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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2413/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato/a e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso/a dall' avv. CIVALE ANTONELLA – ATTORE
CONTRO
(C.F.: ) – CONVENUTO Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_2 P.IVA_2
MASSARO ELENA - CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 CC
CONCLUSIONI: come da note di p.c. depositate ai sensi dell' art. 127 ter CPC
I FATTI
1 Con atto di citazione notificato il 17.10.2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio il e la Controparte_1 CP_2
per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti in relazione alla sua
[...]
abitazione sita nel territorio del citato Comune, alla contrada Licastro, in catasto al foglio 37 p.lla 209, adiacente alla Strada Provinciale n. 263.
Ha dedotto:
- Di aver esperito procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 3059/2019 al fine di accertare le cause delle infiltrazioni patite dai locali del suo fabbricato nonché dall' antistante piazzale pavimentato;
- Che la CTU espletata ha accertato l' esistenza delle infiltrazioni e la loro riconducibilità (anche) alle perdite delle condotte idrica e fognaria del
CP_1
1 - Che, nel corso delle operazioni peritali, il aveva eseguito lavori di CP_1 riparazione delle dette condotte e l' Amministrazione Provinciale aveva eseguito la pulizia delle cunette della SS 263 e delle griglie di raccolta dell' acqua piovana;
- Che il CTU ha quantificato il costo dei lavori di eliminazione degli ammaloramenti causati dalle infiltrazioni nell' importo di € 20.747,39;
- Che gli enti convenuti devono rispondere dei danni ai sensi dell' art. 2051
CC.
Tanto premesso, l' attore ha chiesto che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni nell' indicata misura di € 20.747,39.
2 Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
3 La ha resistito alla domanda, deducendo: CP_2
Cont
- che, ricadendo l' immobile attoreo nel centro abitato del Comune di
, la manutenzione volta ad assicurare il regolare defluvio Controparte_1
delle acque piovane dalla citata SP 263 è di spettanza del e non CP_1
della ; CP_2
- che l' ATP ha individuato, quale concausa delle infiltrazioni, la perdita delle condotte comunali, idrica e fognaria, e non anche l' irregolare deflusso delle acque piovane dalla Strada Provinciale;
- che comunque le infiltrazioni dipendono dal carente sistema di deflusso delle acque piovane dai discendenti della stessa abitazione del . Pt_1
4 Disattesa la richiesta di prova per testi avanzata dalla difesa attorea e disposta l' acquisizione del fascicolo del citato ATP, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 3.3.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5 In primis va disattesa l' eccezione della circa il fatto che essa, nel caso CP_2
di specie, non sarebbe tenuta alla manutenzione delle banchine e delle griglie di raccolta delle acque piovane. L' eccezione si fonda sull' assunto che il tratto di strada provinciale ove si affaccia l' abitazione dell' attore ricade nella perimetrazione del centro abitato del Comune di , ai sensi Controparte_1 dell' art. 4 del c.d.s. e dell' art. 5 comma 6 del regolamento di attuazione del c.d.s.,
e quindi la citata manutenzione sarebbe di competenza del e non della CP_1
, sebbene quest' ultima sia proprietaria/custode della strada. Senonché, CP_2
2 dalla certificazione rilasciata dal Settore Viabilità dell' Amministrazione Provinciale
(nota del 27.4.2020 prot. 13330, allegato 14 della relazione di ATP dell' ing.
), risulta che il tratto di SP rientrante nel centro abitato del Persona_1
Comune è compreso tra il Km 41 + 585 e il Km 42 + 895, laddove l' abitazione del si trova al Km 44 + 765 (vedi pagina 26 della relazione del 19.10.2020 del Pt_1
geometra , CT della Provincia nel procedimento di ATP). Di qui, il Persona_2
necessario riconoscimento, in capo alla , della qualità di custode della CP_2
Strada Provinciale nel segmento adiacente l' abitazione dell' attore, anche con riferimento alla manutenzione delle opere di raccolta dell' acqua piovana.
6.a Passando all' esame delle cause delle infiltrazioni e dei danni cagionati all' immobile attoreo, il CTU incaricato nel procedimento di ATP, ing. , Persona_3 avvalendosi dell' indagine geologica eseguita dal dott. ha riscontrato Persona_4 che al di sotto dell' immobile, a circa 5 metri, vi è una falda freatica. Sulla base della documentazione fotografica prodotta dall' attore nel corso del procedimento di ATP – che mostrava l' emersione a lato della strada provinciale di acque provenienti dalle menzionate condotte del emersione poi venute meno CP_1 per via della riparazione delle perdite eseguita dal – il CTU ha accertato CP_1
che alcuni cedimenti del piazzale pavimentato attoreo antistante il suo fabbricato
(piazzale compreso tra il fabbricato e la SP 263) < è stato provocato dalla presenza della falda acquifera … La presenza dell' acqua è stata accentuata da perdite delle condotte comunali idrica e fognaria che si sono verificate in passato
…>> (pagina 4 relazione del 2.11.2020). Il fatto che le condotte comunali abbiano avuto perdite si evince dalle fotografie prodotte dall' attore;
che il avesse CP_1
eseguito, nel corso del procedimento di ATP, lavori di rimozione delle perdite è indirettamente dimostrato dall' anomalo silenzio serbato dal alla richiesta CP_1
del CTU ing. di certificare quali lavori fossero stati eseguiti dal 2010 in poi Per_1 nel tratto stradale adiacente l' abitazione del (vedi pagina 3 relazione ing. Pt_1
). Per_1
6.b In sostanza l' ATP ha accertato che non tutti gli ammaloramenti lamentati dall' attore sono riconducibili alle perdite delle condotte comunali, ma solo i cedimenti relativi a <e.1 parte della pavimentazione dello spazio aperto sul lato nord destinato corte – parcheggio adiacente alla S.P. 263 (foto n. 9 e 10; e.2 muro di contenimento lato est (foto 11)>>. Nessun nesso causale il CTU ha riscontrato con riferimento all' asserita mancata manutenzione delle opere di deflusso delle acque
3 piovane dalla Strada Provinciale: di qui, l' assenza di ogni responsabilità in capo alla . CP_2
7 Passando alla quantificazione dei danni inerenti i cedimenti suindicati (ai punti
e.1 e e.2), il CTU ha stimato il costo degli interventi di riparazione in € 20.747,00 di cui € 10.747,00 per lavori e € 10.000,00 quale spesa per le pratiche tecniche
(pagine 5 e 6 della relazione). Ed è al ristoro di tali costi che l' attore ha limitato la domanda risarcitoria, come chiaramente evincibile dalla conclusioni dell' atto di citazione.
Tuttavia, la circostanza che l' immobile attoreo sia stato edificato su una falda freatica (costituente in sé caso fortuito) e che quindi la perdita delle condotte comunali debba reputarsi quale concausa (e non causa piena: non a caso il CTU riferisce che <la presenza dell' acqua è stata accentuata da perdite delle condotte comunali>>) induce necessariamente a ricondurre al la CP_1
responsabilità dei danni solo pro quota, nella misura del 50%.
Di qui, la condanna del al pagamento, in favore dell' attore, della somma CP_1 di € (20.747,00 x ½) = € 10.373,50, oltre rivalutazione monetaria dal 2.11.2020
(data della stima del CTU) alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali maturati nel medesimo arco temporale sulla detta somma di € 10.373,50 annualmente rivalutata (Cass. S.U. n. 1712/1995).
8 Le spese seguono la soccombenza (valore della causa pari al credito accertato:
€ 10.373,50).
Il è tenuto altresì a rifondere all' attore le spese del pregresso CP_1
procedimento di ATP n. 3059/2019 RGACC.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna il a risarcire l' CP_1 attore nella misura di € 10.373,50, oltre rivalutazione e interessi come indicati in parte motiva;
b) rigetta la domanda avanzata nei confronti della;
CP_2
c) condanna il al pagamento, in favore dell' attore, delle spese del CP_1
pregresso procedimento di ATP n. 3059/2019 RGACC che liquida in
4 4.234,71 per spese vive e € 2.300,00, per compenso d' avvocato, oltre 15
% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
d) condanna il al pagamento altresì, in favore dell' attore, delle CP_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per spese vive e €
2.540,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
e) condanna l' attore al pagamento, in favore della , delle spese del CP_2 presente giudizio, che liquida € 2.540,00 per compenso d' avvocato, oltre
15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva (se dovuti).
Così deciso in Castrovillari, in data 17/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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