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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 254/2020 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 30/01/2025 e promossa in questo grado
Da corrente in Enna alla Contrada San Cataldo, (P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo
Giangrasso in forza della procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata in Nicosia presso lo studio del predetto;
APPELLANTE
Contro
(p.i. , con sede in Milano, in persona dei Controparte_1 P.IVA_2
procuratori speciali pro-tempore, quale società incorporante Controparte_2
con sede in Dossobuono di Villafranca (VR), rappresentata e difesa dall'Avv. D.
[...]
Malinconico presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 30.01.2025, il difensore della sola parte appellata, mediante il deposito di note di trattazione scritta, ha così concluso: ( ) “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Caltanissetta, ogni istanza ed eccezione avversaria disattesa, per i motivi indicati in comparsa di costituzione, dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, rigettarlo perché infondato. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 30.09.2020, la proponeva appello per la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado n° 253/2020, con la quale il Tribunale di Enna aveva disposto il rigetto delle domande dalla predetta avanzate nei confronti della
[...]
, oggi , volte ad ottenere l'annullamento Controparte_2 Controparte_1
del contratto di leasing n. 5061 del 9.03.2011 intercorso tra le parti, nonché il risarcimento del danno subito per via dell'illecita condotta della convenuta.
Immediatamente dopo la notifica del succitato atto di gravame, e cioè in data 9.10.2020, il
Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della sicché, il successivo Parte_1
16.01.2021, il presente procedimento veniva dichiarato interrotto.
Con ricorso depositato nei termini di legge, nella qualità di Controparte_3
amministratore della premettendo che il curatore del fallimento, a mezzo e- Parte_1 mail del 04.02.2021 (alleg. 7 fasc. 1° grado) aveva comunicato che “in seguito alla valutazione degli atti e del fascicolo di causa gli Organi della procedura si erano determinati per la non prosecuzione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello
RG 254/2020”, provvedeva alla riassunzione del giudizio dichiarando di avere interesse alla sua prosecuzione “onde evitare che il provvedimento impugnato consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato in bonis”; indi, richiamando le statuizioni di una pronuncia (n. 22047/2020) della Suprema Corte, chiedeva l'integrale riforma del provvedimento impugnato.
Nel giudizio così riassunto si costituiva la (incorporante per Controparte_1
fusione la che, in via preliminare, eccepiva il difetto di Controparte_2 legittimazione attiva della parte appellante in riassunzione, e, nel merito, l'infondatezza della proposta impugnazione.
Con ordinanza del 05.12.2022, la Corte disponeva il rigetto dell'istanza di inibitoria per assenza di fumus e periculum, nonché la richiesta di rinnovo della c.t.u. espletata in primo grado;
rinviava la causa ai fini della decisione.
All'udienza del 30.01.2025 sono state raccolte le conclusioni della sola parte appellata attraverso il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, appare opportuno procedere all'esame dell'eccezione di difetto di capacità processuale di sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 43 L.F. Parte_1 il quale “attribuisce esclusivamente al curatore del fallimento la legittimazione a proporre
o proseguire le azioni aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, tra i quali rientra per l'appunto il contratto di leasing n. 5061”.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta dal momento che gli art. 43 e 146 L.F., come noto, precludono al legale rappresentante di una società a responsabilità limitata fallita l'esercizio delle azioni giudiziarie, e ciò perché, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tali azioni si trasferisce al curatore fallimentare.
Posto che l'art. 43 L. fall. non attiene alla capacità a stare in giudizio quanto e piuttosto
Pa alla legittimazione processuale, la riassunzione ai fini della prosecuzione, operata dalla si deve ritenere inammissibile, sia perché è stata promossa da soggetto ormai privo della legittimazione processuale sia perché, nella fattispecie, non sussiste neppure la c.d.
“legittimazione suppletiva” del legale rappresentante della srl dipendente dalla c.d.
“inerzia del curatore”.
Giova infatti ricordare che, per consolidata giurisprudenza, la legittimazione del fallito dev'essere esclusa laddove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca -come in questo caso- il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia,
e ciò perché ove la mancata prosecuzione del giudizio consegue ad una specifica valutazione degli organi della procedura, volta a rinunciare al proseguimento dell'azione giudiziaria, non è ravvisabile quella mera inerzia (id. est, totale disinteresse) del curatore che possa giustificare la legittimazione straordinaria del debitore dichiarato fallito a proseguire il giudizio (cfr. ex multis Cass. Sez. II n° 36780/2022), non essendo consentita a quest'ultimo la valutazione critica della scelta operata dal curatore.
E qui il curatore del fallimento, appositamente interpellato, si è così espresso: “in seguito alla valutazione degli atti e del fascicolo di causa, gli Organi della procedura si sono determinati per la non prosecuzione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello
RG 254/2020” (allegato 7 fasc. 1° grado)
E di vero, intervenendo in “subiecta materia” il Supremo Collegio, con innumerevoli pronunce, si è così espresso: “La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta ex art. 43 L. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore, salvo che questi rimanga inerte, sicché il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non sia invece conseguente ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Cass. civ.,
27.03.2019 n. 18188; Cass. S.U. 24.12.09, n. 27346; Cass. civ. 25.10.13, n. 24159; Cass.
6.7.16, n. 13814; Cass. 2.2.18, n. 2626).
Ed ancora: “L'assoluto disinteresse della Curatela (Sez. 1, Sentenza n. 11727 del 1990), come condizione negativa perché possa riconoscersi al fallito la legittimazione supplementare ed eccezionale, esige una rigorosa e specifica allegazione ed un accertamento preliminare, altrimenti generandosi una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli (o peggio l'uso strumentale di tale possibilità, per finalità estranee al corretto ed imparziale svolgimento della procedura), il cui onere di allegazione specifico, sostenuto con rigore probatorio, spetta a colui che affermi i fatti di disinteresse e chieda di surrogarsi alla curatela” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza n.
2626/2017; cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951/2016).
Del tutto fuor d'opera è perciò il richiamo della società fallita alla sentenza della Corte di
Cassazione n° 22047/2020, che così recita: “In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato in bonis”.
Nel citato provvedimento, invero, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimazione del debitore fallito a riassumere il giudizio esclusivamente nell'ipotesi di interruzione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dal momento che, nel corpo della precisata sentenza, ha evidenziato la differenza tra l'ipotesi anzidetta e quella in cui il titolo sia rappresentato da una sentenza non passata in giudicato, affermando al riguardo che “il giudizio di opposizione si colloca al di fuori dei rapporti ricompresi nel fallimento, cioè, di quei rapporti per i quali il fallito è privo di capacità processuale”.
Senza dire, infine, della “carenza di interesse” della società fallita alla prosecuzione del giudizio atteso il mancato deposito della domanda di ammissione al passivo da parte della società appellata, quale risulta dalla comunicazione del dì 11.03.2022 del curatore del
Fallimento Leenker srl, ove si attesta che e/o non CP_4 Controparte_2
hanno depositato la relativa istanza di insinuazione al passivo (all. 8). Di qui l'inammissibilità del proposto gravame ed il conseguente assorbimento di tutte le doglianze di merito che lo sorreggono.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del suo amministratore avverso la sentenza n° 253/2020 del Tribunale di Enna, così provvede:
-dichiara inammissibile l'impugnazione;
-nulla per le spese.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 29.05.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice