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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/10/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 410/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE LA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 410/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra c.f. , e , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Federico C.F._2
e TA OL, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via B. Buozzi,
4 nei confronti di
, c.f. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(RC), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 14
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1 Corte d'Appello
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
e chiedono la riforma dell'ordinanza ex art. Parte_1 Parte_2
702 bis c.p.c., pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data
1/7/2020, a definizione del proc. 1217/2017 R.G., con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo proposta dalla e, per l'effetto, e sono Controparte_1 Parte_1 Parte_2 stati condannati al pagamento di € 52.827,00.
Il giudice di primo grado, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari d'improcedibilità per omesso tentativo di mediazione obbligatoria, nullità della notifica dell'atto introduttivo nonché l'eccezione di giudicato in virtù di precedente sentenza tra le parti, ha accolto la domanda di Controparte_1
perché, sulla scorta della sentenza n. 77/2015 del Tribunale di Reggio
Calabria, ha ritenuto provata l'occupazione sine titulo dell'immobile dal 1994 al 2016.
È stato ravvisato il danno subito da in considerazione della Controparte_1 posizione strategica dell'immobile, sito in Marina di San Lorenzo;
il giudice ha quantificato il risarcimento sulla base del suo valore locativo.
- Domanda di parte appellante
e impugnano la sentenza nella parte in cui Parte_1 Parte_2 ha rigettato l'eccezione preliminare d'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Deducono in proposito che l'azione incardinata da verte sui danni connessi ad un contratto di Controparte_1
locazione dichiarato nullo per il quale la mediazione costituisce condizione di
2 Corte d'Appello
procedibilità della domanda. Deducono, altresì, qualora non si rinvenisse la natura locativa della questione, che questa rientra tra le controversie in materia di diritti reali perché collegata all'azione di rivendica di un immobile detenuto senza titolo.
Con il secondo motivo gli appellanti eccepiscono l'omessa pronuncia circa la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della . Deducono Pt_2
in proposito che la notifica è stata eseguita al vecchio indirizzo della parte con conseguente nullità.
Con il terzo motivo gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della deducendo che non ha mai partecipato Pt_2
al giudizio in cui è stata resa la sentenza n. 77/2015, che ha dichiarato nullo il contratto verbale tra e e, dunque, non è Parte_1 Controparte_1 legittimata nell'ambito del giudizio risarcitorio che ha per presupposto gli accertamenti effettuati nel precedente giudizio.
Con il quarto motivo gli appellanti contestano l'erronea parametrazione dell'indennizzo. Deducono, in proposito, che il canone locativo dell'immobile non poteva essere utilizzato in considerazione della dichiarata nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti. Deducono, inoltre, che non è stato provato il danno subito, atteso che non è stato dimostrato che l'immobile sarebbe stato adibito ad uno sfruttamento economico e che la sua redditività corrispondeva a parametri riscontrabili in altri immobili della stessa natura nella stessa zona.
Con il quinto motivo l'appellante contesta il rigetto della cancellazione delle frasi diffamatorie contenute negli atti di controparte, deducendo che le frasi riportate, afferendo a fatti non provati, hanno un intento gratuitamente diffamatorio che non rientra nel normale diritto di critica.
- Difese della parte appellata
chiede il rigetto dell'appello perché totalmente infondato. Controparte_1
Circa il mancato assolvimento del tentativo di mediazione rappresenta che il giudicato della sentenza n. 77/2015 esclude il carattere locativo della controversia. Inoltre, la controversia non è inquadrabile neanche nella materia dei diritti reali perché la questione afferisce al risarcimento dei danni derivati dall'occupazione illegittima.
3 Corte d'Appello
Rispetto alla notifica alla , deduce che la questione è stata affrontata Pt_2
in sentenza rilevando la sanatoria con la costituzione in giudizio della parte.
Circa la legittimazione passiva della deduce che quest'ultima è Pt_2 corresponsabile, insieme al dell'occupazione dell'immobile e quindi Pt_1
tenuta al risarcimento.
Deduce, invece, rispetto al parametro dell'indennizzo che il danno può essere provato anche tramite presunzioni con riferimento al c.d. danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato.
Infine, l'appellata condivide la motivazione della sentenza impugnata circa il rigetto della cancellazione dai propri atti delle frasi offensive.
***
1.- Sulla condizione di procedibilità dell'azione
1. Gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Deducono in proposito che l'azione incardinata da verte sui danni connessi ad un contratto di locazione Controparte_1
dichiarato nullo;
per tale domanda la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. Inoltre, deducono gli appellanti che comunque la controversia attiene a diritti reali perché collegata all'azione di rivendica di un immobile detenuto senza titolo.
2. Il motivo è infondato.
Il tenore dell'atto di citazione del primo grado di giudizio nonché le conclusioni
(«accertare e dichiarare la tenutezza dei coniugi e nei Parte_1 Parte_2 confronti della ricorrente per l'occupazione sine titulo sin dal 1994 e quindi condannare i resistenti al risarcimento del danno causato all'attrice per il mancato godimento dell'immobile de quo, per come quantificato, pari ad € 84.200,34 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto di ogni singola rata al soddisfo o a quella somma maggiore o minore siccome determinando in corso di causa, assumendo il danno patito dall'occupazione pari al canone locatizio pattuito e mai onorato siccome specificato nella narrativa del presente atto») rendono evidente che l'azione oggetto dell'odierno procedimento è volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dal proprietario a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile.
4 Corte d'Appello
La controversia, pertanto, non verte né su un contratto di locazione né su diritti reali. Conseguentemente non è prescritto il tentativo di mediazione obbligatoria quale condizione della procedibilità della domanda di cui all'art. 5
d.lgs. n. 28/2010.
Il motivo d'appello va quindi rigettato.
2.- Sulla nullità della notifica della citazione
1. Con il secondo motivo, gli appellanti eccepiscono l'omessa pronuncia circa la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei . Parte_2
Deducono in proposito che la notifica è stata eseguita al vecchio indirizzo di e, conseguentemente, va dichiarata la nullità/inesistenza Parte_2
della notifica stessa.
2. Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, «La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (…), abbiano comunque con il destinatario un collegamento
(Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008, Rv. 605328) (…) La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall'articolo (…), che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa» (Cass. n.
4529/2019).
Tale indirizzo giurisprudenziale viene richiamato anche dagli stessi appellanti.
3. Stabilito ciò, nel caso di specie, la notifica dell'atto di citazione nei confronti di è stata effettuata presso il vecchio indirizzo di residenza, Parte_2 ossia presso la residenza del marito con la consegna dell'atto a mani Pt_1
della figlia, qualificatasi come convivente della . Pt_2
È evidente che alla fattispecie in esame trova applicazione il principio prima richiamato.
La notificazione non può ritenersi inesistente, in ragione della connessione con il precedente indirizzo di residenza, ivi trovandosi l'abitazione del marito
5 Corte d'Appello
ed essendo luogo evidentemente frequentato dalla figlia, lì presente e dichiaratasi convivente con la madre.
Pertanto, in adesione all'orientamento citato, la notifica è da considerarsi nulla, ma non inesistente, con conseguente sanatoria del vizio per effetto della costituzione in giudizio della parte.
La parte non ha chiesto un termine a difesa, con rinvio dell'udienza. La parte ha chiesto la rinnovazione della notifica. La richiesta era infondata, non avendo a parte costituita diritto a una nuova notifica, superflua in ragione della costituzione della parte.
Né in appello l'appellante ha dedotto una qualche lesione del diritto difesa. Le richieste istruttorie ad es. sono state esaminate e non dichiarate inammissibile siccome tardive.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
3.- Domanda nei confronti di Parte_2
1. Con il terzo motivo gli appellanti criticano il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , deducendo che quest'ultima non ha Pt_2
mai partecipato al giudizio in cui è stata resa la sentenza n. 77/2015, che ha dichiarato nullo il contratto verbale tra e . Parte_1 Controparte_1
Dunque, la non è legittimata nel giudizio risarcitorio che ha per Pt_2
presupposto gli accertamenti effettuati nel precedente giudizio.
2. Il motivo è infondato.
In primo luogo il giudice di prime cure ha correttamente riqualificato l'eccezione come carenza di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Infatti, la nega di essere titolare del rapporto perché non è stata parte Pt_2
nel giudizio, sotteso al presente procedimento, definito con sent. n. 77/2015, che ha accertato la nullità del contratto di locazione.
L'eccezione è fondata.
Il presente procedimento, infatti, ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivati dall'illegittima occupazione dell'immobile.
L'illegittimità dell'occupazione deriva dalla nullità del contratto di locazione stipulato tra – marito della – e . Il Parte_1 Pt_2 Controparte_1
6 Corte d'Appello
giudizio all'esito del quale è stata dichiarata la nullità del contratto di locazione si è svolto tra e , proprietaria dell'immobile. Parte_1 Controparte_1
non è stata parte del predetto giudizio. Conseguentemente Parte_2
è inopponibile alla stessa la dichiarazione di nullità del contratto di Pt_2
locazione.
Inoltre non è rinvenibile una colpa di ai sensi dell'art. 2043 Parte_2
c.c.
La responsabilità in questione è infatti riconducibile alla responsabilità ex art. 2043 c.c. È da escludersi la natura contrattuale della responsabilità, in conseguenza della nullità del contratto di locazione.
Nella fattispecie in esame non è ravvisabile una colpa di ai Parte_2 sensi dell'art. 2043 c.c. La stessa infatti ha occupato l'immobile in quanto moglie di , che aveva stipulato il contratto di locazione con la Parte_1 proprietaria dell'immobile.
Non può addebitarsi alla stessa il non essersi resa conto della nullità di un contratto stipulato dal marito. Tra l'altro si trattava di una nullità non agevolmente rilevabile da un soggetto non esperto in diritto.
L'occupazione dell'immobile anche dopo la prima scadenza – a quella data risale la nullità del contratto di locazione – integra l'elemento oggettivo del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ma per la responsabilità extracontrattuale occorre anche l'elemento soggettivo, ossia la colpa o il dolo.
Elemento soggettivo non ravvisabile in capo a , in quanto Parte_2 derivante dalla nullità – non agevolmente rilevabile – di un contratto stipulato tra soggetti diversi, benché uno dei contraenti fosse il marito.
Non trova applicazione nei confronti di il principio Parte_2 dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge (quella che ha comportato la nullità del contratto di locazione), in quanto ciò che ha determinato il carattere illecito dell'occupazione è stata la nullità di un contratto stipulato tra persone diverse dalla . Pt_2
Pertanto il motivo d'appello va accolto e per l'effetto va rigettata l'originaria domanda proposta da . Controparte_1
4.- Domanda nei confronti di Parte_1
7 Corte d'Appello
1. In ordine alla posizione di , gli appellanti deducono il Parte_1 mancato assolvimento da parte di dell'onere probatorio Controparte_1
circa il danno subito.
2. Il motivo è infondato.
Costituisce principio consolidato, tanto nella giurisprudenza di merito quanto in quella di legittimità, che in caso di occupazione senza titolo di bene immobile, il danno subito dal proprietario per l'illegittima occupazione dell'immobile è oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, alla perdita di disponibilità ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità.
Tale presunzione – fondandosi sull'id quod plerumque accidit – ha carattere relativo e, quindi, ammette la prova contraria;
spetta, quindi, all'occupante superare la presunzione dimostrando l'anomala infruttuosità del bene (Cass. civ. n. 19849/2024; Cass. civ, n. 39/2021; Cass. civ. n. 16670/2016).
Nella fattispecie non è stata acquisita prova dell'anomala infruttuosità del bene.
La fruttuosità del bene è in primo luogo dimostrata dalla locazione stipulata da . Parte_1
Comunque è condivisibile la sentenza impugnata secondo cui l'immobile in questione, essendo situato a ridosso del litorale in località di Marina di San
Lorenzo, avente vocazione turistica durante il periodo estivo, costituisce una plausibile fonte di rendita locativa, derivante soprattutto dagli affitti della stagione estiva.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
5.- Sul quantum debeatur
1. Gli appellanti deducono l'erroneità della parametrazione del risarcimento.
Deducono, in proposito, che il canone locativo dell'immobile non poteva essere utilizzato in considerazione della dichiarata nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti.
2. Il motivo è infondato.
8 Corte d'Appello
È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie del tipo di quella in esame, consente di determinare il danno facendo riferimento, qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, al valore locativo dell'immobile oggetto di occupazione sine titulo.
