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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 348/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Dorita Fratini, all'udienza del 25.3.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Emilio Standoli del Foro di che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso Pt_1
-ricorrente
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Folco Trabalza ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio, come da procura a margine della comparsa di costituzione
-resistente quale erede della signora già resistente, Controparte_2 Persona_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Luigi Iantaffi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
-resistente
( c.f. ) e (c.f. Controparte_3 CodiceFiscale_1 Controparte_4
), quali eredi della signora già resistente, rappresentati e CodiceFiscale_2 Persona_1
difesi dall'Avv. Michela Nevi e dall'Avv. Nicolò Lamanna del Foro di ed elettivamente Pt_1
domiciliati presso il loro studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione
-resistenti
(c.f. , erede di già resistente, Controparte_5 CodiceFiscale_3 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daria D'Ippolito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione
- resistente Oggetto: contratto di locazione
Conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 20.3.2025 e richiamate alla udienza del
25.3.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giova, preliminarmente, evidenziare che la presente decisione investe esclusivamente la posizione dei resistenti Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che si sono costituiti in giudizio, quali eredi della signora
[...] Controparte_5
già convenuta nel presente giudizio, nel giudizio tempestivamente riassunto dopo Persona_1
l'interruzione del giudizio dovuta al decesso della resistente.
I suddetti resistenti hanno raggiunto un accordo con la parte ricorrente, come da verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori all'udienza del 20.3.2025 ed hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La ricorrente ha dichiarato invece di voler proseguire il giudizio nei confronti del signor CP_1
il quale non ha aderito all'accordo conciliativo ed ha chiesto l'accoglimento delle
[...]
conclusioni istruttorie e di merito come precisate alla udienza di discussione.
Esclusa la sussistenza di un litisconsorzio necessario di carattere sostanziale nella controversia tra il conduttore e una pluralità di locatori (Cass. 18069/2019), la conciliazione sopravvenuta tra la ricorrente e i suddetti resistenti rende evidentemente inutile la prosecuzione del giudizio nei loro confronti, atteso che la transazione integrale della lite determina il venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alle parti del presente procedimento che hanno definito la controversia insorta, di talché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle parti processuali che hanno sottoscritto la conciliazione, mentre la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio tra la ricorrente ed il signor , non essendo matura per la decisione. CP_1
Considerato che, nel caso di specie, vi è accordo delle parti che hanno sottoscritto la conciliazione in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla compensazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente ed i resistenti che hanno aderito alla conciliazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: -dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta conciliazione, sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_2 CP_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
costituti nel giudizio riassunto nella loro qualità di eredi della signora con Persona_1
compensazione delle spese di lite;
-rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del processo tra la e il resistente . Parte_2 CP_1
Terni, 25.3.2025
Il giudice dott.ssa Dorita Fratini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Dorita Fratini, all'udienza del 25.3.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Emilio Standoli del Foro di che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso Pt_1
-ricorrente
CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv. Folco Trabalza ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio, come da procura a margine della comparsa di costituzione
-resistente quale erede della signora già resistente, Controparte_2 Persona_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Luigi Iantaffi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
-resistente
( c.f. ) e (c.f. Controparte_3 CodiceFiscale_1 Controparte_4
), quali eredi della signora già resistente, rappresentati e CodiceFiscale_2 Persona_1
difesi dall'Avv. Michela Nevi e dall'Avv. Nicolò Lamanna del Foro di ed elettivamente Pt_1
domiciliati presso il loro studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione
-resistenti
(c.f. , erede di già resistente, Controparte_5 CodiceFiscale_3 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daria D'Ippolito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione
- resistente Oggetto: contratto di locazione
Conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 20.3.2025 e richiamate alla udienza del
25.3.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giova, preliminarmente, evidenziare che la presente decisione investe esclusivamente la posizione dei resistenti Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che si sono costituiti in giudizio, quali eredi della signora
[...] Controparte_5
già convenuta nel presente giudizio, nel giudizio tempestivamente riassunto dopo Persona_1
l'interruzione del giudizio dovuta al decesso della resistente.
I suddetti resistenti hanno raggiunto un accordo con la parte ricorrente, come da verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori all'udienza del 20.3.2025 ed hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La ricorrente ha dichiarato invece di voler proseguire il giudizio nei confronti del signor CP_1
il quale non ha aderito all'accordo conciliativo ed ha chiesto l'accoglimento delle
[...]
conclusioni istruttorie e di merito come precisate alla udienza di discussione.
Esclusa la sussistenza di un litisconsorzio necessario di carattere sostanziale nella controversia tra il conduttore e una pluralità di locatori (Cass. 18069/2019), la conciliazione sopravvenuta tra la ricorrente e i suddetti resistenti rende evidentemente inutile la prosecuzione del giudizio nei loro confronti, atteso che la transazione integrale della lite determina il venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alle parti del presente procedimento che hanno definito la controversia insorta, di talché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle parti processuali che hanno sottoscritto la conciliazione, mentre la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio tra la ricorrente ed il signor , non essendo matura per la decisione. CP_1
Considerato che, nel caso di specie, vi è accordo delle parti che hanno sottoscritto la conciliazione in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla compensazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente ed i resistenti che hanno aderito alla conciliazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: -dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta conciliazione, sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_2 CP_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
costituti nel giudizio riassunto nella loro qualità di eredi della signora con Persona_1
compensazione delle spese di lite;
-rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del processo tra la e il resistente . Parte_2 CP_1
Terni, 25.3.2025
Il giudice dott.ssa Dorita Fratini