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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/4941
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 4941/2024 promossa da:
nata il [...], a [...], Brasile;
Parte_1 [...]
nato il [...], a [...], Brasile;
Controparte_1 Controparte_2
nato il [...], a [...], Brasile;
nata il
[...] Persona_1
16.06.1976, a San Paolo, Brasile, in proprio e unitamente a Controparte_3
entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata il [...], a [...], Brasile tutti rappresentati e Persona_2 difesi dall'Avv. Mauro Priolo (CF: ), del foro di Reggio Calabria pec CodiceFiscale_1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “NEL MERITO: accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti per trasmissione dello stato dai propri ascendenti e, per l'effetto, ordinare, all'Ufficiale di Stato Civile, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana dei ricorrenti nei registri dello Stato Civile, all'uopo provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
IN OGNI CASO: condannare il resistente alle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore CP_4 del sottoscritto procuratore che si dichiara, sin d'ora, antistatario.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_3
Invorio, provincia di Novara, in data 28.10.1864 (cfr. doc. in atti n. 2), il quale emigrava in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come riportato nel
“Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria
Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“CERTIFICA, su richiesta di che NON RISULTA, fino ad oggi, il Controparte_1
registro di naturalizzazione in nome di o o Persona_3 Persona_4
o figlio di e di Persona_4 Persona_3 Persona_5 [...]
, nativa di Italia, nata in data [...]” (cfr. doc. in atti n. 4). Per_6
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_5
comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del
20.3.2025, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 2.07.1892 l'avo sposava in Brasile (cfr. doc. in atti n. 3); Persona_3 Persona_7
- dalla predetta unione, in data 11.03.1894, nasceva la figlia (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_8
- in data 20.07.1918 si coniugava con (cfr. doc. in atti n. 6), con il quale, Persona_8 Persona_9
il 29.04.1919, partoriva (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_10
- in data 01.06.1945, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 8), la Persona_10 Persona_11
quale il 16.08.1951 generava la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 9), la quale si Parte_1
sposava in data 26.07.1975, con (cfr. doc. in atti n. 10); Persona_12
- dalla predetta unione matrimoniale nascevano gli ulteriori ricorrenti, Persona_13
in data 16.06.1976 (cfr. doc. in atti n. 11), in data 19.02.1978
[...] Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 12) e n data 27.11.1981 (cfr. doc. in atti n. 13); Controparte_2
- in data 06.04.2013, contraeva matrimonio con Persona_13 [...]
(cfr. doc. in atti n. 14), dando successivamente alla luce il 24.09.2014, la Controparte_3
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15). Persona_2
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_3 legge che fosse nativo dell'Italia, nonché dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1
– 3). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_3
italiana alla figlia la quale, tuttavia, non la trasmetteva al figlio in Persona_8 Persona_10
quanto nato in [...] antecedente al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_3 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure sanguinis, Persona_8
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino Persona_8
italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio e anche ai relativi Persona_3
discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1
Controparte_1 Parte_2 Persona_1
determinando i rapporti di
[...] Persona_2
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata il [...] in [...]; nato il [...]
[...] Controparte_1
in Brasile;
ato il 27.11.1981 in Brasile;
Controparte_2 Persona_1
nata il [...] in [...];
[...] Persona_2
nata il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.3.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Sara Perlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 4941/2024 promossa da:
nata il [...], a [...], Brasile;
Parte_1 [...]
nato il [...], a [...], Brasile;
Controparte_1 Controparte_2
nato il [...], a [...], Brasile;
nata il
[...] Persona_1
16.06.1976, a San Paolo, Brasile, in proprio e unitamente a Controparte_3
entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata il [...], a [...], Brasile tutti rappresentati e Persona_2 difesi dall'Avv. Mauro Priolo (CF: ), del foro di Reggio Calabria pec CodiceFiscale_1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “NEL MERITO: accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti per trasmissione dello stato dai propri ascendenti e, per l'effetto, ordinare, all'Ufficiale di Stato Civile, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana dei ricorrenti nei registri dello Stato Civile, all'uopo provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
IN OGNI CASO: condannare il resistente alle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore CP_4 del sottoscritto procuratore che si dichiara, sin d'ora, antistatario.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_3
Invorio, provincia di Novara, in data 28.10.1864 (cfr. doc. in atti n. 2), il quale emigrava in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come riportato nel
“Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della Segreteria
Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“CERTIFICA, su richiesta di che NON RISULTA, fino ad oggi, il Controparte_1
registro di naturalizzazione in nome di o o Persona_3 Persona_4
o figlio di e di Persona_4 Persona_3 Persona_5 [...]
, nativa di Italia, nata in data [...]” (cfr. doc. in atti n. 4). Per_6
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_5
comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del
20.3.2025, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 2.07.1892 l'avo sposava in Brasile (cfr. doc. in atti n. 3); Persona_3 Persona_7
- dalla predetta unione, in data 11.03.1894, nasceva la figlia (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_8
- in data 20.07.1918 si coniugava con (cfr. doc. in atti n. 6), con il quale, Persona_8 Persona_9
il 29.04.1919, partoriva (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_10
- in data 01.06.1945, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 8), la Persona_10 Persona_11
quale il 16.08.1951 generava la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 9), la quale si Parte_1
sposava in data 26.07.1975, con (cfr. doc. in atti n. 10); Persona_12
- dalla predetta unione matrimoniale nascevano gli ulteriori ricorrenti, Persona_13
in data 16.06.1976 (cfr. doc. in atti n. 11), in data 19.02.1978
[...] Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 12) e n data 27.11.1981 (cfr. doc. in atti n. 13); Controparte_2
- in data 06.04.2013, contraeva matrimonio con Persona_13 [...]
(cfr. doc. in atti n. 14), dando successivamente alla luce il 24.09.2014, la Controparte_3
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15). Persona_2
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_3 legge che fosse nativo dell'Italia, nonché dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1
– 3). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_3
italiana alla figlia la quale, tuttavia, non la trasmetteva al figlio in Persona_8 Persona_10
quanto nato in [...] antecedente al 01.01.1948.
A tal riguardo, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_3 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure sanguinis, Persona_8
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino Persona_8
italiano trasmetteva a sua volta al proprio figlio e anche ai relativi Persona_3
discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1
Controparte_1 Parte_2 Persona_1
determinando i rapporti di
[...] Persona_2
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata il [...] in [...]; nato il [...]
[...] Controparte_1
in Brasile;
ato il 27.11.1981 in Brasile;
Controparte_2 Persona_1
nata il [...] in [...];
[...] Persona_2
nata il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.3.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Sara Perlo