Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 02/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 214/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 17 ottobre 2023 da
(c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avvocati Matteo Sartori ed Alessandro Urciuoli del foro di Trento
- appellante - contro
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Dalponte del foro di Rovereto
- appellato - contro
(c.f. e p.i. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele a Beccara del foro di Trento
- appellato -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza 280/2023 del Tribunale di Rovereto
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per l'Appellante:
“nel merito:
- in totale riforma della sentenza di primo grado: accertare e dichiarare, per le ragioni ed i titoli di cui all'atto di citazione e sopra esposti, che il sinistro occorso in data 3 novembre 2019 all'attrice appellante, descritto in narrativa, è imputabile all'esclusiva responsabilità della società
[...]
e per l'effetto; Controparte_1
- condannare la odierna appellata società Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei
[...] danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla signora in Pt_1 conseguenza del sinistro occorso in Riva del Garda in data 3 novembre 2019, secondo i titoli azionati o azionabili, pari ad €. 60.002,44, o all'importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, secondo le emergenze processuali, maggiorato di rivalutazione ed interessi legali;
- in ogni caso: con vittoria di onorari, diritti e spese di entrambi i gradi di giudizio.” per l'Appellato Controparte_1
“ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata,
- nel merito: rigettare l'appello e tutte le domande, anche istruttorie, proposte dalla signora in quanto infondate per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza di primo grado nelle parti gravate dall'appellante e, in ogni caso, accogliere le seguenti conclusioni: nel merito in via principale:
- rigettare, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni dedotte in narrativa, tutte le domande formulate dalla signora Parte_1 in via subordinata:
- qualora, in denegata ipotesi, fosse accertata la responsabilità esclusiva o concorrente dell'appellante con conseguente condanna al risarcimento del danno, accertare e dichiarare che è obbligata Controparte_2
a manlevare e tenere indenne l'odierna appellata da qualsiasi importo che essa fosse condannata a pagare in favore dell'appellante, anche per spese 3
tecniche e legali, in dipendenza del presente giudizio e delle domande contro di essa proposte, condannando la medesima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento direttamente in favore di parte appellante;
- condannare a rifondere ex art. 1917, co. 3, Controparte_2
c.c., le spese legali e tecniche che l'appellata sarà tenuta a corrispondere con riferimento al presente giudizio e a quello di primo grado;
in ogni caso:
- con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre ad accessori di legge (i.v.a 22%; c.n.p.a. 4% e spese generali 15%).” per l'Appellato CP_2
“- respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
- compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2022 Parte_1 evocava in giudizio chiedendo di essere Controparte_1 risarcita dei danni sofferti in data 3 novembre 2019 presso il punto vendita di Riva del Garda della convenuta, quando ella, urtata dalle porte automatiche della struttura che si chiudevano improvvisamente su di lei, cadeva a terra procurandosi significative lesioni.
La convenuta si costituiva, negando la propria responsabilità e riferendo che l'attrice, dirigendosi verso l'uscita, era caduta da sola, mentre le porte, sottoposte a regolare manutenzione, funzionavano regolarmente e mai avevano evidenziato problemi. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Veniva autorizzata la chiamata in causa di Controparte_2 assicuratore della responsabilità civile della convenuta, che si costituiva proponendo analoghe difese.
2. - Con sentenza pubblicata in data 6 ottobre 2023 il Tribunale di
Rovereto rigettava la domanda, condannando l'attrice a rimborsare le spese di convenuta e terza chiamata.
Posto come certo, per i fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il rapporto di custodia fra la convenuta e le porte automatiche, riteneva non provato il 4
nesso di causalità fra cosa in custodia ed evento dannoso, emergendo, anzi, prova contraria.
Era sì vero che il racconto dell'attrice era in tutto confermato dalla testimonianza resa dal figlio , che aveva riferito di essersi Testimone_1 girato e di avere visto la madre che si era fermata in corrispondenza delle porte scorrevoli, che si chiudevano urtandola e continuavano a urtarla mentre era a terra.
Tale ricostruzione era però smentita dalla testimonianza di TE
, pure presente ai fatti, per la quale la era caduta all'interno,
[...] Pt_1 accasciandosi a terra ancora prima di varcare le porte, che non l'avevano affatto urtata.
Non poteva darsi rilievo alla segnalazione interna redatta dalla cassiera
, ove la dinamica dei fatti veniva riportata nei termini allegati Controparte_3 da parte attrice. La assunta come teste, aveva riferito di aver CP_3 descritto i fatti sulla scorta di quanto dettole dal figlio dell'infortunata; ma un altro ragazzo, di cui non sapeva dire il nome, le aveva detto che la moglie aveva visto la signora cadere perché scivolava, e non perché colpita dalle porte.
