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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/07/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3358/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3358/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Parte_2 C.F._2
Malacrida, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Milano, 167
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1
Rossi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Vicolo San Bernardino, 5/A
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Ci si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ciò per le ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso reietta la richiesta provvisoria esecuzione dello stesso in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e non di facile e pronta soluzione. 1) Quanto al coobbligato Parte_2
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
Accertare e dichiarare la decadenza di dall'azione nei confronti del Controparte_1 coobbligato sig ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 cc: Parte_2
NEL MERITO accogliere, anche parzialmente, la presente opposizione e revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 cc, il ricorso di Decreto Ingiuntivo n. 916/2022 RG 2180/22, emesso nei confronti di;
Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni di legge e di giustizia, articolare capitoli di prova, nelle memorie ex art. 183 VI comma n.1, 2 e 3 c.p.c. che sin d'ora si richiedono, con salvezza di ogni altro diritto, azione ed eccezione. pagina 1 di 6 IN OGNI CASO Condannare l'opposto alla refusione delle spese, competenze professionali ex D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e CPA in quanto dovuti.
2) Quanto a Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare che la comunicazione di cessione del credito al sig.
[...]
risulta invalida così come meglio specificato in premessa Parte_1
NEL MERITO:
Accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 916/2022 e R.G.
2180/2022 e ciò per i motivi di cui in premessa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni di legge e di giustizia, articolare capitoli di prova, nelle memorie ex art. 183 VI comma n.1, 2 e 3 c.p.c. che sin d'ora si richiedono, con salvezza di ogni altro diritto, azione ed eccezione. IN OGNI CASO Condannare l'opposto alla refusione delle spese, competenze professionali ex D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e CPA in quanto dovuti. Conclusioni di parte convenuta opposta
In ottemperanza al provvedimento del Giudice, si depositano le seguenti note scritte: CP_ Il procuratore di richiama tutto quanto indicato negli scritti difensivi depositati. CP_ All'odierna udienza, insiste dunque per l'accoglimento delle conclusioni come in atti e chiede la fissazione di udienza di discussione ex art. 281sexies cpc autorizzando le parti al deposito di brevi note conclusive. In caso di mancata “comparizione” di parte opponente, per mancato deposito di note di CP_ trattazione scritta, dichiara di non aver interesse alla comparizione in udienza, e chiede, pertanto, l'emissione di provvedimento di rinvio ex art. 309 cpc. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 916/2022 del 17.06.2022, con il quale il Tribunale di Como ha loro ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_1
25.240,59, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso del finanziamento concesso, con contratto sottoscritto in data 14.10.2008, da NS S.p.a., la quale aveva successivamente ceduto il proprio credito.
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto che:
- la comunicazione di cessione del credito diretta a era stata Parte_1
erroneamente trasmessa ad un indirizzo diverso da quello di residenza, sicché la cessione non si sarebbe perfezionata, non essendo stato il debitore messo al corrente della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio;
- quanto alla posizione di quest'ultimo aveva sottoscritto il Parte_2 contratto di finanziamento quale “coobbligato”, e, in quanto, tale, non risultando né
pagina 2 di 6 co-richiedente, né co-beneficiario, lo stesso dovrebbe esser considerato quale fideiussore;
- conseguentemente, l'opponente dovrebbe essere liberato dall'obbligazione di garanzia assunta, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo la creditrice proposto le proprie istanze giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale previsto dalla norma citata, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (novembre 2013), o, tuttalpiù, dalla cessione del credito (dicembre
2015).
Hanno quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- i fatti costitutivi del credito della convenuta non sono stati contestati dagli attori, i quali non hanno nemmeno provato il proprio adempimento;
- l'opposta aveva notificato la cessione del credito e, comunque, la comunicazione della cessione risulterebbe irrilevante ai fini dell'accertamento della legittimazione attiva della creditrice;
- l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sarebbe infondata, non avendo
[...]
prestato alcuna fideiussione, ma avendo assunto la qualifica di Parte_2
coobbligato, in via solidale, e per la medesima prestazione del debitore principale
, sicché il citato art. 1957 c.c. non troverebbe applicazione Parte_1
nella fattispecie.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 26.01.2023, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi in pari data, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione ex D.lgs. n.
28/2010.
All'udienza del 13.06.2023 sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Nessuna delle parti ha depositato le memorie istruttorie e, pertanto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza dell'11.04.2025, all'esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 3 di 6 ha agito in giudizio in via monitoria per ottenere, in qualità di Controparte_1
cessionaria del credito, da e il pagamento di Parte_1 Parte_2
quanto dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti con
NS S.p.a.
Deve, innanzitutto, essere affermata la titolarità attiva, in capo all'opposta, del rapporto obbligatorio controverso.
Difatti, ha dedotto di agire in giudizio in qualità di cessionaria Controparte_1
del credito, maturato da NS S.p.a. (erroneamente indicata nel ricorso monitorio come
“Stella Personal Credit S.p.a.”) nei confronti degli opponenti in forza del contratto di finanziamento stipulato tra le suddette parti n. 877710 (cfr., doc. n. 3 fascicolo monitorio) e ha prodotto sia il contratto di cessione di crediti stipulato tra NS S.p.a. e Banca IFIS
S.p.a. in data 01.12.2015 ed avente ad oggetto la cessione del credito trovante titolo nel contratto di finanziamento suindicato (cfr., doc. n. 4 fascicolo monitorio e doc. n. 6 convenuta), sia la scrittura privata con cui Banca IFIS S.p.a. e (oggi Controparte_1 [...]
davano atto del subentro di quest'ultima in tutti i crediti deteriorati di Controparte_1
cui la prima di era titolare al 18.04.2019, tra i quali anche quello per cui è causa (cfr., doc.
n. 7 convenuta, ultima pagina).
La documentazione suindicata, in quanto non oggetto di specifica contestazione dell'opponente quanto all'idoneità a provare la cessione, è sufficiente ad affermare la titolarità attiva del rapporto in capo alla convenuta opposta, considerato che la cessione del credito costituisce un contratto consensuale ad effetto reale che si perfeziona con l'accordo tra cedente e cessionario e, da tale momento, si verifica l'effetto traslativo del diritto, mentre la notificazione al debitore ceduto (unico profilo oggetto di contestazione da parte dell'opponente) ha la sola funzione di rendergli la cessione opponibile e quindi di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (cfr., Cass. n. 4713/2019).
Deve, poi, essere esaminata l'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia fideiussoria asseritamente prestata da per non avere l'opposta avviato e Parte_3
coltivato le proprie istanze nei confronti del debitore principale Parte_1 entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ex art. 1957 c.c..
La natura dell'obbligazione assunta da con la sottoscrizione del contratto Parte_3 di finanziamento per cui è causa va individuata all'esito dell'interpretazione del contratto.
A tal proposito, va osservato che nel frontespizio del contratto è indicata quale parte pagina 4 di 6 “richiedente” e quale “coobbligato” e che Parte_1 Parte_3 quest'ultimo ha sottoscritto in più punti il documento contrattuale in qualità di
“coobbligato/cointestatario”, senza alcun riferimento all'assunzione della qualifica di mero garante fideiussore. L'interpretazione letterale del testo contrattuale consente quindi di affermare che entrambi e assunsero le Parte_1 Parte_3
obbligazioni contrattuali in solido ex art. 1292 c.c. quali contraenti, risultando irrilevante che il finanziamento fosse stato materialmente erogato a favore di uno solo di essi. A tal proposito va altresì evidenziato come deponga nel senso della qualifica di contraente, obbligato principale e solidale, di anche l'indicazione, nelle condizioni Parte_3 generali di contratto, delle garanzie “eventuali” che avrebbero potuto assistere il credito, tra le quali è indicata la “prestazione di idonea fidejussione” (art. 3, lett. d) così a sancire la netta distinzione tra le eventuali obbligazioni assunte da terzi garanti con apposito contratto di fideiussione e quelle assunte dai coobbligati principali in via solidale con la sottoscrizione del contratto.
Da quanto sopra discende che l'art. 1957 c.c., regolando esclusivamente i rapporti tra il creditore e il fideiussore, non è applicabile alla fattispecie in esame.
L'opposizione pertanto deve essere respinta, siccome infondata, essendo state come sopra rigettate le eccezioni degli opponenti e non avendo questi ultimi contestato altrimenti il merito della pretesa creditoria dell'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, e Parte_1 [...]
devono essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a Parte_2 Controparte_1
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M.
[...]
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 916/2022 e, per l'effetto, lo conferma;
2) condanna e in solido fra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2
a le spese sostenute per il presente giudizio che si Controparte_1
pagina 5 di 6 liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuno.
4 luglio 2025
Il giudice
IA TO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3358/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Parte_2 C.F._2
Malacrida, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Milano, 167
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1
Rossi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Vicolo San Bernardino, 5/A
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Ci si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ciò per le ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso reietta la richiesta provvisoria esecuzione dello stesso in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e non di facile e pronta soluzione. 1) Quanto al coobbligato Parte_2
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
Accertare e dichiarare la decadenza di dall'azione nei confronti del Controparte_1 coobbligato sig ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 cc: Parte_2
NEL MERITO accogliere, anche parzialmente, la presente opposizione e revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 cc, il ricorso di Decreto Ingiuntivo n. 916/2022 RG 2180/22, emesso nei confronti di;
Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni di legge e di giustizia, articolare capitoli di prova, nelle memorie ex art. 183 VI comma n.1, 2 e 3 c.p.c. che sin d'ora si richiedono, con salvezza di ogni altro diritto, azione ed eccezione. pagina 1 di 6 IN OGNI CASO Condannare l'opposto alla refusione delle spese, competenze professionali ex D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e CPA in quanto dovuti.
2) Quanto a Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare che la comunicazione di cessione del credito al sig.
[...]
risulta invalida così come meglio specificato in premessa Parte_1
NEL MERITO:
Accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 916/2022 e R.G.
2180/2022 e ciò per i motivi di cui in premessa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testimoni di legge e di giustizia, articolare capitoli di prova, nelle memorie ex art. 183 VI comma n.1, 2 e 3 c.p.c. che sin d'ora si richiedono, con salvezza di ogni altro diritto, azione ed eccezione. IN OGNI CASO Condannare l'opposto alla refusione delle spese, competenze professionali ex D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e CPA in quanto dovuti. Conclusioni di parte convenuta opposta
In ottemperanza al provvedimento del Giudice, si depositano le seguenti note scritte: CP_ Il procuratore di richiama tutto quanto indicato negli scritti difensivi depositati. CP_ All'odierna udienza, insiste dunque per l'accoglimento delle conclusioni come in atti e chiede la fissazione di udienza di discussione ex art. 281sexies cpc autorizzando le parti al deposito di brevi note conclusive. In caso di mancata “comparizione” di parte opponente, per mancato deposito di note di CP_ trattazione scritta, dichiara di non aver interesse alla comparizione in udienza, e chiede, pertanto, l'emissione di provvedimento di rinvio ex art. 309 cpc. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 916/2022 del 17.06.2022, con il quale il Tribunale di Como ha loro ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_1
25.240,59, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso del finanziamento concesso, con contratto sottoscritto in data 14.10.2008, da NS S.p.a., la quale aveva successivamente ceduto il proprio credito.
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto che:
- la comunicazione di cessione del credito diretta a era stata Parte_1
erroneamente trasmessa ad un indirizzo diverso da quello di residenza, sicché la cessione non si sarebbe perfezionata, non essendo stato il debitore messo al corrente della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio;
- quanto alla posizione di quest'ultimo aveva sottoscritto il Parte_2 contratto di finanziamento quale “coobbligato”, e, in quanto, tale, non risultando né
pagina 2 di 6 co-richiedente, né co-beneficiario, lo stesso dovrebbe esser considerato quale fideiussore;
- conseguentemente, l'opponente dovrebbe essere liberato dall'obbligazione di garanzia assunta, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo la creditrice proposto le proprie istanze giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale previsto dalla norma citata, decorrente dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (novembre 2013), o, tuttalpiù, dalla cessione del credito (dicembre
2015).
Hanno quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- i fatti costitutivi del credito della convenuta non sono stati contestati dagli attori, i quali non hanno nemmeno provato il proprio adempimento;
- l'opposta aveva notificato la cessione del credito e, comunque, la comunicazione della cessione risulterebbe irrilevante ai fini dell'accertamento della legittimazione attiva della creditrice;
- l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sarebbe infondata, non avendo
[...]
prestato alcuna fideiussione, ma avendo assunto la qualifica di Parte_2
coobbligato, in via solidale, e per la medesima prestazione del debitore principale
, sicché il citato art. 1957 c.c. non troverebbe applicazione Parte_1
nella fattispecie.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 26.01.2023, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi in pari data, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione ex D.lgs. n.
28/2010.
All'udienza del 13.06.2023 sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Nessuna delle parti ha depositato le memorie istruttorie e, pertanto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza dell'11.04.2025, all'esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 3 di 6 ha agito in giudizio in via monitoria per ottenere, in qualità di Controparte_1
cessionaria del credito, da e il pagamento di Parte_1 Parte_2
quanto dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato dagli opponenti con
NS S.p.a.
