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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 2182/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Huri Vaisshna Palumbo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Emilia Todarello, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.02.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9006501004 000, notificatagli il
29.01.2024, avente a oggetto la cartella di pagamento n. 071 2014 0068193348 000
1 relativa a contributi Parte_2 anno 2007, per l'importo di € 3.310.10.
[...]
Nel dettaglio, eccepiva: la violazione dell'art.1, co.537 s.s., L. 228/2012, per non aver l' sospeso la riscossione del ruolo oggetto di causa nonostante l'istanza in CP_3 autotutela presentata avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2018 904414084
000 notificata sulla scorta della medesima cartella;
la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica della predetta cartella e comunque successiva all'eventuale notifica, ove provata, risultando decorso il termine quinquennale in assenza di atti interruttivi.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “I) In via preliminare e cautelare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto qui impugnato in quanto fondato su crediti insussistenti e/o prescritti e comunque inesistenti, incerti, illiquidi ed inesigibili per i motivi tutti suddetti e considerato il grave pregiudizio in cui è incorso il ricorrente a seguito del diniego del DURC regolare. II) Nel merito, stante
l'inesistenza oltre che incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito, dichiarare inefficace, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento ed i titoli ed i crediti in essa portati, per tutti i motivi già suesposti, stante l'estinzione delle obbligazioni, nonché la nullità e/o inefficacia degli atti/crediti sopra richiamati e di tutti gli atti connessi e consequenziali e l'insussistenza del diritto dell'ente impositore e/o del concessionario a procedere alla esecuzione forzata”.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituivano La C.I.P.A.G. e l' , le quali impugnavano e Controparte_2
contestavano tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
La C.I.P.A.G., in particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto avente a oggetto la medesima pretesa contributiva e la medesima cartella esattoriale n. 071 2014 0068193348 000 già oggetto di giudizio n. 95757/2023 R.G. iscritto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord adito, fondato sulle medesime eccezioni riproposte nel presente giudizio e conclusosi con sentenza n. 2342/2024, impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con ricorso iscritto al n.
2821/2024 R.G. e prossima udienza fissata per il 13.04.2026.
Entrambe le resistenti concludevano, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2 Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 14.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere atteso l'intervento nelle more del giudizio di sentenza con cui sono state dichiarate non dovute le somme relative a contributi Parte_2
anno 2007.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, la
C.I.P.A.G. ha eccepito e provato che la medesima pretesa creditoria relativa ai
3 contributi CIPAG per l'anno 2007 (la maggior somma qui in rilievo essendo dovuta unicamente al calcolo degli interessi, restando invariata la sorte capitale), è stata dichiarata non dovuta con sentenza 2342/2024, intervenuta nelle more del presente giudizio, in data 10.05.2024, all'esito del giudizio n. 95757/2023 R.G. fondato sui medesimi motivi di opposizione riproposti in questa sede, che si sostanziano nell'infondatezza della pretesa creditoria per violazione dell'art. 1, co. 537 ss. L.
228/2012 e per prescrizione dei crediti di cui alla cartella n. 071 2014 0068193348
000.
Ne discende il venir meno dell'interesse di parte ricorrente a una pronuncia che esamini nel merito la pretesa contributiva in quanto già dichiarata infondata con la richiamata sentenza.
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 15.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 2182/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Huri Vaisshna Palumbo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Emilia Todarello, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.02.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9006501004 000, notificatagli il
29.01.2024, avente a oggetto la cartella di pagamento n. 071 2014 0068193348 000
1 relativa a contributi Parte_2 anno 2007, per l'importo di € 3.310.10.
[...]
Nel dettaglio, eccepiva: la violazione dell'art.1, co.537 s.s., L. 228/2012, per non aver l' sospeso la riscossione del ruolo oggetto di causa nonostante l'istanza in CP_3 autotutela presentata avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2018 904414084
000 notificata sulla scorta della medesima cartella;
la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica della predetta cartella e comunque successiva all'eventuale notifica, ove provata, risultando decorso il termine quinquennale in assenza di atti interruttivi.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “I) In via preliminare e cautelare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto qui impugnato in quanto fondato su crediti insussistenti e/o prescritti e comunque inesistenti, incerti, illiquidi ed inesigibili per i motivi tutti suddetti e considerato il grave pregiudizio in cui è incorso il ricorrente a seguito del diniego del DURC regolare. II) Nel merito, stante
l'inesistenza oltre che incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito, dichiarare inefficace, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento ed i titoli ed i crediti in essa portati, per tutti i motivi già suesposti, stante l'estinzione delle obbligazioni, nonché la nullità e/o inefficacia degli atti/crediti sopra richiamati e di tutti gli atti connessi e consequenziali e l'insussistenza del diritto dell'ente impositore e/o del concessionario a procedere alla esecuzione forzata”.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituivano La C.I.P.A.G. e l' , le quali impugnavano e Controparte_2
contestavano tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
La C.I.P.A.G., in particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto avente a oggetto la medesima pretesa contributiva e la medesima cartella esattoriale n. 071 2014 0068193348 000 già oggetto di giudizio n. 95757/2023 R.G. iscritto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord adito, fondato sulle medesime eccezioni riproposte nel presente giudizio e conclusosi con sentenza n. 2342/2024, impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con ricorso iscritto al n.
2821/2024 R.G. e prossima udienza fissata per il 13.04.2026.
Entrambe le resistenti concludevano, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2 Acquisita la documentazione prodotta, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 14.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere atteso l'intervento nelle more del giudizio di sentenza con cui sono state dichiarate non dovute le somme relative a contributi Parte_2
anno 2007.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, la
C.I.P.A.G. ha eccepito e provato che la medesima pretesa creditoria relativa ai
3 contributi CIPAG per l'anno 2007 (la maggior somma qui in rilievo essendo dovuta unicamente al calcolo degli interessi, restando invariata la sorte capitale), è stata dichiarata non dovuta con sentenza 2342/2024, intervenuta nelle more del presente giudizio, in data 10.05.2024, all'esito del giudizio n. 95757/2023 R.G. fondato sui medesimi motivi di opposizione riproposti in questa sede, che si sostanziano nell'infondatezza della pretesa creditoria per violazione dell'art. 1, co. 537 ss. L.
228/2012 e per prescrizione dei crediti di cui alla cartella n. 071 2014 0068193348
000.
Ne discende il venir meno dell'interesse di parte ricorrente a una pronuncia che esamini nel merito la pretesa contributiva in quanto già dichiarata infondata con la richiamata sentenza.
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 15.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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