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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/09/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3212/2021
TRA
nata ad [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Parte_1 dom. in Napoli, alla via Macedonio Melloni n. 94, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t. CP_2
RESISTENTE (contumace)
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_3
RESISTENTE (contumace)
OGGETTO: differente retributive CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2021, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della GI. dal 01/04/2017 al CP_2
31/05/2019, in virtù di contratto di lavoro par settimanali), a tempo indeterminato, inquadrata come operaia di II livello del CCNL Pulizia - Multiservizi;
- di essere stata assunta a seguito dell'aggiudicazione da parte della predetta società dell'appalto indetto dalla e per l'affidamento del servizio Parte_2 CP_3 di pulizie dello store del c nia” in Marcianise;
- di aver svolto le proprie mansioni, addetta alla pulizia degli ambienti e degli arredi ivi presenti, sottoposta al potere direttivo e disciplinare dei rappresentanti dell'azienda datrice di lavoro;
1 - di aver lavorato dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale, dalle ore 6:00 alle ore 9:10, con possibilità di variazione oraria, sempre nei limiti delle 19 ore settimanali, in caso di esigenze organizzative;
- di non aver usufruito di permessi e di aver goduto, eccetto nel 2019, di una sola settimana di ferie annuali;
- di non aver percepito il TFR, né la 13^ e la 14^ mensilità per l'anno 2019;
- di aver richiesto le spettanze dovute a titolo di differenze retributive alle società convenute. Dedotta la responsabilità solidale dell'azienda committente in virtù dell'art. 29, co. 2 D.lgs. n. 276/2003, così come modificato dal D.l. n. 25/2017, ovvero dell'art. 1676 c.c., concludeva chiedendo all'adito Tribunale “1) In accoglimento del presente ricorso, accertare che tra la GI. la ricorrente sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per CP_2 il periodo e con le mod in premessa, con inquadramento della ricorrente al 2° livello del Ccnl Servizi di Pulizia- Multi servizi. 2) In accoglimento del presente ricorso, previo accertamento della sussistenza del contratto di appalto ex art 1655 c.c. per il dedotto periodo tra le società convenute, dichiarare la responsabilità solidale delle convenute società -ex art. 29 D.lg. 276/2003 e/o, ricorrendo i presupposti, ex art. 1676 c.c. - per il pagamento delle dedotte competenze retributive maturate dalla H e Controparte_3 CP_3 CP_3 ste e con sentenza provvisoriamente esecutiva, la GI in persona del legale rapp.te pt, la CP_2 [...]
in persona dei lega , - in solido ex art. 29 d.lg. 276 CP_4 CP_3
e/o ricorrendo i presupposti ex art. 1676 c.c. o chi di ragione tra i convenuti - al pagamento dell'importo della complessiva somma di euro 3.446,70 di cui € 1.103,07 a titolo di TFR per le causali di cui alla premessa (ferie e permessi, ratei 13ma e 14ma mensilità, TFR, ecc;
) come da conteggio allegato che forma parte integrante del presente atto, nonché al maggior importo dovuto a titolo di rivalutazione della somma e degli interessi legali dal momento della maturazione del diritto sino al giorno dell'effettivo soddisfo, o della diversa (maggiore e/o minore) somma che il Giudice riterrà opportuna”. Vittoria di spese, con attribuzione. Seppur raggiunte da regolare notifica, non si costituivano le parti resistenti e, pertanto, se ne dichiara la contumacia. La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo e, lette le note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
La sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente GI. dal CP_2
01/04/2017 al 31/05/2019 nel livello II del CCNL Pulizia – Multiservi ni di operaio addetto alla pulizia, è provata attraverso la documentazione versata in atti (cfr., in particolare, buste paga e lettera di assunzione). Ciò posto, va rilevato che in ordine alla corresponsione della retribuzione grava sul datore l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento. In proposito, la retribuzione ordinaria, le mensilità aggiuntive, il TFR, sono istituti di fonte legale e contrattuale, che senz'altro competono al lavoratore in caso di mancato assolvimento, da
