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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/06/2024, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1468/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1468/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAS ANTONIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCA Controparte_1 C.F._2
GAVINUCCIA e dell'avv. CARBONI ALESSANDRA
PARTE CONVENUTA
nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSU Controparte_2 P.IVA_1
FILIPPO
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.02.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“A)= In via istruttoria:
1)= a modifica dell'ordinanza in data 11/10/2021 ordinarsi, secondo le disposizioni di cui all'art. 210
c.p.c. alla parte chiamata in causa, di produrre ovvero esibire in giudizio tutta la documentazione pagina 1 di 20 bancaria con il relativo dettagliato estratto conto in suo possesso relativa al pagamento delle rate del mutuo ipotecario de quo con addebito sul c/c 6152/73522098 sino al mese di luglio 2008 e dal mese di agosto 2008 fino al 16/01/2024, ed in particolare, con i bonifici bancari disposti da a Parte_1
favore della ed accreditati sul conto IBAN:IT 92B Controparte_2
0306984893999999999999 con la specificazione del soggetto che ha provveduto ad effettuare i relativi pagamenti
2)= Si chiede che venga disposto il richiamo del CTU geom. ed allo stesso venga conferito Per_1
l'incarico di determinare il valore di mercato degli immobili de quibus tenendo conto del mutuo ipotecario gravante sugli stessi e decurtandolo dell'importo di €. 36.730,00= debito residuo del mutuo ipotecario predetto.
B)= nel merito:
1)= reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)= dichiararsi risolta, nulla e/o annullarsi e/o priva di giuridico effetto e/o priva di efficacia, per le ragioni per cui è causa, la scrittura privata in data 21/03/2008 stipulata da e Parte_1
e tutte le pattuizioni in essa contenute intercorse tra le parti, tra l'altro, anche Controparte_1
perché nonostante con la predetta scrittura privata del 21/3/2008 le parti avessero previsto una vendita imminente dell'immobile nella sua interezza, tuttavia nonostante il tempo da allora trascorso, ben oltre 10 anni, la vendita degli immobili per il prezzo di €.300.000,00= non veniva realizzata ed, anzi, la predetta vendita risultava irrealizzabile per il prezzo stabilito di €.300.000,00= e ciò anche per il crollo del mercato immobiliare verificatosi nel frattempo come pure risulta accertato dalla CTU effettuata in corso di causa, e perché, in tutto il predetto detto tempo- oltre dieci anni- , non erano stati reperiti degli acquirenti interessati al possibile acquisto di detti immobili, ed anche perché revocata e sostituita e derogata e annullata sia dalle pattuizioni di cui alla scrittura privata in data in data
07/12/2017, prodotta in causa, che è stata sottoscritta sia dalla e sia dal Controparte_1 Parte_1
con la quale gli stessi hanno conferito l'incarico di procurare la vendita degli immobili per cui è
[...]
causa alla agenzia immobiliare Key Estate s.a.s. e tale obbligo di vendita, come stabilito in detta scrittura privata dal e dalla è cessato e risolto il 07/06/2018 per mancata Pt_1 CP_1
realizzazione della vendita, e sia dalle pattuizioni di cui alla scrittura privata in data 09/10/2018, prodotta in causa, che è stata sottoscritta sia dalla e sia dal con la Controparte_1 Parte_1 quale gli stessi hanno conferito l'incarico di procurare la vendita degli immobili per cui è causa alla agenzia immobiliare Key Estate s.a.s. e tale obbligo di vendita, come stabilito in detta scrittura privata pagina 2 di 20 dal e dalla è cessato e risolto il 19/05/2019 per mancata realizzazione della Pt_1 CP_1
vendita, risolte e prive di effetti , e perché il non intende più vendere la quota di sua Pt_1
proprietà degli immobili di cui trattasi e chiede lo scioglimento della comunione e la divisione dei medesimi;
3)= dichiararsi per le ragioni per cui è causa, che , quale comproprietaria in Controparte_1
ragione del 50% degli immobili siti in Olmedo, via Su Furraghe B n° 12: appartamento posto al 1° piano distinto al N.C.E.U.al foglio 5, mappale 1302 sub 8, piano 1, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,5 , superficie catastale mq 137, R.C. €. 335,70=, con annessa taverna – cantina al piano seminterrato distinta a NCEU al foglio 5, mappale 1302 sub 12, piano S1, Cat. C/2, classe 1, consistenza mq 29, superficie catastale mq.37, R.C. €. 56,91, e posto auto scoperto censito in catasto al foglio 5, mappale
1302 sub 5, piano T, Cat. C/6, classe 1, consistenza mq 14, superficie catastale mq 15, R.C. €. 20,97, e quale cointestataria del mutuo fondiario ipotecario de quo è obbligata a pagare la quota a suo carico pari al 50% delle rate di mutuo scadute a decorrere dal marzo 2008 e fino al gennaio 2024 e di quelle
a scadere dal febbraio 2024 fino alla sua estinzione del mutuo fondiario e dell'ipoteca de qua gravante sugli immobili per cui è causa iscritti a favore di Controparte_2
4)= conseguentemente condannarsi, per le ragioni per cui è causa, a rimborsare ed Controparte_1
a pagare a sia l'importo di €.76.909,59= S.E. od O., pari al 50% dell'importo delle Parte_1
rate del mutuo ipotecario de quo che è a carico di e che è stato pagato da Controparte_1 relativamente al periodo dal marzo 2008 ad aprile 2021, e sia l'importo di Parte_1
€.16.165,71= S.E. od O. pari al 50% dell'importo delle rate del mutuo ipotecario de quo concesso da
e gravante su detti immobili quale quota del mutuo ipotecario di cui trattasi che è Controparte_2
a carico di e che è stato pagato da relativamente al periodo dal Controparte_1 Parte_1
maggio 2021 a gennaio 2024, con gli interessi da ogni singola scadenza al saldo;
5)= procedersi, per le ragioni per cui è causa, alla divisione, del seguente immobile sito in Olmedo via
Su Furraghe B n° 12 ora via Madre Teresa di Calcutta, 42 : appartamento posto al 1° piano distinto al
N.C.E.U.al foglio 5, mappale 1302 sub 8, piano 1, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,5 , superficie catastale mq
137, R.C. €. 335,70=, con annessa taverna – cantina al piano seminterrato distinta a NCEU al foglio
5, mappale 1302 sub 12, piano S1, Cat. C/2, classe 1, consistenza mq 29, superficie catastale mq.37,
R.C. €. 56,91, e posto auto scoperto censito in catasto al foglio 5, mappale 1302 sub 5, piano T, Cat.
C/6, classe 1, consistenza mq 14, superficie catastale mq 15, R.C. €. 20,97;
6)= dichiararsi l'indivisibilità dell'immobile de quo pagina 3 di 20 7)= per il valore di mercato determinato in corso di causa e decurtato dell'importo di €. 36.730,00= debito residuo del mutuo ipotecario predetto e quindi €.114.150,00=, assegnarsi in piena proprietà a
l'immobile per cui è causa sito in Olmedo via Su Furraghe B n° 12 ora via Madre Parte_1
Teresa di Calcutta, 42, : appartamento posto al 1° piano distinto al N.C.E.U.al foglio 5, mappale 1302 sub 8, piano 1, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,5 , superficie catastale mq 137, R.C. €. 335,70=, con annessa taverna – cantina al piano seminterrato distinta a NCEU al foglio 5, mappale 1302 sub 12, piano S1,
Cat. C/2, classe 1, consistenza mq 29, superficie catastale mq.37, R.C. €. 56,91, e posto auto scoperto censito in catasto al foglio 5, mappale 1302 sub 5, piano T, Cat. C/6, classe 1, consistenza mq 14, superficie catastale mq 15, R.C. €. 20,97, con addebito dell'eccedenza di valore pari ad €. 57.075,00= da compensarsi parzialmente con l'importo di €.93.074, 69= ( €.76.909,59 + €.16.165,71 ) S.E. od O. dovuto da a per quanto specificato al punto 4) suddetto delle Controparte_1 Parte_1
conclusioni, e conseguentemente condannarsi al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di €.35.999,69= quale differenza da lei ancora dovuta per la quota pari al 50%
[...]
delle rate di mutuo ipotecario pagate interamente dal;
Parte_1
8)= disporsi che prenda immediatamente possesso dell'immobile de quo ad esso Parte_1
attribuito;
9)= respingersi tutte le domande riconvenzionali proposte da;
Controparte_1
10)= assolversi da ogni avversa domanda;
Parte_1
11)= a carico della massa le spese di bolli, di contributo unificato di iscrizione a ruolo e di trascrizione;
12)=le spese della CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
13)= con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
Per la convenuta Controparte_1
“Previa modifica delle ordinanze del 11.10.2021 e del 7.2.2023 e 17.2.2023 si reitera la richiesta di ammissione delle prove orali dedotte consistenti nell'interrogatorio formale dell'attore e nella prova per testi e la richiesta di revoca ovvero inutilizzazione della C.T.U. in quanto contraria alla scrittura privata del 21.3.2008 nella misura in cui volta a determinare la divisibilità dell'immobile, la divisione in natura e la vendita all'incanto.
pagina 4 di 20 In riferimento a . Parte_1
1)-Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
2)-Rigettare la domanda di dichiarazione di nullità e/o annullamento e/o inefficacia del contratto per scrittura privata del 21.3.2008 e delle relative pattuizioni.
3)-Rigettare la domanda di dichiarazione dell'obbligo di al pagamento della quota Controparte_1
del mutuo fondiario da marzo 2008 a ottobre 2019 e di quelle successive ad estinzione del mutuo fondiario e dell'ipoteca gravante sull'immobile
4)-Conseguentemente rigettare la domanda di condanna di al pagamento della Controparte_1 somma di €.68.581,80 quale metà dell'importo del mutuo asseritamente corrisposti da Parte_1
da marzo 2008 ad ottobre 2019 e delle successive rate che dovessero risultare pagate dopo
[...] ottobre 2019, nonché di quelle successive maturande sino all'estinzione del mutuo fondiario e dell'ipoteca gravante sugli immobili.
5)-Rigettare la domanda di divisione del compendio immobiliare descritto in atti e la conseguente assegnazione alle parti nei termini di cui al punto 6 dell'atto di citazione in quanto non conformi alle disposizioni del contratto di data 21.3.2008.
6)-Rigettare la domanda subordinata di assegnazione dell'intera proprietà al con addebito Pt_1 dell'eccedenza di valore da compensarsi parzialmente o totalmente con la somma pretesa di
€.68.581,80 asseritamente corrisposta dal o di altra che risulti in causa perché non dovute Pt_1
dalla CP_1
7)-Dichiarare valido ed efficace il contratto stipulato per scrittura privata il 21.3. 2008 tra CP_1
e con tutte le pattuizioni ivi contenute. Conseguentemente:
[...] Parte_1
8)-Dichiarare l'obbligo di di procedere alla vendita dei beni alle condizioni indicate Parte_1
al punto 2 del contratto di data 21.3.2008.
9)-Dichiarare l'obbligo di ad osservare la distribuzione del ricavato della vendita Parte_1
secondo le modalità indicate nel contratto di data 21.3.2008 al punto 3.
10)-Dichiarare l'obbligo di al pagamento in via esclusiva del mutuo fondiario Parte_1
concesso da come da atto di compravendita in atti e dei punti 4 e 6 del contratto Controparte_2
del 21.3.2008.
pagina 5 di 20 11)-Dichiarare l'obbligo di al pagamento dei costi di utenza idrica ed elettrica, delle Parte_1
imposte e tasse gravanti per legge sugli immobili, dei relativi oneri condominiali e di ogni altra spesa relativa all'immobile come stabilito al punto 5 del contratto del 21.3.2008.
In via subordinata a scopo cautelativo nella sola denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di assegnazione da ultimo espressa dal Pt_1
12)-Salvo gravame, previa dichiarazione di validità ed efficacia della scrittura privata del 21.3.2008, fatte salve le precedenti conclusioni, si chiede che venga rigettata comunque la richiesta dell'attore di compensazione del mutuo perché non dovuto e venga corrisposto alla senza ulteriori oneri a CP_1
suo carico, il valore della taverna secondo quanto pattuito nella scrittura privata, con contestuale richiesta di accoglimento di tutte le altre conclusioni sopra formulate a garanzia delle disposizioni della scrittura privata con dichiarazione dell'obbligo del di accollo e pagamento in via Pt_1 esclusiva dell'intero mutuo, del suo obbligo di pagamento dei costi di utenza idrica ed elettrica, delle imposte e tasse gravanti sull'immobile, degli oneri condominiali e di ogni altra spesa indicata nella scrittura del 21.3.2008.
In ogni caso.
13)-Con vittoria di spese diritti e onorari.
In riferimento a rappresentata da Controparte_3 Controparte_2
1)-Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
2)- previa dichiarazione di validità ed efficacia della scrittura privata del 21.3.2008 rigettare le domande di divisione in natura e/o di vendita del compendio immobiliare descritto in atti, in quanto non conformi alle disposizioni del contratto di data 21.3.2008 vigente.
3)-Rigettare la domanda subordinata relativa alle spese conseguenti alla divisione in quanto contraria al disposto del contratto di data 21.3.2008 vigente.
In subordine
4)- Nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede che la vendita e distribuzione del ricavato siano disposte in conformità a quanto stabilito nella suddetta scrittura nel rispetto anche delle altre pattuizioni tra le parti e che il mutuo residuo e le spese processuali siano detratte dalla quota del con obbligo di quest'ultimo di assolvere anche gli altri oneri ivi previsti nel contratto del Pt_1
21.3.2008.
pagina 6 di 20 5)- con vittoria di spese diritti e onorari”.
Per la convenuta (subentrata a per cessione Controparte_3 Controparte_2
del credito):
“chiede che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia accogliere le seguenti conclusioni, nulla opponendo alla richiesta di divisione:
1)-qualora si dovesse procedere ad una divisione in natura dei cespiti immobiliari come individuati nel presente atto, disponga che sulle quote attribuite ai condividenti continui a gravare l'ipoteca originaria sì da conservare il privilegio ipotecario per come iscritto;
2)-qualora si dovesse procedere alla vendita dei cespiti immobiliari come individuati nel presente atto, detratte le spese del presente giudizio dall'intera massa, predisposto il relativo progetto divisionale e convocate le parti per la sua approvazione, disponga l'assegnazione al creditore
[...]
per la quota di proprietà di e , secondo il CP_3 Parte_1 Controparte_1
grado ed il privilegio che le competono, giusta ipoteca del 28.4.2006 RG n. 7821 RP n. 1384 e successivo atto di compravendita con accollo di mutuo stipulato il 01.12.2006 a rogito Notaio Per_2
Rep. n. 5578 Racc. n. 1142, delle somme corrispondenti ai diritti vantati dai predetti
[...] condividenti sui cespiti oggetto del giudizio di divisione, fino alla concorrenza della somma di €
36.730,51 oltre interessi maturati e maturandi dal 16.01.2024 fino al pagamento effettivo e le spese processuali relative all'intervento;
in via subordinata
3) in caso di contestazioni, emetta sentenza sulla divisione delle somme ricavate, ponendo in ogni caso, previa liquidazione, spese e compensi, oltre accessori di legge, nonché quelle tecniche, necessitate, a carico della massa;
4) in ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale esponendo Parte_1 Controparte_1
che
- le parti avevano contratto matrimonio concordatario il 22/10/2005, in Alghero, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Alghero al n° 114 p.s. II A, anno
2005, scegliendo quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni;
pagina 7 di 20 - in costanza di matrimonio, avevano acquistato, in data 01/12/2006, in ragione del 50% ciascuno e pro-indiviso, l'immobile sito in Olmedo, via Su Furraghe trav. B n° 12 ora via Madre di
Teresa di Calcutta, 42 (immobile composto da un appartamento posto al 1° piano e da una taverna – cantina al piano seminterrato e posto auto scoperto) per il prezzo di € 150.000,00= oltre IVA di legge;
- che per il pagamento del prezzo si erano regolati come segue: quanto ad €.1.000,00 mediante l'assegno bancario n° 0228280765 - non trasferibile - tratto sulla Banca CARIGE S.p.A. del complessivo importo di €.7.000,00 in quanto comprensivo dell'IVA sull'acquisto, intestato alla parte venditrice;
quanto ad €.4.000,00 mediante l'assegno bancario n° 025688068 - non trasferibile - tratto sulla Banca CARIGE S.p.A. intestato alla parte venditrice;
per il pagamento del residuo importo di €.146.000,00, le parti si erano accollati e avevano fatto propria la quota del mutuo di originari euro 464.000,00 concesso dalla alla società Controparte_2 [...] costruttrice e venditrice dell'immobile de quo corrispondente al lotto n° 3 Controparte_4
della garanzia, con una quota di mutuo fondiario di euro 146.000,00 ed una quota di ipoteca di euro 219.000,00 in dipendenza del detto accollo, da pagarsi in rate mensili di €.979,70;
- che le parti si erano separate consensualmente (separazione omologata dal Tribunale di Sassari con decreto del 26/6/2008) alle condizioni di cui al ricorso in data 21/03/2008;
- che le parti in previsione della loro separazione consensuale con scrittura privata del 21/03/2008 avevano pattuito
(a) di vendere, unitamente o separatamente, l'appartamento ammobiliato (camera da letto e cucina) con l'annessa taverna e posto auto per il prezzo di €.300.000,00 e ciò mediante trattativa privata fino al mese di ottobre 2008; successivamente sarebbe stato conferito l'incarico per la vendita ad un'agenzia immobiliare da individuarsi previo accordo tra le parti;
(b) che il previsto ricavato di €.300.000,00 dalla vendita, previa deduzione delle somme di cui al prestito concesso loro (dalla madre della , pari ad €.25.000,00 e CP_1 CP_5
interessi, e previa detrazione di quanto dovuto per il predetto mutuo fondiario concesso loro da e per il quale era stata iscritta l'ipoteca, sarebbe stato diviso tra il Controparte_2
e la come segue: quanto ricavato dalla vendita dell'appartamento e del Pt_1 CP_1
posto auto sarebbe stato trattenuto da;
quanto ricavato dalla vendita della Parte_1
taverna sarebbe stato trattenuto da l'ipoteca gravante su detti immobili Controparte_1
sarebbe stata immediatamente cancellata;
nelle more della vendita si Parte_1
pagina 8 di 20 sarebbe accollato il pagamento del mutuo in corso acceso per l'acquisto dell'immobile in questione e sarebbero state a suo carico le bollette relative alla fornitura dell'energia elettrica, al servizio idrico, alla TARSU, all'ICI ed ogni altro relativo costo;
le parti precisavano, inoltre, che il mutuo residuo sarebbe stato decurtato solo dal ricavato della vendita dell'appartamento e del posto auto;
- che le parti avevano divorziato con sentenza in data 18/04/2013 n. 1014/2013, contenente la seguente specificazione: “i coniugi precisano che in ordine agli aspetti di carattere patrimoniale diversi dal mantenimento nonché ai mobili ed immobili di proprietà comune, le parti si riportano integralmente a quanto già pattuito in scrittura privata del 21/03/2008, che confermano integralmente, rimettendo ad altra sede ogni contestazione sulla scrittura medesima”;
- che le parti, in data 09/10/2018, avevano conferito all'Agenzia di mediazione immobiliare Key
Estate sas di incarico di vendita degli immobili per cui è causa stabilendo tra Persona_3
l'altro: il prezzo di vendita in €. 175.000,00 (con la precisazione che il prezzo sarebbe stato suddiviso in €. 138.000,00 per appartamento e posto auto, il cui ricavato sarebbe andato al ed €.37.000,00 per la taverna/cantina, il cui ricavato sarebbe andato alla;
Pt_1 CP_1
la durata dell'incarico fino al giorno 19/05/2019;
- che alla data del 19/05/2019 non è stata realizzata la vendita di cui trattasi non essendo stati reperiti possibili acquirenti;
- di aver locato, con contratto del 15/03/2012, l'appartamento al primo piano, per il canone di locazione mensile di €.540,00 a (poi sfrattato per morosità nel giugno 2019) e che Parte_2
il Tribunale di Sassari con sentenza n° 765/2017, depositata il 25/5/2017, emessa a decisione della predetta causa n° 1387/2014 R.G., passata in giudicato il 25/12/2017, aveva accolto la domanda della di condanna in capo al al pagamento in suo favore, della CP_1 Pt_1
metà di ciascun canone della locazione dalla data di registrazione del contratto alla fine della locazione;
- di aver pagato le rate del mutuo ipotecario dell'immobile in questione relativamente al periodo dal marzo 2008 a ottobre 2019, per un totale di €. 137.163,60.
Tutto ciò premesso ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare risolta la scrittura privata del 21.03.2008
e di dichiarare lo scioglimento della comunione relativa a detto immobile e di procedere alla divisione, tenendo conto della quota di mutuo già pagata e da pagare (v. nel dettaglio le conclusioni dell'attore riportate in epigrafe). pagina 9 di 20 Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la ricostruzione dell'ex coniuge Controparte_1
relativamente ai seguenti punti:
- ha dedotto la validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti con la scrittura privata del
21.03.2008 con specifico riferimento a: (a) obbligazione di alienare l'immobile in oggetto al prezzo di
300.000 euro (unitariamente o separatamente); (b) di distribuire il ricavato della vendita (ricavato dell'appartamento a lui e ricavato della taverna a lei) detratti i debiti;
(c) l'accollo del mutuo in capo al nelle more della vendita (in caso di vendita: il residuo debito dovrà essere detratto dalla Pt_1 quota del prezzo di vendita dell'appartamento); con la specificazione che la vendita non si è finora realizzata a causa dei comportamenti ostruzionistici del che nel tempo ha stipulato dei Pt_1
contratti di locazione dell'appartamento che hanno avuto un riverbero negativo su eventuali opportunità di vendita;
- ha dedotto che l'incarico di vendita citato dall'attore (ha precisato che in realtà gli incarichi erano stati due, consecutivi) all'Agenzia di mediazione immobiliare Key Estate sas di non ha avuto Persona_3
carattere novativo o risolutivo rispetto alla predetta scrittura del 2008, perché aveva modificato
(riducendolo) solo l'importo del prezzo di vendita dell'appartamento sito al primo piano di spettanza del Pt_1
Secondo tale impostazione difensiva, dalle predette considerazioni discende che sarebbe ancora valida la pattuizione di cui al punto 4 del contratto secondo la quale il assume volontariamente ed Pt_1 in maniera svincolata dal prezzo dell'immobile, l'obbligo di pagamento (passato e futuro) del mutuo, poiché, nel suo intendimento vi è l'essere il proprietario dell'appartamento e del posto auto (come attesta il suo comportamento risultante dagli atti di causa nel procedimento rg. 1387/2014), lasciando alla il ricavato della sola taverna;
secondo tale impostazione, pertanto, nessuna somma può CP_1
essere richiesta dal alla a titolo di restituzione della metà delle rate del mutuo (già Pt_1 CP_1
pagate) del quale solo egli è (contrattualmente) obbligato, né delle successive rate che matureranno, in quanto la richiesta divisione, attribuzione di quote uguali alle parti con conseguente paritario accollo di mutuo e spese, nonché le pretese di restituzione avanzate nei confronti della violano il CP_1
contratto del 21.03.2008, e ciò a prescindere dalla comproprietà del bene.
E' intervenuta in giudizio la ., legittimata a stare in giudizio in virtù di Controparte_3
contratto di cessione di crediti pro soluto da parte di , la quale Controparte_6 ha precisato che sull'immobile oggetto di domanda di divisione insiste la trascrizione di ipoteca a garanzia del mutuo (v. iscrizione ipoteca volontaria - Registro generale n. 7821 - Registro particolare n. pagina 10 di 20 1384 Presentazione n. 53 del 28/04/2006) e che alla data del 16.01.2024 il debito residuo in linea capitale è pari a € 36.730,51; ha chiesto al Tribunale che venga riconosciuto che sulle quote attribuite ai condividenti continui a gravare l'ipoteca originaria sì da conservare il privilegio ipotecario per come iscritto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti delle parti e effettuazione di
CTU avente il seguente quesito: dispone procedersi a CTU di stima del valore dell'immobile sito in
Olmedo, via Su Furraghe trav. B n. 12 ora via Madre di Teresa di Calcutta, 42. Il consulente verificherà inoltre se l'immobile è divisibile in due parti in natura e ne preciserà i rispettivi valori monetari.
Deve essere in questa sede confermata l'ordinanza del 11.10.2021 che ha ritenuto che le ulteriori prove dedotte siano inammissibili perché irrilevanti (v. in particolare la prova orale dedotta dalla convenuta dal contenuto irrilevante ai fini della decisione) e che non vada disposto l'ordine di CP_1
esibizione della documentazione bancaria, agevolmente acquisibile dalla parte interessata Pt_1
(ciò è ancora più valido a fronte della mancata specifica contestazione da parte della controinteressata circa l'avvenuto pagamento del mutuo da parte del . CP_1 Pt_1
Il CTU geom. anche rispondendo in modo congruo e condivisibile alle osservazioni Per_1
critiche dei CTP, ha concluso come di seguito riportato testualmente.
La formulazione del giudizio di stima scaturisce dalla comparazione tra il bene da stimare ed un campionario di beni analoghi di valore noto, apportando eventuali aggiunte o detrazioni per tener conto della specificità del bene da stimare e della particolare situazione in cui si trova. Per la valutazione dell'immobile si è tenuto conto della sua natura, posizione, stato di manutenzione e della situazione urbanistica in essere. La zona in cui sorge l'immobile ha un mercato immobiliare attivo. Ho individuato diversi immobili in vendita e due recenti compravendite reali di appartamenti al 1° piano in posizione vicina e con caratteristiche simili (Via Nuraghe Talia n. 20 e Via Montagnana n. 9) o confrontabili con quello da stimare applicando opportuni coefficienti o importi comparativi, ho inoltre consultato le quotazioni dei valori medi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e dal Borsino immobiliare, individuando un prezzo medio di mercato per immobili simili di € 1.000,00 per metro quadro di fabbricato. Tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, effettuando le necessarie detrazioni rispetto ai fabbricati comparabili, è risultato il seguente più probabile valore di mercato:
Appartamento
Aggiunte e detrazioni:
pagina 11 di 20 - Per le dimensioni meno richieste in zona e la scala esterna: - 5%
- Per veranda sfruttabile: + 3%
- Per manutenzioni di facciata e interne: - € 12.000,00
Valore di mercato = € 1.000,00 x mq. 136.00 x 0.98 - € 12.000,00= € 121.280,00
Posto auto
Aggiunte e detrazioni:
- Nessuna:
Valore di mercato = 0.35 x € 1.000,00 x mq. 14.50 = € 5.075,00
Cantina
Aggiunte e detrazioni:
- Per manutenzioni interne e di facciata: € 1.500,00
Valore di mercato = 0.75 x € 1.000,00 x mq. 34.70 - € 1.500,00 = € 24.525,00
Sommano in totale € 121.280,00 + 5.075,00 + € 24.525,00 = € 150.880,00 (valore totale)
*
Il Tribunale accoglie, condividendola, la tesi difensiva dell'attore che ha chiesto che la Pt_1
scrittura privata del 21/03/2008 venga dichiarata risolta, nulla e/o annullata e/o priva di giuridico effetto e/o priva di efficacia e/o per mancato avveramento delle condizioni e dell'oggetto di vendere l'immobile e/o per eccessiva onerosità, perché nonostante con la predetta scrittura le parti avessero previsto una vendita imminente dell'immobile, tuttavia, malgrado il tempo da allora trascorso, ben oltre
10 anni, e i tentativi profusi in ultimo mediante incarico all' la vendita Controparte_7 dell'appartamento e del posto auto e della taverna per il prezzo di €.300.000,00 (o alla minor somma tentata con l' ) non è stata realizzata, e non è più possibile realizzarla a tale prezzo, Controparte_7
in quanto - come è stato accertato dal CTU nella sua relazione tecnica e di stima in atti - il prezzo di mercato dell'immobile per cui è causa (appartamento e taverna e posto auto) risulta attualmente e complessivamente di €. 150.800,00.
Premesso che la scrittura in oggetto non rappresenta un “preliminare di divisione dell'immobile” che attribuisce la proprietà della porzione della parte appartamento e posto auto al e la proprietà Pt_1
della taverna alla come emerge dalla lettura della scrittura stessa e come è stato CP_1 pagina 12 di 20 incidentalmente accertato dal Tribunale nel 2017 (nella causa relativa ai canoni di locazione) e come del resto è sottolineato in atti dalla stessa difesa della (che non intende percorrere questa CP_1
strada interpretativa), preso atto che l'immobile (appartamento, posto auto, taverna) rappresenta ed ha sempre rappresentato un unico immobile di cui sono proprietari pro indiviso e Pt_1 CP_1
preso atto che l'accollo del mutuo al momento dell'acquisto dell'immobile è stato assunto da e in solido, si osserva che la pretesa della di vedere riconosciuta la Pt_1 CP_1 CP_1
validità del contenuto della scrittura solo per le parti che lei ritiene interessanti per sé (con specifico riferimento all'accollo interno dell'intero mutuo contratto con la in capo al Controparte_2
non merita di essere accolta, in quanto il contratto va letto e interpretato nella sua interezza Pt_1
e con riferimento alla volontà delle parti ivi risultante.
Ebbene, la valutazione complessiva delle seguenti circostanze:
- che le parti avessero stipulato di vendere l'immobile come un intero (e non previo frazionamento in due unità delle quali ciascuno avrebbe curato l'alienazione, in modo indipendente: soluzione quest'ultima neppure contemplata negli accordi – del resto appartamento e taverna non hanno mai costituito fin dall'origine due unità abitative distinte, stante la non abitabilità della taverna a tutt'oggi accatastata come “cantina”),
- che il prezzo di vendita (fissato nella scrittura in totali euro 300.000,00) sia oggi impossibile da ottenere (stante il valore di mercato dell'immobile, come stimato dal CTU),
- che il si era impegnato a pagare il mutuo non indiscriminatamente ma “nelle more Pt_1 della vendita”,
- che non sia stata a suo tempo individuata dalle parti la data entro la quale la vendita di cui trattasi avrebbe dovuto realizzarsi,
rende accoglibile la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta formulata dal del resto, sarebbe iniquo ritenere vincolate le parti ad un accordo superato in tutte le sue Pt_1 parti ad eccezione dell'accollo interno del mutuo (obbligazione in capo al , che invece Pt_1
risulta essere stato da lui pattuito come condizionato alla vendita dell'intero al prezzo di 300.000,00 euro (condizione irrealizzabile) da compiere per trattativa privata prima e per incarico ad agenzia poi.
In tale contesto, l'incarico dato dalle parti nell'anno 2019 alla non ha avuto Controparte_7 significato novativo dell'accordo della predetta scrittura, anche perché va considerato che il “prezzo” della vendita non è un elemento del contratto che può essere unilateralmente stabilito dalla parte venditrice, rappresentando invece un elemento di incontro tra proposta e offerta;
tale prezzo pagina 13 di 20 (significativamente stabilito in 300.000,00 euro) aveva valore precipuo solo tra le parti nell'accordo del
2008, come contrappeso delle reciproche concessioni per addivenire alla separazione personale consensuale.
Passando oltre, occorre precisare che la comunione della quale si chiede lo scioglimento ha natura ordinaria;
la prova dell'appartenenza dei beni alla comunione o, più genericamente, la prova della comproprietà del compendio da dividere, trova ampia conferma sul piano documentale.
Occorre evidenziare l'integrità del contraddittorio, essendo stata direttamente chiamata ad intervenire nel giudizio anche la Banca creditrice iscrivente ipoteca volontaria sull'intero compendio, la cui partecipazione al giudizio divisorio è prevista dagli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c. affinché la decisione faccia stato anche nei suoi confronti.
E' dunque indubbio il diritto di parte attrice di domandare la divisione, anche senza il consenso dell'altro partecipante alla comunione, trattandosi dell'esercizio di un diritto potestativo individuale riconosciuto dall'ordinamento (art. 1111 c.c.) quello di conseguire, in ogni tempo, i beni in natura.
In base alle caratteristiche e alla conformità del bene, si ritiene che esso sia “non comodamente divisibile” in natura, essendo chiara (dalla lettura della CTU) l'impossibilità di frazionare l'appartamento in due parti commercialmente uguali.
Vale sul punto ricordare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'indagine sulla sussistenza dei presupposti per addivenire alla divisione in natura costituisce un apprezzamento del giudice del merito e va condotta, in modo rigoroso, avendo riguardo alla
“possibilità di ripartire il bene, nella sua attuale consistenza e destinazione, in modo tale che la porzione da attribuire a ciascuno configuri un'entità autonoma e funzionale, suscettibile di autonomo e libero godimento, non compromessa da pesi, servitù o limitazioni eccessive, evitando altresì il frazionamento ove esso richieda opere complesse o di notevole costo, ovvero cagioni un deprezzamento dell'originario valore intrinseco del bene medesimo, o, ancora, dia luogo alla costituzione di porzioni inidonee rispetto alla funzione economica dell'intero” (cfr. Cass n.
25888/2016; tra le altre, Cass. n. 8493/2012; Cass. n. 4703/2020; Cass. n. 19860/2020; Cass. n.
33480/2021).
A questo punto, per addivenire allo scioglimento della comunione, nell'alternativa tra la vendita all'incanto e l'attribuzione alla condividente che ne ha fatto richiesta, va senza ombra di dubbio preferita la seconda soluzione.
pagina 14 di 20 Trattasi peraltro di un esito che risulta imposto proprio dalla disciplina generale in tema di divisione, che obbliga il giudice, in via prioritaria, a perseguire il risultato della divisione in natura e solo nel caso in cui questo non sia conseguibile, individua come soluzioni alternative, dapprima l'attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti) e solo infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene, vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui risulti impedita la possibilità di mantenere il bene nella sfera di uno degli originari comunisti (cfr. Cass. n. 35945/2021; Cass. n.
11641/2010; Cass. n. 14165/2000).
Per effetto dell'attribuzione dell'immobile non comodamente divisibile sorge ipso iure, a carico del condividente assegnatario, l'obbligo di versare all'altro condividente un conguaglio in denaro, al fine di perequare il valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione (cfr. Cass. n. 14105/2021; conf. Cass. n. 1656/2017; Cass. n.
22833/2006).
Come è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte (che nel caso concreto non risulta formulata dalla – che si oppone allo scioglimento della comunione e alla divisione), concernendo CP_1
l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice, per cui questi deve provvedere d'ufficio alla rivalutazione del conguaglio, al momento della decisione, qualora vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio, spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice (cfr. Cass. n. 11731/2019).
A tal fine, va assunto a base del calcolo il valore venale dell'immobile stimato dal CTU in €.
150.800,00, in quanto esso risulta essere attuale (essendo stata la valutazione effettuata nell'anno 2023
e non essendosi verificate in un anno fluttuazioni significative del mercato immobiliare di Olmedo) e correttamente determinato attraverso la metodica di stima sintetico-comparativa, adeguata alle reali ed attuali caratteristiche dell'immobile e comparato con banche dati riferite ai i valori medi del mercato immobiliare residenziale della zona di riferimento, con la precisazione che detto valore non deve essere ridotto in considerazione del mutuo residuo, come richiesto dall'attore (per questo viene rigettata la richiesta di richiamo del CTU contenuta anche nelle memorie conclusionali), in quanto le due poste, attinenti a profili diversi, devono rimanere distinte: il rischio paventato tra le righe dalla difesa dell'attore di “pagare due volte” -una a titolo di conguaglio e l'altra per l'adempimento del mutuo pagina 15 di 20 residuo- generando un indebito arricchimento a vantaggio del condebitore inadempiente al versamento della sua quota, non è un rischio concreto, in quanto l'esatto ed esclusivo adempimento del debito solidale alle future scadenze potrà essere sempre opposto in compensazione sul maggior dovuto, fino ad estinguere il credito da conguaglio, ovvero essere recuperato (anche per l'eccedenza) attraverso l'azione di regresso.
Nulla esclude poi che l'assegnatario dell'immobile possa rinegoziare con la Banca il contratto di mutuo, sostituendo l'altra parte (liberandola) ovvero raccogliendo l'adesione espressa della Banca all'accollo del mutuo per le passività future, in modo da opporre al non assegnatario del bene il controvalore economico dell'ottenuta liberazione dal debito solidale assunto verso il comune creditore.
Peraltro, si aggiunge che l'adempimento dell'obbligo del conguaglio non costituisce una condizione di efficacia della sentenza di divisione, i cui effetti “dichiarativi – retroattivi” permangono impregiudicati nonostante l'inadempimento dell'obbligo (cfr. Cass. n. 14105/2021; Cass. n. 1656/2017; Cass. n.
22833/2006); d'altro canto, per completezza, va comunque evidenziato che il diritto del condividente al conguaglio troverà adeguata tutela tramite l'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 n. 2 c.c., costituendo la presente sentenza titolo idoneo, salvo il realizzarsi dell'ipotesi di cui all'art. 2834 c.c.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, rigettata l'opposizione formulata dalla dichiara lo CP_1 scioglimento della comunione ordinaria tra le parti, avente ad oggetto l'immobile così composto: appartamento in Via Madre Teresa di Calcutta n° 42, piano 1°, distinto al Catasto dei Fabbricati al foglio 5, particella 1302, subalterno 8, con categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6.5, superficie catastale di mq. 137 (mq. 126 escluse aree scoperte), rendita € 335,70; posto auto scoperto al piano terra, con accesso da Via Joice Lussu snc, distinto al Catasto dei Fabbricati al foglio 5, particella 1302, subalterno 5, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 14, superficie catastale mq. 15, rendita € 20,97; cantina in Via Madre Teresa di Calcutta n. 42/B, al piano 1° sottostrada, distinta al Catasto dei
Fabbricati al foglio 5, particella 1302, subalterno 12, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 29, superficie catastale mq. 37, rendita € 56,91.
Preso atto della non comoda divisibilità in natura dell'immobile, accoglie la domanda del di Pt_1
assegnazione del bene con obbligo di pagamento alla della sua parte (50% del valore = CP_1
conguaglio) in denaro (pari ad €. 75.400,00).
Ciò posto, passando alle ulteriori domande formulate dall'attore, va preso in considerazione il debito scaduto del mutuo ipotecario di cui l'attore ha fin dall'inizio domandato il rimborso al condebitore pagina 16 di 20 solidale (ossia alla convenuta):
- da marzo 2008 a aprile 2021: €. 76.909,59 (quota pari 50% del corrisposto)
- da maggio 2021 a gennaio 2024: €. 16.165,71 (quota pari 50% del corrisposto)
per un totale di €. 93.075,30 (quota pari 50% del corrisposto).
Va precisato che detti valori monetari sono stati indicati in atti dal che fin dall'atto Pt_1
introduttivo ha precisato di aver sempre pagato per intero la rata del mutuo, dal marzo 2008, e sono considerati pacifici in causa (senza necessità di ulteriore attività istruttoria) in quanto non specificatamente contestati dalla convenuta la quale ha impostato la sua difesa sulla tesi di CP_1
non essere tenuta al pagamento della sua quota.
Non si procede alla compensazione giudiziale tra i due debiti, trattandosi di debiti soggetti a diverse esigibilità, inerendo il conguaglio alla divisione e il debito di rimborso da obbligazione contrattuale;
va fatta altresì la seguente precisazione inerente al calcolo degli interessi: sulla somma dovuta a titolo di conguaglio vanno calcolati gli interessi legali che sono di natura corrispettiva, con decorrenza dalla sentenza definitiva, attraverso cui cessa lo stato di indivisione delle cose comuni (cfr. Cass. n.
8400/2019; Cass. n. 20457/2016; Cass. n. 2483/2004); sulla somma dovuta a titolo di rimborso del debito solidale riguardante il mutuo, devono essere calcolati gli interessi legali dalla data di ogni pagamento fino al saldo.
Per quanto riguarda la posizione di , si precisa che in linea di principio in Controparte_3
caso di ipoteca su beni indivisi, in caso di divisione, l'ipoteca continua a gravare sull'intero bene che venga attribuito a un solo condividente, senza alcun frazionamento della garanzia, né pregiudizio per il creditore iscrivente.
Tuttavia, l'attribuzione dell'immobile, quale modalità alternativa di scioglimento della comunione di un immobile non comodamente divisibile, non comporta un'automatica sostituzione (o meglio
“concentrazione”) della parte mutuataria del contratto di mutuo ipotecario in capo al solo condividente assegnatario;
in altri termini, l'attribuzione del bene non divisibile in natura al condividente che ne ha fatto richiesta in sede di giudizio divisorio non incide sull'obbligazione contratta dal mutuatario non assegnatario del bene, il quale, in difetto di diversi accordi con la banca mutuante, resta obbligato, in solido con l'assegnatario-proprietario, al pagamento delle rate del mutuo cointestato, anche a seguito dell'attribuzione (v. similmente Trib. Bergamo, sez. IV, n. 919/2021 e Trib. Milano, sez. IV, n.
3107/2015); d'altronde, la proprietà immobiliare in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (v.
pagina 17 di 20 Cass. n. 5385/2023).
Si precisa che il criterio di calcolo offerto dall'attore – comprensivo del debito ancora sussistente con la come dichiarato da quest'ultima in € 36.730,51 – per la compensazione e il calcolo “in CP_2
negativo” (per la convenuta) del conguaglio, sottende un'azione di regresso “anticipata” e
“condizionata” all'esatto futuro ed esclusivo adempimento delle obbligazioni solidali (la cui ammissibilità è tutt'altro che pacifica in giurisprudenza), e non un c.d. accollo, come definito dalla difesa del Pt_1
Infatti, l'accollo di un debito parzialmente altrui (per la parte eccedente la propria quota) (che nel caso di specie peraltro non trova l'adesione del condebitore, può avere efficacia liberatoria per il CP_1
condebitore solo quando il creditore manifesti in tal senso una volontà espressa ed inequivoca, ai sensi dell'art. 1273, co. 2 c.c., la quale non può essere desunta dal contenuto della difesa in atti di
[...]
. CP_3
Sulle spese di lite, vale nel giudizio di divisione il principio generale per cui “le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgono al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa” (Cass. n. 3083/2006; Cass. n. 22903/2013; Cass. n.
13205/2017; Cass. n. 17875/2019; Cass. n. 1635/2020; Cass. n. 2270/2020).
Pertanto, nel caso concreto le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e CP_1
vengono liquidate come in dispositivo (scaglione di valore determinato sulla quota da € 52.001,00 a €
260.000,00, tutte le fasi, valori medi); il costo della CTU (come liquidato con decreto del 8.11.2023) viene stabilito a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna, in quanto la stessa è stata svolta nell'interesse comune, ritenendosi possibile tale diversa ripartizione rispetto alle spese di lite (cfr. Cass.
n. 315/2002); parimenti le spese, sostenute e da sostenere, funzionali allo scioglimento della comunione
(oneri, imposte, ecc.), vanno ripartite in proporzione alla partecipazione di ciascuno alla disciolta comunione e, pertanto, vanno poste a carico di entrambe le parti per quote eguali tra loro.
Quanto alle spese di costituzione in giudizio della , la sua posizione di Controparte_3
mera litisconsorte nel giudizio di scioglimento della comunione suggerisce l'opportunità di una declaratoria di integrale compensazione, considerato che i diritti della medesima parte non sono stati pagina 18 di 20 oggetto di concreta contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti, avente ad oggetto l'immobile così comporto: appartamento in Via Madre Teresa di Calcutta n° 42, piano 1°, distinto al Catasto dei
Fabbricati al foglio 5, particella 1302, subalterno 8, con categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6.5, superficie catastale di mq. 137 (mq. 126 escluse aree scoperte), rendita € 335,70; posto auto scoperto al piano terra, con accesso da Via Joice Lussu snc, distinto al Catasto dei Fabbricati al foglio 5, particella
1302, subalterno 5, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 14, superficie catastale mq. 15, rendita €
20,97; cantina in Via Madre Teresa di Calcutta n. 42/B, al piano 1° sottostrada, distinta al Catasto dei
Fabbricati al foglio 5, particella 1302, subalterno 12, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 29, superficie catastale mq. 37, rendita € 56,91.
2) accerta e dichiara la non comoda divisibilità dell'immobile di cui al punto (1) per la quota di ½ spettante a e la quota di ½ spettante a e per l'effetto ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 720 e 1116 c.c., attribuisce a la piena proprietà dell'immobile di cui al punto Parte_1
(1);
3) riconosce come dovuto da parte di a un conguaglio in denaro Parte_1 Controparte_1 sulla quota ideale, pari alla metà del valore venale dell'unità immobiliare, quantificato nella misura di
€. 75.400,00, secondo le stime del CTU da ritenersi attuali per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi come indicato in motivazione;
4) accerta il debito di pari a €. 93.075,30 verso il condebitore solidale Controparte_1 [...]
per la quota delle rate di mutuo cointestato scadute dal mese di marzo 2008 al gennaio 2024, Pt_1
oltre interessi come indicato in motivazione;
6) dà atto che l'immobile di cui al punto (1) è gravato e rimane gravato da ipoteca a favore di
[...]
oggi di , del 28.4.2006 RG n. 7821 RP n. Controparte_2 Controparte_3
1384 e successivo atto di compravendita con accollo di mutuo stipulato il 01.12.2006 a rogito Notaio
Rep. n. 5578 Racc. n. 1142; Persona_2
7) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale e in € 774,34 per spese di contributo unificato e notifica, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.; pagina 19 di 20 8) pone il costo della CTU (come liquidato con decreto del 8.11.2023) su entrambe le parti al 50% ciascuna;
9) pone tutte le altre spese e costi, anche futuri, funzionali allo scioglimento della comunione (es. adempimenti di pubblicità immobiliare, imposte di registro, trascrizione, annotazione, ecc.) a carico di entrambe le parti, per metà ciascuno, disponendo e regolando in tal senso i rispettivi rimborsi per le somme eventualmente anticipate da uno solo di essi;
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite concernenti la terza chiamata
[...]
CP_3
11) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Sassari, il 18 giugno 2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1468/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAS ANTONIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCA Controparte_1 C.F._2
GAVINUCCIA e dell'avv. CARBONI ALESSANDRA
PARTE CONVENUTA
nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSU Controparte_2 P.IVA_1
FILIPPO
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.02.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“A)= In via istruttoria:
1)= a modifica dell'ordinanza in data 11/10/2021 ordinarsi, secondo le disposizioni di cui all'art. 210
c.p.c. alla parte chiamata in causa, di produrre ovvero esibire in giudizio tutta la documentazione pagina 1 di 20 bancaria con il relativo dettagliato estratto conto in suo possesso relativa al pagamento delle rate del mutuo ipotecario de quo con addebito sul c/c 6152/73522098 sino al mese di luglio 2008 e dal mese di agosto 2008 fino al 16/01/2024, ed in particolare, con i bonifici bancari disposti da a Parte_1
favore della ed accreditati sul conto IBAN:IT 92B Controparte_2
0306984893999999999999 con la specificazione del soggetto che ha provveduto ad effettuare i relativi pagamenti
2)= Si chiede che venga disposto il richiamo del CTU geom. ed allo stesso venga conferito Per_1
l'incarico di determinare il valore di mercato degli immobili de quibus tenendo conto del mutuo ipotecario gravante sugli stessi e decurtandolo dell'importo di €. 36.730,00= debito residuo del mutuo ipotecario predetto.
B)= nel merito:
1)= reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2)= dichiararsi risolta, nulla e/o annullarsi e/o priva di giuridico effetto e/o priva di efficacia, per le ragioni per cui è causa, la scrittura privata in data 21/03/2008 stipulata da e Parte_1
e tutte le pattuizioni in essa contenute intercorse tra le parti, tra l'altro, anche Controparte_1
perché nonostante con la predetta scrittura privata del 21/3/2008 le parti avessero previsto una vendita imminente dell'immobile nella sua interezza, tuttavia nonostante il tempo da allora trascorso, ben oltre 10 anni, la vendita degli immobili per il prezzo di €.300.000,00= non veniva realizzata ed, anzi, la predetta vendita risultava irrealizzabile per il prezzo stabilito di €.300.000,00= e ciò anche per il crollo del mercato immobiliare verificatosi nel frattempo come pure risulta accertato dalla CTU effettuata in corso di causa, e perché, in tutto il predetto detto tempo- oltre dieci anni- , non erano stati reperiti degli acquirenti interessati al possibile acquisto di detti immobili, ed anche perché revocata e sostituita e derogata e annullata sia dalle pattuizioni di cui alla scrittura privata in data in data
07/12/2017, prodotta in causa, che è stata sottoscritta sia dalla e sia dal Controparte_1 Parte_1
con la quale gli stessi hanno conferito l'incarico di procurare la vendita degli immobili per cui è
[...]
causa alla agenzia immobiliare Key Estate s.a.s. e tale obbligo di vendita, come stabilito in detta scrittura privata dal e dalla è cessato e risolto il 07/06/2018 per mancata Pt_1 CP_1
realizzazione della vendita, e sia dalle pattuizioni di cui alla scrittura privata in data 09/10/2018, prodotta in causa, che è stata sottoscritta sia dalla e sia dal con la Controparte_1 Parte_1 quale gli stessi hanno conferito l'incarico di procurare la vendita degli immobili per cui è causa alla agenzia immobiliare Key Estate s.a.s. e tale obbligo di vendita, come stabilito in detta scrittura privata pagina 2 di 20 dal e dalla è cessato e risolto il 19/05/2019 per mancata realizzazione della Pt_1 CP_1
vendita, risolte e prive di effetti , e perché il non intende più vendere la quota di sua Pt_1
proprietà degli immobili di cui trattasi e chiede lo scioglimento della comunione e la divisione dei medesimi;
3)= dichiararsi per le ragioni per cui è causa, che , quale comproprietaria in Controparte_1
ragione del 50% degli immobili siti in Olmedo, via Su Furraghe B n° 12: appartamento posto al 1° piano distinto al N.C.E.U.al foglio 5, mappale 1302 sub 8, piano 1, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,5 , superficie catastale mq 137, R.C. €. 335,70=, con annessa taverna – cantina al piano seminterrato distinta a NCEU al foglio 5, mappale 1302 sub 12, piano S1, Cat. C/2, classe 1, consistenza mq 29, superficie catastale mq.37, R.C. €. 56,91, e posto auto scoperto censito in catasto al foglio 5, mappale
1302 sub 5, piano T, Cat. C/6, classe 1, consistenza mq 14, superficie catastale mq 15, R.C. €. 20,97, e quale cointestataria del mutuo fondiario ipotecario de quo è obbligata a pagare la quota a suo carico pari al 50% delle rate di mutuo scadute a decorrere dal marzo 2008 e fino al gennaio 2024 e di quelle
a scadere dal febbraio 2024 fino alla sua estinzione del mutuo fondiario e dell'ipoteca de qua gravante sugli immobili per cui è causa iscritti a favore di Controparte_2
4)= conseguentemente condannarsi, per le ragioni per cui è causa, a rimborsare ed Controparte_1
a pagare a sia l'importo di €.76.909,59= S.E. od O., pari al 50% dell'importo delle Parte_1
rate del mutuo ipotecario de quo che è a carico di e che è stato pagato da Controparte_1 relativamente al periodo dal marzo 2008 ad aprile 2021, e sia l'importo di Parte_1
€.16.165,71= S.E. od O. pari al 50% dell'importo delle rate del mutuo ipotecario de quo concesso da
e gravante su detti immobili quale quota del mutuo ipotecario di cui trattasi che è Controparte_2
a carico di e che è stato pagato da relativamente al periodo dal Controparte_1 Parte_1
maggio 2021 a gennaio 2024, con gli interessi da ogni singola scadenza al saldo;
5)= procedersi, per le ragioni per cui è causa, alla divisione, del seguente immobile sito in Olmedo via
Su Furraghe B n° 12 ora via Madre Teresa di Calcutta, 42 : appartamento posto al 1° piano distinto al
N.C.E.U.al foglio 5, mappale 1302 sub 8, piano 1, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,5 , superficie catastale mq
137, R.C. €. 335,70=, con annessa taverna – cantina al piano seminterrato distinta a NCEU al foglio
5, mappale 1302 sub 12, piano S1, Cat. C/2, classe 1, consistenza mq 29, superficie catastale mq.37,
R.C. €. 56,91, e posto auto scoperto censito in catasto al foglio 5, mappale 1302 sub 5, piano T, Cat.
C/6, classe 1, consistenza mq 14, superficie catastale mq 15, R.C. €. 20,97;
6)= dichiararsi l'indivisibilità dell'immobile de quo pagina 3 di 20 7)= per il valore di mercato determinato in corso di causa e decurtato dell'importo di €. 36.730,00= debito residuo del mutuo ipotecario predetto e quindi €.114.150,00=, assegnarsi in piena proprietà a
l'immobile per cui è causa sito in Olmedo via Su Furraghe B n° 12 ora via Madre Parte_1
Teresa di Calcutta, 42, : appartamento posto al 1° piano distinto al N.C.E.U.al foglio 5, mappale 1302 sub 8, piano 1, Cat. A/3, Classe 2, vani 6,5 , superficie catastale mq 137, R.C. €. 335,70=, con annessa taverna – cantina al piano seminterrato distinta a NCEU al foglio 5, mappale 1302 sub 12, piano S1,
Cat. C/2, classe 1, consistenza mq 29, superficie catastale mq.37, R.C. €. 56,91, e posto auto scoperto censito in catasto al foglio 5, mappale 1302 sub 5, piano T, Cat. C/6, classe 1, consistenza mq 14, superficie catastale mq 15, R.C. €. 20,97, con addebito dell'eccedenza di valore pari ad €. 57.075,00= da compensarsi parzialmente con l'importo di €.93.074, 69= ( €.76.909,59 + €.16.165,71 ) S.E. od O. dovuto da a per quanto specificato al punto 4) suddetto delle Controparte_1 Parte_1
conclusioni, e conseguentemente condannarsi al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di €.35.999,69= quale differenza da lei ancora dovuta per la quota pari al 50%
[...]
delle rate di mutuo ipotecario pagate interamente dal;
Parte_1
8)= disporsi che prenda immediatamente possesso dell'immobile de quo ad esso Parte_1
attribuito;
9)= respingersi tutte le domande riconvenzionali proposte da;
Controparte_1
10)= assolversi da ogni avversa domanda;
Parte_1
11)= a carico della massa le spese di bolli, di contributo unificato di iscrizione a ruolo e di trascrizione;
12)=le spese della CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
13)= con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
Per la convenuta Controparte_1
“Previa modifica delle ordinanze del 11.10.2021 e del 7.2.2023 e 17.2.2023 si reitera la richiesta di ammissione delle prove orali dedotte consistenti nell'interrogatorio formale dell'attore e nella prova per testi e la richiesta di revoca ovvero inutilizzazione della C.T.U. in quanto contraria alla scrittura privata del 21.3.2008 nella misura in cui volta a determinare la divisibilità dell'immobile, la divisione in natura e la vendita all'incanto.
pagina 4 di 20 In riferimento a . Parte_1
1)-Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
2)-Rigettare la domanda di dichiarazione di nullità e/o annullamento e/o inefficacia del contratto per scrittura privata del 21.3.2008 e delle relative pattuizioni.
3)-Rigettare la domanda di dichiarazione dell'obbligo di al pagamento della quota Controparte_1
del mutuo fondiario da marzo 2008 a ottobre 2019 e di quelle successive ad estinzione del mutuo fondiario e dell'ipoteca gravante sull'immobile
4)-Conseguentemente rigettare la domanda di condanna di al pagamento della Controparte_1 somma di €.68.581,80 quale metà dell'importo del mutuo asseritamente corrisposti da Parte_1
da marzo 2008 ad ottobre 2019 e delle successive rate che dovessero risultare pagate dopo
[...] ottobre 2019, nonché di quelle successive maturande sino all'estinzione del mutuo fondiario e dell'ipoteca gravante sugli immobili.
5)-Rigettare la domanda di divisione del compendio immobiliare descritto in atti e la conseguente assegnazione alle parti nei termini di cui al punto 6 dell'atto di citazione in quanto non conformi alle disposizioni del contratto di data 21.3.2008.
6)-Rigettare la domanda subordinata di assegnazione dell'intera proprietà al con addebito Pt_1 dell'eccedenza di valore da compensarsi parzialmente o totalmente con la somma pretesa di
€.68.581,80 asseritamente corrisposta dal o di altra che risulti in causa perché non dovute Pt_1
dalla CP_1
7)-Dichiarare valido ed efficace il contratto stipulato per scrittura privata il 21.3. 2008 tra CP_1
e con tutte le pattuizioni ivi contenute. Conseguentemente:
[...] Parte_1
8)-Dichiarare l'obbligo di di procedere alla vendita dei beni alle condizioni indicate Parte_1
al punto 2 del contratto di data 21.3.2008.
9)-Dichiarare l'obbligo di ad osservare la distribuzione del ricavato della vendita Parte_1
secondo le modalità indicate nel contratto di data 21.3.2008 al punto 3.
10)-Dichiarare l'obbligo di al pagamento in via esclusiva del mutuo fondiario Parte_1
concesso da come da atto di compravendita in atti e dei punti 4 e 6 del contratto Controparte_2
del 21.3.2008.
pagina 5 di 20 11)-Dichiarare l'obbligo di al pagamento dei costi di utenza idrica ed elettrica, delle Parte_1
imposte e tasse gravanti per legge sugli immobili, dei relativi oneri condominiali e di ogni altra spesa relativa all'immobile come stabilito al punto 5 del contratto del 21.3.2008.
In via subordinata a scopo cautelativo nella sola denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di assegnazione da ultimo espressa dal Pt_1
12)-Salvo gravame, previa dichiarazione di validità ed efficacia della scrittura privata del 21.3.2008, fatte salve le precedenti conclusioni, si chiede che venga rigettata comunque la richiesta dell'attore di compensazione del mutuo perché non dovuto e venga corrisposto alla senza ulteriori oneri a CP_1
suo carico, il valore della taverna secondo quanto pattuito nella scrittura privata, con contestuale richiesta di accoglimento di tutte le altre conclusioni sopra formulate a garanzia delle disposizioni della scrittura privata con dichiarazione dell'obbligo del di accollo e pagamento in via Pt_1 esclusiva dell'intero mutuo, del suo obbligo di pagamento dei costi di utenza idrica ed elettrica, delle imposte e tasse gravanti sull'immobile, degli oneri condominiali e di ogni altra spesa indicata nella scrittura del 21.3.2008.
In ogni caso.
13)-Con vittoria di spese diritti e onorari.
In riferimento a rappresentata da Controparte_3 Controparte_2
1)-Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
2)- previa dichiarazione di validità ed efficacia della scrittura privata del 21.3.2008 rigettare le domande di divisione in natura e/o di vendita del compendio immobiliare descritto in atti, in quanto non conformi alle disposizioni del contratto di data 21.3.2008 vigente.
3)-Rigettare la domanda subordinata relativa alle spese conseguenti alla divisione in quanto contraria al disposto del contratto di data 21.3.2008 vigente.
In subordine
4)- Nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede che la vendita e distribuzione del ricavato siano disposte in conformità a quanto stabilito nella suddetta scrittura nel rispetto anche delle altre pattuizioni tra le parti e che il mutuo residuo e le spese processuali siano detratte dalla quota del con obbligo di quest'ultimo di assolvere anche gli altri oneri ivi previsti nel contratto del Pt_1
21.3.2008.
pagina 6 di 20 5)- con vittoria di spese diritti e onorari”.
Per la convenuta (subentrata a per cessione Controparte_3 Controparte_2
del credito):
“chiede che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia accogliere le seguenti conclusioni, nulla opponendo alla richiesta di divisione:
1)-qualora si dovesse procedere ad una divisione in natura dei cespiti immobiliari come individuati nel presente atto, disponga che sulle quote attribuite ai condividenti continui a gravare l'ipoteca originaria sì da conservare il privilegio ipotecario per come iscritto;
2)-qualora si dovesse procedere alla vendita dei cespiti immobiliari come individuati nel presente atto, detratte le spese del presente giudizio dall'intera massa, predisposto il relativo progetto divisionale e convocate le parti per la sua approvazione, disponga l'assegnazione al creditore
[...]
per la quota di proprietà di e , secondo il CP_3 Parte_1 Controparte_1
grado ed il privilegio che le competono, giusta ipoteca del 28.4.2006 RG n. 7821 RP n. 1384 e successivo atto di compravendita con accollo di mutuo stipulato il 01.12.2006 a rogito Notaio Per_2
Rep. n. 5578 Racc. n. 1142, delle somme corrispondenti ai diritti vantati dai predetti
[...] condividenti sui cespiti oggetto del giudizio di divisione, fino alla concorrenza della somma di €
36.730,51 oltre interessi maturati e maturandi dal 16.01.2024 fino al pagamento effettivo e le spese processuali relative all'intervento;
in via subordinata
3) in caso di contestazioni, emetta sentenza sulla divisione delle somme ricavate, ponendo in ogni caso, previa liquidazione, spese e compensi, oltre accessori di legge, nonché quelle tecniche, necessitate, a carico della massa;
4) in ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale esponendo Parte_1 Controparte_1
che
- le parti avevano contratto matrimonio concordatario il 22/10/2005, in Alghero, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Alghero al n° 114 p.s. II A, anno
2005, scegliendo quale regime patrimoniale quello della separazione dei beni;
pagina 7 di 20 - in costanza di matrimonio, avevano acquistato, in data 01/12/2006, in ragione del 50% ciascuno e pro-indiviso, l'immobile sito in Olmedo, via Su Furraghe trav. B n° 12 ora via Madre di
Teresa di Calcutta, 42 (immobile composto da un appartamento posto al 1° piano e da una taverna – cantina al piano seminterrato e posto auto scoperto) per il prezzo di € 150.000,00= oltre IVA di legge;
- che per il pagamento del prezzo si erano regolati come segue: quanto ad €.1.000,00 mediante l'assegno bancario n° 0228280765 - non trasferibile - tratto sulla Banca CARIGE S.p.A. del complessivo importo di €.7.000,00 in quanto comprensivo dell'IVA sull'acquisto, intestato alla parte venditrice;
quanto ad €.4.000,00 mediante l'assegno bancario n° 025688068 - non trasferibile - tratto sulla Banca CARIGE S.p.A. intestato alla parte venditrice;
per il pagamento del residuo importo di €.146.000,00, le parti si erano accollati e avevano fatto propria la quota del mutuo di originari euro 464.000,00 concesso dalla alla società Controparte_2 [...] costruttrice e venditrice dell'immobile de quo corrispondente al lotto n° 3 Controparte_4
della garanzia, con una quota di mutuo fondiario di euro 146.000,00 ed una quota di ipoteca di euro 219.000,00 in dipendenza del detto accollo, da pagarsi in rate mensili di €.979,70;
- che le parti si erano separate consensualmente (separazione omologata dal Tribunale di Sassari con decreto del 26/6/2008) alle condizioni di cui al ricorso in data 21/03/2008;
- che le parti in previsione della loro separazione consensuale con scrittura privata del 21/03/2008 avevano pattuito
(a) di vendere, unitamente o separatamente, l'appartamento ammobiliato (camera da letto e cucina) con l'annessa taverna e posto auto per il prezzo di €.300.000,00 e ciò mediante trattativa privata fino al mese di ottobre 2008; successivamente sarebbe stato conferito l'incarico per la vendita ad un'agenzia immobiliare da individuarsi previo accordo tra le parti;
(b) che il previsto ricavato di €.300.000,00 dalla vendita, previa deduzione delle somme di cui al prestito concesso loro (dalla madre della , pari ad €.25.000,00 e CP_1 CP_5
interessi, e previa detrazione di quanto dovuto per il predetto mutuo fondiario concesso loro da e per il quale era stata iscritta l'ipoteca, sarebbe stato diviso tra il Controparte_2
e la come segue: quanto ricavato dalla vendita dell'appartamento e del Pt_1 CP_1
posto auto sarebbe stato trattenuto da;
quanto ricavato dalla vendita della Parte_1
taverna sarebbe stato trattenuto da l'ipoteca gravante su detti immobili Controparte_1
sarebbe stata immediatamente cancellata;
nelle more della vendita si Parte_1
pagina 8 di 20 sarebbe accollato il pagamento del mutuo in corso acceso per l'acquisto dell'immobile in questione e sarebbero state a suo carico le bollette relative alla fornitura dell'energia elettrica, al servizio idrico, alla TARSU, all'ICI ed ogni altro relativo costo;
le parti precisavano, inoltre, che il mutuo residuo sarebbe stato decurtato solo dal ricavato della vendita dell'appartamento e del posto auto;
- che le parti avevano divorziato con sentenza in data 18/04/2013 n. 1014/2013, contenente la seguente specificazione: “i coniugi precisano che in ordine agli aspetti di carattere patrimoniale diversi dal mantenimento nonché ai mobili ed immobili di proprietà comune, le parti si riportano integralmente a quanto già pattuito in scrittura privata del 21/03/2008, che confermano integralmente, rimettendo ad altra sede ogni contestazione sulla scrittura medesima”;
- che le parti, in data 09/10/2018, avevano conferito all'Agenzia di mediazione immobiliare Key
Estate sas di incarico di vendita degli immobili per cui è causa stabilendo tra Persona_3
l'altro: il prezzo di vendita in €. 175.000,00 (con la precisazione che il prezzo sarebbe stato suddiviso in €. 138.000,00 per appartamento e posto auto, il cui ricavato sarebbe andato al ed €.37.000,00 per la taverna/cantina, il cui ricavato sarebbe andato alla;
Pt_1 CP_1
la durata dell'incarico fino al giorno 19/05/2019;
- che alla data del 19/05/2019 non è stata realizzata la vendita di cui trattasi non essendo stati reperiti possibili acquirenti;
- di aver locato, con contratto del 15/03/2012, l'appartamento al primo piano, per il canone di locazione mensile di €.540,00 a (poi sfrattato per morosità nel giugno 2019) e che Parte_2
il Tribunale di Sassari con sentenza n° 765/2017, depositata il 25/5/2017, emessa a decisione della predetta causa n° 1387/2014 R.G., passata in giudicato il 25/12/2017, aveva accolto la domanda della di condanna in capo al al pagamento in suo favore, della CP_1 Pt_1
metà di ciascun canone della locazione dalla data di registrazione del contratto alla fine della locazione;
- di aver pagato le rate del mutuo ipotecario dell'immobile in questione relativamente al periodo dal marzo 2008 a ottobre 2019, per un totale di €. 137.163,60.
Tutto ciò premesso ha chiesto all'adito Tribunale di dichiarare risolta la scrittura privata del 21.03.2008
e di dichiarare lo scioglimento della comunione relativa a detto immobile e di procedere alla divisione, tenendo conto della quota di mutuo già pagata e da pagare (v. nel dettaglio le conclusioni dell'attore riportate in epigrafe). pagina 9 di 20 Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la ricostruzione dell'ex coniuge Controparte_1
relativamente ai seguenti punti:
- ha dedotto la validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti con la scrittura privata del
21.03.2008 con specifico riferimento a: (a) obbligazione di alienare l'immobile in oggetto al prezzo di
300.000 euro (unitariamente o separatamente); (b) di distribuire il ricavato della vendita (ricavato dell'appartamento a lui e ricavato della taverna a lei) detratti i debiti;
(c) l'accollo del mutuo in capo al nelle more della vendita (in caso di vendita: il residuo debito dovrà essere detratto dalla Pt_1 quota del prezzo di vendita dell'appartamento); con la specificazione che la vendita non si è finora realizzata a causa dei comportamenti ostruzionistici del che nel tempo ha stipulato dei Pt_1
contratti di locazione dell'appartamento che hanno avuto un riverbero negativo su eventuali opportunità di vendita;
- ha dedotto che l'incarico di vendita citato dall'attore (ha precisato che in realtà gli incarichi erano stati due, consecutivi) all'Agenzia di mediazione immobiliare Key Estate sas di non ha avuto Persona_3
carattere novativo o risolutivo rispetto alla predetta scrittura del 2008, perché aveva modificato
(riducendolo) solo l'importo del prezzo di vendita dell'appartamento sito al primo piano di spettanza del Pt_1
Secondo tale impostazione difensiva, dalle predette considerazioni discende che sarebbe ancora valida la pattuizione di cui al punto 4 del contratto secondo la quale il assume volontariamente ed Pt_1 in maniera svincolata dal prezzo dell'immobile, l'obbligo di pagamento (passato e futuro) del mutuo, poiché, nel suo intendimento vi è l'essere il proprietario dell'appartamento e del posto auto (come attesta il suo comportamento risultante dagli atti di causa nel procedimento rg. 1387/2014), lasciando alla il ricavato della sola taverna;
secondo tale impostazione, pertanto, nessuna somma può CP_1
essere richiesta dal alla a titolo di restituzione della metà delle rate del mutuo (già Pt_1 CP_1
pagate) del quale solo egli è (contrattualmente) obbligato, né delle successive rate che matureranno, in quanto la richiesta divisione, attribuzione di quote uguali alle parti con conseguente paritario accollo di mutuo e spese, nonché le pretese di restituzione avanzate nei confronti della violano il CP_1
contratto del 21.03.2008, e ciò a prescindere dalla comproprietà del bene.
E' intervenuta in giudizio la ., legittimata a stare in giudizio in virtù di Controparte_3
contratto di cessione di crediti pro soluto da parte di , la quale Controparte_6 ha precisato che sull'immobile oggetto di domanda di divisione insiste la trascrizione di ipoteca a garanzia del mutuo (v. iscrizione ipoteca volontaria - Registro generale n. 7821 - Registro particolare n. pagina 10 di 20 1384 Presentazione n. 53 del 28/04/2006) e che alla data del 16.01.2024 il debito residuo in linea capitale è pari a € 36.730,51; ha chiesto al Tribunale che venga riconosciuto che sulle quote attribuite ai condividenti continui a gravare l'ipoteca originaria sì da conservare il privilegio ipotecario per come iscritto.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti delle parti e effettuazione di
CTU avente il seguente quesito: dispone procedersi a CTU di stima del valore dell'immobile sito in
Olmedo, via Su Furraghe trav. B n. 12 ora via Madre di Teresa di Calcutta, 42. Il consulente verificherà inoltre se l'immobile è divisibile in due parti in natura e ne preciserà i rispettivi valori monetari.
Deve essere in questa sede confermata l'ordinanza del 11.10.2021 che ha ritenuto che le ulteriori prove dedotte siano inammissibili perché irrilevanti (v. in particolare la prova orale dedotta dalla convenuta dal contenuto irrilevante ai fini della decisione) e che non vada disposto l'ordine di CP_1
esibizione della documentazione bancaria, agevolmente acquisibile dalla parte interessata Pt_1
(ciò è ancora più valido a fronte della mancata specifica contestazione da parte della controinteressata circa l'avvenuto pagamento del mutuo da parte del . CP_1 Pt_1
Il CTU geom. anche rispondendo in modo congruo e condivisibile alle osservazioni Per_1
critiche dei CTP, ha concluso come di seguito riportato testualmente.
La formulazione del giudizio di stima scaturisce dalla comparazione tra il bene da stimare ed un campionario di beni analoghi di valore noto, apportando eventuali aggiunte o detrazioni per tener conto della specificità del bene da stimare e della particolare situazione in cui si trova. Per la valutazione dell'immobile si è tenuto conto della sua natura, posizione, stato di manutenzione e della situazione urbanistica in essere. La zona in cui sorge l'immobile ha un mercato immobiliare attivo. Ho individuato diversi immobili in vendita e due recenti compravendite reali di appartamenti al 1° piano in posizione vicina e con caratteristiche simili (Via Nuraghe Talia n. 20 e Via Montagnana n. 9) o confrontabili con quello da stimare applicando opportuni coefficienti o importi comparativi, ho inoltre consultato le quotazioni dei valori medi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e dal Borsino immobiliare, individuando un prezzo medio di mercato per immobili simili di € 1.000,00 per metro quadro di fabbricato. Tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, effettuando le necessarie detrazioni rispetto ai fabbricati comparabili, è risultato il seguente più probabile valore di mercato:
Appartamento
Aggiunte e detrazioni:
pagina 11 di 20 - Per le dimensioni meno richieste in zona e la scala esterna: - 5%
- Per veranda sfruttabile: + 3%
- Per manutenzioni di facciata e interne: - € 12.000,00
Valore di mercato = € 1.000,00 x mq. 136.00 x 0.98 - € 12.000,00= € 121.280,00
Posto auto
Aggiunte e detrazioni:
- Nessuna:
Valore di mercato = 0.35 x € 1.000,00 x mq. 14.50 = € 5.075,00
Cantina
Aggiunte e detrazioni:
- Per manutenzioni interne e di facciata: € 1.500,00
Valore di mercato = 0.75 x € 1.000,00 x mq. 34.70 - € 1.500,00 = € 24.525,00
Sommano in totale € 121.280,00 + 5.075,00 + € 24.525,00 = € 150.880,00 (valore totale)
*
Il Tribunale accoglie, condividendola, la tesi difensiva dell'attore che ha chiesto che la Pt_1
scrittura privata del 21/03/2008 venga dichiarata risolta, nulla e/o annullata e/o priva di giuridico effetto e/o priva di efficacia e/o per mancato avveramento delle condizioni e dell'oggetto di vendere l'immobile e/o per eccessiva onerosità, perché nonostante con la predetta scrittura le parti avessero previsto una vendita imminente dell'immobile, tuttavia, malgrado il tempo da allora trascorso, ben oltre
10 anni, e i tentativi profusi in ultimo mediante incarico all' la vendita Controparte_7 dell'appartamento e del posto auto e della taverna per il prezzo di €.300.000,00 (o alla minor somma tentata con l' ) non è stata realizzata, e non è più possibile realizzarla a tale prezzo, Controparte_7
in quanto - come è stato accertato dal CTU nella sua relazione tecnica e di stima in atti - il prezzo di mercato dell'immobile per cui è causa (appartamento e taverna e posto auto) risulta attualmente e complessivamente di €. 150.800,00.
Premesso che la scrittura in oggetto non rappresenta un “preliminare di divisione dell'immobile” che attribuisce la proprietà della porzione della parte appartamento e posto auto al e la proprietà Pt_1
della taverna alla come emerge dalla lettura della scrittura stessa e come è stato CP_1 pagina 12 di 20 incidentalmente accertato dal Tribunale nel 2017 (nella causa relativa ai canoni di locazione) e come del resto è sottolineato in atti dalla stessa difesa della (che non intende percorrere questa CP_1
strada interpretativa), preso atto che l'immobile (appartamento, posto auto, taverna) rappresenta ed ha sempre rappresentato un unico immobile di cui sono proprietari pro indiviso e Pt_1 CP_1
preso atto che l'accollo del mutuo al momento dell'acquisto dell'immobile è stato assunto da e in solido, si osserva che la pretesa della di vedere riconosciuta la Pt_1 CP_1 CP_1
validità del contenuto della scrittura solo per le parti che lei ritiene interessanti per sé (con specifico riferimento all'accollo interno dell'intero mutuo contratto con la in capo al Controparte_2
non merita di essere accolta, in quanto il contratto va letto e interpretato nella sua interezza Pt_1
e con riferimento alla volontà delle parti ivi risultante.
Ebbene, la valutazione complessiva delle seguenti circostanze:
- che le parti avessero stipulato di vendere l'immobile come un intero (e non previo frazionamento in due unità delle quali ciascuno avrebbe curato l'alienazione, in modo indipendente: soluzione quest'ultima neppure contemplata negli accordi – del resto appartamento e taverna non hanno mai costituito fin dall'origine due unità abitative distinte, stante la non abitabilità della taverna a tutt'oggi accatastata come “cantina”),
- che il prezzo di vendita (fissato nella scrittura in totali euro 300.000,00) sia oggi impossibile da ottenere (stante il valore di mercato dell'immobile, come stimato dal CTU),
- che il si era impegnato a pagare il mutuo non indiscriminatamente ma “nelle more Pt_1 della vendita”,
- che non sia stata a suo tempo individuata dalle parti la data entro la quale la vendita di cui trattasi avrebbe dovuto realizzarsi,
rende accoglibile la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta formulata dal del resto, sarebbe iniquo ritenere vincolate le parti ad un accordo superato in tutte le sue Pt_1 parti ad eccezione dell'accollo interno del mutuo (obbligazione in capo al , che invece Pt_1
risulta essere stato da lui pattuito come condizionato alla vendita dell'intero al prezzo di 300.000,00 euro (condizione irrealizzabile) da compiere per trattativa privata prima e per incarico ad agenzia poi.
In tale contesto, l'incarico dato dalle parti nell'anno 2019 alla non ha avuto Controparte_7 significato novativo dell'accordo della predetta scrittura, anche perché va considerato che il “prezzo” della vendita non è un elemento del contratto che può essere unilateralmente stabilito dalla parte venditrice, rappresentando invece un elemento di incontro tra proposta e offerta;
tale prezzo pagina 13 di 20 (significativamente stabilito in 300.000,00 euro) aveva valore precipuo solo tra le parti nell'accordo del
2008, come contrappeso delle reciproche concessioni per addivenire alla separazione personale consensuale.
Passando oltre, occorre precisare che la comunione della quale si chiede lo scioglimento ha natura ordinaria;
la prova dell'appartenenza dei beni alla comunione o, più genericamente, la prova della comproprietà del compendio da dividere, trova ampia conferma sul piano documentale.
Occorre evidenziare l'integrità del contraddittorio, essendo stata direttamente chiamata ad intervenire nel giudizio anche la Banca creditrice iscrivente ipoteca volontaria sull'intero compendio, la cui partecipazione al giudizio divisorio è prevista dagli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c. affinché la decisione faccia stato anche nei suoi confronti.
E' dunque indubbio il diritto di parte attrice di domandare la divisione, anche senza il consenso dell'altro partecipante alla comunione, trattandosi dell'esercizio di un diritto potestativo individuale riconosciuto dall'ordinamento (art. 1111 c.c.) quello di conseguire, in ogni tempo, i beni in natura.
In base alle caratteristiche e alla conformità del bene, si ritiene che esso sia “non comodamente divisibile” in natura, essendo chiara (dalla lettura della CTU) l'impossibilità di frazionare l'appartamento in due parti commercialmente uguali.
Vale sul punto ricordare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'indagine sulla sussistenza dei presupposti per addivenire alla divisione in natura costituisce un apprezzamento del giudice del merito e va condotta, in modo rigoroso, avendo riguardo alla
“possibilità di ripartire il bene, nella sua attuale consistenza e destinazione, in modo tale che la porzione da attribuire a ciascuno configuri un'entità autonoma e funzionale, suscettibile di autonomo e libero godimento, non compromessa da pesi, servitù o limitazioni eccessive, evitando altresì il frazionamento ove esso richieda opere complesse o di notevole costo, ovvero cagioni un deprezzamento dell'originario valore intrinseco del bene medesimo, o, ancora, dia luogo alla costituzione di porzioni inidonee rispetto alla funzione economica dell'intero” (cfr. Cass n.
25888/2016; tra le altre, Cass. n. 8493/2012; Cass. n. 4703/2020; Cass. n. 19860/2020; Cass. n.
33480/2021).
A questo punto, per addivenire allo scioglimento della comunione, nell'alternativa tra la vendita all'incanto e l'attribuzione alla condividente che ne ha fatto richiesta, va senza ombra di dubbio preferita la seconda soluzione.
pagina 14 di 20 Trattasi peraltro di un esito che risulta imposto proprio dalla disciplina generale in tema di divisione, che obbliga il giudice, in via prioritaria, a perseguire il risultato della divisione in natura e solo nel caso in cui questo non sia conseguibile, individua come soluzioni alternative, dapprima l'attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti) e solo infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene, vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui risulti impedita la possibilità di mantenere il bene nella sfera di uno degli originari comunisti (cfr. Cass. n. 35945/2021; Cass. n.
11641/2010; Cass. n. 14165/2000).
Per effetto dell'attribuzione dell'immobile non comodamente divisibile sorge ipso iure, a carico del condividente assegnatario, l'obbligo di versare all'altro condividente un conguaglio in denaro, al fine di perequare il valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione (cfr. Cass. n. 14105/2021; conf. Cass. n. 1656/2017; Cass. n.
22833/2006).
Come è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte (che nel caso concreto non risulta formulata dalla – che si oppone allo scioglimento della comunione e alla divisione), concernendo CP_1
l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice, per cui questi deve provvedere d'ufficio alla rivalutazione del conguaglio, al momento della decisione, qualora vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio, spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice (cfr. Cass. n. 11731/2019).
A tal fine, va assunto a base del calcolo il valore venale dell'immobile stimato dal CTU in €.
150.800,00, in quanto esso risulta essere attuale (essendo stata la valutazione effettuata nell'anno 2023
e non essendosi verificate in un anno fluttuazioni significative del mercato immobiliare di Olmedo) e correttamente determinato attraverso la metodica di stima sintetico-comparativa, adeguata alle reali ed attuali caratteristiche dell'immobile e comparato con banche dati riferite ai i valori medi del mercato immobiliare residenziale della zona di riferimento, con la precisazione che detto valore non deve essere ridotto in considerazione del mutuo residuo, come richiesto dall'attore (per questo viene rigettata la richiesta di richiamo del CTU contenuta anche nelle memorie conclusionali), in quanto le due poste, attinenti a profili diversi, devono rimanere distinte: il rischio paventato tra le righe dalla difesa dell'attore di “pagare due volte” -una a titolo di conguaglio e l'altra per l'adempimento del mutuo pagina 15 di 20 residuo- generando un indebito arricchimento a vantaggio del condebitore inadempiente al versamento della sua quota, non è un rischio concreto, in quanto l'esatto ed esclusivo adempimento del debito solidale alle future scadenze potrà essere sempre opposto in compensazione sul maggior dovuto, fino ad estinguere il credito da conguaglio, ovvero essere recuperato (anche per l'eccedenza) attraverso l'azione di regresso.
Nulla esclude poi che l'assegnatario dell'immobile possa rinegoziare con la Banca il contratto di mutuo, sostituendo l'altra parte (liberandola) ovvero raccogliendo l'adesione espressa della Banca all'accollo del mutuo per le passività future, in modo da opporre al non assegnatario del bene il controvalore economico dell'ottenuta liberazione dal debito solidale assunto verso il comune creditore.
Peraltro, si aggiunge che l'adempimento dell'obbligo del conguaglio non costituisce una condizione di efficacia della sentenza di divisione, i cui effetti “dichiarativi – retroattivi” permangono impregiudicati nonostante l'inadempimento dell'obbligo (cfr. Cass. n. 14105/2021; Cass. n. 1656/2017; Cass. n.
22833/2006); d'altro canto, per completezza, va comunque evidenziato che il diritto del condividente al conguaglio troverà adeguata tutela tramite l'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 n. 2 c.c., costituendo la presente sentenza titolo idoneo, salvo il realizzarsi dell'ipotesi di cui all'art. 2834 c.c.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, rigettata l'opposizione formulata dalla dichiara lo CP_1 scioglimento della comunione ordinaria tra le parti, avente ad oggetto l'immobile così composto: appartamento in Via Madre Teresa di Calcutta n° 42, piano 1°, distinto al Catasto dei Fabbricati al foglio 5, particella 1302, subalterno 8, con categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6.5, superficie catastale di mq. 137 (mq. 126 escluse aree scoperte), rendita € 335,70; posto auto scoperto al piano terra, con accesso da Via Joice Lussu snc, distinto al Catasto dei Fabbricati al foglio 5, particella 1302, subalterno 5, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 14, superficie catastale mq. 15, rendita € 20,97; cantina in Via Madre Teresa di Calcutta n. 42/B, al piano 1° sottostrada, distinta al Catasto dei
Fabbricati al foglio 5, particella 1302, subalterno 12, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 29, superficie catastale mq. 37, rendita € 56,91.
Preso atto della non comoda divisibilità in natura dell'immobile, accoglie la domanda del di Pt_1
assegnazione del bene con obbligo di pagamento alla della sua parte (50% del valore = CP_1
conguaglio) in denaro (pari ad €. 75.400,00).
Ciò posto, passando alle ulteriori domande formulate dall'attore, va preso in considerazione il debito scaduto del mutuo ipotecario di cui l'attore ha fin dall'inizio domandato il rimborso al condebitore pagina 16 di 20 solidale (ossia alla convenuta):
- da marzo 2008 a aprile 2021: €. 76.909,59 (quota pari 50% del corrisposto)
- da maggio 2021 a gennaio 2024: €. 16.165,71 (quota pari 50% del corrisposto)
per un totale di €. 93.075,30 (quota pari 50% del corrisposto).
Va precisato che detti valori monetari sono stati indicati in atti dal che fin dall'atto Pt_1
introduttivo ha precisato di aver sempre pagato per intero la rata del mutuo, dal marzo 2008, e sono considerati pacifici in causa (senza necessità di ulteriore attività istruttoria) in quanto non specificatamente contestati dalla convenuta la quale ha impostato la sua difesa sulla tesi di CP_1
non essere tenuta al pagamento della sua quota.
Non si procede alla compensazione giudiziale tra i due debiti, trattandosi di debiti soggetti a diverse esigibilità, inerendo il conguaglio alla divisione e il debito di rimborso da obbligazione contrattuale;
va fatta altresì la seguente precisazione inerente al calcolo degli interessi: sulla somma dovuta a titolo di conguaglio vanno calcolati gli interessi legali che sono di natura corrispettiva, con decorrenza dalla sentenza definitiva, attraverso cui cessa lo stato di indivisione delle cose comuni (cfr. Cass. n.
8400/2019; Cass. n. 20457/2016; Cass. n. 2483/2004); sulla somma dovuta a titolo di rimborso del debito solidale riguardante il mutuo, devono essere calcolati gli interessi legali dalla data di ogni pagamento fino al saldo.
Per quanto riguarda la posizione di , si precisa che in linea di principio in Controparte_3
caso di ipoteca su beni indivisi, in caso di divisione, l'ipoteca continua a gravare sull'intero bene che venga attribuito a un solo condividente, senza alcun frazionamento della garanzia, né pregiudizio per il creditore iscrivente.
Tuttavia, l'attribuzione dell'immobile, quale modalità alternativa di scioglimento della comunione di un immobile non comodamente divisibile, non comporta un'automatica sostituzione (o meglio
“concentrazione”) della parte mutuataria del contratto di mutuo ipotecario in capo al solo condividente assegnatario;
in altri termini, l'attribuzione del bene non divisibile in natura al condividente che ne ha fatto richiesta in sede di giudizio divisorio non incide sull'obbligazione contratta dal mutuatario non assegnatario del bene, il quale, in difetto di diversi accordi con la banca mutuante, resta obbligato, in solido con l'assegnatario-proprietario, al pagamento delle rate del mutuo cointestato, anche a seguito dell'attribuzione (v. similmente Trib. Bergamo, sez. IV, n. 919/2021 e Trib. Milano, sez. IV, n.
3107/2015); d'altronde, la proprietà immobiliare in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (v.
pagina 17 di 20 Cass. n. 5385/2023).
Si precisa che il criterio di calcolo offerto dall'attore – comprensivo del debito ancora sussistente con la come dichiarato da quest'ultima in € 36.730,51 – per la compensazione e il calcolo “in CP_2
negativo” (per la convenuta) del conguaglio, sottende un'azione di regresso “anticipata” e
“condizionata” all'esatto futuro ed esclusivo adempimento delle obbligazioni solidali (la cui ammissibilità è tutt'altro che pacifica in giurisprudenza), e non un c.d. accollo, come definito dalla difesa del Pt_1
Infatti, l'accollo di un debito parzialmente altrui (per la parte eccedente la propria quota) (che nel caso di specie peraltro non trova l'adesione del condebitore, può avere efficacia liberatoria per il CP_1
condebitore solo quando il creditore manifesti in tal senso una volontà espressa ed inequivoca, ai sensi dell'art. 1273, co. 2 c.c., la quale non può essere desunta dal contenuto della difesa in atti di
[...]
. CP_3
Sulle spese di lite, vale nel giudizio di divisione il principio generale per cui “le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgono al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa” (Cass. n. 3083/2006; Cass. n. 22903/2013; Cass. n.
13205/2017; Cass. n. 17875/2019; Cass. n. 1635/2020; Cass. n. 2270/2020).
Pertanto, nel caso concreto le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e CP_1
vengono liquidate come in dispositivo (scaglione di valore determinato sulla quota da € 52.001,00 a €
260.000,00, tutte le fasi, valori medi); il costo della CTU (come liquidato con decreto del 8.11.2023) viene stabilito a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna, in quanto la stessa è stata svolta nell'interesse comune, ritenendosi possibile tale diversa ripartizione rispetto alle spese di lite (cfr. Cass.
n. 315/2002); parimenti le spese, sostenute e da sostenere, funzionali allo scioglimento della comunione
(oneri, imposte, ecc.), vanno ripartite in proporzione alla partecipazione di ciascuno alla disciolta comunione e, pertanto, vanno poste a carico di entrambe le parti per quote eguali tra loro.
Quanto alle spese di costituzione in giudizio della , la sua posizione di Controparte_3
mera litisconsorte nel giudizio di scioglimento della comunione suggerisce l'opportunità di una declaratoria di integrale compensazione, considerato che i diritti della medesima parte non sono stati pagina 18 di 20 oggetto di concreta contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti, avente ad oggetto l'immobile così comporto: appartamento in Via Madre Teresa di Calcutta n° 42, piano 1°, distinto al Catasto dei
Fabbricati al foglio 5, particella 1302, subalterno 8, con categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6.5, superficie catastale di mq. 137 (mq. 126 escluse aree scoperte), rendita € 335,70; posto auto scoperto al piano terra, con accesso da Via Joice Lussu snc, distinto al Catasto dei Fabbricati al foglio 5, particella
1302, subalterno 5, categoria C/6, classe 1, consistenza mq. 14, superficie catastale mq. 15, rendita €
20,97; cantina in Via Madre Teresa di Calcutta n. 42/B, al piano 1° sottostrada, distinta al Catasto dei
Fabbricati al foglio 5, particella 1302, subalterno 12, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 29, superficie catastale mq. 37, rendita € 56,91.
2) accerta e dichiara la non comoda divisibilità dell'immobile di cui al punto (1) per la quota di ½ spettante a e la quota di ½ spettante a e per l'effetto ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 720 e 1116 c.c., attribuisce a la piena proprietà dell'immobile di cui al punto Parte_1
(1);
3) riconosce come dovuto da parte di a un conguaglio in denaro Parte_1 Controparte_1 sulla quota ideale, pari alla metà del valore venale dell'unità immobiliare, quantificato nella misura di
€. 75.400,00, secondo le stime del CTU da ritenersi attuali per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi come indicato in motivazione;
4) accerta il debito di pari a €. 93.075,30 verso il condebitore solidale Controparte_1 [...]
per la quota delle rate di mutuo cointestato scadute dal mese di marzo 2008 al gennaio 2024, Pt_1
oltre interessi come indicato in motivazione;
6) dà atto che l'immobile di cui al punto (1) è gravato e rimane gravato da ipoteca a favore di
[...]
oggi di , del 28.4.2006 RG n. 7821 RP n. Controparte_2 Controparte_3
1384 e successivo atto di compravendita con accollo di mutuo stipulato il 01.12.2006 a rogito Notaio
Rep. n. 5578 Racc. n. 1142; Persona_2
7) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale e in € 774,34 per spese di contributo unificato e notifica, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.; pagina 19 di 20 8) pone il costo della CTU (come liquidato con decreto del 8.11.2023) su entrambe le parti al 50% ciascuna;
9) pone tutte le altre spese e costi, anche futuri, funzionali allo scioglimento della comunione (es. adempimenti di pubblicità immobiliare, imposte di registro, trascrizione, annotazione, ecc.) a carico di entrambe le parti, per metà ciascuno, disponendo e regolando in tal senso i rispettivi rimborsi per le somme eventualmente anticipate da uno solo di essi;
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite concernenti la terza chiamata
[...]
CP_3
11) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Sassari, il 18 giugno 2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
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