Art. 4. 1. All' articolo 2, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente lettera:
" g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e' abrogato il presente articolo.
" g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e' abrogato il presente articolo.