Osservava il Tribunale che , tecnico che si occupava della Testimone_3 manutenzione delle porte, aveva riferito come fosse in effetti possibile che il radar non rilevasse un soggetto posto in corrispondenza della porta;
e la tesi per cui era tecnicamente plausibile un urto contro una persona che fosse rimasta ferma per alcuni istanti proprio tra le due fotocellule, senza azionarle, era confortata anche dalle videoriprese prodotte da parte attrice.
Questo però rendeva solo plausibili le allegazioni dell'attrice, restando comunque da dimostrare che ella si fosse fermata proprio nel punto in cui i radar di sicurezza non operano e che fosse caduta per effetto dell'urto subito dalle porte.
Riteneva il Tribunale di dare maggior credito alla testimonianza della soggetto terzo e completamente estraneo ai fatti di causa, rispetto TE
a quella del figlio dell'attrice, direttamente interessato all'esito del processo, in ragione del rapporto di parentela con la danneggiata e dell'incidenza delle 5
conseguenze pregiudizievoli dell'evento anche sulla sua vita, oltre che su quella della madre.
A questo seguiva che il fatto accertato, secondo il criterio del “più probabile che non” valido nel processo civile, doveva ritenersi quello riferito dalla e che, in ogni caso, l'assenza di elementi di riscontro o di TE smentita all'una o all'altra versione dei fatti impediva di ritenere adempiuto l'onere probatorio in ordine al nesso di causalità, onere che gravava su parte attrice.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello . Parte_1
e si sono costituiti, chiedendo la conferma Controparte_1 CP_2 della sentenza impugnata.
4. - L'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel ricostruire i fatti e nel ritenere maggiormente attendibile la versione offerta da parte convenuta, per la quale la sarebbe caduta autonomamente. Pt_1
Quanto al rilievo per cui il teste sarebbe meno credibile per il solo Tes_1 fatto di essere figlio dell'attrice, un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude l'esistenza di alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela con una delle parti, in assenza di altri elementi da cui il Giudice possa desumere la perdita di credibilità dello stesso.
Nel caso di specie, mentre l' ha reso una testimonianza chiara, Tes_1 completa, priva di contraddizioni e coerente con il comportamento tenuto nell'immediatezza del fatto, la è caduta in diverse imprecisioni e TE omissioni, sicchè l' eve essere ritenuto maggiormente attendibile. Tes_1
In particolare, l' ha precisamente descritto la dinamica degli eventi, Tes_1
e lo ha fatto nei medesimi termini in cui l'aveva riferita nell'immediatezza al personale del centro commerciale, come dimostrato dall'orario della segnalazione interna (18:14), prossimo a quello dell'arrivo della al Pt_1 pronto soccorso (19:14). Questo esclude che egli abbia inteso riportare una versione non corretta al fine di favorire le ragioni della madre. 6
Nei giorni successivi, non capacitandosi dell'accaduto, si recava presso il supermercato con la sorella, rilevando che effettivamente le porte si chiudevano anche in presenza di una persona sulla soglia.
La al contrario, dopo aver dichiarato che la era caduta TE Pt_1 all'interno del negozio, si correggeva asserendo di non poter escludere che un piede o una parte del corpo ostruisse l'entrata.
Ha anche riferito che la si sarebbe “accasciata” all'interno; ma non si Pt_1 spiega allora come ella si sia potuta trovare a cavallo della soglia con un piede o con una parte del corpo, dato che se fosse caduta all'indietro si sarebbe allontanata dalla porta, se fosse caduta in avanti a cavallo della soglia si sarebbe trovata la parte superiore del corpo.
Ritiene l'appellante che la non avrebbe un ricordo chiaro TE dell'accaduto, non rammentando se le porte erano aperte o chiuse al momento della caduta. Ella riferisce, inverosimilmente, di non aver visto se la sia stata spostata dal punto della caduta, quando invece era stata Pt_1 portata subito all'interno, poiché le porte continuavano ad aprirsi e chiudersi, e appare sorprendente che la teste non si sia fermata per accertarsi che l'infortunata ricevesse assistenza.
Sussistono poi dubbi sulla genuinità della testimonianza della TE apparsa solo nel corso del giudizio di merito e mai citata prima, quando in precedenza l'assicuratore aveva offerto, sulla base di un concorso di colpa, la somma di Euro 25.000,00.
