CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 933/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
VA NN AT MA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4484/2023 depositato il 14/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF.Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239000195280000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239000195280000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - OS (di seguito l'ADER), in data 14.2.2023 notificava al Sig.
Ricorrente_1 (di seguito il Sig. “Ricorrente_1”) l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe, con la quale, richiamate svariate cartelle di pagamento e due avvisi di addebito (tutti asseritamente notificati), si chiedeva il pagamento entro cinque giorni della somma di Euro 15.102,87 .
1.1.- Il Sig. Ric._1 ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate- OS (di seguito l'ADER) avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe, limitatamente alle presupposte cartelle di pagamento n. 29620160007265744000,
n.29620160056512375000, n. .29620170013312848000, n. 29620170028727392000), invocandone l'annullamento per i seguenti motivi:
i)- già avvenuta impugnazione della cartella 29620160056512375000 innanzi la CGT che disposto la cessata materia del contendere in ragione dello sgravio del relativo ruolo a cura della Agenzia delle Entrate.
ii)- intervenuta prescrizione del credito del credito portato dalle rimanenti cartelle (tutte portanti ruoli relativi a tassa automobilistica) alla data di notifica della intimazione di pagamento. Rappresenta il ricorrente che l'intimazione di pagamento è stata notificata quando la prescrizione triennale del credito (decorrente dalla data di notifica di ciascuna cartella) era già intervenuta.
2.- L'ADER si è costituta nel presente grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. In subordine, invoca l'inammissibilità secondo l'ulteriore profilo della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato di cui si è detto al Par.
1.1. ed argomenta sulla piena legittimità del proprio operato.
Rappresenta, altresì, che in relazione alle cartelle di pagamento predette erano state notificate due intimazioni di pagamento: il 20/11/2017, la n. 29620179038198329000 e, il 14/01/2019, la n. 29620189001066644000.
2.1.- Il Sig. Ricorrente_1 propone memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Sig. Ricorrente_1 è parzialmente fondato.
3.- La Corte, ai sensi dell'art. 276 cpc, esamina preliminarmente l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente, in quanto notificato asseritamente oltre il prescritto termine decadenziale, che è infondata. 3.1.- Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Rispetto alla fattispecie in esame l'atto impugnato è stato notificato a mezzo pec in data 14 febbraio 2023. Il termine decadenziale (decorrente dal 15.2.2023 – dies a quo) scadeva il 15.4.2023 che corrispondeva ad un sabato. In base all'art. 155 c.p.c. (applicabile al processo tributario), se il termine scade in un giorno festivo o di sabato, è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Ne consegue che il termine ultimo per notificare il ricorso era lunedì 17 aprile 2023.
3.2.- Per quanto precede la notifica del ricorso in data 17.4.2023 è tempestiva.
3.3.- Consegue il rigetto della questione pregiudiziale in esame.
4.- La Corte procede all'esame del ricorso.
4.1.- La cartella di pagamento n. 29620160056512375000 presupposta all'atto impugnato risulta essere stata impugnata innanzi la Commissione tributaria provinciale di Palermo che, con la sentenza 3833/19 - pronunciata il 3.7.2019 e depositata il 4.9.2019 – versata in atti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione dell'avvenuto sgravio del relativo ruolo a cura della Agenzia delle
Entrate. Tale circostanza deve, peraltro, ritenersi nota alla odierna resistente, subentrata a titolo universale nei rapporti giudici di OS IL PA (che era parte nel predetto processo). La predetta sentenza
è immediatamente esecutiva, senza che in atti sia presente documentazione dalla quale desumere se la stessa sia stata impugnata e, qualora impugnata, se sia stata richiesta ed ottenuta la sospensione della sua esecutività ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 546/92 che, novellato dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.
Lgs. 30.12.2023, n. 220 con decorrenza dal 04.01.2024, consente all'appellante di chiedere alla
Commissione Tributaria Regionale di sospendere -in tutto o in parte - la esecutività della sentenza impugnata
“se sussistono gravi e fondati motivi”, analogamente a quanto disposto dall'art. 283 c.p.c..
4.1.1.- Per quanto precede la Corte annulla l'atto impugnato in relazione a detta cartella di pagamento.
4.2.- In relazione alle rimanenti cartelle di pagamento, la Corte osserva preliminarmente che le stesse portano tutte ruoli relativi a tassa automobilistica, con conseguente applicazione dell'art. 5, comma 51, del D.L.
953/1982.
4.2.1.- Tenuto conto che la norma in commento dispone infelicemente sulla “prescrizione” dell'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse in questione (e non sulla decadenza dell'azione in questione), si ritiene di dovere indugiare sul tema secondo i recenti arresti dei giudici di legittimità.
4.2.1.1.- La prescrizione stricto sensu (nonostante la comune durata del termine di maturazione rispetto alla decadenza, nell'ambito della tassa automobilistica regionale) non attiene all'esercizio del potere impositivo mediante l'emanazione dell'avviso di accertamento (termine decadenziale), ma concerne il credito liquidato con avviso di accertamento ormai inoppugnabile per decorso del termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
4.2.1.2.- Il predetto art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, recita: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
4.2.1.3.- La norma in esame ha inteso applicare un unico termine triennale sia per i diritti del contribuente che per quelli dell'ente impositore. Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione "per il recupero delle tasse", con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che alla fase di riscossione, in modo da abbracciare l'intera area dei provvedimenti diretti al
"recupero" delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore (in termini: Cass., Sez. 5, 24 agosto 2022, n. 25204; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2024, n. 21915,
Cass. Ord. 30231/2025).
4.2.1.4.- Ne consegue che la prescrizione del credito relativo a tassa automobilistica (che decorre dalla notifica dell'atto di accertamento) è triennale.
4.3.- La Corte osserva che in relazione alle rimanenti cartelle di pagamento enumerate al par. 1.1., la resistente ha versato in atti l'intimazione di pagamento n. 29620189001066644000 e la relativa ricevuta di consegna a mezzo pec del 14.1.2019 al ricorrente. Tale intimazione di pagamento non risulta essere stata impugnata entro i relativi termini decadenziali di cui all'art. 21, comma 1, del D,.Lgs 546/92, con la conseguenza che il relativo credito si è cristallizzato. Ciò in quanto, se l'intimazione di pagamento (atto per il quale ricorre l'onere di impugnazione) non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Infatti, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, l'intimazione di pagamento di cui di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del
1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992.
In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279.
Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.). Inoltre, l'art. 19 del D.Lgs 546/92 contiene, alla lett. i), il rimando ad “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado”. Infine, l'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 inequivocamente menziona, appunto, l'avviso di cui all'art. 50, D.P.R. n. 602/1973, quale ultimo atto, unitamente alla cartella di pagamento, rientrante nella giurisdizione tributaria, escludendo, invece, da tale giurisdizione gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e del detto avviso. Sicché, indicandone l'appartenenza alla giurisdizione tributaria, il legislatore ha, all'evidenza, attribuito, tanto all'intimazione di pagamento, quanto alla cartella di pagamento, natura di atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D. Lgs.
n. 546/1992.
4.3.1.- Non può, pertanto, dubitarsi che rispetto alla intimazione di pagamento ricorra l'onere, e non la facoltà, di impugnazione. Ne consegue che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
4.3.2.- Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito: "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.
546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (Cass. 6436/2025).
4.3.3.- La Corte, per completezza d'analisi, ritiene di indugiare sulla suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata, come avvenuto nel caso di specie. Si osserva che, a mente dell'art. 50, comma 1, del DPR 602/73, ove la cartella di pagamento non sia pagata entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, il concessionario procede all'espropriazione forzata. A mente dei commi 2 e 3 del cit. art. 50, se la detta espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, la quale perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica. Ne consegue, appunto, la suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata in quanto, tale atto, ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, va notificato quando sia decorso un anno dall'avvenuta notifica del provvedimento esecutivo (cartella di pagamento portante il ruolo o accertamento impoesattivo) e l'agente della riscossione, per tutto quel tempo, non abbia proceduto a iniziare l'esecuzione. Inoltre, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 50, l'intimazione perde efficacia decorso un anno dalla notifica. Quindi, l'ente deve aver intimato il pagamento con il provvedimento esecutivo per procedersi a pignoramento. Se, poi, l'agente della riscossione è rimasto inerte per tutto l'anno successivo a quella notifica, per procedere all'esecuzione deve notificare la prima intimazione di pagamento, la quale ha efficacia di un anno (come era per l'intimazione contenuta nel provvedimento esecutivo). Se, ancora, resta inerte, passato un anno dalla notifica della prima intimazione, per procedere con il pignoramento, ne deve notificare una seconda, la quale ha efficacia, pur essa, di un anno, sicché, passato anche quel tempo, dovrà notificare una terza intimazione prima di procedere con il pignoramento,
e così via. L'efficacia delle intimazioni di cui trattasi e, di conseguenza, la perdita di efficacia, vanno dunque, parametrate alla possibilità dell'ente riscossore di procedere al successivo pignoramento. Inoltre, secondo la norma in commento, l'ADER non è tenuta ad adottare una intimazione di pagamento per ciascuna cartella di pagamento che ha in carico. Ne consegue che, quando l'ADER rispetto ad un medesimo contribuente abbia in carico svariate cartelle di pagamento (anche già precedentemente intimate) rispetto alle quali solo relativamente ad una parte di esse sia necessaria l'adozione di una nuova intimazione di pagamento, la norma in commento non esclude che quest'ultima le comprenda tutte. Di qui il detto onere del contribuente di impugnare ciascuna delle varie intimazioni di pagamento - che possono, eventualmente, succedersi al verificarsi delle predette circostanze – al fine di evitare che il relativo credito si consolidi con la conseguente preclusione di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
4.3.4.- Applicando i principi di diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della Corte consegue che dalla mancata impugnazione della intimazione di pagamento n. 29620189001066644000 notificata il 14/01/2019, deriva che il relativo credito si è consolidato e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
4.3.5.- Consegue ulteriormente che dalla data di notifica della predetta intimazione di pagamento
29620189001066644000 (14.1.2019) alla data di notifica della intimazione impugnata
29620239000195280000 (14.2.2023) non era intervenuta la prescrizione triennale del credito portato dalle cartelle presupposte, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 68 del DL 18/2020, Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020, che .richiama l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
5.- Per tutto quanto precede la Corte accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento
29620160056512375000 presupposta all'atto impugnato. Per il resto il ricorso è infondato, poichè in relazione alle cartelle di pagamento 29620160007265744000, 29620170013312848000 e 296201700287273920009 risulta essere stata predentemente notificata intimazione di pagamento non impugnata, con conseguente cristallizzazione del credito portato dalle stesse. Inoltre alla data di notifica dell'atto impugnato non era intervenuta alcuna prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento in questione.
5.1.- Per l'effetto la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento 29620160056512375000. Per il resto, conferma l'atto impugnato.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, liquidate - con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal
D.M. 147/2022 - in complessivi Euro 923,00 (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, se ne dispone la parziale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma
2, del D.Lgs 546/92, nella misura di ¼. Per la rimanente parte si condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'ADER che liquida in Euro 692,50, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione XII, accoglie parzialmente il ricorso del Sig. Ric._1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento in relazione alla sola cartella di pagamento 29620160056512375000. Per il resto, in relazione alle cartelle di pagamento presupposte n.
29620160007265744000, n. 29620170013312848000, n. 296201700287273920009, si conferma l'intimazione di pagamento.
Si dispone la parziale compensazione delle spese di giudizio tra le parti e, per la rimanente parte, condanna il ricorrente alla rifusione di quelle sostenute dall'ADER che liquida in Euro 692,50, oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO GA NC Lo MA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
VA NN AT MA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4484/2023 depositato il 14/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF.Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239000195280000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239000195280000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - OS (di seguito l'ADER), in data 14.2.2023 notificava al Sig.
Ricorrente_1 (di seguito il Sig. “Ricorrente_1”) l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe, con la quale, richiamate svariate cartelle di pagamento e due avvisi di addebito (tutti asseritamente notificati), si chiedeva il pagamento entro cinque giorni della somma di Euro 15.102,87 .
1.1.- Il Sig. Ric._1 ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate- OS (di seguito l'ADER) avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe, limitatamente alle presupposte cartelle di pagamento n. 29620160007265744000,
n.29620160056512375000, n. .29620170013312848000, n. 29620170028727392000), invocandone l'annullamento per i seguenti motivi:
i)- già avvenuta impugnazione della cartella 29620160056512375000 innanzi la CGT che disposto la cessata materia del contendere in ragione dello sgravio del relativo ruolo a cura della Agenzia delle Entrate.
ii)- intervenuta prescrizione del credito del credito portato dalle rimanenti cartelle (tutte portanti ruoli relativi a tassa automobilistica) alla data di notifica della intimazione di pagamento. Rappresenta il ricorrente che l'intimazione di pagamento è stata notificata quando la prescrizione triennale del credito (decorrente dalla data di notifica di ciascuna cartella) era già intervenuta.
2.- L'ADER si è costituta nel presente grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. In subordine, invoca l'inammissibilità secondo l'ulteriore profilo della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato di cui si è detto al Par.
1.1. ed argomenta sulla piena legittimità del proprio operato.
Rappresenta, altresì, che in relazione alle cartelle di pagamento predette erano state notificate due intimazioni di pagamento: il 20/11/2017, la n. 29620179038198329000 e, il 14/01/2019, la n. 29620189001066644000.
2.1.- Il Sig. Ricorrente_1 propone memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Sig. Ricorrente_1 è parzialmente fondato.
3.- La Corte, ai sensi dell'art. 276 cpc, esamina preliminarmente l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente, in quanto notificato asseritamente oltre il prescritto termine decadenziale, che è infondata. 3.1.- Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Rispetto alla fattispecie in esame l'atto impugnato è stato notificato a mezzo pec in data 14 febbraio 2023. Il termine decadenziale (decorrente dal 15.2.2023 – dies a quo) scadeva il 15.4.2023 che corrispondeva ad un sabato. In base all'art. 155 c.p.c. (applicabile al processo tributario), se il termine scade in un giorno festivo o di sabato, è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Ne consegue che il termine ultimo per notificare il ricorso era lunedì 17 aprile 2023.
3.2.- Per quanto precede la notifica del ricorso in data 17.4.2023 è tempestiva.
3.3.- Consegue il rigetto della questione pregiudiziale in esame.
4.- La Corte procede all'esame del ricorso.
4.1.- La cartella di pagamento n. 29620160056512375000 presupposta all'atto impugnato risulta essere stata impugnata innanzi la Commissione tributaria provinciale di Palermo che, con la sentenza 3833/19 - pronunciata il 3.7.2019 e depositata il 4.9.2019 – versata in atti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione dell'avvenuto sgravio del relativo ruolo a cura della Agenzia delle
Entrate. Tale circostanza deve, peraltro, ritenersi nota alla odierna resistente, subentrata a titolo universale nei rapporti giudici di OS IL PA (che era parte nel predetto processo). La predetta sentenza
è immediatamente esecutiva, senza che in atti sia presente documentazione dalla quale desumere se la stessa sia stata impugnata e, qualora impugnata, se sia stata richiesta ed ottenuta la sospensione della sua esecutività ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 546/92 che, novellato dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.
Lgs. 30.12.2023, n. 220 con decorrenza dal 04.01.2024, consente all'appellante di chiedere alla
Commissione Tributaria Regionale di sospendere -in tutto o in parte - la esecutività della sentenza impugnata
“se sussistono gravi e fondati motivi”, analogamente a quanto disposto dall'art. 283 c.p.c..
4.1.1.- Per quanto precede la Corte annulla l'atto impugnato in relazione a detta cartella di pagamento.
4.2.- In relazione alle rimanenti cartelle di pagamento, la Corte osserva preliminarmente che le stesse portano tutte ruoli relativi a tassa automobilistica, con conseguente applicazione dell'art. 5, comma 51, del D.L.
953/1982.
4.2.1.- Tenuto conto che la norma in commento dispone infelicemente sulla “prescrizione” dell'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse in questione (e non sulla decadenza dell'azione in questione), si ritiene di dovere indugiare sul tema secondo i recenti arresti dei giudici di legittimità.
4.2.1.1.- La prescrizione stricto sensu (nonostante la comune durata del termine di maturazione rispetto alla decadenza, nell'ambito della tassa automobilistica regionale) non attiene all'esercizio del potere impositivo mediante l'emanazione dell'avviso di accertamento (termine decadenziale), ma concerne il credito liquidato con avviso di accertamento ormai inoppugnabile per decorso del termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
4.2.1.2.- Il predetto art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, recita: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
4.2.1.3.- La norma in esame ha inteso applicare un unico termine triennale sia per i diritti del contribuente che per quelli dell'ente impositore. Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione "per il recupero delle tasse", con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento che alla fase di riscossione, in modo da abbracciare l'intera area dei provvedimenti diretti al
"recupero" delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore (in termini: Cass., Sez. 5, 24 agosto 2022, n. 25204; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2024, n. 21915,
Cass. Ord. 30231/2025).
4.2.1.4.- Ne consegue che la prescrizione del credito relativo a tassa automobilistica (che decorre dalla notifica dell'atto di accertamento) è triennale.
4.3.- La Corte osserva che in relazione alle rimanenti cartelle di pagamento enumerate al par. 1.1., la resistente ha versato in atti l'intimazione di pagamento n. 29620189001066644000 e la relativa ricevuta di consegna a mezzo pec del 14.1.2019 al ricorrente. Tale intimazione di pagamento non risulta essere stata impugnata entro i relativi termini decadenziali di cui all'art. 21, comma 1, del D,.Lgs 546/92, con la conseguenza che il relativo credito si è cristallizzato. Ciò in quanto, se l'intimazione di pagamento (atto per il quale ricorre l'onere di impugnazione) non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Infatti, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, l'intimazione di pagamento di cui di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del
1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992.
In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279.
Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.). Inoltre, l'art. 19 del D.Lgs 546/92 contiene, alla lett. i), il rimando ad “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado”. Infine, l'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 inequivocamente menziona, appunto, l'avviso di cui all'art. 50, D.P.R. n. 602/1973, quale ultimo atto, unitamente alla cartella di pagamento, rientrante nella giurisdizione tributaria, escludendo, invece, da tale giurisdizione gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e del detto avviso. Sicché, indicandone l'appartenenza alla giurisdizione tributaria, il legislatore ha, all'evidenza, attribuito, tanto all'intimazione di pagamento, quanto alla cartella di pagamento, natura di atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D. Lgs.
n. 546/1992.
4.3.1.- Non può, pertanto, dubitarsi che rispetto alla intimazione di pagamento ricorra l'onere, e non la facoltà, di impugnazione. Ne consegue che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
4.3.2.- Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito: "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.
546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (Cass. 6436/2025).
4.3.3.- La Corte, per completezza d'analisi, ritiene di indugiare sulla suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata, come avvenuto nel caso di specie. Si osserva che, a mente dell'art. 50, comma 1, del DPR 602/73, ove la cartella di pagamento non sia pagata entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, il concessionario procede all'espropriazione forzata. A mente dei commi 2 e 3 del cit. art. 50, se la detta espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, la quale perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica. Ne consegue, appunto, la suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata in quanto, tale atto, ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, va notificato quando sia decorso un anno dall'avvenuta notifica del provvedimento esecutivo (cartella di pagamento portante il ruolo o accertamento impoesattivo) e l'agente della riscossione, per tutto quel tempo, non abbia proceduto a iniziare l'esecuzione. Inoltre, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 50, l'intimazione perde efficacia decorso un anno dalla notifica. Quindi, l'ente deve aver intimato il pagamento con il provvedimento esecutivo per procedersi a pignoramento. Se, poi, l'agente della riscossione è rimasto inerte per tutto l'anno successivo a quella notifica, per procedere all'esecuzione deve notificare la prima intimazione di pagamento, la quale ha efficacia di un anno (come era per l'intimazione contenuta nel provvedimento esecutivo). Se, ancora, resta inerte, passato un anno dalla notifica della prima intimazione, per procedere con il pignoramento, ne deve notificare una seconda, la quale ha efficacia, pur essa, di un anno, sicché, passato anche quel tempo, dovrà notificare una terza intimazione prima di procedere con il pignoramento,
e così via. L'efficacia delle intimazioni di cui trattasi e, di conseguenza, la perdita di efficacia, vanno dunque, parametrate alla possibilità dell'ente riscossore di procedere al successivo pignoramento. Inoltre, secondo la norma in commento, l'ADER non è tenuta ad adottare una intimazione di pagamento per ciascuna cartella di pagamento che ha in carico. Ne consegue che, quando l'ADER rispetto ad un medesimo contribuente abbia in carico svariate cartelle di pagamento (anche già precedentemente intimate) rispetto alle quali solo relativamente ad una parte di esse sia necessaria l'adozione di una nuova intimazione di pagamento, la norma in commento non esclude che quest'ultima le comprenda tutte. Di qui il detto onere del contribuente di impugnare ciascuna delle varie intimazioni di pagamento - che possono, eventualmente, succedersi al verificarsi delle predette circostanze – al fine di evitare che il relativo credito si consolidi con la conseguente preclusione di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
4.3.4.- Applicando i principi di diritto superiormente tratteggiati alla fattispecie rimessa all'esame della Corte consegue che dalla mancata impugnazione della intimazione di pagamento n. 29620189001066644000 notificata il 14/01/2019, deriva che il relativo credito si è consolidato e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
4.3.5.- Consegue ulteriormente che dalla data di notifica della predetta intimazione di pagamento
29620189001066644000 (14.1.2019) alla data di notifica della intimazione impugnata
29620239000195280000 (14.2.2023) non era intervenuta la prescrizione triennale del credito portato dalle cartelle presupposte, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 68 del DL 18/2020, Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020, che .richiama l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
5.- Per tutto quanto precede la Corte accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento
29620160056512375000 presupposta all'atto impugnato. Per il resto il ricorso è infondato, poichè in relazione alle cartelle di pagamento 29620160007265744000, 29620170013312848000 e 296201700287273920009 risulta essere stata predentemente notificata intimazione di pagamento non impugnata, con conseguente cristallizzazione del credito portato dalle stesse. Inoltre alla data di notifica dell'atto impugnato non era intervenuta alcuna prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento in questione.
5.1.- Per l'effetto la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento 29620160056512375000. Per il resto, conferma l'atto impugnato.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, liquidate - con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal
D.M. 147/2022 - in complessivi Euro 923,00 (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, se ne dispone la parziale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma
2, del D.Lgs 546/92, nella misura di ¼. Per la rimanente parte si condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'ADER che liquida in Euro 692,50, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione XII, accoglie parzialmente il ricorso del Sig. Ric._1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento in relazione alla sola cartella di pagamento 29620160056512375000. Per il resto, in relazione alle cartelle di pagamento presupposte n.
29620160007265744000, n. 29620170013312848000, n. 296201700287273920009, si conferma l'intimazione di pagamento.
Si dispone la parziale compensazione delle spese di giudizio tra le parti e, per la rimanente parte, condanna il ricorrente alla rifusione di quelle sostenute dall'ADER che liquida in Euro 692,50, oltre accessori di legge.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO GA NC Lo MA