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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/12/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1261/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1261/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara Parte_1 C.F._1 alla Via Teramo n. 7 presso lo studio dell'avv. TETI LAURA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Ivo Controparte_1 C.F._2
IE con studio sito in Pescara alla Via Magellano 57 e FA SS con studio sito in Pescara al Viale Pindaro 87 che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 28.06.1992 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 [...]
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Campobasso (atto n. CP_1
72, parte II, seria A, anno 1992), dalla cui unione nascevano i figli e Per_1 Per_2 Persona_3 oggi maggiorenni.
2. Con ricorso del 14 aprile 2025 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, formulando la seguente domanda: “dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa familiare sita in Spoltore alla Via Veneto 8 E piano T-1 ( in catasto
Comune di Spoltore –Pe- al foglio 5 , n.2282, sub 32, categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani superficie catastale 174 m2 , rendita euro 619,75 sarà assegnata alla ricorrente, con ogni arredo e corredo, che vi continuerà ad abitare con la prole;
3) Il padre, contribuirà al mantenimento ordinario delle figlia , versando alla ricorrente a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni Persona_3 mese, la somma di € 400,00 mensili, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie ( mediche, scolastiche ed educative, sportive
e ricreative) come da Protocollo di Famiglia, 4) Nulla dovrà versare l'un coniuge nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti e titolari di propri, adeguati redditi da lavoro”.
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla chiesta domanda di separazione, rassegnava le seguenti conclusioni: “che la casa coniugale sia assegnata al signor che vi continuerà ad CP_1 abitare con la prole. - Che non venga concesso alcun mantenimento in favore della figlia Per_3
e men che meno con bonifico intestato alla ricorrente;
- che le restanti rate del mutuo vengano
[...] pagate da entrambi i coniugi”.
4. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi del 24 settembre 2025, le parti, presenti personalmente, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse pagina 2 di 3 consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 27 novembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
14 aprile 2025 da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
Campobasso il 28.06.1992 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 72, p. II, s. A, anno 1992);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 4 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1261/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara Parte_1 C.F._1 alla Via Teramo n. 7 presso lo studio dell'avv. TETI LAURA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Ivo Controparte_1 C.F._2
IE con studio sito in Pescara alla Via Magellano 57 e FA SS con studio sito in Pescara al Viale Pindaro 87 che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 28.06.1992 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 [...]
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Campobasso (atto n. CP_1
72, parte II, seria A, anno 1992), dalla cui unione nascevano i figli e Per_1 Per_2 Persona_3 oggi maggiorenni.
2. Con ricorso del 14 aprile 2025 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, formulando la seguente domanda: “dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa familiare sita in Spoltore alla Via Veneto 8 E piano T-1 ( in catasto
Comune di Spoltore –Pe- al foglio 5 , n.2282, sub 32, categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani superficie catastale 174 m2 , rendita euro 619,75 sarà assegnata alla ricorrente, con ogni arredo e corredo, che vi continuerà ad abitare con la prole;
3) Il padre, contribuirà al mantenimento ordinario delle figlia , versando alla ricorrente a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni Persona_3 mese, la somma di € 400,00 mensili, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie ( mediche, scolastiche ed educative, sportive
e ricreative) come da Protocollo di Famiglia, 4) Nulla dovrà versare l'un coniuge nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti e titolari di propri, adeguati redditi da lavoro”.
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla chiesta domanda di separazione, rassegnava le seguenti conclusioni: “che la casa coniugale sia assegnata al signor che vi continuerà ad CP_1 abitare con la prole. - Che non venga concesso alcun mantenimento in favore della figlia Per_3
e men che meno con bonifico intestato alla ricorrente;
- che le restanti rate del mutuo vengano
[...] pagate da entrambi i coniugi”.
4. Alla prima udienza di comparizione dei coniugi del 24 settembre 2025, le parti, presenti personalmente, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse pagina 2 di 3 consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 27 novembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
14 aprile 2025 da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
Campobasso il 28.06.1992 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 72, p. II, s. A, anno 1992);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 4 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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