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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile – nella persona del giudice dott.ssa Caterina
Stasi, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8409/2021 R.G., avente ad oggetto: azione di regolamento confini, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Deodato Portaccio;
Parte_1
- attore - contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Anna Panico;
CP_1 Controparte_2
- convenuti -
*****
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
È appena il caso di chiarire che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, desumibile dal posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio
d'accertamento che, libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'"actio finium regundorum"
“(Cass. n. 4835/2019).
Il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi realizza un negozio d'accertamento libero da forme ed indiscutibile e non richiede la forma scritta "ad substantiam": difatti, anche il compimento di un'attività materiale, quale il posizionamento del muro divisorio comune, può far legittimamente dedurre l'intervento di un accordo amichevole (Cass. n. 8251/2009, secondo cui il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi - avvenuto mediante la costruzione, su accordo dei proprietari confinanti, di
1 un muro per delimitarla - rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione al riguardo e, quindi, l'esperibilità dell'actio finium regundorum (Cass. n. 6189/2001 e n. 4437/2008).
Nel caso di specie, i convenuti hanno prodotto scrittura privata del 21.11.2003 sottoscritta dal convenuto da cui si evince, per l'appunto, l'accordo tra le parti in ordine all'esatto posizionamento del muro di confine tra i fondi di rispettiva proprietà, avendo appurato che “il sig. veva sconfinato nella p.lla 165 del sig. , tanto che costui Pt_1 CP_1
acconsentiva “alla rimozione dell'attuale muro tra le due proprietà ed il posizionamento sul giusto confine apposto dai tecnici;
operazione questa già eseguita alla data odierna a cura e spese del sig. il quale ha anche recuperato alcuni tufi del vecchio muro. CP_1
Pertanto, con la presente i sottoscritti dichiarano in comune il muro fino all'altezza di m.1,00
(…) per arrivare alla definizione del giusto confine”.
Le doglianze di parte attrice in ordine alla produzione del documento in copia fotostatica in luogo dell'originale sono prive di pregio, dal momento che per consolidata giurisprudenza “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. n. 16557/2019); inoltre “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità”
(Cass. n. 7267/2014, n. 33769/2019 e, da ultimo, n. 23959/2023).
Orbene, nel caso di specie, le prove per testi assunte hanno dimostrato la veridicità di quanto dedotto da parte attrice, sulla base dell'allegata documentazione: il testimone
[...]
ha confermato che già nel 2003 e curarono Testimone_1 Pt_1 CP_1
l'accertamento dell'effettivo confine tra le proprietà, assistiti dai rispettivi tecnici –
[...]
per e per – riferendo, altresì, che ridefinendo i confini Tes_1 Pt_1 Per_1 CP_1
“abbiamo apposto un picchetto in ferro”; il teste , geometra, ha reso Testimone_2
2 dichiarazioni del tutto conformi all'altro testimone, riferendo che avessero insieme accertato lo sconfinamento, da parte del e che avesse egli stesso redatto la scrittura datata Pt_1
21.11.2003, confermando, infine, che il picchetto ritratto nei rilievi fotografici allegati al fascicolo fosse il medesimo apposto dai tecnici nell'occasione menzionata, aggiungendo che
“l'accordo del 23.11.2003 riporta l'intesa raggiunta con l'ing. . Tes_1
Passando, dunque, all'esame del contenuto del documento, è di tutta evidenza che con in occasione della formazione della scrittura agli atti, gli odierni contendenti hanno inteso addivenire ad un accordo in ordine alla definizione del giusto confine tra le rispettive proprietà – ossia tra le part.lle 165 e 166 del fg. 17 - che veniva individuato nel luogo ove veniva posizionato il muro di confine di cui oggi il hiede l'arretramento; è appena il Pt_1
caso di precisare, quanto alle censure relative all'errore sulla data di nascita del che Pt_1
trattasi all'evidenza di mero refuso non idoneo ad inficiare la validità della scrittura.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ovvero in presenza di inequivocabile accordo tra le parti, comprovato dal documento suddetto, la domanda è pertanto infondata, non sussistendo il requisito prescritto dalla legge, ossia l'incertezza del confine tra i due fondi di cui all'art. 950 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, liquidate in €
3.300,00 oltre ad accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Lecce, 8.4.2025
La giudice
Caterina Stasi
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