TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 28 gennaio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 5592/2023 R.G. e al n. 1035/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], Faro Superiore, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv.
Rossana Rinaldi. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti, in virtù di procura generale alle liti rep. 37590 / 7131 del 23.1.2023, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 29.10.2023
[...]
, premettendo di svolgere attività lavorativa di meccanico, riferiva che, essendo Parte_1
affetto da varie infermità, aveva presentato, in data 6.3.2017, alla competente sede CP_1
domanda per ottenere il riconoscimento dello status invalidante richiesto per conseguire l'assegno ordinario di invalidità; che, ottenuto il beneficio richiesto, in data 20.10.2022, aveva presentava domanda di rinnovo triennale che l' aveva rigettato con provvedimento del CP_1
1 23.11.2022; di aver proposto, in data 17.1.2023, ricorso al Comitato Provinciale dell'I.N.P.S., respinto con provvedimento dell'8.2.2023; di aver presentato istanza di ATP, in data 24.2.2023, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire delle detta prestazione previdenziale ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato non aveva riconosciuto le condizioni sanitarie utili alla concessione del beneficio richiesto;
aveva depositato, in data 26.10.2023, dichiarazione di dissenso. Denunciava l'erronea interpretazione ed applicazione da parte del c.t.u., a fini invalidanti, delle patologie riscontrate. Evidenziava, inoltre, che le patologie riscontrate erano le medesime per le quali, in via stragiudiziale, aveva ottenuto il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Lamentava che il ctu non aveva valutato, così come previsto dalla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di una riduzione a meno di un terzo della propria capacità lavorativa in relazione alla sua effettiva attività.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, di ritenere e dichiarare che egli ricorrente presenta uno status invalidante necessario per conseguire l'assegno ordinario d'invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, comunque, dalla data che sarà determinata nel corso del presente procedimento e condannarsi l' al CP_1
pagamento della prestazione dovuta con la decorrenza di legge, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio con memoria del 28.12.2023, eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei motivi di contestazione e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento relativo alla fase sommaria iscritto al n. 1035/2023 R.G., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
3.- Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 28.1.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato sin dalla domanda amministrativa di rinnovo triennale. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: “spondilodiscite lombare in trattamento farmacologico , esiti di laminectomia e foraminotomia decompressiva bilaterale e
2 stabilazzazione l4-s1 complicata da embolia polmonare, poliartropatia psoriasica con limitazione funzionale, cardiopatia ipertensiva, sindrome ansioso depressiva reattiva. asma bronchiale” ed ha quindi accertato che tali patologie sono tali da determinare a meno di un terzo la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle proprie attitudini di lavoro a far data dalla presentazione della istanza della conferma del diritto alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità.
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato che si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 20.10.2022.
6.- Va, poi, rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della
l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei. CP_1
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto della domanda di condanna al pagamento della prestazione, giustificano la compensazione di un quarto delle spese di giudizio relative alla fase di merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in CP_1
favore del ricorrente come dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata del giudizio;
di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Rossana
Rinaldi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
8.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
3 Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1
art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 24.2.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 29.10.2023, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara che possiede il requisito Parte_1 sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 20.10.2022;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese giudiziali CP_1
relative alla fase sommaria, che liquida in euro 1.168,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e di tre quarti delle spese relative alla fase di merito, che liquida - già ridotte – euro 2.021,63 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, compensando la restante quota, e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Rossana RINALDI;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 29 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
4