Ordinanza collegiale 25 ottobre 2021
Sentenza 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/03/2022, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00425/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01423/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2020, proposto da
A.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
per
l'annullamento del silenzio serbato dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, successivamente all'avviso ex art. 10- bis dell’11 dicembre 2018, con riserva di eventuali motivi aggiunti, su eventuali atti espressi, connessi, consequenziali e presupposti, allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente - che espone di avere acquistato, giusta atto per Notaio Gloria dell’8 agosto 2017, un fabbricato sito in Lecce in località Spiaggiabella alla via Portofino, per il quale era stata presentata il 14 febbraio 1986 (prot. n. 006009) una domanda di condono edilizio ex lege n. 47/1985 - chiede l’annullamento del silenzio asseritamente serbato dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, avente a oggetto il rilascio del parere di compatibilità idrogeologica (a definizione del relativo sub -procedimento, nell’ambito del suddetto procedimento di condono edilizio ex lege n. 47/1985), successivamente al preavviso di rigetto ex art. 10- bis , ricevuto dall’originario proprietario per il tramite dell’Ufficio Condono Edilizio di Lecce, con riserva di eventuali motivi aggiunti, su eventuali atti espressi, connessi, consequenziali e presupposti, allo stato non conosciuti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, chiedendo la sua estromissione dal giudizio e il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia:
- evidenziando:
- che nel preavviso regionale di diniego al parere di compatibilità idrogeologica del 1° giugno 2018 (trasmesso dal Comune di Lecce al dante causa dell’odierna Società ricorrente in data 11 dicembre 2018), si disponeva che, in assenza dell’invio di memorie o documenti nel termine di dieci giorni dalla ricezione dei motivi ostativi, il preavviso doveva intendersi quale diniego definitivo;
- che solo in data 18 giugno 2019 la Società ricorrente, per mezzo del suo tecnico di fiducia, inviava una relazione idrogeomorfologica ad espressa integrazione dell’istanza di condono e riferendosi anche al preavviso di diniego regionale;
- che “ l’odierna ricorrente certamente conosceva il preavviso di diniego regionale nel giugno 2019, prima del giorno 18 di quel mese, ed anche a voler tralasciare la circostanza per cui la ricorrente aveva contezza del preavviso di diniego ovviamente molto prima del giugno 2019, come emerge dalla narrativa del ricorso e, del resto, come appare chiaro a fronte dell’obbligo del venditore di indicare nell’atto di compravendita la pratica di condono in corso e i pareri richiesti alle pp.aa. complessivamente interessate dalla pratica, e ciò molto prima dei dieci giorni concessi dalla Regione per l’espressione di osservazioni ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ergo mutando così la qualificazione del preavviso ex art. 10-bis della L. n.241/1990 in diniego definitivo (da impugnare nei termini canonici di cui all’art. 41 c.p.a.)” ;
- eccependo “ che il ricorso si appalesa da un lato inammissibile poiché proposto nonostante un preavviso ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 tramutatosi in diniego, e dall’altro in ogni caso irricevibile in quanto andava proposto al limite entro il 22 ottobre 2020 (a tutto concedere facendo decorrere la conoscenza del preavviso dal 18 giugno 2019, data delle integrazioni trasmesse alla Regione e al Comune), considerando inoltre la nota sospensione dei termini processuali disposta dal 9 marzo 2020 al 3 maggio 2020 e la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto 2020 ” (“altresì, considerato che il preavviso era stato emanato il 1 giugno 2018, quindi al 140° giorno utile, restandone altri 40 per concludere il procedimento, al limite potendo giungere al 28 luglio 2019 per l’adozione del provvedimento finale ”), ex art. 31, comma 2 c.p.a..
Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 25 ottobre 2021 n. 1533, questa Sezione ha ritenuto “ di indicare, ex art. 73, comma 3 del c.p.a., possibile causa di inammissibilità del ricorso in ragione dell’omesso deposito in giudizio, da parte della Società ricorrente, dell’atto di compravendita per Notaio Gloria Rep. n. 752012 dell’8 agosto 2017 (titolo di legittimazione ad agire) ”, e ha assegnato “ alla parte ricorrente il termine di venti giorni per il deposito di memorie/documenti, decorrenti dalla trasmissione della presente ordinanza, inerenti alla questione innanzi prospettata ”, rinviando per il prosieguo la camera di consiglio del 14 dicembre 2021.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio il 27 ottobre 2021 l’atto di compravendita Rep. n. 75212 dell’8 agosto 2017, a rogito del Notaio Gloria.
Con memoria difensiva del 12 novembre 2021, la Regione Puglia ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese.
All’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2021, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è - comunque - infondato nel merito e deve essere respinto, nei sensi di seguito indicati.
3. Ed invero, è stato in linea generale condivisibilmente affermato:
- che <<l’art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce espressamente che “il diniego di sanatoria è notificato al richiedente”, dando ragione sia della necessità di una notificazione del provvedimento negativo, sia del fatto che unico destinatario della stessa debba essere colui che ha attivato il procedimento>> (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 2 dicembre 2020, n. 7637 e giurisprudenza ivi citata - Consiglio di Stato, “2 novembre 2020, n. 6709 ”).
- che “ il diniego di sanatoria deve essere necessariamente notificato a chi ha attivato il procedimento, e ciò per evidenti esigenze di certezza e celerità che devono assistere procedimenti e provvedimenti riguardanti beni ed interessi di rilevanza generale, come la tutela del territorio, soprattutto ove con la stessa venga ad interferire un regime derogatorio, quale quello introdotto da norme di sanatoria di interventi realizzati in assenza di titolo edilizio o in difformità dalla disciplina urbanistica vigente” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 18 ottobre 2021, n. 6515);
- che “ La previsione della legge n. 47 secondo cui la notificazione del rigetto dell’istanza di condono è rivolta al richiedente della stessa non ha solo l’intento pratico di semplificare un procedimento che altrimenti richiederebbe da parte dell’amministrazione la ricerca della eventuale presenza di altri soggetti direttamente o indirettamente interessati all’esito dello stesso, ma è anche coerente con la configurazione di un procedimento che inevitabilmente è a istanza di parte e in tale ambito deve essere definito ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 5 novembre 2020, n. 6826).
Ne discende che, “del tutto ragionevolmente, il legislatore ha indicato il solo richiedente come soggetto interlocutore del procedimento di condono, nonché quale formale destinatario del provvedimento finale, affidando alla tutela predisposta dal diritto civile ogni questione che possa sorgere da eventuali vicende traslative di diritti dominicali interessanti le opere e gli immobili per cui è stato richiesto il beneficio urbanistico; vicende, che a ben vedere, poco o quasi nulla rilevano ai fini dell’ordinato sviluppo del territorio, cui la disciplina urbanistica si rivolge” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, cit., 2 dicembre 2020, n. 7637).
I suddetti condivisibili principi sono altresì applicabili, per eadem ratio, anche ai pareri endoprocedimentali da acquisire nell’ambito del procedimento di condono ex lege n. 47/1985 (c.d. “primo condono”).
4. - Ciò posto, l’applicazione dei suesposti principi alla vicenda in esame induce a ritenere l’infondatezza del presente ricorso.
Ed invero, nella fattispecie concreta de qua, dal contratto di compravendita per Notaio Gloria - Rep. n. 75212 dell’8 agosto 2017 (depositato in giudizio il 27 ottobre 2021, all’esito della contestazione ex art. art. 73, comma 3 del c.p.a. - ordinanza 25 ottobre 2021, n. 1533), espressamente risulta (punto 7° - dichiarazioni della parte venditrice):
- che “ il fabbricato in oggetto è stato realizzato in assenza di concessione ad edificare e licenza edilizia, per cui si è provveduto a richiedere il rilascio della concessione in sanatoria al Comune di Lecce giusta relativa domanda presentata in data 14 febbraio 1986 prot. n. 006009 ”;
- e che, peraltro, in allegato alla nota prot. n. 88062 del 31 marzo 2017, è stata presentata, altresì, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, l’ “ istanza per la documentazione tecnico - amministrativa per il rilascio del nullaosta forestale” (idrogeologico) da parte della Regione Puglia.
Le suddette circostanze (premessa, tra l’altro, la sottoposizione a vincolo idrogeologico del suolo su cui sorge il fabbricato abusivo) emergono anche dal certificato di destinazione urbanistica del Settore “ Urbanistico - Ufficio Condono Edilizio” del Comune di Lecce del 20 giugno 2017, allegato al citato atto di compravendita.
Orbene, il citato preavviso di diniego del 1° giugno 2018 del parere idrogeologico regionale - nel quale si disponeva espressamente che, decorsi inutilmente dieci giorni dalla ricezione del preavviso per la presentazione di memorie o documenti, detta comunicazione dei motivi ostativi “ varrà da diniego definitivo” - era stato ricevuto dal dante causa della Società ricorrente in data 29 dicembre 2018 (si vedano in proposito le pertinenti deduzioni della Regione Puglia resistente - Memoria difensiva del 12 novembre 2021); pertanto, in assenza (incontestata) della produzione di memorie o documenti nell’assegnato termine di giorni dieci, detto preavviso deve intendersi quale diniego definitivo del chiesto nulla osta idrogeologico, che - comunque - non risulta tempestivamente gravato nel termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a..
D’altro canto, l’odierna Società ricorrente, la quale con il menzionato atto di compravendita dell’8 agosto 2017 era stata resa edotta della pendenza del procedimento di condono edilizio ex lege n. 47/1985 e dei relativi sub- procedimenti, avrebbe pur sempre potuto tempestivamente parteciparvi in qualità di interveniente e portatrice di un interesse privato; viceversa, essendone rimasta estranea per libera scelta, non aveva titolo a ricevere alcuna relativa comunicazione (T.A.R. Veneto, Sezione Seconda, 4 agosto 2014, n. 1135).
5. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto, come sopra illustrato.
6. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO