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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Presidente rel.
2. dr.ssa Monica Sgarro - Consigliere
3. dr.ssa Antonella Gialdino - Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, all'esito della discussione del giorno 4 dicembre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 36 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
T R A
, CF: , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1 Lago di Cecita 6, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Eliana Ungaro (CF: ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Taranto alla via Pitagora 142 C.F._2 fax 0994527674 pec: Email_1
- APPELLANTE –
E
(C.F. ) - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Battiato ( ) in C.F._3 virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Direzione Provinciale dell in Via CP_1 Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, TARANTO, pec: t Email_2
-APPELLATO -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1261/2020 pubblicata il giorno 29.07.2020.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell , volta all'accertamento negativo di Parte_1 CP_1 indebito, ammontante a € 14.879,99, preteso dall'Istituto per il periodo 2004,2005,2006, giusta comunicazione del 16.1.2018 a seguito di ricalcolo della pensione ctg. VO n. 10084281 in godimento sin dall'1.2.2009, disponendo in ordine alle spese processuali a norma dell'art. 152 disp. att. cpc, nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale. Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità per non avere il Parte_1 primo Giudice escluso la ripetibilità delle somme, nonostante non ricorresse l'ipotesi di dolo CP_ dell'interessato e nonostante l si fosse attivato molti anni dopo, in violazione dell'art 13, comma 2, che impone all'Istituto di verificare annualmente i redditi dei pensionati e di recuperare eventuali indebiti erogati nell'anno successivo. Concludeva chiedendo alla Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di riconoscere il proprio diritto a vedersi annullato l'indebito opposto e, di conseguenza, di dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' . CP_1
CP_ SI l , concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
§§§
Preliminarmente la Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione del dispositivo, essendo evidente che laddove è scritto “Corte di Appello di Legge” debba intendersi Corte di Appello di Lecce, essendo l'indicazione frutto un lapsus calami evidente, che in questa sede viene emendato.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto sulla base dei motivi di seguito espressi.
Il giudice di prime cure, premesso che parte ricorrente, a fronte della chiara esplicitazione, da parte CP_ dell del motivo dell'indebito, non ha fornito alcuna idonea prova dell'illegittimità del recupero da parte dell , ha giustificato il rigetto del ricorso proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. CP_1 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Ha ritenuto, infatti che, nel caso in esame, difettasse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili di cui agli anni 2004/2005/2006 era stata operata con comunicazione del datore di lavoro (Compagnia Portuale “Neptunia”) a seguito di accertamento ispettivo avviato nel 2012.
L'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni, nei suddetti anni, da parte del datore di lavoro;
era inapplicabile, poi, l'art. 13 co. 2 legge 412/1991, che riguardava i successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an e sul quantum del trattamento.
Come già affermato da questa Corte in altre pronunce (sentenza n. 139/2022 rel. Morea e sentenza n.586/2022 rel. ) in fattispecie analoghe “non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai Per_2 fini dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass. Civ. 17417/2016).
Inconferente è il richiamo alla norma (art. 13 co. 2 medesima legge: “L procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso.
Nella fattispecie in esame, infatti, si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque non sussiste un obbligo dell di verificare i redditi annuali del pensionato di vecchiaia. CP_1 Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro.
CP_ Non si è verificato, pertanto, un mutamento sopravvenuto del reddito che l avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro. Non può dunque essere opposto all il legittimo affidamento del pensionato, atteso che il lavoratore CP_1 aveva ben diritto di pretendere dal datore di lavoro l'esatta comunicazione dei dati reddituali e che, pertanto, un'eventuale azione risarcitoria poteva essere esperita nei confronti di quest'ultimo (autore dell'erronea comunicazione emersa a seguito di ispezione da parte dell'ignaro Istituto).
Per tutto quanto precede, questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario, prodotto dall'odierno appellato, melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che, in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario (decennale in materia di indebito), non potendosi, peraltro, annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico, atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.
Il gravame va, dunque, respinto.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla per le spese;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto .
Così deciso in Taranto il giorno 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Presidente rel.
2. dr.ssa Monica Sgarro - Consigliere
3. dr.ssa Antonella Gialdino - Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, all'esito della discussione del giorno 4 dicembre 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 36 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
T R A
, CF: , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1 Lago di Cecita 6, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Eliana Ungaro (CF: ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Taranto alla via Pitagora 142 C.F._2 fax 0994527674 pec: Email_1
- APPELLANTE –
E
(C.F. ) - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Battiato ( ) in C.F._3 virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Direzione Provinciale dell in Via CP_1 Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, TARANTO, pec: t Email_2
-APPELLATO -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1261/2020 pubblicata il giorno 29.07.2020.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell , volta all'accertamento negativo di Parte_1 CP_1 indebito, ammontante a € 14.879,99, preteso dall'Istituto per il periodo 2004,2005,2006, giusta comunicazione del 16.1.2018 a seguito di ricalcolo della pensione ctg. VO n. 10084281 in godimento sin dall'1.2.2009, disponendo in ordine alle spese processuali a norma dell'art. 152 disp. att. cpc, nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale. Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità per non avere il Parte_1 primo Giudice escluso la ripetibilità delle somme, nonostante non ricorresse l'ipotesi di dolo CP_ dell'interessato e nonostante l si fosse attivato molti anni dopo, in violazione dell'art 13, comma 2, che impone all'Istituto di verificare annualmente i redditi dei pensionati e di recuperare eventuali indebiti erogati nell'anno successivo. Concludeva chiedendo alla Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di riconoscere il proprio diritto a vedersi annullato l'indebito opposto e, di conseguenza, di dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' . CP_1
CP_ SI l , concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
§§§
Preliminarmente la Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione del dispositivo, essendo evidente che laddove è scritto “Corte di Appello di Legge” debba intendersi Corte di Appello di Lecce, essendo l'indicazione frutto un lapsus calami evidente, che in questa sede viene emendato.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto sulla base dei motivi di seguito espressi.
Il giudice di prime cure, premesso che parte ricorrente, a fronte della chiara esplicitazione, da parte CP_ dell del motivo dell'indebito, non ha fornito alcuna idonea prova dell'illegittimità del recupero da parte dell , ha giustificato il rigetto del ricorso proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. CP_1 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Ha ritenuto, infatti che, nel caso in esame, difettasse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili di cui agli anni 2004/2005/2006 era stata operata con comunicazione del datore di lavoro (Compagnia Portuale “Neptunia”) a seguito di accertamento ispettivo avviato nel 2012.
L'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni, nei suddetti anni, da parte del datore di lavoro;
era inapplicabile, poi, l'art. 13 co. 2 legge 412/1991, che riguardava i successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an e sul quantum del trattamento.
Come già affermato da questa Corte in altre pronunce (sentenza n. 139/2022 rel. Morea e sentenza n.586/2022 rel. ) in fattispecie analoghe “non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai Per_2 fini dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass. Civ. 17417/2016).
Inconferente è il richiamo alla norma (art. 13 co. 2 medesima legge: “L procede annualmente alla CP_1 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso.
Nella fattispecie in esame, infatti, si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque non sussiste un obbligo dell di verificare i redditi annuali del pensionato di vecchiaia. CP_1 Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro.
CP_ Non si è verificato, pertanto, un mutamento sopravvenuto del reddito che l avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro. Non può dunque essere opposto all il legittimo affidamento del pensionato, atteso che il lavoratore CP_1 aveva ben diritto di pretendere dal datore di lavoro l'esatta comunicazione dei dati reddituali e che, pertanto, un'eventuale azione risarcitoria poteva essere esperita nei confronti di quest'ultimo (autore dell'erronea comunicazione emersa a seguito di ispezione da parte dell'ignaro Istituto).
Per tutto quanto precede, questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario, prodotto dall'odierno appellato, melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che, in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario (decennale in materia di indebito), non potendosi, peraltro, annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico, atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.
Il gravame va, dunque, respinto.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla per le spese;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto .
Così deciso in Taranto il giorno 4 dicembre 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio