CA
Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2024, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 421/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall' avv. Floro Flori, Parte_2
giusta procura generale alle liti
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Massimino, giusta procura in atti
Appellato 2
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito – contributi gestione agricola -lavoratori autonomi e associati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1382/2022, pubblicata in data 12.4.2022, il
Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'avviso di addebito n. 59320210000594290, notificato
[...]
in data 24.11.2021, con il quale era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 9.717,35 a titolo di contributi gestione agricola
– lavoratori autonomi e associati per il periodo 1.2019 -12.2019 e relative sanzioni.
Il Tribunale rilevava che dalla documentazione versata in atti dal ricorrente risultava che , per il periodo indicato nell'avviso di CP_1
addebito impugnato, aveva lavorato alle dipendenze della società
[...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e Parte_3
determinato regolarmente denunciato alle autorità competenti. La prestazione di lavoro subordinato per l'anno 2019 non risultava disconosciuta in alcun verbale ispettivo dell' né il verbale del 2012 Pt_1
né quello del 2017 che riguardavano l' Organizzazione_1
Riteneva, dunque, che l'ente non aveva assolto Controparte_2
all'onere, su di esso incombente, di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, avendo prodotto documentazione non pertinente e priva di rilevanza probatoria in ordine al provvedimento impugnato;
condannava l alle spese di lite. Pt_1
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'ente soccombente con ricorso del 12.5.2022 cui resisteva l'appellato. 3
La causa è stata posta in decisione in data 16 maggio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante censura la decisione per avere ritenuto non rilevanti ai fini della prova della pretesa contributiva i documenti prodotti dall'ente, in quanto afferenti a un periodo anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato tra l'appellato e la società “ . Rileva che, contrariamente a quanto Parte_3
ritenuto dal primo giudice, il predetto rapporto di lavoro a tempo determinato, non impediva al di collaborare all'interno del CP_1
nucleo familiare come coltivatore diretto della madre. Insiste, pertanto, nella rilevanza probatoria degli accertamenti ispettivi prodotti in atti contenenti le dichiarazioni della madre dell'appellato, CP_3
aventi relativamente all'anno 2019 efficacia probatoria quanto
[...]
meno presuntiva.
Chiede in via istruttoria la prova per testi, già richiesta nel giudizio di primo grado, per come articolata in ricorso.
2. L'appello è infondato.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, l'art 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, richiede che l'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo 4
giudice (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2019, n. 11187). Nella fattispecie in esame l'appellante ha puntualmente individuato le statuizioni contestate e le ragioni della critica alla sentenza impugnata.
2.1.Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione proposta da avente a oggetto i contributi gestione agricola – Controparte_1
lavoratori autonomi per l'anno 2019.
Come esattamente rilevato dal giudice di primo grado l' ha Pt_1
posto a fondamento della iscrizione d'ufficio due verbali ispettivi, uno del 2012 con il quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra e la l' Controparte_1 Organizzazione_2
a seguito della dichiarazione di
[...] Controparte_2
(madre dell'odierno appellato) che dava atto che il figlio era stato denunciato erroneamente come lavoratore subordinato e invece collaborava con la madre dal 2010. Tale verbale riguarda il periodo
2010-2012.
L'altro verbale ispettivo richiamato dall è del 2017 e fa Pt_1
riferimento sempre alla ditta individuale Organizzazione_2
A seguito di tale verbale ,
[...] Persona_1
fratello dell'odierno appellato è stato iscritto alla gestione autonoma coltivatore diretti come coadiutore fino al 31.1.2015 e – si legge nel verbale – “dalla stessa data cesserà l'iscrizione come coadiutore del sig. . Entrambi i figli della titolare dal mese del Controparte_1
febbraio 2015 hanno continuato a svolgere la medesima attività nei medesimi luoghi, in qualità di soci della società (di Parte_3
cui non fa parte e pertanto con verbali a parte Controparte_4
saranno iscritti entrambi dalla suddetta data alla gestione dei
Coltivatori Diretti in qualità di titolari”. 5
La ditta individuale Organizzazione_2
è cessata nel 2016.
[...]
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr Cassazione civile sez. lav., 03/05/2024, , n.11977).
Osserva il collegio che dal verbale prodotto dall' non Pt_1
emerge alcun accertamento concreto in ordine al rapporto tra e la società né tale rapporto può Controparte_1 Parte_3
presumersi in virtù dell'esistenza di un precedente rapporto tenuto da con la ditta individuale. CP_1
L'odierno appellato ha prodotto documentazione che attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 14.1.2019 al
31.12.2019 alle dipendenze della società e riguarda Parte_3
un periodo successivo alla cancellazione della ditta individuale. Il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società Pt_3 [...]
non è stato disconosciuto dall' . Parte_3 Pt_1
La difesa dell'ente deduce in questo grado del giudizio che tale rapporto di lavoro subordinato non osta alla collaborazione di all'interno del nucleo familiare coltivatore diretto Controparte_1
della madre. Preso atto che la ditta individuale è cessata nel 2016 – osserva il collegio - non vi è alcun elemento indiziario che possa fare ritenere una tale collaborazione. Né a tal fine sono utili gli articolati di 6
prova formulati dall' che fanno sempre riferimento alla ditta Pt_1
individuale cessata nel 2016.
2.1.L'appello deve essere rigettato.
2.2.Ritiene il collegio che non ricorrano le condizioni per la condanna per responsabilità aggravata norma dell'art. 96 c.p.c. per mala fede o la colpa grave che richiede la violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza – nella specie insussistenti - non essendo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al
DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, disponendo la distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in € 2906,00 oltre rimborso spese generali, Cpa e IVA disponendo la distrazione in favore del difensore.
Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis. 7
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 16 maggio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Elvira Maltese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 421/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall' avv. Floro Flori, Parte_2
giusta procura generale alle liti
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Massimino, giusta procura in atti
Appellato 2
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito – contributi gestione agricola -lavoratori autonomi e associati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1382/2022, pubblicata in data 12.4.2022, il
Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'avviso di addebito n. 59320210000594290, notificato
[...]
in data 24.11.2021, con il quale era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 9.717,35 a titolo di contributi gestione agricola
– lavoratori autonomi e associati per il periodo 1.2019 -12.2019 e relative sanzioni.
Il Tribunale rilevava che dalla documentazione versata in atti dal ricorrente risultava che , per il periodo indicato nell'avviso di CP_1
addebito impugnato, aveva lavorato alle dipendenze della società
[...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e Parte_3
determinato regolarmente denunciato alle autorità competenti. La prestazione di lavoro subordinato per l'anno 2019 non risultava disconosciuta in alcun verbale ispettivo dell' né il verbale del 2012 Pt_1
né quello del 2017 che riguardavano l' Organizzazione_1
Riteneva, dunque, che l'ente non aveva assolto Controparte_2
all'onere, su di esso incombente, di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, avendo prodotto documentazione non pertinente e priva di rilevanza probatoria in ordine al provvedimento impugnato;
condannava l alle spese di lite. Pt_1
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'ente soccombente con ricorso del 12.5.2022 cui resisteva l'appellato. 3
La causa è stata posta in decisione in data 16 maggio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante censura la decisione per avere ritenuto non rilevanti ai fini della prova della pretesa contributiva i documenti prodotti dall'ente, in quanto afferenti a un periodo anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato tra l'appellato e la società “ . Rileva che, contrariamente a quanto Parte_3
ritenuto dal primo giudice, il predetto rapporto di lavoro a tempo determinato, non impediva al di collaborare all'interno del CP_1
nucleo familiare come coltivatore diretto della madre. Insiste, pertanto, nella rilevanza probatoria degli accertamenti ispettivi prodotti in atti contenenti le dichiarazioni della madre dell'appellato, CP_3
aventi relativamente all'anno 2019 efficacia probatoria quanto
[...]
meno presuntiva.
Chiede in via istruttoria la prova per testi, già richiesta nel giudizio di primo grado, per come articolata in ricorso.
2. L'appello è infondato.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, l'art 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, richiede che l'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo 4
giudice (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2019, n. 11187). Nella fattispecie in esame l'appellante ha puntualmente individuato le statuizioni contestate e le ragioni della critica alla sentenza impugnata.
2.1.Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione proposta da avente a oggetto i contributi gestione agricola – Controparte_1
lavoratori autonomi per l'anno 2019.
Come esattamente rilevato dal giudice di primo grado l' ha Pt_1
posto a fondamento della iscrizione d'ufficio due verbali ispettivi, uno del 2012 con il quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra e la l' Controparte_1 Organizzazione_2
a seguito della dichiarazione di
[...] Controparte_2
(madre dell'odierno appellato) che dava atto che il figlio era stato denunciato erroneamente come lavoratore subordinato e invece collaborava con la madre dal 2010. Tale verbale riguarda il periodo
2010-2012.
L'altro verbale ispettivo richiamato dall è del 2017 e fa Pt_1
riferimento sempre alla ditta individuale Organizzazione_2
A seguito di tale verbale ,
[...] Persona_1
fratello dell'odierno appellato è stato iscritto alla gestione autonoma coltivatore diretti come coadiutore fino al 31.1.2015 e – si legge nel verbale – “dalla stessa data cesserà l'iscrizione come coadiutore del sig. . Entrambi i figli della titolare dal mese del Controparte_1
febbraio 2015 hanno continuato a svolgere la medesima attività nei medesimi luoghi, in qualità di soci della società (di Parte_3
cui non fa parte e pertanto con verbali a parte Controparte_4
saranno iscritti entrambi dalla suddetta data alla gestione dei
Coltivatori Diretti in qualità di titolari”. 5
La ditta individuale Organizzazione_2
è cessata nel 2016.
[...]
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr Cassazione civile sez. lav., 03/05/2024, , n.11977).
Osserva il collegio che dal verbale prodotto dall' non Pt_1
emerge alcun accertamento concreto in ordine al rapporto tra e la società né tale rapporto può Controparte_1 Parte_3
presumersi in virtù dell'esistenza di un precedente rapporto tenuto da con la ditta individuale. CP_1
L'odierno appellato ha prodotto documentazione che attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 14.1.2019 al
31.12.2019 alle dipendenze della società e riguarda Parte_3
un periodo successivo alla cancellazione della ditta individuale. Il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società Pt_3 [...]
non è stato disconosciuto dall' . Parte_3 Pt_1
La difesa dell'ente deduce in questo grado del giudizio che tale rapporto di lavoro subordinato non osta alla collaborazione di all'interno del nucleo familiare coltivatore diretto Controparte_1
della madre. Preso atto che la ditta individuale è cessata nel 2016 – osserva il collegio - non vi è alcun elemento indiziario che possa fare ritenere una tale collaborazione. Né a tal fine sono utili gli articolati di 6
prova formulati dall' che fanno sempre riferimento alla ditta Pt_1
individuale cessata nel 2016.
2.1.L'appello deve essere rigettato.
2.2.Ritiene il collegio che non ricorrano le condizioni per la condanna per responsabilità aggravata norma dell'art. 96 c.p.c. per mala fede o la colpa grave che richiede la violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza – nella specie insussistenti - non essendo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al
DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, disponendo la distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in € 2906,00 oltre rimborso spese generali, Cpa e IVA disponendo la distrazione in favore del difensore.
Dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis. 7
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 16 maggio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Elvira Maltese