione le affermazioni sul punto del utilizzate dal c.t.u. per CP_1
l'accertamento del nesso causale e poi dal giudice per la decisione.
3. L'appellante contesta infine al Tribunale di aver fatto proprie integralmente le conclusioni del perito nominato relativamente alla valutazione dell'esistenza del nesso causale tra patologia denunciata e attività lavorativa. Riporta a supporto le considerazioni mediche del sanitario dell'Istituto, in realtà nuove proposte per la prima volta nell'atto di appello.
Invero, l' in primo grado, pur avendo indicato propri c.t.p. (cfr. note scritte del 3.11.2022), Pt_1 rimasti assenti alle operazioni peritali (cfr. c.t.u. pag. 2), ed avendo ricevuto la bozza di c.t.u. (cfr. pec del 2.12.2022 con ricevute di consegna), non aveva trasmesso al consulente alcun rilievo nei termini di legge né aveva formulato osservazioni critiche alla perizia definitiva depositata il 17.1.2023 nelle note scritte per la discussione (cfr. note del 14.3.2023 ove si insiste con Pt_1
l'eccezione di prescrizione del diritto, evidenziando come il c.t.u. abbia confermato la sussistenza della malattia lamentata già dal 2012, senza null'altro rilevare).
A parte la novità delle deduzioni, si osserva che l'ausiliario del giudice, con argomentazioni logiche ed esaurienti, corroborate dalla documentazione sanitaria prodotta, tenuto conto della storia lavorativa e del quadro clinico del ricorrente, ha concluso ritenendo che la malattia sofferta (“Periartrite scapolo omerale bilaterale da tendinosi bilaterale dei muscoli sopraspinati (già trattata chirurgicamente a destra) dei sottospinati e dei sottoscapolari, da sovraccarico biomeccanico delle spalle) fosse di origine professionale, valutando i postumi nella misura del 18%.
Il c.t.u., in particolare, ha evidenziato: che la tendinosi dei muscoli della spalla, pur rappresentando una affezione abbastanza comune negli individui di età media della vita, è stata inserita tra le malattie professionali in agricoltura dovute a sovraccarico meccanico degli arti superiori (voce 23 della nuova tabella delle malattie professionali in agricoltura) per attività ripetitive e continuative con impegno funzionale delle braccia sopra il livello delle spalle determinate da operazioni di potatura, legatura ed innesto sulle piante (particolarmente vigneti e oliveti), raccolta e cernita della frutta sugli alberi, operazioni di carico e scarico di sacchi e cassette, utilizzo di strumenti vibranti (abbacchiatori per raccolta olive, decespugliatori), guida di trattori (soprattutto quelli più vetusti non ancora ergonomici); che, in presenza di dette lavorazioni, operava la presunzione legale di origine professionale della malattia con esonero del lavoratore dall'onere della prova, mentre era l' a dover dimostrare la natura non professionale Pt_1 dell'affezione (per esposizione lavorativa non adeguata al rischio dichiarato, esistenza di pregressi traumi alla spalla estranei al lavoro, altre attività occupazionali lucrative, ludiche o sportive svolte dal lavoratore, che avevano sottoposto l'articolazione a stress meccanico, ecc.); che l' si era limitato ad affermare genericamente l'esistenza di fattori extra lavorativi, Pt_1 senza identificare concrete e specifiche cause patogene non correlabili all'attività svolta di 7 coltivatore diretto;
che in effetti le lavorazioni svolte dal (gestione di una azienda agricola CP_1 di 30 ettari, anche con l'ausilio di collaboratori, operazioni di potatura, cura di un uliveto di 120 piante, fresatura ed aratura del terreno con trattori, semina, raccolta ed ammasso fieno e foraggio, movimentazione manuale dei carichi) avevano sottoposto le braccia ad un lavoro continuo e ripetitivo, con movimenti bruschi e di forza delle spalle, molto probabilmente già predisposte all'affezione per motivi costituzionali di diatesi artritica.
Il perito poi, ricordati i criteri di giudizio in ambito per la valutazione dell'esistenza del Pt_1 rapporto causale tra malattia denunciata e rischio lavorativo, ha constatato che nella fattispecie le cause lavorative e quelle extralavorative avevano agito sinergicamente alla determinazione del danno, riconoscendo l'eziologia professionale della patologia in quanto l'esposizione a rischio di origine professionale aveva costituito uno dei fattori causali necessari, senza il quale l'evento non si sarebbe determinato. Richiamate le tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000 e le specifiche voci applicate, ha quindi valutato i postumi nella misura del 18%.
Le descritte valutazioni medico-legali – recepite dal Tribunale - appaiono tecnicamente corrette ed adeguatamente motivate, anche con riguardo ai parametri di valutazione in punto di quantificazione della menomazione dell'integrità psicofisica derivante al dalla patologia CP_1 sofferta.
Sono prive di pregio le osservazioni del sanitario dell' secondo cui il c.t.u. non avrebbe Pt_1 considerato il rischio lavorativo specifico, limitandosi a riferimenti generici alla attività svolta per categoria dal ricorrente, rimanendo indimostrato il ruolo prevalente della concausa professionale rispetto alle concause comuni.
Per un verso, la semplice lettura della perizia rende evidente che il c.t.u. è giunto alle sue conclusioni tenendo conto della natura tabellata della patologia e delle concrete e precise lavorazioni, riportate analiticamente, espletate dal ricorrente, integranti l'esposizione al rischio lavorativo specifico.
Per l'altro, come osservato dalla parte appellata, nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., per cui è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione al rischio lavorativo sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr. Cass. Sez. L. Ord. n. 38123 del 2.12.2021; Cass. Sez. L., Sent. n. 13954 del 19.6.2014; Cass. Sez. L. Sent. n. 17959 del 9.9.2005). Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale operante per le patologie tabellate, la prova contraria dell' doveva avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva dell'eventuale Pt_1 fattore morbigeno extralavorativo. “Per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, mediante prova che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia” (Cass. Sez. L. Sent. n. 23653 del 21.11.2016; Cass. Sez. L., Sent. n. 14023 del 26.7.2004), prova che l' sebbene onerato, non aveva fornito. Pt_1
L'esistenza di un fattore patogeno comune, esclusivo o prevalente, del resto, neanche emerge dalla c.t.u..
Alla luce dei rilievi esposti, si ritiene che l'ausiliario del Giudice abbia applicato coerentemente i principi in tema di onere della prova e rapporto causale, valutando l'esposizione al rischio 8 lavorativo del adeguata ed efficiente e la patologia sofferta compatibile con detto rischio, CP_1 riconoscendo l'efficacia determinante dello stesso, sia pur a livello di concausa.
L'appello va quindi respinto, assorbita ogni altra questione, con conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in dispositivo Pt_1 secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022 tenuto conto della complessità bassa delle questioni trattate, del valore indeterminabile della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell' dell'ulteriore importo Pt_1
a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
-condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese del grado che liquida in Pt_1 CP_1 euro 3.473,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' dell'ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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