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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 714/2025, pendente tra
c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
CO UR e dell'AVV. AMATUCCI PATRIZIA
ricorrente e
- (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'AVV. MESSINA PIERA P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato l'istante, contestando gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo previamente esperito, ha proposto domanda innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n. 222/84 dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito nel giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice riteneva opportuno procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio,
Dott. anche in fase di opposizione. Persona_1
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito del deposito di note ex art. 127 ter. c.p.c.
Come è noto, l'art. 1 della l. 222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacita' di Controparte_1
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente
a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
In proposito, giova sottolineare come la giurisprudenza sia ormai concorde nell'affermare che la verifica del requisito medico-legale debba essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato; pertanto, non è possibile fare ricorso alle tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile, dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica, ma è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini specifiche del soggetto (Cass. 7770/2006; Cass. 17812/2003).
Ebbene, i requisiti sanitari innanzi indicati risultano soddisfatti nel caso di specie. Ed invero il Dott. dopo aver visitato il periziando ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria in atti, ha reputato che per le accertate patologie (eccesso ponderale con complicanze artrosiche;
cardiopatia scleroipertensiva;
ernia ombelicale con diastasi dei muscoli retti addominali;
sindrome depressiva endoreattiva di grado medio;
pregresso intervento di osteosintesi chirurgica orbitaria post-trauma stradale) lo stesso fosse da considerarsi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 Legge n. 222/84 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 12.2.2024.
Specifica il consulente che le patologie motorio-ortopediche, cardiocircolatorie e psichiatriche da cui è affetto il ricorrente ne hanno certamente ridotto la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in misura permanente a meno di un terzo, tenuto conto che trattasi di operaio in officina di elettrauto, il quale assume farmaci neurolettici che incidono sulla capacità di resistenza fisica e concentrazione prolungata.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto dell'istante al riconoscimento del beneficio richiesto con la decorrenza sopra specificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per entrambe le fasi del giudizio.
Le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di cui all' art. 1
Legge n. 222/84 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 12.2.2024; - Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
3.867,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- pone le spese di consulenza del presente giudizio e del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 24/12/2025
Il giudice
BE OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 714/2025, pendente tra
c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
CO UR e dell'AVV. AMATUCCI PATRIZIA
ricorrente e
- (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'AVV. MESSINA PIERA P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato l'istante, contestando gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo previamente esperito, ha proposto domanda innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n. 222/84 dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito nel giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice riteneva opportuno procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio,
Dott. anche in fase di opposizione. Persona_1
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito del deposito di note ex art. 127 ter. c.p.c.
Come è noto, l'art. 1 della l. 222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacita' di Controparte_1
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente
a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
In proposito, giova sottolineare come la giurisprudenza sia ormai concorde nell'affermare che la verifica del requisito medico-legale debba essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato; pertanto, non è possibile fare ricorso alle tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile, dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica, ma è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini specifiche del soggetto (Cass. 7770/2006; Cass. 17812/2003).
Ebbene, i requisiti sanitari innanzi indicati risultano soddisfatti nel caso di specie. Ed invero il Dott. dopo aver visitato il periziando ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria in atti, ha reputato che per le accertate patologie (eccesso ponderale con complicanze artrosiche;
cardiopatia scleroipertensiva;
ernia ombelicale con diastasi dei muscoli retti addominali;
sindrome depressiva endoreattiva di grado medio;
pregresso intervento di osteosintesi chirurgica orbitaria post-trauma stradale) lo stesso fosse da considerarsi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 Legge n. 222/84 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 12.2.2024.
Specifica il consulente che le patologie motorio-ortopediche, cardiocircolatorie e psichiatriche da cui è affetto il ricorrente ne hanno certamente ridotto la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in misura permanente a meno di un terzo, tenuto conto che trattasi di operaio in officina di elettrauto, il quale assume farmaci neurolettici che incidono sulla capacità di resistenza fisica e concentrazione prolungata.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto dell'istante al riconoscimento del beneficio richiesto con la decorrenza sopra specificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per entrambe le fasi del giudizio.
Le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di cui all' art. 1
Legge n. 222/84 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 12.2.2024; - Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_1
3.867,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- pone le spese di consulenza del presente giudizio e del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 24/12/2025
Il giudice
BE OT