La accolta al pronto soccorso, alle ore 19:28 aveva riferito che la Pt_1 porta automatica si era chiusa facendola cadere a terra;
ed una persona di novant'anni, dolorante per il femore rotto, non potrebbe avere avuto la malizia di rendere una falsa dichiarazione in funzione di una domanda risarcitoria. L' riferiva nell'immediatezza la stessa versione alla Tes_1 per la redazione della segnalazione interna. CP_3
Anche l'accertamento tecnico preventivo ha confermato l'esistenza di un rapporto di causalità materiale fra l'evento traumatico subito ed il quadro clinico rilevato nella stessa giornata, così escludendo l'ipotesi che la si Pt_1 sia semplicemente “accasciata” per il cedimento del femore. 7
Osserva l'appellante che l'atteggiamento delle altre parti e dei testi sarebbe stato condizionato dalla convinzione che le porte, con un ostacolo in corrispondenza della soglia, non avrebbero potuto chiudersi;
ma la testimonianza del e le video riprese prodotte hanno smentito tale Tes_3 convinzione, essendo ora certo che il radar non rileva chi si fermi in corrispondenza delle porte.
L'appellante ripropone poi le proprie allegazioni con riguardo alla quantificazione del danno, richiamando gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo svolto ante causam, richiedendo un'adeguata personalizzazione del danno ed il rimborso di tutte le spese sostenute, ivi compresa quella per il ricovero dopo l'incidente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata meriti integrale conferma, dovendosi condividere il giudizio di maggiore attendibilità della teste rispetto al teste TE Tes_1
Come è noto, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al Giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Sez.
2 - , Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024 - Rv. 671510 - 01). Non è invece consentito, per ragioni logiche, ritenere attendibili testimonianze che si smentiscono, per poi concludere che esse si elidono reciprocamente e non tenerne conto, reputando che chi ne aveva l'onere nulla abbia provato.
L'assoluta assenza di un qualsiasi interesse in causa rende di certo maggiormente credibile la priva di legami personali, economici o TE affettivi con le parti, rispetto all' Ella, a differenza dell' è Tes_1 Tes_1 lontana da qualsiasi rischio di condizionamento emotivo che potrebbe, anche inconsciamente e per ragioni di fedeltà familiare, influenzare la sua deposizione, e non avrebbe alcun motivo per alterare la realtà dei fatti. 8
Quanto alla valutazione oggettiva della sua dichiarazione, la mancata risposta su taluni specifici profili dell'accaduto (l'essere le porte state aperte o chiuse al momento della caduta;
la posizione della dopo la caduta;
Pt_1
l'essere la stessa stata o meno spostata all'interno) è ben comprensibile dato il tempo trascorso, e non inficia il nocciolo del racconto, ovvero il fatto che ella vide la cadere all'interno dei locali, prima ancora di varcare le Pt_1 porte, dalle quali non fu affatto urtata.
Sotto quest'ultimo profilo, e per escludere un errore di percezione della dalla documentazione fotografica e dalle riprese video emerge che TE le porte automatiche hanno un telaio metallico ben visibile, e vi sono applicati due adesivi tondi con rappresentata una freccia;
pare impossibile che la ne potesse percepire il movimento in apertura o chiusura, TE quando vide cadere la Pt_1
La deposizione non risulta poi isolata nel quadro probatorio, poiché anche la e non solo l' ha dato nell'immediatezza alla cassiera TE Tes_1
per il tramite del marito, il suo resoconto dei fatti nei termini di cui CP_3 sopra, sicchè non si può dire che il suo ricordo possa essersi alterato a causa del tempo trascorso, né che ella sia comparsa solo nel giudizio di merito per riferire su quanto visto.
Va poi ricordato che la quando vide la caduta, si accingeva ad TE entrare, e la sua collocazione le consentiva quindi una visuale piena e diretta dell'ingresso, assicurandole una percezione più chiara e completa dell'evento. Al contrario, l' rocedeva in senso opposto, qualche metro Tes_1 davanti alla e la vide solo quando si girò, sicchè può dirsi egli non Pt_1 godeva della posizione privilegiata della per osservare i fatti. TE
Elementi in senso contrario non si possono poi ricavare dalla C.T.U., che ha ricondotto la rottura della testa del femore della ad un traumatismo, Pt_1 così escludendo un cedimento spontaneo del femore, poiché la stessa può essere caduta (o essersi accasciata) per qualsiasi causa, anche solo per un temporaneo mancamento, o può avere messo semplicemente un piede in fallo.
La sentenza deve quindi essere confermata. 9
6. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 260.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 280/2023 del Tribunale di Rovereto, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, che per ciascuno si liquidano in Euro 7.160,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 25 marzo 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo