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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Care' Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35- bis, comma 11, del D.lgs 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto RG n. 425/2023 promosso da
[...]
nato l'[...] a Lallè, in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Maria Corio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorr ente
-
contro
[...]
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
[.
- nonché con il CP_2 CP_1
avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 32 e 35 bis DLgs. 25/2008 e 737 CPC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ricorrente ha presentato tempestivamente domanda di protezione internazionale in data 05.06.2014. Con provvedimento dell'01.12.2014, la per il Controparte_1 riconoscimento della protezione internazionale di ha rigettato la CP_1 domanda di protezione internazionale, non ritenendo sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e in via subordinata della protezione speciale. Successivamente, in data 22.02.2019, il ricorrente ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale, che la Controparte_1 con provvedimento del 10.05.2019 ha dichiarato inammissibile
[...] non avendo addotto “nuovi elementi” in merito alla sua condizione personale ed alla situazione di sicurezza del suo Paese d'origine. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione dinanzi il Tribunale di Catanzaro, chiedendo: in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951;in via subordinata del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 251/2007, e, in via subordinata del diritto alla protezione umanitaria e/o del diritto all'asilo costituzionale. Il Tribunale di Catanzaro, con il decreto n.209/21, ha respinto il ricorso, negando qualsiasi forma di protezione internazionale, compresa quella umanitaria (o la protezione speciale come stabilito dallo stesso Giudice di primo grado) richiesta in via subordinata. Avverso il decreto n. 209/21 della Sezione specializzata per la protezione internazionale del Tribunale di Catanzaro, il ricorrente presentava ricorso per Cassazione, lamentando a motivo dello stesso, che tale decreto difettava di qualsiasi approfondimento e motivazione in ordine alla valutazione del paese di origine con riferimento alla condizione economica e sanitaria generale dei due Paesi e personale descritta dal ricorrente, oltre che dell'eventuale grado di inserimento acquisito in Italia, non essendo stata considerata la documentazione attestante il contratto di lavoro e le buste paga prodotte. La Corte Suprema di Cassazione quindi, con ordinanza n. 32023/2021, pubblicata in data 28 Ottobre 2022 ha accolto tutti i motivi addotti nel ricorso ed in particolare, in riferimento all'istituto della protezione speciale, ha disposto che “…il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Catanzaro”.
Pag. 2 di 8 Di qui il presente giudizio di rinvio, con cui il ricorrente ha chiesto al Tribunale il riconoscimento in suo favore: in via principale, del diritto alla protezione speciale.
All'udienza del 19.12.2023, il difensore si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo ed ha insistito per l'audizione, riservando produzione di ulteriore documentazione;
l'allora giudice designato, alla luce della documentazione depositata in atti, ha rinviato per l'audizione del ricorrente.
All'udienza dell'11.04.2023, nessuno è comparso ed il giudice, alla luce della documentazione lavorativa depositata in atti, ha rinviato per l'audizione del ricorrente e per la decisione.
All'udienza del 17.10.2024, nessuno è comparso ed il nuovo giudice subentrato sul ruolo ha rinviato per i medesimi incombenti.
All'udienza del 24.4.2025, il difensore ha rinunciato all'audizione e chiesto la decisione insistendo in tutte le richieste formulate nell'atto introduttivo, e cioè in via principale nella richiesta di protezione speciale ex artt. 19 TUI e 32 DLgs. 25/2008 nella formulazione applicabile ratione temporis; lo scrivente giudice, quindi, ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Avendo il ricorrente rinunciato implicitamente alla domanda di protezione internazionale, va valutata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocata forma di protezione complementare. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Pag. 3 di 8 Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute'
[…]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
Nozione di “vita familiare”, alla quale va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Pag. 4 di 8 Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e integrazione sociale sul territorio italiano. In Italia ha lavorato regolarmente e pressoché continuativamente dal 2022 in forza, prima di contratti a tempo determinato e poi di un contratto a tempo indeterminato, stipulati tutti con lo stesso datore di lavoro. È stata infatti prodotta la seguente documentazione lavorativa:
- Contratto e comunicazione relativa a rapporto di lavoro a CP_3 tempo determinato decorrente dal 04.06.2019 al 31.07.2019 e proroga al 31.08.2022 e del 07.07.2020 relativa a rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di manovale presso “CARTOTECNICA MEDITERRANEA SRL” con sede a Rosarno( RC) e buste paga;
- Estratto conto previdenziale 2025. Pertanto, è indubbio che fin dal suo arrivo sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui ha vissuto.
Pag. 5 di 8 Ed invero, il ricorrente ha dimostrato la sua volontà d'integrarsi nel tessuto sociale italiano: in primo luogo, attraverso l'impegno profuso per lo svolgimento di attività lavorativa, come documentato in atti;
Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). Né può avere rilievo dirimente in senso negativo per il ricorrente la circostanza che egli percepisca un reddito esiguo. Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione nella recente pronuncia n. 8373/2022 ha chiarito che
“in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia”. Nel caso di specie, in effetti, la retribuzione del ricorrente ha subito significativi incrementi fino al 2025. Ebbene, l' instaurazione di rapporti lavorativi con lo stesso datore di lavoro e la frequente proroga della loro durata, fino alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, il progressivo incremento del suo reddito lavorativo, sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il
Pag. 6 di 8 ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nulla sulle spese processuali essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il
[...]
, con la conseguenza che la liquidazione dovrebbe essere CP_1 effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione (sull'inapplicabilità dell'art. 133 DPR 115/2002 in caso analogo cfr. Cass. n. 18583/2012).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
- Nulla sulle spese processuali. Si comunichi. Così deciso in Catanzaro, il 22-5-2025
Presidente est.
Pag. 7 di 8 dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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