Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 895/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
e del socio accomandatario , sent. Parte_1 Parte_1
Trib. di Palermo n. 60/2019, c.f.: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Maggialetti;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 03/07/1959, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Angelo Cinque;
E
, nata a [...] il giorno 16/01/1964, c.f.: ; CP_1 C.F._2
non costituita in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. La curatela del fallimento di ha proposto appello, nei confronti del Parte_1
predetto fallito e della di lui coniuge , avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Palermo dei giorni 27/10-8/11/2021, n. 4205, con cui è stata dichiarata la cessazione della
materia del contendere sulla domanda avanzata prima della dichiarazione di fallimento dalla
Green Energy Worlds s.r.l. per la revocazione ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato il 10.1.2013, ai rogiti del Notaio rep. n. 48839, racc. n. 14154, di costituzione in Controparte_2
fondo patrimoniale di un appartamento sito in Palermo di proprietà di Pt_1
Quest'ultimo, unico costituito degli appellati, ha dedotto l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 2.10.2024.
2. Il Tribunale, richiamati i princìpi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di prosecuzione, da parte del curatore del sopravvenuto fallimento (dichiarato il
13.9.2019), dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore del soggetto fallito in corso di causa, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per essere intervenuta rinuncia alla domanda in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
L'appellante deduce l'erroneità della valutazione del primo giudice, che ha ritenuto opponibile al fallimento la scrittura privata di transazione/rinuncia prodotta da dopo l'intervento Pt_1
in giudizio della curatela, per essere stata l'anteriorità del documento, privo di data certa, non correttamente desunta dalla stipulazione della donazione in favore di in Controparte_3
detto documento, ad avviso del decidente, contemplata quale atto da compiersi.
3. La censura è fondata.
Il Tribunale è incorso in una petizione di principio allorché, con ragionamento circolare, ha reputato di poter desumere l'anteriorità temporale del documento in questione, privo di data, dalla certezza della data della donazione, assumendo in tal modo come premessa del procedimento logico-probatorio ciò che avrebbe dovuto esserne l'esito (Cass. 21446/2023), ossia la redazione della scrittura privata in epoca anteriore alla formazione dell'atto pubblico.
Il Tribunale, in altri termini, ha ritenuto che la donazione fosse successiva alla transazione sol perché da questa menzionata quale atto da compiersi, laddove, per logica, la dimostrazione della circostanza sarebbe potuta derivare, semmai, dalla menzione dell'atto (in tesi) precedente, di data incerta, nell'atto (in tesi) successivo, di data certa, vale a dire dall'indicazione, in seno all'atto di donazione, del precedente accordo transattivo quale 3
antefatto storico di questa (non può peraltro sottacersi che, stante la risaputa inammissibilità giuridica di un impegno a donare, la scelta del modello donativo non appare coerente con quell'antefatto neppure a una valutazione di mera verosimiglianza).
Né varrebbe fare leva sull'“autenticità dell'accordo transattivo” perché oggetto di
“contestazioni del tutto generiche” (così la sentenza impugnata), per assumere la veridicità di quanto rappresentato nella scrittura privata ed escludere quindi, su tale base, che la cessione delle quote sociali della GEW a ivi menzionata come atto futuro, fosse Controparte_3 stata, in realtà, già compiuta all'epoca di redazione del documento. Premesso che la firma apposta al documento dai legali delle parti transigenti non ha alcun valore certificativo, la
“contestazione dell'autenticità dell'accordo transattivo” era insita nella negazione dell'opponibilità del preteso accordo al fallimento e non sarebbe stata, peraltro, neppure esigibile rispetto a un fatto estraneo alla sfera di conoscenza degli organi fallimentari (Cass.
12064/2023). Non è superfluo aggiungere che, in linea di principio, la norma dell'art. 2704
c.c., nell'escludere, in difetto dei requisiti di certezza dalla stessa previsti, l'opponibilità a terzi della data espressamente apposta alla scrittura privata, non consente (ovviamente all'infuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo) di attribuire una siffatta efficacia a qualunque diversa indicazione del documento suscettibile di essere indirettamente usata a fini di datazione.
4. Superato per le ragioni anzidette il dubbio che la Green Energy Worlds s.r.l. abbia abdicato alla propria posizione soggettiva prima della dichiarazione di fallimento, l'estinzione del processo in cui il credito di risarcimento era stato dedotto è priva di rilevanza nel giudizio, posto che (a) essa non preclude la riproposizione della domanda, (b) la pretesa creditoria non era pretestuosa o manifestamente inconsistente (v. relazione contabile a firma del commercialista , allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della società Per_1
attrice), (c) in tema di azione revocatoria rileva una nozione ampia di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto pregiudizievole compiuto dal debitore, senza la necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del credito o della certezza del 4
fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. 4212/2020).
Poiché l'atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere revocato se si dimostra nel debitore la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore o la previsione di un danno potenziale, restando irrilevanti sia l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale del creditore sia la partecipazione del terzo (da ultimo, Cass. 10742/2024), è agevole osservare che una siffatta conoscenza, nel caso specifico, può senz'altro desumersi dalla collocazione temporale dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato qualche settimana dopo che l'assemblea dei soci della Green Energy Worlds s.r.l. aveva sollevato Parte_1 dall'incarico di amministratore della società contestandogli di avere provocato uno “squilibrio finanziario suscettibile di compromettere la continuità aziendale”, e aveva reso prevedibile – ove già non presente all'interessato, come deve ragionevolmente supporsi – l'eventualità dell'imminente avvio di un'azione giudiziale risarcitoria, difatti deliberata alcuni mesi dopo l'assemblea e promossa nell'anno 2014.
5. Dal che, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta dall'originaria attrice e fatta propria dalla curatela, con la conseguente condanna di alle spese del giudizio, da liquidarsi, in base al credito di euro 1.069.877,32 a Parte_1 tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria (Cass. 3697/2020) e alle note spese in atti, per il primo grado in complessivi euro 19.388,00 e per l'appello in complessivi euro
8.470,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Le spese relative al rapporto con , non costituita nel giudizio, restano a carico di CP_1
chi le ha sostenute.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di
, che dichiara;
CP_1
in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 27/10-8/11/2021, n.
4205, appellata dalla curatela del fallimento di , dichiara l'inefficacia, nei Parte_1 confronti del detto fallimento, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato il 5
10.1.2013 tra ed ai rogiti del dott. , notaio in Parte_1 CP_1 CP_2
rep. n. 48839, racc. n. 14154; CP_2
condanna alle spese di lite, che liquida per il primo grado del giudizio in Parte_1
euro 19.388,00 e per l'appello in euro 8.470,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
115/2002; nulla sulle spese nei confronti di . CP_1
Così deciso in Palermo il giorno 2 gennaio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo