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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 380/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Rita Rigoni Presidente
Barbara Gallo Consigliera
Valentina Verduci Consigliera rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), accettante con Parte_1 C.F._1
beneficio di inventario di assistito e difeso Controparte_1
dall'Avv. Alessandro ROMOLI appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_2 C.F._2
dall'Avv. Sabina Loretta FERRARI appellato
C.F. ), non costituita Controparte_3 C.F._3
appellata
C.F. ) , non costituita CP_4 C.F._4
appellata CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Nel merito:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria in parziale riforma della sentenza impugnata, nei limiti del presente appello, così giudicare: respingersi la domanda di dichiarazione di paternità avanzata dal sig. così come formulata nel primo grado di giudizio, per CP_2
assoluta carenza di prova, tenuto conto dell'insieme delle risultanze istruttorie, del contegno anche processuale delle parti, degli elementi complessivi in atti, valutati ognuno e nel loro insieme, per le ragioni tutte di cui alla presente impugnazione;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria:
Ci si oppone alla richiesta istruttoria subordinata di parte appellata, di CTU finalizzata alla comparazione genetica tra il DNA del (defunto) avv.
e quello di , per le ragioni tutte Controparte_1 CP_2
ampiamente esposte nell'atto di appello, sottolineando che anche in questa fase la parte appellata ha rinunciato a richiedere l'audizione quale testimone della sig.ra (madre dell'appellato), essendo Testimone_1
quindi totalmente e definitivamente decaduta da tale facoltà istruttoria.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
Nel merito: Rigettarsi l'appello e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza di 1° grado, con condanna dell'appellante a rifondere spese e competenze del presente grado a favore dell'appellato.
pag. 2/10 In via istruttoria subordinata: Disporsi una CTU finalizzata alla comparazione genetica tra il DNA dell' Avv. e Controparte_1
quello di , a mezzo di prelievo del materiale biologico dal CP_2
defunto, il tutto con spese anticipate a carico dell'odierno appellante.
CONCLUSIONI DEL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA
Conferma della sentenza di primo grado
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2028/2023 del 31/10/2022 dep. il 15/11/2023 il
Tribunale Ordinario di Treviso ha accolto la domanda di accertamento e dichiarazione giudiziale della paternità promossa da CP_2
nei confronti di accertando che Controparte_1
quest'ultimo è suo padre biologico e per l'effetto ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile competente di eseguire la prescritta annotazione sul relativo atto di nascita;
nel merito, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per illecito cd. endo-familiare proposta dall'attore; ha condannato il convenuto soccombente al pagamento delle spese di lite (nella misura di €
5.430,00, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e ad € 1.235,43 per anticipazioni documentate (di cui €
441,20 per spese di c.t.p.); ha compensato le spese di lite per la restante frazione di ½; ha posto le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
2. Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda attorea valorizzando, sotto il profilo probatorio, il rifiuto opposto dal convenuto a sottoporsi alla comparazione genetica mediante DNA disposta mediante pag. 3/10 c.t.u. (richiesta dall'attore), richiamandosi al consolidato principio ermeneutico della giurisprudenza di legittimità circa il significativo valore probatorio di detto rifiuto qualora non giustificato. Il primo giudice, sulla base delle allegazioni difensive e dell'istruttoria espletata, ha ritenuto inoltre provata la conoscenza tra (madre Persona_1
dell'appellato) e il quale non ha escluso Controparte_1
espressamente la circostanza, dedotta dall'attore, che la madre era stata segretaria dello studio legale dell'avv. Giacinto Giacomazzo di Padova del quale egli era amico e con il quale collaborava professionalmente. Il primo giudice ha aggiunto che la decisione di non sottoporsi al test comparativo mediante prelievo di tampone salivare da parte del convenuto non appariva giustificata da alcun motivo di salute incompatibile con tale modalità di prelievo, e non è mutata neanche successivamente nel corso del processo, dove anzi il convenuto ha partecipato ad udienza successiva ove ha reso interrogatorio formale.
3. Con atto di citazione notificato in data 1/3/2024 Parte_1
accettante con beneficio di inventario del padre
[...] [...]
(deceduto il 29/7/23), impugnava la sentenza del Tribunale CP_1
di Treviso, chiedendo, in riforma della sentenza medesima, il rigetto della domanda di dichiarazione di paternità avanzata da CP_2
opponendosi in via istruttoria alla richiesta subordinata di parte appellata di disporsi c.t.u. finalizzata alla comparazione genetica tra il DNA del
(defunto) e quello di . Controparte_1 CP_2
L'appellante censurava l'impugnata sentenza, sotto due profili: per mancanza di prova ed errata valutazione degli elementi istruttori, e per l'errata valutazione del rifiuto opposto dal convenuto a sottoporsi al test del pag. 4/10 DNA con violazione delle regole stabilite dagli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 e
2729 c.c. con difetto assoluto di motivazione sul punto.
4. Si costituiva in giudizio con comparsa di CP_2
costituzione e risposta chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del grado. In via istruttoria subordinata, domandava c.t.u. finalizzata alla comparazione genetica tra il DNA del defunto Controparte_1
e quello dell'appellato.
5. Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo la mancata valutazione della carenza assoluta di qualsiasi prova degli assunti attorei, nonché l'errata considerazione degli elementi istruttori in atti, con violazione dei principi di cui agli articoli 115 e 116
c.p.c. e 2697 c.c. con difetto assoluto di motivazione sul punto.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe violato il principio di disponibilità e quello di valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, avendo fondato la propria decisione sulla base di mere affermazioni provenienti dall'attore come riportate negli atti difensivi, affermazioni CP_2
rimaste del tutto prive di fondamento probatorio. A fronte di tali affermazioni unilaterali, rimaste non dimostrate, ad avviso dell'appellante, all'opposto, l'unico atto istruttorio esperito nel corso del processo è stato l'interrogatorio formale del convenuto, il quale ha smentito ogni circostanza dedotta dall'attore circa la sua conoscenza e frequentazione con la madre
. Persona_1
6. Con il secondo motivo, si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel valutare il rifiuto del convenuto a sottoporsi al test genetico, con violazione delle regole e dei principi di cui agli articoli 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 2729
pag. 5/10 c.c. con difetto assoluto di motivazione sul punto. Egli censura l'avvenuta valorizzazione del solo rifiuto opposto dal a sottoporsi al test del CP_1
DNA a fondamento dell'assunto attoreo, in assenza di ulteriori elementi istruttori corroboranti lo stesso.
7. I motivi sono entrambi infondati e vanno opportunamente esaminati unitariamente, attenendo essi alla censurata violazione delle regole di giudizio nella valutazione del materiale istruttorio con difetto motivazionale da parte del primo giudice.
7.1 L'atto di appello non coglie nel segno nel momento in cui censura l'errata o carente valorizzazione del materiale istruttorio nel percorso motivazionale della sentenza di primo grado e le conseguenti violazioni delle regole di giudizio richiamate in materia di libera disponibilità della prova, riparto degli oneri probatori e valutazione della prova secondo prudente apprezzamento.
7.2 Con motivazione coerente, logica e condivisibile, il primo giudice ha infatti dato atto della circostanza che rifiutava Controparte_1
di sottoporsi al test genetico - lo strumento più idoneo, avente grado di attendibilità prossimo alla certezza, a stabilire il rapporto di filiazione biologica -, senza addurre un giustificato motivo, non essendo stato documentato un suo stato di salute incompatibile con un test avente, tra l'altro, un grado di invasività minimo qual è la mera sottoposizione al prelievo salivare;
tanto che il convenuto, come dato atto nella impugnata sentenza, partecipava alla successiva udienza del 19.1.2023 rendendo interrogatorio formale.
Sul grado di attendibilità dell'esame genetico e sul valore probatorio del rifiuto si fa richiamo ai costanti principi affermati dalla Suprema Corte;
in pag. 6/10 particolare si riporta diffusamente quanto di recente osservato dalla cassazione (v. sez. I, 03/02/2025, (ud. 03/12/2024, dep. 03/02/2025),
n.2571), in quanto pertinente ai fatti in questione: Nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale (cfr., tra le altre, Cass. n.
23958/2018 e Cass. n. 32308/2018, in motivazione), l'esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica cd. percipiente…, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma anche di accertare i fatti stessi. È necessario e sufficiente, in tal caso, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr. Cass. n. 6155/2009; Cass. n.
4792/2013). Nei procedimenti in questione, tale mezzo istruttorio rappresenta, attesi i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari (cfr. Cass. n. 14462/2008). Nei giudizi suddetti, peraltro, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di una relazione o di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione,
pag. 7/10 al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (cfr. Cass. n.
3479/2016; Cass. n. 23270/2023, in motivazione). A ciò va aggiunto che, secondo consolidato principio, "Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda." (Cass. n. 28886/2019; Cass.
n.7092/2022, tra molte).
Alla luce dei richiamati principi, tesi alla tutela del favor veritatis in materia di azioni di stato, il rifiuto, pur legittimo, a sottoporsi all'esame del
DNA assume quindi carattere decisivo (cfr. Cass. Sez. 1, 14/12/2017, n.
30122, Rv. 646848 - 01).
7.3 Nessuna violazione è stata quindi operata alla corretta applicazione delle regole di giudizio da parte del primo giudice, tenuto conto, oltre a quanto testè osservato, che nella sentenza impugnata è stata altresì valorizzata, a corredo del comportamento processuale del convenuto, la circostanza dedotta dall'attore, e non espressamente contestata dal convenuto, della sua pregressa conoscenza e frequentazione amicale e professionale dell'avv. Giacinto Giacomazzo di Padova, presso il cui studio lavorava come impiegata la madre dell'odierno appellato. Elemento che, se pur non dirimente, né direttamente idoneo a dimostrare la sussistenza di una concreta relazione affettiva e sessuale tra i due, fornisce un elemento pag. 8/10 indiziario pertinente ai fatti dedotti e che corrobora in modo congruente l'altro elemento, di forte significato probatorio, del rifiuto ingiustificato da parte di a sottoporsi al test di comparazione genetica. Rifiuto CP_1
che, tra l'altro, come richiamato nello stesso atto di appello, CP_1
aveva opposto anche precedentemente, in sede di ricorso ex artt. 696 e 699
c.p.c. per accertamento tecnico preventivo teso alla verifica del rapporto di filiazione mediante comparazione genetica, intentato da CP_2
[...]
7.4 In tale quadro istruttorio così ricostruito, se da un lato non è rilevante la negazione dei fatti svolta in sede di interrogatorio formale dal convenuto, essendo prova diretta a stimolare la confessione giudiziale della parte di un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso all'altra parte (v. Sez. U, Sentenza n.
7381 del 25/03/2013 (Rv. 625559 - 01)), dall'altro non hanno pregio le doglianze relative alla rinuncia, nel corso del giudizio di primo grado, da parte dell'attore, alla testimonianza della madre . Persona_1
L'appello va quindi rigettato.
8. Quanto alla richiesta istruttoria subordinata di c.t.u. volta alla comparazione genetica tra il DNA del defunto Controparte_1
e quello di , non viene accolta in quanto superata dal CP_2
rigetto dei motivi di appello.
9. Le spese processuali del grado, determinate sulla base del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e del criterio del decisum, seguono la soccombenza di e sono liquidate nella somma di euro 6.946 Parte_1
(2.058 + 1.418 + 3.470), nel rispetto dei valori medi dello scaglione applicabile.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti di avverso la Parte_1 CP_2
sentenza del Tribunale di Treviso numero 2082/2023 pubblicata il 15 novembre 2023 così provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio liquidate nella CP_2
somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 26 settembre 2025
La consigliera est.