2 parte del convenuto, di provare ex art. 2697 co. 2 C.C. l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento. Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. sez I, 13.06.2006, n. 13674 che richiama Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia in oggetto, ha evidenziato che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985). Ebbene, nel caso in esame il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova della corresponsione delle suddette somme. La domanda va pertanto accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La quantificazione degli importi dovuti può essere operata dal giudicante sulla base delle buste paga e dei Cud in atti, come dedotto in ricorso, nonché dai conteggi prodotti da parte ricorrente, che appaiono congrui rispetto ai parametri di legge e negoziali invocati, rimodulati nei limiti e nei termini di seguito indicati, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. Risultano dunque dovuti, considerata la cessazione del rapporto al 31/05/2019, € 244,69 per la 13^ mensilità 2019 ed € 538,31 per la 14^ mensilità 2019. Relativamente al TFR, va riconosciuta a parte ricorrente la somma di € 1.032,29, risultante dalla C.U. 2020 versata in atti, atto di provenienza datoriale. Con riferimento alle ulteriori spettanze richieste in ricorso, si osserva preliminarmente che, dalla busta paga di maggio 2019, risultano le ore residue a titolo di ferie e permessi (ROL ed ex festività) non goduti. In carenza di prova della relativa fruizione o del pagamento della correlata indennità per mancata fruizione, va riconosciuta a parte ricorrente, per i titoli sopraindicati, la complessiva somma di € 1.505,66, così come richiesto in ricorso. Alla luce di tutto quanto esposto, risulta che la resistente datrice di lavoro è tenuta a corrispondere a parte ricorrente la complessiva somma di € 3.320,95, per le causali in precedenza indicate. Parte ricorrente invocava altresì la responsabilità solidale della società Controparte_5
in virtù del contratto di appalto aggiudicato dalla societ
[...]
3 per l'affidamento del servizio di pulizie del punto vendita sito nel Centro Commerciale Campania. In merito, si osserva che l'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore, stabilendo, nella formulazione vigente ratione temporis, che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Nel caso in esame, si osserva che la dedotta sussistenza di un contratto di appalto tra le parti resistenti si desume dalla documentazione in atti: in particolare, nelle buste paga risultano indicati, quale centro di costo, “H&M NN & TZ S.R.L.” e, quale sede di lavoro, “ e “ ”. Inoltre, Parte_2 Controparte_6 CP_7 nella missiva inv em non vi è alcun disconoscimento del contratto di appalto;
al contrario, nel contestare l'operatività delle previsioni normative invocate, si rileva che “la committente non può essere chiamata Parte_2
a rispondere di alcun inadempimento direttamente imputabile alla Gi. . CP_2
Sussiste, pertanto, la responsabilità solidale della resistente nsi dell'art. 29 co. 2 d. lgs. n. 276/2003, nei limiti di quanto di seguito esposto. La richiamata previsione, invero, prevede una responsabilità solidale dell'appaltatore per i
“trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto”. La Suprema Corte (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5247 del 17/02/2022) ha precisato sul punto che “è costante l'affermazione che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientrano le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie e permessi ( cfr. Cass. 19/05/2016 n. 10354 ed altre successive v. recentemente Cass. 18/09/2019 n. 23303)”. Ed invero, la locuzione “trattamenti retributivi” “dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientra l' indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura, risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707)”. Tale locuzione deve “essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura” (Cass., ord. n. 5247/2022 cit.). 4 Ne discende che l'invocata responsabilità solidale della società committente sussiste con riferimento alle somme richieste a titolo di 13^ e 14^ mensilità, nonché di TFR, per un totale di € 1.815,29, di cui € 1.032,29 a titolo di TFR, con rigetto delle ulteriori richieste. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico di nella CP_2 misura liquidata in dispositivo, determinata in considerazione dell ntale della controversia. Le spese di lite si compensano integralmente nei confronti di e Parte_2 CP_3
in considerazione del parziale accoglimento della domand
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) condanna GI al pagamento in favore di parte ricorrente, per le causali CP_2 indicate in pa lla somma complessiva di € 3.320,95, di cui € 1.032,29 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) accerta la responsabilità solidale di e limitatamente CP_3 CP_3 alla somma di € 1.815,29, di cui € 1. T tto condanna la predetta al pagamento in favore di parte ricorrente, per le causali indicate in parte motiva, della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) condanna GI al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_2 ricorrente, che .350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
5) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed Controparte_5
Santa Maria Capua Vetere, 24/09/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
5
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3212/2021
TRA
nata ad [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. A. Parte_1 dom. in Napoli, alla via Macedonio Melloni n. 94, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t. CP_2
RESISTENTE (contumace)
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_3
RESISTENTE (contumace)
OGGETTO: differente retributive CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2021, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della GI. dal 01/04/2017 al CP_2
31/05/2019, in virtù di contratto di lavoro par settimanali), a tempo indeterminato, inquadrata come operaia di II livello del CCNL Pulizia - Multiservizi;
- di essere stata assunta a seguito dell'aggiudicazione da parte della predetta società dell'appalto indetto dalla e per l'affidamento del servizio Parte_2 CP_3 di pulizie dello store del c nia” in Marcianise;
- di aver svolto le proprie mansioni, addetta alla pulizia degli ambienti e degli arredi ivi presenti, sottoposta al potere direttivo e disciplinare dei rappresentanti dell'azienda datrice di lavoro;
1 - di aver lavorato dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo settimanale, dalle ore 6:00 alle ore 9:10, con possibilità di variazione oraria, sempre nei limiti delle 19 ore settimanali, in caso di esigenze organizzative;
- di non aver usufruito di permessi e di aver goduto, eccetto nel 2019, di una sola settimana di ferie annuali;
- di non aver percepito il TFR, né la 13^ e la 14^ mensilità per l'anno 2019;
- di aver richiesto le spettanze dovute a titolo di differenze retributive alle società convenute. Dedotta la responsabilità solidale dell'azienda committente in virtù dell'art. 29, co. 2 D.lgs. n. 276/2003, così come modificato dal D.l. n. 25/2017, ovvero dell'art. 1676 c.c., concludeva chiedendo all'adito Tribunale “1) In accoglimento del presente ricorso, accertare che tra la GI. la ricorrente sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato per CP_2 il periodo e con le mod in premessa, con inquadramento della ricorrente al 2° livello del Ccnl Servizi di Pulizia- Multi servizi. 2) In accoglimento del presente ricorso, previo accertamento della sussistenza del contratto di appalto ex art 1655 c.c. per il dedotto periodo tra le società convenute, dichiarare la responsabilità solidale delle convenute società -ex art. 29 D.lg. 276/2003 e/o, ricorrendo i presupposti, ex art. 1676 c.c. - per il pagamento delle dedotte competenze retributive maturate dalla H e Controparte_3 CP_3 CP_3 ste e con sentenza provvisoriamente esecutiva, la GI in persona del legale rapp.te pt, la CP_2 [...]
in persona dei lega , - in solido ex art. 29 d.lg. 276 CP_4 CP_3
e/o ricorrendo i presupposti ex art. 1676 c.c. o chi di ragione tra i convenuti - al pagamento dell'importo della complessiva somma di euro 3.446,70 di cui € 1.103,07 a titolo di TFR per le causali di cui alla premessa (ferie e permessi, ratei 13ma e 14ma mensilità, TFR, ecc;
) come da conteggio allegato che forma parte integrante del presente atto, nonché al maggior importo dovuto a titolo di rivalutazione della somma e degli interessi legali dal momento della maturazione del diritto sino al giorno dell'effettivo soddisfo, o della diversa (maggiore e/o minore) somma che il Giudice riterrà opportuna”. Vittoria di spese, con attribuzione. Seppur raggiunte da regolare notifica, non si costituivano le parti resistenti e, pertanto, se ne dichiara la contumacia. La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo e, lette le note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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La sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente GI. dal CP_2
01/04/2017 al 31/05/2019 nel livello II del CCNL Pulizia – Multiservi ni di operaio addetto alla pulizia, è provata attraverso la documentazione versata in atti (cfr., in particolare, buste paga e lettera di assunzione). Ciò posto, va rilevato che in ordine alla corresponsione della retribuzione grava sul datore l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento. In proposito, la retribuzione ordinaria, le mensilità aggiuntive, il TFR, sono istituti di fonte legale e contrattuale, che senz'altro competono al lavoratore in caso di mancato assolvimento, da
2 parte del convenuto, di provare ex art. 2697 co. 2 C.C. l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento. Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. sez I, 13.06.2006, n. 13674 che richiama Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia in oggetto, ha evidenziato che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985). Ebbene, nel caso in esame il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova della corresponsione delle suddette somme. La domanda va pertanto accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La quantificazione degli importi dovuti può essere operata dal giudicante sulla base delle buste paga e dei Cud in atti, come dedotto in ricorso, nonché dai conteggi prodotti da parte ricorrente, che appaiono congrui rispetto ai parametri di legge e negoziali invocati, rimodulati nei limiti e nei termini di seguito indicati, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. Risultano dunque dovuti, considerata la cessazione del rapporto al 31/05/2019, € 244,69 per la 13^ mensilità 2019 ed € 538,31 per la 14^ mensilità 2019. Relativamente al TFR, va riconosciuta a parte ricorrente la somma di € 1.032,29, risultante dalla C.U. 2020 versata in atti, atto di provenienza datoriale. Con riferimento alle ulteriori spettanze richieste in ricorso, si osserva preliminarmente che, dalla busta paga di maggio 2019, risultano le ore residue a titolo di ferie e permessi (ROL ed ex festività) non goduti. In carenza di prova della relativa fruizione o del pagamento della correlata indennità per mancata fruizione, va riconosciuta a parte ricorrente, per i titoli sopraindicati, la complessiva somma di € 1.505,66, così come richiesto in ricorso. Alla luce di tutto quanto esposto, risulta che la resistente datrice di lavoro è tenuta a corrispondere a parte ricorrente la complessiva somma di € 3.320,95, per le causali in precedenza indicate. Parte ricorrente invocava altresì la responsabilità solidale della società Controparte_5
in virtù del contratto di appalto aggiudicato dalla societ
[...]
3 per l'affidamento del servizio di pulizie del punto vendita sito nel Centro Commerciale Campania. In merito, si osserva che l'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore, stabilendo, nella formulazione vigente ratione temporis, che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Nel caso in esame, si osserva che la dedotta sussistenza di un contratto di appalto tra le parti resistenti si desume dalla documentazione in atti: in particolare, nelle buste paga risultano indicati, quale centro di costo, “H&M NN & TZ S.R.L.” e, quale sede di lavoro, “ e “ ”. Inoltre, Parte_2 Controparte_6 CP_7 nella missiva inv em non vi è alcun disconoscimento del contratto di appalto;
al contrario, nel contestare l'operatività delle previsioni normative invocate, si rileva che “la committente non può essere chiamata Parte_2
a rispondere di alcun inadempimento direttamente imputabile alla Gi. . CP_2
Sussiste, pertanto, la responsabilità solidale della resistente nsi dell'art. 29 co. 2 d. lgs. n. 276/2003, nei limiti di quanto di seguito esposto. La richiamata previsione, invero, prevede una responsabilità solidale dell'appaltatore per i
“trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto”. La Suprema Corte (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5247 del 17/02/2022) ha precisato sul punto che “è costante l'affermazione che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientrano le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie e permessi ( cfr. Cass. 19/05/2016 n. 10354 ed altre successive v. recentemente Cass. 18/09/2019 n. 23303)”. Ed invero, la locuzione “trattamenti retributivi” “dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientra l' indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura, risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707)”. Tale locuzione deve “essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura” (Cass., ord. n. 5247/2022 cit.). 4 Ne discende che l'invocata responsabilità solidale della società committente sussiste con riferimento alle somme richieste a titolo di 13^ e 14^ mensilità, nonché di TFR, per un totale di € 1.815,29, di cui € 1.032,29 a titolo di TFR, con rigetto delle ulteriori richieste. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico di nella CP_2 misura liquidata in dispositivo, determinata in considerazione dell ntale della controversia. Le spese di lite si compensano integralmente nei confronti di e Parte_2 CP_3
in considerazione del parziale accoglimento della domand
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) condanna GI al pagamento in favore di parte ricorrente, per le causali CP_2 indicate in pa lla somma complessiva di € 3.320,95, di cui € 1.032,29 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) accerta la responsabilità solidale di e limitatamente CP_3 CP_3 alla somma di € 1.815,29, di cui € 1. T tto condanna la predetta al pagamento in favore di parte ricorrente, per le causali indicate in parte motiva, della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) condanna GI al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_2 ricorrente, che .350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
5) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed Controparte_5
Santa Maria Capua Vetere, 24/09/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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