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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/10/2024, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 254/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VENTURA GIACOMO ANGELO
ROSARIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.8.1993, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DONEGANI JOSEPH, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono congiuntamente la trasformazione della domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili giudiziale in consensuale e l'accoglimento delle condizioni stabilite nell'accordo raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data21.3.2024 premesso di avere contratto a Gela Parte_1
matrimonio concordatario il 5.9.2023, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Gela, anno 2023 Parte II Serie A n. 128, e che dall'unione non sono nati figli, ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
Allegava di essere lavoratore dipendente e di percepire uno stipendio mensile di circa € 2.000,00, mentre la moglie impartisce a titolo oneroso lezioni private ai bambini di scuola elementare svolgendo al contempo l'attività di blogger.
Dichiarava di essere disposto a versare a titolo di mantenimento della moglie la somma di €
300,00 fino alla sentenza di divorzio e di pagare le rate di un mutuo acceso per l'acquisto di un immobile effettuato prima del matrimonio.
Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale di proprietà dei propri genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.6.2024 si è costituita parte resistente aderendo alla domanda sullo status e chiedendo la restituzione /corresponsione della propria parte delle somme ricevute come regali di nozze dai propri parenti quantificata in € 4.000,00.
All'udienza del 25.6.2024, dopo aver sentito personalmente i coniugi e acquisito la loro volontà di non volersi riconciliare, veniva chiesto dalle parti un breve rinvio al fine di formalizzare l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni della separazione e – maturati i termini
– della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, all'udienza del 17.7.2024, tenutasi con note di trattazione scritta, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e, decorso il termine di legge, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni concordate:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi;
2. non prevedere alcun obbligo di mantenimento in capo al ricorrente;
3. dichiarare il diritto della resistente alla restituzione/ corresponsione della somma di €
4.000,00, quale quota parte dei regali ricevuti in vista del matrimonio, al netto delle spese comuni effettuate (viaggio di nozze, fotografo, fioraio), da effettuarsi entro il 31.7.2024;
4. accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente, sita in
Gela n Via Cicerone n. 152/154;
5. autorizzare la resistente a permanere all'interno della stessa per il tempo necessario a reperire altro alloggio e comunque sino al 31.10.2024.”
Con ordinanza del 3.8.2024 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
2 In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Sebbene da un punto di vista letterale il legislatore abbia disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio nel solo ambito nell'ambito dei procedimenti contenziosi, occorre rilevare che indici di natura letterale e sistematici inducono a ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo anche nel contesto della proposizione di una domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., ovvero
– per quel che interessa nel caso che ci occupa – nelle ipotesi in cui un giudizio in materia di famiglia, introdotto nelle forme del contezioso, venga definito su accordo delle parti.
Tale interpretazione fa leva sulla ratio sottesa all'introduzione dello strumento processuale del ricorso cumulativo che mira, una volta preso atto dell'irreversibilità della crisi familiare, ad ottenere un "risparmio di energie processuali" derivante dalla concentrazione delle relative attività – da un lato, delle difese da articolare nell'ambito del procedimento contenzioso ovvero delle attività di negoziazione delle condizioni nell'ambito del procedimento consensuale e, dall'altro, della trattazione e della decisione delle relative domande – in un'unica sede, concentrazione finalizzata ad ottenere celermente la stabilizzazione dello status risultante dalla disgregazione della famiglia e, conseguentemente, degli assetti dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra gli stessi e la prole.
In sostanza, nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi delle famiglie il legislatore ha positivizzato un'ipotesi di ricorso cumulativo condizionato la cui veste unitaria non fa venir meno il necessario presidio di controllo di legalità rimesso al Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – corollario del principio di tendenziale indisponibilità degli status – né costituisce un cedimento rispetto alla valutazione della conformità delle condizioni “negoziate” dai coniugi rispetto ai principi di ordine pubblico che disciplinano la materia delle relazioni familiari, presidio peraltro rafforzato dalla presenza del Pubblico Ministero quale parte necessaria anche nell'ambito del procedimento non contenzioso.
Tale interpretazione trova, invero, l'avallo della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione
n. 28727 del 16/10/2023).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
3 Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970, può essere domandata quando è stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (rectius siano comparsi dinanzi al giudice del collegio in sede di udienza di comparizione o abbiano dichiarato di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.), la causa deve essere rimessa – con separata ordinanza – sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
5.2.1991 e , nata a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni sopra riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela Parte II Serie
A n. 128, anno 2023);
- RIMETTE la causa sul ruolo delegandone la trattazione al giudice delegato dal collegio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 2.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 254/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VENTURA GIACOMO ANGELO
ROSARIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.8.1993, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DONEGANI JOSEPH, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono congiuntamente la trasformazione della domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili giudiziale in consensuale e l'accoglimento delle condizioni stabilite nell'accordo raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data21.3.2024 premesso di avere contratto a Gela Parte_1
matrimonio concordatario il 5.9.2023, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Gela, anno 2023 Parte II Serie A n. 128, e che dall'unione non sono nati figli, ha chiesto la pronuncia della separazione giudiziale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
Allegava di essere lavoratore dipendente e di percepire uno stipendio mensile di circa € 2.000,00, mentre la moglie impartisce a titolo oneroso lezioni private ai bambini di scuola elementare svolgendo al contempo l'attività di blogger.
Dichiarava di essere disposto a versare a titolo di mantenimento della moglie la somma di €
300,00 fino alla sentenza di divorzio e di pagare le rate di un mutuo acceso per l'acquisto di un immobile effettuato prima del matrimonio.
Chiedeva l'assegnazione della casa coniugale di proprietà dei propri genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.6.2024 si è costituita parte resistente aderendo alla domanda sullo status e chiedendo la restituzione /corresponsione della propria parte delle somme ricevute come regali di nozze dai propri parenti quantificata in € 4.000,00.
All'udienza del 25.6.2024, dopo aver sentito personalmente i coniugi e acquisito la loro volontà di non volersi riconciliare, veniva chiesto dalle parti un breve rinvio al fine di formalizzare l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni della separazione e – maturati i termini
– della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, all'udienza del 17.7.2024, tenutasi con note di trattazione scritta, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e, decorso il termine di legge, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni concordate:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi;
2. non prevedere alcun obbligo di mantenimento in capo al ricorrente;
3. dichiarare il diritto della resistente alla restituzione/ corresponsione della somma di €
4.000,00, quale quota parte dei regali ricevuti in vista del matrimonio, al netto delle spese comuni effettuate (viaggio di nozze, fotografo, fioraio), da effettuarsi entro il 31.7.2024;
4. accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente, sita in
Gela n Via Cicerone n. 152/154;
5. autorizzare la resistente a permanere all'interno della stessa per il tempo necessario a reperire altro alloggio e comunque sino al 31.10.2024.”
Con ordinanza del 3.8.2024 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
2 In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Sebbene da un punto di vista letterale il legislatore abbia disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio nel solo ambito nell'ambito dei procedimenti contenziosi, occorre rilevare che indici di natura letterale e sistematici inducono a ritenere ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo anche nel contesto della proposizione di una domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., ovvero
– per quel che interessa nel caso che ci occupa – nelle ipotesi in cui un giudizio in materia di famiglia, introdotto nelle forme del contezioso, venga definito su accordo delle parti.
Tale interpretazione fa leva sulla ratio sottesa all'introduzione dello strumento processuale del ricorso cumulativo che mira, una volta preso atto dell'irreversibilità della crisi familiare, ad ottenere un "risparmio di energie processuali" derivante dalla concentrazione delle relative attività – da un lato, delle difese da articolare nell'ambito del procedimento contenzioso ovvero delle attività di negoziazione delle condizioni nell'ambito del procedimento consensuale e, dall'altro, della trattazione e della decisione delle relative domande – in un'unica sede, concentrazione finalizzata ad ottenere celermente la stabilizzazione dello status risultante dalla disgregazione della famiglia e, conseguentemente, degli assetti dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra gli stessi e la prole.
In sostanza, nell'ambito dei procedimenti in materia di crisi delle famiglie il legislatore ha positivizzato un'ipotesi di ricorso cumulativo condizionato la cui veste unitaria non fa venir meno il necessario presidio di controllo di legalità rimesso al Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – corollario del principio di tendenziale indisponibilità degli status – né costituisce un cedimento rispetto alla valutazione della conformità delle condizioni “negoziate” dai coniugi rispetto ai principi di ordine pubblico che disciplinano la materia delle relazioni familiari, presidio peraltro rafforzato dalla presenza del Pubblico Ministero quale parte necessaria anche nell'ambito del procedimento non contenzioso.
Tale interpretazione trova, invero, l'avallo della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione
n. 28727 del 16/10/2023).
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione avanzata dalle parti deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
3 Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970, può essere domandata quando è stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (rectius siano comparsi dinanzi al giudice del collegio in sede di udienza di comparizione o abbiano dichiarato di non volersi riconciliare con dichiarazione sottoscritta e allegata alle note di trattazione scritta all'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.), la causa deve essere rimessa – con separata ordinanza – sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
5.2.1991 e , nata a [...] il [...] alle Controparte_1 condizioni sopra riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela Parte II Serie
A n. 128, anno 2023);
- RIMETTE la causa sul ruolo delegandone la trattazione al giudice delegato dal collegio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 2.10.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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