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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/12/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa SS BU Presidente
Dott.ssa SA SO EM Giudice rel.
Dott. Giuseppe Puglisi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 1673/2021 R.G. cui è riunito il N. 1780/2021 RG
promosso
da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 28.09.1955 ed ivi residente in [...]I n. 209, elettivamente domiciliata in RE via Libertà n. 2 pal. A1 int. 2 presso lo studio dell'avv.
RA TO (C.F. , Pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
nei confronti di
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._3
RE (ME) il 20.08.1950 ed ivi residente in [...]I n. 209,
elettivamente domiciliato in RE (ME) via V. Bellini n. 8 presso lo studio dell'avv. Liborio Porracciolo (C.F. - Pec: C.F._4
1 , che lo rappresenta e difende per Email_2
procura in atti
con l'intervento
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione legale giudiziale.
In fatto ed in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza n. 763/2023,
pubblicata il 18.07.2023, che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e al cui contenuto si rimanda.
La causa, quindi, è stata rimessa sul ruolo e, rilevata l'inammissibilità delle domande con connesse con l'oggetto del giudizio, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 cpc con ordinanza del 26.10.2022.
Nelle more del giudizio venina rigettato il ricorso in corso di causa per il sequestro giudiziario dell'autovettura Lancia Y acquistata in costanza di matrimonio;
veniva ridotto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente a seguito di richiesta del resistente.
Dopo l'espletamento della prova orale, precisate le conclusioni, la causa veniva,
quindi, assunta in decisione all'udienza del 17.09.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali scaduto il 9.12.2025.
Tanto premesso, vanno rigettate le reciproche richieste di addebito della separazione non avendo provato le parti che i comportamenti lamentati siano stati causa diretta della fine del rapporto coniugale.
Secondo la Suprema Corte, "in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 2 violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"… "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito" (ex multis Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008).
Nel caso in esame, dall'interrogatorio formale della ricorrente e dall'escussione dei testi (figlio), (LL della Testimone_1 Testimone_2
ricorrente), (figlio) e (commercialista indicato Testimone_3 Testimone_4
dal resistente) non è emersa la prova rigorosa che i comportamenti lamentati da un coniuge nei confronti dell'altro, ovvero le asserite condotte di trascuratezza rispetto agli obblighi morali e materiali nonché di disaffezione, siano stati causa diretta dell'irreversibile crisi coniugale.
Invero, la giurisprudenza è unanime nel ritenere come “il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio”.
Evidenzia, però, che tale presupposto è “necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi. In particolare,
deve sussistere il nesso di causalità fra tali condotte e la fine dell'unione coniugale e in tal senso il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio
3 da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità
della convivenza.
Ebbene, dalle risultanze complessive dell'istruttoria, orale e documentale, è
emerso che il matrimonio fosse stato problematico sin dagli inizi senza però la prova che la frattura definitiva fosse imputabile a un particolare e/o specifico comportamento tenuto da uno dei due coniugi.
Invero, dall'interrogatorio formale della ricorrente è risultato che quest'ultima durante il matrimonio si occupava della casa e della famiglia, seppur per scelta del resistente, e che il marito provvedeva alle spese organizzando anche viaggi,
facendole regali, acquistando di sua iniziativa un'autovettura etc. E' risultato,
inoltre, che per accordo delle parti la si era trasferita dalla madre per Parte_1
accudirla 15 giorni al mese, continuando a provvedere contestualmente alle esigenze del marito;
infine, la ricorrente ha dichiarato di aver “rifiutato la
postepay perché non aveva senso attivare un'altra carta, quando ero
cointestataria del conto corrente in banca, e potevo tranquillamente prelevare
dal quel conto, sul quale, tuttavia, non ho mai avuto né carte di credito, né
bancomat”.
Il teste , figlio degli odierni contendenti ed escusso all'udienza Testimone_1
del 4.12.2023, ha confermato la problematicità del menage coniugale (io mio fratello siamo andati via di casa quando ancora i miei genitori, seppur con i loro problemi, vivevano la loro vita coniugale) non sapendo tuttavia “precisare in quale data è avvenuta la frattura definitiva del loro rapporto” e ha altresì riferito,
per averlo appreso dalla madre, sulla gestione economica della famiglia riconoscendo che il padre lesinava soldi anche quando lui viveva a casa. Il teste
4 ha anche riferito dell'accordo tra i genitori in merito all'accudimento della nonna materna e sul fatto che la madre continuasse a prendersi cura del padre in quei frangenti, padre che -dal canto suo e secondo quanto riferitogli dalla non sempre accompagnava la moglie per le visite mediche e, fino Parte_1
all'ordinanza presidenziale, non le corrispondeva somme di denaro in modo regolare.
La teste LL della ricorrente, escussa all'udienza Testimone_2
del 5.5.2025, sulla fine del matrimonio delle parti e le relative cause ha dichiarato: “avevo capito che c'erano problemi e poi me lo ha detto mia LL,
i problemi a casa sua ci son sempre stati da quando si sono sposati… se aveva
bisogno di qualcosa, doveva chiedere al marito i soldi, il quale era solito darle
100.000. lire delle vecchie lire alla settimana, per fare la spesa, e doveva farsela
bastare. Dopo ottobre 2018 suo marito non le dava più soldi, anche per le visite
mediche di cui aveva bisogno mia LL chiedeva i soldi a mia madre, a noi
familiari o ai suoi figli. IA LL è stata sposata con il marito quasi 50 anni,
e quando è stato introdotto l'euro il marito le dava 100 euro a settimana per la
spesa.. mia madre aveva una piccola pensione mensile e dava a mia LL ciò
che poteva…Vero, mi risulta che mia LL non si è mai sottratta ai doveri
familiari, su questo punto non ho mai sentito il marito lamentarsi…la ricorrente
Per_ ha accudito insieme a me nostra LL e nostra madre, ma ha accudito
anche i suoi suoceri…inizialmente era d'accordo a che mia LL si occupasse
di mia madre, ma poi… mio cognato non voleva che mia LL stesse tutto quel
tempo da mia madre…Quando il marito ha tolto la macchina a mia LL la
stessa doveva fare la strada a piedi, la macchina era stata comprata dal
resistente…me lo diceva mia LL, non la portava dai medici, la
5 accompagnavano i figli ed una volta a Cefalù l'ho portata io insieme a mio
marito….IA LL aveva problemi di udito ed il marito prima le ha fatto fare
una visita a casa e poi la portava a farsi delle visite da Amplifon a Sant'Agata e
dalle parti di Palermo, alla fine a Nicosia gli ha fatto fare l'apparecchio per
l'udito e lo ha pagato il resistente, che ha fatto fare prima una serie di preventivi
per risparmiare. Le spese della casa venivano pagate dal marito che era l'unico
che lavorava… mio figlio, che è un tecnico, è andato per controllare il
riscaldamento e ha visto che era chiuso tutto e non poteva attivarsi,
quell'abitazione viene utilizzata da entrambe le parti, dividendosi i piani della
casa. Mio figlio è stato chiamato da ma LL per vedere se c'era qualcosa che
non funzionava, l'interruttore si trovava dalla parte in cui stava il marito e non
ha potuto fare nulla per attivare i termosifoni”.
Pertanto, anche da detta testimonianza non risulta la prova rigorosa che i comportamenti del marito siano stati causa diretta della fine del matrimonio
(durato circa 45 anni) seppur con le problematiche sorte sin da subito ed evidentemente tollerate dalla moglie, né che i comportamenti di quest'ultima siano stati di trascuratezza nei confronti del consorte tanto da ingenerare l'irreversibile crisi.
Infine, il teste (figlio della coppia ed escusso all'udienza del Testimone_3
5.5.2025) ha confermato che era solo il padre a lavorare e si occupava direttamente lui di pagare le utenze e di fare le spese per la casa, mentre la madre faceva la casalinga e andava con papà a fare la spesa…. L'abbigliamento lo
compravamo fuori paese tutti insieme…. era solo mio padre a lavorare e si
occupava direttamente lui di pagare le utenze e di fare le spese per la casa…Nel
6 casa di mia nonna per accudirla e si fermava per lungo periodo, non so dire se
era stato concordato tra i miei genitori il fatto che mia madre potesse
allontanarsi da casa per così tanto tempo. Mio padre nel periodo in cui mia
madre andava dalla nonna consumava i pasti a casa della nonna insieme a mia
madre, so per sentito dire perché ero piccolino che mia madre ha accudito anche
i suoceri spostandosi per alcuni periodi a casa loro…mia madre dormiva in
un'altra camera da letto e ciò dal 2013 circa…I miei discutevano di soldi, mia
madre voleva dei soldi da gestire per evitare di doverglieli chiedere di volta in
volta e mio padre, che le ha proposto di fare una post pay, ma mia madre non
ha voluto e poi hanno stabilito un tantum al mese per la benzina, per il
parrucchiere, per le sigarette e cioè per spese relative a mia madre, mentre per
le spese della famiglia andavano insieme oppure mio padre quando lei glielo
chiedeva gli dava altri soldi. Diverse volte davanti a me hanno parlato di queste
300 euro al mese che mio padre dava a mia madre, ma non so specificare per
quanti mese gliele ha corrisposte. I miei genitori inizialmente avevano un conto
corrente cointestato, poi per legge mio padre ha fatto un conto aziendale e
quello cointestato è rimasto attivo, non so se confluissero somme, né so se mia
madre avesse una carta collegata a questo conto, non so se mio padre usasse
una carta di credito, io non glielo visto usare mai. Non so dire perché mio padre
avesse proposto una carta postepay a mia madre, visto che c'era il conto
cointestato…i problemi tra i miei genitori sono iniziati quando mio padre ha
litigato con mio fratello…casa c'era una cassaforte chiusa a chiave dove
tenevano delle somme e mia made prima aveva la chiave, poi hanno litigato e
mia madre ha rifiutato la chiave, mentre il conto corrente era cointestato.
7 Il teste (commercialista dell' e da questi addotto) nulla Testimone_4 Tes_1
ha saputo riferire se non che il suo cliente pagava le tasse e che nel periodo covid si era recato a casa del resistente per fargli vedere come cucinare, era da solo,
ciò è successo due volte, per sentito dire dallo stesso resistente era separato dalla moglie.
Dalla disamina complessiva delle dichiarazioni testimoniali emerge, quindi, che la problematicità della relazione di coppia, protrattasi comunque per circa quarantacinque anni, poiché già dagli esordi non sembrava serena, abbia portato a un progressivo quanto naturale deterioramento del matrimonio senza che in ciò
sia possibile ravvisare fattori di addebito all'uno o all'altro coniuge non avendo gli stessi fornito una prova adeguata e rigorosa in tal senso.
Nulla va, poi, statuito sulla casa familiare in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti e conviventi con uno dei genitori, dovendosi rigettare le rispettive domande delle parti sul punto. Le
questioni concernenti l'immobile restano, pertanto, regolate dalle vigenti norme in tema di proprietà.
Quanto al contributo per il mantenimento della moglie, va osservato quanto segue.
A norma dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunciando la separazione tra i coniugi,
stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,
qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è
determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
8 In conformità alle regole generali di cui all'art. 2967 c.c il richiedente l'assegno
è onerato della prova del complesso dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e la quantificazione dello stesso.
Con riferimento all'accertamento dei redditi dei coniugi, tuttavia, la S.C. ha precisato più volte che non è necessario che lo stesso venga compiuto nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro situazioni patrimoniali complessiva (Cass. Civ. 605/2017). Inoltre, il coniuge che richiede l'assegno è tenuto a provare, adducendo a tal fine ogni idoneo fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche, di essere privo di un'attitudine allo svolgimento di una proficua attività lavorativa (Cass. 12329/2021).
Nel caso di specie, la di anni 70, risulta essere incolpevolmente Parte_1
disoccupata e, conseguentemente, priva di redditi da lavoro (non percependo neppure la pensione né forme di sostegno al reddito) essendosi dedicata tutta la vita alla cura della famiglia come è stato confermato anche dalla prova orale. La
stessa è comproprietaria di alcuni immobili (relativamente ai quali pende giudizio di divisione) con il marito, il quale, invece, ha sempre svolto attività
lavorativa esterna e da titolare di ditta individuale e, da ultimo, ha costituito con il figlio un'impresa familiare (cfr. atto di costituzione del 21.12.2022) Tes_3
della quale è contitolare per il 51% percependo i correlati utili, oltre a fruire di una pensione INPS di circa 1.000,00 euro mensili.
Pertanto, alla luce delle due situazioni reddituali di certo sperequate in peius per la rispetto al coniuge appare equo confermare la misura dell'assegno Parte_1
di mantenimento mensile -già posto a carico del resistente con provvedimento del 12.1.2024 reso nel relativo subprocedimento introitato dall' Parte_2
9 favore della moglie in € 400,00 mensili, oltre adeguamento annuale Istat. Detto
importo dovrà essere corrisposto dall'obbligato entro il 5 di ogni mese.
Vanno infine dichiarate inammissibili, non essendo connesse con il petitum del presente giudizio di separazione, le domande delle parti relative agli immobili in comproprietà, ai conti correnti/finanziamenti e all'autovettura, confermandosi quanto già statuito con l'ordinanza del 26.10.2022.
Spese compensate stante la reciproca e sostanziale soccombenza sulle domande formulate.
P.Q.M.
il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo nel giudizio di separazione legale giudiziale n. 1673/2021 vertente tra contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta le domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti.
2. Nulla sull'assegnazione della casa coniugale in difetto dei presupposti di legge.
3. Conferma la misura dell'assegno di mantenimento mensile dovuto dal resistente alla ricorrente in € 400,00 mensili, oltre Istat.
4. Spese compensate.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
SA SO EM SS BU
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143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale
2018 io non stavo più a casa con i miei genitori, so che mia madre andava a