Ciò puntualizzato, è condivisibile la determinazione del valore locativo operata dal CTU ing. Per_1
3. Ritiene il Collegio che va escluso dal risarcimento il periodo dal 1994 sino alla prima scadenza del contratto di locazione, risalente all'1/11/1999 (così ha stabilito la sentenza n. 77/2015).
Non può, infatti, farsi decorrere il risarcimento prima dell'entrata in vigore
(avvenuta 30/12/1998) della legge n. 431/1998, che ha sancito l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti di locazione;
obbligo la cui violazione ha determinato la nullità del contratto in questione alla prima scadenza. È evidente che prima di quella data non può ravvisarsi né l'elemento soggettivo dell'illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., né l'elemento oggettivo – ossia l'occupazione sine titulo – dell'illecito in discorso. Prima di quella data, vi era il contratto di locazione valido secondo la normativa previgente.
Precisamente il contratto di locazione – secondo quanto si desume dalla sentenza n. 77/2015 – è divenuto nullo a partire dall'1 novembre 1999.
Dalla prima scadenza in avanti, invece, il consenso della CP_1 all'occupazione è venuto meno. Infatti, a fronte dell'inadempimento del Pt_1
nel pagamento dei canoni, la ha intimato lo sfratto per morosità. CP_1
Pertanto, il danno da illegittima occupazione dell'immobile va liquidato per il periodo che va dal novembre 1999 al gennaio 2016, essendo avvenuta la restituzione dell'immobile a febbraio 2016.
Pertanto, il risarcimento va riconosciuto dal novembre 1999 al gennaio 2016, per un ammontare che – tenendo in considerazione i canoni locativi determinati dal CTU – va determinato in misura pari ad € 42.451,00.
6.- Sulla cancellazione delle frasi offensive
1. Con il quinto motivo l'appellante critica il rigetto della richiesta di cancellazione delle frasi diffamatorie contenute negli atti di controparte,
9 Corte d'Appello
deducendo che le frasi riportate, afferendo a fatti non provati, hanno un intento gratuitamente diffamatorio, che quindi non rientra nel normale diritto di critica.
2. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., in considerazione della mancanza di specifiche e puntuali contestazioni critiche degli argomenti sviluppati nella sentenza appellata.
Come posto in chiaro dalla giurisprudenza, «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. civ., sez.
VI, n. 13535 del 30/05/2018).
Nella fattispecie, riguardo all'aspetto in parola, l'atto di appello non affianca alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta le ragioni addotte dal giudice di prime cure, limitandosi gli appellanti a riportare le deduzioni già svolte con la comparsa di costituzione in primo grado e ad affermare, sic et simpliciter, che “conseguentemente tali argomenti erano tutti al di fuori dell'oggetto della controversia, non rientrando così all'interno del diritto di critica”.
Comunque le espressioni oggetto di contestazione non appaiono intrinsecamente offensive o sconvenienti. Giova sottolineare che, per la cancellazione, devono essere offensive o sconvenienti le espressioni, non i fatti oggetto delle espressioni stesse.
Quindi il motivo sarebbe comunque infondato.
7.- Spese processuali
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, si reputa equo compensare per ¼ le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto tra e ponendosi la restante parte a carico di CP_1 Pt_1 Pt_1
10 Corte d'Appello
Pasquale, che si liquida – sulla base del d.m. n. 147/2022 – applicando i parametri minimi dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, in complessivi € 2.857,00 per il primo grado e in € 3.747,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di . Controparte_1
Nel rapporto tra e , la peculiarità e l'alta Parte_2 Controparte_1
controvertibilità della controversia inducono a compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di ctu, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste interamente a carico degli appellanti, in solido tra loro, essendo infondate le doglianze mosse al riguardo dagli appellanti.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, rigetta Parte_2
l'originaria domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
; Parte_2
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1 in parziale riforma della sentenza, ridetermina il danno in misura pari ad €
42.451,00;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa interamente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra e;
Parte_2 Controparte_1
- compensa per ¼ le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra e , ponendo a carico dell'appellante la Parte_1 Controparte_1 restante parte, che liquida in complessivi € 3.747,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di
; Controparte_1
- pone le spese di ctu interamente a carico degli appellanti, in solido tra loro.
Reggio Calabria, 31.10.2025
Il presidente est.
11 Corte d'Appello
dott. Natalino Sapone
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n. 410/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE LA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 410/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra c.f. , e , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Federico C.F._2
e TA OL, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via B. Buozzi,
4 nei confronti di
, c.f. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(RC), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 14
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1 Corte d'Appello
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
e chiedono la riforma dell'ordinanza ex art. Parte_1 Parte_2
702 bis c.p.c., pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data
1/7/2020, a definizione del proc. 1217/2017 R.G., con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo proposta dalla e, per l'effetto, e sono Controparte_1 Parte_1 Parte_2 stati condannati al pagamento di € 52.827,00.
Il giudice di primo grado, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari d'improcedibilità per omesso tentativo di mediazione obbligatoria, nullità della notifica dell'atto introduttivo nonché l'eccezione di giudicato in virtù di precedente sentenza tra le parti, ha accolto la domanda di Controparte_1
perché, sulla scorta della sentenza n. 77/2015 del Tribunale di Reggio
Calabria, ha ritenuto provata l'occupazione sine titulo dell'immobile dal 1994 al 2016.
È stato ravvisato il danno subito da in considerazione della Controparte_1 posizione strategica dell'immobile, sito in Marina di San Lorenzo;
il giudice ha quantificato il risarcimento sulla base del suo valore locativo.
- Domanda di parte appellante
e impugnano la sentenza nella parte in cui Parte_1 Parte_2 ha rigettato l'eccezione preliminare d'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Deducono in proposito che l'azione incardinata da verte sui danni connessi ad un contratto di Controparte_1
locazione dichiarato nullo per il quale la mediazione costituisce condizione di
2 Corte d'Appello
procedibilità della domanda. Deducono, altresì, qualora non si rinvenisse la natura locativa della questione, che questa rientra tra le controversie in materia di diritti reali perché collegata all'azione di rivendica di un immobile detenuto senza titolo.
Con il secondo motivo gli appellanti eccepiscono l'omessa pronuncia circa la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della . Deducono Pt_2
in proposito che la notifica è stata eseguita al vecchio indirizzo della parte con conseguente nullità.
Con il terzo motivo gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva della deducendo che non ha mai partecipato Pt_2
al giudizio in cui è stata resa la sentenza n. 77/2015, che ha dichiarato nullo il contratto verbale tra e e, dunque, non è Parte_1 Controparte_1 legittimata nell'ambito del giudizio risarcitorio che ha per presupposto gli accertamenti effettuati nel precedente giudizio.
Con il quarto motivo gli appellanti contestano l'erronea parametrazione dell'indennizzo. Deducono, in proposito, che il canone locativo dell'immobile non poteva essere utilizzato in considerazione della dichiarata nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti. Deducono, inoltre, che non è stato provato il danno subito, atteso che non è stato dimostrato che l'immobile sarebbe stato adibito ad uno sfruttamento economico e che la sua redditività corrispondeva a parametri riscontrabili in altri immobili della stessa natura nella stessa zona.
Con il quinto motivo l'appellante contesta il rigetto della cancellazione delle frasi diffamatorie contenute negli atti di controparte, deducendo che le frasi riportate, afferendo a fatti non provati, hanno un intento gratuitamente diffamatorio che non rientra nel normale diritto di critica.
- Difese della parte appellata
chiede il rigetto dell'appello perché totalmente infondato. Controparte_1
Circa il mancato assolvimento del tentativo di mediazione rappresenta che il giudicato della sentenza n. 77/2015 esclude il carattere locativo della controversia. Inoltre, la controversia non è inquadrabile neanche nella materia dei diritti reali perché la questione afferisce al risarcimento dei danni derivati dall'occupazione illegittima.
3 Corte d'Appello
Rispetto alla notifica alla , deduce che la questione è stata affrontata Pt_2
in sentenza rilevando la sanatoria con la costituzione in giudizio della parte.
Circa la legittimazione passiva della deduce che quest'ultima è Pt_2 corresponsabile, insieme al dell'occupazione dell'immobile e quindi Pt_1
tenuta al risarcimento.
Deduce, invece, rispetto al parametro dell'indennizzo che il danno può essere provato anche tramite presunzioni con riferimento al c.d. danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato.
Infine, l'appellata condivide la motivazione della sentenza impugnata circa il rigetto della cancellazione dai propri atti delle frasi offensive.
***
1.- Sulla condizione di procedibilità dell'azione
1. Gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Deducono in proposito che l'azione incardinata da verte sui danni connessi ad un contratto di locazione Controparte_1
dichiarato nullo;
per tale domanda la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. Inoltre, deducono gli appellanti che comunque la controversia attiene a diritti reali perché collegata all'azione di rivendica di un immobile detenuto senza titolo.
2. Il motivo è infondato.
Il tenore dell'atto di citazione del primo grado di giudizio nonché le conclusioni
(«accertare e dichiarare la tenutezza dei coniugi e nei Parte_1 Parte_2 confronti della ricorrente per l'occupazione sine titulo sin dal 1994 e quindi condannare i resistenti al risarcimento del danno causato all'attrice per il mancato godimento dell'immobile de quo, per come quantificato, pari ad € 84.200,34 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto di ogni singola rata al soddisfo o a quella somma maggiore o minore siccome determinando in corso di causa, assumendo il danno patito dall'occupazione pari al canone locatizio pattuito e mai onorato siccome specificato nella narrativa del presente atto») rendono evidente che l'azione oggetto dell'odierno procedimento è volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dal proprietario a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile.
4 Corte d'Appello
La controversia, pertanto, non verte né su un contratto di locazione né su diritti reali. Conseguentemente non è prescritto il tentativo di mediazione obbligatoria quale condizione della procedibilità della domanda di cui all'art. 5
d.lgs. n. 28/2010.
Il motivo d'appello va quindi rigettato.
2.- Sulla nullità della notifica della citazione
1. Con il secondo motivo, gli appellanti eccepiscono l'omessa pronuncia circa la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei . Parte_2
Deducono in proposito che la notifica è stata eseguita al vecchio indirizzo di e, conseguentemente, va dichiarata la nullità/inesistenza Parte_2
della notifica stessa.
2. Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, «La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (…), abbiano comunque con il destinatario un collegamento
(Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008, Rv. 605328) (…) La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica. Quest'ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall'articolo (…), che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa» (Cass. n.
4529/2019).
Tale indirizzo giurisprudenziale viene richiamato anche dagli stessi appellanti.
3. Stabilito ciò, nel caso di specie, la notifica dell'atto di citazione nei confronti di è stata effettuata presso il vecchio indirizzo di residenza, Parte_2 ossia presso la residenza del marito con la consegna dell'atto a mani Pt_1
della figlia, qualificatasi come convivente della . Pt_2
È evidente che alla fattispecie in esame trova applicazione il principio prima richiamato.
La notificazione non può ritenersi inesistente, in ragione della connessione con il precedente indirizzo di residenza, ivi trovandosi l'abitazione del marito
5 Corte d'Appello
ed essendo luogo evidentemente frequentato dalla figlia, lì presente e dichiaratasi convivente con la madre.
Pertanto, in adesione all'orientamento citato, la notifica è da considerarsi nulla, ma non inesistente, con conseguente sanatoria del vizio per effetto della costituzione in giudizio della parte.
La parte non ha chiesto un termine a difesa, con rinvio dell'udienza. La parte ha chiesto la rinnovazione della notifica. La richiesta era infondata, non avendo a parte costituita diritto a una nuova notifica, superflua in ragione della costituzione della parte.
Né in appello l'appellante ha dedotto una qualche lesione del diritto difesa. Le richieste istruttorie ad es. sono state esaminate e non dichiarate inammissibile siccome tardive.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
3.- Domanda nei confronti di Parte_2
1. Con il terzo motivo gli appellanti criticano il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , deducendo che quest'ultima non ha Pt_2
mai partecipato al giudizio in cui è stata resa la sentenza n. 77/2015, che ha dichiarato nullo il contratto verbale tra e . Parte_1 Controparte_1
Dunque, la non è legittimata nel giudizio risarcitorio che ha per Pt_2
presupposto gli accertamenti effettuati nel precedente giudizio.
2. Il motivo è infondato.
In primo luogo il giudice di prime cure ha correttamente riqualificato l'eccezione come carenza di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Infatti, la nega di essere titolare del rapporto perché non è stata parte Pt_2
nel giudizio, sotteso al presente procedimento, definito con sent. n. 77/2015, che ha accertato la nullità del contratto di locazione.
L'eccezione è fondata.
Il presente procedimento, infatti, ha ad oggetto il risarcimento dei danni derivati dall'illegittima occupazione dell'immobile.
L'illegittimità dell'occupazione deriva dalla nullità del contratto di locazione stipulato tra – marito della – e . Il Parte_1 Pt_2 Controparte_1
6 Corte d'Appello
giudizio all'esito del quale è stata dichiarata la nullità del contratto di locazione si è svolto tra e , proprietaria dell'immobile. Parte_1 Controparte_1
non è stata parte del predetto giudizio. Conseguentemente Parte_2
è inopponibile alla stessa la dichiarazione di nullità del contratto di Pt_2
locazione.
Inoltre non è rinvenibile una colpa di ai sensi dell'art. 2043 Parte_2
c.c.
La responsabilità in questione è infatti riconducibile alla responsabilità ex art. 2043 c.c. È da escludersi la natura contrattuale della responsabilità, in conseguenza della nullità del contratto di locazione.
Nella fattispecie in esame non è ravvisabile una colpa di ai Parte_2 sensi dell'art. 2043 c.c. La stessa infatti ha occupato l'immobile in quanto moglie di , che aveva stipulato il contratto di locazione con la Parte_1 proprietaria dell'immobile.
Non può addebitarsi alla stessa il non essersi resa conto della nullità di un contratto stipulato dal marito. Tra l'altro si trattava di una nullità non agevolmente rilevabile da un soggetto non esperto in diritto.
L'occupazione dell'immobile anche dopo la prima scadenza – a quella data risale la nullità del contratto di locazione – integra l'elemento oggettivo del fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ma per la responsabilità extracontrattuale occorre anche l'elemento soggettivo, ossia la colpa o il dolo.
Elemento soggettivo non ravvisabile in capo a , in quanto Parte_2 derivante dalla nullità – non agevolmente rilevabile – di un contratto stipulato tra soggetti diversi, benché uno dei contraenti fosse il marito.
Non trova applicazione nei confronti di il principio Parte_2 dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge (quella che ha comportato la nullità del contratto di locazione), in quanto ciò che ha determinato il carattere illecito dell'occupazione è stata la nullità di un contratto stipulato tra persone diverse dalla . Pt_2
Pertanto il motivo d'appello va accolto e per l'effetto va rigettata l'originaria domanda proposta da . Controparte_1
4.- Domanda nei confronti di Parte_1
7 Corte d'Appello
1. In ordine alla posizione di , gli appellanti deducono il Parte_1 mancato assolvimento da parte di dell'onere probatorio Controparte_1
circa il danno subito.
2. Il motivo è infondato.
Costituisce principio consolidato, tanto nella giurisprudenza di merito quanto in quella di legittimità, che in caso di occupazione senza titolo di bene immobile, il danno subito dal proprietario per l'illegittima occupazione dell'immobile è oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, alla perdita di disponibilità ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità.
Tale presunzione – fondandosi sull'id quod plerumque accidit – ha carattere relativo e, quindi, ammette la prova contraria;
spetta, quindi, all'occupante superare la presunzione dimostrando l'anomala infruttuosità del bene (Cass. civ. n. 19849/2024; Cass. civ, n. 39/2021; Cass. civ. n. 16670/2016).
Nella fattispecie non è stata acquisita prova dell'anomala infruttuosità del bene.
La fruttuosità del bene è in primo luogo dimostrata dalla locazione stipulata da . Parte_1
Comunque è condivisibile la sentenza impugnata secondo cui l'immobile in questione, essendo situato a ridosso del litorale in località di Marina di San
Lorenzo, avente vocazione turistica durante il periodo estivo, costituisce una plausibile fonte di rendita locativa, derivante soprattutto dagli affitti della stagione estiva.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
5.- Sul quantum debeatur
1. Gli appellanti deducono l'erroneità della parametrazione del risarcimento.
Deducono, in proposito, che il canone locativo dell'immobile non poteva essere utilizzato in considerazione della dichiarata nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti.
2. Il motivo è infondato.
8 Corte d'Appello
È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie del tipo di quella in esame, consente di determinare il danno facendo riferimento, qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, al valore locativo dell'immobile oggetto di occupazione sine titulo.
Ciò puntualizzato, è condivisibile la determinazione del valore locativo operata dal CTU ing. Per_1
3. Ritiene il Collegio che va escluso dal risarcimento il periodo dal 1994 sino alla prima scadenza del contratto di locazione, risalente all'1/11/1999 (così ha stabilito la sentenza n. 77/2015).
Non può, infatti, farsi decorrere il risarcimento prima dell'entrata in vigore
(avvenuta 30/12/1998) della legge n. 431/1998, che ha sancito l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti di locazione;
obbligo la cui violazione ha determinato la nullità del contratto in questione alla prima scadenza. È evidente che prima di quella data non può ravvisarsi né l'elemento soggettivo dell'illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., né l'elemento oggettivo – ossia l'occupazione sine titulo – dell'illecito in discorso. Prima di quella data, vi era il contratto di locazione valido secondo la normativa previgente.
Precisamente il contratto di locazione – secondo quanto si desume dalla sentenza n. 77/2015 – è divenuto nullo a partire dall'1 novembre 1999.
Dalla prima scadenza in avanti, invece, il consenso della CP_1 all'occupazione è venuto meno. Infatti, a fronte dell'inadempimento del Pt_1
nel pagamento dei canoni, la ha intimato lo sfratto per morosità. CP_1
Pertanto, il danno da illegittima occupazione dell'immobile va liquidato per il periodo che va dal novembre 1999 al gennaio 2016, essendo avvenuta la restituzione dell'immobile a febbraio 2016.
Pertanto, il risarcimento va riconosciuto dal novembre 1999 al gennaio 2016, per un ammontare che – tenendo in considerazione i canoni locativi determinati dal CTU – va determinato in misura pari ad € 42.451,00.
6.- Sulla cancellazione delle frasi offensive
1. Con il quinto motivo l'appellante critica il rigetto della richiesta di cancellazione delle frasi diffamatorie contenute negli atti di controparte,
9 Corte d'Appello
deducendo che le frasi riportate, afferendo a fatti non provati, hanno un intento gratuitamente diffamatorio, che quindi non rientra nel normale diritto di critica.
2. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., in considerazione della mancanza di specifiche e puntuali contestazioni critiche degli argomenti sviluppati nella sentenza appellata.
Come posto in chiaro dalla giurisprudenza, «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. civ., sez.
VI, n. 13535 del 30/05/2018).
Nella fattispecie, riguardo all'aspetto in parola, l'atto di appello non affianca alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta le ragioni addotte dal giudice di prime cure, limitandosi gli appellanti a riportare le deduzioni già svolte con la comparsa di costituzione in primo grado e ad affermare, sic et simpliciter, che “conseguentemente tali argomenti erano tutti al di fuori dell'oggetto della controversia, non rientrando così all'interno del diritto di critica”.
Comunque le espressioni oggetto di contestazione non appaiono intrinsecamente offensive o sconvenienti. Giova sottolineare che, per la cancellazione, devono essere offensive o sconvenienti le espressioni, non i fatti oggetto delle espressioni stesse.
Quindi il motivo sarebbe comunque infondato.
7.- Spese processuali
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, si reputa equo compensare per ¼ le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto tra e ponendosi la restante parte a carico di CP_1 Pt_1 Pt_1
10 Corte d'Appello
Pasquale, che si liquida – sulla base del d.m. n. 147/2022 – applicando i parametri minimi dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, in complessivi € 2.857,00 per il primo grado e in € 3.747,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di . Controparte_1
Nel rapporto tra e , la peculiarità e l'alta Parte_2 Controparte_1
controvertibilità della controversia inducono a compensare interamente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di ctu, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste interamente a carico degli appellanti, in solido tra loro, essendo infondate le doglianze mosse al riguardo dagli appellanti.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, rigetta Parte_2
l'originaria domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
; Parte_2
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1 in parziale riforma della sentenza, ridetermina il danno in misura pari ad €
42.451,00;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa interamente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra e;
Parte_2 Controparte_1
- compensa per ¼ le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra e , ponendo a carico dell'appellante la Parte_1 Controparte_1 restante parte, che liquida in complessivi € 3.747,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di
; Controparte_1
- pone le spese di ctu interamente a carico degli appellanti, in solido tra loro.
Reggio Calabria, 31.10.2025
Il presidente est.
11 Corte d'Appello
dott. Natalino Sapone
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