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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/09/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 26628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26628/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. BROGLIO SONIA MARIA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Casteggio il 05/10/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casteggio (atto n. 21 parte serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 07/05/2013. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale Ordinario di Torino in data 23/01/2023.
Con ricorso depositato il 13/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casteggio di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, di proprietà esclusiva del dott. , sita in Torino Via Ormea n° Parte_2 99 piano 4° alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
AFFIDA in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre e con collocazione paritetica presso i genitori con l'alternanza settimanale dal lunedì all'uscita da scuola sino al lunedì successivo sempre dall'uscita da scuola;
• durante il periodo natalizio il minore trascorrerà le festività con i genitori ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dalle festività natalizie del 2024 in cui il figlio trascorrerà il primo periodo con il padre;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore, a decorrere da Pasqua 2025 in cui sarà con la madre;
in occasione delle altre festività civili o religiose compresi i cosiddetti “ponti” i genitori seguiranno il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo;
• durante la pausa scolastica estiva, il minore trascorrerà con il padre 1 settimana di vacanza, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, oltre a 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, seguendo il principio dell'alternanza (per un anno dall'1 al 15 agosto e per l'anno successivo dal 16 al 31 agosto), con l'onere di consentire la reperibilità telefonica del minore all'altro genitore e informandolo in ordine alla località di permanenza;
• il minore trascorrerà il giorno del compleanno insieme ad entrambi i genitori ed in caso di Per_1 disaccordo ad anni alterni metà giornata con ciascuno;
previo accordo, i genitori saranno liberi di pagina 2 di 3 frequentare il figlio ove lo desiderino, nel rispetto delle esigenze e del benessere dello stesso;
• ciascun genitore provvederà, nella settimana di sua competenza, alle spese di mantenimento del minore, senza obblighi di corresponsione reciproca;
DISPONE che le spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate e documentate, nonché la mensa scolastica, la cancelleria scolastica corrente e i cambi di stagione dell'abbigliamento, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% con l'osservanza delle indicazioni di cui al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e proc. Ex art. 316 c.c. del Tribunale di Torino”;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, in quanto allo stato godono di redditi autonomi e sufficienti e di aver già definito ogni ulteriore questione di carattere economico – patrimoniale, così da nulla aver più reciprocamente a pretendere, per qualsivoglia ragione e/o titolo.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26628/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. BROGLIO SONIA MARIA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Casteggio il 05/10/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casteggio (atto n. 21 parte serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 07/05/2013. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale Ordinario di Torino in data 23/01/2023.
Con ricorso depositato il 13/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati
[...] Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casteggio di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, di proprietà esclusiva del dott. , sita in Torino Via Ormea n° Parte_2 99 piano 4° alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti;
AFFIDA in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre e con collocazione paritetica presso i genitori con l'alternanza settimanale dal lunedì all'uscita da scuola sino al lunedì successivo sempre dall'uscita da scuola;
• durante il periodo natalizio il minore trascorrerà le festività con i genitori ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dalle festività natalizie del 2024 in cui il figlio trascorrerà il primo periodo con il padre;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore, a decorrere da Pasqua 2025 in cui sarà con la madre;
in occasione delle altre festività civili o religiose compresi i cosiddetti “ponti” i genitori seguiranno il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo;
• durante la pausa scolastica estiva, il minore trascorrerà con il padre 1 settimana di vacanza, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, oltre a 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, seguendo il principio dell'alternanza (per un anno dall'1 al 15 agosto e per l'anno successivo dal 16 al 31 agosto), con l'onere di consentire la reperibilità telefonica del minore all'altro genitore e informandolo in ordine alla località di permanenza;
• il minore trascorrerà il giorno del compleanno insieme ad entrambi i genitori ed in caso di Per_1 disaccordo ad anni alterni metà giornata con ciascuno;
previo accordo, i genitori saranno liberi di pagina 2 di 3 frequentare il figlio ove lo desiderino, nel rispetto delle esigenze e del benessere dello stesso;
• ciascun genitore provvederà, nella settimana di sua competenza, alle spese di mantenimento del minore, senza obblighi di corresponsione reciproca;
DISPONE che le spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate e documentate, nonché la mensa scolastica, la cancelleria scolastica corrente e i cambi di stagione dell'abbigliamento, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% con l'osservanza delle indicazioni di cui al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e proc. Ex art. 316 c.c. del Tribunale di Torino”;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento, in quanto allo stato godono di redditi autonomi e sufficienti e di aver già definito ogni ulteriore questione di carattere economico – patrimoniale, così da nulla aver più reciprocamente a pretendere, per qualsivoglia ragione e/o titolo.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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