Deve, innanzitutto, essere affermata la titolarità attiva, in capo all'opposta, del rapporto obbligatorio controverso.
Difatti, ha dedotto di agire in giudizio in qualità di cessionaria Controparte_1
del credito, maturato da NS S.p.a. (erroneamente indicata nel ricorso monitorio come
“Stella Personal Credit S.p.a.”) nei confronti degli opponenti in forza del contratto di finanziamento stipulato tra le suddette parti n. 877710 (cfr., doc. n. 3 fascicolo monitorio) e ha prodotto sia il contratto di cessione di crediti stipulato tra NS S.p.a. e Banca IFIS
S.p.a. in data 01.12.2015 ed avente ad oggetto la cessione del credito trovante titolo nel contratto di finanziamento suindicato (cfr., doc. n. 4 fascicolo monitorio e doc. n. 6 convenuta), sia la scrittura privata con cui Banca IFIS S.p.a. e (oggi Controparte_1 [...]
davano atto del subentro di quest'ultima in tutti i crediti deteriorati di Controparte_1
cui la prima di era titolare al 18.04.2019, tra i quali anche quello per cui è causa (cfr., doc.
n. 7 convenuta, ultima pagina).
La documentazione suindicata, in quanto non oggetto di specifica contestazione dell'opponente quanto all'idoneità a provare la cessione, è sufficiente ad affermare la titolarità attiva del rapporto in capo alla convenuta opposta, considerato che la cessione del credito costituisce un contratto consensuale ad effetto reale che si perfeziona con l'accordo tra cedente e cessionario e, da tale momento, si verifica l'effetto traslativo del diritto, mentre la notificazione al debitore ceduto (unico profilo oggetto di contestazione da parte dell'opponente) ha la sola funzione di rendergli la cessione opponibile e quindi di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (cfr., Cass. n. 4713/2019).
Deve, poi, essere esaminata l'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia fideiussoria asseritamente prestata da per non avere l'opposta avviato e Parte_3
coltivato le proprie istanze nei confronti del debitore principale Parte_1 entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ex art. 1957 c.c..
La natura dell'obbligazione assunta da con la sottoscrizione del contratto Parte_3 di finanziamento per cui è causa va individuata all'esito dell'interpretazione del contratto.
A tal proposito, va osservato che nel frontespizio del contratto è indicata quale parte pagina 4 di 6 “richiedente” e quale “coobbligato” e che Parte_1 Parte_3 quest'ultimo ha sottoscritto in più punti il documento contrattuale in qualità di
“coobbligato/cointestatario”, senza alcun riferimento all'assunzione della qualifica di mero garante fideiussore. L'interpretazione letterale del testo contrattuale consente quindi di affermare che entrambi e assunsero le Parte_1 Parte_3
obbligazioni contrattuali in solido ex art. 1292 c.c. quali contraenti, risultando irrilevante che il finanziamento fosse stato materialmente erogato a favore di uno solo di essi. A tal proposito va altresì evidenziato come deponga nel senso della qualifica di contraente, obbligato principale e solidale, di anche l'indicazione, nelle condizioni Parte_3 generali di contratto, delle garanzie “eventuali” che avrebbero potuto assistere il credito, tra le quali è indicata la “prestazione di idonea fidejussione” (art. 3, lett. d) così a sancire la netta distinzione tra le eventuali obbligazioni assunte da terzi garanti con apposito contratto di fideiussione e quelle assunte dai coobbligati principali in via solidale con la sottoscrizione del contratto.
Da quanto sopra discende che l'art. 1957 c.c., regolando esclusivamente i rapporti tra il creditore e il fideiussore, non è applicabile alla fattispecie in esame.
L'opposizione pertanto deve essere respinta, siccome infondata, essendo state come sopra rigettate le eccezioni degli opponenti e non avendo questi ultimi contestato altrimenti il merito della pretesa creditoria dell'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, e Parte_1 [...]
devono essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a Parte_2 Controparte_1
le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M.
[...]
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 916/2022 e, per l'effetto, lo conferma;
2) condanna e in solido fra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2
a le spese sostenute per il presente giudizio che si Controparte_1
pagina 5 di 6 liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, per ciascuno.
4 luglio 2025
Il giudice
IA TO
pagina 6 di 6