Dott.ssa Valentina Verduci
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
,
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 380/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Rita Rigoni Presidente
Barbara Gallo Consigliera
Valentina Verduci Consigliera rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), accettante con Parte_1 C.F._1
beneficio di inventario di assistito e difeso Controparte_1
dall'Avv. Alessandro ROMOLI appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_2 C.F._2
dall'Avv. Sabina Loretta FERRARI appellato
C.F. ), non costituita Controparte_3 C.F._3
appellata
C.F. ) , non costituita CP_4 C.F._4
appellata CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Nel merito:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria in parziale riforma della sentenza impugnata, nei limiti del presente appello, così giudicare: respingersi la domanda di dichiarazione di paternità avanzata dal sig. così come formulata nel primo grado di giudizio, per CP_2
assoluta carenza di prova, tenuto conto dell'insieme delle risultanze istruttorie, del contegno anche processuale delle parti, degli elementi complessivi in atti, valutati ognuno e nel loro insieme, per le ragioni tutte di cui alla presente impugnazione;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria:
Ci si oppone alla richiesta istruttoria subordinata di parte appellata, di CTU finalizzata alla comparazione genetica tra il DNA del (defunto) avv.
e quello di , per le ragioni tutte Controparte_1 CP_2
ampiamente esposte nell'atto di appello, sottolineando che anche in questa fase la parte appellata ha rinunciato a richiedere l'audizione quale testimone della sig.ra (madre dell'appellato), essendo Testimone_1
quindi totalmente e definitivamente decaduta da tale facoltà istruttoria.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
Nel merito: Rigettarsi l'appello e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza di 1° grado, con condanna dell'appellante a rifondere spese e competenze del presente grado a favore dell'appellato.
pag. 2/10 In via istruttoria subordinata: Disporsi una CTU finalizzata alla comparazione genetica tra il DNA dell' Avv. e Controparte_1
quello di , a mezzo di prelievo del materiale biologico dal CP_2
defunto, il tutto con spese anticipate a carico dell'odierno appellante.
CONCLUSIONI DEL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA
Conferma della sentenza di primo grado
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2028/2023 del 31/10/2022 dep. il 15/11/2023 il
Tribunale Ordinario di Treviso ha accolto la domanda di accertamento e dichiarazione giudiziale della paternità promossa da CP_2
nei confronti di accertando che Controparte_1
quest'ultimo è suo padre biologico e per l'effetto ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile competente di eseguire la prescritta annotazione sul relativo atto di nascita;
nel merito, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per illecito cd. endo-familiare proposta dall'attore; ha condannato il convenuto soccombente al pagamento delle spese di lite (nella misura di €
5.430,00, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e ad € 1.235,43 per anticipazioni documentate (di cui €
441,20 per spese di c.t.p.); ha compensato le spese di lite per la restante frazione di ½; ha posto le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
2. Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda attorea valorizzando, sotto il profilo probatorio, il rifiuto opposto dal convenuto a sottoporsi alla comparazione genetica mediante DNA disposta mediante pag. 3/10 c.t.u. (richiesta dall'attore), richiamandosi al consolidato principio ermeneutico della giurisprudenza di legittimità circa il significativo valore probatorio di detto rifiuto qualora non giustificato. Il primo giudice, sulla base delle allegazioni difensive e dell'istruttoria espletata, ha ritenuto inoltre provata la conoscenza tra (madre Persona_1
dell'appellato) e il quale non ha escluso Controparte_1
espressamente la circostanza, dedotta dall'attore, che la madre era stata segretaria dello studio legale dell'avv. Giacinto Giacomazzo di Padova del quale egli era amico e con il quale collaborava professionalmente. Il primo giudice ha aggiunto che la decisione di non sottoporsi al test comparativo mediante prelievo di tampone salivare da parte del convenuto non appariva giustificata da alcun motivo di salute incompatibile con tale modalità di prelievo, e non è mutata neanche successivamente nel corso del processo, dove anzi il convenuto ha partecipato ad udienza successiva ove ha reso interrogatorio formale.
