Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1607 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente tra:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio C.F._2 minore ( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 CodiceFiscale_3
Luigi Casillo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di EN, Via E. Caggiano n. 18
Attori
E
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._4 dell' ( già Controparte_2 CP_3
), Controparte_4
associazione non riconosciuta (C.F. P. IVA rappresentati e difesi P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Antonio Bruno Romano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di EN, Piazza
Manfredi di Svevia, 1
Convenuto
Avente ad oggetto : Risarcimento danni.
Conclusioni delle parti:
Per gli attori: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta: rigetto della domanda, accoglimento della spiegata riconvenzionale e con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 26 marzo 2021 e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore , convenivano Persona_1
in giudizio davanti al Tribunale di EN , in proprio e quale legale rapp.te Controparte_1
della ( ) (già Controparte_2 CP_2 CP_3
Controparte_4 Controparte_4
esponendo che in data 21 dicembre 20, alle ore 17.18, aveva inviato Controparte_1 dall'indirizzo mail istituzionale ( a Email_1 Parte_1
( ( ) nonché per conoscenza ad altri Email_2 Parte_2 Email_3
7 destinatari un messaggio di posta elettronica che essi ritenevano avere contenuto dileggiatorio ed offensivo, comunque lesivo della loro reputazione e dignità personale;
gli esponenti proseguivano riferendo che, oltre all'utilizzo di tali espressioni sconvenienti, la si era resa responsabile CP_1
della divulgazione a terzi di dati ed informazioni a carattere strettamente personale riguardanti gli attori senza alcuna autorizzazione al trattamento dei medesimi.
Per tali motivi gli attori concludevano chiedendo al Tribunale l'emissione di sentenza di condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito, quantificato nella complessiva somma di € 20.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in Cancelleria si costituiva in giudizio la , in proprio e nella qualità, invocando il rigetto della domanda attorea, CP_1
ritenendola infondata;
detta convenuta spiegava, altresì, domanda riconvenzionale esponendo che, con mail del 29 gennaio 2021 indirizzata ai membri del Collegio Nazionale dei Probiviri di ANGSA ed inviata per conoscenza ai soci dell'Associazione la signora aveva utilizzato una Parte_2
terminologia palesemente diffamatoria e lesiva della reputazione della , chiedendo, per CP_1 tale motivo, l'emissione di sentenza di condanna degli attori al risarcimento del danno in tal modo provocato alla onorabilità della predetta convenuta, quantificato in € 24.000,00 Il GI, assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, riteneva non necessaria l'assunzione di mezzi istruttori ed invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, assegnando alle stesse i termini ex art. 190 cpc.
La domanda avanzata dagli attori appare improcedibile, mentre la spiegata riconvenzionale si è palesata infondata per i seguenti
MOTIVI
La situazione presentata dal presente giudizio presenta peculiarità difficilmente riscontrabili in casi analoghi.
Il risarcimento del danno da diffamazione è una delle materie che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 include tra quelle per le quali la mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda.
La norma prevede infatti, a carico di chi ha intenzione di avviare un'azione giudiziale per ottenere il risarcimento del danno conseguente al reato di diffamazione per mezzo della stampa o di un altro mezzo di pubblicità, l'obbligo di intraprendere in via preliminare il procedimento di mediazione.
La Corte di Cassazione con Ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736, ha chiarito che “in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado
d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (v. anche Cass. n.
25155 del 2020)”.
Nella fattispecie concreta si rinviene il tempestivo dispiegamento della relativa eccezione da parte della convenuta all'atto della costituzione in giudizio, ma non vi è stato alcun CP_1 provvedimento del G.I. di concessione dei termini per l'avvio del procedimento in questione;
soprattutto, non vi è stata alcuna sollecitazione o richiesta in tal senso da parte degli attori, che pur avevano interesse al superamento della predetta eccezione al fine di rendere procedibile la domanda introduttiva, tanto che la causa è pervenuta alla fase decisionale per la sua delibazione. Tale situazione rende palese il mancato superamento della condizione di procedibilità della domanda introduttiva, che risulta in tal maniera inevitabilmente improcedibile. Diverso discorso deve farsi per la corrispondente domanda riconvenzionale spiegata dalla
, anch'essa fondata su una diffamazione in suo danno operata, a suo dire, dalla attrice CP_1
Pt_2
Anche tale domanda, se proposta in via principale, appare sottoposta alla condizione di procedibilità inerente l'espletamento della procedura di mediazione. Sul punto, però, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3452 del il 7 febbraio 2024, hanno chiarito che l'obbligo di promuovere la mediazione riguarda solo l'atto che introduce il giudizio in via principale, ma non le domande riconvenzionali. Ne discende che la domanda riconvenzionale della può essere CP_1
esaminata nel merito.
Osta, però, al suo accoglimento il provvedimento del GIP di EN del 4 gennaio 2024 con il quale, in accoglimento della corrispondente richiesta del PM, veniva disposta l'archiviazione della denuncia – querela proposta dalla attuale convenuta sulle medesime circostanze poste a fondamento della domanda riconvenzionale spiegata in questa sede, poiché non era stata ravvisata la configurabilità del reato previsto e punito all'art 595 cpc “ in assenza di espressioni direttamente lesive del decoro e della reputazione della p.o. “
Pur tenendo distinte le due azioni, quella penale e quella proposta in questa sede, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili dall'esame delle espressioni utilizzate dalla nella missiva Pt_2
fatta oggetto di doglianza da parte della , con conseguente infondatezza nel merito della CP_1
spiegata riconvenzionale.
Tali considerazioni assorbono ogni questione indotta in giudizio;
le spese di lite vanno compensate, stante la sostanziale soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda promossa da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di , in proprio e nella qualità. Controparte_1
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di Controparte_1
Parte_2
3) Compensa le spese di lite tra le parti. EN, li 21 gennaio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio