TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11051/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 11051-14 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(SA) alla Via Aristide De Crescenzo, 60 C.F.: , rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Eugenio Caterina PEC
.salerno.it, ed elettivamente domiciliato nel suo Email_1 CP_1
studio sito in Salerno alla Via G. Vicinanza, 11, come da procura in atti
Attore
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Liguori n. 17, Sc. B c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_2
Vincenzo Graniero c.f.: PEC: C.F._3
.salerno.it ed elettivamente domiciliato presso Email_2 CP_1
il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla Via Mazzini, 21/D, come da procura in atti
Convenuto conclusioni: come da verbale di udienza del 26/06/2024
pagina 1 di 12 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 01/12/2004, parte attrice esponeva che: - è proprietario, in comunione indivisa e per la quota di un mezzo ciascuno con il fratello
Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_2
Via Liguori n. 17, Sc. B (c.f.: ), dei seguenti beni immobili ad CodiceFiscale_2
essi pervenuti per i titoli e con gli atti di acquisto di seguito specificati: A =Immobili in
Polla (SA), alla via Curto, facenti parte del fabbricato detto palazzo Branco: a1.- box seminterrato, numero interno 5, in fondo alla corsia di accesso condominiale, braccio sinistro dalla rampa principale, riportato in N.C.E.U. di Polla al foglio 12, mappale 246, sub.32, via L. Curto, int.12, p.1s, catg. C/6, cl. 4, mq. 14, R.C. € 18,08 (£.35.000); a2. - magazzino in piano stradale, riportato in N.C.E.U. di Polla al fol. 12, mappale 246 sub.
1, via L. Curto, p.t., catg, C/1, cl. 2, mq. 59, R.C. € 457,06 (£.885.000); a3. - magazzino in piano stradale, riportato in N.C.E.U. di Polla al fol. 12, mappale 246 sub. 2, via L.
Curto, catg. C/1, cl. 2, mq. 59, R.C457,06 (£.885.000).; a4.- appartamento in piano stradale, retrostante ai due magazzini indicati ai precedenti punti a3-a4, riportato in
N.C.E.U. di Polla al fol. 12, mappale 246 sub.3, via L. Curto, Sc. U, int.1, p.t., catg. A/2, cl.1, vani 5, R.C. € 160,10(£.310.000); a5. - appartamento al quarto piano, interno n.14, con accesso dalla terza porta per chi sale la scala, in N.C.E.U. fol. 12, mappale 246 sub.
16, via L. Curto, Sc. U, int. 14, p. 4°, catg. A/2, cl. 2, vani 6, R.C. € 226,21 (£.438.000);
- i sopra indicati immobili (sub A) furono assegnati in comunione ai fratelli e Parte_1
con atto di divisione a stralcio per notar in data Controparte_2 Persona_1
31/01/1992, Rep.23416/Racc.6770, trascritto a Salerno il 13/02/1992 , stipulato a seguito di successione ereditaria del loro genitore, sig. nato a Controparte_2
NTEN (SA) in data 02/12/1902 e morto in Sala Consilina il 29/02/1984, dichiarata all'Ufficio del registro di Sala Consilina il 21/08/1984 al n.9, vol. 253, regolata da testamento olografo pubblicato con verbale per notar di Persona_2
Sassano del 30/03/1984, Rep.8182/3625, reg.to a Sala Consilina il 17/04/1984, al n. 777;
- B=Immobili in Battipaglia (SA): b1- locale per uso ufficio al piano secondo del pagina 2 di 12 fabbricato “C” del complesso immobiliare denominato “Centro Direzionale Pastena”, sito in Battipaglia (SA), alla Via Rosa Iemma n. 2, con accesso dalla porta a destra uscendo dall'ascensore, distinto col numero interno 10, riportato in N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 5, mappale 230 sub. 57, via Rosa Iemma. 2, scala C,int. 10, catg.
A/10, cl.1, vani 3,5, R.C. € 1.220,13 (£.2.362.500) pervenuti a e Parte_1 CP_2
con atto di compravendita per notar in data 01/03/1995,
[...] Persona_1
Rep.31348/Racc.8585, trascritto a Salerno il15/03/1995 ai n. ri 7845/6208; b2.- appartamento in Battipaglia (SA), alla Piazza Amendola n. 6, piano secondo oltre l'ammezzato, di vani cinque ed accessori, riportato in N.C.E.U. di Battipaglia al fol. 3,
p.lla n. 151 sub. 33 – Via Amendola 6, piano 3, Cat. A/2, cl. 4, vani 7,5, R.C. € 755,22.
Pervenuto a e con atto di compravendita per notar Parte_1 Controparte_2 [...]
di Battipaglia in data 20/09/1973, Rep. 462000, trascritto a Salerno il Per_3
10/10/1973 ai n. ri 25574/22467; b3.- appartamento in Battipaglia (SA), alla Via Liguori
n. 17 (già ), Palazzo De Bartolomeis, al primo piano della scala A, interno CP_3 Tes_1
1, di vani quattro ed accessori, riportato in N.C.E.U. di Battipaglia al fol.20, p.lla n. 91 sub. 24 – Via Liguori 17, piano 1, Scala A, Cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, R.C. €553,90 (£.
1.072.500); b4.- appartamento in Battipaglia (SA), alla Via Liguori n. 17 (già CP_3
), Palazzo De Bartolomeis, al secondo piano della scala B, interno 5, di vani Tes_1
quattro ed accessori, riportato in N.C.E.U. di Battipaglia al fol.20, p.lla n. 91 sub. 44 –
Via Liguori 17, piano 2, Scala B, Cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, R.C. € 553,90 (£. 1.072.500);
b5- terraneo in Battipaglia (SA), alla Via Liguori (già . ), riportato in CP_3 Tes_1
N.C.E.U. di Battipaglia al fol.20, p.lla n. 91 sub. 18 – Via Liguori, piano t., Cat. C/2, cl.
6, mq. 25, R.C. € 71,01 (£. 137.500); - gli immobili riportati alle lettere b3-b4-b5 pervennero, invece, a e con atto di compravendita per Parte_1 Controparte_2
notar di PI in data 25/09/1974, Rep. 11004, trascritto a Persona_4
Salerno il 10/10/1974 ai n. ri 24168/21763; - C: Immobili in AP (SA): c1.- villino bifamiliare in AP (SA), Frazione AP, zona Laura, al Viale dei Gladioli n.
17, composto da un piano interrato e da una abitazione in primo e secondo piano di vani pagina 3 di 12 6,5, con annesso giardino, riportato in N.C.E.U. del citato Comune al fol. 10, p.lla n. 900 sub. 1, categ. A/2, cl. 4, vani 6,5, R.C.€ 196,05, Via Laura, piano T-1, Sc. U, e p.lla n.
900 sub. 2, categ. C/6, cl. 4, mq. 46, R.C. € 22,81, Via Laura p. 1s., acquistato da e con atto di compravendita per notar Parte_1 Controparte_2 Per_5
di Torchiara del 13/09/1977, Rep. 13043/Racc. 5543, trascritto a Salerno il
[...]
6/10/1977 ai n. ri 21819/19115; - i fratelli e hanno Parte_1 Controparte_2
acquisito l'attuale cognome “ , in luogo del precedente cognome “ , a CP_2 Pt_2
seguito di disconoscimento di paternità e contestuale riconoscimento della loro qualità di figli naturali del sig. “senior”, sopra generalizzato, come dalle Controparte_2
seguenti sentenze civili del Tribunale di Salerno, passate in giudicato e prodotte in sede di merito;
- pertanto, negli atti di acquisto anteriori a tali sentenze (quelli relativi agli immobili sopra indicati sotto le lettere b2-b3-b4-b5 e c1) essi sono identificati come e ossia con il loro precedente cognome. Persona_6 Persona_7
Tanto premesso conveniva in giudizio il fratello Parte_1 CP_2
proponendo azione di divisione giudiziale ex art 1111 e segg. c.c. ed artt. 784
[...]
e ss. c.p.c. finalizzata alla formazione di un progetto di divisione e scioglimento della suddetta comunione tra le parti in causa, con assegnazioni in natura ai condividenti in ragione delle relative quote, salvo eventuali conguagli ovvero, in caso di indivisibilità e di mancata richiesta di attribuzione, ordinando la vendita degli immobili ed il riparto del ricavato tra i condividenti in ragione delle rispettive quote;
chiedeva, poi, disporsi il rilascio dei cespiti oggetto di divisione in favore dei finali assegnatari, con consequenziali rendiconto e pagamento di eventuali eccedenze non suscettibili di compensazione, oltre interessi di legge;
ordinarsi la trascrizione della sentenza e l'annotazione della stessa a margine della trascrizione della presente citazione e la condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, in ragione della resistenza da una divisione stragiudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/03/2015, si costituiva in giudizio il convenuto, sig. il quale affermava di voler sciogliere la Controparte_2
pagina 4 di 12 comunione alle condizioni che dettava in comparsa. Questi affermava di non essersi mai opposto alla proposta di scioglimento della comunione relativamente ai beni immobili di cui è comproprietario con il fratello . Riportava che, nonostante l'esistenza di Parte_1
trattative ben avviate e finalizzate allo scioglimento in via amichevole della comunione e conseguente sua accettazione della proposta avanzata dal fratello odierno attore, nessuna offerta veniva in realtà da quest'ultimo trasmessa con riferimento all'ipotesi di scioglimento della comunione e, inoltre, nel mese di dicembre dello stesso anno, 2014, riceveva l'atto introduttivo del presente giudizio.
In data 19/01/2015, veniva formulata nuovamente dal sig. un'offerta di Parte_1
opzione per un progetto di divisione e scioglimento inviata, tramite posta elettronica, al convenuto e contenente un prospetto di due quote di beni individuati con le lettere A) e
B). Riporta il convenuto odierno che, mentre valutava tale proposta, riceveva l'istanza di mediazione obbligatoria da parte dell'organismo ISCO/ADR di Atripalda con missiva ritirata il 13/02/2015 e convocazione per il successivo 19/02/2015. A seguito di una richiesta da egli avanzata di posticipazione dell'incontro dinnanzi all'organismo di mediazione, quest'ultimo non faceva conoscere la data del nuovo incontro.
In sintesi, dichiara il convenuto di aver sempre manifestato apertamente la propria disponibilità a trovare una soluzione concordata per procedere alla divisione ma non riceveva mai alcun documento, indicazione o altro elemento utile per concretizzare la materiale attribuzione delle quote condivise con il fratello.
L'odierno convenuto manifestava, con la comparsa di costituzione e risposta, il proprio interesse allo scioglimento della comunione dei beni, accettando la proposta del fratello e optava, nella scelta dei beni da distribuirsi, per la quota B) dei prospetti Parte_1
formulati dall'attore comprendente una porzione dei beni immobili ubicati in Battipaglia
(due immobili) oltre al bene ubicato in AP (Unità bifamiliare di viale dei
Galdioli), aggiungendo ad essi sia il locale-garage di mq. 20 sito in via De Divitiis di
Battipaglia sia l'appartamento sito in Polla al piano 4 (palazzo Branco) e ciò per il fatto che, dice il convenuto, tutti gli immobili facenti parte della massa da dividere sono nello pagina 5 di 12 stesso stato d'uso e di manutenzione e perché i beni facenti parte della quota A) attribuiscono un valore superiore sia per quantità che per capacità di reddito e hanno caratteristiche tali da poter essere anche concessi in locazione a terzi mentre l'unità bifamiliare di AP è utilizzabile solo per esigenze familiari proprie ovvero da concedere a terzi nel solo periodo estivo, con limitate possibilità di reddito ma con necessità di manutenzione per tutto l'anno.
Espletata la CTU, il convenuto manifestava opposizione al progetto di divisione predisposto dall'ausiliario, impedendo così la emissione della ordinanza di esecutività ex art. 789 c.p.c., richiesta dall'attore, pur di definire rapidamente il processo ed ottenere gli immobili della quota a lui attribuita. L'attore ricorreva, in data 01/03/2022, perché il
Tribunale autorizzasse ex art.670 c.p.c. la misura del sequestro giudiziario degli immobili in Polla, Battipaglia e AP, identificati e descritti nel ricorso sotto le lettere A, B, C e precisamente quelli sub a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, b3, b4, b5 e c1 affidandone la custodia e gestione a professionista esperto e stabilendo i criteri dell'amministrazione delle cose sequestrate.
Veniva disposto il sequestro del compendio immobiliare e nominato amministratore.
Nel giudizio di merito veniva nominato come CTU l'Ing. , cui Persona_8
veniva affidato l'incarico di formare, previa verifica e stima della massa dei beni in comunione, un comodo progetto di divisione - lo scioglimento della suddetta comunione tra le parti in causa, con assegnazioni in natura ai condividenti in ragione delle relative quote, salvo gli eventuali conguagli, ovvero, in caso di indivisibilità e di mancata richiesta di attribuzione, ordinando la vendita degli immobili ed il riparto del ricavato tra i condividenti in ragione delle rispettive quote.
La causa non veniva però decisa poiché, con ordinanza del 04/10/2023, l'interprete, ritenuta la pregiudizialità - ai fini della formazione delle quote - di determinare le rendite e i frutti degli immobili goduti da parte dei singoli coeredi, disponeva un supplemento di perizia al fine di una rideterminazione delle quote tenendo in considerazione tanto i proventi derivanti dalla concessione in locazione di alcuni degli immobili ricadenti nella pagina 6 di 12 divisione da parte del convenuto (come risulta dai contratti di Controparte_2
locazione riversati in atti), quanto delle rendite e dei frutti derivanti dall'impiego esclusivo da parte dei singoli coeredi di altri immobili non ancora divisi.
Il consulente depositava la sua definitiva relazione integrativa in data 03/01/2024 nella quale - proprio alla stregua della quantificazione dei proventi percepiti e delle relative rendite attribuibili esclusivamente al convenuto - venivano rideterminate le assegnazioni dei beni, prevedendo due lotti, dei quali, per il primo, se ne proponeva l'attribuzione a
, considerando che nello stesso è compresa la sua casa di abitazione Controparte_2
con un conguaglio da dare al fratello di € 36.176,21, mentre, per il secondo lotto, se ne proponeva l'attribuzione a con il medesimo conguaglio a ricevere. Parte_1
All'esito dell'istruttoria la causa veniva, in data 26/06/2024, assegnata a sentenza con i termini di legge decorrenti dalla comunicazione del provvedimento istruttori.
La domanda di parte attrice tendente alla scioglimento della comunione ereditaria è fondata e va accolta.
Quanto alle modalità di divisione, va ricordato che esse sono disciplinate dagli artt. 718 cc e seguenti. Precisamente l'art. 718 cc detta la norma cardine, ossia quella per cui ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura di beni mobili e immobili, sempre che ciò sia possibile.
Nel caso di specie, si discute di una richiesta di scioglimento di beni immobili in comunione ereditaria. La legge codicistica ci dice che, quando i coeredi chiamati a succedere in un'eredità non trovano un accordo per la ripartizione del patrimonio ereditario, né il defunto ha disposto in tal senso con un testamento, il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, su domanda di uno qualsiasi di loro, può provvedere alla ripartizione dei beni ereditari e quindi allo scioglimento della comunione ereditaria.
A partire dal 20 settembre 2013, prima di avviare una causa relativa ad una divisione ereditaria giudiziale, è obbligatorio, a pena di improcedibilità della causa, effettuare un tentativo di conciliazione davanti ad un organismo di mediazione riconosciuto dal pagina 7 di 12 , con l'assistenza di un avvocato. Se la mediazione non riesce, Controparte_4
la richiesta di divisione giudiziale può essere fatta in qualunque momento.
Il giudizio di divisione deve essere promosso nei confronti di tutti i coeredi che non abbiano rinunciato all'eredità e, se sussistono, dei creditori opponenti. Devono, inoltre, necessariamente partecipare al giudizio i creditori che abbiano garanzie sui beni della massa ereditaria e coloro che abbiano diritti su un bene immobile ereditario.
In caso di divisione giudiziale, il giudice redige il progetto di divisione avvalendosi, soprattutto per le operazioni di stima del valore dei beni che compongono la massa ereditaria, di esperti all'uopo da lui stesso nominati.
Sulla base di quanto appena detto, vanno inevitabilmente richiamate le risultanze delle operazioni peritali effettuate in sede istruttoria dal nominato CTU.
Nella fattispecie, il progetto di divisione redatto in data 18/12/2019 dal CTU aveva indicato l'attribuzione dei lotti del compendio immobiliare, privilegiando il criterio di comprendere nella quota dell'assegnatario l'immobile adibito a sua abitazione. Il convenuto si opponeva alla esecutività del progetto e risulta che egli aveva dato in locazione ed ha percepito in via esclusiva i canoni di alcuni immobili.
Vi sono, invero, i contratti di locazione dell'appartamento in Battipaglia Piazza
Amendola 6 per euro 6.000,00 annui, l'ufficio in Battipaglia via Rosa Jemma canone corrente € 5.400,00 annui.
Lo stesso convenuto utilizzava in via esclusiva altri immobili (villa al mare), come risulta da verbali di prova testimoniale. A ciò va aggiunta la utilità - ed il relativo valore locativo - della casa di abitazione attuale residenza dello stesso che Controparte_2
pure appartiene alla massa a dividersi.
Occorre riportare gli esiti delle operazioni peritali nell'ambito delle quali il ctu, esaminati gli atti e documenti di causa ed effettuati i rilievi ritenuti necessari, rilevava che i beni immobili della massa da dividere sono rappresentati da 11 (undici) unità immobiliari urbane ben distinte, che sono stati nominati come immobili CP_5
M, pertanto considerato il numero di condividenti che nel nostro caso è pari a
[...]Controparte_6
pagina 8 di 12 2(due), si evidenzia che gli immobili sono comodamente divisibili nello stato in cui si trovano in undici unità immobiliari urbane. Aggiungeva che i lavori necessari sono esclusivamente quelli per il ripristino dello stato dei luoghi per gli immobili B-C-D, al fine di delimitare le singole u.i.u. poiché sono state fuse sul piano fisico.
In merito all'accertamento del valor attuale di mercato dei beni interessati, il criterio utilizzato nella relazione peritale è stato quello del più probabile valore di mercato, ovvero quello basato sul metodo sintetico comparativo mediante la comparazione parametrica con valori noti di beni simili o assimilabili. Tale criterio esprime il rapporto di equivalenza tra una quantità di moneta e un determinato bene, rapporto che è funzione della domanda e dell'offerta di quel bene sul mercato. La stima è stata definita facendo riferimento, per le quotazioni immobiliari, ai dati rilevati attraverso indagini mirate ad accertare i valori di mercato di unità immobiliari della stessa tipologia.
Dalle indagini risultava un valore totale di € 1.216.000,00, valore finale ottenuto previa sottrazione delle voci di detrazioni previste per ogni lotto.
Al quesito 7) ove si chiedeva allo scrivente di predisporre un progetto di divisione sulla base delle quote spettanti ai singoli condividenti applicando i criteri previsti dall'art. 727
c.c. e compensando eventuali ineguaglianze in natura con un equivalente in denaro (e altresì indicando i lavori necessari per il materiale frazionamento del bene ed i relativi costi), questi riteneva opportuno raggruppare gli immobili in n°2 lotti, come indicato nella tabella illustrata nella relazione e indicato negli elaborati grafici allegati alla stessa.
Riportando qui il contenuto della stessa come ultimata in data 03/01/2024, cioè e seguito di supplemento di perizia, si legge:
- I Appartamento P.2 Battipaglia, Via Liguori sc. B € 165.500,00
-M Villetta AP, Via Laura (v.le Gladioli) € 274.500,00
-E Appartamento P.4 Polla, Via Luigi Curto € 77.500,00
I beni appena descritti fanno parte del LOTTO 1 e hanno un valore totale di €
517.500,00.
Rientrano, invece, nel LOTTO 2:
pagina 9 di 12 -A Box P.S.1 Polla, Via Luigi Curto € 7.500,00
-B Negozio P.t. Polla, Via Luigi Curto € 47.000,00
-D Appartamento P.t Polla, Via Luigi Curto € 69.500,00
-C Negozio P.t. Polla, Via Luigi Curto €45.000,00
-G Appartamento P.4 Battipaglia, Piazza Amendola € 190.000,00
-H Appartamento P.1 Battipaglia, Via Liguori sc. A € 155.500,00
-F Ufficio P.2 Battipaglia, Via Rosa Jemma € 160.500,00
-L Box auto P.T. Battipaglia, Via Liguori € 24.000,00
I beni suddetti hanno un valore totale di € 699.000,00.
Il consulente provvedeva, poi, a calcolare le somme sborsate da entrambi i germani. Il condividente sborsava una somma di € 54.817,59, mentre il Parte_1
convenuto, la somma di € 25.565,17. Controparte_2
Dal perito tecnico venivano, inoltre, illustrate le somme riscosse a titoli di proventi derivanti dalla concessione in locazione. Mentre l'odierno attore nulla riscuoteva a tale titolo, il convenuto incamerava la totale somma di €225.100,00.
Venivano, conseguentemente, determinate le quote spettanti ai singoli condividenti, al netto delle somme sborsate e dei proventi ricevuti.
Al convenuto, spetta la somma di € 480.823,79. Controparte_2
All'attore, , spetta la somma di € 735.176,21. Parte_1
Per effettuare la divisione, il CTU teneva conto di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili, nonché il loro stato conservativo e la loro collocazione;
inoltre, la somma delle quote nette non è pari al valore totale calcolato degli immobili poiché le quote sono state rideterminate in funzione degli esborsi e dei proventi divisi pro quota. Veniva, in questo modo, calcolata la quota netta in capo ad ogni condividente: per pari ad € 480.823,79, mentre per Controparte_2 [...]
è pari ad € 735.176,21. Parte_1
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va dichiarato lo scioglimento della comunione sugli immobili in esame tra le parti.
pagina 10 di 12 Vanno disposta l'assegnazione delle quote secondo il progetto del ctu (pagg. 7 – 8 – 9 –
10 – 11- 12 della relazione integrativa) con obbligo previsto di parte convenuta di versare euro 36.176,21 in favore di parte attrice a titolo di conguaglio.
Va pertanto disposto il dissequestro del compendio immobiliare.
Trattandosi di un giudizio di natura divisoria, e tenuto anche conto dei rapporti intercorrenti tra le parti, sussistono motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese relative al sequestro vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione sugli immobili di cui in motivazione;
- dispone il dissequestro del compendio immobiliare
- dispone l'assegnazione dei beni alle parti secondo il progetto di divisione elaborato dal CTU alle pagine da 8 a 12;
- condanna parte convenuta al pagamento di euro 36.176,21 in favore di parte attrice a titolo di conguaglio;
- compensa interamente le spese di lite fra le parti
- pone le spese di ctu a carico delle parti pro quota
- condanna parte convenuta al pagamento di euro 2500,00 a titolo di compensi professionali in favore di parte attrice in relazione al procedimento cautelare
- dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei RR.II. di
Salerno, con esonero di questo da ogni responsabilità.
Salerno 2 mar. 25
Il giudice pagina 11 di 12 Dottoressa Daniela Oliva
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 11051-14 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(SA) alla Via Aristide De Crescenzo, 60 C.F.: , rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Eugenio Caterina PEC
.salerno.it, ed elettivamente domiciliato nel suo Email_1 CP_1
studio sito in Salerno alla Via G. Vicinanza, 11, come da procura in atti
Attore
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Liguori n. 17, Sc. B c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_2
Vincenzo Graniero c.f.: PEC: C.F._3
.salerno.it ed elettivamente domiciliato presso Email_2 CP_1
il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla Via Mazzini, 21/D, come da procura in atti
Convenuto conclusioni: come da verbale di udienza del 26/06/2024
pagina 1 di 12 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 01/12/2004, parte attrice esponeva che: - è proprietario, in comunione indivisa e per la quota di un mezzo ciascuno con il fratello
Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_2
Via Liguori n. 17, Sc. B (c.f.: ), dei seguenti beni immobili ad CodiceFiscale_2
essi pervenuti per i titoli e con gli atti di acquisto di seguito specificati: A =Immobili in
Polla (SA), alla via Curto, facenti parte del fabbricato detto palazzo Branco: a1.- box seminterrato, numero interno 5, in fondo alla corsia di accesso condominiale, braccio sinistro dalla rampa principale, riportato in N.C.E.U. di Polla al foglio 12, mappale 246, sub.32, via L. Curto, int.12, p.1s, catg. C/6, cl. 4, mq. 14, R.C. € 18,08 (£.35.000); a2. - magazzino in piano stradale, riportato in N.C.E.U. di Polla al fol. 12, mappale 246 sub.
1, via L. Curto, p.t., catg, C/1, cl. 2, mq. 59, R.C. € 457,06 (£.885.000); a3. - magazzino in piano stradale, riportato in N.C.E.U. di Polla al fol. 12, mappale 246 sub. 2, via L.
Curto, catg. C/1, cl. 2, mq. 59, R.C457,06 (£.885.000).; a4.- appartamento in piano stradale, retrostante ai due magazzini indicati ai precedenti punti a3-a4, riportato in
N.C.E.U. di Polla al fol. 12, mappale 246 sub.3, via L. Curto, Sc. U, int.1, p.t., catg. A/2, cl.1, vani 5, R.C. € 160,10(£.310.000); a5. - appartamento al quarto piano, interno n.14, con accesso dalla terza porta per chi sale la scala, in N.C.E.U. fol. 12, mappale 246 sub.
16, via L. Curto, Sc. U, int. 14, p. 4°, catg. A/2, cl. 2, vani 6, R.C. € 226,21 (£.438.000);
- i sopra indicati immobili (sub A) furono assegnati in comunione ai fratelli e Parte_1
con atto di divisione a stralcio per notar in data Controparte_2 Persona_1
31/01/1992, Rep.23416/Racc.6770, trascritto a Salerno il 13/02/1992 , stipulato a seguito di successione ereditaria del loro genitore, sig. nato a Controparte_2
NTEN (SA) in data 02/12/1902 e morto in Sala Consilina il 29/02/1984, dichiarata all'Ufficio del registro di Sala Consilina il 21/08/1984 al n.9, vol. 253, regolata da testamento olografo pubblicato con verbale per notar di Persona_2
Sassano del 30/03/1984, Rep.8182/3625, reg.to a Sala Consilina il 17/04/1984, al n. 777;
- B=Immobili in Battipaglia (SA): b1- locale per uso ufficio al piano secondo del pagina 2 di 12 fabbricato “C” del complesso immobiliare denominato “Centro Direzionale Pastena”, sito in Battipaglia (SA), alla Via Rosa Iemma n. 2, con accesso dalla porta a destra uscendo dall'ascensore, distinto col numero interno 10, riportato in N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 5, mappale 230 sub. 57, via Rosa Iemma. 2, scala C,int. 10, catg.
A/10, cl.1, vani 3,5, R.C. € 1.220,13 (£.2.362.500) pervenuti a e Parte_1 CP_2
con atto di compravendita per notar in data 01/03/1995,
[...] Persona_1
Rep.31348/Racc.8585, trascritto a Salerno il15/03/1995 ai n. ri 7845/6208; b2.- appartamento in Battipaglia (SA), alla Piazza Amendola n. 6, piano secondo oltre l'ammezzato, di vani cinque ed accessori, riportato in N.C.E.U. di Battipaglia al fol. 3,
p.lla n. 151 sub. 33 – Via Amendola 6, piano 3, Cat. A/2, cl. 4, vani 7,5, R.C. € 755,22.
Pervenuto a e con atto di compravendita per notar Parte_1 Controparte_2 [...]
di Battipaglia in data 20/09/1973, Rep. 462000, trascritto a Salerno il Per_3
10/10/1973 ai n. ri 25574/22467; b3.- appartamento in Battipaglia (SA), alla Via Liguori
n. 17 (già ), Palazzo De Bartolomeis, al primo piano della scala A, interno CP_3 Tes_1
1, di vani quattro ed accessori, riportato in N.C.E.U. di Battipaglia al fol.20, p.lla n. 91 sub. 24 – Via Liguori 17, piano 1, Scala A, Cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, R.C. €553,90 (£.
1.072.500); b4.- appartamento in Battipaglia (SA), alla Via Liguori n. 17 (già CP_3
), Palazzo De Bartolomeis, al secondo piano della scala B, interno 5, di vani Tes_1
quattro ed accessori, riportato in N.C.E.U. di Battipaglia al fol.20, p.lla n. 91 sub. 44 –
Via Liguori 17, piano 2, Scala B, Cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, R.C. € 553,90 (£. 1.072.500);
b5- terraneo in Battipaglia (SA), alla Via Liguori (già . ), riportato in CP_3 Tes_1
N.C.E.U. di Battipaglia al fol.20, p.lla n. 91 sub. 18 – Via Liguori, piano t., Cat. C/2, cl.
6, mq. 25, R.C. € 71,01 (£. 137.500); - gli immobili riportati alle lettere b3-b4-b5 pervennero, invece, a e con atto di compravendita per Parte_1 Controparte_2
notar di PI in data 25/09/1974, Rep. 11004, trascritto a Persona_4
Salerno il 10/10/1974 ai n. ri 24168/21763; - C: Immobili in AP (SA): c1.- villino bifamiliare in AP (SA), Frazione AP, zona Laura, al Viale dei Gladioli n.
17, composto da un piano interrato e da una abitazione in primo e secondo piano di vani pagina 3 di 12 6,5, con annesso giardino, riportato in N.C.E.U. del citato Comune al fol. 10, p.lla n. 900 sub. 1, categ. A/2, cl. 4, vani 6,5, R.C.€ 196,05, Via Laura, piano T-1, Sc. U, e p.lla n.
900 sub. 2, categ. C/6, cl. 4, mq. 46, R.C. € 22,81, Via Laura p. 1s., acquistato da e con atto di compravendita per notar Parte_1 Controparte_2 Per_5
di Torchiara del 13/09/1977, Rep. 13043/Racc. 5543, trascritto a Salerno il
[...]
6/10/1977 ai n. ri 21819/19115; - i fratelli e hanno Parte_1 Controparte_2
acquisito l'attuale cognome “ , in luogo del precedente cognome “ , a CP_2 Pt_2
seguito di disconoscimento di paternità e contestuale riconoscimento della loro qualità di figli naturali del sig. “senior”, sopra generalizzato, come dalle Controparte_2
seguenti sentenze civili del Tribunale di Salerno, passate in giudicato e prodotte in sede di merito;
- pertanto, negli atti di acquisto anteriori a tali sentenze (quelli relativi agli immobili sopra indicati sotto le lettere b2-b3-b4-b5 e c1) essi sono identificati come e ossia con il loro precedente cognome. Persona_6 Persona_7
Tanto premesso conveniva in giudizio il fratello Parte_1 CP_2
proponendo azione di divisione giudiziale ex art 1111 e segg. c.c. ed artt. 784
[...]
e ss. c.p.c. finalizzata alla formazione di un progetto di divisione e scioglimento della suddetta comunione tra le parti in causa, con assegnazioni in natura ai condividenti in ragione delle relative quote, salvo eventuali conguagli ovvero, in caso di indivisibilità e di mancata richiesta di attribuzione, ordinando la vendita degli immobili ed il riparto del ricavato tra i condividenti in ragione delle rispettive quote;
chiedeva, poi, disporsi il rilascio dei cespiti oggetto di divisione in favore dei finali assegnatari, con consequenziali rendiconto e pagamento di eventuali eccedenze non suscettibili di compensazione, oltre interessi di legge;
ordinarsi la trascrizione della sentenza e l'annotazione della stessa a margine della trascrizione della presente citazione e la condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, in ragione della resistenza da una divisione stragiudiziale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/03/2015, si costituiva in giudizio il convenuto, sig. il quale affermava di voler sciogliere la Controparte_2
pagina 4 di 12 comunione alle condizioni che dettava in comparsa. Questi affermava di non essersi mai opposto alla proposta di scioglimento della comunione relativamente ai beni immobili di cui è comproprietario con il fratello . Riportava che, nonostante l'esistenza di Parte_1
trattative ben avviate e finalizzate allo scioglimento in via amichevole della comunione e conseguente sua accettazione della proposta avanzata dal fratello odierno attore, nessuna offerta veniva in realtà da quest'ultimo trasmessa con riferimento all'ipotesi di scioglimento della comunione e, inoltre, nel mese di dicembre dello stesso anno, 2014, riceveva l'atto introduttivo del presente giudizio.
In data 19/01/2015, veniva formulata nuovamente dal sig. un'offerta di Parte_1
opzione per un progetto di divisione e scioglimento inviata, tramite posta elettronica, al convenuto e contenente un prospetto di due quote di beni individuati con le lettere A) e
B). Riporta il convenuto odierno che, mentre valutava tale proposta, riceveva l'istanza di mediazione obbligatoria da parte dell'organismo ISCO/ADR di Atripalda con missiva ritirata il 13/02/2015 e convocazione per il successivo 19/02/2015. A seguito di una richiesta da egli avanzata di posticipazione dell'incontro dinnanzi all'organismo di mediazione, quest'ultimo non faceva conoscere la data del nuovo incontro.
In sintesi, dichiara il convenuto di aver sempre manifestato apertamente la propria disponibilità a trovare una soluzione concordata per procedere alla divisione ma non riceveva mai alcun documento, indicazione o altro elemento utile per concretizzare la materiale attribuzione delle quote condivise con il fratello.
L'odierno convenuto manifestava, con la comparsa di costituzione e risposta, il proprio interesse allo scioglimento della comunione dei beni, accettando la proposta del fratello e optava, nella scelta dei beni da distribuirsi, per la quota B) dei prospetti Parte_1
formulati dall'attore comprendente una porzione dei beni immobili ubicati in Battipaglia
(due immobili) oltre al bene ubicato in AP (Unità bifamiliare di viale dei
Galdioli), aggiungendo ad essi sia il locale-garage di mq. 20 sito in via De Divitiis di
Battipaglia sia l'appartamento sito in Polla al piano 4 (palazzo Branco) e ciò per il fatto che, dice il convenuto, tutti gli immobili facenti parte della massa da dividere sono nello pagina 5 di 12 stesso stato d'uso e di manutenzione e perché i beni facenti parte della quota A) attribuiscono un valore superiore sia per quantità che per capacità di reddito e hanno caratteristiche tali da poter essere anche concessi in locazione a terzi mentre l'unità bifamiliare di AP è utilizzabile solo per esigenze familiari proprie ovvero da concedere a terzi nel solo periodo estivo, con limitate possibilità di reddito ma con necessità di manutenzione per tutto l'anno.
Espletata la CTU, il convenuto manifestava opposizione al progetto di divisione predisposto dall'ausiliario, impedendo così la emissione della ordinanza di esecutività ex art. 789 c.p.c., richiesta dall'attore, pur di definire rapidamente il processo ed ottenere gli immobili della quota a lui attribuita. L'attore ricorreva, in data 01/03/2022, perché il
Tribunale autorizzasse ex art.670 c.p.c. la misura del sequestro giudiziario degli immobili in Polla, Battipaglia e AP, identificati e descritti nel ricorso sotto le lettere A, B, C e precisamente quelli sub a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, b3, b4, b5 e c1 affidandone la custodia e gestione a professionista esperto e stabilendo i criteri dell'amministrazione delle cose sequestrate.
Veniva disposto il sequestro del compendio immobiliare e nominato amministratore.
Nel giudizio di merito veniva nominato come CTU l'Ing. , cui Persona_8
veniva affidato l'incarico di formare, previa verifica e stima della massa dei beni in comunione, un comodo progetto di divisione - lo scioglimento della suddetta comunione tra le parti in causa, con assegnazioni in natura ai condividenti in ragione delle relative quote, salvo gli eventuali conguagli, ovvero, in caso di indivisibilità e di mancata richiesta di attribuzione, ordinando la vendita degli immobili ed il riparto del ricavato tra i condividenti in ragione delle rispettive quote.
La causa non veniva però decisa poiché, con ordinanza del 04/10/2023, l'interprete, ritenuta la pregiudizialità - ai fini della formazione delle quote - di determinare le rendite e i frutti degli immobili goduti da parte dei singoli coeredi, disponeva un supplemento di perizia al fine di una rideterminazione delle quote tenendo in considerazione tanto i proventi derivanti dalla concessione in locazione di alcuni degli immobili ricadenti nella pagina 6 di 12 divisione da parte del convenuto (come risulta dai contratti di Controparte_2
locazione riversati in atti), quanto delle rendite e dei frutti derivanti dall'impiego esclusivo da parte dei singoli coeredi di altri immobili non ancora divisi.
Il consulente depositava la sua definitiva relazione integrativa in data 03/01/2024 nella quale - proprio alla stregua della quantificazione dei proventi percepiti e delle relative rendite attribuibili esclusivamente al convenuto - venivano rideterminate le assegnazioni dei beni, prevedendo due lotti, dei quali, per il primo, se ne proponeva l'attribuzione a
, considerando che nello stesso è compresa la sua casa di abitazione Controparte_2
con un conguaglio da dare al fratello di € 36.176,21, mentre, per il secondo lotto, se ne proponeva l'attribuzione a con il medesimo conguaglio a ricevere. Parte_1
All'esito dell'istruttoria la causa veniva, in data 26/06/2024, assegnata a sentenza con i termini di legge decorrenti dalla comunicazione del provvedimento istruttori.
La domanda di parte attrice tendente alla scioglimento della comunione ereditaria è fondata e va accolta.
Quanto alle modalità di divisione, va ricordato che esse sono disciplinate dagli artt. 718 cc e seguenti. Precisamente l'art. 718 cc detta la norma cardine, ossia quella per cui ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura di beni mobili e immobili, sempre che ciò sia possibile.
Nel caso di specie, si discute di una richiesta di scioglimento di beni immobili in comunione ereditaria. La legge codicistica ci dice che, quando i coeredi chiamati a succedere in un'eredità non trovano un accordo per la ripartizione del patrimonio ereditario, né il defunto ha disposto in tal senso con un testamento, il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, su domanda di uno qualsiasi di loro, può provvedere alla ripartizione dei beni ereditari e quindi allo scioglimento della comunione ereditaria.
A partire dal 20 settembre 2013, prima di avviare una causa relativa ad una divisione ereditaria giudiziale, è obbligatorio, a pena di improcedibilità della causa, effettuare un tentativo di conciliazione davanti ad un organismo di mediazione riconosciuto dal pagina 7 di 12 , con l'assistenza di un avvocato. Se la mediazione non riesce, Controparte_4
la richiesta di divisione giudiziale può essere fatta in qualunque momento.
Il giudizio di divisione deve essere promosso nei confronti di tutti i coeredi che non abbiano rinunciato all'eredità e, se sussistono, dei creditori opponenti. Devono, inoltre, necessariamente partecipare al giudizio i creditori che abbiano garanzie sui beni della massa ereditaria e coloro che abbiano diritti su un bene immobile ereditario.
In caso di divisione giudiziale, il giudice redige il progetto di divisione avvalendosi, soprattutto per le operazioni di stima del valore dei beni che compongono la massa ereditaria, di esperti all'uopo da lui stesso nominati.
Sulla base di quanto appena detto, vanno inevitabilmente richiamate le risultanze delle operazioni peritali effettuate in sede istruttoria dal nominato CTU.
Nella fattispecie, il progetto di divisione redatto in data 18/12/2019 dal CTU aveva indicato l'attribuzione dei lotti del compendio immobiliare, privilegiando il criterio di comprendere nella quota dell'assegnatario l'immobile adibito a sua abitazione. Il convenuto si opponeva alla esecutività del progetto e risulta che egli aveva dato in locazione ed ha percepito in via esclusiva i canoni di alcuni immobili.
Vi sono, invero, i contratti di locazione dell'appartamento in Battipaglia Piazza
Amendola 6 per euro 6.000,00 annui, l'ufficio in Battipaglia via Rosa Jemma canone corrente € 5.400,00 annui.
Lo stesso convenuto utilizzava in via esclusiva altri immobili (villa al mare), come risulta da verbali di prova testimoniale. A ciò va aggiunta la utilità - ed il relativo valore locativo - della casa di abitazione attuale residenza dello stesso che Controparte_2
pure appartiene alla massa a dividersi.
Occorre riportare gli esiti delle operazioni peritali nell'ambito delle quali il ctu, esaminati gli atti e documenti di causa ed effettuati i rilievi ritenuti necessari, rilevava che i beni immobili della massa da dividere sono rappresentati da 11 (undici) unità immobiliari urbane ben distinte, che sono stati nominati come immobili CP_5
M, pertanto considerato il numero di condividenti che nel nostro caso è pari a
[...]Controparte_6
pagina 8 di 12 2(due), si evidenzia che gli immobili sono comodamente divisibili nello stato in cui si trovano in undici unità immobiliari urbane. Aggiungeva che i lavori necessari sono esclusivamente quelli per il ripristino dello stato dei luoghi per gli immobili B-C-D, al fine di delimitare le singole u.i.u. poiché sono state fuse sul piano fisico.
In merito all'accertamento del valor attuale di mercato dei beni interessati, il criterio utilizzato nella relazione peritale è stato quello del più probabile valore di mercato, ovvero quello basato sul metodo sintetico comparativo mediante la comparazione parametrica con valori noti di beni simili o assimilabili. Tale criterio esprime il rapporto di equivalenza tra una quantità di moneta e un determinato bene, rapporto che è funzione della domanda e dell'offerta di quel bene sul mercato. La stima è stata definita facendo riferimento, per le quotazioni immobiliari, ai dati rilevati attraverso indagini mirate ad accertare i valori di mercato di unità immobiliari della stessa tipologia.
Dalle indagini risultava un valore totale di € 1.216.000,00, valore finale ottenuto previa sottrazione delle voci di detrazioni previste per ogni lotto.
Al quesito 7) ove si chiedeva allo scrivente di predisporre un progetto di divisione sulla base delle quote spettanti ai singoli condividenti applicando i criteri previsti dall'art. 727
c.c. e compensando eventuali ineguaglianze in natura con un equivalente in denaro (e altresì indicando i lavori necessari per il materiale frazionamento del bene ed i relativi costi), questi riteneva opportuno raggruppare gli immobili in n°2 lotti, come indicato nella tabella illustrata nella relazione e indicato negli elaborati grafici allegati alla stessa.
Riportando qui il contenuto della stessa come ultimata in data 03/01/2024, cioè e seguito di supplemento di perizia, si legge:
- I Appartamento P.2 Battipaglia, Via Liguori sc. B € 165.500,00
-M Villetta AP, Via Laura (v.le Gladioli) € 274.500,00
-E Appartamento P.4 Polla, Via Luigi Curto € 77.500,00
I beni appena descritti fanno parte del LOTTO 1 e hanno un valore totale di €
517.500,00.
Rientrano, invece, nel LOTTO 2:
pagina 9 di 12 -A Box P.S.1 Polla, Via Luigi Curto € 7.500,00
-B Negozio P.t. Polla, Via Luigi Curto € 47.000,00
-D Appartamento P.t Polla, Via Luigi Curto € 69.500,00
-C Negozio P.t. Polla, Via Luigi Curto €45.000,00
-G Appartamento P.4 Battipaglia, Piazza Amendola € 190.000,00
-H Appartamento P.1 Battipaglia, Via Liguori sc. A € 155.500,00
-F Ufficio P.2 Battipaglia, Via Rosa Jemma € 160.500,00
-L Box auto P.T. Battipaglia, Via Liguori € 24.000,00
I beni suddetti hanno un valore totale di € 699.000,00.
Il consulente provvedeva, poi, a calcolare le somme sborsate da entrambi i germani. Il condividente sborsava una somma di € 54.817,59, mentre il Parte_1
convenuto, la somma di € 25.565,17. Controparte_2
Dal perito tecnico venivano, inoltre, illustrate le somme riscosse a titoli di proventi derivanti dalla concessione in locazione. Mentre l'odierno attore nulla riscuoteva a tale titolo, il convenuto incamerava la totale somma di €225.100,00.
Venivano, conseguentemente, determinate le quote spettanti ai singoli condividenti, al netto delle somme sborsate e dei proventi ricevuti.
Al convenuto, spetta la somma di € 480.823,79. Controparte_2
All'attore, , spetta la somma di € 735.176,21. Parte_1
Per effettuare la divisione, il CTU teneva conto di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili, nonché il loro stato conservativo e la loro collocazione;
inoltre, la somma delle quote nette non è pari al valore totale calcolato degli immobili poiché le quote sono state rideterminate in funzione degli esborsi e dei proventi divisi pro quota. Veniva, in questo modo, calcolata la quota netta in capo ad ogni condividente: per pari ad € 480.823,79, mentre per Controparte_2 [...]
è pari ad € 735.176,21. Parte_1
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va dichiarato lo scioglimento della comunione sugli immobili in esame tra le parti.
pagina 10 di 12 Vanno disposta l'assegnazione delle quote secondo il progetto del ctu (pagg. 7 – 8 – 9 –
10 – 11- 12 della relazione integrativa) con obbligo previsto di parte convenuta di versare euro 36.176,21 in favore di parte attrice a titolo di conguaglio.
Va pertanto disposto il dissequestro del compendio immobiliare.
Trattandosi di un giudizio di natura divisoria, e tenuto anche conto dei rapporti intercorrenti tra le parti, sussistono motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese relative al sequestro vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione sugli immobili di cui in motivazione;
- dispone il dissequestro del compendio immobiliare
- dispone l'assegnazione dei beni alle parti secondo il progetto di divisione elaborato dal CTU alle pagine da 8 a 12;
- condanna parte convenuta al pagamento di euro 36.176,21 in favore di parte attrice a titolo di conguaglio;
- compensa interamente le spese di lite fra le parti
- pone le spese di ctu a carico delle parti pro quota
- condanna parte convenuta al pagamento di euro 2500,00 a titolo di compensi professionali in favore di parte attrice in relazione al procedimento cautelare
- dispone la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei RR.II. di
Salerno, con esonero di questo da ogni responsabilità.
Salerno 2 mar. 25
Il giudice pagina 11 di 12 Dottoressa Daniela Oliva
pagina 12 di 12