Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.12640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ) e, per esso, quale mandataria speciale, la Parte_1 P.IVA_1
(c.f ), elettivamente domiciliata in Catania, Via Parte_2 P.IVA_2
Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), res. in Acireale (CT) via Carpinati n. 74, Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) res. in Acireale (CT) via Ragogna n. 112 e CP_2 C.F._2
(C.F. ) res. in Acireale (CT) via Ragogna n. 112; Controparte_3 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 16.6.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 3.12.2024, il creditore del Controparte_4
defunto (nato a [...] il [...],c.f.: ), ha convenuto in Persona_1 C.F._4
giudizio e chiedendo di dichiarare che gli stessi Controparte_5 Controparte_1
sono eredi di affichè venga trascritta l'accettazione tacita di eredità. Persona_2
Il vanta un credito nei confronti di in forza di un contratto di mutuo fondiario Pt_1 Persona_2
1
Come dedotto nella relazione notarile (vedi Doc.7), e P_ Controparte_5 CP_1
sono eredi legittimi e condividenti nella quota di 1/3 ciascuno di
[...] Persona_2
Il ricorrente ha dedotto di avere instaurati un procedimento ex art.481 c.c. nei confronti dei detti resistenti iscritto al n.2530/2023 V.G. concluso con decreto del 15/2/2024 con il quale è stata dichiarata la decadenza di e dal diritto di accettare Controparte_5 P_ Controparte_1
l'eredità di nato a [...] il [...] e deceduto il 13.01.21 (Doc.10). Persona_2
Il ricorrente ha poi dedotto che con reclamo depositato in data 22/2/2024, ha Controparte_1
proposto reclamo ex artt.739 e 749 c.p.c. avverso il suddetto decreto iscritto al n.870/2024 V.G. chiedendo di revocare il provvedimento di dichiarata decadenza dal diritto di accettare l'eredità chiedendo di dichiarare l'accettazione tacita da parte della stessa dell'eredità di . Persona_2
Con ulteriore reclamo n.902/2024 V.G. depositato in data 24/2/2024, e P_ Controparte_5
(Doc.12) hanno formulato conclusioni conformi alla deducendo di avere compiuto atti di CP_1
accettazione tacita di eredità, già nel 2021, tra i quali la vendita dei veicoli (autovettura e moto intestati al de cuius) e la cessione di quote societarie.
I procedimenti di reclamo sono stati definiti con decreto collegiale, previa riunione dei procedimenti n.902/5024 V.G. a quello portante il n.870/2024 V.G. , che ha accolto i reclami e annullato il provvedimento reso a verbale del 14.2.2024 nel giudizio n.2530/23 V.G. che aveva dichiarato la decadenza di , dalla facoltà di accettare l'eredità di Controparte_1 Controparte_5 P_
nato a [...] il [...] e deceduto il 13.01.21. Persona_2
Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione nel quale non possono essere emesse statuizioni di natura contenziosa, il ricorrente ha proposto il presente giudizio di accertamento al fine di potere procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita, stante l'inerzia dei resistenti a curare la continuità delle trascrizioni ex art.2650 c.c.
Risulta assolta la condizione di procedibilità della domanda della mediazione obbligatoria conclusa con esito negativo.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per aversi accettazione tacita dell'eredità è necessario che il chiamato all'eredità compia un atto che non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede.
2 A norma dell'art. 476 c.c. quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede si configura la fattispecie dell'accettazione tacita di eredità, la quale può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ossia con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. Civ.. n.
868/17).
Come emerge dagli atti, , e hanno impugnato il Controparte_1 P_ Controparte_5
decreto con cui il Giudice chiamato a pronunciarsi sul procedimento di actio interrogatoria ha dichiarato la decadenza dei detti ricorrenti dal diritto di accettare l'eredità di nato a Persona_2
Catania il 13.7.68 e deceduto il 13.01.21.
In particolare, gli odierni convenuti hanno dedotto di avere compiuto atti che comportano la accettazione tacita di eredità già nel 2021 e, precisamente:
- dichiarazione di vendita di veicolo usato ex art.2688 c.c. del 21/7/2021 da cui si evince che P_
, e hanno venduto l'autovettura FORD KUGA targata
[...] Controparte_5 Controparte_1
ET570RT di proprietà del de cuius (cfr. Doc.11 – Fascicolo documenti reclamo Persona_2
: Doc.4); CP_1
- dichiarazione di vendita di veicolo usato ex art.2688 c.c. del 09/11/2021 da cui si evince che P_
, e hanno venduto una moto BMW che, per come si evince
[...] Controparte_5 Controparte_1
dalla visura allegata alla detta dichiarazione, era di proprietà del de cuius (cfr. Doc.11 – Fascicolo documenti reclamo : Doc.5); CP_1
- atto di cessione di quote societarie appartenenti al de cuius (cfr. Doc.11 – Fascicolo documenti reclamo : Doc.11); CP_1
- istanza di mediazione depositata da per lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_1
e relativo verbale (cfr. Doc.11 – Fascicolo documenti reclamo : Doc.8). CP_1
Essi stessi in sede di volontaria giurisdizione hanno dichiarato di avere accettato tacitamente l'eredità.
In conclusione, in accoglimento del ricorso accerta che , e Controparte_1 P_ [...]
sono eredi di nato a [...] il [...], (C.F.: ) e P_ Persona_2 C.F._4
deceduto il 13/1/2021 per intervenuta accettazione tacita di eredità.
Non va emesso alcun ordine ai fini della trascrizione in quanto prevista per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., per le fasi svolte (esclusa istruttoria), avuto
3 riguardo al valore indeterminabile, con riduzione ex art.4 co. 4 d.m. cit., tenuto conto della non complessità della controversia, della contumacia dei resistenti e dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accoglie il ricorso e accerta che (C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 P_
) e (C.F. ) sono eredi di C.F._2 Controparte_5 C.F._3 Per_2
, nato a [...] il [...], (C.F.: ) e deceduto il 13/1/2021, per
[...] C.F._4
intervenuta accettazione tacita di eredità; condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €2.034,20 per compensi oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 16/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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