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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1752/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1752/2020, promossa da:
(C.F. , nato a TIRANA in [...] il Parte_1 C.F._1
19/02/1983, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. COZZI CHIARA MARIA PIERA del Foro di ST IO (VA), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] E MADHE in CP_1 C.F._2
ALBANIA il 11/06/1991, residente in [...]in Albania, rappresentata e difesa dall'Avv. KAPLLANI STELA del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 19 AVV. quale Curatrice Speciale nominata per il minore Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...] e residente in [...]; Per_1
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 14/10/2020 e
15/01/2021).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , per fatto Parte_1 CP_1
addebitabile alla moglie;
CP_1
Per_
- confermare l'affido super esclusivo del figlio minore al padre, con conseguente collocamento presso l'abitazione paterna;
- disporre il diritto di visita della madre in ambiente protetto, secondo le modalità che disporrà l'Autorità Giudiziaria, senza pernottamento presso la stessa;
- disporre a carico della IG.ra , a titolo di concorso per il mantenimento CP_1
Per_ del figlio un assegno mensile dell'importo di Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) – da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese – da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a far data dalla mensilità di maggio 2016, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche ed odontoiatriche, dei costi per il tempo libero (attività sportive e ricreative della figlia), delle spese scolastiche ed extrascolastiche. Tali obbligazioni varranno sino al raggiungimento della maggior età del figlio o, comunque, fino alla durata legale del corso universitario o parauniversitario dallo stesso prescelto;
pagina 2 di 19 in via istruttoria:
- si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze in fatto dedotte nel ricorso introduttivo, articolate in capitoli di prova e preceduti dalle parole “vero che”, con espressa riserva di integrazione delle istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”;
Per parte resistente : CP_1
“CONCLUSIONI
1-Revocare l´affido super esclusivo disposto dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 9 Dicembre 2020 in favore del padre disponendo l´affido condiviso del Parte_1
minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente - provvisorio - dello stesso presso il padre;
2- Ai sensi dell'art 709 ter c.p.c. considerato il grave, reiterato inadempimento del padre nonostante i provvedimenti adottati dal Tribunale, e comunque, considerata la documentata volontà del ricorrente di ostacolare qualsiasi incontro tra il minore e la madre, ivi compreso il percorso di psicoterapia consigliato dalle assistenti sociali;
ritenuti tali comportamenti idonei ad ostacolare il corretto svolgimento di qualsiasi modalità di affidamento del minore e considerato l'attuale e successivo pregiudizio arrecato a danno minore il quale non può incontrare la madre né elaborare il proprio vissuto Persona_1
con la figura materna (giungendo a considerare madre la recente compagna del padre) in via congiunta si chiede di adottare tutti i seguenti provvedimenti:
a- di ammonire il ricorrente IG. nato in [...] il [...] per il mancato Parte_1
e puntuale adempimento delle prescrizioni contenute nell'ordinanza presidenziale e le successive ordinanze adottate dal presente Tribunale in merito alle frequentazioni tra il minore e la madre, con espresso preavviso di ammonimento in caso reiterato inadempimento ed inottemperanza dello stesso in futuro;
pagina 3 di 19 b- di disporre, a carico del IG. il risarcimento dei danni morali causati al Parte_1
figlio e in favore del minore per aver ostacolato gli incontri tra il minore e la Persona_1
madre nella misura di euro 5.000 o in quella che sarà ritenuta di giustizia,;
c- di disporre, a carico del IG. ed in favore della convenuta Parte_1 CP_1 il risarcimento dei danni morali causati da quest'ultima per aver il ricorrente ostacolato le frequentazioni con il minore, nella misura di Euro 5.000 o in quella che sarà ritenuta di giustizia;
d- di condannare il IG. al pagamento di una sanzione amministrativa Parte_1
pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro in favore della Cassa delle ammende;
3- NEL SUPREMO INTERESSE DEL MINORE, Persona_1
Affinché non venga ulteriormente privato dell'essenziale figura materna, Voglia il presente
Ufficio:
-DISPORRE come di seguito la immediata calendarizzazione degli incontri tra madre e figlio - nonché tra il minore, la nonna e le zie materne - da attuarsi inizialmente tramite videochiamata utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza, da svolgersi periodicamente, ogni fine settimana per 30 minuti circa per i primi 6 mesi a decorrere dall'adozione del provvedimento, in presenza dell´assistente sociale;
- dopo questo primo periodo iniziale- di disporre, in aggiunta per i successivi 6 mesi, lo svolgimento in spazi protetti di almeno un incontro in presenza, ogni 2 mesi, tra la madre ed il figlio;
- infine, alla scadenza dell'anno, di disporre per il successivo anno almeno n.1 incontro ogni 2 mesi tra la madre ed il minore senza la presenza degli assistenti sociali;
- DISPORRE e STABILIRE altresì ,in considerazione del percorso di riavvicinamento del minore, da attuare con la madre tramite l'ausilio dei servizi minori incaricati del caso:
pagina 4 di 19 - L'obbligo del padre di accompagnare il figlio presso il Consultorio familiare “La casa” di Varese affinché possa intraprendere e seguire il percorso di psicoterapia consigliato dalle assistenti sociali in favore del minore Persona_1
- L'obbligo del padre di accompagnare il minore in Albania, una volta all'anno, durante le vacanze estive, al fine di consentire allo stesso di riprendere e mantenere rapporti diretti con la madre e con gli altri parenti materni (nonna,zio e zia materna) che ivi vivono stabilmente.
- In tutti i casi e in aggiunta a quanto sopra richiesto, disporre il preavviso di ammonimento e l'adozione congiunta di tutti i provvedimenti di cui all'art 709 ter c.p.c in caso di mancato ottemperanza alle suddette disposizioni da parte ricorrente Parte_1
e/o a quelle ulteriori che la S.V. riterrà congrue;
4- Attribuire, comunque, la separazione personale dei coniugi al marito Parte_2
per i gravi fatti posti in essere dal medesimo, esposti sia nella comparsa di Parte_1
costituzione e in quelle successive;
5- a far data dal 9 Dicembre 2020, l'assegno di mantenimento pari ad Euro 150, CP_3
disposto a carico della IG.ra a titolo di mantenimento del figlio minore per le CP_1
documentate, scarse possibilità economiche della madre, disoccupata, assistita con il gratuito patrocinio, e per tutte le motivazioni documentate ed allegate alla memoria del
09.01.2023 ed quella del 01.02.2023 dalle quali si evince che la convenuta è stata riconosciuta inabile al lavoro a causa della propria malattia, che vive esclusivamente con
l'aiuto dei propri familiari e di una indennità di malattia di circa 62,34 euro mensili;
(si prega di prendere visione delle memorie dalle quali risulta altresì che solo con in data
14.09.2022 in Albania veniva imposto un salario minimo, relativamente al quale la somma di 150 euro disposta a carico della madre in favore del minore rappresenta oltre la metà del salario minimo e la somma di circa 2-3 mensilità percepite a titolo di indennità di malattia);
6- In considerazione anche del comportamento processuale, riconoscere comunque ,
l´obbligo del ricorrente al pagamento di un contributo di mantenimento Parte_1
pagina 5 di 19 pari ad Euro 300 in favore della moglie viste le scarse condizioni CP_1
economiche della stessa e al fine di consentirle di recarsi in Italia per riprendere i contatti con il figlio minore Persona_1
7- Rigettare espressamente la richiesta di addebito della separazione avanzata da controparte e comunque, rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata
Esclusivamente in via subordinata, disporre i provvedimenti che il presente Ufficio riterrà congrui ed idonei in favore del minore per garantire ed agevolare gli incontri tra madre e figlio disponendo comunque la calendarizzazione degli stessi perso atto della documentata, mancata volontà del padre in tal senso.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari e spese forfettarie in favore dello scrivente difensore, come da separata richiesta di liquidazione degli onorari.”;
Per il Curatore Speciale del Minore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: -
Confermare l'affido super esclusivo del minore al padre con collocamento Persona_1
presso lo stesso, come già disposto con ordinanza presidenziale del 9.12.2020; - Preso atto del rifiuto del minore di incontrare la madre, disporre ogni più opportuno intervento affinchè il minore svolga un percorso di supporto psicologico finalizzato alla piena presa di consapevolezza ed all'elaborazione del rapporto con la figura materna, differendo all'esito dello stesso ogni valutazione e decisione in merito alla ripresa dei rapporti con la madre ed alla regolamentazione delle frequentazioni;
- Laddove questo Giudice ritenesse
Per_ di regolamentare sin da ora le modalità di incontro tra e la madre, disporre che gli stessi avvengano in Spazio Neutro o altra modalità equipollente, nonché con ogni supporto necessario, non da ultimo compresi quelli eventualmente opportuni in ragione delle differenze linguistiche emerse in corso di giudizio;
- Con liquidazione delle spese come da istanza di liquidazione dei compensi per il Patrocinio a spese dello Stato che ci si riserva di depositare separatamente.”.
pagina 6 di 19 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2020 la parte ricorrente sig. Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei confronti della parte resistente sig.ra , matrimonio contratto in NDROQ in CP_1
ALBANIA in data 27/12/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Morazzone (VA) al n. 15, parte II, serie C, dell'anno 2019; da tale unione è nato a [...] in data [...] il figlio minorenne Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione con addebito di responsabilità alla moglie resistente, con affido super-esclusivo del figlio a sé, con collocamento presso di sé, con previsione di visite materne in ambiente protetto, senza previsione di pernottamento;
con previsione di un assegno di mantenimento ordinario indiretto a carico della madre per € 150,00 mensili con decorrenza maggio 2016, oltre rivalutazione di legge e spese straordinarie al 50%; con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato:
- che a seguito di crisi coniugale, il ricorrente adiva una prima volta il Tribunale di
Varese (R.G. 1509/2016) con domanda di divorzio diretto con applicazione della legge albanese, ma il procedimento si concludeva con sentenza n. 197 del
04/03/2020 di improcedibilità del ricorso;
- che la moglie, sin dal novembre 2014 manifestava disagio di natura psichiatrica
(“psicosi non organica non specificata”);
- che la stessa non era in grado di badare alla casa ed al figlio, ponendo in essere anche comportamenti potenzialmente pericolosi per lo stesso;
- che la stessa in data 20/03/2019, a seguito di particolare agitazione psicofisica, si allontanava dall'abitazione coniugale con il proprio passaporto ed il proprio permesso di soggiorno;
- che, a seguito del ritrovamento del di lei telefono spento e delle chiavi di casa in un cestino, non sapendone la localizzazione, il marito si recava presso i Carabinieri in data 21/03/2016 denunciandone la scomparsa;
pagina 7 di 19 - che in data 24/03/2016 la resistente e la di lei madre tentavano di introdursi nell'abitazione coniugale, forzando la porta d'ingresso;
- che la resistente comunicava ai Carabinieri intervenuti di essere ritornata per prendere il proprio figlio;
- che, dopo tali eventi, la resistente non ha più contattato il ricorrente, non facendo avere notizie di sé per gli anni trascorsi;
- che dalla relazione del Servizio Sociale della causa R. G. 1509/206 poi esitata in improcedibilità, è emersa una buona capacità genitoriale del ricorrente, concludendo i professionisti incaricati per un affido esclusivo del minore al padre.
Il ricorrente ha depositato ricorso notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nonché documentazione fiscale (730 2020 per redditi 2019, da cui emerge la proprietà di immobili e un reddito imponibile di € 19.245,00.
Nessuno si è costituito in giudizio per la parte resistente.
È comparso il solo ricorrente personalmente all'udienza presidenziale del
09.12.2020; il ricorrente, richiesto dal Presidente, ha dichiarato: “Con mia moglie abitavo a morazzone in via sensi 40 io un anno e mezzo fa sono andato ad abitare in via libertà 30 a morazzone non so più nulla di mia moglie dal 20/03/2016 quando è andata via di casa
Per_ abito con e con la mia compagna con cui sono convivente da un anno e con i miei genitori la madre non si è più fatta sentire né vedere neanche con il bambino la madre prima di andare via da casa non è stata bene ha avuto una forma di depressione è stata ricoverata per una settimana in psichiatria non lavorava né voleva saperne del bambino poi è andata a Torino dai suoi zii e da lì ne ho perso le tracce il bambino solo inizialmente chiedeva della mamma poi si è abituato non ha più chiesto di lei lavoro come gommista alla Nuova Orrigoni Gomme di Varese percepisco circa 1.500 € mensili comprensivi degli assegni familiari che ammontano a circa 80 € la casa in cui abito è di mia proprietà pago
600 € di mutuo che scadrà tra 15 anni se non di più la mia compagna lavora a tempo determinato prima faceva la cameriera adesso lavora in una macelleria con un contratto che scadrà a fine dicembre guadagnerebbe circa € 900,00 facendo 40 ore settimanali ma
pagina 8 di 19 sino ad ora ne ha fatte solo la metà i miei genitori non percepiscono pensione mio padre andrà in Albania a fare tutte le pratiche per poterla percepire mi aiutano la gestione del bambino portandolo a scuola .
Con i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti del 09/12/2020 è stato disposto l'affido super esclusivo del minore al padre, con collocamento presso Per_1
l'abitazione dello stesso;
contributo economico materno per € 150,00 mensili, con decorrenza dicembre 2020, oltre rivalutazione annuale di legge;
con incarico ai Servizi
Sociali competenti di calendarizzare gli incontri madre-figlio con modalità protette ed osservate in Spazio Neutro qualora la madre garantisca la reperibilità, continuità e serietà nella ripresa della relazione con il figlio.
Notificata l'ordinanza presidenziale ex art. 143 c.p.c., il ricorrente ha depositato
Memoria Integrativa;
alla prima udienza, dichiarata la contumacia della resistente, sono stati assegnati i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Spirati i termini per memorie, nelle more della nuova udienza di comparizione, in data 21/09/2021 si è costituita in giudizio la resistente sig.ra , CP_1
contestando fortemente la ricostruzione fattuale e fornendo la propria versione dei fatti che hanno portato alla crisi coniugale.
La resistente ha chiesto, previa dichiarazione di nullità delle notifiche operate ex art. 143 c.p.c., la remissione in termini. Nel merito, la stessa ha chiesto un assegno per il proprio mantenimento per 300,00 mensili, la revoca dell'affidamento super esclusivo e interventi volti a consentire il recupero della relazione del figlio minorenne con la madre e la famiglia materna in Albania;
con revoca di ogni contributo a proprio carico per il figlio;
con rigetto della domanda di addebito della separazione.
All'udienza 22/09/2021 è stata revocata la contumacia della resistente costituitasi.
Con Decreto n. 81/2021 dell'ottobre 2021 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
pagina 9 di 19 Con articolata ordinanza 10.12.2021, accertata e dichiarata la nullità delle notifiche operate, preso atto del regresso del procedimento alla fase di prima udienza avanti al G.I. (il procedimento non regredisce alla fase presidenziale) con caducazione di provvedimenti provvisori emessi, rimessa in termini la resistente per la costituzione in giudizio, ribadita integralmente nella sostanza l'ordinanza presidenziale ed i relativi provvedimenti ivi adottati, sono stati assegnati alle parti nuovi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Sono state acquisite relazioni dei Servizi Sociali incaricati.
Rigettate le istanze istruttorie delle parti, rigettate le istanze di modifica dei provvedimenti provvisori ex art. 709 co. 4 c.p.c., disposta prosecuzione degli interventi delegati al Servizio Sociale territorialmente compente, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 04/07/2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio;
con sentenza parziale n.
180/2024 pubblicata in data 12/02/2024 è stata dichiarata la separazione personale fra le parti, rigettata la domanda di addebito di responsabilità formulata dal ricorrente, dichiarata inammissibile la domanda di addebito formulata dalla resistente, e disposto per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza con la quale è stato nominato Curatore Speciale al minore, nonché disposto l'ascolto dello stesso, nelle more dodicenne.
Costituitosi in giudizio il Curatore Speciale del minore, svolto l'incombente dell'ascolto, acquisite relazioni dei Servizi Sociali incaricati, la causa è stata poi rimessa in decisione sulle conclusioni precisate con la modalità cartolare autorizzata ex art. 127 ter
c.p.c. e nuova assegnazione dei richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 03/10/2024.
La causa passa quindi nuovamente in decisione al Collegio.
pagina 10 di 19 ***********
1) Le pronunce già emesse, nonché giurisdizione e legge applicabile
Con sentenza parziale n. 180/2024 pubblicata in data 12/02/2024 è già stata dichiarata la separazione personale fra le parti, con esclusione di addebito di responsabilità sia al ricorrente che alla resistente.
Ancora, come già affermato e statuito anche in sede di sentenza parziale già emessa, preliminarmente deve affermarsi anche in questa sede la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento UE 111/2019.
Invero, l'ultima residenza abituale dei coniugi era ubicata in Italia, ove il ricorrente risiede attualmente, in Morazzone (VA).
L'efficacia universale del suddetto regolamento, applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli
Stati membri, deve essere desunta in linea con quanto già riconosciuto dalla Corte di
Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007 C68/07 vs con riferimento al Per_2 Per_3
Regolamento UE 2201/2003, ritenuto applicabile anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
Ancora, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 1259/2020, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, risulta applicabile la legge italiana, in quanto è stata ubicata in
Italia la residenza abituale dei coniugi, paese ove ancora risiede il ricorrente (precisamente in Morazzone); anche con riferimento a tale regolamento, l'efficacia universale e, pertanto,
l'applicabilità dello stesso anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi discende da quanto espressamente si legge al considerando n.12 e all'art. 4.
2) L'assegno di mantenimento per la moglie
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, nonostante l'evidente disparità reddituale fra le parti (per la quale vedi infra il par. 4), non ricorrono nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento in favore della moglie dell'assegno richiesto.
pagina 11 di 19 Infatti, in prima battuta, non è dato conoscere l'effettivo tenore di vita della resistente;
la stessa, infatti, si è limitata ad allegare gli importi percepiti quale pensione di malattia/invalidità in Albania, per le sue patologie, senza nulla dedurre o allegare in rodine al suo effettivo tenore di vita in Albania: non è noto ove di dimori, se non l'indirizzo nell'intestazione degli atti, senza che sia mai stata dettagliata la sua concreta condizione di vita. Infetti, dagli atti processuali emerge che al stessa di trovi presso parenti, ma non è noto il tenore di vita di questi, la loro contribuzione o meno alla vita della resistente, ovvero se la resistente, nonostante le certificazioni in atti, svolga attività di qualche tipo.
In definitiva, anche alla luce della non particolare lunghezza del vincolo coniugale
(2010-2016), ritiene il Collegio che sia del tutto interrotto il nesso causale fra la rottura coniugale e lo stato di necessità invocato dalla resistente, così impedendo la possibilità di riconoscere in suo favore una contribuzione economica a carico dell'ex marito.
Infatti, in secondo luogo, non sono neppure allegate particolari circostanze idonee a ricostruire il tenore di vita in costanza di matrimonio, neppure allegato come particolarmente florido.
In definitiva, la domanda va rigettata.
3) Il figlio della coppia (Varese, 01/07/2012): affidamento, collocamento, Per_1
frequentazione con il genitore non collocatario
Ritiene il Collegio che debba essere confermato il regime di affidamento c.d. super- Per_ esclusivo del minore al padre ricorrente, . Parte_1
Con riferimento ai requisiti richiesti, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito quale sia il doppio onere valutativo e motivazionale del Giudice, laddove si ritenga di addivenire ad una pronuncia di affido “non-condiviso”; è stato infatti precisato come: “In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa
pagina 12 di 19 ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (…). ” – cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
6535 del 06/03/2019, Rv. 653630 – 02.
E infatti, ritiene il Collegio che sia giustificato il disposto affidamento in via esclusiva al padre alla luce delle allegazioni e deduzioni della parte ricorrente circa la totale assenza della madre dalla vita del minore, da quasi un decennio, nonché dalle oggettive difficoltà di frequentazione dovute sia alla distanza (la madre non torna in Italia da circa un decennio e non pare averne intenzione neanche in futuro) sia alla scarsa manifestazione di un effettivo interesse all'accudimento, morale ed economico, da parte della stessa, nonostante le domande a più riprese avanzate in questa sede, risolvendosi le poche occasioni di incontro mediate dai Servizi Sociali in sporadiche videochiamate a distanza;
invero, neppure la stessa ha mai presenziato alle udienze di questo giudizio, né ha mai partecipato alle udienze pur celebrate in parte ex art. 127 bis c.p.c.
Al contrario, il ricorrente appare figura genitoriale adeguata e idonea a garantire al minore le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata, in quanto unico genitore che si è fatto carico, nel corso degli anni e fin dalla più tenera età (la resistente si è allontanata dal figlio quando aveva 4 anni e non l'ha più incontrato di persona da allora), di Per_ ogni incombenza relativa all'accudimento di non solo morale ma anche materiale.
Ed invero, a fronte di un comportamento paterno che inizialmente pareva non aver colto appieno la necessità di confronto e aperta condivisione per gli interventi del Servizio
Sociale in favore del nucleo familiare e del minore, anche e soprattutto a seguito della nomina di un Curatore Speciale in favore del minore, la situazione risulta essere tranquillizzante e rientrata in un clima di normale intervento dei Servizi Sociali (in disparte gli esiti non positivi circa l'apertura del minore alla relazione materna, dipendenti da un complesso di circostanze, non tutte controllabili).
D'altra parte, però, la totale assenza di fatto di relazione e l'oggettiva distanza, non solo geografica, fra le parti in causa, impedisce la possibilità di lasciare il minore in balia di un affido condiviso fra i genitori, che si risolverebbe in uno stallo decisionale per ogni questione che lo riguardi.
pagina 13 di 19 Quanto al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, ritiene il
Collegio che debba essere confermato l'incarico in corso di causa già assegnato ai Servizi
Sociali, al fine di garantire un primo lavoro sul minore stesso, di tipo psicologico, al fine di consentire allo stesso la possibilità di elaborare un proprio pensiero, scevro da costrizioni esterne, e tale da garantire in lui l'accesso alla figura materna, riapparsa nella sua vita dopo tutto questo tempo.
In difetto di volontà del minore, non potranno certo essere coartate visite, in presenza o in video, fra la madre e il figlio, prevalendo indubbiamente il diritto del minore alla propria serenità di vita, quantomeno temporanea, sul diritto della madre a reincontrare il figlio, fintanto che è minorenne.
In definitiva, il Servizio Sociale rimane incaricato di monitorare i progressi del percorso personale del minore, attivando, ove emerga la sua volontà, incontri in presenza madre/figlio necessariamente in Spazio Neutro, con progressiva eventuale successiva liberalizzazione, secondo l'andamento degli stessi.
4) Gli aspetti economici
Ritiene il Collegio di dover stabilire a carico del genitore non collocatario una contribuzione minimale, nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 20% delle spese straordinarie.
Ed invero, è indubbia la situazione economicamente complessa della resistente, affetta da patologie di tipo psichiatrico, rientrata da dieci anni in Albania, paese ove il costo della vita e gli stipendi sono inferiori a quelli italiani;
ciò non toglie, però, che il centro di
Per_ interessi che i genitori avevano scelto per il minore era l'Italia, ove infatti è nato e ha passato l'intera sua vita sino ad oggi, dovendo quindi parametrarsi a tale tenore di vita la quantificazione della contribuzione economica in suo favore.
Pur documentata dalla difesa resistente la scarna pensione di invalidità percepita dalla resistente, ciò non di meno, il mantenimento ordinario indiretto per il figlio non può essere escluso del tutto, in ragione dei diritti ed obblighi, di rango anche costituzionale, che tutelano il minore (cfr. art. 30 Costituzione, art. 315 bis c.c.), richiedendo in ogni caso un contributo per il sostentamento ai genitori che lo abbiano riconosciuto.
pagina 14 di 19 Al contempo, il ricorrente è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabile, per il quale percepisce circa € 20.000,00 lordi annui (nel frattempo presumibilmente incrementati, anche se di poco, secondo l'ordinaria crescita dei redditi, in ragione del fatto che l'ultima dichiaraizone versata in atti riguarda i redditi 2020 – cfr. doc. 11); alla conduzione della vita familiare del ricorrente concorrerà, presumibilmente, anche la nuova compagna dello stesso, con condivisione delle spese, ma i cui redditi non assumono particolare rilievo nella fattispecie in ragione dell'ISEE familiare complessivo di cui in atti per soli € 7.000,00 circa (cfr. doc. 12 ricorrente).
In definitiva, appare equa la quantificazione del contributo nella misura minimale di
€ 150,00 mensili, stabilita spesso da questo Tribunale per i soggetti nullatenenti, disoccupati, finanche carcerati.
La statuizione decorrerà dalla domanda giudiziale, e quindi dalla prima mensilità in scadenza successiva al deposito del ricorso (id est dall'agosto 2020 compreso), non retrodatarsi a prima dell'introduzione del giudizio;
non è infatti ammissibile nei giudizi di famiglia ogni domanda relativa a contribuzione pregressa, dovendosi, in ipotesi, attivare gli ordinari strumenti contenziosi;
su tale somma è dovuta l'ordinaria rivalutazione ex lege.
L'assegno unico universale, o misura statale equivalente, sarà integralmente in favore del padre affidatario, a norma di legge art. 6 co. 4 d.lgs. n. 230/2021.
Quanto al riparto delle spese straordinarie, alla luce dell'oggettivo divario reddituale fra i genitori, deve riconoscersi a carico della resistente esclusivamente il 20% delle spese straordinarie relative al minore, secondo le regole e con le modalità di cui alle linee guida del Tribunale di Varese vigenti (ultima versione 01.02.2018).
5) Le ulteriori domande
Ritiene il Collegio che le domande formulate ex art. 709 ter c.p.c. dalla resistente non possano trovare accoglimento.
Invero, tutti i provvedimenti richiesti (ammonimento, risarcimento del danno in favore del minore, risarcimento del danno in favore della madre, sanzione amministrativa)
pagina 15 di 19 si fondano sulla imputazione di responsabilità in capo al ricorrente per l'atteggiamento stativo e ostacolante alla relazione madre/figlio.
Ed invero, ogni valutazione deve essere compiuta all'attualità, in ragione del noto principio secondo cui le decisioni in materia familiaristica hanno un limitato valore di giudicato, e cioè rebus sic stantibus.
Allo stato, infatti, risulta piena l'adesione paterna agli interventi disposti dal
Tribunale e, grazie anche all'ausilio del Curatore Speciale appositamente nominato, sono in corso gli interventi prescritti;
trattandosi di interventi in materia socio-psicologica, con delega all'attuazione al servizio pubblico, ogni questione inerente le tempistiche non può certo essere attribuita al padre ricorrente.
Non sussistono, pertanto, allo stato, i presupposti per la pronuncia di ammonimento richiesta
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, che può valevolmente volgersi anche al passato, non ignora questo Collegio le motivazioni che hanno portato alla remissione della causa sul ruolo a seguito di sentenza parziale;
invero, però la situazione cristallizzata nella sentenza parziale pubblicata il 12/02/2024, ove è effettivamente in parte stigmatizzato il comportamento paterno (ma, si badi bene, non perché ostativo o perché dannoso nei confronti del figlio o della madre, ma perché non comprendente appieno il valore e l'importanza dell'intervento del Servizio Sociale disposto in favore del nucleo familiare), risale al momento dell'assunzione in decisione, attuata con provvedimento ben risalente, del 07/07/2023, cui sono poi seguiti gli scritti conclusivi e l'emissione del provvedimento decisorio.
Dall'estate 2023 all'attualità, le relazioni dei Servizi Sociali e anche gli atti del
Curatore Speciale, in uno con l'ascolto diretto del minore ad opera del Giudice Relatore Per_ (Cfr. verbale 19/03/2024 ascolto di , hanno fatto emergere un quadro del tutto differente, dal quale esula ogni comportamento pregiudizievole del padre ricorrente.
In definitiva, peraltro, viene chiesto il risarcimento al padre per la mancata attivazione delle frequentazioni madre/figlio, quando queste erano espressamente delegate pagina 16 di 19 ai Servizi Sociali in Spazio Neutro, e non già immediate, ma secondo l'andamento degli incontri, la volontà del minore, eventuali valutazioni in favore dello stesso, secondo le ordinarie tempistiche e dinamiche imprevedibili proprie delle scienze umane.
Tutte le domande formulate ex art. 709 ter c.p.c. (vigente ratione temporis) sono pertanto rigettate, in difetto di sussistenza dei requisiti di legge per il loro accoglimento.
6) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La natura della controversia, la pronuncia necessaria sullo status e l'interesse
Per_ preminente del figlio al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza con particolare riferimento alle reciproche domande di addebito, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura del 50% a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
Alla luce della maggiore soccombenza della parte resistente, questa sopporterà il residuo 50% delle spese di lite, con condanna della stessa al pagamento in favore di parte ricorrente;
invero, l'ammissione la beneficio del patrocinio a spese dello stato non esonera la parte soccombente dal pagamento delle spese di lite alla parte vittoriosa (cfr. Cass. civ.,
Sent. n. 10053/2012).
Le spese di lite del Curatore Speciale del minore sono integralmente compensate nei rapporti con entrambe le parti, attesa l'attività nell'interesse di entrambi i genitori, in favore del minore loro figlio;
con l'espressa precisazione che le spese del Curatore Speciale resteranno a carico dell'Erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio e a carico dei genitori (quale spesa straordinaria a favore del figlio) qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 e €
520.000,00 (cfr. art. 5 co. 6 D.M. cit. – cause di valore indeterminabile di complessità non pagina 17 di 19 alta), in misura pari alla media, valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria a mezzo servizi sociali, della durata della lite, e della doppia fase decisoria in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, già emessa sentenza parziale in corso di causa n. 180/2024 pubblicata il
12/02/2024, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie;
2) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di (Varese, Persona_1
01/07/2012) in via c.d. super-esclusiva al padre, presso il quale rimarrà collocato;
per l'effetto, il padre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine a tutte le scelte relative al minore, nessuna esclusa, in via meramente esemplificativa anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, relative a mero titolo esemplificativo all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e minore possano avvenire solo potranno essere in ipotesi attivate, previa valutazione del Servizio
Sociale competente circa l'evoluzione del percorso personale del minore, alla luce della sua volontà, laddove ciò venga valutato come non pregiudizievole per il minore stesso, con incontri in presenza che verranno organizzati mediante predisposizione di un calendario con modalità iniziali necessariamente osservate e protette;
con successiva eventuale liberalizzazione secondo l'andamento;
4) DISPONE che la madre contribuisca al mantenimento CP_1
ordinario indiretto del minore mediante la corresponsione al padre Pt_1
dell'importo di € 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla
[...]
mensilità di agosto 2020 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione agosto 2021); oltre al 20% delle spese straordinarie secondo il pagina 18 di 19 Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese, Linee Guida 01.02.2018; assegno unico universale integralmente in favore del padre, ex lege;
5) RIGETTA le domande ex art. 709 ter c.p.c. formulate da parte resistente;
6) COMPENSA integralmente le spese di lite del Curatore Speciale nei confronti di entrambi i genitori, con la precisazione di cui in parte motiva;
7) COMPENSA fra parte ricorrente e parte resistente le spese di lite nella misura del
50%;
8) CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte CP_1
ricorrente del residuo 50% delle spese di lite, che si liquidano ai Parte_1 sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., già per la quota del 50% dovuta, in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13/02/205.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1752/2020, promossa da:
(C.F. , nato a TIRANA in [...] il Parte_1 C.F._1
19/02/1983, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. COZZI CHIARA MARIA PIERA del Foro di ST IO (VA), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] E MADHE in CP_1 C.F._2
ALBANIA il 11/06/1991, residente in [...]in Albania, rappresentata e difesa dall'Avv. KAPLLANI STELA del Foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 19 AVV. quale Curatrice Speciale nominata per il minore Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...] e residente in [...]; Per_1
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 14/10/2020 e
15/01/2021).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , per fatto Parte_1 CP_1
addebitabile alla moglie;
CP_1
Per_
- confermare l'affido super esclusivo del figlio minore al padre, con conseguente collocamento presso l'abitazione paterna;
- disporre il diritto di visita della madre in ambiente protetto, secondo le modalità che disporrà l'Autorità Giudiziaria, senza pernottamento presso la stessa;
- disporre a carico della IG.ra , a titolo di concorso per il mantenimento CP_1
Per_ del figlio un assegno mensile dell'importo di Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) – da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese – da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a far data dalla mensilità di maggio 2016, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche ed odontoiatriche, dei costi per il tempo libero (attività sportive e ricreative della figlia), delle spese scolastiche ed extrascolastiche. Tali obbligazioni varranno sino al raggiungimento della maggior età del figlio o, comunque, fino alla durata legale del corso universitario o parauniversitario dallo stesso prescelto;
pagina 2 di 19 in via istruttoria:
- si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze in fatto dedotte nel ricorso introduttivo, articolate in capitoli di prova e preceduti dalle parole “vero che”, con espressa riserva di integrazione delle istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”;
Per parte resistente : CP_1
“CONCLUSIONI
1-Revocare l´affido super esclusivo disposto dal Presidente del Tribunale con ordinanza del 9 Dicembre 2020 in favore del padre disponendo l´affido condiviso del Parte_1
minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente - provvisorio - dello stesso presso il padre;
2- Ai sensi dell'art 709 ter c.p.c. considerato il grave, reiterato inadempimento del padre nonostante i provvedimenti adottati dal Tribunale, e comunque, considerata la documentata volontà del ricorrente di ostacolare qualsiasi incontro tra il minore e la madre, ivi compreso il percorso di psicoterapia consigliato dalle assistenti sociali;
ritenuti tali comportamenti idonei ad ostacolare il corretto svolgimento di qualsiasi modalità di affidamento del minore e considerato l'attuale e successivo pregiudizio arrecato a danno minore il quale non può incontrare la madre né elaborare il proprio vissuto Persona_1
con la figura materna (giungendo a considerare madre la recente compagna del padre) in via congiunta si chiede di adottare tutti i seguenti provvedimenti:
a- di ammonire il ricorrente IG. nato in [...] il [...] per il mancato Parte_1
e puntuale adempimento delle prescrizioni contenute nell'ordinanza presidenziale e le successive ordinanze adottate dal presente Tribunale in merito alle frequentazioni tra il minore e la madre, con espresso preavviso di ammonimento in caso reiterato inadempimento ed inottemperanza dello stesso in futuro;
pagina 3 di 19 b- di disporre, a carico del IG. il risarcimento dei danni morali causati al Parte_1
figlio e in favore del minore per aver ostacolato gli incontri tra il minore e la Persona_1
madre nella misura di euro 5.000 o in quella che sarà ritenuta di giustizia,;
c- di disporre, a carico del IG. ed in favore della convenuta Parte_1 CP_1 il risarcimento dei danni morali causati da quest'ultima per aver il ricorrente ostacolato le frequentazioni con il minore, nella misura di Euro 5.000 o in quella che sarà ritenuta di giustizia;
d- di condannare il IG. al pagamento di una sanzione amministrativa Parte_1
pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro in favore della Cassa delle ammende;
3- NEL SUPREMO INTERESSE DEL MINORE, Persona_1
Affinché non venga ulteriormente privato dell'essenziale figura materna, Voglia il presente
Ufficio:
-DISPORRE come di seguito la immediata calendarizzazione degli incontri tra madre e figlio - nonché tra il minore, la nonna e le zie materne - da attuarsi inizialmente tramite videochiamata utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza, da svolgersi periodicamente, ogni fine settimana per 30 minuti circa per i primi 6 mesi a decorrere dall'adozione del provvedimento, in presenza dell´assistente sociale;
- dopo questo primo periodo iniziale- di disporre, in aggiunta per i successivi 6 mesi, lo svolgimento in spazi protetti di almeno un incontro in presenza, ogni 2 mesi, tra la madre ed il figlio;
- infine, alla scadenza dell'anno, di disporre per il successivo anno almeno n.1 incontro ogni 2 mesi tra la madre ed il minore senza la presenza degli assistenti sociali;
- DISPORRE e STABILIRE altresì ,in considerazione del percorso di riavvicinamento del minore, da attuare con la madre tramite l'ausilio dei servizi minori incaricati del caso:
pagina 4 di 19 - L'obbligo del padre di accompagnare il figlio presso il Consultorio familiare “La casa” di Varese affinché possa intraprendere e seguire il percorso di psicoterapia consigliato dalle assistenti sociali in favore del minore Persona_1
- L'obbligo del padre di accompagnare il minore in Albania, una volta all'anno, durante le vacanze estive, al fine di consentire allo stesso di riprendere e mantenere rapporti diretti con la madre e con gli altri parenti materni (nonna,zio e zia materna) che ivi vivono stabilmente.
- In tutti i casi e in aggiunta a quanto sopra richiesto, disporre il preavviso di ammonimento e l'adozione congiunta di tutti i provvedimenti di cui all'art 709 ter c.p.c in caso di mancato ottemperanza alle suddette disposizioni da parte ricorrente Parte_1
e/o a quelle ulteriori che la S.V. riterrà congrue;
4- Attribuire, comunque, la separazione personale dei coniugi al marito Parte_2
per i gravi fatti posti in essere dal medesimo, esposti sia nella comparsa di Parte_1
costituzione e in quelle successive;
5- a far data dal 9 Dicembre 2020, l'assegno di mantenimento pari ad Euro 150, CP_3
disposto a carico della IG.ra a titolo di mantenimento del figlio minore per le CP_1
documentate, scarse possibilità economiche della madre, disoccupata, assistita con il gratuito patrocinio, e per tutte le motivazioni documentate ed allegate alla memoria del
09.01.2023 ed quella del 01.02.2023 dalle quali si evince che la convenuta è stata riconosciuta inabile al lavoro a causa della propria malattia, che vive esclusivamente con
l'aiuto dei propri familiari e di una indennità di malattia di circa 62,34 euro mensili;
(si prega di prendere visione delle memorie dalle quali risulta altresì che solo con in data
14.09.2022 in Albania veniva imposto un salario minimo, relativamente al quale la somma di 150 euro disposta a carico della madre in favore del minore rappresenta oltre la metà del salario minimo e la somma di circa 2-3 mensilità percepite a titolo di indennità di malattia);
6- In considerazione anche del comportamento processuale, riconoscere comunque ,
l´obbligo del ricorrente al pagamento di un contributo di mantenimento Parte_1
pagina 5 di 19 pari ad Euro 300 in favore della moglie viste le scarse condizioni CP_1
economiche della stessa e al fine di consentirle di recarsi in Italia per riprendere i contatti con il figlio minore Persona_1
7- Rigettare espressamente la richiesta di addebito della separazione avanzata da controparte e comunque, rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata
Esclusivamente in via subordinata, disporre i provvedimenti che il presente Ufficio riterrà congrui ed idonei in favore del minore per garantire ed agevolare gli incontri tra madre e figlio disponendo comunque la calendarizzazione degli stessi perso atto della documentata, mancata volontà del padre in tal senso.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari e spese forfettarie in favore dello scrivente difensore, come da separata richiesta di liquidazione degli onorari.”;
Per il Curatore Speciale del Minore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: -
Confermare l'affido super esclusivo del minore al padre con collocamento Persona_1
presso lo stesso, come già disposto con ordinanza presidenziale del 9.12.2020; - Preso atto del rifiuto del minore di incontrare la madre, disporre ogni più opportuno intervento affinchè il minore svolga un percorso di supporto psicologico finalizzato alla piena presa di consapevolezza ed all'elaborazione del rapporto con la figura materna, differendo all'esito dello stesso ogni valutazione e decisione in merito alla ripresa dei rapporti con la madre ed alla regolamentazione delle frequentazioni;
- Laddove questo Giudice ritenesse
Per_ di regolamentare sin da ora le modalità di incontro tra e la madre, disporre che gli stessi avvengano in Spazio Neutro o altra modalità equipollente, nonché con ogni supporto necessario, non da ultimo compresi quelli eventualmente opportuni in ragione delle differenze linguistiche emerse in corso di giudizio;
- Con liquidazione delle spese come da istanza di liquidazione dei compensi per il Patrocinio a spese dello Stato che ci si riserva di depositare separatamente.”.
pagina 6 di 19 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2020 la parte ricorrente sig. Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei confronti della parte resistente sig.ra , matrimonio contratto in NDROQ in CP_1
ALBANIA in data 27/12/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Morazzone (VA) al n. 15, parte II, serie C, dell'anno 2019; da tale unione è nato a [...] in data [...] il figlio minorenne Per_1
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione con addebito di responsabilità alla moglie resistente, con affido super-esclusivo del figlio a sé, con collocamento presso di sé, con previsione di visite materne in ambiente protetto, senza previsione di pernottamento;
con previsione di un assegno di mantenimento ordinario indiretto a carico della madre per € 150,00 mensili con decorrenza maggio 2016, oltre rivalutazione di legge e spese straordinarie al 50%; con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato:
- che a seguito di crisi coniugale, il ricorrente adiva una prima volta il Tribunale di
Varese (R.G. 1509/2016) con domanda di divorzio diretto con applicazione della legge albanese, ma il procedimento si concludeva con sentenza n. 197 del
04/03/2020 di improcedibilità del ricorso;
- che la moglie, sin dal novembre 2014 manifestava disagio di natura psichiatrica
(“psicosi non organica non specificata”);
- che la stessa non era in grado di badare alla casa ed al figlio, ponendo in essere anche comportamenti potenzialmente pericolosi per lo stesso;
- che la stessa in data 20/03/2019, a seguito di particolare agitazione psicofisica, si allontanava dall'abitazione coniugale con il proprio passaporto ed il proprio permesso di soggiorno;
- che, a seguito del ritrovamento del di lei telefono spento e delle chiavi di casa in un cestino, non sapendone la localizzazione, il marito si recava presso i Carabinieri in data 21/03/2016 denunciandone la scomparsa;
pagina 7 di 19 - che in data 24/03/2016 la resistente e la di lei madre tentavano di introdursi nell'abitazione coniugale, forzando la porta d'ingresso;
- che la resistente comunicava ai Carabinieri intervenuti di essere ritornata per prendere il proprio figlio;
- che, dopo tali eventi, la resistente non ha più contattato il ricorrente, non facendo avere notizie di sé per gli anni trascorsi;
- che dalla relazione del Servizio Sociale della causa R. G. 1509/206 poi esitata in improcedibilità, è emersa una buona capacità genitoriale del ricorrente, concludendo i professionisti incaricati per un affido esclusivo del minore al padre.
Il ricorrente ha depositato ricorso notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nonché documentazione fiscale (730 2020 per redditi 2019, da cui emerge la proprietà di immobili e un reddito imponibile di € 19.245,00.
Nessuno si è costituito in giudizio per la parte resistente.
È comparso il solo ricorrente personalmente all'udienza presidenziale del
09.12.2020; il ricorrente, richiesto dal Presidente, ha dichiarato: “Con mia moglie abitavo a morazzone in via sensi 40 io un anno e mezzo fa sono andato ad abitare in via libertà 30 a morazzone non so più nulla di mia moglie dal 20/03/2016 quando è andata via di casa
Per_ abito con e con la mia compagna con cui sono convivente da un anno e con i miei genitori la madre non si è più fatta sentire né vedere neanche con il bambino la madre prima di andare via da casa non è stata bene ha avuto una forma di depressione è stata ricoverata per una settimana in psichiatria non lavorava né voleva saperne del bambino poi è andata a Torino dai suoi zii e da lì ne ho perso le tracce il bambino solo inizialmente chiedeva della mamma poi si è abituato non ha più chiesto di lei lavoro come gommista alla Nuova Orrigoni Gomme di Varese percepisco circa 1.500 € mensili comprensivi degli assegni familiari che ammontano a circa 80 € la casa in cui abito è di mia proprietà pago
600 € di mutuo che scadrà tra 15 anni se non di più la mia compagna lavora a tempo determinato prima faceva la cameriera adesso lavora in una macelleria con un contratto che scadrà a fine dicembre guadagnerebbe circa € 900,00 facendo 40 ore settimanali ma
pagina 8 di 19 sino ad ora ne ha fatte solo la metà i miei genitori non percepiscono pensione mio padre andrà in Albania a fare tutte le pratiche per poterla percepire mi aiutano la gestione del bambino portandolo a scuola .
Con i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti del 09/12/2020 è stato disposto l'affido super esclusivo del minore al padre, con collocamento presso Per_1
l'abitazione dello stesso;
contributo economico materno per € 150,00 mensili, con decorrenza dicembre 2020, oltre rivalutazione annuale di legge;
con incarico ai Servizi
Sociali competenti di calendarizzare gli incontri madre-figlio con modalità protette ed osservate in Spazio Neutro qualora la madre garantisca la reperibilità, continuità e serietà nella ripresa della relazione con il figlio.
Notificata l'ordinanza presidenziale ex art. 143 c.p.c., il ricorrente ha depositato
Memoria Integrativa;
alla prima udienza, dichiarata la contumacia della resistente, sono stati assegnati i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Spirati i termini per memorie, nelle more della nuova udienza di comparizione, in data 21/09/2021 si è costituita in giudizio la resistente sig.ra , CP_1
contestando fortemente la ricostruzione fattuale e fornendo la propria versione dei fatti che hanno portato alla crisi coniugale.
La resistente ha chiesto, previa dichiarazione di nullità delle notifiche operate ex art. 143 c.p.c., la remissione in termini. Nel merito, la stessa ha chiesto un assegno per il proprio mantenimento per 300,00 mensili, la revoca dell'affidamento super esclusivo e interventi volti a consentire il recupero della relazione del figlio minorenne con la madre e la famiglia materna in Albania;
con revoca di ogni contributo a proprio carico per il figlio;
con rigetto della domanda di addebito della separazione.
All'udienza 22/09/2021 è stata revocata la contumacia della resistente costituitasi.
Con Decreto n. 81/2021 dell'ottobre 2021 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
pagina 9 di 19 Con articolata ordinanza 10.12.2021, accertata e dichiarata la nullità delle notifiche operate, preso atto del regresso del procedimento alla fase di prima udienza avanti al G.I. (il procedimento non regredisce alla fase presidenziale) con caducazione di provvedimenti provvisori emessi, rimessa in termini la resistente per la costituzione in giudizio, ribadita integralmente nella sostanza l'ordinanza presidenziale ed i relativi provvedimenti ivi adottati, sono stati assegnati alle parti nuovi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Sono state acquisite relazioni dei Servizi Sociali incaricati.
Rigettate le istanze istruttorie delle parti, rigettate le istanze di modifica dei provvedimenti provvisori ex art. 709 co. 4 c.p.c., disposta prosecuzione degli interventi delegati al Servizio Sociale territorialmente compente, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 04/07/2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio;
con sentenza parziale n.
180/2024 pubblicata in data 12/02/2024 è stata dichiarata la separazione personale fra le parti, rigettata la domanda di addebito di responsabilità formulata dal ricorrente, dichiarata inammissibile la domanda di addebito formulata dalla resistente, e disposto per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza con la quale è stato nominato Curatore Speciale al minore, nonché disposto l'ascolto dello stesso, nelle more dodicenne.
Costituitosi in giudizio il Curatore Speciale del minore, svolto l'incombente dell'ascolto, acquisite relazioni dei Servizi Sociali incaricati, la causa è stata poi rimessa in decisione sulle conclusioni precisate con la modalità cartolare autorizzata ex art. 127 ter
c.p.c. e nuova assegnazione dei richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 03/10/2024.
La causa passa quindi nuovamente in decisione al Collegio.
pagina 10 di 19 ***********
1) Le pronunce già emesse, nonché giurisdizione e legge applicabile
Con sentenza parziale n. 180/2024 pubblicata in data 12/02/2024 è già stata dichiarata la separazione personale fra le parti, con esclusione di addebito di responsabilità sia al ricorrente che alla resistente.
Ancora, come già affermato e statuito anche in sede di sentenza parziale già emessa, preliminarmente deve affermarsi anche in questa sede la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento UE 111/2019.
Invero, l'ultima residenza abituale dei coniugi era ubicata in Italia, ove il ricorrente risiede attualmente, in Morazzone (VA).
L'efficacia universale del suddetto regolamento, applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli
Stati membri, deve essere desunta in linea con quanto già riconosciuto dalla Corte di
Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007 C68/07 vs con riferimento al Per_2 Per_3
Regolamento UE 2201/2003, ritenuto applicabile anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
Ancora, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 1259/2020, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, risulta applicabile la legge italiana, in quanto è stata ubicata in
Italia la residenza abituale dei coniugi, paese ove ancora risiede il ricorrente (precisamente in Morazzone); anche con riferimento a tale regolamento, l'efficacia universale e, pertanto,
l'applicabilità dello stesso anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi discende da quanto espressamente si legge al considerando n.12 e all'art. 4.
2) L'assegno di mantenimento per la moglie
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, nonostante l'evidente disparità reddituale fra le parti (per la quale vedi infra il par. 4), non ricorrono nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento in favore della moglie dell'assegno richiesto.
pagina 11 di 19 Infatti, in prima battuta, non è dato conoscere l'effettivo tenore di vita della resistente;
la stessa, infatti, si è limitata ad allegare gli importi percepiti quale pensione di malattia/invalidità in Albania, per le sue patologie, senza nulla dedurre o allegare in rodine al suo effettivo tenore di vita in Albania: non è noto ove di dimori, se non l'indirizzo nell'intestazione degli atti, senza che sia mai stata dettagliata la sua concreta condizione di vita. Infetti, dagli atti processuali emerge che al stessa di trovi presso parenti, ma non è noto il tenore di vita di questi, la loro contribuzione o meno alla vita della resistente, ovvero se la resistente, nonostante le certificazioni in atti, svolga attività di qualche tipo.
In definitiva, anche alla luce della non particolare lunghezza del vincolo coniugale
(2010-2016), ritiene il Collegio che sia del tutto interrotto il nesso causale fra la rottura coniugale e lo stato di necessità invocato dalla resistente, così impedendo la possibilità di riconoscere in suo favore una contribuzione economica a carico dell'ex marito.
Infatti, in secondo luogo, non sono neppure allegate particolari circostanze idonee a ricostruire il tenore di vita in costanza di matrimonio, neppure allegato come particolarmente florido.
In definitiva, la domanda va rigettata.
3) Il figlio della coppia (Varese, 01/07/2012): affidamento, collocamento, Per_1
frequentazione con il genitore non collocatario
Ritiene il Collegio che debba essere confermato il regime di affidamento c.d. super- Per_ esclusivo del minore al padre ricorrente, . Parte_1
Con riferimento ai requisiti richiesti, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito quale sia il doppio onere valutativo e motivazionale del Giudice, laddove si ritenga di addivenire ad una pronuncia di affido “non-condiviso”; è stato infatti precisato come: “In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa
pagina 12 di 19 ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (…). ” – cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
6535 del 06/03/2019, Rv. 653630 – 02.
E infatti, ritiene il Collegio che sia giustificato il disposto affidamento in via esclusiva al padre alla luce delle allegazioni e deduzioni della parte ricorrente circa la totale assenza della madre dalla vita del minore, da quasi un decennio, nonché dalle oggettive difficoltà di frequentazione dovute sia alla distanza (la madre non torna in Italia da circa un decennio e non pare averne intenzione neanche in futuro) sia alla scarsa manifestazione di un effettivo interesse all'accudimento, morale ed economico, da parte della stessa, nonostante le domande a più riprese avanzate in questa sede, risolvendosi le poche occasioni di incontro mediate dai Servizi Sociali in sporadiche videochiamate a distanza;
invero, neppure la stessa ha mai presenziato alle udienze di questo giudizio, né ha mai partecipato alle udienze pur celebrate in parte ex art. 127 bis c.p.c.
Al contrario, il ricorrente appare figura genitoriale adeguata e idonea a garantire al minore le migliori condizioni per una crescita sana ed equilibrata, in quanto unico genitore che si è fatto carico, nel corso degli anni e fin dalla più tenera età (la resistente si è allontanata dal figlio quando aveva 4 anni e non l'ha più incontrato di persona da allora), di Per_ ogni incombenza relativa all'accudimento di non solo morale ma anche materiale.
Ed invero, a fronte di un comportamento paterno che inizialmente pareva non aver colto appieno la necessità di confronto e aperta condivisione per gli interventi del Servizio
Sociale in favore del nucleo familiare e del minore, anche e soprattutto a seguito della nomina di un Curatore Speciale in favore del minore, la situazione risulta essere tranquillizzante e rientrata in un clima di normale intervento dei Servizi Sociali (in disparte gli esiti non positivi circa l'apertura del minore alla relazione materna, dipendenti da un complesso di circostanze, non tutte controllabili).
D'altra parte, però, la totale assenza di fatto di relazione e l'oggettiva distanza, non solo geografica, fra le parti in causa, impedisce la possibilità di lasciare il minore in balia di un affido condiviso fra i genitori, che si risolverebbe in uno stallo decisionale per ogni questione che lo riguardi.
pagina 13 di 19 Quanto al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, ritiene il
Collegio che debba essere confermato l'incarico in corso di causa già assegnato ai Servizi
Sociali, al fine di garantire un primo lavoro sul minore stesso, di tipo psicologico, al fine di consentire allo stesso la possibilità di elaborare un proprio pensiero, scevro da costrizioni esterne, e tale da garantire in lui l'accesso alla figura materna, riapparsa nella sua vita dopo tutto questo tempo.
In difetto di volontà del minore, non potranno certo essere coartate visite, in presenza o in video, fra la madre e il figlio, prevalendo indubbiamente il diritto del minore alla propria serenità di vita, quantomeno temporanea, sul diritto della madre a reincontrare il figlio, fintanto che è minorenne.
In definitiva, il Servizio Sociale rimane incaricato di monitorare i progressi del percorso personale del minore, attivando, ove emerga la sua volontà, incontri in presenza madre/figlio necessariamente in Spazio Neutro, con progressiva eventuale successiva liberalizzazione, secondo l'andamento degli stessi.
4) Gli aspetti economici
Ritiene il Collegio di dover stabilire a carico del genitore non collocatario una contribuzione minimale, nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 20% delle spese straordinarie.
Ed invero, è indubbia la situazione economicamente complessa della resistente, affetta da patologie di tipo psichiatrico, rientrata da dieci anni in Albania, paese ove il costo della vita e gli stipendi sono inferiori a quelli italiani;
ciò non toglie, però, che il centro di
Per_ interessi che i genitori avevano scelto per il minore era l'Italia, ove infatti è nato e ha passato l'intera sua vita sino ad oggi, dovendo quindi parametrarsi a tale tenore di vita la quantificazione della contribuzione economica in suo favore.
Pur documentata dalla difesa resistente la scarna pensione di invalidità percepita dalla resistente, ciò non di meno, il mantenimento ordinario indiretto per il figlio non può essere escluso del tutto, in ragione dei diritti ed obblighi, di rango anche costituzionale, che tutelano il minore (cfr. art. 30 Costituzione, art. 315 bis c.c.), richiedendo in ogni caso un contributo per il sostentamento ai genitori che lo abbiano riconosciuto.
pagina 14 di 19 Al contempo, il ricorrente è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabile, per il quale percepisce circa € 20.000,00 lordi annui (nel frattempo presumibilmente incrementati, anche se di poco, secondo l'ordinaria crescita dei redditi, in ragione del fatto che l'ultima dichiaraizone versata in atti riguarda i redditi 2020 – cfr. doc. 11); alla conduzione della vita familiare del ricorrente concorrerà, presumibilmente, anche la nuova compagna dello stesso, con condivisione delle spese, ma i cui redditi non assumono particolare rilievo nella fattispecie in ragione dell'ISEE familiare complessivo di cui in atti per soli € 7.000,00 circa (cfr. doc. 12 ricorrente).
In definitiva, appare equa la quantificazione del contributo nella misura minimale di
€ 150,00 mensili, stabilita spesso da questo Tribunale per i soggetti nullatenenti, disoccupati, finanche carcerati.
La statuizione decorrerà dalla domanda giudiziale, e quindi dalla prima mensilità in scadenza successiva al deposito del ricorso (id est dall'agosto 2020 compreso), non retrodatarsi a prima dell'introduzione del giudizio;
non è infatti ammissibile nei giudizi di famiglia ogni domanda relativa a contribuzione pregressa, dovendosi, in ipotesi, attivare gli ordinari strumenti contenziosi;
su tale somma è dovuta l'ordinaria rivalutazione ex lege.
L'assegno unico universale, o misura statale equivalente, sarà integralmente in favore del padre affidatario, a norma di legge art. 6 co. 4 d.lgs. n. 230/2021.
Quanto al riparto delle spese straordinarie, alla luce dell'oggettivo divario reddituale fra i genitori, deve riconoscersi a carico della resistente esclusivamente il 20% delle spese straordinarie relative al minore, secondo le regole e con le modalità di cui alle linee guida del Tribunale di Varese vigenti (ultima versione 01.02.2018).
5) Le ulteriori domande
Ritiene il Collegio che le domande formulate ex art. 709 ter c.p.c. dalla resistente non possano trovare accoglimento.
Invero, tutti i provvedimenti richiesti (ammonimento, risarcimento del danno in favore del minore, risarcimento del danno in favore della madre, sanzione amministrativa)
pagina 15 di 19 si fondano sulla imputazione di responsabilità in capo al ricorrente per l'atteggiamento stativo e ostacolante alla relazione madre/figlio.
Ed invero, ogni valutazione deve essere compiuta all'attualità, in ragione del noto principio secondo cui le decisioni in materia familiaristica hanno un limitato valore di giudicato, e cioè rebus sic stantibus.
Allo stato, infatti, risulta piena l'adesione paterna agli interventi disposti dal
Tribunale e, grazie anche all'ausilio del Curatore Speciale appositamente nominato, sono in corso gli interventi prescritti;
trattandosi di interventi in materia socio-psicologica, con delega all'attuazione al servizio pubblico, ogni questione inerente le tempistiche non può certo essere attribuita al padre ricorrente.
Non sussistono, pertanto, allo stato, i presupposti per la pronuncia di ammonimento richiesta
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, che può valevolmente volgersi anche al passato, non ignora questo Collegio le motivazioni che hanno portato alla remissione della causa sul ruolo a seguito di sentenza parziale;
invero, però la situazione cristallizzata nella sentenza parziale pubblicata il 12/02/2024, ove è effettivamente in parte stigmatizzato il comportamento paterno (ma, si badi bene, non perché ostativo o perché dannoso nei confronti del figlio o della madre, ma perché non comprendente appieno il valore e l'importanza dell'intervento del Servizio Sociale disposto in favore del nucleo familiare), risale al momento dell'assunzione in decisione, attuata con provvedimento ben risalente, del 07/07/2023, cui sono poi seguiti gli scritti conclusivi e l'emissione del provvedimento decisorio.
Dall'estate 2023 all'attualità, le relazioni dei Servizi Sociali e anche gli atti del
Curatore Speciale, in uno con l'ascolto diretto del minore ad opera del Giudice Relatore Per_ (Cfr. verbale 19/03/2024 ascolto di , hanno fatto emergere un quadro del tutto differente, dal quale esula ogni comportamento pregiudizievole del padre ricorrente.
In definitiva, peraltro, viene chiesto il risarcimento al padre per la mancata attivazione delle frequentazioni madre/figlio, quando queste erano espressamente delegate pagina 16 di 19 ai Servizi Sociali in Spazio Neutro, e non già immediate, ma secondo l'andamento degli incontri, la volontà del minore, eventuali valutazioni in favore dello stesso, secondo le ordinarie tempistiche e dinamiche imprevedibili proprie delle scienze umane.
Tutte le domande formulate ex art. 709 ter c.p.c. (vigente ratione temporis) sono pertanto rigettate, in difetto di sussistenza dei requisiti di legge per il loro accoglimento.
6) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La natura della controversia, la pronuncia necessaria sullo status e l'interesse
Per_ preminente del figlio al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza con particolare riferimento alle reciproche domande di addebito, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura del 50% a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
Alla luce della maggiore soccombenza della parte resistente, questa sopporterà il residuo 50% delle spese di lite, con condanna della stessa al pagamento in favore di parte ricorrente;
invero, l'ammissione la beneficio del patrocinio a spese dello stato non esonera la parte soccombente dal pagamento delle spese di lite alla parte vittoriosa (cfr. Cass. civ.,
Sent. n. 10053/2012).
Le spese di lite del Curatore Speciale del minore sono integralmente compensate nei rapporti con entrambe le parti, attesa l'attività nell'interesse di entrambi i genitori, in favore del minore loro figlio;
con l'espressa precisazione che le spese del Curatore Speciale resteranno a carico dell'Erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio e a carico dei genitori (quale spesa straordinaria a favore del figlio) qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 e €
520.000,00 (cfr. art. 5 co. 6 D.M. cit. – cause di valore indeterminabile di complessità non pagina 17 di 19 alta), in misura pari alla media, valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria a mezzo servizi sociali, della durata della lite, e della doppia fase decisoria in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, già emessa sentenza parziale in corso di causa n. 180/2024 pubblicata il
12/02/2024, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie;
2) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di (Varese, Persona_1
01/07/2012) in via c.d. super-esclusiva al padre, presso il quale rimarrà collocato;
per l'effetto, il padre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine a tutte le scelte relative al minore, nessuna esclusa, in via meramente esemplificativa anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, relative a mero titolo esemplificativo all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e minore possano avvenire solo potranno essere in ipotesi attivate, previa valutazione del Servizio
Sociale competente circa l'evoluzione del percorso personale del minore, alla luce della sua volontà, laddove ciò venga valutato come non pregiudizievole per il minore stesso, con incontri in presenza che verranno organizzati mediante predisposizione di un calendario con modalità iniziali necessariamente osservate e protette;
con successiva eventuale liberalizzazione secondo l'andamento;
4) DISPONE che la madre contribuisca al mantenimento CP_1
ordinario indiretto del minore mediante la corresponsione al padre Pt_1
dell'importo di € 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla
[...]
mensilità di agosto 2020 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione agosto 2021); oltre al 20% delle spese straordinarie secondo il pagina 18 di 19 Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese, Linee Guida 01.02.2018; assegno unico universale integralmente in favore del padre, ex lege;
5) RIGETTA le domande ex art. 709 ter c.p.c. formulate da parte resistente;
6) COMPENSA integralmente le spese di lite del Curatore Speciale nei confronti di entrambi i genitori, con la precisazione di cui in parte motiva;
7) COMPENSA fra parte ricorrente e parte resistente le spese di lite nella misura del
50%;
8) CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte CP_1
ricorrente del residuo 50% delle spese di lite, che si liquidano ai Parte_1 sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., già per la quota del 50% dovuta, in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13/02/205.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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