3. Con atto di citazione notificato in data 1/3/2024 Parte_1
accettante con beneficio di inventario del padre
[...] [...]
(deceduto il 29/7/23), impugnava la sentenza del Tribunale CP_1
di Treviso, chiedendo, in riforma della sentenza medesima, il rigetto della domanda di dichiarazione di paternità avanzata da CP_2
opponendosi in via istruttoria alla richiesta subordinata di parte appellata di disporsi c.t.u. finalizzata alla comparazione genetica tra il DNA del
(defunto) e quello di . Controparte_1 CP_2
L'appellante censurava l'impugnata sentenza, sotto due profili: per mancanza di prova ed errata valutazione degli elementi istruttori, e per l'errata valutazione del rifiuto opposto dal convenuto a sottoporsi al test del pag. 4/10 DNA con violazione delle regole stabilite dagli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 e
2729 c.c. con difetto assoluto di motivazione sul punto.
4. Si costituiva in giudizio con comparsa di CP_2
costituzione e risposta chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del grado. In via istruttoria subordinata, domandava c.t.u. finalizzata alla comparazione genetica tra il DNA del defunto Controparte_1
e quello dell'appellato.
5. Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo la mancata valutazione della carenza assoluta di qualsiasi prova degli assunti attorei, nonché l'errata considerazione degli elementi istruttori in atti, con violazione dei principi di cui agli articoli 115 e 116
c.p.c. e 2697 c.c. con difetto assoluto di motivazione sul punto.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe violato il principio di disponibilità e quello di valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, avendo fondato la propria decisione sulla base di mere affermazioni provenienti dall'attore come riportate negli atti difensivi, affermazioni CP_2
rimaste del tutto prive di fondamento probatorio. A fronte di tali affermazioni unilaterali, rimaste non dimostrate, ad avviso dell'appellante, all'opposto, l'unico atto istruttorio esperito nel corso del processo è stato l'interrogatorio formale del convenuto, il quale ha smentito ogni circostanza dedotta dall'attore circa la sua conoscenza e frequentazione con la madre
. Persona_1
6. Con il secondo motivo, si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel valutare il rifiuto del convenuto a sottoporsi al test genetico, con violazione delle regole e dei principi di cui agli articoli 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 2729
pag. 5/10 c.c. con difetto assoluto di motivazione sul punto. Egli censura l'avvenuta valorizzazione del solo rifiuto opposto dal a sottoporsi al test del CP_1
DNA a fondamento dell'assunto attoreo, in assenza di ulteriori elementi istruttori corroboranti lo stesso.
7. I motivi sono entrambi infondati e vanno opportunamente esaminati unitariamente, attenendo essi alla censurata violazione delle regole di giudizio nella valutazione del materiale istruttorio con difetto motivazionale da parte del primo giudice.
7.1 L'atto di appello non coglie nel segno nel momento in cui censura l'errata o carente valorizzazione del materiale istruttorio nel percorso motivazionale della sentenza di primo grado e le conseguenti violazioni delle regole di giudizio richiamate in materia di libera disponibilità della prova, riparto degli oneri probatori e valutazione della prova secondo prudente apprezzamento.
7.2 Con motivazione coerente, logica e condivisibile, il primo giudice ha infatti dato atto della circostanza che rifiutava Controparte_1
di sottoporsi al test genetico - lo strumento più idoneo, avente grado di attendibilità prossimo alla certezza, a stabilire il rapporto di filiazione biologica -, senza addurre un giustificato motivo, non essendo stato documentato un suo stato di salute incompatibile con un test avente, tra l'altro, un grado di invasività minimo qual è la mera sottoposizione al prelievo salivare;
tanto che il convenuto, come dato atto nella impugnata sentenza, partecipava alla successiva udienza del 19.1.2023 rendendo interrogatorio formale.
Sul grado di attendibilità dell'esame genetico e sul valore probatorio del rifiuto si fa richiamo ai costanti principi affermati dalla Suprema Corte;
in pag. 6/10 particolare si riporta diffusamente quanto di recente osservato dalla cassazione (v. sez. I, 03/02/2025, (ud. 03/12/2024, dep. 03/02/2025),
n.2571), in quanto pertinente ai fatti in questione: Nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale (cfr., tra le altre, Cass. n.
23958/2018 e Cass. n. 32308/2018, in motivazione), l'esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica cd. percipiente…, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma anche di accertare i fatti stessi. È necessario e sufficiente, in tal caso, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr. Cass. n. 6155/2009; Cass. n.
4792/2013). Nei procedimenti in questione, tale mezzo istruttorio rappresenta, attesi i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari (cfr. Cass. n. 14462/2008). Nei giudizi suddetti, peraltro, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di una relazione o di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione,
pag. 7/10 al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (cfr. Cass. n.
3479/2016; Cass. n. 23270/2023, in motivazione). A ciò va aggiunto che, secondo consolidato principio, "Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda." (Cass. n. 28886/2019; Cass.
n.7092/2022, tra molte).
Alla luce dei richiamati principi, tesi alla tutela del favor veritatis in materia di azioni di stato, il rifiuto, pur legittimo, a sottoporsi all'esame del
DNA assume quindi carattere decisivo (cfr. Cass. Sez. 1, 14/12/2017, n.
30122, Rv. 646848 - 01).
7.3 Nessuna violazione è stata quindi operata alla corretta applicazione delle regole di giudizio da parte del primo giudice, tenuto conto, oltre a quanto testè osservato, che nella sentenza impugnata è stata altresì valorizzata, a corredo del comportamento processuale del convenuto, la circostanza dedotta dall'attore, e non espressamente contestata dal convenuto, della sua pregressa conoscenza e frequentazione amicale e professionale dell'avv. Giacinto Giacomazzo di Padova, presso il cui studio lavorava come impiegata la madre dell'odierno appellato. Elemento che, se pur non dirimente, né direttamente idoneo a dimostrare la sussistenza di una concreta relazione affettiva e sessuale tra i due, fornisce un elemento pag. 8/10 indiziario pertinente ai fatti dedotti e che corrobora in modo congruente l'altro elemento, di forte significato probatorio, del rifiuto ingiustificato da parte di a sottoporsi al test di comparazione genetica. Rifiuto CP_1
che, tra l'altro, come richiamato nello stesso atto di appello, CP_1
aveva opposto anche precedentemente, in sede di ricorso ex artt. 696 e 699
c.p.c. per accertamento tecnico preventivo teso alla verifica del rapporto di filiazione mediante comparazione genetica, intentato da CP_2
[...]
7.4 In tale quadro istruttorio così ricostruito, se da un lato non è rilevante la negazione dei fatti svolta in sede di interrogatorio formale dal convenuto, essendo prova diretta a stimolare la confessione giudiziale della parte di un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso all'altra parte (v. Sez. U, Sentenza n.
7381 del 25/03/2013 (Rv. 625559 - 01)), dall'altro non hanno pregio le doglianze relative alla rinuncia, nel corso del giudizio di primo grado, da parte dell'attore, alla testimonianza della madre . Persona_1
L'appello va quindi rigettato.
8. Quanto alla richiesta istruttoria subordinata di c.t.u. volta alla comparazione genetica tra il DNA del defunto Controparte_1
e quello di , non viene accolta in quanto superata dal CP_2
rigetto dei motivi di appello.
9. Le spese processuali del grado, determinate sulla base del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e del criterio del decisum, seguono la soccombenza di e sono liquidate nella somma di euro 6.946 Parte_1
(2.058 + 1.418 + 3.470), nel rispetto dei valori medi dello scaglione applicabile.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti di avverso la Parte_1 CP_2
sentenza del Tribunale di Treviso numero 2082/2023 pubblicata il 15 novembre 2023 così provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio liquidate nella CP_2
somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 26 settembre 2025
La consigliera est.
Dott.ssa Valentina Verduci
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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